32.2006.56
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28 febbraio 2007Italiano53 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.56
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, TCA
Titolo:
Patologia reumatologica correttamente valutata tramite esame peritale che non dà luogo a critiche: assicurato abile al 100% in attività adeguate. Dal raffronto dei redditi emerge grado di invalidità del 13%,insufficiente per aprire il diritto alla rendita. AG negata.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.56
cr/sc
Lugano
28 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo dapprima come venditore e revisore
di cisterne, poi quale cuoco e, da ultimo, quale titolare indipendente di un
mercato dell’usato, nel mese di dicembre 2003 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome d’attrito
subacromeale bilaterale, gonartrosi, ipertensione arteriosa, allergie con asma
bronchiale, sindrome ansioso-depressiva recidivante” (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________, con decisione 10 marzo 2005 l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita, ritenendolo ancora abile al lavoro al
100% in attività adeguate al suo stato di salute e risultando dal raffronto dei
redditi un grado di invalidità del 13%, inferiore al minimo pensionabile del
40% (doc. AI 44).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la
quale ha contestato sia la valutazione peritale del dr. __________, che non ha
adeguatamente tenuto conto delle sue patologie e dei suoi limiti funzionali,
sia il rapporto del consulente IP, che indica una serie di attività esigibili
ignorando il fatto che non può più lavorare né in piedi, né seduto, sia infine la
mancata presa in considerazione da parte dell’amministrazione della sua inabilità
lavorativa del 50% e poi del 100% protrattasi per oltre un anno tra il 2002 e
il 2003, attestata anche dal perito, chiedendo inoltre di beneficiare del
gratuito patrocinio (doc. AI 30) - con decisione su opposizione 27 gennaio 2006
l’amministrazione, dopo avere ammesso di non avere considerato l’indicazione posta
a pag. 7 del rapporto peritale del dr. __________ (in particolare laddove il
perito ha giudicato uno stato di salute compatibile ancora con l’esercizio di
attività lavorative esplicabile nella misura del 100% ma soltanto a decorrere
dal 24 ottobre 2003, data della dimissione dalla Clinica __________ di __________,
presso la quale l’interessato è stato degente dal 1° ottobre 2003 al 23 ottobre
2003), ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurato una
mezza rendita di invalidità, per un grado del 50%, dal 1° luglio 2003 al 31
gennaio 2004, mentre ha confermato il rifiuto di prestazioni a partire dal 1°
febbraio 2004. L’Ufficio AI ha così motivato la sua decisione:
"
(...)
Tuttavia, all'amministrazione è effettivamente sfuggita
l'indicazione posta a pagina 7 del rapporto peritale del Dr. __________, in
particolare laddove il perito ha giudicato uno stato di salute compatibile
ancora con l'esercizio di attività lavorativa esplicabile in misura del 100%,
ma soltanto a decorrere dal 24 ottobre 2003, data della dimissione dalla
Clinica __________ di __________, presso la quale l'assicurato è stato degente
dal 01 ottobre 2003 al 23 ottobre 2003 (rapporto di uscita del 31 ottobre
2003).
Ora, sulla scorta degli atti acquisiti, si può
affermare che da tale epoca la capacità di lavoro e, come vedremo
successivamente, anche la capacità di guadagno appaiono ben definite.
Per il periodo precedente, decorrente dal 31 luglio
2002, data dell'insorgenza del danno alla salute con ripercussione sull'abilità
al lavoro e data di nascita del diritto alle indennità giornaliere di malattia,
l'assicurato ha invece presentato uno stato di salute compromesso e labile al
punto tale da essere causa di incapacità lavorativa oscillante fra il 50% ed il
100%.
Trascorso l'anno ininterrotto di attesa in incapacità
lavorativa media di almeno il 40% (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), ovvero dal 01
luglio 2003, è pertanto legittimo accordare all'assicurato il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità - grado 50% - ma soltanto sino al 31 gennaio 2004, a
norma dell'art. 88a OAI (dopo tre mesi del persistere del miglioramento
accertato medicalmente e avvalorato dal 24 ottobre 2003, data del congedo dalla
Clinica __________).
Occorre ricordare che tale percentuale di rendita
accordata temporalmente in via intercorrente rispecchia in verità l'incapacità
lavorativa stimata in sede medica per rapporto alla precedente occupazione ed è
corrispondente alle incapacità riconosciute dalla __________. È pure tuttavia
opportuno evidenziare che dal gennaio 2003 l'assicurato ha dato frutto alle sue
capacità di lavoro e di guadagno residue, anche se sfruttandole solo
parzialmente rispetto all'esigibilità, costituendo un'attività in proprio che
sul piano fiscale è stata imposta in fr. 16'000.- annui. (...)" (Doc. AI
54-5)
L’amministrazione
ha invece respinto la richiesta dell’assi-curato di essere posto al beneficio
del gratuito patrocinio.
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di
una rendita d’invalidità anche dopo il 31 gennaio 2004.
Contestualmente,
il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente
egli contesta la perizia del dr. __________, che lo ritiene abile al 100% in
attività leggere adeguate, rilevando che a causa delle sue patologie egli
riscontra notevoli difficoltà e non è in grado di lavorare. Egli ha in particolare
rilevato quanto segue:
"
(...)
4.
In questa sede è proprio la valutazione fornita da un
lato dal dott. __________, e dall'altro, quella del consulente professionale,
che viene integralmente contestata. In ragione soprattutto del modo con cui il
dott. __________ ha affrontato la questione della capacità residua lavorativa
del Signor RI 1, nonché come il consulente professionale abbia basato il
proprio rapporto esclusivamente sulle statistiche elaborate ed emanate
periodicamente dall'Ufficio federale di statistica relative ai redditi, mentre
lo stesso sembra essere privo di accenni relativi alle patologie degenerative
di cui il ricorrente soffre, confermate, altresì, dai validi e concordanti
rapporti medici agli atti.
5.
Il Signor RI 1 è stato sottoposto a numerose visite
mediche, le quali portano tutte a concludere che il suo stato di salute non è
affatto buono e sicuramente peggiora sempre di più con il passare del tempo.
Infatti, egli soffre oramai da anni di dolori alla
schiena e alle spalle dovuti ad un problema reumatologico (artrosi) cronico con
tendenza degenerativa oltre che di una lesione della cuffia rotatoria. Inoltre,
egli è affetto da diverse allergie, per le quali deve sottoporsi costantemente
ad iniezioni di cortisone, nonché da asma e ipertensione arteriosa (rapporto
medico 10 dicembre 2003 del dr. med. __________, doc. D).
In seguito all'intensificarsi dei dolori e su consiglio
del medico curante il dr. med. __________, si è sottoposto a cure
specialistiche presso la clinica __________ di __________ tra il 1° e il 24
ottobre 2003. Si ricorda che dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004 al
ricorrente è stato assegnato un diritto transitorio ad una mezza rendita.
Il dr. med. __________ nel suo rapporto di fine degenza
ha constatato che "obbiettivamente i movimenti della colonna vertebrale
risultano ora indolenti in tutte le direzioni" ed il paziente non
prova "nessun dolore alla palpazione a livello lombare" (cfr.
rapporto 31 ottobre 2003 del dr. med. __________, pag. 3, doc. G).
Queste cure hanno comunque sortito effetti solo a corto
termine. Per quanto riguarda lo stato di salute a medio e lungo termine
dell'assicurato non si è notato nessun miglioramento, anzi, problemi e dolori
sono ripresi e diventano sempre più gravi.
Come ben si evince dai rapporti medici delle visite
effettuate nel periodo susseguente la riabilitazione in clinica, i dolori a
livello osteomuscolare presentano un netto peggioramento (perizia reumatologica
28 febbraio 2005 del dr. med. __________, doc. E, e il rapporto medico 16
agosto 2004 del dr. med. __________, doc. F).
Il Signor RI 1 deve infatti recarsi regolarmente presso
il suo medico per puntuali controlli, proprio per i problemi legati alla salute
sopraccitati e per effettuare iniezioni antidolorifiche.
Quest'ultimo ha evidenziato nel suo rapporto medico 16
agosto 2004 che "considerata la polipatologia a livello osteomuscolare
con alterazioni degenerative piuttosto avanzate, una sindrome dolorosa cronica
e la sindrome ansio-depressiva oramai cronica da decenni, possono giustificare
la situazione di una rendita intera".
Di tutto ciò l'Ufficio delle assicurazioni invalidità
non ha però tenuto conto nella sua valutazione. Si chiede pertanto che il
rapporto del dr. med. __________ venga sottoposto a una nuova valutazione.
Inoltre sulla base del principio inquisitorio questo lodevole Tribunale
rivaluti detto rapporto e la situazione medica del ricorrente alfine di
constatare che l'attività lavorativa che il ricorrente può effettivamente
svolgere è sicuramente più limitata rispetto a quanto asserito dal dr. med. __________
e che lo stesso pertanto ha diritto ad una rendita AI.
A titolo d'esempio, il dr. med. __________ ha riportato
nella sua perizia reumatologica 23 febbraio 2005 che per l'ultima professione
svolta da dipendente, ovvero quella di cuoco, il ricorrente fosse abile al
lavoro nella misura del 100%, con un rendimento del 50%. Infatti, proprio a
causa delle mansioni da eseguire il rendimento non può essere al 100% a causa
delle patologie sofferte dal ricorrente.
Questi problemi sono riscontrabili ad ogni tipo di
professione. L'assicurato infatti non può alzare pesi, soprattutto al di sopra
della testa, non può restare troppo a lungo né in piedi, né seduto e non può
eseguire movimenti rotatori del busto e piegamenti accentuati, come rilevato da
tutti i medici che lo hanno visitato.
Ed è proprio a questo proposito che il Signor RI 1
chiede di essere posto al beneficio della rendita AI, in modo da poter far
fronte al suo fabbisogno, siccome impossibilitato a lavorare a causa del suo
grave stato di salute.
6.
Il rapporto del consulente in integrazione e la perizia
reumatologica hanno attestato che il Signor RI 1 è abile al 100% in professioni
quali venditore, magazziniere, serviceman, custode, agente securitas e diverse
attività di operaio (rapporto consulente IP 8 marzo 2005, pag. 3). Egli fa però
rilevare che è indispensabile che in queste professioni si debba forzatamente
restare in piedi a lungo, alzare pesi non indifferenti e svolgere mansioni
anche pesanti, pertanto mal si comprende come sia possibile ritenerlo abile al
100%. Ad esempio, un custode non si limita ad eseguire lavori leggeri, ma ne ha
pure di pesanti, come pulire grosse superfici, riparazioni di ogni genere,
ecc., un magazziniere deve per forza sollevare pesi, tutte attività che
richiedono grossi sforzi, che l'opponente non è in grado di sopportare.
L'assicurato è infatti inabile al 100% nel sollevare
carichi e il suo rendimento diminuisce del 50% almeno se necessita di stare in
piedi a lungo (perizia reumatologica 28 febbraio 2005 del dr. med. __________,
doc. E; rapporto di degenza 31 ottobre 2003 del dr. med. __________, doc. G).
Quindi, è più che certo che la sua capacità lavorativa è sicuramente minore di
quella accertata da questo Ufficio. Egli non può essere considerato abile al
100% in nessuna delle professioni riprese dalle DPL. Nell'esame della
funzionalità fisica dell'assicurato il dr. med. __________ non ha tenuto debito
conto del suo reale stato di salute e neppure dei suoi peggioramenti. Oggi i
pesi che può sollevare sono limitati a pochi chili e la sua mobilità risulta
più che ridotta.
Per queste ragioni i criteri di scelta e la
rappresentatività delle DPL sono avversati e non possono essere condivisi (Daniele
Cattaneo, op. cit., pag. 622 s.).
Già solo per questi motivi la decisione impugnata deve
essere annullata e all'opponente devono essere assegnate prestazioni AI.
7.
Da quanto enucleato nei considerandi precedenti, si può
tranquillamente concludere che lo stato di salute attuale del Signor RI 1 non è
affatto buono, nonostante il fatto che lo stesso abbia nel gennaio 2003 dato
frutto alle sue capacità di lavoro e di guadagno residue, costituendo
un'attività in proprio. Tuttavia lo stesso, a seguito del peggioramento delle
sue condizioni di salute, non è più in grado di gestire la sua attività al
100%. Infatti egli ha dovuto ridurre l'orario d'apertura del negozio con la conseguente
perdita di guadagno.
In ogni caso, la drastica riduzione del reddito
dell'assicurato è reale e non solo ipotetica ed è confermata nel rapporto
medico del dr. med. __________: "Tutto ciò ha portato soprattutto ad
una riduzione del reddito chiaramente dovuto a fattori fisici patologici."
(rapporto medico 16 agosto 2004 del dr. med. __________, doc. F).
Pertanto, la determinazione del reddito da invalido
deve essere adeguata alla situazione del ricorrente, tenendo conto del danno
alla salute di cui soffre, cronico e degenerativo.
La documentazione medica agli atti certifica una chiara
incapacità dell'assicurato di svolgere la sua attività da indipendente quale
gerente del __________ __________, così come qualsiasi altra attività.
L'inchiesta esperita dall'Ufficio AI non ha portato a rilevare in modo
soddisfacente i dolori di cui egli è afflitto. A comprova dell'aggravarsi dello
stato di salute del ricorrente, vi sono diversi pareri rilasciati dai medici
curanti, in aperto e palese contrasto con le conclusioni prese dall'Ufficio AI.
Si ricorda altresì che lo stesso è stato degente presso la Clinica __________
di __________ dal 1° al 24 ottobre 2003 e che gli è stato attribuito un diritto
transitorio ad una mezza rendita dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004.
La documentazione medica agli atti certifica una chiara
incapacità del Signor RI 1 nello svolgere un'attività lavorativa in qualsiasi
ambito (cfr. certificati medici da doc. D, F, G; si richiama inoltre l'incarto
AI).
8.
Visto quanto precede, tenuto conto in modo particolare
dei certificati medici prodotti, considerato che il danno alla salute sopportato
dal Signor RI 1 dura oramai dal 2002, osservato che il soggiorno alla Clinica __________
di __________, presso la quale l'assicurato è stato degente dal 1° ottobre 2003
al 23 ottobre 2003 (rapporto di uscita del 31 ottobre 2003 del dr. med. __________,
doc. G), nonché i trattamenti ai quali l'assicurato è stato sottoposto, a nulla
sono serviti. Una rendita AI in queste condizioni è più che legittima.
(...)" (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso (III).
1.5. In
data 3 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione (VIII).
1.6. Con
scritto 11 maggio 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione
medica attestante le gravi patologie degenerative di cui è affetto l’assicurato
(IX).
1.7. Con
osservazioni 30 maggio 2006 l’Ufficio AI ha rilevato di avere sottoposto le
nuove certificazioni prodotte pendente causa al vaglio del SMR, il quale ha constatato
che già in occasione della perizia del dr. __________ del febbraio 2005 era
stata riscontrata la presenza di alterazioni degenerative importanti a livello
L1/L2, di cui il perito ha tenuto debitamente conto ritenendo esigibile solo
l’esecuzione di attività fisicamente leggere (XI).
Tale
scritto e il relativo allegato sono stati trasmessi al ricorrente (XII), con la
facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Pendente
causa il TCA, nell’ambito dell’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria, ha chiesto all’assicurato dei chiarimenti in merito alla sostanza
risultante dalla notifica di tassazione (XIII).
Con
scritto 26 febbraio 2006 il patrocinatore ha fornito le precisazioni richieste
(XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la valutazione medico-teorica operata dal dr. __________,
fatta propria dall’Ufficio AI, di ritenere l’assicurato, a partire dal mese di
ottobre 2003, abile al 100% in attività leggere adeguate, ciò che ha comportato
a partire dal 1° febbraio 2004 la soppressione della mezza rendita accordata
limitatamente al periodo dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2004. Sulla base
della documentazione medica prodotta, l’assicurato sostiene invece una sua
completa incapacità lavorativa dovuta principalmente alle sue problematiche reumatologiche.
Incontestata
risulta per contro l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1°
luglio 2003 (ovvero trascorso un anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b) LAI,
a partire dal 31 luglio 2002, momento dell’insorgenza del danno alla salute con
ripercussione sull’abilità al lavoro) al 31 gennaio 2004 (a norma dell’art. 88a
OAI, dopo tre mesi dal persistere del miglioramento accertato medicalmente,
verificatosi con la dimissione in data 24 ottobre 2003 dalla Clinica __________
di __________). Tale questione non verrà quindi valutata in tale sede.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.”
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Nel
caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica,
affidata al dr. __________. Dal referto 28 febbraio 2005 (doc. Al 41) risulta
che il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto,
nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 23 febbraio
2005, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni
obiettive, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
Sindrome cervicovertebrale cronica in
- alterazioni degenerative della
cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in
- alterazioni degenerative della lombare
(condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra
Gonalgie mediali di non chiara origine
Piedi traversopiatti bilaterali
Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm). (...)" (Doc.
AI 41-8)
In
merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il
perito ha evidenziato:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua
descritta nell'allegato.
In un'attività adatta allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al
100%, dal 24.10.2003, dopo la dimissione dalla clinica __________ di __________.
Un'attività adatta potrebbe rappresentare quella di
venditore in determinati settori, professione per la quale l'assicurato dispone
di una formazione.
Come operaio addetto ai traslochi, che deve sollevare
carichi oltrepassanti quelli indicati, in posizioni inergonomiche, giudico
l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%, dal 28.1.2003.
Come direttore addetto all'organizzazione e
amministrazione di un mercato dell'usato, giudico l'assicurato abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo dal 24.10.2003.
Come cuoco, giudico l'assicurato abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 50%, riduzione dovuta alla necessità di stare spesso in piedi
prolungatamente con il tronco in anteflessione con movimenti ripetitivi di
flessione-rotazione delle spalle." (Doc. AI 41-9)
Il
ricorrente contesta la valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________
nell’ambito della perizia affidatagli dall’Ufficio AI. In particolare, facendo
riferimento alla certificazione del suo medico curante (dr. __________), egli
sostiene che le sue patologie cervicali e lombari gli causano un’inabilità
lavorativa totale anche in attività leggere.
Al
riguardo, occorre rilevare che l’assicurato ha trasmesso al TCA i seguenti referti
medici:
- certificato medico 31
marzo 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, che ha attestato
un’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16 gennaio 2006, a tempo indeterminato (doc. I 3).
- rapporto 22 marzo 2006 stilato dal dr. __________ in merito
all’esame Rx lombare del 20 marzo 2006, da cui emerge che:
"
DATI CLINICI:
sospetto d'instabilità segmentale L1-L2 in grave
discopatìa.
REFERTO:
struttura ossea e contenuto minerale normali. All'esame
radiologico si conferma la diagnosi clinica di un'importante discopatia L1-L2
con spondilosi ed usura del disco accompagnata da un'instabilità funzionale.
Restanti segmenti con scarse alterazioni degenerative o
reattive." (Doc. I/2)
- rapporto 9 marzo 2006, sottoscritto dal dr. __________ e dalla
dr.ssa __________, relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006, del
seguente tenore:
"
(...)
REFERTO:
nel segmento L1-L2 il disco mostra una degenerazione
più aumentata con assottigliamento dell'altezza e formazione di una protrusione
circonferenziale. I limiti vertebrali sono alterati con formazione di
spondilofiti di sostegno e un mal allineamento vertebrale. Queste alterazioni
schiacciano e deformano il sacco durale, però la cauda equina non è disturbata,
si riscontra un canale spinale largo in tutta la lunghezza. Gli altri dischi mostrano
poche degenerazioni con iniziale rottura dell'anulo fibroso però senza
rilevanti protrusioni discali. Spondilartrosi ipertrofica attivata nei segmenti
L3 a S1 con piccoli versamenti articolari. I forami intervertebrali sono sempre
liberi per il passaggio neurale.
Le articolazioni sacro-iliache sono normali. Vi è una
piccola cisti sinoviale di 9 mm dall'articolazione faccettaria L5-S1 a
destra che si estende intraforaminale e sposta leggermente il nervo L5 a
destra.
CONCLUSIONI:
discopatia avanzata L1-L2 senza compressione delle
strutture nervose. Una instabilità in questo segmento è possibile.
Spondilartrosi attivata da L3 a S1. Non vi è canale
spinale stretto. Ganglion intraforaminale L5-S1 a destra." (Doc. I/1)
Tali
referti, che a mente dell’assicurato dimostrano la sua totale inabilità lavorativa
causata dalle gravi patologie degenerative, sono così stati commentati dal dr. __________
del SMR nelle sue annotazioni 29 maggio 2006:
"
(...)
Valutazione psichiatrica dr.ssa __________ (15.7.2003)
per conto __________
- nessun disturbo psichiatrico presente
attualmente
Perizia reumatologica dr. __________ del
23.2.2005:
Diagnosi:
Sindrome cervicovertebrale cronica in
- alterazioni degenerative della
cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con spondilosi ed uncartrosi)
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in
- alterazioni degenerative della
lombare (condrosi L1/2, spondilosi multisegmentale)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Epicondilopatia omeroradiale e omeroulnare a destra
Gonalgie mediali di non chiara origine
Piedi traversopiatti bilaterali
Obesità (peso 72 kg/statura 161 cm)
Conclusione: capacità lavorativa completa in attività
confacente (vedi foglio funzionalità fisica: attività medio-leggera con pesi
regolari fino a 10 kg.
Decisione UAI del 10.3.2005: grado Al 13%
dopo calcolo CGR
Decisione UAI del 27.1.2006 su opposizione:
all'assicurato è assegnato il diritto transitorio ad una mezza rendita dal
1.7.2003 al 31.1.2004; viene confermato il rifiuto a prestazioni a partire dal
1.2.2004.
In fase di ricorso vengono presentati:
referto RM colonna lombare del 9.3.2006:
- discopatia avanzata L1/L2 senza
compressione delle strutture nervose, un'instabilità in questo segmento è
possibile
- spondilartrosi attivata L3-S1, non vi è
canale spinale stretto
- ganglion intraforaminale L5/S1 a destra
referto Rx lombare laterale e funzionale del
20.3.2006:
- conferma di importante discopatia
L1-L2 con spondilosi accompagnata da instabilità funzionale
Valutazione:
già in occasione della perizia dr. __________ era stata
riscontrata la presenza di alterazioni degenerative importanti a livello L1/L2
(condrosi allora di nuova insorgenza rispetto alle radiografie del 2003).
L'attuale referto RM conferma tale problematica ma permette allo stesso momento
di escludere una problematica neurologica che potrebbe aver maggior influsso
sulla capacità lavorativa (assenza di compressione delle strutture nervose,
assenza di stenosi del canale spinale). L'instabilità funzionale sicuramente
era già presente in occasione della perizia reumatologica trattandosi di problematica
strutturale.
Il perito reumatologo aveva tenuto debitamente conto di
una caricabilità ridotta ritenendo esigibile in pratica solo l'esecuzione di
attività di tipo fisicamente leggero (vedi funzionalità).
Conclusione:
la documentazione radiologica presentata in sede di
ricorso non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di
salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica."
(Doc. XI/bis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale reumatologica effettuata dal dr. __________, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).
Il
perito ha evidenziato che l’assicurato presenta dolori al rachide con
cervicalgie e dolori lombari. Egli ha precisato che dalla radiografia della
cervicale emerge la presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti
caudali C5/C6 e C6/C7, mentre la colonna lombare è moderatamente limitata e
dolorante e presenta indizi clinici per un’instabilità segmentale, con,
rispetto al precedente esame del luglio 2003 svolto su incarico della __________,
un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre
alterazioni degenerative lombari significative. Il perito ha poi potuto
oggettivare, sempre rispetto alla precedente visita del 2003, un netto
miglioramento della funzionalità della spalla destra, affetta da artrosi acromeoclaveare
e da lesione della cuffia dei rotatori. Il perito è quindi giunto alla
conclusione che l’interessato è
inabile al lavoro al 100% a partire dal 28 gennaio 2003 quale operaio addetto
ai traslochi, attività che richiede il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg, in posizioni inergonomiche; egli va
invece ritenuto abile al 50% come cuoco, ritenuta la necessità di stare spesso
in piedi prolungatamente con il tronco in anteflessione, con movimenti
ripetitivi di flessione-rotazione delle spalle e abile al lavoro al 100% a
partire dal 24 ottobre 2003 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________)
in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, come ad esempio quella di
venditore in determinanti settori, professione per la quale dispone di una formazione,
oppure come direttore addetto all’organizzazione e all’amministrazione di un
mercato dell’usato (doc. AI 41). Il perito ha poi compilato il formulario
“Esame della funzionalità fisica”, indicando i limiti funzionali dell’interessato
(doc. AI 38).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento
delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
totale inabilità al lavoro a causa delle gravi patologie degenerative che lo
affliggono, difatti, non è in grado di attestare un peggioramento delle sue
patologie rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Innanzitutto,
occorre rilevare che il certificato medico 31 marzo 2006 del dr. __________,
che attesta l’incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato, a partire dal 16
gennaio 2006 e a tempo indeterminato (doc. I 3), è del tutto generico e non
spiega i motivi per i quali il curante è giunto a tale valutazione. Di conseguenza,
a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(cfr. in proposito consid. 2.6.), tale attestazione medica, priva di diagnosi e
di motivazioni, non è certo in grado di sovvertire quanto valutato in maniera
approfondita e motivata in sede peritale dal dr. __________.
Anche il rapporto 22 marzo 2006 del dr. __________ in merito all’esame Rx
lombare del 20 marzo 2006 (doc. I 2) e quello 9 marzo 2006 del dr. __________ e
della dr.ssa __________ relativo all’esame RM colonna lombare del 9 marzo 2006
(doc. I 3), pur attestando la presenza di una importante discopatia L1-L2, non sono in grado di mettere in discussione le conclusioni peritali
del dr. __________. Come spiegato dal dr. __________, infatti,
la presenza di importanti alterazioni degenerative a livello L1-L2 era già
stata riscontrata dal dr. __________ nel referto peritale del febbraio 2005. Difatti,
come enunciato, il dr. __________ nel suo referto peritale ha rilevato la
presenza di gravi alterazioni degenerative agli ultimi segmenti caudali C5/C6 e
C6/C7 della cervicale, mentre per quanto concerne la colonna lombare ha
riscontrato la presenza di indizi clinici per un’instabilità segmentale, con,
rispetto al precedente esame del luglio 2003 da lui svolto su incarico della __________,
un restringimento progressivo dello spazio intersomatico L1-L2, ma senza altre
alterazioni degenerative lombari significative (doc. AI 41). Il dr. __________
ha osservato che il nuovo reperto RM prodotto dal ricorrente conferma tale
problematica, ma permette, vista l’assenza di compressione delle strutture
nervose e l’assenza di stenosi al canale spinale, di escludere il
sopraggiungere di una problematica neurologica che potrebbe avere maggiore
influsso sulla capacità lavorativa (doc. XI bis). Queste considerazioni del dr.
__________ possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale. Pertanto,
anche i rapporti succitati non evidenziano una modifica
dello stato di salute dell’interessato rispetto alla perizia reumatologica.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i
disturbi di cui egli è affetto, in particolare le alterazioni degenerative
cervicali e lombari, incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera
superiore a quanto appurato dal perito dr. __________.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha inoltre evidenziato che l’Ufficio AI non ha
tenuto conto di quanto attestato dal dr. __________ nel rapporto medico 16
agosto 2004, in cui il curante
ha indicato che “considerata la polipatologia a livello osteomuscolare con
alterazioni degenerative piuttosto avanzate, una sindrome dolorosa cronica e la
sindrome ansiosa depressiva ormai cronica da decenni, possono giustificare la
situazione di una rendita intera”. Così facendo, il ricorrente sembrerebbe
quindi rimproverare all’Ufficio AI di non avere approfondito la tematica
relativa alla sua presunta sindrome ansioso-depressiva.
A
questo proposito, va rilevato che nel rapporto medico pervenuto all’Ufficio AI
il 13 gennaio 2004 il dr. __________ aveva indicato, tra le diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, tra l’altro una “sindrome
ansioso-depressiva recidivante” (doc. D, la sottolineatura è della
redattrice).
Nel
rapporto di visita medico-fiduciaria 16 luglio 2003 esperita per conto della __________,
la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato:
"
Considerandi
(...)
Diagnosi:
● Ipertensione arteriosa
● Poliallergia respiratoria
● Nessun disturbo psichiatrico presente
attualmente
Valutazione e prognosi:
Si tratta di un paziente che ha presentato nel corso
dello scorso anno una sindrome ansioso-depressiva di grado medio, attualmente
risoltasi completamente. Non vi sono al momento segni né sintomi di una
patologia psichiatrica.
E' intenzione del paziente così come comunicatomi
durante la visita peritale, fare una richiesta per ottenere una rendita
parziale di invalidità, continuando a gestire la propria attività indipendente
presso il __________.
Dal punto di vista psichiatrico non esistono elementi
tali da giustificare un'inabilità lavorativa né parziale né tanto meno
completa. Dal punto di vista psichiatrico il paziente è pertanto da
considerarsi abile al lavoro al 100% da subito.
Necessità di ulteriori cure:
il paziente non necessita di alcuna cura psichiatrica
ambulatoriale.
Ev. speciali misure diagnostiche o
terapeutiche:
Nessuna." (Doc. 1-17+18, inc. cassa malati)
Nel
successivo scritto 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________
ha indicato che nel mese di aprile 2004 l’assicurato ha sviluppato una sindrome
ansioso-depressiva che è andata man mano peggiorando sino all’inizio di agosto,
quando ha deciso di somministrargli dei farmaci. Il medico ha aggiunto di ritenere
che “il paziente sia scoraggiato anche dall’andamento negativo della propria
attività commerciale che risente della sua incapacità dovuta ai dolori
osteomuscolari di sollevare pesi e quindi di essere attivo nei traslochi e trasporti
che esegue” (doc. F). Il dr. __________ ha infine evidenziato che
l’interessato “ha già sofferto di depressioni in passato, riferisce due
tentamen medicamentosi nel 1996 e ritengo purtroppo che questo aspetto
diventerà determinante nel prossimo futuro” (doc. F).
Ora, senza voler minimizzare la situazione
psichica in cui l’assicurato si trova, questa Corte concorda con quanto sostenuto
dal SMR nella nota 29 maggio 2006, ossia dell’assenza di una patologia
psichiatrica invalidante (doc. XI bis).
Innanzitutto non va
dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno
alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977.
p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984.
p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10.
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (...)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004.
nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
Nel
caso in esame, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti non emerge
che, finora, l’assicurato abbia necessitato di un trattamento specialistico, né
del resto egli sostiene il contrario. A prescindere dal fatto che la
depressione non è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr.
STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella
causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che
soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa
l’esistenza di un danno psichico invalidante. Anche il dr. __________, difatti,
nel suo certificato 16 agosto 2004 indirizzato all’Ufficio AI, ha solo osservato
che l’interessato ha già sofferto di depressioni in passato, aggiungendo
di ritenere che purtroppo questo aspetto “diventerà determinante nel prossimo
futuro” (doc. F). Tale allegazione, vaga e non seguita da attestazioni
mediche specialistiche, non può essere considerata la prova dell’insor-genza di
una patologia psichiatrica invalidante, che l’ammini-strazione avrebbe dovuto
valutare.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Per
questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale
da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa
dell’assicurato, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V
138.
consid. 2 con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando il referto specialistico del dr. __________ tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.6.), allo stesso può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo
l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto
essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento
l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in attività leggere
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda
di revisione.
2.8
In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata
l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo
rapporto finale 8 marzo 2005, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità
del 13%.
Partendo
da un reddito da valido di fr. 48'100 che l’assicurato ha percepito quale cuoco
presso il __________ nel 2002, la consulente ha poi determinato il reddito da
invalido, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 41'750 (2002). Ella ha
quindi stabilito che l’assicurato presenta una capacità di guadagno residua del
86,8% (doc. AI 43-3).
2.8.1
Per
calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag.
560.
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986.
pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido
l’importo di fr. 48’100, pari a fr. 3'700 mensili, percepiti dall’assicurato
nel 2002, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________,
in data 20 gennaio 2004 (doc. AI 13).
L’assicurato
non ha contestato tale ammontare.
2.8.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Nel
caso di specie, la consulente nel suo rapporto 8 marzo 2005 ha indicato che viste le limitazioni
funzionali indicate dal perito, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività
quali quella precedente di direttore di un mercato dell’usato o quella di
venditore con mansioni che rispettino i suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto
porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità
di alternare la posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle
braccia sopra l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e
flessione di schiena e spalle, doc. AI 43-2). La consulente ha inoltre
osservato che tenuto conto delle indicazioni del dr. __________ riportate nel
formulario “esame della funzionalità fisica” e stando ai risultati delle schede
DPL della SUVA, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare molte
attività, tra le quali quelle di magazziniere, venditore, serviceman, custode, agente
securitas, diverse attività di operaio (doc. AI 43-3).
La
consulente ha quindi calcolato il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe
conseguire in tali attività, in base alle schede DPL della SUVA (da un minimo
di fr. 31'546 annui a un massimo di fr. 69'225 annui, per un salario medio pari
a fr. 49'796 annui), nonché il reddito da invalido secondo le tabelle RSS, in
attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando
una riduzione supplementare del 20% (5% per l’età relativamente avanzata con
relativa difficoltà di adattamento a nuove professioni; 10% per porto di pesi limitato
e 5% per le limitazioni ergonomiche), per un importo di fr. 41’750 (doc. AI 43-3).
La
consulente ha quindi calcolato la capacità di guadagno residua, utilizzando sia
il reddito da invalido risultante dalle schede della SUVA, sia quello calcolato
secondo le tabelle RSS, giungendo alla conclusione che “a mio avviso sarebbe
opportuno prendere quale riferimento salariale finale il risultato delle
tabelle RSS poiché comprende tutte le attività non qualificate e leggere
presenti sul territorio. La capacità di guadagno residua finale risulta quindi
essere dell’86,6%” (doc. AI 43-3).
L’assicurato
ha contestato di poter poter svolgere al 100% le attività risultanti dalle
schede DPL della SUVA elencate dalla consulente (magazziniere, venditore,
serviceman, custode, agente securitas, diverse attività di operaio, doc. AI
43-3), rilevando che ad esempio un custode non si limita ad eseguire lavori
leggeri, ma deve pure effettuare compiti pesanti come pulire grosse superfici e
fare riparazioni di ogni genere, mentre un magazziniere deve per forza
sollevare pesi e fare grossi sforzi. L’assicurato ha quindi rilevato che
nell’esaminare la sua funzionalità fisica il perito non ha tenuto debitamente conto
del suo reale stato di salute e dei suoi peggioramenti, che gli consentono di
sollevare solo pesi di pochi chili e gli permettono una mobilità estremamente
ridotta.
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità
lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione
d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.),
le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente
valutate in sede medica.
Inoltre,
quanto alla critica mossa dall’assicurato circa la possibilità di svolgere le
attività indicate dall’amministrazione quali attività adeguate ai suoi limiti
funzionali ancora esigibili, va osservato che la consulente IP ha a giusta ragione ritenuto
inesigibili attività pesanti, indicando che l’assicurato potrebbe effettuare
l’attività di direttore di un mercato dell’usato (con quindi compiti
organizzativi), ma non potrebbe effettuare traslochi e trasporto di merci; la
consulente ha inoltre indicato che l’interessato potrebbe esercitare l’attività
di venditore, precisando tuttavia che le sue mansioni devono tener conto dei
suoi limiti funzionali (evitare il ripetuto porto di pesi sopra i 10 kg, possibilità di alternare la
posizione seduta/eretta, evitare il ripetuto lavoro delle braccia sopra
l’orizzontale, evitare i ripetuti movimenti di rotazione e flessione di schiena
e spalle, doc. AI 43-2).
Va
ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe
l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Nel
caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di venditore
in determinati settori o quella di direttore di un mercato dell’usato, senza
necessità di sollevare o spostare pesi, prive di qualsiasi sbocco professionale
in un mercato del lavoro equilibrato.
Inoltre,
anche volendo ritenere, per ipotesi, come proposto dal ricorrente, che egli non
possa esercitare le professioni di cui alle schede DPL indicate dalla consulente
IP (in particolare quelle di custode e di magazziniere), va comunque segnalato
che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’ammi-nistrazione, sul mercato
generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle
attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai
leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che
l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, al 100%, nonostante le sue diverse
patologie, tenuto conto dei limiti stabiliti dal perito reumatologo (al
riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b;
STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo
2006.
nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto
ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto
l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
Visto
quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una
residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
Dal confronto tra
il reddito da valido di fr. 48'100 e
il reddito da invalido, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto
di una capacità di lavoro residua del 100% e dell’ulteriore riduzione del 20%
stabilita dalla consulente IP, di fr. 41’750, si ottiene un grado d'invalidità
del 13%, percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.
Per
completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza,
il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006
nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i
valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque
essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre
valutare se vi è stata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
In
conclusione, visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il
ricorso respinto.
2.9
Deve
essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett.
f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Nel
caso che ci occupa, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata
dall’assicurato deve essere respinta in quanto il ricorso, stanti le
considerazioni che precedono non presentava sin dall’inizio probabilità di esito
favorevole.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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