Lexipedia

Decisione

32.2006.60

Revisione. Confermato il diritto a una mezza rendita in quanto un peggioramento dello stato di salute dell'asssicurato non é stato debitamente attestato.

17 aprile 2007Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, pag. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. L’assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver debitamente

tenuto conto della documentazione medica agli atti, contesta il rapporto 16

settembre 2004 del Dr. __________ e, ritenuto il peggioramento dello stato di

salute, postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

Nell’ambito

della richiesta di prestazioni AI del marzo 1999 (doc. AI 5/1-7),

l’amministrazione, visto il rapporto medico 18 aprile 1999 (doc. AI 12/1-3 e

11/1-7) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – il quale,

posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) – disturbo

ciclotimico (ICD-10 F34.0) con idee suicidali ricorrenti e con - elementi di:

disturbo impulsivo di personalità (ICD-10: F60.30) in persona con: - perdita

improvvisa del padre all’età di 10 anni (ICD-10: Z61.0), depressione della

madre (ICD-10: Z62.4) ed allontanamento dalla famiglia (ICD-10: Z61.1)”, ha

attestato un’inabilità al 100% nell’attività svolta finora quale educatore dal

26 ottobre 1998 e concluso che altre attività sono proponibili ma che per le

stesse, circa la limitazione del rendimento, “(…) non è possibile, attualmente,

dare indicazioni precise. L’obiettivo deve comunque essere un reinserimento al

100% (…)” (doc. AI 11/6) – e previo contatto telefonico con lo stesso specialista (doc. AI

15/1), ha affidato l’incarico per integrazione (doc. AI 16/1).

Nel

rapporto intermedio 10 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale

(CIP) ha osservato che “(…) l’assicu-rato ha superato gli esami di ammissione alla

Scuola __________ di __________. L’anno scolastico inizierà il 28 agosto 2000.

Prima di emanare la relativa decisione ritengo importante chiedere al dott. __________

se, dal profilo della salute, ritiene l’assicurato idoneo ad intraprendere

questa riformazione ed, in seguito, esercitare la professione di maestro di

scuola elementare (…)” (doc. AI 26/1).

Con

scritto 24 luglio 2000 il dr. __________ ha così risposto all’Ufficio AI:

"

(…)

Ai tempi (vedi il mio rapporto del 18.4.99) mi ero

espresso in maniera scettica per quanto concerneva una riformazione come

maestro. L'evoluzione degli ultimi mesi mi porta invece, oggi, ad esprimermi

pienamente in favore di una tale riformazione.

Nell'ambito della psicoterapia il paziente ha elaborato

molti aspetti delle sue difficoltà che avrebbero potuto compromettere un futuro

esercizio della professione di maestro. Inoltre ha compiuto uno sforzo intellettuale

che ritenevo, ai tempi, utopico. Studiando da solo ed impegnandosi con grande costanza

dal mese di ottobre 1999 il paziente si è preparato per gli esami d'ammissione

alla Scuola __________ (simile ad un esame di maturità) che ha poi superato con

successo nel mese di giugno 2000.

Vista l'evoluzione nella psicoterapia, viste le

capacità nello studio e vista la motivazione determinata del paziente non posso

che ritenerlo idoneo, dal profilo medico, alla formazione ed alla professione

di maestro di scuola elementare.

(…).” (doc. AI 28/4-5)

Nel

rapporto fine-sorveglianza 31 luglio 2001 il CIP ha rilevato che “(…) come

risulta dall’attestato scolastico della Scuola __________ (13 luglio 2001), il

signor __________ non ha superato il primo anno di riformazione. Il direttore

della scuola, Prof. __________, durante un colloquio ha consigliato al signor RI

1 di non ripetere l’anno. Nonostante le premesse positive espresse dal medico curante

dott. __________ (v. sua lettera del 24 luglio 2000), sembra infatti che vari

problemi legati allo stato di salute dell’assicurato, emersi anche a scuola,

suggeriscano di non continuare in questa direzione formativa. Prima di valutare

se eventuali altri provvedimenti professionali potrebbero migliorare

sensibilmente la sua attuale capacità di guadagno (il signor RI 1 possiede,

oltre a quella di educatore, una formazione commerciale), ritengo opportuno un

aggiornamento medico (…)” (doc. AI 39/1).

Il

dr. __________, nel rapporto di decorso 21 agosto 2001 (doc. AI 40/1-2) – ritenuto

lo stato di salute stazionario e le diagnosi senza modifiche – ha osservato

che:

"

(…)

Purtroppo il signor RI 1 non ha superato il primo anno

della scuola magistrale e pare che il direttore non l'abbia incoraggiato a

ripeterlo.

Siamo, quindi, tornati alla situazione di due-tre anni

fa. Il signor RI 1 si ritrova scoraggiato e smarrito e incapace, per il

momento, di fare delle scelte per un eventuale altro tentativo di riformazione

professionale.

Data l'età relativamente giovane del signor RI 1 e

viste le sue buone capacità di base rimango dell'avviso che un ulteriore

tentativo sarebbe auspicabile quando egli si sarà ripreso dall'insuccesso recente.

Ma, lo sottolineo, non sono orientatore professionale.

Sarebbe un grande aiuto se il signor RI 1 potesse essere seguito con più

regolarità, per quanto concerne la riformazione, dal consulente professionale

dell'AI. (Sarei ben disposto ad incontrarlo eventualmente per poter coordinare

meglio i nostri sforzi per evitare un'invalidità permanente al signor RI 1).

(…).” (doc. AI 40/1)

Nel

rapporto finale 13 settembre 2001 (doc. AI 41/1-2) il CIP ha, in particolare,

rilevato che “(…) le attuali condizioni di salute dell’assicurato non

permettono di pensare che egli possa affrontare delle riqualifiche così

impegnative [ndr.: si riferisce a formazioni superiori come quella della Scuola

__________]. Dall’incontro [ndr.: con il dr. __________] è emerso che il signor

RI 1 è in grado unicamente di svolgere lavori poco impegnativi e stressanti dal

punto di vista psichico. […] Egli, a mio giudizio, è da ritenersi abile in

lavori semplici dal punto di vista intellettuale. L’assicurato potrebbe, ad

esempio, esercitare la prima professione imparata d’impiegato d’ufficio (senza

assumere responsabilità) o in una qualsiasi attività non qualificata (…)” (doc.

AI 41/1).

Sulla

base delle risultanze appena esposte l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto

2000, dal 1° settembre 2001 al 31 ottobre 2001 e dal 1° novembre 2001 in avanti

(decisioni 14 novembre 2001 e 16 gennaio 2002 rimaste incontestate, doc. AI

50/1-2, 56/1-2 e 55/1-2).

In

sede di procedura di revisione avviata nel settembre 2003 (doc. AI 66/1), nel

questionario 16 settembre 2003 (doc. AI 65/1-2), l’assicurato ha sostenuto che

il suo stato di salute è “peggiorato” (doc. AI 65/1).

Il

dr. __________, nel suo rapporto medico 29 ottobre 2003 (doc. AI 69/1-4), posta

la diagnosi di “sindrome depressiva medio/grave, ripetuti episodi (ICD-10:

F32.1/2) – disturbo ciclotimito (ICD-10: F34.0) – disturbo impulsivo di

personalità (ICD-10: F60.30)” e attestato uno stato di salute “stazionario”, ha

rilevato:

"

(…)

3. Dati

anamnestici

(Per ulteriori dati anamnestici vedi anche i miei rapporti del 18.04.1999

e del 21.8.2001)

Il paziente aveva scelto la sua professione, educatore, in base ad una

motivazione non realistica dettata della sua storia personale (vedi il mio

rapporto del 18.04.1999). Nel corso degli anni, rendendosi conto che le sue

attese non potevano verificarsi, ha mostrato sempre più segni di scompenso

psichico (stati depressivi con idee di suicidio) e delle reazioni inappropriate

sia nella vita quotidiana sia sul lavoro (reazioni aggressive impulsive). Lo

svolgere della sua professione è diventato impossibile dal 26.10.1998.

Data la giovane età del paziente e visto che

l'inabilità lavorativa era legata alla sua professione mi era sembrato

ragionevole tentare una riqualifica professionale. Avevo quindi chiesto (vedi

sempre il mio rapporto del 18.4.1999) "una valutazione approfondita da

parte dell'AI riguardante le possibili professioni da scegliere".

Non volendo aspettare l'inizio di una tale valutazione

il paziente, a partire della fine del 1999 ha iniziato, su sua spontanea

iniziativa, a prepararsi per l'ammissione alla scuola magistrale impegnandosi

al massimo. Nell'estate 2000 ha superato di fatto gli esami d'ammissione per la

magistrale. A questo punto non si poteva più non sostenere il suo impegno e la

sua scelta (vedi la mia lettera del 24.7.2000). Gli sono quindi stati accordati

dei contributi come provvedimento professionale per poter continuare la

formazione di maestro di scuola elementare.

Il paziente, purtroppo, non è riuscito a superare il

primo anno della scuola __________. Sia dalla valutazione del paziente stesso

sia da quella della direzione della scuola è emerso che il fattore limitativo

non è stato tanto l'impegno o il rendimento ma piuttosto le sue difficoltà

relazionali ed emotive. Difatti nel corso dell'anno in cui egli frequentava la __________

erano pure ricomparsi sintomi depressivi non irrilevanti (anedonia, stanchezza

psicofisica, disturbi del sonno, inappetenza ecc.).

Dopo questo tentativo di riqualificazione professionale

fallito l'idea di una riqualificazione ha dovuto essere abbandonato (vedi anche

il mio colloquio con il signor __________ dell'Al del 9.9.2001). Il paziente

ciò nonostante non ha voluto accettare di essere invalido "al 100%".

E' stato sostenuto anche da me nel suo desiderio di mantenere almeno una certa

autonomia parziale. Gli è quindi stato[a] assegnata una mezza rendita per

un'incapacità di guadagno al 54% con l'idea che avrebbe potuto guadagnare circa

metà dello stipendio che aveva guadagnato nella sua professione originale con

un lavoro non qualificato.

Il paziente, dopo questa decisione, appariva

rasserenato e fiducioso. Si è "lanciato" nella ricerca di lavoro con

entusiasmo. Non appena confrontato con il mondo reale del lavoro riemergevano

però gli stessi problemi che aveva già riscontrato nella sua professione di educatore

che erano sembrati, in un primo tempo, limitati ad essa. Reagiva con

insofferenza, con irascibilità e con aggressività ad ogni inconveniente e ad

ogni piccola critica e abbandonava l'attività iniziata già dopo pochi giorni

(più volte dopo neanche un giorno), al massimo dopo poche settimane,

sconsolato, ricadendo in stati depressivi. Si sentiva vuoto, confuso, teso,

incapace di prendere decisioni se pur banali, senza energia. Di nuovo non

vedeva più scopo nella sua vita e accusava insonnia, inappetenza. Non usciva

più di casa, ecc. Di seguito, riprendendosi un po', rimaneva spesso in

uno stato subdepressivo per diverse settimane, indeciso, senza voglia e senza

prendere iniziative finché, lanciato da un nuovo entusiasmo riprendeva delle

ricerche di possibili attività in maniera spesso caotica.

Il ciclo descritto (entusiasmo, reazione d'insofferenza

estrema, ricaduta di depressione, fase subdepressiva e di nuovo entusiasmo

ecc.) si è ripetuto più volte nel corso degli ultimi due anni in contesto

d'attività molto diverse fra di loro: programma occupazionale presso la __________, lavoro

presso un restauratore di mobili, stage per un tirocinio come laborante, inizio

di un tirocinio come libraio, provino al servizio informazioni della __________.

Nell'ambito privato il paziente ha presentato i

medesimi problemi. Con le persone a lui vicine, con il figlio, con l'ex-moglie,

con la madre, con i suoi amici, i rapporti si sono sempre più incrinati a causa

delle reazioni insofferenti e aggressive del paziente. Il paziente si è isolato

sempre di più.

Il paziente ha vissuto dal settembre 2001 con mezza

rendita AI e con contributi della cassa disoccupazione. La speranza che egli

avrebbe potuto contribuire al proprio sostentamento e mantenere una certa

autonomia, svolgendo un'attività non qualificata, si è rivelata vana. Le

occasioni per una ripresa lavorativa sono tutte fallite a causa dei suoi

problemi psichici. Non rimane oggi che constatare che il paziente è

rimasto de facto inabile al lavoro al 95% (almeno) da allora.

4/5. Valutazione psichiatrica (Disturbi

soggettivi / Constatazioni)

La sintomatologia del paziente, descritta nei rapporti

precedenti e qui sopra nell'anamnesi, è rimasta sempre invariata.

Nel corso di questi ultimi anni si è accentuata

ulteriormente con l'accumularsi di delusioni e fallimenti. L'idea che il

paziente può mantenere una certa autonomia tramite un'attività lavorativa

regolare deve essere abbandonata definitivamente.

E' inabile al lavoro (al guadagno)

al 95% in maniera indeterminata, con ogni probabilità per sempre. Con

l'unica attività lavorativa che gli è possibile, con il restauro occasionale di

mobili in proprio, non riesce, dati i limiti del suo stato di salute, a

superare mediamente i[l] 5%. Dovrebbe quindi essere messo a beneficenza di una rendita

intera a tempo indeterminato.

Il paziente si è sempre ribellato contro l'idea

d'essere invalido. Ogni insuccesso ha però compromesso ulteriormente l'immagine

negativa di sé e ha accentuato la sintomatologia descritta. Il compito urgente

e futuro sarà fare accettare il [al] paziente il fatto che non è in grado di

mantenere se stesso in maniera autonoma. (…).” (doc. AI 69/2-3)

Il

14 settembre 2004 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, medico SMR.

Nel rapporto medico 16 settembre 2004 (doc. AI 74/1-4) il dr. __________, posta

la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (ICD 10, F32.1) – ciclotimia

(ICD 10, F34.0) – disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

impulsivo (ICD 10, F60.30)” (doc. AI 74/1), ha espresso la seguente

conclusione:

"

(…)

Valutazione/conclusione:

In base alle attuali constatazioni obbiettivate

concordo con le valutazioni psicopatologiche proposte dallo psichiatra curante

e cioè che ci troviamo di fronte ad una condizione di patimento psichico caratterizzata

dalla coesistenza di un disturbo della sfera affettiva e di un'alterata

struttura di personalità.

Per quanto riguarda il disturbo affettivo, esso è

caratterizzato sostanzialmente da un'instabilità del tono dell'umore con

fluttuazioni, peraltro non marcate, tra stati depressivi e stati di

esaltazione. Questa instabilità affettiva si innesta in una struttura

personologica a sua volta segnata dalla presenza di labilità emotiva ed incoerenza

comportamentale nell'ambito della quale la caratteristica principale è data da

una difficoltà nel controllo degli impulsi che lo porta frequentemente ad agire

in modo esplosivo ed incontrollato. Proprio per questa mancanza di autocontrollo

frequentemente si è trovato in situazioni di contrasto con i propri colleghi e

a mettere in atto comportamenti impulsivi con abbandono del posto di lavoro.

Fatte queste premesse, mi sembrano doverose una paio di

considerazioni che mi portano a discordare con le recenti valutazioni sulla

capacità lavorativa dell'assicurato fatte dal dr. __________.

Innanzitutto emerge l'impressione che le difficoltà che

l'assicurato incontra nel tenere un'attività lavorativa, anche se semplice, sia

più che altro conseguenza di un mancato reale "impegno" nel cercare

di contrastare i limiti emotivo-comportamentali che lo affliggono. Si tratta

cioè di stati psicopatologici che ben difficilmente compromettono in modo

completo la capacità lavorativa e questo perché in questo tipo di disturbi in

genere si tende a sviluppare con il tempo delle strategie che consentono

migliori capacità adattative. Nel caso in oggetto si ha invece la sensazione

che tutte le attività intraprese siano state "rifiutate a priori", in

quanto probabilmente ritenute non idonee o non sufficientemente interessanti e

conseguentemente "rigettate" attraverso una marcata insofferenza

verso le stesse inevitabilmente sfociata nella messa in atto di comportamenti impulsivi.

Il problema è quindi dato innanzitutto dalla gestione dell'assicurato. E'

importante cioè stabilire con lui una relazione chiara, senza equivoci e priva

di malintesi: una relazione franca e diretta è per lui molto più facilmente

gestibile che non una relazione imperniata su dubbi, ambivalenze, non detti,

modalità che esacerbano le difficoltà relazionali portandolo a situazioni di

"scompenso".

Va poi detto che si tratta di una persona giovane, con

intatte capacità fisiche, senza aggravanti tossicomaniche, dotata di buona

intelligenza e senza significativi limiti dal punto di vista cognitivo che se

sufficientemente sensibilizzata sulla necessità di affrontare i propri impegni

con maggiore "forza di volontà" non sembra mostrare impedimenti alla

possibilità di continuare a fornire prestazioni professionali.

Per tali motivi ritengo, come peraltro certificato

dallo stesso psichiatra curante, che lo stato psicopatologico dell'assicurato è

rimasto pressoché invariato e con esso la sua inabilità lavorativa che rimane

pertanto fissata ai limiti identificati nella precedente decisione di rendita

Conseguenze sulla capacità lavorativa:

l'assicurato presenta dei tratti

affettivo-personologici particolari che rendono difficili ma non impossibili le

sue possibilità di adattamento e che di per sé non sembrano compromettere in

modo completo le sue capacità di lavoro.

A mio avviso egli è in grado di fornire prestazioni

lavorative in attività semplici ed in ambienti tranquilli, in attività che ad

esempio non lo portino a contatti troppo stretti con colleghi e/o clienti dove

potrebbe diventare inevitabile l'incomprensione ed il confronto. (…).” (doc. AI

74/3-4)

In

sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 24 febbraio 2006 –

indirizzato al suo rappresentante – nel quale il dr. __________, circa il

rapporto 16 settembre 2004 del dr. __________, si è espresso come segue:

"

(…)

L'ultima cosa che si può rimproverare al signor RI 1 è

che abbia mancato di impegno e di forza di volontà. Fatto è che non ha mai

voluto arrendersi all'idea d'essere incapace al lavoro e di essere invalido.

In un primo tempo aveva fatto richiesta all'AI per un

orientamento professionale. Questo aiuto non è mai stato fornito dall'AI. Dopo

mesi e mesi d'attesa il signor RI 1 ha deciso quindi di sua iniziativa di

prepararsi per gli esami d'ammissione alla scuola __________ (alta scuola

pedagogica) con l'idea di riqualificarsi come maestro di scuola elementare, e

con grande impegno si è preparato per gli esami d'ammissione che è riuscito a

superare. Non è stato possibile, dopo questo sforzo da parte sua, non sostenere

il suo progetto di riqualifica e l'AI gli ha concesso i sussidi necessari.

Purtroppo il signor RI 1 non è riuscito a superare il primo anno e gli è stato

consigliato in maniera tassativa di abbandonare perché si sono ripresentati i

disturbi psichici e i comportamenti che avevano già portato all'inabilità

lavorativa nel suo mestiere di educatore.

Anche dopo questo insuccesso e questa delusione il

signor RI 1 era lungi dal voler accettare una sua infermità. Era determinato

piuttosto a fare qualsiasi lavoro non qualificato piuttosto di rimanere invalido

e ha preferito accettare una mezza rendita con la convinzione di poter ottenere

50% del guadagno precedente con altri lavori. Ha cercato e iniziato di seguito

più volte dei lavori in ambienti e con requisiti diversi. Ogni volta un nuovo

peggioramento del suo stato psichico ha interrotto questi tentativi di

riprendere un lavoro. Con l'accumularsi degli insuccessi la fiducia del signor RI

1 in se stesso e nelle sue capacità è diminuita e quindi la situazione generale

del suo stato psichico e delle sue capacità di competere con le richieste delle

vita sociale quotidiana sono ulteriormente diminuite. E' importante ricordare

anche che dei peggioramenti del suo stato psichico non avvenivano solo in

concomitanza con dei tentativi di ripresa di un lavoro ma anche per altri

motivi (conflitto con l'ex-moglie, problemi con il figlio, problemi con la

vicina di casa, conflitti con enti e autorità) e più volte in maniera non

prevedibile, cioè senza motivo esterno apparente.

L'idea che il signor RI 1 sta male perché non vuole

lavorare (mancanza di volontà, mancanza d'impegno), come suggerisce il Dr. __________

nella sua valutazione, semplicemente non corrisponde ai fatti.

Il fatto che il signor RI 1 ha interrotto vari lavori,

specialmente in occasione degli ultimi tentativi di riprendere un lavoro, dopo

poco tempo non permette di concludere che abbia mancato di volontà e d'impegno.

E' conseguenza invece della gravità, rispettivamente del peggioramento, del suo

disturbo.

E' chiaro che volontà (motivazione) e impegno di un paziente

sono indispensabili per superare ed eventualmente guarire disturbi psichici, ma

non sono sufficienti. Proprio il caso del signor RI 1 può servire come esempio che

la buona volontà non basta.

Anche gli approcci pedagogici (vedi "relazione

chiara, senza equivoci e priva di malintesi...."; il Dr. __________

dovrebbe saper specificare anche dove e quando esattamente questa sia mancata!)

e le terapie psichiatriche, compresa la psicoterapia, non possono garantire un

miglioramento o, addirittura, la guarigione.

Il Dr. __________ sostiene anche che disturbi come

quello del signor RI 1 migliorino con il tempo. E' vero che le pulsioni

aggressive e sessuali diminuiscono tendenzialmente dopo circa 50 anni d'età

(climaterio!), ma anche questo non è una legge ferrea. Disturbi psichici dovuti

a traumi gravi nell'infanzia e nell'adolescenza, come quelli del paziente

(ricordo che il paziente ha assistito all'età di 10 anni all' annegamento del

padre e ha sofferto dopo della depressione della madre - rinuncio ad entrare

nei dettagli!), non mostrano invece questa tendenza. Ogni tentativo fallito di

superarli peggiora invece di solito la situazione, ogni insuccesso diminuisce

ulteriormente la fiducia nelle proprie capacità, aumenta l'insicurezza, la

tensione e la depressione e quindi la probabilità del prossimo fallimento.

Anch'io sono stato convinto fino a qualche anno fa che

il signor RI 1 possa lavorare con una capacità di guadagno di circa 50%. Il

decorso mi ha però costretto a rivedere questa valutazione. Ha tentato d'inserirsi

più volte, in contesti lavorativi diversi, ed è sempre fallito per gli stessi

motivi. Proprio a causa di questi fallimenti il suo stato psichico è anche

peggiorato rispetto ai tempi dei miei primi rapporti medici all'AI.

(…).” (doc. C)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 marzo 2006, ha

osservato che “(…) lo psichiatra espone le sue ragioni per le quali ritiene che

l’assicurato attualmente abbia esaurite le sue possibilità di inserirsi in un

posto di lavoro. Il rapporto non permette però di constatare una modifica dello

stato psichiatrico presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.

In pratica si tratta di una differente valutazione circa la capacità lavorativa

residua in presenza di un certo danno alla salute, danno che non viene messo in

forse dal Dr. __________. Inoltre va messo l’accento sul fatto che il Dr. __________

non afferma che vi sia stato un miglioramento ma che lo stato psichiatrico

dell’assicurato non ha subito delle modifiche di rilievo dal momento

dell’assegna-zione del diritto a rendita” (…)” (doc. III/Bis).

Viste

le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza

federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid.

Considerandi

2.

), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio

AI ha stabilito che l’assicurato continuerà a beneficiare della medesima

rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità 54%).

Infatti,

da una parte, a prescindere dalle considerazioni generali che

si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di

fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6), nel rapporto medico

29.

ottobre 2003 il dr. __________ non attesta un peggioramento dello stato di salute

dell’assicu-rato: “(…) lo stato di salute dell’assicurato è: stazionario

(…)” (doc. AI 69/2, la sottolineatura é del redattore) e nemmeno riferisce

quali siano state esattamente le conseguenze degli insuccessi nell’ambito

occupazionale sulla sua capacità lavorativa limitandosi ad osservare, senza

tuttavia documentare, che “(…) il paziente ha vissuto dal settembre 2001 con

una mezza rendita AI e con contributi della cassa disoccupazione. La speranza

che egli avrebbe potuto contribuire al proprio sostentamento e mantenere una

certa autonomia, svolgendo un’attività non qualificata, si è rivelata vana. Le

occasioni per una ripresa lavorativa sono tutte fallite a causa dei suoi

problemi psichici. Non rimane oggi che constatare che il paziente è rimasto de

facto inabile al lavoro al 95% (almeno) da allora (…)” (doc. AI 69/3). In

particolare il dr. __________ non dice cosa egli abbia intrapreso dopo i ripetuti

fallimenti nell’assunzione di un’attività lavorativa e – nonostante l’attestata

incapacità lavorativa del 95% almeno dal settembre 2001 e il fatto che egli lo

ha in cura regolarmente dall’ottobre 1997 – come mai è solo dopo essere stato

interpellato dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel settembre

2003.

che egli è giunto a una tale conclusione.

D’altra

parte, il dr. __________, nel rapporto 16 settembre 2004 – rapporto a cui

conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6) va riconosciuta

forza probatoria piena – ha considerato le medesime diagnosi poste dal dr. __________.

Non

va qui poi dimenticato che le decisioni con le quali l’Ufficio AI gli ha riconosciuto

il diritto ad una mezza rendita considerandolo abile totalmente in un’attività

adeguata (doc. AI 50/1-2, 56/1-2, 55/1-2 e 41/1-2) non sono state contestate.

Al contrario, lo stesso dr. __________, in uno scritto 22 novembre 2001 alla

cassa disoccupazione, ha specificato che “(…) il certificato medico redatto da

me il 18.7.2001 contiene un errore. Indica un’inabilità lavorativa al 100%

nella professione di educatore e, erroneamente, a partire dal 1.9.2001, di 50%

per altre attività. Corretto è, invece, che il signor RI 1 è sì inabile al

lavoro come educatore al 100% a tempo indeterminato ma abile al 100% per

altre attività lavorative di sua competenza a partire dal 1.9.2001.

(…)”(doc. 1/17, incarto disoccupazione).

Neppure

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 24

febbraio 2006 del dr. __________ indirizzato al rappresentante dell’assicurato.

Infatti, contestate le osservazioni in merito al suo impegno e forza di

volontà, il dr. __________ non ha attestato debitamente un peggioramento della

situazione invalidante del suo paziente e si è limitato a concludere in modo

del tutto generico che “(…) anch’io sono stato convinto fino a qualche anno fa

che il signor RI 1 possa [potesse] lavorare con una capacità di guadagno di

circa 50%. Il decorso mi ha però costretto a rivedere questa valutazione. Ha

tentato d’inserirsi più volte, in contesti lavorativi diversi, ed è sempre

fallito per gli stessi motivi. Proprio a causa di questi fallimenti il suo

stato psichico è anche peggiorato rispetto ai tempi dei miei primi rapporti

medici all’AI (…)” (doc. C).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 marzo 2006 ha, tra l’altro,

concluso che “(…) il rapporto [ndr.: si riferisce allo scritto 24 febbraio 2006

del dr. __________] non permette però di costatare una modifica dello stato

psichiatrico presente in occasione della valutazione da parte del dr. __________

(…)” (doc. III/Bis).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore

qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants,

il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a

dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, esso potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il

ricorso va respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster