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32.2006.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,

I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo TCA non può aderire alle conclusioni cui

è giunto l’Ufficio AI che, sulla sola base degli atti di causa, ha confermato

il diritto dell’assicurata ad una mezza rendita ritenendo lo stato di salute

invariato.

Infatti,

nella perizia 22 luglio 2001, la dr.ssa __________, dopo aver evidenziato che

“(…) a mio parere esiste una compromissione della capacità di adattamento psicosociale

duratura di questa paziente per ragioni psichiatriche e somatiche che

compromette la capacità lavorativa complessivamente del 50%, per ambedue

problematiche sommate assieme. L’inacessibilità di questa paziente alle cure

psichiatriche e le somatizzazioni delle angosce fanno pensare alla cronicizzazione

del quadro psicopatologico senza possibilità di ulteriori miglioramenti (…)”,

ha definito la prognosi del caso “(…) alquanto nefasta (…)” (doc. AI

40/10, sottolineatura del redattore).

Nel

suo rapporto 10 settembre 2004, la dr. __________ ha posto anche la diagnosi di

“depressione reattiva a carattere medio grave” e nell’anamnesi ha precisato che

“(…) come referti collaterali abbiamo una patologia depressiva a carattere

medio grave che richiede il trattamento specifico di antidepressivi. Da

segnalare che la paziente non è in cura psichiatrica in quanto per ragioni

linguistiche, un trattamento da uno psicoterapeuta che è di tipo particolare

nell’approccio verbale sarebbe comunque difficoltoso. Risponde bene alla

terapia ma i farmaci la rendono stanca ma perlomeno le permettono il riposo

notturno (…)” (doc. AI 57/3, sottolineatura del redattore).

Ora,

vista la prognosi nefasta per quanto attiene al disturbo psichico e l’inacessibilità/difficoltà

a sottoporsi ad una cura, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere ad un ulteriore

accertamento specialistico per poter stabilire se vi è stato effettivamente un

peggioramento della situazione invalidante dal punto di vista psichiatrico. In

particolare un peggioramento non poteva essere escluso per il solo fatto che

nel rapporto 22 dicembre 2003 della Clinica di riabilitazione di __________ è

stato osservato che “(…) in considerazione del quadro clinico globale, abbiamo

richiesto un consulto psichiatrico al fine meglio di definire le eventuali

problematiche sottogiacenti.

Dal

punto di vista specialistico è emerso: trattasi di una donna ben compensata da

un punto di vista timico. Non si ritiene che abbia bisogno di una terapia

anti-depressiva con Remeron in quanto le causa frequentemente sonnolenza. Prima

di sospendere la terapia con Remeron tuttavia la paziente vorrebbe discuterne

con la Dott.ssa __________ (…)” (doc. AI 57/8). Infatti, a parte il fatto che

non è dato a sapere sulla base di quale consulto e risultati i medici della

clinica abbiano potuto giungere ad una tale conclusione, va qui ricordato che

la dr. __________, nella perizia 22 luglio 2001, oltre a definire la prognosi

“alquanto infausta” aveva concluso per “una cronicizzazione del quadro psicopatologico

senza possibilità di ulteriori miglioramenti”.

Del

resto, in sede di ricorso, l’assicurata ha prodotto un rapporto medico 9 gennaio

2006, indirizzato alla dr.ssa __________, nel quale la dr.ssa __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia, ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Si tratta di una paziente che da anni è portatrice di

un'importante sindrome somatoforme che complica e peggiora l’affezione

reumatologica conosciuta, particolarmente per quanto attiene la componente

algica. La paziente è inoltre portatrice di una fragile e patologica struttura

di personalità con evidenti limiti di insight, elaborazione dei vissuti e in

generale risorse psichiche per un buon adattamento.

Nell’ultimo periodo precedente la mia presa a carico si

sviluppavano ingravescenti sintomi depressivi compatibili con un episodio

depressivo di gravità media (ICD-10 F 32.1).

I provvedimenti terapeutici (psicoterapia di sostegno,

terapia antidepressiva) a tuttoggi hanno permesso solo una certa

stabilizzazione clinica. Un intervento psicocorporeo (tecniche di rilassamento)

poterbbe entrare in linea di conto.

Dal punto di vista farmacologico la scelta è caduta

sulla paroxetina (40mg/die) tenuto conto delle intolleranze e/o scarsa

efficacia dei farmaci precedentemente prescritti anche con l’intento di abbassare

la soglia del dolore.

La prognosi lavorativa è secondo me negativa a medio

termine con inabilità completa.” (doc. B)

Sempre

la dr. __________, in uno scritto 21 febbraio 2006 indirizzato alla sua

rappresentante, ha confermato di avere in cura l’assicurata, inviatale dalla

dr.ssa __________, dal 4 aprile 2005 per psicoterapia di sostegno e controllo psicofarmacologico

e ha precisato: “(…) le confermo inoltre la mia valutazione di inabilità

lavorativa al 100% che prosegue per tempo attualmente non determinabile e da me

verificato personalmente dalla data della mia prima visita. La stessa inabilità

completa può peraltro essere ragionevolmente presunta a partire dai dati anamnestici

almeno dall’inizio di gennaio 2005 (…)” (doc. B).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 15 marzo 2006, ha

osservato:

"

(…)

Il rapporto della dr.ssa __________ pervenuto dopo la

decisione su opposizione non permette di escludere la presenza di una modifica

dello stato di salute psichiatrico con influsso sulla capacità lavorativa nel

corso del 2005 (si parla di sviluppo di sintomi depressivi compatibili con un

episodio depressivo di gravità media F 32.1 presente nell’ultimo periodo prima

della presa a carico specialistica).

Da notare però che la descrizione dello stato

psichiatrico non fornisce tutti gli elementi necessari alla diagnosi di

episodio depressivo di gravità media (6 su 7) quali perdita di sicurezza e

autostima; sentimenti irragionevoli di auto-biasimo e sentimenti di colpa

eccessivi; pensieri ricorrenti di morte o suicidio; diminuita capacità di

pensare o concentrarsi; modificazione dell’attività psicomotoria con agitazione

o rallentamento; disturbi del sonno; modificazione dell’appetito oltre ai

sintomi cardinali (necessari 2 si 3) quali umore depresso chiaramente abnorme

per il soggetto, perdita di interesse o piacere, diminuita energia o aumentata

affaticabilità. Inoltre bisogna far notare che un episodio depressivo di media

gravità di regola non comporta un’inabilità lavorativa completa specie per

quanto concerne l’attività di casalinga.

In considerazione del rapporto della dr.ssa __________

risulta possibile un peggioramento dello stato di salute psichico a partire da

4.2005. L’esatto influsso di tale peggioramento dovrà essere quantificato in

sede peritale psichiatrica.” (doc. III/1)

Di

conseguenza, viste le risultanze mediche appena esposte, la decisione impugnata

va annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione perché ordini una perizia

psichiatrica volta a stabilire se lo stato di salute dell’assicurata è peggiorato

sotto questo aspetto. Il perito, visto anche che la dr.ssa __________ attesta

un’inabilità lavorativa completa almeno dall’inizio di gennaio 2005, dovrà pure

pronunciarsi sul momento a cui va fatto risalire l’eventuale peggioramento

dello stato psichico.

Per

contro, sempre conformemente alla giurisprudenza federale in materia di valore

probatorio di rapporti medici, sulla sola base del rapporto medico 9 gennaio

2006 della dr.ssa __________, non è possibile riconoscere all’assicurata una

rendita intera dall’agosto 2004 come da lei preteso.

Per

quanto riguarda invece la patologia reumatologica il TCA rileva, da una parte, che

la dr.ssa __________ – anche se con lettera 29 dicembre 2004 alla sua

rappresentante ha osservato che “(…) dal 2002 lo stato clinico non è cambiato,

e clinicamente non ho potuto confermare un peggioramento tipo sindrome radicolare

compressiva (…)” (doc. AI 66/10) – nel suo rapporto medico 2 settembre 2004 (doc.

AI 56/1-2) ha ritenuto che un accertamento medico supplementare fosse indicato.

D’altra parte che – anche se non è stata prodotta documentazione al proposito (la

qual cosa va qui stigmatizzata) – l’assicurata ha sostenuto che il dr. __________

avrebbe preso in considerazione un approccio chirurgico.

Ne

consegue che anche sotto questo aspetto è necessario che l’Ufficio AI, previa

presa di contatto con il dr. __________, valuti se, e se del caso da quando, vi

è stato un peggioramento dal punto di vista reumatologico.

Nel

caso in cui, dagli accertamenti medici, risultasse un peggioramento dello stato

di salute sia dal punto di vista psichico che da quello reumatologico, allora

l’Ufficio AI dovrà sottoporre l’esito degli accertamenti ad un perito affinché

si pronunci sulla capacità lavorativa globale dell’assicurata.

Va

qui ricordato che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., (I

338/01), pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19

agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare

il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria

fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione.

Circa

la richiesta della sua rappresentante affinché il TCA ordini “(…) una perizia

pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica, affinché possa

essere accertato in modo oggettivo e neutro quali sono le

affezioni fisiche e psichiche di cui soffre la signora RI 1 che rendono la

stessa inabile al lavoro al 100% e da quando questo peggioramento è intervenuto,

non limitandosi al mese di aprile 2005 (…)” (doc. V), il TCA si limita qui ad

osservare che, a prescindere dal fatto che l’assicurata non allega in nessun

modo per quali ragioni l’Ufficio AI non sarebbe in grado di accertare in modo

oggettivo e neutro le sue affezioni, secondo la giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

In

simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché, effettuati gli accertamenti medici sopra indicati, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono

retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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