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Decisione

32.2006.5

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5 marzo 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nel caso concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 32), emerge che l’UAI ha negato a

RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle risultanze di

una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica e ematologica)

elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla quale l’assicurata presenta

un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale attività di segretaria di

ufficio (così come in qualità di casalinga).

L’aspetto psichiatrico è

stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In occasione del consulto

del 19 gennaio 2005, egli ha diagnosticato una sindrome ansiosa nell’ambito di

una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.2), patologia apparsa posteriormente

all’intervento di emicolectomia del giugno 2003 (cfr., in proposito, il doc.

3/12), quando l’insorgente ha accusato un crollo psicofisico.

Il dott. __________ ha

quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa risultante dal

danno alla salute psichica.

Da un profilo terapeutico,

egli ha suggerito di instaurare una terapia medicamentosa, basata

sull’assunzione di ansiolitici o di antidepressivi (referto 22.1.2005 accluso

al doc. 20).

Il 14 gennaio 2005 RI 1 è

stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

Il citato reumatologo ha diagnosticato

una fibromialgia “primaria” (ossia una fibromialgia per la quale non si è

potuto stabilire una chiara eziologia e la cui diagnosi viene formulata per

esclusione, cfr., in proposito, DTF 132 V 65, consid. 3.2), patologia a cui si

sovrappone probabilmente una sindrome somatoforme da dolore persistente, una sindrome

spondilogena cronica su minime alterazioni degenerative senza

neurocompressione, nonché una gammopatia monoclonale di significato incerto su

lieve aumento della velocità di sedimentazione.

Secondo il dott. __________,

tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche (specificatamente della

sindrome fibromialgica, visto che la sindrome spondilogena è stata ritenuta non

incidere sulla capacità lavorativa), la ricorrente è ulteriormente in grado di

svolgere a tempo pieno un’attività leggera adeguata, in particolare qualunque

lavoro di ufficio, con uno scapito di rendimento del 10/15%.

Come casalinga,

l’assicurata è stata dichiarata inabile nella misura massima del 10/15%

(referto del 17.1.2005 accluso al doc. 20).

Da parte sua, il dott. __________,

spec. FMH in neurologia, che ha esaminato l’insorgente in data 21 gennaio 2005,

ha diagnosticato una cefalea di tipo tensionale e un lieve tremore agli arti

superiori (corrispondente probabilmente a un tremore essenziale), affezioni

giudicate non suscettibili di limitare la capacità lavorativa (né, del resto,

l’attività di casalinga; cfr. referto del 24.1.2005 allegato al doc. 20).

La problematica

ematologica è stata oggetto di valutazione da parte della dott.ssa __________,

responsabile del Servizio di ematologia morfologica presso l’__________.

La specialista appena

citata ha sostenuto che non vi è stata un’evoluzione della gammopatia

diagnosticata dal dott. __________ nel corso del 2004, che non vi è alcun

legame tra i dolori e la patologia ematologica e, in considerazione del rischio

che quest’ultima evolva nel futuro in un mieloma plasmacellulare, che

l’assicurata necessita di controlli regolari presso un ematologo (referto

dell’8.3.2005 accluso al doc. 20).

Infine, dalla

perizia del SAM si evince che l’assicurata soffre pure di disturbi addominali, i

quali non sono correlati a una malattia specifica ma piuttosto allo stato dopo

l’intervento di emicolectomia del 2003 e che, in ogni caso, non

concorrono a ridurre la capacità lavorativa oltre il 20/30% (doc. 20, p. 14).

Questa la valutazione

globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto peritale del 29 marzo

2005:

"

Predominante appare la patologia psichiatrica

con la presenza di una sindrome ansiosa nell’ambito di una sindrome da

disadattamento insorta a seguito all’intervento chirurgico di emicolectomia su

diverticolite. Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa nella

misura del 20%. È indicata l’introduzione di un trattamento medicamentoso

specifico con ansiolitici o antidepressivi SSRI a profilo sedativo.

Dal punto di vista reumatologico, in primo piano

si situa la presenza di una fibromialgia primaria ed una sindrome

lombospondilogena cronica su minime alterazioni degenerative senza

neurocompressione. La problematica reumatologica concorre a ridurre la capacità

lavorativa nella misura massima del 10-15% sia come segretaria che come

casalinga.

Dal punto di vista neurologico e dal punto di

vista ematologico, non sussistono elementi che possano giustificare

un’incapacità lavorativa. L’A. è soprattutto disturbata dai disturbi gastroenterologici

che si situano in parte nell’ambito della patologia psichiatrica, in parte in

stato da intervento chirurgico addominale, che concorrono a ridurre la capacità

lavorativa nella misura massima del 20-30%.

Complessivamente riteniamo dunque che l’A.

debba essere considerata abile al lavoro nella misura del 70% sia come

casalinga che come impiegata d’ufficio.

Lo stato di salute va considerato ridotto a

partire dal 18.02.2003 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato

modifiche importanti. La prognosi resta riservata in considerazione della

sindrome da disadattamento che potrebbe evolvere se non presa a carico

prontamente, da punto di vista specialistico, in una sindrome depressiva più

importante.”

(doc. 20, p. 15 – il

corsivo è del redattore)

In corso

di causa, questo Tribunale ha invitato la dott.ssa __________, a precisare le

modalità secondo le quali è stata operata la valutazione globale della capacità

lavorativa residua (cfr. VII).

La __________

del SAM ha espresso le seguenti considerazioni, sostenendo in sostanza che la

problematica psichica si sovrappone, influenzandone la gravità, alle patologie

di natura somatica:

"

L’A. soffre di disturbi in parte dovuti alla

patologia psichiatrica, con una sindrome ansiosa nell’ambito di una sindrome da

disadattamento, e di disturbi a carico dell’apparato locomotorio, nell’ambito

di una fibromialgia primaria e di una sindrome lombospondilogena, nonché di

disturbi gastroenterologici, che pure hanno un’origine in parte psichiatrica ed

in parte sono dovuti allo stato da intervento chirurgico addominale; anche la

fibromialgia è nota come malattia a carattere psicosomatico.

Pertanto, proprio perché le varie problematiche

fisiche sono sovraccaricate da disturbi a carattere psicosomatico nell’ambito

della sindrome ansiosa su disadattamento, riteniamo che le patologie di cui

l’A. soffre riducano il suo rendimento, rendendola più lenta, quindi

necessitante di maggiori pause per l’esecuzione delle sue mansioni.

Il dolore, sia a livello dell’apparato

locomotorio come pure a livello addominale, ha una valenza psicosomatica e

pertanto è già considerato nella valutazione specialistica psichiatrica.

Nell’incapacità lavorativa del 20-30% dal punto

di vista gastroenterologico, pur senza che vi siano danni organici

oggettivabili, considerato che non è presente un’interruzione di transito o

problematiche organiche maggiori e provate, è comprensiva pure la problematica

di dolore, che in parte è, come già descritto, considerata a livello

psicologico e psichiatrico.

Come sottolineato nelle conclusioni della nostra

perizia, è utile una presa a carico psichiatrica della peritanda, alfine di

aiutarla ad affrontare questo disturbo da disadattamento, che se non curato

prontamente, potrebbe portare a una sindrome depressiva più importante ed

incisiva anche a livello della capacità lavorativa.

Non abbiamo ritenuto indicato sommare le diverse

patologie: si tratta di patologie che influenzano il rendimento, tutte

necessitanti di maggiori pause e di maggior tempo per l’esecuzione del lavoro.

L’incapacità lavorativa del 30% è comprensiva di

tutte le patologie ed è stata arrotondata per eccesso.”

(VIII)

Lo

psichiatra dott. __________, interpellato da questa Corte, ha condiviso la

valutazione enunciata dalla dott.ssa __________ a proposito dell’influenza

giocata dalla problematica psichica sulle altre patologie:

"

Dopo aver riesaminato il caso Le comunico che

condivido il parere della collega circa la sovrapposizione della problematica

psichica (sindrome ansiosa su disadattamento) sulle patologie fisiche dell’A.

in quanto le stesse nella loro estrinsecazione e manifestazione sintomatologica

risultano essere sovraccaricate e influenzate dai disturbi a carattere psicogeno.”

(XIV)

In data

16 novembre, questo Tribunale si è (di nuovo) rivolto alla dott.ssa __________

nei termini seguenti:

"

Alfine di consentire a questo TCA di statuire

con piena cognizione di causa, la invito a rispondere ai seguenti quesiti

supplementari:

1. Quale specialista ha indagato l’aspetto gastroenterologico?

Considerandi

2.

Per quali motivi a pag. 14 della perizia SAM è

stato indicato che la problematica gastroenterologica è all’origine

di un’inabilità lavorativa massima del 20/30%, senza alcuna

puntualizzazione in merito alla

sovrapposizione dell’affezione psichica?

3.

Tenuto conto di quanto da lei precisato nel

rapporto del 2 novembre 2006, quale sarebbe il grado dell’eventuale inabilità lavorativa

risultante dalla sola problematica organica a livello gastroenterologico

(senza dunque considerare l’influsso della patologia

psichica)?”

(XI)

Queste le

sue risposte, pervenute al TCA il 12 dicembre 2006:

"

(…).

1.

Nessun specialista ha indagato l’aspetto gastroenterologico,

in quanto i disturbi lamentati dall’assicurata avevano le caratteristiche di

disturbi funzionali. Non v’erano segni per un’ostruzione intestinale o per

patologie organiche importanti. Nella fibromialgia, per definizione, sono

presenti dei disturbi spesso a livello addominale. Come ha ben descritto il

nostro consulente dr. __________, nella pagina 13 della perizia, l’intervento

di emicolectomia, avvenuto nel 2003, ha portato ad un crollo psicofisico che ha

segnato profondamente l’assicurata dal profilo della personalità. L’assicurata

si è ritrovata non in piena efficienza fisica ed operativa e pertanto ha

sviluppato sentimenti d’inquietudine, di stanchezza e di spossatezza, nonché di

frustrazione. Pertanto, la problematica gastroenterologica presenta aspetti

psicologici estremamente importanti.

2.

Come detto sopra, la fibromialgia, di per sé, comporta

dei disturbi addominali funzionali, inoltre l’assicurata, come ha ben descritto

il dr. __________, ha sviluppato una sindrome da disadattamento che ha poi

portato alla sindrome ansiosa. Pertanto, i disturbi lamentati a livello

addominale da parte dell’assicurata hanno prevalentemente una componente

psichica.

3.

A nostro avviso la problematica organica a

livello addominale può essere imputata unicamente a delle eventuali aderenze

che provocano del dolore, una problematica che comunque non ha un’influenza

superiore al 5-10% sulla capacità lavorativa dell’assicurata.”

(XVI)

Unitamente

alle proprie osservazioni del 9 gennaio 2006, la ricorrente ha prodotto una

certificazione, datata 20 dicembre 2006, del dott. __________, spec. FMH in

neurochirurgia, il quale si è così espresso in merito alla situazione a livello

del rachide lombo-sacrale:

"

La soprannominata paziente è sofferente di una

sindrome spondilogena nell’ambito di incipienti processi degenerativi al

rachide lombare con leggere disidratazioni e spazi conservati. La situazione

soggettiva è progressivamente peggiorata dal 2001 ad oggi con aumento dei

dolori lombari, ora anche con forti fastidi alla gamba sx in maniera diffusa.

Una RM del 2003 aveva già confermato questa situazione con processi

degenerativi plurisegmentali, ma non eccessivi con presenza di incipienti discopatie

e con lieve disidratazione e spazi conservati. Anche una recente RM riconferma

questa situazione. Tuttavia c’è la presenza di una notevole artrosi della

faccetta articolare L5/S1 a sx che potrebbe essere la causa dei dolori lombari

e soprattutto della gamba sx. È prevista un’infiltrazione sotto TAC della

faccetta articolare. L’esito di quest’infiltrazione potrà dare informazioni più

precise se questa patologia rappresenti un elemento essenziale nei dolori

accusati dalla paziente.

Date le circostanze comunque sono dell’opinione

che la paziente non sia in grado di svolgere attività ergonomicamente

sfavorevoli e attività nelle quali debba rimanere o seduta o in piedi ferma per

un tempo superiore ad un’ora.”

(doc. M)

Il

contenuto di quest’ultimo referto è stato commentato dal dott. __________,

medico fiduciario dell’UAI, nel modo seguente:

"

… la situazione attualmente descritta dal dr. __________

è sovrapponibile a quella riscontrata dal dr. __________ in occasione della

valutazione peritale in ambito SAM. L’assenza di una modifica sostanziale viene

in pratica confermata dal dr. __________ stesso. Pure il dr. __________

conferma la presenza di alterazioni di tipo “incipienti, non eccessivi”. Pure

già descritta dal dr. __________ la problematica a livello L5/S1.

Ritengo quindi che la situazione del rachide sia

stata adeguatamente valutata dal dr. __________, la situazione clinica da

allora non ha subito modifiche di rilievo, le conclusioni peritali vanno quindi

confermate (nota bene: le conclusioni funzionali del dr. __________ sono in

pratica identiche a quelle espresse dal dr. __________: attività leggera adatta

= attività ergonomica, la possibilità o necessità di cambiare posizione è

compensata da una riduzione del rendimento).

Per quanto concerne il lato addominale rimando

alla presa di posizione della dr.ssa __________ che ritengo adeguata.”

(XX 1)

2.4

Con la

propria impugnativa, RI 1 contesta le risultanze della perizia elaborata dal

SAM - servizio che, citiamo: … in caso di dubbio tende a certificare contro

l’assegnazione di una rendita.” (I, p. 7) -, nella misura in cui i medici non

avrebbero, citiamo: “… minimamente considerato che la paziente soffre di

fibromialgia, malattia certamente invalidante …” (I, p. 7).

In

seguito, esprimendosi sul rapporto 2 novembre 2006 della dott.ssa __________,

l’assicurata sostiene che il suo contenuto si troverebbe in contraddizione con

le valutazioni enunciate dagli specialisti coinvolti nell’elaborazione della

perizia del 29 marzo 2005, nella misura in cui vi si pretende che la gravità

delle patologie organiche sarebbe condizionata dalla problematica psichica (X,

p. 2: “… si tratta di disturbi la cui natura è esclusivamente fisica e pertanto

non è possibile stabilire una reazione di causa-effetto con la patologia

psichiatrica.”).

Infine, con

le osservazioni del 9 gennaio 2006, l’insorgente stigmatizza il mancato

approfondimento dell’aspetto gastroenterologico (XVIII: “Appare evidente che se

non vi è stata indagine alcuna, la quantificazione dell’inabilità lavorativa

dovuta alla problematica gastroenterologica in ragione di un 20/30% massimo non

può essere ritenuta valida poiché assolutamente immotivata.”), così come la

circostanza che i medici del SAM non avrebbero tenuto conto dello stato del

rachide lombo-sacrale, quale emerge dalla certificazione 20 dicembre 2006 del

neurochirurgo dott. __________ (XVIII: “Scorrendo la documentazione agli atti

costato l’assoluta mancanza di un’indagine approfondita circa la sindrome lombare

di cui è affetta la ricorrente e descritta dal dr. med. __________ nel suo

certificato medico.”).

2.5

Secondo la

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Sempre secondo l’Alta

Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Infine,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno

2001.

nella causa G., I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6

Chiamato a

pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA, tenuto anche conto delle precisazioni

fornite in corso di causa (cfr. VIII, XIV e XVI), ritiene che la valutazione

espressa dagli specialisti del SAM, secondo cui l’assicurata ha conservato una

capacità lavorativa del 70% nell’attività di segretaria di ufficio, possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dalla ricorrente

(perizia medica giudiziaria).

A

proposito della censura di parzialità sollevata dall’insorgente nei confronti

del SAM, il TCA si limita a rinviare alla DTF 123 V 175 citata al consid. 2.5..

Per

quanto riguarda l’aspetto psichico, l’amministrazione ha fatto propria la valutazione

del dott. __________, per il quale esso si ripercuote sulla capacità lavorativa

dell’assicurata in misura del 20%.

Non vi è

ragione per mettere in discussione tale valutazione in questa sede.

Sui

criteri sviluppati dal TFA per determinare se eccezionalmente dei

disturbi psichici rendono inesigibile da un assicurato lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro, vedi, tuttavia, la STCA

del 31 gennaio 2007 nella causa C., inc. 32.2006.7, consid. 2.4..

Per quanto

concerne l’affermazione secondo cui i sanitari del SAM avrebbero omesso di

prendere in considerazione la fibromialgia nella loro valutazione della

capacità lavorativa, questo Tribunale constata invece che tale patologia è

stata puntualmente diagnosticata dal reumatologo dott. __________, il quale ha

ritenuto che essa si trova all’origine di una riduzione di rendimento

dell’ordine del 10/15% (cfr. referto del 17 gennaio 2005 accluso al doc. 20, p.

4: “la paziente presenta da anni dolori generalizzati e una sensibilità a una

pressione digitale di ca. 4 kg. Sono dunque riempiti i criteri di

classificazione ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia. (…). Dal punto di

vista reumatologico teorico, come segretaria l’assicurata è inabile al lavoro

al massimo nella misura del 10-15%. (…). La diminuzione della capacità

lavorativa in una paziente con fibromialgia si giustifica con la presenza di

disturbi del sonno, stanchezza e dolori cronici.” – il corsivo è del

redattore).

D’altro

canto, occorre tenere presente che la dott.ssa __________, rispondendo al TCA,

ha esplicitamente sottolineato la valenza psicosomatica del dolore risentito

dall’assicurata a livello, segnatamente, dell’apparato locomotorio (cfr. VIII),

tesi questa che appare supportata sia dal dott. __________, per il quale, nel

caso di specie e in genere, alla fibromialgia si sovrappone una sindrome somatoforme

da dolore persistente (cfr. referto del 17 gennaio 2005 accluso al doc. 20, p.

4: “Allo stesso tempo sono probabilmente riempiti anche i criteri ICD-10 per la

diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Si osserva spesso una

sovrapposizione tra queste 2 entità.”), sia dallo psichiatra dott. D. __________

(cfr. XIV), così come dalla dott.ssa __________, medico curante della

ricorrente, la quale, con la sua certificazione del 25 gennaio 2006, ha posto

l’accento proprio sulla presenza di una sintomatologia dolorosa di origine somatoforme

(cfr. doc. L: “Importante è soprattutto la sintomatologia dolorosa di origine somatoforme

che porta ad un consumo a tratti eccessivo di antidolorifici e che con gli anni

tende a peggiorare.”).

Non a

caso l'Alta Corte ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità

lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo

e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia

alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di

disturbi da dolorore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).

Quest'ultima

questione, visto l'esito della vertenza, non va approfondita nella presente

fattispecie.

È vero che, per ammissione

della __________ SAM, la problematica gastroenterologica non è stata indagata

da nessuno specialista (XVI).

La conseguenza non può però

essere quella che auspica l’insorgente (cfr. XVIII).

In effetti, la dott.ssa __________

ha precisato che si è soprasseduto a una valutazione specialistica, poiché non

vi erano elementi per sospettare l’esistenza di, citiamo: “… un’ostruzione

intestinale o per patologie organiche importanti.”.

A suo avviso, la

sintomatologia risentita dall’assicurata va ricondotta, principalmente, a una

problematica di natura psicosomatica e, eventualmente, a delle aderenze venutesi

a creare a seguito dell’intervento operatorio del giugno 2003 (patologia,

qualora fosse presente, all’origine di un’incapacità lavorativa non superiore

al 5-10%), ciò che già emergeva dal referto peritale 29 marzo 2005 del SAM (doc.

20-15: “L’A. è soprattutto disturbata dai disturbi gastroenterologici che si

situano in parte nell’ambito della patologia psichiatrica, in parte

in stato da intervento chirurgico addominale …” – il corsivo è del

redattore).

Questa Corte non ha motivo

per dubitare della fondatezza delle indicazioni fornite dalla dott.ssa __________,

soprattutto tenuto conto della circostanza che dalla documentazione medica all’inserto

non risulta che per i disturbi gastroenterologici sia stata formulata una

diagnosi specifica, né che essi siano oggetto di particolari provvedimenti

terapeutici.

Del resto, la stessa dott.ssa

__________, spec. FMH in medicina interna, nel suo rapporto

del 18 maggio 2004 indirizzato all’UAI, si è limitata a porre la diagnosi generica

di stato dopo emicolectomia estesa a sinistra con annessectomia sinistra

per grave diverticolite, diagnosi peraltro classificata tra quelle prive di

ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 3-1; cfr., pure, doc. L).

In corso di causa, RI 1 ha

prodotto un certificato, datato 20 dicembre 2006, del dott. __________, neurochirurgo

da lei privatamente consultato a causa dei disturbi lombari.

Egli ha riferito di un

progressivo peggioramento della sintomatologia soggettiva a contare dal

2001.

e, d’altra parte, di avere oggettivato delle incipienti alterazioni

degenerative plurisegmentali, nonché, citiamo: “… una notevole artrosi della

faccetta articolare L5/S1 a sinistra.” (doc. M).

Interpellato in proposito

dall’amministrazione, il dott. __________ ha sostenuto che il quadro

oggettivato dal dott. __________ è sovrapponibile a quello che era stato

constatato dal dott. __________ nel gennaio 2005 (cfr. XX 1).

Va osservato che il reumatologo

interpellato nell’ambito della perizia del SAM aveva effettivamente già posto

in luce, a livello lombare, la presenza di minimi fenomeni degenerativi plurisegmentali,

senza neurocompressioni, definiti normali per l’età, nonché di una probabile incipiente

spondilartrosi a livello di L5/S1, particolarmente a sinistra, patologie giudicate

senza incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente (doc. 20-23 e 24).

Il TCA ritiene che delle iniziali

alterazioni degenerative non possano giustificare riduzioni di sorta della

capacità lavorativa. Questa conclusione si fonda sulle indicazioni

fornite dal dottor B. Zumstein, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario

presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in

una perizia del 6 maggio 1999, prodotta nella causa J., inc. n. 35.2001.8, per il

quale riconoscere a delle alterazioni degenerative plurisegmentali (nel caso di

specie, presenti a livello del rachide lombare), compatibili con l’età

dell’interessato, un qualsiasi carattere invalidante,

significa che più della metà dell’umanità, all’età di 43 anni, sarebbe inabile

al lavoro.

È vero che l’artrosi

esistente a livello di L5/S1, “incipiente” per il dott. __________, è stata invece

definita “notevole” dal dott. __________ (doc. M).

L’apparente divergenza non

merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

Il neurochirurgo interpellato

dalla ricorrente ha infatti affermato che lo stato della colonna lombare rende

inadeguato l’esercizio di, citiamo: “… attività ergonomicamente sfavorevoli e

attività nelle quali debba rimanere o seduta o in piedi ferma per un tempo

superiore ad un’ora.”.

Ora, la segretaria di

ufficio è per definizione una professione leggera dal profilo dell’impegno

fisico, che consente l’alternanza della posizione seduta a quella eretta (cfr.,

in questo senso, la STFA del 23 marzo 1998 nella causa P., I 306/97, in cui il

TFA ha dichiarato un’assicurata - non più in grado di sollevare pesi superiori

ai 10 kg o di assumere posizioni statiche per periodi prolungati, in

particolare quella seduta, a causa della presenza di dolori persistenti a

livello lombo-sacrale -, totalmente abile proprio in attività del ramo

impiegatizio), motivo per cui, tenuto conto unicamente delle affezioni che

interessano il rachide lombare, non vi è motivo per ritenere che l’insorgente non

sia in grado di svolgerla a tempo pieno e con un rendimento completo.

In esito alle considerazioni

che precedono, questo Tribunale considera accertato, secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 é inabile in misura del 30% nella sua precedente

attività di segretaria di ufficio.

2.7

Con la

propria impugnativa, l’assicurata ha preteso che, anche volendo ammettere che

la riduzione della sua capacità lavorativa si eleva al massimo al 30%, posto

che a quest’ultima non corrisponde una perdita di guadagno di uguale misura,

procedendo a un raffronto dei redditi (per il reddito da invalido, applicazione

della tabella TA13, livello di esigenze 4, e decurtazione percentuale del 25%),

essa avrebbe diritto a tre quarti di rendita di invalidità.

L’insorgente ha inoltre

fatto valere che l’UAI avrebbe confuso l’incapacità lavorativa con la perdita

di guadagno.

In questo ordine di idee,

essa ha sostenuto che il grado della sua invalidità andrebbe determinato

mediante un raffronto dei redditi, facendo riferimento al mercato generale del

lavoro.

Il TCA non può condividere

la tesi difesa dall’assicurata.

Infatti, nella misura in

cui essa è in grado di valorizzare al meglio la sua restante capacità

lavorativa nella professione di segretaria di ufficio, attività da lei

esercitata a tempo pieno per oltre un trentennio (cfr. doc. 2), ogni

riferimento al mercato generale del lavoro si rivela superfluo.

In queste condizioni, dal

momento in cui RI 1 è ancora capace di esercitare la sua

vecchia professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto

percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;

STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154)

Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che gli

specialisti del SAM hanno attestato un’incapacità lavorativa del 30%.

L’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che è insufficiente per

fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv.

1.

LAI).

Visto

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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