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Decisione

32.2006.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 marzo 2007Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I

documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre

le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2

luglio 1996 in re M. N p. 4

consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

Di

conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al

lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente

beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della

Commissione AI.

L'incapacità

di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4

LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera

quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare

uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene

valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 228).

La

LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma

l'incapacità al guadagno.

Di

regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni

casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno

sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico

(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,

pagg. 140 e 141).

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella

causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde

ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

2.10.2. Secondo l'art.

28 cpv. 3 vLAI

" 3 Il Consiglio federale definisce il reddito

determinante ed emana prescrizioni completive sulla determinazione

dell’invalidità, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi

non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli

studi."

L'art.

28 cpv. 2 seconda frase, in vigore dal 1° gennaio 2004, prevede che il

Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare

l’invalidità.

L'art.

26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

"

Se l'assicurato non ha

potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze

professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido

corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio

attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica

sulla struttura dei salari (cpv. 1).

_______________________________________________________

Dopo … anni compiti Prima

… anni compiti Tasso in per cento

_____________________________________________________________

21 70

21 25 80

25 30 90

30

100

_____________________________________________________________

Se un assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli

si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio

di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

Secondo

la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure

invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute,

acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA del 13 luglio 2005

nella causa G., I 24/03; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA

del 6 maggio 1986 nella causa D. consid. 1c, (I 358/85); Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la

grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento

di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa R., I 612/02, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1

sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito

da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).

Rappresenta

un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI,

la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la

formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza

l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza

il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione

(cfr. STFA del 26 gennaio 2005 nella causa M., I 543/04, consid. 3.3.1; STFA

del 10 febbraio 2003 nella causa D., I 472/02, consid. 1.2.).

Qualora, tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione

professionale, l’invalidità va determinata secondo il metodo generale del

raffronto dei redditi (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa R., I 612/02,

consid. 2.2.; STFA del 7 luglio 2003 nella causa D., U 360/01 consid. 3.2.).

L'art.

26 cpv. 2 OAI presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato

una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. Le sole

dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non

bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA del 20 agosto 2002 nella causa P., I 748/01,

consid. 4; STFA del 2 settembre 2003 nella causa R., I 612/02 ("konnte

die Versicherte Person wegen der Invalidität eine begonnene berufliche

Ausbildung nicht abschliessen…"); STFA del 7 luglio 2003 nella causa D., U

360/01 ("In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI

recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli

si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio

di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in

questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo

di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10

marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).).

Il

reddito che si potrebbe attribuire all’assicurato presumendolo non invalido corrisponde

al reddito medio di un lavoratore nella professione che stava seguendo. In

questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo

di applicazione di tale disposto alla formazione di base (cfr. STFA del 7

luglio 2003 nella causa D., U 360/01, consid. 3.2.).

2.10.3. Nel caso di specie, nella decisione impugnata

l’Ufficio AI ha ritenuto che dal raffronto dei redditi tra il reddito da valido di 47’000 (riferito al

2003) conseguito quale aiuto-meccanico presso la ditta __________ di __________

e il reddito da invalido di fr. 41’600 (anno 2005), percepito nella sua nuova attività

presso la ditta __________ di __________, emerge

una perdita di guadagno del 10%-11%, percentuale che non dà diritto né a

provvedimenti professionali, né tantomeno ad una rendita.

Considerandi

2.10.3.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).

Soltanto

in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo

valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica.

Nel

caso di specie, l’assicurato ha contestato il reddito da valido ritenuto

dall’amministrazione, rilevando che l’Ufficio AI avrebbe dovuto considerare quanto

egli avrebbe potuto guadagnare, senza danno alla salute, nell’attività di piastrellista.

Egli ha infatti osservato di avere iniziato nel 1995 l’apprendistato di

piastrellista, lavorando presso la ditta __________ di __________, precisando

tuttavia di aver dovuto interrompere ad inizio 1998, ad un semestre dalla conclusione,

il suo apprendistato, a causa dei suoi problemi al ginocchio, per i quali ha

dovuto subire sette interventi chirurgici tra il 1997 e il 1999. Egli ha quindi

ribadito che, senza l’insorgenza del danno alla salute, avrebbe senz’altro terminato

l’apprendistato di piastrellista ed avrebbe di conseguenza esercitato tale

attività, motivo per il quale a suo modo di vedere l’amministrazione avrebbe

dovuto prendere in considerazione quale reddito da valido il reddito conseguibile

nell’attività di piastrellista.

L’amministrazione,

al contrario, ha ritenuto di non poter prendere in considerazione quale reddito

da valido quanto avrebbe potuto percepire l’assicurato quale piastrellista,

dato che “se è vero che l’apprendistato era stato momentaneamente interrotto

dall’infortunio, a suo tempo è pure stato stabilito che quest’ultimo non

avrebbe pregiudicato tale formazione (cfr. il rapporto 4 dicembre 1997 del

dott. __________ al dott. __________). L’abbandono della stessa fu una decisione

dell’assicurato, che prima di accusare delle conseguenze invalidanti intraprese

senza impedimenti altre attività” (doc. AI 54).

Dopo attento esame

dell’incarto, questo Tribunale ritiene di poter aderire alla tesi, convincente

e motivata, esposta dall’assicurato. Se è pur vero, come indicato

dall’amministra-zione, che in data 4 dicembre 1997 il dr. __________, FMH in

chirurgia ortopedica, ha ritenuto che l’assicurato fosse in grado di terminare

il suo apprendistato (doc. 1-97 inc. LAINF), non si può tuttavia omettere di

considerare che successivamente, nel 1998 e nel 1999, l’interessato ha dovuto

subire altri numerosi interventi al ginocchio (resezione artroscopica del corno

anteriore del menisco mediale sinistro nel gennaio 1998; rottura della parte

intermedia del residuo meniscale a sinistra nel marzo 1999, resezione di una

plica e refissazione del complesso del menisco capsulare nel maggio 1999, nuova

artroscopia nel settembre 1999, revisione e rimozione di due granulomi nel novembre

1999, doc. 2-13 inc. LAINF). Inoltre, va considerato che già nel novembre 1997,

chiedendo un parere al dr. __________ in merito alla possibilità o meno per

l’assicurato di terminare il suo apprendistato di piastrellista, il curante,

dr. __________, propendeva per un cambiamento di professione, alla ricerca di

un impiego nel quale il ginocchio non venisse continuamente sollecitato (doc.

1-98 inc. LAINF). Inoltre, nel suo certificato medico 1° ottobre 2003 all’atten-zione

dell’Ufficio AI il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “dopo due

anni e mezzo di apprendistato di piastrellista ha dovuto interromperlo causa

una meniscopatia al ginocchio sinistro quale malattia professionale. In seguito

ha subito 7 artroscopie, inizialmente con tentativo di suturare il menisco,

l’ultima con meniscectomia mediale” (doc. AI 5-2). Al riguardo, il dr. __________,

nel suo scritto 17 marzo 2006, ha rilevato che secondo il suo parere e secondo

quello dei chirurghi ortopedici l’assicurato ha dovuto interrompere il suo

apprendistato di piastrellista per motivi medici, a causa dei problemi al

ginocchio sinistro che si sono susseguiti nel tempo, dal 1997 al 1999 (doc.

C1).

Il parere espresso

dal dr. __________ nel 2006, prendendo quindi in considerazione tutta

l’evoluzione dei problemi al ginocchio sinistro e tutti gli interventi a cui

l’interessato ha dovuto sottoporsi dal 1997 al 1999, appare quindi maggiormente

convincente rispetto a quello enunciato dal dr. __________ nel dicembre 1997, tenendo

conto unicamente delle patologie presentatesi fino a quel momento.

Inoltre, essendo la

professione di piastrellista notoriamente da svolgere mantenendo per lungo

tempo la posizione inginocchiata, sollecitando fortemente le ginocchia, appare

evidente che l’assicurato non fosse in grado - come non lo è tutt’ora - di effettuare

tale tipo di attività, che non è rispettosa dei limiti funzionali indicati dal

dr. __________ e dal dr. __________ (l’interessato non può svolgere attività pesanti, non può stare a lungo in piedi e in ginocchio e non può

sollevare e trasportare pesi).

Pertanto,

tutto ben considerato, avendo già iniziato la formazione di piastrellista ed

esistendo nel caso di specie indizi concreti secondo cui l'interessato, se non

fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione, mancandogli ormai

soltanto un semestre, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’assicurato ha dovuto interrompere, ad un semestre dalla sua

conclusione, per motivi medici, il suo apprendistato di piastrellista. Senza

l’insorgenza del danno alla salute egli avrebbe quindi ultimato tale

formazione, esercitando poi con tutta verosimiglianza l’attività di piastrellista.

Torna

quindi applicabile nel caso in esame l’art. 26 cpv. 2 OAI. Pertanto, non avendo

potuto l’assicurato, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione

professionale di piastrellista, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo

non invalido, come visto in precedenza (consid.

2.10.2

), corrisponde al reddito medio di un lavoratore

della professione alla quale egli si preparava. Quale

reddito da valido va quindi preso in considerazione il reddito medio di un

piastrellista in possesso dell’attestato professionale di capacità.

Dal

contratto collettivo dei piastrellisti, valido per il 2005, emerge che un

lavoratore qualificato con attestato federale di capacità ha diritto ad un

salario mensile minimo di fr. 4’929, pari a fr. 64’077

annui e, per il 2006, a fr.

5’009 mensili, ossia fr. 65'117 annui (cfr. contratto collettivo di lavoro dei

piastrellisti, adeguamenti contrattuali 2005 e 2006, www.ocst.ch).

2.10.3.2

Quanto

al reddito da invalido, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Come visto in

precedenza, l’assicurato ha reperito una nuova occupazione: egli, infatti, dal

26.

settembre 2005 lavora al 100%, a tempo indeterminato, presso la ditta __________

di __________, percependo un salario di fr. 41'600 annui, corrispondenti al suo

effettivo rendimento (doc. AI 52-2).

Orbene,

raffrontando il reddito da valido (2005) di fr. 64’077 con il

reddito da invalido (2005) di fr. 41’600 risulta un

grado d’invalidità del 35% (64’077 – 41’600 x 100 : 64’077). Dal raffronto del redditi relativi al 2006 emerge un grado di invalidità

del 36%.

Tali

percentuali essendo superiori alla soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno del 20% conferente diritto a

provvedimenti di riformazione professionale (cfr. consid. 2.4.), si giustifica la

retrocessione degli atti all'Ufficio AI affinché, tramite il consulente IP (funzionario espressamente versato

in questioni reintegrative), esamini

se sono date le ulteriori condizioni per un eventuale diritto dell'interessato

a misure d'integrazione professionale e renda in esito a tali accertamenti un

nuovo provvedimento.

Questo Tribunale

non può condividere la tesi espressa in via abbondanziale dall’amministrazione nella

decisione impugnata, laddove, senza aver preliminarmente sottoposto l’incarto

al consulente in integrazione professionale, ha affermato che “l’assicurato

può essere reintegrato senza difficoltà sul mercato libero del lavoro in

attività semplici e poco qualificate (ad esempio in qualità di operaio

generico). Tenendo conto del curriculum scolastico e professionale del signor RI

1.

e della percentuale di abilità lavorativa residua (100%), non sarebbe stato

possibile intravedere dei provvedimenti professionali che avrebbero sensibilmente

potuto aumentare la sua capacità di guadagno residua. Non possedendo una

formazione professionale di base pari ad un attestato federale di capacità,

egli potrebbe eventualmente accedere ad una formazione empirica, che porta però

a dei redditi sostanzialmente equivalenti a quelli in vigore per le professioni

con le qualifiche sopra esposte”.

Come

visto, questo genere di riflessioni sono di competenza del consulente in

integrazione professionale, persona espressamente istruita in tale ambito, che

dovrà esaminare la situazione concreta dell’assicurato, giovane di 29 anni, che

pur non avendo finito, come visto, per motivi di salute, il suo apprendistato

di piastrellista, ha comunque seguito quel genere di formazione per due anni e

mezzo, dimostrando quindi di possedere le necessarie capacità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 27 gennaio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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