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Decisione

32.2006.47

Irricevibile la domanda per l'ammissione ad una riqualifica professionale perché la decisione negativa in questo senso non é stata contestata con l'opposizione. Confermato il rifiuto di una rendita. N

21 novembre 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

Considerandi

specie, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve

essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio probabilità

di esito favorevole.

Infatti,

viste le chiare conclusioni del perito circa la capacità al lavoro in

un’attività leggera e ritenuto che la documentazione medica prodotta non solo

era generica e non apportava niente di nuovo ma confermava addirittura la

stessa perizia, al rappresentante dell’assicurato doveva apparire di primo

acchito che il ricorso non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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