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Decisione

32.2006.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2003.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. L’istanza

20 febbraio 2006 per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

Considerandi

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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