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32.2006.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra

i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)

2.7. Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito

alla capacità lavorativa globale del 75% nelle professioni svolte in precedenza

di impiegata amministrativa, di venditrice e di gerente – direttrice di pub.

In

particolare il TCA non può aderire alla tesi della ricorrente secondo la quale,

vista la valutazione del dr. __________: “(…) incapacità lavorativa del 25%

quale casalinga o come cameriera oppure quale responsabile e gerente di un bar,

di un ristorante o di un pub (…)” (doc. AI 56/21) e ritenuto che ella svolgeva

all’epoca tutte le attività indicate dallo specialista, la sua inabilità risulterebbe

superiore al 40%.

Infatti,

visto che dal questionario per il datore di lavoro risulta che l’assicurata dal

1° gennaio 1993 ha iniziato a lavorare al 100% quale direttrice del __________

(50% cameriera – 25% fare acquisti – 25% lavoro amministrativo; doc. AI 13/1-3)

e ritenuto che nella richiesta di prestazioni AI per adulti 22 agosto 1996 la

stessa professione è stata indicata quale attività principale (doc. AI 1/1-6), è

giustificato applicare il metodo generale del raffronto dei redditi per

determinare il grado d’invalidità.

Neppure

può essere condivisa la tesi dell’assicurata secondo la quale “(…) occorreva

cumulare al grado di inabilità “reumatologica”, l’incapacità lavorativa della

ricorrente dal punto di vista puramente psichiatrico (…)” (doc. I, pag. 5).

Al

riguardo i periti del SAM hanno infatti osservato che “(…) la presente perizia

ridimensiona, dunque, sia la patologia neurologica, che non dà incapacità

lavorativa, mentre sottolinea l’affe-zione fibromialogica e la distimia. A

questo proposito è ben noto come la fibromialgia si possa in un certo modo

paragonare, per così dire, ad un pendolo che oscilla tra l’ambito psichiatrico

e quello reumatologico. La fibromialgia è curabile anche con le attività svolte

dall’A., in particolare con un'ergoterapia (…)” (doc. AI 56/11).

Dunque,

oltre a fondarsi su una valutazione nell’ambito di una perizia pluridisciplinare

a cura del SAM (e non su due perizie indipendenti tra di loro e le cui

patologie principali differiscono sostanzialmente tra loro; vedi la STFA del 19

agosto 2005 nella causa D., I 606/03 citata dalla rappresentante

dell’assicurata), i periti hanno compiutamente motivato per quali ragioni sono

giunti ad un’incapacità lavorativa globale del 75% della ricorrente nella

professione svolta in precedenza. Pertanto non vi è alcun motivo perché questo

Tribunale debba scostarsi dalle conclusioni peritali. Questo vale a maggiore

ragione visto che anche il dr. __________, Primario di neurochirurgia dell’__________

di __________, nel suo reperto 18 ottobre 1996 aveva già indicato che “(…) una

valutazione precisa del problema anche per quel che riguarda la capacità

lavorativa e l’esigibilità potrà essere espressa soltanto una volta esaminata

la paziente in ambito interdisciplinare (…)” (doc. AI 7/3).

2.8. Si

tratta ora di stabilire se l’ulteriore documentazione medica prodotta dopo la

perizia del SAM attesta un peggioramento dello stato di salute valetudinario

dell’assicurata intervenuto prima della decisione su opposizione tenuto conto

che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid.

1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b)

Dagli

atti di causa risulta quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria, poste le diagnosi note, con influsso sulla

capacità lavorativa, di “fibriomialgia – distimia – sindrome cervicobrachiale”,

dal 1998, nel suo rapporto medico 8 febbraio 2002 ha attestato un’incapacità

lavorativa del 25% dal 1998 in avanti precisando che l’attività attuale è

ancora proponibile con una diminuzione del rendimento del “forse 20%” (doc. AI

65/1-3). Lo stesso medico, in una lettera del 1° giugno 2002 indirizzata al dr.

__________, ha precisato che “(…) ho visto la paziente un paio di volte tra

dicembre 2001 e gennaio 2002. Il collega dr. __________, di __________, avendo

constatato l’instabilità psichica della paziente, me l’aveva inviata (…)” e ha

attestato che “(…) dal profilo psichiatrico non ci sono disturbi del pensiero;

la paziente è orientata, rivendicativa e moderatamente depressa. Esprime nostalgia

per il suo “bel corpo, quando ero giovane, … dicevano che ero molto bella,

facevo sfilate di moda, una persona molto attiva, facevo molto sport …” Si

conclude che, dopo aver chiarito i problemi somatici più urgenti, sui quali

sembra polarizzata, avrebbe ripreso contatto per un sostegno o un approccio psico

dinamico più approfondito (…)” (doc. AI 91/8).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, dopo aver attestato nel suo rapporto

medico 26 maggio 1997 un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 maggio 1995 al 30

maggio 1997 (doc. AI 11/1-2), nel suo rapporto e allegato medico, ricevuti

dall’Ufficio AI il 19 febbraio 2002, non si è espresso sulla capacità

lavorativa dell’assicurata e, dopo aver indicato che “(…) alla vasta documentazione

già in possesso del servizio accertamento medico dell’AI aggiungo fotocopia

dello scritto del dr. __________ + MR cerebrali + ipofisi per sospetto adenoma

ipofisario in paziente con prolattina elevata e amenorrea secondaria (…)”, ha

precisato che “(…) andrà dall’endocrinologo dr. __________ per gli ulteriori

accertamenti proposti dal dr. __________ (…)” (doc. AI 66/1-5).

Il

dr. __________, posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa: “nessuna problematica neurochirurgica in questa categoria – fibromialgia

e disturbi psichici ++ evocati in ambito reumatologico e neurologico”, dal

1998, nel suo rapporto medico 11 marzo 2002 ha evidenziato che “(…) all’ultimo

controllo del 12.11.2001 la signora descrive ulteriori peggioramenti con

cefalee insistenti, disturbi non caratteristici della visione, fitte nelle

estremità ecc.. L’approfondimento anamnestico non rileva elementi suggestivi

per una problematica neurochirurgica e una componente funzionale è probabile.

Per sicurezza abbiamo disposto un approfondimento in ambito neurologico (Dr. __________,

Capo Servizio di Neurologia __________). Questo problema non è di competenza neurochirurgica

e non è in questo campo specialistico che deve essere ricercato un’eventuale

causa di invalidità. Tenuto conto delle osservazioni formulate del Dr. __________

(03.01.2001) pensiamo che una valutazione psichiatrica sia indicata. In ogni

caso conviene vedere questa paziente in Agenzia per definire il miglior iter.

In tale contesto segnaliamo che l’Assicurata si è rivolta ad un Avvocato

ritenendo che nel corso della nostra valutazione del 12.11.2001 avessimo

formulato conclusioni di natura organica o comunque diverse da quelle espresse

in altri ambiti specialistici. In realtà, non avevamo ritenuto componenti neurochirurgiche

e disposto unicamente una valutazione neurologica per sicurezza (esclusione

definitiva di una componente organica) (…)” (doc. AI 67/1-3).

Il

dr. __________, omeopata, poste le diagnosi note, con influsso sulla capacità lavorativa,

di “sindrome reumatica generalizzata detta fibromialgia – cefalea cronica –

stato ansioso-depressivo” dal 1988-9, nel suo rapporto e allegato medico 6 dicembre

2003 ha attestato un’incapacità lavorativa quale esercente bar del 100% dal

1995 precisando che l’attività attuale non è più esigibile e che per il suo

“stato di salute” l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività.

Lo

stesso medico ha allegato i seguenti reperti medici:

- il rapporto 15 maggio

2002 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, FMH in medicina

interna – spec. reumatologia, si è così espresso: “(…) la ringrazio per l’invio

della paz. a margine per un esame di densitometria ossea eseguito con la

tecnica DEXA alla colonna lombare e al collo del femore. L’esame evidenzia un

contenuto minerale osseo perfettamente normale al collo del femore e con

risultati ancora nella norma per la sua età alla colonna lombare. In via

generale, sulla base di questi risultati, non risulta la necessità di una profilassi

farmacologica dell’osteoporosi. Controllo mineralometrico: prudenzialmente in

ragione dei risultati alla colonna lombare consiglierei un controllo a distanza

di 3-4 anni per valutare la dinamica della perdita ossea (…)”;

- il rapporto 3 maggio

2002 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, FMH in

Oftalmologia e Primario presso l’__________ di __________, ha concluso

che “(…) la signora RI 1 non presenta nessuna anomalia dei campi visivi,

malgrado la presenza di un microadenoma ipofisario. Per contro vi è una paralisi

bilaterale dell’accomodazione senza anomalie della motilità oculare

(andrebbero ricontrollati i riflessi papillari). Considerando una sintomatologia

presente da lungo tempo, non credo che il disturbo dell’accomodazione sia di recente

insorgenza. D’altra parte non vi sono cause evidenti suscettibili d’averlo

provocato: trauma cranico, infetto virale, effetto secondario medicamentoso, intossicazione

(botulismo), … Mi sono per questo limitato alla prescrizione di occhiali con lenti

progressive che spero potranno aiutare almeno in parte la paziente (…)” (doc.

AI 87/7-10);

- il rapporto 6 dicembre

2001 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, dopo aver

rilevato che “(…) la ringrazio per il suo rapporto 13.11.01 il quale

stigmatizza l’essenziale delle indagini somatiche precedentemente realizzate

presso questa paziente (di tipo clinico, radiologico ed ematologico)

nell’ambito della valutazione neurochirurgica (e reumatologica; Dr. __________).

Ricordo che attualmente la signora RI 1 è seguita regolarmente dal Dr. __________

che le prescrive una cura omeopatica, più episodicamente dal Dr. __________

(considerato comunque medico curante) e dal Dr __________ (…)”, ha concluso che

“al di là del dibattito che può esistere riguardo alle definizioni applicabili

a questo dolore multiplo (fibromialgia o meno), la paziente presenta attualmente

delle conseguenze principalmente psichiche di questo disturbo (e a mio modo di

vedere di natura depressiva tutt’altro che banale). Ho ricordato alla signora RI

1 che una malattia somatica sottogiacente è stata ragionevolmente esclusa

(dalle indagini effettuate a __________ e a __________, presso la __________) e

che quindi ora andrebbe se possibile affrontata la dimensione psicologica del

dolore cronico tramite, se possibile, un sostegno psicoterapeutico. In questo

senso il mal di testa potrebbe costituire un “chrome headache disorder”

prossimo al quadro di una cefalea di tensione quotidiana (e non un’emicrania)

nel quale lo stato depressivo agisce come in un importante elemento di co-morbidità.

I dolori cervicali (e brachiali destra) hanno probabilmente un’origine “tendomiotica”

rispetto alla quale i disturbi del sonno (e l’indicazione depressiva) non sono

estranei. A questo va aggiunta la possibilità di una discreta sindrome del

tunnel carpale, attualmente poco sintomatica (e senza ripercussioni cliniche

oggettive). Per il momento non è stato intrapreso da parte mia nessun passo in

questa direzione avendo preferito lasciare maturare alla paziente stessa questo

genere di decisione. Qualora un contatto psichiatrico dovesse essere stabilito,

a questo punto andrà logicamente valutata anche l’indicazione ad una

medicazione antidepressiva (o simile) che attualmente, al di fuori di questo

contesto, non avrebbe molto senso (e non sarebbe del resto desiderata dalla

paziente). La signora RI 1 mi contatterà tra alcuni giorni per comunicarmi la

sua decisione rispetto a queste proposte. Da parte mia non propongo attualmente

nessuna indagine (o terapia) supplementare. Presumo che esami orientativi

s’imporranno qualora gli esami ginecologici in corso dovessero effettivamente

confermare una galattorrea e che altrimenti l’amenorrea potrebbe di per sé

rientrare nel quadro psichico” (doc. AI 85/6-8).

Il

dr. __________, FMH in oftalmologia, posta la diagnosi di “fibromialgia con

ripercussioni oftalmologiche: dolori oculari, diminuzione del potere accomodativo”,

da almeno 5 anni, nel suo rapporto e allegato medico 17 gennaio 2004, non si è espresso

sulla capacità lavorativa dell’assicurata e ha osservato che “(…) da quanto ho

Considerandi

potuto capire la signora RI 1 esercita attualmente l’attività di casalinga a

tempo pieno e si occupa della figlioletta. Considerata l’influenza della

patologia di base (fibromialgia) e del quadro familiare deteriorato nel quale

vive l’assicurata ritengo, almeno per il momento, inutile qualsiasi tentativo

di un suo reinserimento in una attività lucrativa. In proposito sarà pure utile

conoscere il parere dei miei colleghi delle altre specialità che si occupano

del caso (…)” precisando che “(…) ho più volte spiegato ad una paziente

disperata i molteplici disturbi visivi spesso associati con la sindrome fibromialgica

ed il fatto che, soprattutto per l’accomodazione deficiente, non mi sia

purtroppo possibile proporre nessun trattamento. In passato le sono già stati

prescritti diversi occhiali che purtroppo non l’hanno mai soddisfatta (…)” (doc.

AI 90/1-3). Lo stesso medico ha allegato il resoconto dell’esame effettuato dal

dr. __________, responsabile della Consultazione di neuro-oftalmilogia all’__________

di __________ (doc. AI 90/6-8), nel quale lo specialista ha, in particolare,

rilevato che “(…) a mon avis, les douleurs oculaires présentées par cette patiente

entrent dans le cadre de la fibromyalgie; en effet 50-60% des patients que j’ai

vus avec un tel diagnostic se plaignent de douleurs spontanées oculaires sans que

l’examen de l’oeil ou de la fonction lacrimale puissent expliquer ce symptôme

(…)” (doc. AI 90/7).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, nel suo

rapporto e allegato medico 4 febbraio 2004 ha attestato che “(…) per ragioni endocrinologiche

non esiste un’inabilità lavorativa” e ha precisato che “(…) la sig.ra RI 1 ci

ha consultato per dei disturbi ormonali con anamnesticamente una iper prolattinemia

che però non ha potuto essere confermata. Sono state pure fatte una valutazione

della funzionalità ipofisaria con stimolazione di diversi ossi (LH, TSH, ACTH)

con risultati nella norma, vedi allegati. La paziente [è] attualmente in menopausa

e parte dei disturbi si possono spiegare con questo modo. E’ stata fatta pure

una ricerca [delle] catecolamine nelle urine, con risultato negativo. In

conclusione non si è potuto diagnosticare a questa paziente un disturbo endocrinologico

chiaro che possa giustificare per sè una riduzione dell’inabilità (recte

dell’abilità, ndr.) lavorativa (…)” (doc. AI 91/1-3).

Dalle

risultanze mediche appena esposte questo Tribunale deve concludere che dopo la

perizia 9 maggio 2001del SAM non sono dunque state poste in evidenza nuove

patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

In

questo senso si è espresso anche il dr. __________, medico SMR, nel suo rapporto

26.

maggio 2004 (doc. AI 94/1-3). Nel riassunto degli atti il medico SMR ha infatti

rilevato che:

"

(…)

08.02

:

Rapporto psichiatrico AI Dr __________: Fibromialgia, Distimia, Sindrome

cervicobrachiale dal 1998. Disturbo narcisistico della personalità dal 1980. Difficoltà

di concentrazione/memoria. Diminuzione del rendito (recte: rendimento, ndr.)

forse del 20%.

11.03

:

Rapporto neurochirurgico AI Prof __________: Nessuna problematica neurochirurgica.

Componente funzionale probabile. Per sicurezza è stato disposto un

approfondimento neurologico (dr. __________)

04.07

:

Rapporto neurologico Dr. __________: Piccolo microadenoma probabilmente

in relazione con una galactorrea (malgrado l’assenza di un’iperprolattinemia

significativa ai controlli di laboratorio recenti). Proposta unicamente di

trattamento conservativo (Dostinex); una chirurgia dell’ipofisi è stata esclusa

sulla base dei disturbi attuali, dell’immagine radiologica e, non da ultimo, a

causa della coesistenza di numerosi sintomi con scarso impatto neurologico ma

ad alto profilo somatoforme. Ritiene che gran parte dei sintomi si inserisca in

un quadro non dissimile da quello di una fibromialgia.

11.09

:

Rapporto oftalmologia Dr __________, __________: i dolori oculari della

paziente entrano nel quadro della fibromialgia, senza trovare una spiegazione fisiopatologica.

Il senso di annebbiamento visivo è da mettere in relazione con una ipermetropia

ed una presbiopia incipiente. La sensazione di bruciori oculari è da riallacciare

ad una xeroftalmia relativa. Non ci sono spiegazioni alla difficoltà a seguire

gli oggetti in movimenti rapidi. Gli episodi di amputazione transitoria del

campo visivo potrebbero evocare fenomeni trombo embolici da eliminare con un Doppler

delle arterie carotidi e vertebrali (soprattutto dopo la storia di colpo di

frusta).

(…)

06.02

:

Rapporto endocrinologico AI Dr __________: Paziente ci ha consultato per

disturbi ormonali con anamnesticamente una ipeprolattinemia che non ha potuto essere

confermata. Una valutazione della funzionalità ipofisaria ha dato risultati

normali. La paziente è attualmente in menopausa e parte dei disturbi si possono

spiegare con questo modo. E’ stata pure fatta una ricerca delle catecolamine

nelle urine, con risultato negativo. In conclusione non si è potuto

diagnosticare un disturbo endocrinologico chiaro che possa giustificare per sè

una riduzione della capacità lavorativa (…)” (doc. AI 94/3)

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 8 aprile 2005, ha attestato

che “(…) da un punto di vista somatico si può definire uno stato invariato rispetto

al momento della perizia SAM (…)” (doc. AI 104/1).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois,

cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du

SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

2.9

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico nella perizia 9 maggio 2001 i periti del

SAM, fondandosi sul consulto del Dr. __________, hanno riconosciuto

all’assicurata un’inabilità lavorativa del 25% da questo punto di vista.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti,

dopo che nella sua perizia 1° settembre 1998 (doc. AI 25/1-10), posta la

diagnosi di “sindrome distimia di grado lieve, reattiva al disturbo ortopedico-reumatologico”

(doc. AI 25/8) aveva concluso che “(…) non vi sono quindi, sul piano psichiatrico,

degli elementi tali da considerare quest’assicurata inabile nel suo lavoro di

direttrice aministrativa di un locale pubblico, se non in misura relativamente

ridotta (ca. 20%) a causa della presenza di difficoltà di concentrazione e di

memoria legati, come già espresso altrove, alla patologia algica (…)” (doc. AI

25/9), nel suo rapporto e allegato medico 8 ottobre 2003, posta la diagnosi di

“disturbo psicotico con importante componente paranoide”, da diversi anni, ha

attestato un’incapacità al lavoro del 100% dal 7 gennaio 2003 (data della prima

consultazione psichiatrica) precisando che “(…) abbiamo provato con questa paziente

diversi tipi di trattamento, sia di tipo ambulatoriale, sia semi stazionario

senza raggiungere alcun successo. In effetti all’ultimo colloquio avvenuto il

30.09.2003

ella rifiutava qualsiasi tipo di presa a carico psicofarmacologica o

psichiatrica e non aveva nessuna fiducia nei nostri mezzi di approccio

terapeutico. Ella non assume alcuna psicofarmacoterapia (…)” (doc. AI 85/1-3).

Al

fine di chiarire la sitazione psichica dell’assicurata l’Ufficio AI ha chiesto

una nuova valutazione al dr. __________ (doc. AI 105/1).

Nel

rapporto 11 agosto 2005 (doc. AI 106/1-14) il dr. __________ ha esposto il seguente

stato psichico: “(...) devo ammetter che il nostro colloquio è stato molto

difficile a causa di mancanza di collaborazione e difficoltà a prestabilire il

contatto, quasi impossibile, probabilmente dovuto alla sua struttura di personalità

nevrotica con una espressione improntata sull’indifferenza ed una certa

perplessità con un atteggiamento molto teso. Il tono della voce è normale. Il

colloquio è difficile e laborioso. La sua coscienza è lucida, ben orientata nel

tempo, nello spazio e verso se stessa. Nessun disturbo dell’orientamento,

l’eloquio è spontaneo. La mimica è di tipo depressiva, la percezione è pronta.

Nessun disturbo di tipo dispercettivo nè dissociativo. L’attenzione è buona. Fa

fatica a ricordarsi varie date, a volte ho l’impressione che rifiuta di darmi

delle risposte, comunque la sua comprensione è adeguata. L’intelligenza è nella

norma. L’ideazione è buona con un flusso identico normale senza nessi

associativi o disturbi del contenuto. La capacità critica è conservata. Si nota

un'importante labilità emotiva che è spontanea e reattiva ed un’affettività a

volte di tipo depressiva con crisi di pianto durante il colloquio ed un comportamento

di tipo finalistico con tendenza all’isolamento (…)”. Lo stesso specialista –

dopo aver posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

“Distimia (ICD-10 F34.1) esistenti dal 1998 con un’inabilità lavorativa nella

misura del 25% dal punto di vista psichiatrico – Fibromialgia, sindrome cervico-vertebrale,

lombalgie croniche nell’ambito di minime alterazioni degenerative plurisegmentarie

a livello della colonna lombare con un’incapacità lavorativa completa del 25%

da diversi anni” (doc. AI 106/8) e aver osservato che “(…) il Dr. __________

nel suo rapporto del 08.10.2003 confermava che essa aveva una difficoltà a

stabilire il contatto, poco collaborante e la sua struttura di personalità era

di sfondo paranoico, aveva poca fiducia nelle istanze mediche e faceva

affidamento al suo benessere ad una comunità religiosa. Il Collega confermava

che essa era convinta di essere pervasa di energie maligne di tipo satanico che

le impedivano di inserirsi in modo adeguato nel nostro ambiente sociale e

socio-economico. Pur ben orientata nel tempo, nello spazio, senza disturbi

dell’attenzione o del pensiero né disturbi dissociativi che potevano pensare ad

una vera psicosi ma che essa aveva ideazioni prevalenti attorno alla sua

incapacità di gestirsi a causa del maligno che stava dentro di lei. In seguito

al mio recente colloquio con il Dr. __________ egli conferma infatti che essa

durante il primo periodo che era in cura presso il centro diurno ed il suo

studio medico, aveva presentato anche un certo miglioramento ma che purtroppo

durava poco anche a causa della mancanza di compliance medicamentosa da parte

sua e poi, come già accennato, dopo circa 9 mesi essa abbandonava questa

terapia importante che poteva avere un esito positivo a lungo termine (…)”

(doc. AI 106/9-10) – alle domande circa le conseguenze dei disturbi sull’attività

attuale ha risposto che “(…) 2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull’attività

attuale dell’assi-curato? Essa già da diversi anni non svolge alcuna attività

lavorativa e l’ultimo suo lavoro praticamente risale a vari anni fa quando

gestiva un locale (__________) ed a causa dei suoi problemi fisici ha dovuto

ridurre fino alla chiusura del locale. 2.2 L’attività attuale è ancora

praticabile? Dal punto di vista psichiatrico sì, anzi è terapeutico ed è

auspicabile se essa avesse la possibilità di svolgere un’attività lavorativa

fino a 6-8 ore al giorno. […] 2.4 E’ constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro? Sì. 2.5 Se sì, in che misura? Dal punto di vista

psichiatrico come già accennato, la sua incapacità lavorativa rimane al massimo

nella misura del 25% che potrebbe anche migliorare con l’andare del tempo e le

cure adeguate. […] 3 L’assicurata è in grado di svolgere altre attività?

Sì, essa dal punto di vista psichiatrico potrebbe svolgere varie attività, anzi

per lei un’attività sociale lavorativa rappresenterebbe una cura. […] 3.2.

In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al

giorni)? Essa potrebbe, come già accennato, lavorare magari all’inizio

visto che sono diversi anni che non svolge un’attività lavorativa nella misura

da 5-6 ore al giorno aumentando gradualmente (…)” (doc. AI 106/11-12).

Dunque,

il dr. __________, dopo aver visionato il rapporto e allegato medico 8 ottobre

2003.

del dr. __________ e essersi consultato telefonicamente con lo stesso

specialista, nel suo rapporto 11 agosto 2005 si è confermato nella sua

precedente valutazione e ha concluso che l’assicurata è inabile al lavoro nella

sua precedente attività nella misura del 25%.

Visto

che l’assicurata è rimasta in cura presso il dr. __________ per un periodo limitato

di circa nove mesi e ritenuto che questo specialista, come riferito dal dr. __________

(doc. AI 106/10), ha confermato che allorquando era in cura presso il centro

diurno essa ha presentato un certo miglioramento che è durato poco a causa

della mancata compliance da parte sua, questo Tribunale ritiene di dover aderire

alle conclusioni del dr. __________ circa la capacità lavorativa

dell’assicurata.

2.10

Con

scritto 3 aprile 2006 la rappresentante dell’assicurata ha chiesto di ordinare un'ulteriore

perizia medica che abbia a valutare correttamente la situazione reumatologica, oftalmologica

e psichiatrica della sua assistita.

Ora,

vista la piena forza probatoria della perizia 9 maggio 2001 del SAM – la documentazione

medica prodotta posteriormente non ha posto in evidenza delle

nuove patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa

dell’assicurata – e la validità del rapporto 11 agosto 2005 con il quale il dr.

__________ ha sostanzialmente confermato le risultanze del suo consulto 10

aprile 2001 effettuato nell’ambito della perizia del SAM, la domanda volta

ad ottenere ulteriori accertamenti medici va respinta.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

Con

il ricorso la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria

si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va respinta.

Infatti,

con un’entrata mensile di fr. 4'685.-- (alimenti per sé e per la figlia), anche

applicando all’importo di fr. 1'600 (fr. 1'250.--riconosciuti per debitore monoparentale

con obblighi di mantenimento e fr. 350.-- per mantenimento della figlia di 10

anni; vedi tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo) il supplemento massimo del 25% all’importo base LEF (STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04) e aggiungendo tutti gli oneri

ricorrenti mensili indicati nel certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria (doc. VIII/Bis), all’assi-curata resta un’eccedenza che le permette

di fare fronte alle spese legali. Questo vale a maggiore ragione se si pone

mente al fatto nel calcolo del minimo di esistenza di regola i premi per le

assicurazioni non obbligatorie non sono considerati e che (avuto riguardo al PE

inviato dal marito per fr. 82'246.-- oltre interessi) l’ammortamento dei debiti

non viene tenuto in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale

processuale, salvo gli importi già oggetto di pignoramento (cfr. RJJ 2001 pag

179.

come pure “Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs”, Basilea

1998, ad art. 93 N. 33, pag. 949).

Inoltre,

visto che già in sede di procedura di opposizione, grazie agli ulteriori accertamenti

medici svolti, si era potuto accertare la piena forza probatoria della

perizia 9 maggio 2001 del SAM e la valutazione psichiatrica è stata

compiutamente confermata, alla rappresentante dell’assicurata doveva apparire

di primo acchito che il ricorso non presentava alcuna possibilità di esito

favorevole.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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