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32.2006.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i sessant’anni, limitato per le infermità fisiche di cui soffre, dovrebbe

iniziare una nuova attività che svolgerebbe per circa tre anni, fino al

pensionamento. In queste condizioni entra in considerazione solamente un lavoro

che non richiede alcuna qualifica, probabilmente a tempo parziale. Anche in

questo senso deve essere corretto il calcolo dell’Ufficio invalidità, che deve

basarsi unicamente sulle possibilità concrete di guadagno.

7. In conclusione, non si può esigere da RI

1 che eserciti un’attività a tempo pieno. Nemmeno in un mercato equilibrato del

lavoro egli potrebbe trovare un’occupazione come quelle ipotizzate nella

decisione impugnata. Una riqualifica professionale non entra per il consulente

professionale in linea di conto. Il salario teorico a lui imputabile non può

certamente superare i fr. 30'000.-- annui. Una nuova perizia medica potrà

ulteriormente evidenziare la gravità delle limitazioni fisiche di cui soffre il

ricorrente. A RI 1 deve pertanto essere riconosciuto un grado di invalidità di

almeno il 61%.” (Doc. I)

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso.

1.6. In

data 22 marzo 2006 il patrocinatore ha chiesto che vengano richiamati gli incarti

medici in possesso dell’Ufficio AI e l’incarto dell’Ufficio disoccupazione di __________.

Egli ha inoltre ribadito la richiesta di una perizia medica atta a determinare

le effettive condizioni di salute e le relative ripercussioni sulla capacità

lavorativa del suo assistito (V).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VI), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha

riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003,

oppure se, come da lui preteso, a partire da tale data deve essergli

riconosciuto il diritto ad almeno tre quarti di rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel

merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,

ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4);

2.5. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui

la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio

è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,

neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella

causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista

professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.6. Nel caso di specie con decisione 14 gennaio 2004 l’assicuratore

LAINF ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita per un

grado d’invalidità del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 5-2 incarto

LAINF).

Nella

relazione 11 agosto 2003 sulla visita medica 20 maggio 2003 effettuata per

conto dell’assicuratore infortuni il dr. __________, FMH in chirurgia ed esperto

in medicina infortunistica, ha posto le diagnosi di “1) esiti di ferita da taglio

all’avambraccio sinistro nel 1993, sede terzo distale ulnare, con sezione del

tendine flexor carpi ulnaris, nervo ulnare, arteria ulnare e del tendine del V

raggio, trattata cruentemente; permangono deficit funzionali e sensitivi; caso

chiuso con una rendita del 15%; 2) esiti di infortunio nel 1999 con lesione della

cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata cruentemente mediante acromioplastica

e sutura della cuffia dei rotatori; la chiusura del caso è avvenuta con ripresa

lavorativa completa nell’ambito della nota rendita dal gennaio 2000;

permangono, dal gennaio 2000, lievi limitazioni funzionali di 10° su tutti i movimenti;

3) esiti di infortunio in data 21 maggio 2002 a seguito del quale il paziente

ha subito un trauma distorsivo alla spalla sinistra con successivo riscontro di

rottura trasmurale della porzione anteriore del sovraspinato; esiti di artroscopia

diagnostica in data 7 agosto 2002 con mobilizzazione della spalla, sutura e

ricostruzione della cuffia dei rotatori mediante reinserzione diretta del sovraspinato

e acromioplastica anteriore; permane netto impedimento funzionale del cingolo omero-scapolare

sinistro con atrofia muscolare conseguente” e quali

diagnosi complementari e supplementari quelle di “artrosi bilaterale su

esiti di intervento al ginocchio destro e sinistro; lieve impedimento

funzionale alla caviglia destra su esiti di intervento nel 1980” (doc. 4-6

inc. LAINF).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso:

"

Il signor RI 1 viene

dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1°

settembre 2003.” (Doc. 4-7 inc. LAINF)

Quanto

ad impedimenti ed esigibilità il dr. __________ ha rilevato:

"

Il paziente è impedito

in misura importante nell’uso completo dell’arto superiore sinistro sia a

livello del cingolo omero-scapolare, sia a livello del polso e mano sinistri

dovute alle lesioni subite e manifestamente evidenti con le misurazioni delle

circonferenze dell’ampiezza dei movimenti all’esame clinico.

Per quanto attiene e riguarda l’arto superiore destro,

il paziente è parzialmente impedito nell’uso del cingolo omero-scapolare destro

oltre i 100° di abduzione-elevazione, specie se portante dei pesi superiori ai 12 kg.

Egli non presenta dei grossi impedimenti per i

movimenti di rotazione con il cingolo omero-scapolare in stazione declive.

Lavori quindi sedentari in posizione seduta o che

richiedano deambulazioni su terreni non sconnessi possono entrare in linea di

conto, questo per quanto attiene e riguarda i postumi infortunistici che sono

da ascrivere a __________.

Per quanto riguarda la situazione complessiva e quindi

eventualmente il servizio AI bisogna tener conto dei postumi a livello di

entrambe le ginocchia, in più a livello della caviglia destra nonché della

sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa.

In questo ambito la situazione diventa un po’

peggiorativa e di difficile soluzione anche tenuto conto dell’età del paziente

ed una sua eventuale riformazione professionale diventa quanto meno complicata,

ma questo è un argomento che non è di pertinenza della __________.

Il lavoro che il paziente eseguiva prima presso il

Municipio di __________, vale a dire trasporto dei bambini con il piccolo

scuolabus del comune e controllo e pulizia dei bacini d’acqua, non può entrare

minimamente in considerazione e questo già per i soli problemi riguardanti gli

arti superiori di pertinenza di __________.” (Doc. 4-7 inc. LAINF)

Nel

rapporto medico 4 luglio 2003 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________, poste

le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “lesione della cuffia

dei rotatori della spalla destra; rilesione della cuffia dei rotatori della

spalla destra (sovraspinato); stato dopo ricostruzione della cuffia”, ha

indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% dal 21 maggio 2003 in poi (doc. AI 21).

Nel

suo rapporto 25 ottobre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________,

Primario di chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, ha rilevato

che la precedente attività lavorativa non è più possibile, mentre l’assicurato

potrebbe svolgere altre attività, di tipo sedentario, senza dover caricare la

spalla, precisando tuttavia che in tali attività egli presenterebbe un

rendimento ridotto, senza indicare in quale percentuale (doc. AI 24).

Nella

sua “Proposta medico” 30 dicembre 2003 il dr. __________ del SMR ha indicato:

"

A. 59enne +8 mesi, già

impiegato comunale a __________, conducente del pulmino scolastico e addetto

all’acquedotto, prima dell’infortunio del 1993 usciere comunale.

Diagnosi:

-

stato da trauma alla

spalla sinistra (1999 e maggio 2002), con esito da intervento chirurgico in

entrambi i casi, l’ultimo il 7.8.02

-

artroscopia con sutura

della cuffia con reinserzione del sovraspinato e acromioplastica anteriore.

Ne residua un impedimento funzionale

e doloroso alla spalla sinistra.

-

Esiti da ferita

avambraccio sinistro (1993) con lesione nervosa, vascolare e tendinea: ne

residua una diminuzione della forza, della mobilità e della sensibilità ai

raggi IV e V (rendita 15%)

Agli atti perizia del dr. __________ per la “__________”

del 11.08.2003, con valutazione anche del danno alle ginocchia bilateralmente e

della caviglia destra (stato dopo interventi chirurgici, vedi anamnesi).

Si parla anche di dolori alla colonna vertebrale. Non

meglio identificati.

Nella perizia vengono espressi i limiti e le

esigibilità. Non ritengo che la patologia extra-infortunistica (schiena) ponga

limiti superiori a quelli descritti dal perito alla penultima pagina sotto il

titolo “impedimenti ed esigibilità”.

Ci dobbiamo quindi basare sulla valutazione del dr. __________,

con la quale concordo. La IL nella sua professione precedente è giustificata.”

(Doc. AI 26)

Rispondendo

ad una richiesta di chiarimenti da parte del funzionario incaricato in merito

alle patologie extra-infortunistiche (doc. AI 27), con osservazioni 18 febbraio

2004 il dr. __________ ha precisato:

"

Rimando alla mia

proposta del 30.12.2003 in cui mi ero già espresso sulla IL nell’attività

precedente e sulle patologie non infortunistiche, che non peggiorano la CL

espressa dal perito, infatti le eventuali limitazioni sono inferiori a quelle

per la patologia infortunistica.” (Doc. AI 28)

In

data 29 marzo 2004 il funzionario incaricato ha posto al medico SMR le seguenti

domande:

"

(…)

Cosa si intende per “il paziente è impedito in misura

importante nell’uso completo dell’arto superiore…”.

Cosa si intende per “in misura importante”.

Descrivere con indicazioni e controindicazioni le

attività esigibili ed il relativo grado di esigibilità.

È indicata una perizia reumatologica da parte nostra?”

(Doc. AI 33)

Nelle

sue annotazioni 13 luglio 2004 il dr. __________ ha risposto:

"

Considerandi

Rispondo alla domanda di

precisazione del 29.03.2004 di __________:

(vedere anche perizia dr. __________ dell’11.08.2003)

La mano presenta deficit di sensibilità alle dita IV e

V, la cui mobilità è ridotta.

La forza di prensione della mano è ridotta.

Movimenti fini non sono esigibili con la mano sinistra.

Diminuzione della forza (e anche atrofia muscolare) al

braccio e al cinto pelvico e diminuzione della mobilità della spalla (non molto

importante).

Con il braccio sinistro non può alzare sopra 12 kg e non sopra l’altezza della cintura.

L’A. è destrimane.

Come già scritto nella mia precedente proposta non è

necessaria una ulteriore perizia. La patologia alle ginocchia bilateralmente e

alla caviglia destra non rendono possibile la marcia su terreni sconnessi, salire

e scendere ripetutamente più di 2 piani di scale, spostamenti sopra i 500 metri ripetuti e in fretta (le limitazioni sono già

contenute nella perizia del dr. __________).

Può stare in piedi fino a 1 ora, con spostamenti, non

limitazioni in posizione seduta.” (Doc. AI 36)

Nella

decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto all’assicurato

il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° maggio 2003 per

un grado di invalidità del 51%, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua

precedente attività di autista del servizio scolastico, ma totalmente abile in

una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e che

dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 51% (doc. AI 48-51).

In

sede di opposizione l’assicurato ha contestato di poter lavorare al 100% in

un’attività adeguata, rilevando che nessun datore di lavoro è disposto ad assumerlo

a causa sia della sua non più giovanissima età, sia delle sue patologie (doc.

AI 52).

Nella

decisione su opposizione l'amministrazione ha ribadito il diritto dell’assicurato

ad una mezza rendita d’invalidità, ritenuto che dal profilo medico egli è

ancora abile al 100% in attività adeguate e che dal raffronto dei redditi

emerge un grado di invalidità del 51%.

In

sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione

medica agli atti emerge che non tutte le patologie dell’assicurato sono state

sufficientemente approfondite. In particolare, l’Ufficio AI e per esso il SMR

si è limitato a riprendere e fare proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________

nell’ambito della perizia 11 agosto 2003 svolta per conto dell’assicuratore

infortuni, senza tuttavia debitamente approfondire la problematica relativa

alle patologie extra-infortunistiche (postumi a livello

di entrambe le ginocchia e a livello della caviglia destra, nonché la sindrome

lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa) indicate

dallo stesso dr. __________ come rilevanti (doc. 4-7 inc. LAINF).

Posto

che l’assicurato non è più in grado di svolgere la precedente attività di operaio

comunale addetto in particolare al trasporto di bambini tramite un piccolo

scuolabus e al controllo dei bacini d’acqua (e questo già solo con riferimento

alle sole patologie agli arti superiori di origine infortunistica, cfr. doc.

4-7 inc. LAINF), occorre valutare se egli conserva una capacità lavorativa

residua in attività adeguate ai suoi limiti funzionali. Tale questione,

tuttavia, come verrà esposto qui di seguito, non è stata sufficientemente

approfondita dall’amministrazione, che si è limitata a valutare l’incidenza

delle sole patologie infortunistiche sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato, omettendo qualsiasi approfon-dimento in merito alle patologie

extra-infortunistiche.

Da

una parte, infatti, per quanto concerne gli esiti dell’infor-tunio 21 maggio

2002.

che ha coinvolto l’arto superiore sinistro, l’amministrazione ha

correttamente ritenuto esaustiva la perizia 11 agosto 2003 effettuata dal dr. __________

per conto dell’assicuratore infortuni. In tale ambito, infatti, lo specialista

ha sottoposto l’assicurato ad un accurato esame, giungendo alla conclusione che,

per quanto attiene ai soli postumi infortunistici, l’interessato è da

ritenere totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione di

addetto al trasposto dei bambini e al controllo e pulizia dei bacini d’acqua,

ma abile al lavoro al 100% a partire dal 1° settembre 2003 in attività rispettose dei suoi limiti

funzionali (“il paziente è impedito in misura

importante nell’uso completo dell’arto superiore sinistro sia a livello del

cingolo omero-scapolare, sia a livello del polso e mano sinistri dovute alle

lesioni subite e manifestamente evidenti con le misurazioni delle circonferenze

dell’ampiezza dei movimenti all’esame clinico. Per quanto attiene e riguarda

l’arto superiore destro, il paziente è parzialmente impedito nell’uso del

cingolo omero-scapolare destro oltre i 100° di abduzione-elevazione, specie se

portante dei pesi superiori ai 12 kg. Egli non presenta dei grossi impedimenti per i movimenti di

rotazione con il cingolo omero-scapolare in stazione declive. Lavori quindi

sedentari in posizione seduta o che richiedano deambulazioni su terreni non

sconnessi possono entrare in linea di conto, questo per quanto attiene e

riguarda i postumi infortunistici che sono da ascrivere a __________”, doc. 4-7 inc. LAINF, le sottolineature sono della redattrice).

D’altra

parte, occorre tuttavia rilevare che lo stesso dr. __________, nella sua

perizia 11 agosto 2003 per conto dell’assicuratore LAINF, ha tenuto a sottolineare

che, al di fuori delle patologie infortunistiche, per tenere conto della

situazione complessiva dell’interessato, occorre pure prendere in

considerazione le altre patologie che affliggono l’assicurato e meglio

l’artrosi bilaterale su esiti di intervento alle ginocchia destra e sinistra,

il lieve impedimento funzionale alla caviglia destra su esiti di intervento nel

1980.

e la sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa. Lo

specialista ha precisato che, con riferimento a queste patologie

extra-infortunistiche, la situazione dell’interessato è peggiore, anche in

considerazione della sua età e della difficoltà di poter svolgere una

riformazione professionale (“per quanto riguarda

la situazione complessiva e quindi eventualmente il servizio AI bisogna tener

conto dei postumi a livello di entrambe le ginocchia, in più a livello della

caviglia destra nonché della sindrome lombo-vertebrale su base artrosica

degenerativa. In questo ambito la situazione diventa un po’ peggiorativa e

di difficile soluzione anche tenuto conto dell’età del paziente ed una sua

eventuale riformazione professionale diventa quanto meno complicata, ma

questo è un argomento che non è di pertinenza della __________, doc. 4-7 inc. LAINF, le sottolineature sono della redattrice).

Assodato

che per le sole conseguenze delle patologie infortunistiche concernenti gli

arti superiori l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua precedente occupazione

per conto del Comune di __________, ma potrebbe svolgere altre attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, l’amministrazio-ne avrebbe

dovuto valutare l’entità delle altre patologie extra-infortunistiche che

affliggono l’interessato - che a mente dello specialista, dr. __________, hanno

una certa rilevanza (essendo la situazione, da questo punto di vista, peggiore

rispetto ai problemi infortunistici) - e la loro incidenza sulla capacità lavorativa

residua in attività adeguate.

Quanto

indicato nelle sue annotazioni 30 dicembre 2003 dal dr. __________ del SMR, a

mente del quale le patologie extra-infortunistiche non avrebbero nessuna

ripercussione sulla piena capacità lavorativa residua dell’assicurato valutata

dal dr. __________ (“nella perizia vengono espressi i limiti e le

esigibilità. Non ritengo che la patologia extra-infortunistica (schiena) ponga

limiti superiori a quelli descritti dal perito alla penultima pagina sotto il

titolo impedimenti ed esigibilità”, doc. AI 26) non può essere ritenuto

decisivo. Come visto, infatti, la valutazione del dr. __________ faceva

riferimento alle sole patologie derivanti dagli infortuni agli arti superiori,

ma non teneva per niente conto delle problematiche alle ginocchia, alla

caviglia destra e alla schiena, essendo queste delle patologie

extra-infortunistiche.

Nemmeno

può essere seguito quanto affermato dal dr. __________ nelle sue osservazione 18 febbraio 2004, laddove ha ribadito che le patologie extra-infortunistiche non incidono

sulla piena capacità lavorativa residua in attività adeguate stimata dal dr. __________.

Il dr. __________ ha giustificato tale suo convincimento con il fatto che le

eventuali limitazioni derivanti da tali patologie di carattere non infortunistico

“sono inferiori a quelle per la patologia infortunistica” (doc. AI 28):

tale conclusione non può essere fatta propria da questo Tribunale, già solo per

il fatto che lo stesso dr. __________, cui il dr. __________ si rifà, ha tenuto

a sottolineare che dal punto di vista delle patologie extra-infortunistiche la situazione

era “un po’ peggiorativa” rispetto a quanto da lui valutato con

riferimento ai soli problemi agli arti superiori di competenza

dell’assicuratore infortuni (doc. 4-7 inc. LAINF, la sottolineatura è della

redattrice).

Neppure,

infine, può essere seguito il dr. __________ quando nelle

sue annotazioni 13 luglio 2004 torna a ribadire che non è necessario esperire una

nuova perizia reumatologica dato che i limiti funzionali derivanti dalle

patologie extra-infortunistiche di cui è affetto l’interessato sono già stati

indicati dal dr. __________ nella sua valutazione 11 agosto 2003 per la __________

(“come già scritto nella mia precedente

proposta non è necessaria una ulteriore perizia. La patologia alle ginocchia

bilateralmente e alla caviglia destra non rendono possibile la marcia su

terreni sconnessi, salire e scendere ripetutamente più di 2 piani di scale,

spostamenti sopra i 500 metri ripetuti e in fretta (le limitazioni sono già contenute nella

perizia del dr. __________). Può stare in piedi fino a 1 ora, con spostamenti,

non limitazioni in posizione seduta”, doc. AI 36).

Come visto, infatti, il dr. __________ ha rilevato che l’influsso delle patologie

extra-infortunistiche sulla capacità lavorativa dell’interessato, di difficile

soluzione anche tenuto conto della sua età, non è un argomento di pertinenza

della __________ (doc. 4-7 inc. LAINF), ma va vagliato da parte dell’Ufficio

AI.

Inoltre,

non va dimenticato che lo stesso dr. __________, nel suo rapporto 25 ottobre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI, dopo aver rilevato

che l’assicurato non può più svolgere la sua precedente attività lavorativa, ha

indicato che lo stesso potrebbe svolgere altre attività, di tipo sedentario,

senza dover caricare la spalla, precisando tuttavia che in tali attività egli

presenterebbe un rendimento ridotto, senza indicare in quale percentuale

(doc. AI 24, la sottolineatura è della redattrice).

Nonostante

l’esistenza di patologie extra-infortunistiche, che secondo lo stesso medico di

fiducia dell’assicuratore infortuni hanno una certa importanza e potrebbero

quindi avere influsso sulla capacità lavorativa residua in attività adeguate, l’amministrazione

non ha ritenuto opportuno effettuare nessun tipo di

accertamento al fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate

sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Tale modo di agire, a mente di

questo Tribunale, non è corretto: a fronte dell’elenco di patologie attestate

dal dr. __________, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti

medici al fine di valutare la loro incidenza sulla capacità lavorativa

dell’assicurato prima dell’emissione della decisione impugnata. Non è

sufficiente al riguardo, come invece indicato dal SMR, osservare che i limiti

funzionali derivanti dalle patologie extra-infortunistiche di cui è affetto

l’interessato “sono inferiori a quelli per la patologia

infortunistica” (doc. AI 28) e sono già stati

indicati dal dr. __________ nella sua valutazione 11 agosto 2003 per la __________

(doc. AI 36), per ritenere che tali patologie non siano

invalidanti: ritenuto che a mente del dr. __________ tali patologie, importanti

e che danno luogo ad una situazione peggiore rispetto alle patologie strettamente

legate agli infortuni agli arti superiori, hanno un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, l’amministra-zione avrebbe quantomeno dovuto

svolgere degli accertamenti, prima di escludere una loro incidenza sulla

capacità lavorativa.

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia reumatologica che

valuti tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità

lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.9

Occorre

inoltre rilevare che l’amministrazione, ritenuta – a torto, come esposto in

precedenza (consid. 2.8.) - la piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate,

ha incaricato il consulente in integrazione professionale di procedere ad una valutazione

economica.

Va

in effetti ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il

compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e

nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del

danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente

esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,

105.

V 158 consid. 1).

D'altro

canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer‑Blaser,

op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit., Zurigo 1997, pagg. 74 e 75).

Ora, nel suo rapporto 23

novembre 2004 il consulente, rifacendosi a quanto valutato dalla specialista di

consulenze d’orientamento scolastico / professionale per conto

dell’assi-curatore infortuni, ha ritenuto esigibili le attività di ausiliario

di polizia, addetto alla Prosegur, sorvegliante in un museo (doc. AI 46-2).

Al

riguardo occorre rilevare che dalla decisione 14 gennaio 2004 dell’assicuratore

LAINF emerge che in data 15 luglio 2003 l’assicurato è stato convocato dalla

specialista in consulenze di orientamento scolastico e professionale al fine di

valutare quali attività confacenti entravano in linea di conto. Dal rapporto

della consulente professionale risulta che, “tenendo unicamente conto

delle conseguenze post-infortunistiche”, l’assicurato può essere

considerato idoneo per le attività di “ausiliario di polizia limitatamente

al servizio multe e per le lezioni di sensibilizzazione al traffico stradale

per gli allievi delle scuole comunali; impiegato presso la centrale di allarme

Prosegur (smistamento chiamate e controllo allarmi, esclusi gli interventi in

caso di allarme; custode, sorvegliante in un museo (di storia naturale o di

arte)” (doc. 5-3 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).

Poiché

le conclusioni della consulente incaricata dall’assi-curatore infortuni tengono

conto, per sua stessa indicazione, unicamente delle conseguenze

post-infortunistiche, il consulente IP dell'AI dovrà, una volta stabilita, conformemente

a quanto indicato al consid. 2.8., l’eventuale capacità lavorativa residua

dell’assicurato dal punto di vista medico in attività adeguate, determinare mediante una valutazione professiona-le-economica

quali siano, sulla base di tutte le patologie dell’assicurato,

le eventuali attività ancora esigibili.

Va

al riguardo ricordato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato

del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo

equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati

in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in

forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti

di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido

(DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

Tuttavia

la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro.

Indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario

e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure

della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa

W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa

S., I 617/02).

A mente di questa Corte, quindi, nel caso di specie s’impone un

rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda anche ad una

approfondita ed aggiornata determinazione dell’invali-dità dal punto di vista

economico, prendendo in considerazione da una parte i

risultati degli approfondimenti dal punto di vista medico delle patologie

extra-infortunistiche e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua,

dato che, come visto, la valutazione del SMR da sola nel caso concreto non permette

di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno

dell’assicurato (cfr. consid. 2.8.) e tenendo conto, dall’altra, secondo quanto

stabilito dalla giurisprudenza, delle condizioni personali dell’assicurato,

nato nel 1944.

Il

consulente IP, considerata l’età dell’assicurato, dovrà, indipendentemente dall’esame della

condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, stabilire se

in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad

assumere l’interessato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a

causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità

di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da

versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto

di lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 2 febbraio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8. e 2.9..

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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