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Decisione

32.2006.49

Assicurata affetta da fibromialgia. Conferma della valutazione operata dai periti. I fattori psicosociali o socioculturali non non sono rilevanti ai fini dell'AI. Valutazione globale effettuata dal SM

14 febbraio 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi

stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici

secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base

all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

2.4. Nel

caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA

non può che confermare l’operato dell’amministrazione, non presentando

l’assicurata, sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico, alcuna

rilevante incapacità al guadagno.

2.5. Innanzitutto

l’approfondita e completa valutazione medico-fiduciaria 21 marzo 2003 del dr. __________,

specialista in reumatologia, - che è stato in passato anche medico curante dell’interessata

(atti cassa malati/doc. AI 1-12) - eseguita per conto della Cassa malati __________,

non dà adito a contestazione alcuna. In particolare egli ha evidenziato:

"

La paziente presenta il

quadro clinico di una fibromialgia. Si tratta con grande probabilità di una fibromialgia

di tipo primario nell'ambito di una sindrome depressiva. Gli accertamenti

clinici non hanno evidenziato delle alterazioni infiammatorie a livello

articolare. Non vi sono sinoviti. La mobilità della colonna vertebrale è praticamente

nella norma anche se dolente. Gli esami di laboratorio eseguiti fino ad ora non

hanno mostrato delle patologie tali da sospettare la presenza di una malattia infiammatoria

reumatica o una malattia sistemica o una connettivite e neanche un disturbo

della tiroide o un disturbo metabolico del calcio o una neoplasia. L'evoluzione

in questi anni è da considerarsi piuttosto tipica per quadro di una

fibromialgia con una progressione e l'intensificarsi dei dolori a livello di

tutto l'apparato locomotorio. Attualmente vi è soprattutto una localizzazione

nella zona lombare e lombosacrale. L'indagine radiologica della colonna vertebrale

da me eseguita non ha mostrato rilevanti patologie a livello dei segmenti

vertebrali." (Doc. AI 2)

Di

conseguenza, il perito ha determinato un’inabilità lavorativa massima del 25%

(doc. AI 2-7), confermata nel successivo rapporto 26 agosto 2003 all’Ufficio AI

(doc. AI 15-1).

Il

fatto che, come rilevato nel ricorso, il perito psichiatra dr. __________, incaricato

dall’Ufficio AI, non abbia riportato alla voce “diagnosi” una sindrome di fibromialgia

di per sé non è rilevante ai fini della valutazione reumatologica. Il succitato

specialista in psichiatria e psicoterapia ha unicamente evidenziato le affezioni

extra-somatiche, e non poteva fare altro, menzionando comunque i dolori diffusi

accusati dall’assicurata (pag. 2) e la stessa fibromialgia (pag. 5). Del resto,

la presenza di una fibromialgia è stata confermata dal rapporto 10 gennaio 2003

della Clinica __________ (doc. AI 14-2).

2.6.

2.6.1. Per

quel che concerne la problematica psichiatrica, oggetto principale del contendere,

va innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA,

affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante

occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno

2004 nella causa W., I 166/03,

consid. 3C)."

Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004,

I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid.

6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003

in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127

V 294).

Al

riguardo, nella citata sentenza 29 gennaio 2003 il TFA ha rilevato:

"

Pour qu'une invalidité

soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat medical pertinent,

entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis

en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et

socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il

est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé

psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau

clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il

faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents

au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical

ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle

atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et

qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire

en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où

l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication

et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte

à la santé à caractère invalidant ( ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000

p. 155 consid. 3)” (STFA 29 gennaio 2003, consid. 3.2).

Quindi,

in presenza di fattori psicosociali e socioculturali lo specialista deve valutare

distintamente gli elementi che portano a concludere per una patologia psichiatrica.

2.6.2. Nel

caso in esame, l’assicurata è stata vista dal dr. __________. Nel suo rapporto

22 agosto 2005 egli ha accertato una nevrosi depressiva, presente almeno da 3

anni (ICD-10 F34.1) menzionando, quali fattori psicosociali, la scarsa istruzione,

i problemi correlati alle circostanze economiche e difficoltà di acculturazione

(pag. 5). Quanto alla valutazione del danno alla salute psichico, egli ha in

particolare rilevato:

"

La prognosi per quanto

concerne una ripresa dell'attività lavorativa è piuttosto infausta poiché il soggetto

possiede soltanto la forza fisica che poi manifesta i segni di cedimento e di

facile affaticamento attraverso la sindrome fibromialgica. In realtà il

problema nevrotico è sottostante alla patologia reumatologica e sta nel suo Io

nevrotico che non è riuscito ad adattarsi alla nuova condizione. Il quadro non

può essere definito come un episodio depressivo maggiore poiché ora mancano i

classici sintomi della depressione come risveglio notturno, risveglio mattutino

precoce, la ciclia circadiana e umore permanentemente deflesso.

Il risultato della prova neuropsicologica non può

essere interpretata come una pseudodemenza depressiva oppure una demenza incipiente

ma soprattutto come frutto di una scarsa istruzione e assenza di una qualsiasi

preparazione per affrontare un'attività anche semplice. Il tono d'umore è depresso

cronicamente da diversi anni e ai tempi quando la periziata era in cura dal Dr.

__________ forse è apparsa più grave anche a causa della barriera linguistica

ed ha offerto così sufficienti criteri per parlare di un episodio depressivo di

media gravità . Disponiamo poi di un successivo esame della Dr.ssa __________

che constata un' importante riduzione del tenore depressivo. Tuttavia resta un

grosso problema adattativo in un soggetto che stenta a sviluppare i meccanismi

di difesa, atti a proteggerla dall'ansia e dai fattori stressanti, così il suo

livello di funzionamento la spinge nella malattia." (Doc. AI 32)

Il

perito ha poi quantificato un’inabilità lavorativa tra il 40 ed il 50% “più

a causa della scarsa istruzione che per motivi medici-psichiatrici “(pag. 7

punto 2.5).

Invitato

dall’amministrazione a voler precisare i limiti dovuti alla patologia psichiatrica,

escludendo quindi la problematica socio-culturale-economica e linguistica, nel

complemento peritale 14 settembre 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

(…) La patologia

psichiatrica descritta al punto 4, ovverosia la nevrosi depressiva associata

alla patologia reumatologica e/o sintomatologia somatoforme, nonché

accompagnata dagli elementi elencati al punto 4.2, rappresenta un serio impedimento

nello svolgere un'attività lucrativa. Questo è stato confermato dalle certificazioni

delle incapacità lavorative precedenti menzionate alla pagina 7 al punto 2.7.

La nevrosi depressiva individuata nel caso specifico,

vista la sua intensità, da sola non rappresenta una causa invalidante

definitiva maggiore del 25/30%. Una diagnosi simile (nevrosi depressiva o

nevrosi d'ansia), ad esempio in un soggetto portatore di una grave malattia che

minaccia la vita, nei soggetti che hanno avuto infarti o malattie oncologiche

nonché operazioni mutilanti, raggiunge e talvolta supera anche il 50% di

incapacità.

Nel caso specifico, la nevrosi depressiva priva di

barriera linguistica e delle difficoltà di acculturazione avrebbe certamente un

tenore meno accentuato. In altre parole è molto probabile che un soggetto

simile sia in grado di svolgere un'attività lucrativa nel suo ambiente

naturale." (Doc. AI 35)

L’Ufficio

AI ha di conseguenza ritenuto l’assicurata inabile nella misura tra il 25 ed il

30% per motivi psichici. A ragione.

Come

detto, di per sé i fattori psicosociali o socioculturali non sono rilevanti ai

fini dell’AI, ma gli stessi possono avere una ripercussione sulla patologia

psichiatrica di base. Nel caso in esame, tuttavia, nel complemento peritale il

dr. Bielic ha distinto le succitate componenti dall’affezione psichica stessa

(nevrosi depressiva). Certo che la difficoltà nel parlare la nostra lingua, il

passato vissuto e la particolare situazione sociale hanno avuto delle

ripercussioni sulla nevrosi depressiva, ma lo stesso dr. __________ ha tuttavia

evidenziato che “il quadro non può essere definito come un episodio

depressivo maggiore poiché mancano i classici sintomi della depressione come

risveglio notturno, risveglio mattutino precoce, la ciclia cardiaca e umore

prettamente deflesso” (perizia pag. 6). Senza voler minimizzare lo stato di

salute psichico dell’assicurata, non va comunque dimenticato come in precedenza

a due riprese (cfr. le perizie 16 agosto 2002 [incarto cassa malati/doc. AI

1-3] e 8 maggio 2003 [incarto cassa malati/doc. AI 2-2], eseguite per conto

della Cassa malati __________) la dr.ssa __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia, aveva accertato una piena capacità lavorativa e qualificato

come lieve ed in fase di risoluzione l’episodio depressivo. Vero che nel

rapporto 6 giugno 2003 lo psichiatra curante, dr. __________, aveva contestato

la valutazione della dr.ssa __________, attestando un’incapacità lavorativa al

100% dal 5 novembre 20001 (doc. AI 10-1). Ma è altrettanto vero che la perizia

del dr. __________ ha relativizzato la patologia extra-somatica di cui

l’assicurata è affetta, attestando per la sola nevrosi depressiva un’incapacità

lavorativa del 30%.

Non

da ultimo va ricordato che lo stesso medico curante, dr. __________, aveva

auspicato una perizia psichiatrica da eseguire nella lingua parlata

dell’assicurata (doc. AI 26-3), ciò che è stato avendo l’Ufficio AI incaricato

in tal senso il dr. __________.

2.7. Per

quel che concerne la valutazione globale dell’abilità lavorativa, nella nota 20

settembre 2005 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale

dell’AI (SMR), tenuto conto delle perizie del dr. __________ e del dr. __________,

ha evidenziato quanto segue:

"

La valutazione dei

limiti funzionali e quindi dell'incapacità lavorativa residua in questa

assicurata con problematica di nevrosi depressiva e fibromialgia deve basarsi

primariamente sugli impedimenti psichiatrici in assenza di un danno organico/reumatologico

oggettivabile. In sè la fibromialgia è ben compatibile con un'attività

lavorativa medio-leggera attività con possibilità di alternare la posizione di

lavoro al bisogno, senza attività monotone ripetitive, senza esposizione a

correnti d'aria / umidità o a sbalzi di temperatura come può essere l'attività

di ausiliaria (da verificare tramite CIP). L'impedimento funzionale primario

risulta essere quello psichico che nell'assicurata raggiunge al massimo un 30%.

Risulta chiaro che nel presente caso vi è un impedimento globale maggiore, ma

questo impedimento è causato da fattori estranei all'AI (fattori socioculturali

ecc.).

In questo senso l'assicurata presenta un impedimento

massimo del 30% per attività medio-leggere con possibilità di alternare la

posizione di lavoro al bisogno, senza attività monotone ripetitive, senza

esposizione a correnti d'aria / umidità o a sbalzi di temperatura.

In considerazione della problematica socio-culturale

provvedimenti professionali non risultano indicati (vedi anche perizia

psichiatrica)." (Doc. AI 36)

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza

inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Orbene, seppur nel caso concreto la valutazione globale dell’incapacità lavorativa

non è stata eseguita nell’ambito di una perizia multidisciplinare, a mente di questa

Corte non vi è motivo per non aderire, in via eccezionale, alla succitata presa

di posizione del SMR. Infatti, nel caso in esame dai già citati atti medici risulta

chiaramente come la componente psichiatrica sia primaria rispetto a quella

reumatologica. In quest’ottica appare corretto “inglobare” l’incapacità

lavorativa derivante dalla nota affezione somatica in quella risultante dal

danno alla salute extra-somatico.

In

conclusione, sulla base di quanto esposto ai considerandi

precedenti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è

da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata è da ritenere incapace al

lavoro nella misura del 30% sia nella sua professione di ausiliaria che in

attività adeguate.

Non

presentando l’interessata un’invalidità di almeno il 40% (vedi anche il raffronto

dei redditi operato dall’Ufficio AI nella decisione su opposizione), la

decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.8. L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

2.8.1. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N.

86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

2.8.2. L’istante va considerato indigente quando non è in grado di

assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il

minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR

1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se

ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle

persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195;

Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000,

N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CC (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno

stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore

al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento

variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di

quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI

1996 U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza

deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o

per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000

UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.

31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale,

ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.8.3. In

casu, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e

dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è coniugata, con un

figlio maggiorenne che vive in comunione domestica. Dal medesimo attestato

risulta che l’istante non ha nessuna attività lucrativa, mentre suo marito

percepisce fr. 4'000 (al netto degli oneri sociali e delle imposte alla fonte; cfr.

certificato di salario per il gennaio 2006). Non è stata dichiarata alcuna

sostanza.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato l’importo

base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità

di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso. Quali

spese, i coniugi __________ versano fr. 550 per il canone di locazione

dell’abitazione più fr. 150 di spese accessorie, a cui vanno aggiunti fr. 553,10

(fr. 309,90 + fr. 243,20) di premio cassa malati. Non computabile è il pagamento

del credito privato contratto con il Credit Suisse. Complessivamente le spese

mensili ammontano quindi a fr. 2'803,10.

Dal

confronto tra il reddito netto di fr. 4’000 proveniente dall’attività lucrativa

del marito e fr. 2'803,10 di spese complessive, risulta che i coniugi __________

dispongono di un’eccedenza di fr. 1'197.

Va

poi rilevato che il figlio percepisce un salario lordo di fr. 4'750, ed è

esigibile che egli dia una contributo all’economia domestica. Infatti, secondo

la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante

un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato a

contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr.

Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93

N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale

LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale d’appello,

valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da lavoro

di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non

viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso.

Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio

maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento)").

In

queste circostanze, dunque, l’assicurata non può essere ritenuta indigente ai

sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione dell’istanza.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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