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Decisione

32.2006.53

Sostituzione di una rendita di invalidità intera con tre quarti per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Confronto redditi. Assicurato con attività lucrativa indipendente

21 settembre 2007Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali sopracitati (punto B.1) può dunque essere considerata una

capacità lavorativa residua del 50% (a metà tempo) con un'ulteriore limitazione

del rendimento del 20%. Ne risulta dunque una capacità lavorativa residua

complessiva di 40%, a partire dal gennaio 2005." (Doc. AI 54-5+6+7)

Dopo

aver sentito personalmente l’assicurato, nel Rapporto finale del 11 gennaio

2006 la consulente IP ha concluso quanto segue:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Nel settore terziario posso configurare

come attività esigibili quei lavori legati alla sorveglianza che permettono

l'alternanza della postura, ad es. il responsabile di un parcheggio privato /

pubblico, l'addetto alla portineria o il portiere di notte. II signor RI 1

potrebbe anche svolgere l'attività di venditore / consulente senza qualifica

in un negozio a conduzione familiare sfruttando le precedenti esperienze

professionali (es. in un negozio di "fai da te") oppure il

fattorino (prestando attenzione ai carichi che non devono superare i 10 kg).

Anche l'attività svolta come "serviceman" (portare le auto al

collaudo, trasporto (recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione

dei clienti, rispondere al telefono, ...) potrebbe essere esigibile.

Nel settore secondario sono più

prudente a proporre configurazioni d'attività adeguate poiché l'alternanza

medico teorica espressa può creare importanti difficoltà reintegrative, ad

esempio in quei contesti in cui il lavoro è organizzato attorno ad una catena

di montaggio (impossibile effettuare pause o cambiare mansione ogni 30-45

minuti in quanto rallenta tutto il ciclo produttivo!). A titolo indicativo si

potrebbe pensare ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,

sorveglianza, o di produzione nel campo della micromeccanica, dell'industria

farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei

montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. La possibilità di

alternare la postura non esiste in tutti i posti di lavoro ma in diversi casi

i DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale

d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi, ad es. per consegnare

il prodotto finito ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il

materiale da altre postazioni.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Reddito da valido:

In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A.

attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale

posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è necessario

considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto

se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito annuo che

l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere di

attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare

l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su

La vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe

quindi Fr. 55'542.­

Reddito da invalido:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore

mediano.

Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido

si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4,

Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o

professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo

del 25%.

A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor

RI 1 si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può

alzare ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di

inattività (circa 4 anni).

Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una

CL del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido

di Fr. 19'094.­-.

Calcolo grado d'invalidità:

59'542 - 19'094 x 100 = 66%

55'542

Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al

66% ed una capacità di guadagno residua del 34%.

(...)"

(Doc. AI 58-2+3)

Alla luce di questi accertamenti, l’Ufficio AI, mediante la decisione

su opposizione impugnata del 23 gennaio 2006, ha annullato la decisione del 20

gennaio 2005 e riammesso l’assicurato al diritto ai tre quarti di rendita dal

1. marzo 2005 (doc. AI 59; cfr. copra consid. 1.2).

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, tutto ben

valutato, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), non ha motivi

per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in

particolare dal perito dr. __________. La perizia da ultimo esperita dallo

specialista in reumatologia l’11 novembre 2005 ha in effetti debitamente tenuto

conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo

ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità

lavorativa nella precedente professione esercitata dall’assicurato o in

professioni compatibili con le affezioni invalidanti.

Da

tale valutazione peritale emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore

di una sindrome lombo-vertebrale cronica su esiti di diversi interventi, di

sindrome lombo-radicolare deficitaria L5 e sindrome spondilogena compatibile

con una sindrome delle faccette articolari posteriori, ha mostrato, rispetto

all’epoca della precedente valutazione peritale del 11 ottobre 2004 (doc. AI

36), un peggioramento delle condizioni tanto da renderlo completamente inabile

nella professione di posatore di pavimenti esercitata in precedenza. Tuttavia,

secondo le motivate conclusioni del dr. __________, l’assicurato potrebbe ancora

essere attivo nella misura del 40% in attività lavorative generiche che gli

permettano di evitare il sollevamento di carichi superiori ai 5-10 Kg,

frequenti flessioni lombari, posizioni inergonomiche o lavori in posizione

inginocchiata, lavori su terreni irregolari o in cui si è sottoposti a

vibrazioni (cfr. perizia dr. __________ 11 novembre 2005, doc. AI 54; cfr. per

esteso al consid. 2.6).

A

detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno

valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.

consid. 2.7).

Del resto

l’interessato nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto

alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse

in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o

attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto

tra la perizia del 11 novembre 2005 e la decisione impugnata del 23 gennaio 2006.

Nemmeno di fronte al TCA RI 1, che peraltro non contesta le conclusioni

del dr. __________ ma lamenta la presenza di altri disturbi di salute quali in

particolare l’incontinenza urinaria (cfr. I), ha prodotto documentazione medica

atta indiziare che i disturbi lombari di cui egli è affetto incidano sulla sua

capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato

dall’amministrazione, limitandosi a postulare l’effettuazione di ulteriori

indagini mediche di natura neurologica e dermatologica (I e VI).

In

proposito va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda in particolare

l’incontinenza urinaria lamentata dal ricorrente, si rileva infatti che la

stessa non risulta essere trattata da alcun specialista e nemmeno che la stessa abbia avuto, fino al momento determinante

della resa del provvedimento oggetto di ricorso (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140; DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), delle ripercussioni

significative sulla capacità lavorativa dell’interessato attestate da un medico

specialista. Né del resto egli ha mai, prima della presente procedura ricorsuale,

sostenuto il contrario. Richiamato nuovamente il già citato dovere delle parti

di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 158), non si può quindi

rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica relativa alla

sua presunta incontinenza urinaria, ove peraltro si consideri che il dr. __________

aveva citato tale problematica, oltre a quella relativa alla dermatosi alla spalla,

nel referto peritale dell’11 ottobre 2004 non attribuendo tuttavia loro alcuna

valenza invalidante, mentre che nel complemento peritale dell’11 novembre 2005

tali diagnosi non figurano più, nemmeno fra quelle senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa o fra i disturbi invocati dal paziente (doc. AI 36 e 54).

Non

vi sono pertanto motivi per ritenere che le addotte problematiche urinaria e

dermatologica siano di gravità tale da causare delle ripercussioni di lunga

durata sulla capacità lavorativa dell’assicurato, almeno sino alla momento

della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 40% in

attività lavorative adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal perito.

Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere

che i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto

confermino l’intervento di un certo duraturo miglioramento delle condizioni

dell’assicurato rispetto alla situazione presente all’epoca della concessione

della rendita intera e, quindi, la sussistenza di un motivo di revisione ai

sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4).

Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda

di revisione.

2.9. Per

quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.3 e 2.4 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114

V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003

nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.

32.2003.15).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.10. Nel

caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione

ha utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale piastrellista indipendente

(reddito da valido) con quello risultante da un’attività medio-leggera non

qualificata (reddito da invalido).

L’Ufficio

AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e

Considerandi

2.

), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile

conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno

alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una

eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

Ora, in

proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di

affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività

dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella

causa I., I 543/03 e riferimenti).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Come in quello presente, visto

che i redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una

certa affidabilità.

In

proposito va altresì ricordato che, richiamato nuovamente il principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.

57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere

tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg), in tale prospettiva, ad un assicurato

indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività

dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua

residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione - tenuto

conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della

tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -

sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006

nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in

quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di

professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata.

Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha

confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode

indipendente di diversi immobili). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento

di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato,

ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

In concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze - soggettive

ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento

di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario.

2.11

L’amministrazione,

tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto di vista

ortopedico/reumatologico, partendo da un reddito

statistico di riferimento secondo le tabelle RSS quale dipendente di fr. 53'040.-,

operata una deduzione del 10% per tener conto delle varie limitazioni da

rispettare indicate dal perito e del lungo periodo di inattività, considerando

inoltre una capacità lavorativa del 40% (secondo il dr. __________, cfr. sopra

consid. 2.6), ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della

capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 19'094.- (doc.

AI 65-1 e 58).

Per quanto invece

riferito al reddito da valido, l’amministrazione ha adeguato al 2004 il

reddito annuo ottenuto nel 2001 dall’attività di posatore di pavimenti indipendente,

evincibile dalla notifica della tassazione, ottenendo un importo di fr.

55'542.- (doc. AI 65-1 e 58).

Confrontati i due succitati redditi, ha così ottenuto un grado di

invalidità del 66%.

2.12

Tali conclusioni sono contestate dal

ricorrente, il quale censura in maniera particolare il reddito da valido

considerato dall’ammi-nistrazione.

In

proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti

dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha,

tra l’altro, concluso come segue:

"

(…)

Reddito da valido:

In base alla notifica della tassazione nel 2001 l'A.

attesta un reddito annuo di Fr. 53'433.- nell'attività indipendente quale

posatore di pavimenti. In base alla marginale 3029 sulla circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, è

necessario considerare l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata

avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità. Per aggiornare il reddito

annuo che l'A. avrebbe potuto percepire nel 2004, in considerazione del genere

di attività e delle attitudini professionali, ritengo opportuno effettuare

l'aggiornamento secondo l'indice d'aumento dei salari nominale pubblicato su La

vie économique. Nel 2004 senza il danno alla salute l'A. guadagnerebbe quindi

Fr. 55'542.­ (…)” (Doc. AI 58)

In sostanza

l’Ufficio AI si è basato sulla notifica di tassazione 2001-2002 (avente quale

base di computo i redditi conseguiti nel biennio 1999-2000) ritenendo segnatamente

quale reddito di riferimento quello medio accertato in sede tributaria, di circa

fr. 53'000, e prescindendo quindi dalla considerazione di eventuali successive

modifiche.

L’assicurato

contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che la

determinazione del reddito da valido sia avvenuta basandosi sui dati di reddito

relativi ai soli anni 1999 e 2000: considerato infatti come l’interessato abbia

iniziato la sua attività indipendente nell’agosto 1999, determinanti sarebbero

i redditi percepiti in seguito e in particolare nel 2001. Il reddito raggiunto

nel 2001 sarebbe desumibile dalla dichiarazione d’imposta transitoria 2003

oltre che dalla decisione del 15 marzo 2004, con la quale la Cassa cantonale di

compensazione, sulla base appunto della dichiarazione di imposta 2003 e sul

reddito 2001 ivi accertato, ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti. In base

a tale provvedimento il reddito aziendale soggetto a contribuzione di RI 1

ammonterebbe a fr. 67'488 (doc. C e D). Considerando altresì il presumibile

sviluppo dell’attività professionale e l’aggiornamento del reddito al 2004,

l’interessato reputa debba essere computato un reddito di almeno fr. 70'000.

Ora,

le censure del ricorrente meritano parziale accoglimento.

Dall’inserto

risulta che l’assicurato ha iniziato nel settembre 1999 la sua attività in

proprio, attività che ha poi dovuto interrompere per motivi di salute alla fine

di ottobre 2001. Non vi sono motivi per non ritenere che l’interessato avrebbe

continuato con tale attività se non fossero subentrati i noti problemi alla salute.

L’autorità fiscale ha determinato il reddito lordo dall’attività indipendente dell’assicurato

in fr. 64'468.- per l’anno 2001, mentre che per l’anno 2000 il reddito annuo

risulta essere di circa fr. 53'000 (doc. AI 8-17, conto economico, decisione di

tassazione doc. AI 30-3 e 66-1). Nei quattro mesi effettuati nel 1999 egli ha

conseguito circa fr. 9'000 (doc. AI 8-16).

Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a

quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valido vada effettivamente

fissato sulla base dei dati fiscali esistenti, quanto dichiarato come reddito

percepito dal ricorrente medesimo nella domanda di prestazioni non potendo

essere decisivo.

Conformemente alla prassi del TFA (cfr. in proposito AJP 1999 p.

484), occorre determinare tale valore basandosi sulla media dei redditi da

indipendente conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute

e, quindi, nel 2000 (fr. 53'000.- secondo la notifica di tassazione 2001-2002 e

il conto economico) e nel 2001 (fr. 64'468.- in base alla decisione fiscale e

quella di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG), aggiornando poi tale valore al

2004.

Solo in questo modo infatti si tiene adeguatamente conto dell’andamento

degli introiti avuto realmente dall’attività indipendente del ricorrente.

Non è invece possibile seguire il ricorrente laddove vorrebbe

considerare cifre ancora superiori (“almeno fr. 70'000”, cfr. V), non essendo

rilevabili elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività

avrebbe subito un incremento dell’utile ancora superiore o che in altra maniera

le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.

Secondo

la giurisprudenza del TFA d’altra parte, nella determinazione del reddito da

valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del

danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener

conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono

conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998 nella causa

G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA

del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).

Nella

specie, dall’esame della documentazione agli atti (cfr. in particolare i conti economici,

doc. AI 24 e 8; cfr. anche doc. AI 65-19), risulta che gli importi di reddito

fissati dall’autorità fiscale sono parzialmente (per quanto riguarda la quota

di reddito dichiarata quale “risultato d’esercizio”, cfr. doc. AI 24 e doc. AI

8) al netto dei contributi sociali (cfr. anche doc. AI 66-1 e la decisione

della Cassa di compensazione, doc. D). Ne discende che la media (fr. 58'734

annui) di tali redditi, vale a dire dei fr. 64'468.- per l’anno 2001 e fr.

53'000 per il 2000, va maggiorata dei contributi sociali che risultano già

scalati dal reddito e che corrispondono a circa fr. 3’200 annui, come si evince

dai conti economici e dalla decisione della Cassa di compensazione (la quale

tiene espressamente conto dei contributi già versati quale acconto e che si

evincono dal conto economico, doc. D; cfr. doc. AI 8 e 24). Appare quindi

corretto tener conto di un reddito medio da valido di fr. 61'934.- annui (fr.

58'734 + fr. 3'200).

Ora, operando un adeguamento di tale reddito al 2004 (momento

decisivo per il confronto dei redditi; cfr. sopra consid. 2.3 e 2.9), si ottiene

un reddito da valido di fr. 66’119.- (61'934 + 2,5%

tasso di rivalutazione 2001 + 1,8% tasso 2002 + 1.4% tasso 2003 + 0.9% tasso

2004.

evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “ La vie économique

6/2003”, pubblicata dal Seco).

2.13

Quanto

al reddito da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare

sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique

VSI 2002 p. 64).

In

concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente

IP, la quale nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha, tra l’altro,

concluso come segue:

" (…)

Reddito da invalido:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale

di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido

si deve partire da un salario di Fr.53'040.- (settore privato, categoria 4,

Canton Ticino, uomini, valore mediano nel 2004). A questa cifra, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazioni personale o professionale

non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che

pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,

viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda

delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

A mio giudizio per quanto riguarda il caso del signor RI

1.

si può applicare una riduzione del 10% per lavori leggeri (l'A. può alzare

ogni tanto pesi di 5-10 kg) e considerando il lungo periodo di inattività

(circa 4 anni).

Considerando un reddito ipotetico di Fr. 53040, una CL

del 40% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di

Fr. 19'094.­-.” (Doc. AI 58)

In

sostanza, l’amministrazione si è basata sui dati salariali desunti dalle Tabelle

elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani svolta

nel Canton Ticino.

Ora,

come questo Tribunale ha già avuto modo di

concludere (cfr. STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62), occorre

far presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa

S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non (più) quelli regionali (Tabella TA13) come precedentemente

praticato dal TCA rispettivamente dall’Ufficio AI.

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività leggera

e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (ossia il livello 4 di qualificazione) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. per

questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso ammonta

a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto di un'esigibilità del 40% e applicando la riduzione del 10% dal salario

teorico riconosciuta dalla consulente professionale in considerazione del fatto

che l’assicurato può svolgere solo lavori leggeri e del lungo periodo di

inattività, si giunge ad un salario teorico da invalido di fr. 20'662.-.

Con

riferimento alla riduzione del 10% di tale

salario teorico statistico riconosciuta dall’amministrazione, la stessa deve essere

avallata dal TCA. Al riguardo va detto infatti che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di

tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione

e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della

deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione

dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Nella

specie, nel rapporto 11 gennaio 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale

deduzione sul salario teorico in considerazione del fatto che l’assicurato può

svolgere solo attività leggere e

considerando il lungo periodo di inattività (circa 4 anni). Tenuto conto anche dell’ancor giovane età dell’assicurato (33 anni al

momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene di non

doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce delle

circostanze concrete, ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione sul

salario statistico da invalido del 10%.

2.14

Dal raffronto di tale reddito da invalido secondo

le statistiche TA1 di fr. 20'662.- con quello ipotetico da valido di fr.

66'119.- (consid. 2.12) risulta pertanto

un grado di invalidità del 69% (66’119 – 20’662 x 100 : 66’119), che non apre in ogni caso il diritto ad una

rendita di invalidità intera.

Ne

discende che, pur tenendo conto di un reddito da valido superiore a quello ritenuto

dall’amministrazione, applicando d’altra parte quale reddito ancora esigibile

dall’assicurato nonostante il danno alla salute un valore corretto rispetto a

quello applicato dall’amministrazione (che, come è stato rilevato, non si è

basata sulle Tabelle TA1 ritenute vincolanti dalla giurisprudenza, ma su dati

statistici regionali), le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado

di invalidità meritano, nella loro sostanza, conferma.

Queste

circostanze non permettono quindi di assegnare una rendita di invalidità

maggiore e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare

l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2006 (come

visto, occorre valutare se vi è stata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. e 2.8; cfr. DTF 130 V 140).

Non essendo (più) dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita intera d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.3 che precede),

l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente sostituito la prestazione intera

precedentemente erogata con il diritto a tre quarti di rendita.

La

decisione contestata deve quindi essere, nella sua sostanza, confermata e il ricorso

respinto.

2.15

Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica con

particolare attenzione alle problematiche urinarie e dermatologiche.

A

tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto (consid. 2.8) che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche

citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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