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32.2006.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2007Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Nel

caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica,

affidata al dr. __________. Dal referto 28 febbraio 2005 (doc. Al 41) risulta

che il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto,

nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 23 febbraio

2005, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni

obiettive, ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

Sindrome cervicovertebrale cronica in

- alterazioni degenerative della

cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

- alterazioni degenerative della lombare

(condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)

Periartropatia omeroscapolare bilaterale

Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra

Gonalgie mediali di non chiara origine

Piedi traversopiatti bilaterali

Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm). (...)" (Doc.

AI 41-8)

In

merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il

perito ha evidenziato:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua

descritta nell'allegato.

In un'attività adatta allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al

100%, dal 24.10.2003, dopo la dimissione dalla clinica __________ di __________.

Un'attività adatta potrebbe rappresentare quella di

venditore in determinati settori, professione per la quale l'assicurato dispone

di una formazione.

Come operaio addetto ai traslochi, che deve sollevare

carichi oltrepassanti quelli indicati, in posizioni inergonomiche, giudico

l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%, dal 28.1.2003.

Come direttore addetto all'organizzazione e

amministrazione di un mercato dell'usato, giudico l'assicurato abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento massimo dal 24.10.2003.

Come cuoco, giudico l'assicurato abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 50%, riduzione dovuta alla necessità di stare spesso in piedi

prolungatamente con il tronco in anteflessione con movimenti ripetitivi di

flessione-rotazione delle spalle." (Doc. AI 41-9)

Il

ricorrente contesta la valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________

nell’ambito della perizia affidatagli dall’Ufficio AI. In particolare, facendo

riferimento alla certificazione del suo medico curante (dr. __________), egli

sostiene che le sue patologie cervicali e lombari gli causano un’inabilità

lavorativa totale anche in attività leggere.

Al

riguardo, occorre rilevare che l’assicurato ha trasmesso al TCA i seguenti referti

medici:

- certificato medico 31

marzo 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, che ha attestato

un’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16 gennaio 2006, a tempo indeterminato (doc. I 3).

- rapporto 22 marzo 2006 stilato dal dr. __________ in merito

all’esame Rx lombare del 20 marzo 2006, da cui emerge che:

"

DATI CLINICI:

sospetto d'instabilità segmentale L1-L2 in grave

discopatìa.

REFERTO:

struttura ossea e contenuto minerale normali. All'esame

radiologico si conferma la diagnosi clinica di un'importante discopatia L1-L2

con spondilosi ed usura del disco accompagnata da un'instabilità funzionale.

Restanti segmenti con scarse alterazioni degenerative o

reattive." (Doc. I/2)

- rapporto 9 marzo 2006, sottoscritto dal dr. __________ e dalla

dr.ssa __________, relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006, del

seguente tenore:

"

(...)

REFERTO:

nel segmento L1-L2 il disco mostra una degenerazione

più aumentata con assottigliamento dell'altezza e formazione di una protrusione

circonferenziale. I limiti vertebrali sono alterati con formazione di

spondilofiti di sostegno e un mal allineamento vertebrale. Queste alterazioni

schiacciano e deformano il sacco durale, però la cauda equina non è disturbata,

si riscontra un canale spinale largo in tutta la lunghezza. Gli altri dischi mostrano

poche degenerazioni con iniziale rottura dell'anulo fibroso però senza

rilevanti protrusioni discali. Spondilartrosi ipertrofica attivata nei segmenti

L3 a S1 con piccoli versamenti articolari. I forami intervertebrali sono sempre

liberi per il passaggio neurale.

Le articolazioni sacro-iliache sono normali. Vi è una

piccola cisti sinoviale di 9 mm dall'articolazione faccettaria L5-S1 a

destra che si estende intraforaminale e sposta leggermente il nervo L5 a

destra.

CONCLUSIONI:

discopatia avanzata L1-L2 senza compressione delle

strutture nervose. Una instabilità in questo segmento è possibile.

Spondilartrosi attivata da L3 a S1. Non vi è canale

spinale stretto. Ganglion intraforaminale L5-S1 a destra." (Doc. I/1)

Tali

referti, che a mente dell’assicurato dimostrano la sua totale inabilità lavorativa

causata dalle gravi patologie degenerative, sono così stati commentati dal dr. __________

del SMR nelle sue annotazioni 29 maggio 2006:

"

(...)

Valutazione psichiatrica dr.ssa __________ (15.7.2003)

per conto __________

- nessun disturbo psichiatrico presente

attualmente

Perizia reumatologica dr. __________ del

23.2.2005:

Diagnosi:

Sindrome cervicovertebrale cronica in

- alterazioni degenerative della

cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

- alterazioni degenerative della

lombare (condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)

Periartropatia omeroscapolare bilaterale

Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra

Gonalgie mediali di non chiara origine

Piedi traversopiatti bilaterali

Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm)

Conclusione: capacità lavorativa completa in attività

confacente (vedi foglio funzionalità fisica: attività medio-leggera con pesi

regolari fino a 10 kg.

Decisione UAI del 10.3.2005: grado Al 13%

dopo calcolo CGR

Decisione UAI del 27.1.2006 su opposizione:

all'assicurato è assegnato il diritto transitorio ad una mezza rendita dal

1.7.2003 al 31.1.2004; viene confermato il rifiuto a prestazioni a partire dal

1.2.2004.

In fase di ricorso vengono presentati:

referto RM colonna lombare del 9.3.2006:

- discopatia avanzata L1/L2 senza

compressione delle strutture nervose, un'instabilità in questo segmento è

possibile

- spondilartrosi attivata L3-S1, non vi è

canale spinale stretto

- ganglion intraforaminale L5/S1 a destra

referto Rx lombare laterale e funzionale del

20.3.2006:

- conferma di importante discopatia

L1-L2 con spondilosi accompagnata da instabilità funzionale

Valutazione:

già in occasione della perizia dr. __________ era stata

riscontrata la presenza di alterazioni degenerative importanti a livello L1/L2

(condrosi allora di nuova insorgenza rispetto alle radiografie del 2003).

L'attuale referto RM conferma tale problematica ma permette allo stesso momento

di escludere una problematica neurologica che potrebbe aver maggior influsso

sulla capacità lavorativa (assenza di compressione delle strutture nervose,

assenza di stenosi del canale spinale). L'instabilità funzionale sicuramente

era già presente in occasione della perizia reumatologica trattandosi di problematica

strutturale.

Il perito reumatologo aveva tenuto debitamente conto di

una caricabilità ridotta ritenendo esigibile in pratica solo l'esecuzione di

attività di tipo fisicamente leggero (vedi funzionalità).

Conclusione:

la documentazione radiologica presentata in sede di

ricorso non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di

salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica."

(Doc. XI/bis)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale reumatologica effettuata dal dr. __________, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).

Il

perito ha evidenziato che l’assicurato presenta dolori al rachide con

cervicalgie e dolori lombari. Egli ha precisato che dalla radiografia della

cervicale emerge la presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti

caudali C5/C6 e C6/C7, mentre la colonna lombare è moderatamente limitata e

dolorante e presenta indizi clinici per un’instabilità segmentale, con,

rispetto al precedente esame del luglio 2003 svolto su incarico della __________,

un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre

alterazioni degenerative lombari significative. Il perito ha poi potuto

oggettivare, sempre rispetto alla precedente visita del 2003, un netto

miglioramento della funzionalità della spalla destra, affetta da artrosi acromeoclaveare

e da lesione della cuffia dei rotatori. Il perito è quindi giunto alla

conclusione che l’interessato è

inabile al lavoro al 100% a partire dal 28 gennaio 2003 quale operaio addetto

ai traslochi, attività che richiede il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg, in posizioni inergonomiche; egli va

invece ritenuto abile al 50% come cuoco, ritenuta la necessità di stare spesso

in piedi prolungatamente con il tronco in anteflessione, con movimenti

ripetitivi di flessione-rotazione delle spalle e abile al lavoro al 100% a

partire dal 24 ottobre 2003 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________)

in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, come ad esempio quella di

venditore in determinanti settori, professione per la quale dispone di una formazione,

oppure come direttore addetto all’organizzazione e all’amministrazione di un

mercato dell’usato (doc. AI 41). Il perito ha poi compilato il formulario

“Esame della funzionalità fisica”, indicando i limiti funzionali dell’interessato

(doc. AI 38).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

totale inabilità al lavoro a causa delle gravi patologie degenerative che lo

affliggono, difatti, non è in grado di attestare un peggioramento delle sue

patologie rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Innanzitutto,

occorre rilevare che il certificato medico 31 marzo 2006 del dr. __________,

che attesta l’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16

gennaio 2006 e a tempo indeterminato (doc. I 3), è del tutto generico e non

spiega i motivi per i quali il curante è giunto a tale valutazione. Di conseguenza,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.6.), tale attestazione medica, priva di diagnosi e

di motivazioni, non è certo in grado di sovvertire quanto valutato in maniera

approfondita e motivata in sede peritale dal dr. __________.

Anche il rapporto 22 marzo 2006 del dr. __________ in merito all’esame Rx

lombare del 20 marzo 2006 (doc. I 2) e quello 9 marzo 2006 del dr. __________ e

della dr.ssa __________ relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006

(doc. I 3), pur attestando la presenza di una importante discopatia L1-L2, non sono in grado di mettere in discussione le conclusioni peritali

del dr. __________. Come spiegato dal dr. __________, infatti,

la presenza di importanti alterazioni degenerative a livello L1-L2 era già

stata riscontrata dal dr. __________ nel referto peritale del febbraio 2005. Difatti,

come enunciato, il dr. __________ nel suo referto peritale ha rilevato la

presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti caudali C5/C6 e

C6/C7 della cervicale, mentre per quanto concerne la colonna lombare ha

riscontrato la presenza di indizi clinici per un’instabilità segmentale, con,

rispetto al precedente esame del luglio 2003 da lui svolto su incarico della __________,

un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre

alterazioni degenerative lombari significative (doc. AI 41). Il dr. __________

ha osservato che il nuovo reperto RM prodotto dal ricorrente conferma tale

problematica, ma permette, vista l’assenza di compressione delle strutture

nervose e l’assenza di stenosi al canale spinale, di escludere il

sopraggiungere di una problematica neurologica che potrebbe avere maggiore

influsso sulla capacità lavorativa (doc. XI bis). Queste considerazioni del dr.

__________ possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale. Pertanto,

anche i rapporti succitati non evidenziano una modifica

dello stato di salute dell’interessato rispetto alla perizia reumatologica.

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i

disturbi di cui egli è affetto, in particolare le alterazioni degenerative

cervicali e lombari, incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera

superiore a quanto appurato dal perito dr. __________.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha inoltre evidenziato che l’Ufficio AI non ha

tenuto conto di quanto attestato dal dr. __________ nel rapporto medico 16

agosto 2004, in cui il curante

ha indicato che “considerata la polipatologia a livello osteomuscolare con

alterazioni degenerative piuttosto avanzate, una sindrome dolorosa cronica e la

sindrome ansiosa depressiva ormai cronica da decenni, possono giustificare la

situazione di una rendita intera”. Così facendo, il ricorrente sembrerebbe

quindi rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica

relativa alla sua presunta sindrome ansioso-depressiva.

A

questo proposito, va rilevato che nel rapporto medico pervenuto all’Ufficio AI

il 13 gennaio 2004 il dr. __________ aveva indicato, tra le diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, tra l’altro una “sindrome

ansioso-depressiva recidivante” (doc. D, la sottolineatura è della

redattrice).

Nel

rapporto di visita medico-fiduciaria 16 luglio 2003 esperita per conto della __________,

la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato:

"

Considerandi

(...)

Diagnosi:

● Ipertensione arteriosa

● Poliallergia respiratoria

● Nessun disturbo psichiatrico presente

attualmente

Valutazione e prognosi:

Si tratta di un paziente che ha presentato nel corso

dello scorso anno una sindrome ansioso-depressiva di grado medio, attualmente

risoltasi completamente. Non vi sono al momento segni né sintomi di una

patologia psichiatrica.

E' intenzione del paziente così come comunicatomi

durante la visita peritale, fare una richiesta per ottenere una rendita

parziale di invalidità, continuando a gestire la propria attività indipendente

presso il __________.

Dal punto di vista psichiatrico non esistono elementi

tali da giustificare un'inabilità lavorativa né parziale né tanto meno

completa. Dal punto di vista psichiatrico il paziente è pertanto da

considerarsi abile al lavoro al 100% da subito.

Necessità di ulteriori cure:

il paziente non necessita di alcuna cura psichiatrica

ambulatoriale.

Ev. speciali misure diagnostiche o

terapeutiche:

Nessuna." (Doc. 1-17+18, inc. cassa malati)

Nel

successivo scritto 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________

ha indicato che nel mese di aprile 2004 l’assicurato ha sviluppato una sindrome

ansioso-depressiva che è andata man mano peggiorando sino all’inizio di agosto,

quando ha deciso di somministrargli dei farmaci. Il medico ha aggiunto di ritenere

che “il paziente sia scoraggiato anche dall’andamento negativo della propria

attività commerciale che risente della sua incapacità dovuta ai dolori

osteomuscolari di sollevare pesi e quindi di essere attivo nei traslochi e trasporti

che esegue” (doc. F). Il dr. __________ ha infine evidenziato che

l’interessato “ha già sofferto di depressioni in passato, riferisce due

tentamen medicamentosi nel 1996 e ritengo purtroppo che questo aspetto

diventerà determinante nel prossimo futuro” (doc. F).

Ora, senza voler minimizzare la situazione

psichica in cui l’assicurato si trova, questa Corte concorda con quanto sostenuto

dal SMR nella nota 29 maggio 2006, ossia dell’assenza di una patologia

psichiatrica invalidante (doc. XI bis).

Innanzitutto non va

dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno

alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977.

p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984.

p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (...)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno

2004.

nella causa W., I 166/03,

consid. 3C)."

Nel

caso in esame, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti non emerge

che, finora, l’assicurato abbia necessitato di un trattamento specialistico, né

del resto egli sostiene il contrario. A prescindere dal fatto che la

depressione non è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr.

STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella

causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che

soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa

l’esistenza di un danno psichico invalidante. Anche il dr. __________, difatti,

nel suo certificato 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI, ha solo osservato

che l’interessato ha già sofferto di depressioni in passato, aggiungendo

di ritenere che purtroppo questo aspetto “diventerà determinante nel prossimo

futuro” (doc. F). Tale allegazione, vaga e non seguita da attestazioni

mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insor-genza di

una patologia psichiatrica invalidante, che l’ammini-strazione avrebbe dovuto

valutare.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Per

questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale

da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V

138.

consid. 2 con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando il referto specialistico del dr. __________ tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6.), allo stesso può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto

essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento

l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività leggere

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda

di revisione.

2.8

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo

rapporto finale 8 marzo 2005, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità

del 13%.

Partendo

da un reddito da valido di fr. 48'100 che l’assicurato ha percepito quale cuoco

presso il __________ nel 2002, la consulente ha poi determinato il reddito da

invalido, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 41'750 (2002). Ella ha

quindi stabilito che l’assicurato presenta una capacità di guadagno residua del

86,8% (doc. AI 43-3).

2.8.1

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido

l’importo di fr. 48’100, pari a fr. 3'700 mensili, percepiti dall’assicurato

nel 2002, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________,

in data 20 gennaio 2004 (doc. AI 13).

L’assicurato

non ha contestato tale ammontare.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nel

caso di specie, la consulente nel suo rapporto 8 marzo 2005 ha indicato che viste le limitazioni

funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività

quali quella precedente di direttore di un mercato dell’usato o quella di

venditore con mansioni che rispettino i suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto

porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità

di alternare la posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle

braccia sopra l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e

flessione di schiena e spalle, doc. AI 43-2). La consulente ha inoltre

osservato che tenuto conto delle indicazioni del dr. __________ riportate nel

formulario “esame della funzionalità fisica” e stando ai risultati delle schede

DPL della SUVA, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare molte

attività, tra le quali quelle di magazziniere, venditore, serviceman, custode, agente

securitas, diverse attività di operaio (doc. AI 43-3).

La

consulente ha quindi calcolato il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe

conseguire in tali attività, in base alle schede DPL della SUVA (da un minimo

di fr. 31'546 annui a un massimo di fr. 69'225 annui, per un salario medio pari

a fr. 49'796 annui), nonché il reddito da invalido secondo le tabelle RSS, in

attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando

una riduzione supplementare del 20% (5% per l’età relativamente avanzata con

relativa difficoltà di adattamento a nuove professioni; 10% per porto di pesi limitato

e 5% per le limitazioni ergonomiche), per un importo di fr. 41’750 (doc. AI 43-3).

La

consulente ha quindi calcolato la capacità di guadagno residua, utilizzando sia

il reddito da invalido risultante dalle schede della SUVA, sia quello calcolato

secondo le tabelle RSS, giungendo alla conclusione che “a mio avviso sarebbe

opportuno prendere quale riferimento salariale finale il risultato delle

tabelle RSS poiché comprende tutte le attività non qualificate e leggere

presenti sul territorio. La capacità di guadagno residua finale risulta quindi

essere dell’86,6%” (doc. AI 43-3).

L’assicurato

ha contestato di poter poter svolgere al 100% le attività risultanti dalle

schede DPL della SUVA elencate dalla consulente (magazziniere, venditore,

serviceman, custode, agente securitas, diverse attività di operaio, doc. AI

43-3), rilevando che ad esempio un custode non si limita ad eseguire lavori

leggeri, ma deve pure effettuare compiti pesanti come pulire grosse superfici e

fare riparazioni di ogni genere, mentre un magazziniere deve per forza

sollevare pesi e fare grossi sforzi. L’assicurato ha quindi rilevato che

nell’esaminare la sua funzionalità fisica il perito non ha tenuto debitamente conto

del suo reale stato di salute e dei suoi peggioramenti, che gli consentono di

sollevare solo pesi di pochi chili e gli permettono una mobilità estremamente

ridotta.

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione

d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.),

le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Inoltre,

quanto alla critica mossa dall’assicurato circa la possibilità di svolgere le

attività indicate dall’amministrazione quali attività adeguate ai suoi limiti

funzionali ancora esigibili, va osservato che la consulente IP ha a giusta ragione ritenuto

inesigibili attività pesanti, indicando che l’assicurato potrebbe effettuare

l’attività di direttore di un mercato dell’usato (con quindi compiti

organizzativi), ma non potrebbe effettuare traslochi e trasporto di merci; la

consulente ha inoltre indicato che l’interessato potrebbe esercitare l’attività

di venditore, precisando tuttavia che le sue mansioni devono tener conto dei

suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità di alternare la

posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle braccia sopra

l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e flessione di schiena

e spalle, doc. AI 43-2).

Va

ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe

l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Nel

caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di venditore

in determinati settori o quella di direttore di un mercato dell’usato, senza

necessità di sollevare o spostare pesi, prive di qualsiasi sbocco professionale

in un mercato del lavoro equilibrato.

Inoltre,

anche volendo ritenere, per ipotesi, come proposto dal ricorrente, che egli non

possa esercitare le professioni di cui alle schede DPL indicate dalla consulente

IP (in particolare quelle di custode e di magazziniere), va comunque segnalato

che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’ammi-nistrazione, sul mercato

generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle

attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai

leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che

l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, al 100%, nonostante le sue diverse

patologie, tenuto conto dei limiti stabiliti dal perito reumatologo (al

riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b;

STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo

2006.

nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto

ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto

l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

Visto

quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una

residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

Dal confronto tra

il reddito da valido di fr. 48'100 e

il reddito da invalido, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto

di una capacità di lavoro residua del 100% e dell’ulteriore riduzione del 20%

stabilita dalla consulente IP, di fr. 41’750, si ottiene un grado d'invalidità

del 13%, percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.

Per

completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza,

il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

In

conclusione, visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il

ricorso respinto.

2.9

Deve

essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett.

f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nel

caso che ci occupa, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata

dall’assicurato deve essere respinta in quanto il ricorso, stanti le

considerazioni che precedono non presentava sin dall’inizio probabilità di esito

favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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