32.2006.53
Sostituzione di una rendita di invalidità intera con tre quarti per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Confronto redditi. Assicurato con attività lucrativa indipendente
21 settembre 2007Italiano70 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.53
Data decisione, Autorità:
21.09.2007, TCA
Titolo:
Sostituzione di una rendita di invalidità intera con tre quarti per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Confronto redditi. Assicurato con attività lucrativa indipendente
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
REVISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 OAI
art. 87 OAI
art. 88 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.53
FC/sc
Lugano
21 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1973, di professione posatore di pavimenti indipendente, dal 1. ottobre
2002 è stato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità
del 100% in quanto sofferente di sindrome lombovertebrale e gluteale cronica a
destra in stato dopo operazione per ernia del disco (cfr. decisione
dell’Ufficio AI datata 13 maggio 2004, doc. AI 25 e 32).
A
seguito di una revisione avviata d’ufficio dall’Ufficio AI, con decisione 20
gennaio 2005 l'amministrazione ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un
miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con un conseguente grado di
invalidità del 17% (doc. AI 39-1).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 23 gennaio
2006 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione attribuendo al richiedente il
diritto ai tre quarti di rendita d’invalidità dal 1. marzo 2005 oltre all’aiuto
al collocamento, facendo presente quanto segue:
"
(...)
7. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione.
Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato
valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame,
si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________
è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovraesposti.
8. Considerato tuttavia come
l'assicurato abbia prodotto un certificato medico in sede d'opposizione, per
un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato
nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR).
Quest'ultimo ha fatto osservare che, al fine di meglio
definire l'attuale stato valetudinario dell'assicurato, era necessario
effettuare ulteriori indagini di natura reumatologica.
A tale scopo, l'assicurato è stato sottoposto di nuovo
ad una perizia reumatologica effettuata presso il dottor __________ nel mese di
settembre 2005. La perizia, in base agli accertamenti medici precedenti,
all'anamnesi socio-professionale, all'anamnesi intermedia, allo stato
neurologico, allo status osteo-articolare ed alle radiografie ha diagnosticato
una sindrome lombo-vertebrale cronica con esiti di sindrome lombo-radicolare
deficitaria L5 a destra, sindrome spondilogena compatibile con una sindrome
delle faccette articolari posteriori L4/5, esiti di discectomia L5/S1
(12.12.2001) ed esiti di spinotomia L5/S1, (artrotomia e recessotomia
bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e fissazione posteriore L5/S1 il
06.06.2003).
Il perito ha inoltre precisato che la patologia lombare
dell'assicurato limita la possibilità di tenere la stessa posizione (seduta od
eretta) per più di un'ora consecutiva e di effettuare lavori che richiedono
frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o posizione inginocchiata,
come pure su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a vibrazioni. I limiti
di carico 5-10 kg al massimo (non frequentemente). II perito ha inoltre
valutato che in un'attività lavorativa generica e leggera l'assicurato presenta
una capacità lavorativa del 50% (a metà tempo) con un'ulteriore riduzione del
20%.
Ne risulta dunque una capacità lavorativa residua
complessiva del 40% a partire dal mese di gennaio 2005.
9. La consulente in integrazione
professionale dell'AI (CIP), dando seguito alle valutazioni peritali, ha
precisato che il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso (cfr. il rapporto finale del CIP di data 11 gennaio 2006). L'assicurato
potrebbe infatti essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività
semplici, leggere e poco qualificate. I limiti invalidanti espressi in sede
medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore
secondario (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo
del funzionamento, magazziniere, aiuto in attività manuali/artigianali) che nel
settore terziario (venditore non qualificato, agente di custodia, addetto
all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione a domicilio di
merce non troppo pesante).
La CIP ha inoltre valutato che, in considerazione delle
importanti limitazioni indicate in sede medica (in particolare per quanto
riguarda la capacità lavorativa residua), non è possibile proporre alcun
provvedimento volto alla riformazione professionale. Tale progetto avrebbe
infatti una durata eccessiva e non porterebbe ad un sostanziale miglioramento
della capacità di guadagno residua dell'assicurato.
La CIP ha indicato che per contro l'assicurato può
beneficiare del diritto ad un aiuto al collocamento poiché sono assolte le
condizioni base (CMRP marg 5006 segg):
- l'assicurato è invalido: lo
stesso ha esigenze particolari per quanto attiene al posto di lavoro (capacità
lavorativa parziale con ulteriore riduzione di rendimento);
- la persona è idonea al
collocamento: il signor RI 1 dimostra la volontà di trovare un impiego ed è
disposto a collaborare attivamente nelle ricerche;
- le attività prese in
considerazione sono adatte: esistono delle attività professionali in cui
l'assicurato potrebbe essere impiegato e sfruttare al meglio la capacità di lavoro
residua.
In conclusione, la CIP ha confermato che i
presupposti per un diritto al collocamento ex art. 18 LAI sono assolti nella
presente fattispecie; l'assicurato ha pertanto diritto ad un sostegno attivo da
parte dell'amministrazione nella ricerca di un posto di lavoro conveniente.
10. Per quanto riguarda i dati economici,
in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché
non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito
sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica
(statistiche RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al
fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).
In concreto, per determinare il reddito da invalido
dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico
per attività leggere e non qualificate pari a fr. 53'040.- (valori ESS 2004 con
ulteriore riduzione del 60% come da valutazione peritale, categoria 4, Cantone
Ticino, maschile, mediana), applicando una riduzione del 10% per lavori
leggeri.
Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute,
l'assicurato può ancora conseguire da invalido un reddito annuo pari a fr.
19'094.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a
tempo pieno quale posatore di pavimenti indipendente il signor RI 1 potrebbe
percepire un salario annuo di fr. 55'542.(stato 01.01.2004), l'assicurato
conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 34% con una
perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 66%
[(55542-19094)x100:5542 = grado Al 66%].
11. Ritenuto come dalla documentazione
economica (cfr. in tal senso il rapporto del CIP dell'11 gennaio 2006 agli
atti) risulta che l'assicurato presenta un'incapacità di guadagno del 66%,
all'assicurato deve essere nuovamente riconosciuto il diritto ai tre quarti di
rendita d'invalidità a partire dal 1 ° marzo 2005 come pure il diritto
all'aiuto al collocamento da parte dell'AI.
Di conseguenza, l'opposizione del 18 febbraio 2005 è
accolta e la decisione impugnata del 20 gennaio 2005 è annullata." (Doc.
AI 59-4+5+6)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita intera
e subordinatamente il rinvio all’amministrazione per ulteriori accertamenti
medici, affermando, tra l’altro, quanto segue:
"
(...)
3. Il signor RI 1 insorge ora contro tale
decisione, chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto ad un rendita
totale, per i seguenti motivi:
A. Secondo la giurisprudenza più
autorevole le informazioni mediche costituiscono una base importante per il
giudizio dell'amministrazione o del Giudice nella determinazione della capacità
lavorativa e delle attività che l'assicurato potrebbe ancora svolgere dopo
l'insorgere dell'invalidità (cfr. DTF 105 V 156; 114 V 310 e 115 V 133).
Nella perizia reumatologica dell' 11 ottobre 2004,
oltre ai gravi problemi lombari il dottor __________ ha diagnosticato (al punto
A.4) una incontinenza urinaria sporadica di origine non chiara come pure una
dermatosi alla spalla destra di origine non chiara.
Per quanto riguarda l'incontinenza urinaria, si tratta
di un disturbo apparso per la prima volta subito dopo il primo intervento
neuro-chirurgico del 12 dicembre 2001. L'alta probabilità che questo disturbo
abbia una stretta relazione con la sindrome lombo-vertebrale cronica (diagnosi principale)
necessita inevitabilmente di accertamenti medici più approfonditi.
Infatti nella perizia dell'11 novembre 2005 del dottor __________
effettuata a seguito dell'opposizione del qui ricorrente (e riportata nella
decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 impugnata), con la quale è stato
confermato un peggioramento dei disturbi alla colonna vertebrale, non si fa
alcun riferimento all'incontinenza urinaria (che persiste tuttora e che procura
spiacevoli e rilevanti disagi al signor RI 1).
Contrariamente a quanto indicato nella decisione
impugnata (cfr. punto 7), la valutazione peritale espressa dal dottor __________
non è pertanto completa.
Ne consegue che per un giudizio completo e definitivo
sul grado di invalidità e sul diritto all'erogazione di una rendita
d'invalidità è indispensabile che venga ordinata una ulteriore valutazione medica
neutrale, riferita in particolare ad un esame neurologico e neurourologico,
come pure una valutazione dermatologica, in particolare in considerazione della
sua giovane età.
B. In base alla marginale 3029 sulla
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, si deve considerare
l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse
subentrata l'invalidità.
La decisione impugnata si basa su un reddito annuo del
signor RI 1 (in assenza di invalidità e lavorando a tempo pieno quale posatore
di pavimenti indipendente) di CHF 55'542.00 (stato 1° gennaio 2004), calcolato
sulla base della notifica di tassazione 2001-2002 (che si basa sui redditi
del 1999 e del 2000), che riporta un reddito aziendale medio su due anni di
CHF 53'000.00 e un reddito del lavoro medio di CHF 433.00, aggiornati secondo
l'indice d'aumento dei salari nominali pubblicato su La Vie économique.
In realtà per il calcolo del reddito del ricorrente non
si deve tenere conto dei redditi precedenti al 2001, in quanto fino ad agosto
1999 egli ha lavorato come dipendente e nel 2000 era solo all'inizio dell'attività.
Ci si deve quindi basare sul reddito del 2001 riportato
nella dichiarazione d'imposta transitoria 2003A.
Nella decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
per il 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il reddito aziendale
soggetto a contribuzione del signor RI 1 in CHF 67'488.00 (doc. C),
basato sul reddito dell'anno 2001 riportato nella dichiarazione d'imposta
transitoria 2003A (doc. D) e nella relativa notifica di tassazione.
Se
non fosse intervenuta la malattia, questo reddito sarebbe stato ancora superiore.
Ritenuto che in assenza di invalidità e potendo
lavorare quale posatore di pavimenti indipendente il signor RI 1 avrebbe potuto
percepire (tenuto conto anche dell'aggiornamento secondo l'indice di aumento
dei salari nominale pubblicato su La vie économique) un salario annuo di almeno
CHF 70'000.00 (stato l ° gennaio 2004), e considerando un reddito ipotetico di
CHF 53'040.00 con una capacità lavorativa del 40% ed applicando una riduzione
del 10%, si avrebbe un grado di invalidità del 72.7%, così calcolato:
(70'000 - 19'094) x 100 = 72.7%
70'000
Se sulla base dell'esito dell'ulteriore
valutazione medica richiesta (cfr. punto 3.A qui sopra) la capacità lavorativa
residua del signor RI 1 dovesse risultare inferiore al 50% (con una riduzione
di rendimento pure superiore al 20%), la capacità lavorativa residua
complessiva a partire da gennaio 2005 risulterebbe essere una capacità
lavorativa complessiva inferiore al 40% riportato dalla perizia del dottor __________,
per cui il grado di invalidità sarebbe ancora maggiore al 72.7%.
In base alla marginale 3019 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità, nei casi in cui il grado di invalidità
si aggira attorno ai valori del 40%, 50%, 60% rispettivamente 70% stabiliti
dalla legge, si impone un esame approfondito dei fattori di reddito in gioco.
In questo caso, visto quanto precede, non si può esulare da tale verifica."
(Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
"
Per quanto attiene
all'aspetto medico, il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova a
sostegno delle proprie argomentazioni; a tal proposito, si conferma pertanto
quanto già indicato ai punti 7 e 8 della decisione su opposizione agli atti (cfr.
doc. A incarto TCA).
Per quanto concerne invece l'aspetto economico, occorre
precisare quanto segue.
Il Signor RI 1 ha iniziato la propria attività di
posatore di pavimenti indipendente nel mese di settembre 1999 (cfr. doc. 1-4
e doc. 8-17/18 incarto AI); l'assicurato non ha più potuto svolgere
l'attività di cui sopra a causa del danno alla salute a far tempo dal
28.10.2001 (cfr. incarto completo dell'__________ assicurazioni nonché il doc.
8-1 incarto AI).
Nel proprio gravame, l'assicurato sostiene in modo
particolare che in assenza del danno alla salute egli avrebbe potuto guadagnare
quale posatore di pavimenti indipendente un salario annuo di almeno Fr.
70'000.-- facendo riferimento alla decisione di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG di cui al doc. D incarto TCA. A torto.
Infatti, per quanto riguarda l'anno 2001 l'assicurato
in oggetto ha dichiarato (vedi doc. C incarto TCA) quale reddito lordo
da attività indipendente un importo annuo pari a Fr. 47'638.-- (Fr. 24'000.--
di stipendio + Fr. 23'638.-- di utile; cfr. a tal proposito il conto economico
sub. doc. 24-8/9 incarto AI); il reddito lordo di cui sopra è stato poi
corretto dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (qui di seguito
UT) in Fr. 64'468.- (all'importo di Fr. 47'638.-- effettivamente guadagnato
dal Signor RI 1 l'UT ha aggiunto la somma di Fr. 14'329,65 indicata sotto la
voce imposte e la somma di Fr. 2'500.- menzionata sotto la voce ammortamento
prestito (vedi doc. 24-8 e doc. 66-1 incarto AI)).
Per quanto attiene invece all'anno 2000, l'assicurato
ha percepito quale indipendente un reddito annuo corrispondente a circa Fr.
53'000.-- (Fr. 24'000.-- di stipendio + Fr. 28'504.- di utile; cfr. a tal proposito
il conto economico sub. doc. 8-14/15 incarto AI).
Avendo lavorato unicamente per 4 mesi durante l'anno
1999, l'assicurato ha avuto un utile d'esercizio pressoché irrilevante (Fr.
976,25) ed uno stipendio pari a Fr. 8'000.-- (vedi doc. 8-17/18 incarto AI).
Ora, alla luce di quanto esposto in precedenza, non si
può assolutamente ritenere quale salario annuo da valido un importo oscillante
fra i Fr. 67'488 (cfr. doc. D incarto TCA) ed i Fr. 70'000.-- (cfr. il
ricorso 23.2.2006 a pag. 4), così come erroneamente sostenuto da controparte.
Lo stesso assicurato ha specificato nella propria
richiesta di prestazioni Al datata 7.10.2002 di percepire un reddito lordo pari
a circa Fr. 53'000.-- (cfr. punto 6.3.1 del doc. 1-4 incarto AI).
Del resto, appare sicuramente poco attendibile il fatto
che l'assicurato abbia guadagnato per l'anno 2001 un importo (Fr. 67'488.--) di
gran lunga superiore a quello percepito nell'anno 2000 (Fr. 53'000.--), in
quanto a partire dalla fine del mese di ottobre 2001 il Signor RI 1 si è
ammalato e non ha più potuto praticare la propria attività di posatore di
pavimenti indipendente.
A titolo abbondanziale si sottolinea che, anche volendo
procedere per ipotesi di lavoro ad una media fra i Fr. 53'000.-- realmente
guadagnati dall'assicurato nell'anno 2000 (unico anno questo durante il quale
l'assicurato ha svolto la propria attività indipendente per 12 mesi lavorativi)
ed i Fr. 70'000.-- indicati dal patrocinatore del Signor RI 1 nel suo ricorso
del 23.2.2006, non si raggiungerebbe comunque il grado Al del 70% (percentuale
minima prevista dalla legge per ottenere una rendita intera d'invalidità)."
(Doc. III)
1.5. Nelle
sue osservazioni del 23 marzo 2006 l’assicurato, tramite il suo legale, ha ulteriormente
fatto valere:
"
(...)
Il signor RI 1 ribadisce infatti l'assoluta necessità
di una tale ulteriore ed approfondita perizia medica pluridisciplinare sul suo
stato di salute.
2. Il ricorrente ribadisce che in assenza
del danno alla salute avrebbe potuto guadagnare, quale posatore di piastrelle
indipendente, un reddito annuo di almeno CHF 70'000.00.
Ai sensi dell'art. 16 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
" per valutare il grado di
invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."
La Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (di seguito: CIGI; valida dal 1° gennaio
2004) ribadisce questo concetto precisando che per la determinazione del grado
di invalidità l'AI prevede il metodo generale del confronto dei redditi, che
" per principio si applica a
tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa e agli assicurati dai
quali si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa. Il
grado di invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa
esigibile con e senza il danno alla salute" (marginale 3001), dove
"il grado di invalidità si determina paragonando
- il reddito ipotetico senza
invalidità, ossia il reddito che la persona assicurata conseguirebbe presumibilmente
se non fosse divenuta invalida (N. 3021 segg.)
- con l'ipotetico reddito
d'invalido, ossia il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire
malgrado l'invalidità con un'attività esigibile (N. 3044 segg.). (marginale
3013)."
L'art. 25 cpv. 1 OAI sancisce infine che
" sono considerati redditi del
lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero
riscossi i contributi disposti dalla LAVS (...)."
Nel caso in oggetto la decisione definitiva di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG relativa al periodo di contribuzione 1°
gennaio 2001-31 dicembre 2001 (doc. C) è fondata sulla notifica
di tassazione 2003A definitiva (riferita ai redditi conseguiti nel 2001 e nel
2002) con la quale il reddito dal lavoro del ricorrente è stato definitivamente
stabilito in CHF 67'488.00.
E quindi riprovevole che l’UAI abbia - con una
forzatura - riportato che "per quanto riguarda l'anno 2001 l'assicurato
in oggetto ha dichiarato (...) quale reddito lordo da attività indipendente un
importo annuo pari a Fr. 47'638." (risposta, pag. 2), quasi a voler
sottolineare che per il ricorrente il reddito conseguito nel 2001 era da considerarsi
quello.
In realtà il signor RI 1 ha inserito nella propria
dichiarazione d'imposta 2003A delle deduzioni che non sono state ammesse e -
come per tutti i contribuenti - l'Ufficio di tassazione ha proceduto ad una correzione
ed ha fissato il suo reddito aziendale in CHF 67488.00.
È vero che nell'anno 2000 l'assicurato ha percepito un
reddito di CHF 53'000.00, mentre nel 1999 era pari a poco meno di CHF 10'000.00
(conseguito sull'arco di circa 4 mesi).
È comunque assolutamente incomprensibile e infondata
l'affermazione dell'UAI, secondo la quale non si può assolutamente ritenere
quale salario annuo valido un importo oscillante tra i CHF 67'488.00 e i CHF
70'000.00. Ciò per i seguenti motivi:
Ø nel 1999, sull'arco di circa 4 mesi il signor RI 1
ha conseguito un reddito aziendale di circa CHF 9’0000. Riportando questo
importo su un periodo lavorativo di 12 mesi, il ricorrente avrebbe pertanto
potuto ipoteticamente conseguire nel 1999 un reddito di CHF 30'000.00;
Ø nella propria richiesta di prestazioni AI del 7
ottobre 2002 l'assicurato ha specificato di percepire un reddito annuo di CHF
53'000.00, basandosi evidentemente sull'ultima notifica di tassazione in suo
possesso in quel momento, che era quella del 2001-2002 (fondata sui redditi
del 1999 e del 2000).
Il
reddito aziendale di CHF 53'000.00 è pertanto riferito al solo anno
2000 e non al 2001.
Rispetto
al 1999 (dove sull'arco di 12 mesi avrebbe potuto conseguire un reddito di
circa CHF 40'000.00), nel 2000 c'è pertanto stato un incremento del reddito
del 76%. L'attività comunicava quindi a prendere slancio;
Ø nel 2001 c'è stato un ulteriore e logico sviluppo
del lavoro, e sull'arco di 10 mesi (da gennaio a ottobre) il reddito del
ricorrente ha raggiunto i CHF 67'488.00, con un incremento rispetto al 2000
del 27.3%, ovvero in perfetta sintonia con l'incremento dell'anno precedente.
Non
si capisce pertanto l'affermazione secondo cui il reddito del 2001 sarebbe poco
attendibile.
Anzi
se il reddito di CHF 67'488.00 conseguito nel 2001 sull'arco di 10 mesi venisse
riportato su un periodo di 12 mesi, esso ammonterebbe a CHF 80'985.00. In
questo caso l'incremento di reddito rispetto all'anno 2000 sarebbe del 52.8%,
che tenuto conto del fatto che è riferito ad un'attività nuova ed in costante
espansione è perfettamente plausibile.
L'UAI non può fare astrazione da questo stato di cose,
come peraltro previsto anche dalla CIGI, che per i lavoratori indipendenti
prevede che
" il salario senza
invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda
della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità
(RCC 1963 p. 427)" (marginale 3029).
Alla luce di quanto precede, il reddito di riferimento
conseguito dal signor RI 1 prima dell'insorgere dell'invalidità è
esclusivamente quello percepito nel 2001 di CHF 67'488.00 (o meglio di CHF
80'985.00 calcolato sull'arco di 12 mesi), che va rivalutato considerando
altresì l'evoluzione che la sua attività avrebbe avuto se non fosse intervenuta
l'invalidità." (Doc. V)
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione valetudinaria
dell’assicurato giustificante, in via di revisione, il riconoscimento del diritto
a tre quarti di rendita di invalidità in luogo della prestazione intera
assegnata precedentemente.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.
200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo
specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art.
27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V
154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente
(RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il
raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3
e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio
quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado
d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si
conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2
OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere
a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la
rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte
le condizioni previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38,
consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,
consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.6. Nell’evenienza concreta, RI 1 era stato ammesso al beneficio
di una rendita intera dal 1. ottobre 2002, per un’inabilità al lavoro completa,
in quanto affetto da una sindrome lombovertebrale cronica (provvedimento del 13
maggio 2004, doc. AI 32).
Avviata
immediatamente una procedura di revisione d’ufficio, preso atto del rapporto
medico del 3 maggio 2004 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, per
il quale lo stato di salute del paziente era migliorato, l’Ufficio AI ha fatto
esperire una perizia reumatologica dal dr. __________, reumatologo, il quale nel
suo referto dell’11 ottobre 2004 ha affermato:
"
(...)
A.4 DIAGNOSI
Sindrome lombo-vertebrale moderata con:
- esiti di sindrome lombo-radicolare
deficitaria L5 a dx;
- esiti di discectomia L5/S1 (12.12.2001);
- esiti di spinotomia L5/S1,
artrotomia e recessotomia bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e
fissazione posteriore L5/S1 (06.06.2003);
- assenza di deficit neurologici in questo
momento.
Incontinenza urinaria sporadica di origine
non chiara.
Dermatosi alla spalla dx di origine non
chiara.
A.5 Valutazione e prognosi:
Come già riferito nell'ultima mia perizia
del dicembre 2003, l'evoluzione è favorevole con un progressivo recupero
funzionale della mobilità lombare e regressione dei dolori. L'esame clinico
permette dunque di confermare in pieno i dati anamnestici del paz.
In pratica il paz. ha ritrovato una mobilità
lombare pressoché normale e non accusa più alcun deficit neurologico agli arti
inferiori. Evidentemente la tolleranza allo sforzo è ridotta. Un ulteriore
lieve miglioramento dei dolori o dell'autonomia può ancora avvenire nei
prossimi mesi.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
La pregressa spondilodesi lombo-sacrale
implica dunque una limitazione alla posizione seduta o eretta con necessità di
cambiare talvolta posizione (circa ogni 2 ore), una limitazione della possibilità
di carico (5-10 kg al massimo) così come una limitazione a lavori che
richiedono frequenti flessioni lombari o posizioni inergonomiche prolungate.
Il paz. può spostarsi normalmente in
automobile su tragitti anche lunghi (alcune ore) così come con mezzi pubblici o
a piedi.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA
D'INTEGRAZIONE:
C.1 È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non sono in corso o previsti ulteriori
provvedimenti d'integrazione professionale.
C.2 È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Il paz. è attualmente in grado di svolgere
un'attività lavorativa leggera a tempo pieno, senza limitazione di rendimento,
tenendo conto però dei limiti indicati sopra (vedi punto 13).
In tal senso ritengo che sia idoneo per una
riconversione professionale e sembra anche ben motivato a riguardo. Non vi è
stato finora nessun contatto con l'orientatore professionale non e comunque
ancora avvenuto.
D. OSSERVAZIONI:
Ho consigliato al paz. di sottomettersi ad
una visita urologia e dermatologica." (Doc. AI 36.4+5+6)
L’amministrazione
ha quindi sottoposto il caso all’Ufficio integrazione dell’AI. Nel rapporto
finale del 13 gennaio 2005 la consulente in IP ha esposto quanto segue:
"
(...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Per quanto riguarda la professione esercitata dall'A.,
vale a dire quella di posatore di pavimenti, non ritengo che sia esigibile in
quanto richiede frequenti posizioni inergonomiche (lavoro inginocchiato
prolungato) e flessioni del busto.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di
equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso. L'A. potrebbe infatti essere reintegrato sul mercato libero del
lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate. I limiti invalidanti
espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività
sia nel settore secondario (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura,
lucidatura, controllo del funzionamento, magazziniere, aiuto in attività manuali/artigianali)
che nel settore terziario (venditore non qualificato, agente di custodia,
addetto all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione a domicilio
di merce non troppo pesante).
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido:
In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A.
attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale
posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario
considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto
se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che
l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di
attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare
l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su
La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe
quindi Fr. 55'542.
Reddito da invalido:
In conformità alla recente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è molto vasta, al
fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido
si deve partire da un salario di Fr. 54'397 (settore privato, categoria 4,
Canton Ticino, uomini, valore mediano aggiornato al 2004).
A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazioni personale o professionale non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare fino ad un massimo del 25%.
A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor
RI 1 sono da applicare le seguenti riduzioni:
- 10% per lavori leggeri
- 5% per necessità di alternare la postura e non
effettuare flessioni lombari
Considerando un reddito ipotetico di Fr. 54'397 ed
applicando una riduzione del 15% risulta un reddito da invalido di Fr. 46'509.
Calcolo grado d'invalidità:
59'542 - 46'509 x 100 = 17%
55'542
Il signor presenta un grado d'invalidità pari al 17%
ed una capacità di guadagno residua del 83%.
(Doc. AI 38-2+3)
Di
conseguenza, con decisione 20 gennaio 2005 l’Ufficio AI, ammesso un grado di
invalidità dell’assicurato del 17%, ha soppresso la rendita di invalidità (doc.
AI 39).
Interposta
opposizione dall’assicurato, agli atti è stato versato un certificato medico
del 16 marzo 2005 del dr. __________ con il quale veniva prospettato un
possibile nuovo intervento chirurgico (doc. AI 44-1). Interpellato, il dr. __________
del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), nelle sue Annotazioni del 27 luglio
2005 ha concluso:
"
La perizia del Dr. __________
risale all'ottobre 2004, lo stato clinico da lui descritto non è sovrapponibile
a quello che accenna Dr. __________ nel suo rapporto del marzo 2003.
Non è infrequente che dopo la fissazione (spondilodesi)
di un segmento si manifestano più o meno rapidamente sintomi al segmento
craniale più vicino sollecitato maggiormente dall'immobilità del segmento
fissato. Nel caso presente, il Dr. __________ prende in considerazione un
intervento neurochirurgico (stando alle dichiarazioni dell'assicurato nel
gennaio 2005) anche a questo livello senza specificarne la natura (fissazione?
denervazione?). Il fatto che le faccette articolari interessate non presentano
(ancora) alterazioni degenerative non stupisce, è trascorso poco tempo.
Il peggioramento appare plausibile, avevo proposto di
informarci se il prospettato intervento è stato eseguito o è imminente prima di
procedere ad un nuovo esame peritale presso Dr. __________ che conosce già
l'assicurato.
P.S. il Dr. __________ è assente fino al 16 agosto
2005. L'assicurato stesso potrebbe comunicarci se ha già un termine concreto
per l'intervento o se è già operato. Caso contrario, si procede all'esame peritale
complementare." (Doc. AI 48-1)
Su
incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________ ha quindi allestito una nuova
valutazione peritale l’11 novembre 2005 concludente, fra l’altro, quanto segue:
"
(...)
A.4 DIAGNOSI
A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Sindrome lombo-vertebrale cronica con:
- esiti di sindrome lombo-radicolare
deficitaria L5 a dx;
- sindrome spondilogena
compatibile con una sindrome delle faccette articolari posteriori L4/5;
- esiti di discectomia L5/S 1 (12.12.2001);
- esiti di spinotomia LS/S 1,
artrotomia e recessotomia bilaterale, neurolisi S1 e parziale L5, PLIF e
fissazione posteriore LSIS 1 (06.06.2003).
A.4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Nessuna
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
La situazione del paz. è dunque peggiorata
rispetto all'ottobre 2004, con un aumento d'intensità delle algie sia per
quanto riguarda la regione lombare che agli arti inferiori, in particolare a
dx. Come già messo in evidenza dal Dr. __________, i disturbi del paz. sono
compatibili con uno scompenso del segmento L4/5, in particolare delle faccette
articolari posteriori, ciò che ben spiega la limitazione dolorosa molto più
pronunciata alla flessione posteriore, meno marcata alle flessioni laterali e
moderata alla flessione anteriore, così come i dolori agli arti inferiori nel
senso di una sindrome spondilogena. Infatti la sintomatologia ha ben risposto
ad una infiltrazione delle faccette articolari posteriori L4/5, per cui era
stato proposto un secondo intervento stabilizzante a questo livello, che il
paz. tuttavia preferisce per il momento evitare, dato che non sono fornite sufficienti
garanzie per un miglioramento dei suoi disturbi. In considerazione di ciò e del
reperto RMN lombare del gennaio u.s., una componente radicolare è molto
improbabile. II piccolo deficit sensitivo limitato all'alluce dx è infatti di
vecchia data. I dolori inguinali di cui si lamenta di tanto in tanto il paz.,
sono anch'essi ben compatibili con una sindrome lombo-spondilogena a partenza
dagli ultimi segmenti lombari.
La prognosi non mi sembra dunque favorevole,
nel senso che difficilmente assisteremo ad un netto miglioramento dei disturbi,
per lo meno a breve-medio termine.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative
dovute ai disturbi constatati:
La patologia lombare del paz. limita dunque
la possibilità di tenere la stessa posizione (seduta o eretta) per più di
un'ora consecutiva, una limitazione a lavori che richiedono frequenti flessioni
lombari, posizioni inergonomiche o lavori in posizione inginocchiata., lavori
su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a vibrazioni così come dei
limiti di carico di 5-10 kg al massimo (non frequentemente).
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale:
Come già detto in occasione delle precedenti
perizie, l'assicurato è da ritenere inabile in modo completo e definitivo per
la sua attività lavorativa originaria di
"parchettista".
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
C.1 È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non
sono in corso o previsti ulteriori provvedimenti di integrazione professionale.
Come ha riferito nel suo rapporto del 16.03.2005, il
Dr. __________ non esclude l'eventualità di un nuovo intervento con una
fissazione dinamica del segmento L4/5.
Questo intervento darebbe tuttavia delle limitate
garanzie di miglioramento, in particolare per quanto riguarda la capacità
funzionale sotto sforzo. Anche da parte mia ritengo dunque improbabile che la
capacità lavorativa del paz. possa essere migliorata con degli interventi
invasivi. Il paz. dovrebbe dunque beneficiare in linea di principio di un
trattamento fisioterapico combinato a lungo termine, i cui risultati non sono
tuttavia scontati.
C.2 È possibile migliorare la capacità di lavoro
sul posto di lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
La sintomatologia del paz. è dunque
d'intensità leggera o sopportabile unicamente a riposo e dal momento che può
cambiare spesso posizione. In un'attività lavorativa generica leggera che rispetti
Fatti
i limiti funzionali sopracitati (punto B.1) può dunque essere considerata una
capacità lavorativa residua del 50% (a metà tempo) con un'ulteriore limitazione
del rendimento del 20%. Ne risulta dunque una capacità lavorativa residua
complessiva di 40%, a partire dal gennaio 2005." (Doc. AI 54-5+6+7)
Dopo
aver sentito personalmente l’assicurato, nel Rapporto finale del 11 gennaio
2006 la consulente IP ha concluso quanto segue:
"
(...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Nel settore terziario posso configurare
come attività esigibili quei lavori legati alla sorveglianza che permettono
l'alternanza della postura, ad es. il responsabile di un parcheggio privato /
pubblico, l'addetto alla portineria o il portiere di notte. II signor RI 1
potrebbe anche svolgere l'attività di venditore / consulente senza qualifica
in un negozio a conduzione familiare sfruttando le precedenti esperienze
professionali (es. in un negozio di "fai da te") oppure il
fattorino (prestando attenzione ai carichi che non devono superare i 10 kg).
Anche l'attività svolta come "serviceman" (portare le auto al
collaudo, trasporto (recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione
dei clienti, rispondere al telefono, ...) potrebbe essere esigibile.
Nel settore secondario sono più
prudente a proporre configurazioni d'attività adeguate poiché l'alternanza
medico teorica espressa può creare importanti difficoltà reintegrative, ad
esempio in quei contesti in cui il lavoro è organizzato attorno ad una catena
di montaggio (impossibile effettuare pause o cambiare mansione ogni 30-45
minuti in quanto rallenta tutto il ciclo produttivo!). A titolo indicativo si
potrebbe pensare ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,
sorveglianza, o di produzione nel campo della micromeccanica, dell'industria
farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei
montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. La possibilità di
alternare la postura non esiste in tutti i posti di lavoro ma in diversi casi
i DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale
d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi, ad es. per consegnare
il prodotto finito ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il
materiale da altre postazioni.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido:
In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A.
attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale
posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario
considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto
se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che
l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di
attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare
l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su
La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe
quindi Fr. 55'542.
Reddito da invalido:
In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore
mediano.
Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido
si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4,
Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o
professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari
sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo
del 25%.
A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor
RI 1 si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può
alzare ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di
inattività (circa 4 anni).
Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una
CL del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido
di Fr. 19'094.-.
Calcolo grado d'invalidità:
59'542 - 19'094 x 100 = 66%
55'542
Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al
66% ed una capacità di guadagno residua del 34%.
(...)"
(Doc. AI 58-2+3)
Alla luce di questi accertamenti, l’Ufficio AI, mediante la decisione
su opposizione impugnata del 23 gennaio 2006, ha annullato la decisione del 20
gennaio 2005 e riammesso l’assicurato al diritto ai tre quarti di rendita dal
1. marzo 2005 (doc. AI 59; cfr. copra consid. 1.2).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, tutto ben
valutato, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in
particolare dal perito dr. __________. La perizia da ultimo esperita dallo
specialista in reumatologia l’11 novembre 2005 ha in effetti debitamente tenuto
conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo
ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità
lavorativa nella precedente professione esercitata dall’assicurato o in
professioni compatibili con le affezioni invalidanti.
Da
tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore
di una sindrome lombo-vertebrale cronica su esiti di diversi interventi, di
sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 e sindrome spondilogena compatibile
con una sindrome delle faccette articolari posteriori, ha mostrato, rispetto
all’epoca della precedente valutazione peritale del 11 ottobre 2004 (doc. AI
36), un peggioramento delle condizioni tanto da renderlo completamente inabile
nella professione di posatore di pavimenti esercitata in precedenza. Tuttavia,
secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurato potrebbe ancora
essere attivo nella misura del 40% in attività lavorative generiche che gli
permettano di evitare il sollevamento di carichi superiori ai 5-10 Kg,
frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o lavori in posizione
inginocchiata, lavori su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a
vibrazioni (cfr. perizia dr. __________ 11 novembre 2005, doc. AI 54; cfr. per
esteso al consid. 2.6).
A
detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.7).
Del resto
l’interessato nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto
alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse
in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o
attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto
tra la perizia del 11 novembre 2005 e la decisione impugnata del 23 gennaio 2006.
Nemmeno di fronte al TCA RI 1, che peraltro non contesta le conclusioni
del dr. __________ ma lamenta la presenza di altri disturbi di salute quali in
particolare l’incontinenza urinaria (cfr. I), ha prodotto documentazione medica
atta indiziare che i disturbi lombari di cui egli è affetto incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato
dall’amministrazione, limitandosi a postulare l’effettuazione di ulteriori
indagini mediche di natura neurologica e dermatologica (I e VI).
In
proposito va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda in particolare
l’incontinenza urinaria lamentata dal ricorrente, si rileva infatti che la
stessa non risulta essere trattata da alcun specialista e nemmeno che la stessa abbia avuto, fino al momento determinante
della resa del provvedimento oggetto di ricorso (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140; DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), delle ripercussioni
significative sulla capacità lavorativa dell’interessato attestate da un medico
specialista. Né del resto egli ha mai, prima della presente procedura ricorsuale,
sostenuto il contrario. Richiamato nuovamente il già citato dovere delle parti
di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 158), non si può quindi
rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica relativa alla
sua presunta incontinenza urinaria, ove peraltro si consideri che il dr. __________
aveva citato tale problematica, oltre a quella relativa alla dermatosi alla spalla,
nel referto peritale dell’11 ottobre 2004 non attribuendo tuttavia loro alcuna
valenza invalidante, mentre che nel complemento peritale dell’11 novembre 2005
tali diagnosi non figurano più, nemmeno fra quelle senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa o fra i disturbi invocati dal paziente (doc. AI 36 e 54).
Non
vi sono pertanto motivi per ritenere che le addotte problematiche urinaria e
dermatologica siano di gravità tale da causare delle ripercussioni di lunga
durata sulla capacità lavorativa dell’assicurato, almeno sino alla momento
della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113
V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 40% in
attività lavorative adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal perito.
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere
che i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto
confermino l’intervento di un certo duraturo miglioramento delle condizioni
dell’assicurato rispetto alla situazione presente all’epoca della concessione
della rendita intera e, quindi, la sussistenza di un motivo di revisione ai
sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4).
Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda
di revisione.
2.9. Per
quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.3 e 2.4 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,
op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si
deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,
l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,
pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il
marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003
nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.
32.2003.15).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.10. Nel
caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione
ha utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale piastrellista indipendente
(reddito da valido) con quello risultante da un’attività medio-leggera non
qualificata (reddito da invalido).
L’Ufficio
AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e
Considerandi
2.
), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile
conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno
alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una
eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.
Ora, in
proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di
affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività
dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella
causa I., I 543/03 e riferimenti).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Come in quello presente, visto
che i redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una
certa affidabilità.
In
proposito va altresì ricordato che, richiamato nuovamente il principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere
tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg), in tale prospettiva, ad un assicurato
indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività
dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua
residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione - tenuto
conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della
tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -
sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006
nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in
quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di
professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata.
Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha
confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode
indipendente di diversi immobili). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento
di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato,
ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
In concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze - soggettive
ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento
di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione
l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione
dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo
dall’applicazione di quello straordinario.
2.11
L’amministrazione,
tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto di vista
ortopedico/reumatologico, partendo da un reddito
statistico di riferimento secondo le tabelle RSS quale dipendente di fr. 53'040.-,
operata una deduzione del 10% per tener conto delle varie limitazioni da
rispettare indicate dal perito e del lungo periodo di inattività, considerando
inoltre una capacità lavorativa del 40% (secondo il dr. __________, cfr. sopra
consid. 2.6), ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della
capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 19'094.- (doc.
AI 65-1 e 58).
Per quanto invece
riferito al reddito da valido, l’amministrazione ha adeguato al 2004 il
reddito annuo ottenuto nel 2001 dall’attività di posatore di pavimenti indipendente,
evincibile dalla notifica della tassazione, ottenendo un importo di fr.
55'542.- (doc. AI 65-1 e 58).
Confrontati i due succitati redditi, ha così ottenuto un grado di
invalidità del 66%.
2.12
Tali conclusioni sono contestate dal
ricorrente, il quale censura in maniera particolare il reddito da valido
considerato dall’ammi-nistrazione.
In
proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti
dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha,
tra l’altro, concluso come segue:
"
(…)
Reddito da valido:
In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A.
attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale
posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è
necessario considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata
avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito
annuo che l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere
di attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare
l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su La
vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe quindi
Fr. 55'542. (…)” (Doc. AI 58)
In sostanza
l’Ufficio AI si è basato sulla notifica di tassazione 2001-2002 (avente quale
base di computo i redditi conseguiti nel biennio 1999-2000) ritenendo segnatamente
quale reddito di riferimento quello medio accertato in sede tributaria, di circa
fr. 53'000, e prescindendo quindi dalla considerazione di eventuali successive
modifiche.
L’assicurato
contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che la
determinazione del reddito da valido sia avvenuta basandosi sui dati di reddito
relativi ai soli anni 1999 e 2000: considerato infatti come l’interessato abbia
iniziato la sua attività indipendente nell’agosto 1999, determinanti sarebbero
i redditi percepiti in seguito e in particolare nel 2001. Il reddito raggiunto
nel 2001 sarebbe desumibile dalla dichiarazione d’imposta transitoria 2003
oltre che dalla decisione del 15 marzo 2004, con la quale la Cassa cantonale di
compensazione, sulla base appunto della dichiarazione di imposta 2003 e sul
reddito 2001 ivi accertato, ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti. In base
a tale provvedimento il reddito aziendale soggetto a contribuzione di RI 1
ammonterebbe a fr. 67'488 (doc. C e D). Considerando altresì il presumibile
sviluppo dell’attività professionale e l’aggiornamento del reddito al 2004,
l’interessato reputa debba essere computato un reddito di almeno fr. 70'000.
Ora,
le censure del ricorrente meritano parziale accoglimento.
Dall’inserto
risulta che l’assicurato ha iniziato nel settembre 1999 la sua attività in
proprio, attività che ha poi dovuto interrompere per motivi di salute alla fine
di ottobre 2001. Non vi sono motivi per non ritenere che l’interessato avrebbe
continuato con tale attività se non fossero subentrati i noti problemi alla salute.
L’autorità fiscale ha determinato il reddito lordo dall’attività indipendente dell’assicurato
in fr. 64'468.- per l’anno 2001, mentre che per l’anno 2000 il reddito annuo
risulta essere di circa fr. 53'000 (doc. AI 8-17, conto economico, decisione di
tassazione doc. AI 30-3 e 66-1). Nei quattro mesi effettuati nel 1999 egli ha
conseguito circa fr. 9'000 (doc. AI 8-16).
Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a
quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valido vada effettivamente
fissato sulla base dei dati fiscali esistenti, quanto dichiarato come reddito
percepito dal ricorrente medesimo nella domanda di prestazioni non potendo
essere decisivo.
Conformemente alla prassi del TFA (cfr. in proposito AJP 1999 p.
484), occorre determinare tale valore basandosi sulla media dei redditi da
indipendente conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute
e, quindi, nel 2000 (fr. 53'000.- secondo la notifica di tassazione 2001-2002 e
il conto economico) e nel 2001 (fr. 64'468.- in base alla decisione fiscale e
quella di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG), aggiornando poi tale valore al
2004.
Solo in questo modo infatti si tiene adeguatamente conto dell’andamento
degli introiti avuto realmente dall’attività indipendente del ricorrente.
Non è invece possibile seguire il ricorrente laddove vorrebbe
considerare cifre ancora superiori (“almeno fr. 70'000”, cfr. V), non essendo
rilevabili elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività
avrebbe subito un incremento dell’utile ancora superiore o che in altra maniera
le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.
Secondo
la giurisprudenza del TFA d’altra parte, nella determinazione del reddito da
valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del
danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener
conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono
conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998 nella causa
G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA
del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).
Nella
specie, dall’esame della documentazione agli atti (cfr. in particolare i conti economici,
doc. AI 24 e 8; cfr. anche doc. AI 65-19), risulta che gli importi di reddito
fissati dall’autorità fiscale sono parzialmente (per quanto riguarda la quota
di reddito dichiarata quale “risultato d’esercizio”, cfr. doc. AI 24 e doc. AI
8) al netto dei contributi sociali (cfr. anche doc. AI 66-1 e la decisione
della Cassa di compensazione, doc. D). Ne discende che la media (fr. 58'734
annui) di tali redditi, vale a dire dei fr. 64'468.- per l’anno 2001 e fr.
53'000 per il 2000, va maggiorata dei contributi sociali che risultano già
scalati dal reddito e che corrispondono a circa fr. 3’200 annui, come si evince
dai conti economici e dalla decisione della Cassa di compensazione (la quale
tiene espressamente conto dei contributi già versati quale acconto e che si
evincono dal conto economico, doc. D; cfr. doc. AI 8 e 24). Appare quindi
corretto tener conto di un reddito medio da valido di fr. 61'934.- annui (fr.
58'734 + fr. 3'200).
Ora, operando un adeguamento di tale reddito al 2004 (momento
decisivo per il confronto dei redditi; cfr. sopra consid. 2.3 e 2.9), si ottiene
un reddito da valido di fr. 66’119.- (61'934 + 2,5%
tasso di rivalutazione 2001 + 1,8% tasso 2002 + 1.4% tasso 2003 + 0.9% tasso
2004.
evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “ La vie économique
6/2003”, pubblicata dal Seco).
2.13
Quanto
al reddito da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare
sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique
VSI 2002 p. 64).
In
concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente
IP, la quale nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha, tra l’altro,
concluso come segue:
" (…)
Reddito da invalido:
In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale
di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido
si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4,
Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o professionale
non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che
pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,
viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda
delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor RI
1.
si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può alzare
ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di inattività
(circa 4 anni).
Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una CL
del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di
Fr. 19'094.-.” (Doc. AI 58)
In
sostanza, l’amministrazione si è basata sui dati salariali desunti dalle Tabelle
elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani svolta
nel Canton Ticino.
Ora,
come questo Tribunale ha già avuto modo di
concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62), occorre
far presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa
S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13) come precedentemente
praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.
Orbene
- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività leggera
e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (ossia il livello 4 di qualificazione) nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. per
questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso ammonta
a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Tenuto
conto di un'esigibilità del 40% e applicando la riduzione del 10% dal salario
teorico riconosciuta dalla consulente professionale in considerazione del fatto
che l’assicurato può svolgere solo lavori leggeri e del lungo periodo di
inattività, si giunge ad un salario teorico da invalido di fr. 20'662.-.
Con
riferimento alla riduzione del 10% di tale
salario teorico statistico riconosciuta dall’amministrazione, la stessa deve essere
avallata dal TCA. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di
tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione
e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della
deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione
dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Nella
specie, nel rapporto 11 gennaio 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale
deduzione sul salario teorico in considerazione del fatto che l’assicurato può
svolgere solo attività leggere e
considerando il lungo periodo di inattività (circa 4 anni). Tenuto conto anche dell’ancor giovane età dell’assicurato (33 anni al
momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene di non
doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce delle
circostanze concrete, ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione sul
salario statistico da invalido del 10%.
2.14
Dal raffronto di tale reddito da invalido secondo
le statistiche TA1 di fr. 20'662.- con quello ipotetico da valido di fr.
66'119.- (consid. 2.12) risulta pertanto
un grado di invalidità del 69% (66’119 – 20’662 x 100 : 66’119), che non apre in ogni caso il diritto ad una
rendita di invalidità intera.
Ne
discende che, pur tenendo conto di un reddito da valido superiore a quello ritenuto
dall’amministrazione, applicando d’altra parte quale reddito ancora esigibile
dall’assicurato nonostante il danno alla salute un valore corretto rispetto a
quello applicato dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è
basata sulle Tabelle TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su dati
statistici regionali), le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado
di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma.
Queste
circostanze non permettono quindi di assegnare una rendita di invalidità
maggiore e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare
l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2006 (come
visto, occorre valutare se vi è stata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. e 2.8; cfr. DTF 130 V 140).
Non essendo (più) dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita intera d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.3 che precede),
l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente sostituito la prestazione intera
precedentemente erogata con il diritto a tre quarti di rendita.
La
decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso
respinto.
2.15
Da
ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica con
particolare attenzione alle problematiche urinarie e dermatologiche.
A
tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (consid. 2.8) che la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino
necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Né
vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche
citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster