32.2006.61
Soppressione di rendita a seguito di revisione
17 gennaio 2007Italiano56 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.61
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, TCA
Titolo:
Soppressione di rendita a seguito di revisione
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA
REVISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.61
FC/td
Lugano
17 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, precedentemente attivo come garzone, dal 1° dicembre
1998 è stato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità
dell’100% in quanto sofferente di diverse patologie e primariamente da una malattia
infiammatoria cronica intestinale (cfr. decisione dell’Ufficio AI datata 24
settembre 1999, doc. AI 16).
A
seguito di una revisione, dal 1. febbraio 2001 la prestazione è stata
sostituita da una mezza rendita d’invalidità per un grado di inabilità del 50% (cfr.
decisione del 29 dicembre 2000, doc. AI 25-1, ).
Intervenuto un nuovo peggioramento del suo stato di salute, al termine
di una nuova procedura di revisione, con effetto dal 1. luglio 2001
all’assicurato è nuovamente stata attribuita una rendita intera per un grado di
inabilità totale (cfr. provvedimento del 12 dicembre 2001, doc. AI 38). La
prestazione è stata confermata con atto amministrativo del 19 febbraio 2003
(doc. AI 45-1).
Nell’ambito
dell’ultima revisione, avviata d’ufficio nel marzo 2005, dopo aver interpellato
Fatti
i medici curanti dell’assicurato, con decisione 5 agosto 2005 l'amministrazione
ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di
salute dell’assicurato con una conseguente inabilità lavorativa non superiore
al 20-30% (doc. AI 53-1).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 2 febbraio
2006 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, facendo presente
quanto segue:
" 5. Nel caso concreto, a seguito delle osservazioni e
della documentazione medica
presentate in sede di opposizione, come visto
l'assicurato è stato valutato a mezzo di esame particolareggiato. Il Dr. __________,
in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, clinica,
professionale e sistemica, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive,
con rapporto del 6 dicembre 2005 ha valutato che l'assicurato presenta una
capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta di operaio
generico nel settore alberghiero ed una capacità lavorativa del 70% in attività
adeguate allo stato di salute, attività in cui non vi sia la necessità di sollevare
pesi superiori a 15 kg e con possibilità di disporre di servizi igienici sul
posto di lavoro.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame
medico effettuato, si rammenta che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s). In casu la
valutazione espressa dal Dr. __________ risulta essere completa, motivata e
coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto
conforme ai criteri sovraesposti.
Il Dr. __________, alla luce di tutta la documentazione
medica, compresa quella presentata in sede di opposizione ed il rapporto della
Dr.ssa __________ del 22 novembre 2005 consegnato direttamente dal signor RI 1,
ha quindi potuto in sostanza riassumere la situazione e prendere una posizione definitiva
a riguardo della capacità lavorativa residua.
6. Ritenute queste nuove risultanze mediche il dossier
è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, la quale, con
rapporto del 17 gennaio 2006, ha proceduto con la valutazione di sua
competenza.
Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza
attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti
alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di
guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere ricavata
dai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb,
RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid: 3b). Inoltre, va rilevato
che secondo Ia giurisprudenza federale-per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri la consulente in
integrazione professionale ha stabilito per l'anno 2004 un reddito esigibile
malgrado il danno alla salute pari a CHF 33'415.--(RSS, settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2, riduzione
medicalmente giustificata del 30% e ulteriore riduzione del 10% dovuta ai
limiti di caricabilità e alle limitazioni fisico-funzionali presenti). Confrontando
tale reddito con quanto l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
insorto il danno alla salute, sempre nel 2004, e cioè CHF 45'500.- (dato
ottenuto dall'ex datore di lavoro del signor RI 1 - __________), si determina
una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 27%, per cui la soppressione
della rendita è avvenuta in modo corretto.
7. La consulente in integrazione professionale ha
inoltre potuto indicare che il
percorso socio professionale dell'assicurato (bagaglio
attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette
l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una
qualifica. L'Ufficio Al resta comunque a disposizione per un'introduzione al
posto di lavoro o per una formazione "ad hoc", qualora l'assicurato
dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse
permettere un aumento della capacità di guadagno residua.
Come discusso in sede di colloquio del 16 gennaio 2006
l'amministrazione rimane inoltre a disposizione per valutare l'intervento del
servizio di collocamento, qualora l'opponente dovesse manifestare in futuro una
seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo. Se del caso potrà
essere inoltrata una richiesta scritta.
In definitiva risulta che la decisione impugnata appare
corretta e merita quindi conferma. Il grado d'invalidità viene stabilito nella
misura del 27%." (Doc. AI 80)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita.
Sostanzialmente il ricorrente contesta che il miglioramento delle proprie condizioni
di salute sia tale da consentirgli la ripresa dell’attività lavorativa affermando,
tra l’altro, quanto segue:
"
8. L'accertamento dei fatti e il
conseguente loro esame non è stato
sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda
le conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nel Signor RI 1, sia per
quanto attiene alla determinazione dell'influenza che le patologie hanno sulla
capacità lavorativa dell'assicurato.
Infatti è manifesto che la decisione dell'Ufficio AI
non poggia su nessun approfondito accertamento medico del suo stato di salute,
rispettivamente dell'asserito miglioramento della sua abilità professionale.
Per poter procedere all'emanazione della contestata
decisione di soppressione della rendita d'invalidità e alla sua conferma in
sede di opposizione, l'Ufficio AI avrebbe dovuto ordinare una perizia medica
che determinasse l'effettivo attuale stato di salute dell'assicurato e
l'eventuale effettivo miglioramento dell'abilità professionale.
Anche il dr. __________ e la
dr.ssa __________, medici che seguono l'assicurato in modo costatate ed
assiduo, hanno affermato che lo stato patologico è migliorato ma non certo
l'abilità professionale.
Prove: Audizione dr. __________, __________;
Audizione dr.ssa __________, __________;
Perizia medica sullo stato di
salute dell'assicurato e sull'eventuale
abilità lavorativa.
9. La valutazione del grado di invalidità del
Signor RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in
estrema sintesi dagli elementi qui esposti:
a) Il Signor RI 1 soffre di disturbi
invalidanti che dal 1998
hanno fondato, e a mente dell'assicurato devono
tutt'ora fondare, l'erogazione di una rendita intera AI;
b) i medici dr. __________ e dr.ssa __________
hanno constatato un'inabilità professionale del 100% anche
tenendo conto di un certo miglioramento delle patologie che affliggono l'assicurato;
c) il dr. __________ ha fondato il suo parere
sugli (scarni) atti medici presenti nell'incarto e sulla base di una visita
effettuata sull'assicurato in occasione di un colloquio avvenuto il 6 dicembre
2006;
d) nessuna perizia medica è stata ordinata
per valutare la legittimità della posizione assunta dall'Ufficio AI;
e) Il Signor RI 1 non ha alcuna formazione
specifica, essendo sempre stato occupato come operaio di cucina nel settore
alberghiero.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del
resto mai provveduto ad ordinare un completo esame medico del ricorrente, cosa
che avrebbe potuto essere facilmente attuata dal servizio medico interno prima
di porre l'assicurato e la sua famiglia in uno stato di grave disagio economico
che ha reso necessario l'intervento dell'Ufficio cantonale del sostegno
sociale.
La valutazione economico-giuridica del grado di
invalidità del ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli
elementi appena descritti: il Signor RI 1 ritiene che in concreto non v'è
spazio per una decisione di soppressione della rendita d'invalidità.
In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche
deve condurre forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica
e pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità del
ricorrente e il conseguente suo diritto al mantenimento delle prestazioni LAI.
Prove: Audizione
dr. __________, __________;
Audizione dr.ssa __________, __________;
Perizia medica sullo stato di salute dell'assicurato e
sull'eventuale abilità lavorativa."
(Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha postulato la reiezione del ricorso (III).
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002.
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione
valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, la
soppressione della rendita d'invalidità.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1.
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989.
p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38,
consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,
consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.5
Nell’evenienza
concreta, RI 1 era stato riammesso al beneficio di una rendita intera, per
un’inabilità al lavoro completa, in quanto affetto da diverse patologie e
primariamente da una malattia infiammatoria cronica intestinale (provvedimento
del 12 dicembre 2001 confermato il 19 febbraio 2003, doc. AI 38-1 e 45-1).
Avviata
nel marzo 2005 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario
compilato in data 18 marzo 2005 dall’assicurato per il quale il suo stato di
salute era rimasto sostanzialmente invariato (doc. AI 49-1), l’UAI ha chiesto
una presa di posizione al medico curante, dr. __________, generalista, il quale
in data 29 maggio 2005 ha affermato:
"
1) migliorato
2) no
3) In remissione per quanto riguarda la
malattia cronica infiammatoria mal definibile: non ha più diarree emorragiche,
molti meno dolori addominali equiparabili in pratica ad una sindrome del colon
irritabile con meteorismo, feci x3-4/die diarroiche, blandi dolori addominali.
Il diabete secondario al prednisone è sotto controllo difficile ma accettabile
con Glucophage e dieta (compliance?). Documentata osteoporosi jatrogena in
trattamento con Fosamax e Calcio vit. D.
4) Allego gli ultimi rapporti non in
vostro possesso. Con Salazopirina 500 1 cpr al mattino e 2 cpr serali mantiene
un buon equilibrio al momento, si tratta comunque di una malattia con potenziale
ripresa dell'attività in un paziente con un malassorbimento da intestino corto
e dalle scarse possibilità chirurgiche ulteriori.
D'altra parte, vista la complessità del caso lo annuncerei
subito in Gastroenterologia se dovesse dar segni di ripresa della malattia
infiammatoria.
5) Si tratta di un uomo forte, nelle fasi
asintomatiche potrebbe eseguire lavori su chiamata e senza impegno contrattuale
fisso, anche se ricordo la necessità di una toilette nelle vicinanze almeno 3
volte al giorno.
6) no
7) no
8) 18.3.05, ho controllato il diabete, ho
insistito sull'educazione alimentare, ricette." (Doc. AI 50-1)
Agli
atti sono stati versati inoltre diversi atti medici specialistici e in particolare
lo scritto 4 gennaio 2005, indirizzato al medico curante del paziente dalla
dr.ssa __________, specialista in medica interna e gastroenterologia, la quale
ha riferito quanto segue:
"
Anamnesi a te ben
conosciuta. In modo particolare mi
rifaccio alla tua gentile richiesta. Trattasi di un
signore di 40 anni con malattia infiammatoria cronica intestinale non
classificabile, diagnosi nel 1998. Il paziente si è sottoposto ad una
colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia e un intervento chirurgico per
ascesso perianale. Il decorso clinico in seguito era caratterizzato da proctocolite
sx attiva (2001-2003). Esito da trattamento con TNFa-antagonista nel 2003. Il
decorso clinico in seguito era favorevole e il paziente si trova da oltre un
anno in remissione.
Trattamento
attuale: Salazopirin EN 1,5
g al
giorno, anti-diabetici orali e un inibitore della pompa
ai protoni. Il peso stabile 103 kg. Il paziente accusa sovente lombosacralgie.
Alvo con 3-4 scariche di feci al giorno. Assenza di stato febbrile né mal di pancia.
Il paziente riesce a nutrirsi in maniera normale.
Trattasi dunque di escludere processi preneoplastici o
atipie in sede ileocolorettale." (Doc. AI 50-2)
A
seguito di un analogo esame, in data 25 novembre 2003 la dr.ssa __________ si
era espressa come segue:
"
Discussione
questo signore di 39 anni con una malattia
infiammatoria cronica intestinale con decorso persistente si trova attualmente
in remissione. Dopo 2 immunoterapie con Remicade il paziente non necessita più
l'uso regolare di Prednisone. Il paziente accusa unicamente meteorismo e
gonfiore addominale. Alvo regolare con 1-3 defecazioni al giorno con feci
formate-molli e occasionalmente defecazione notturna. Assenza di dolori
addominali. Presenza di una lieve sindrome emicranica.
Ho dunque consigliato al paziente di continuare il
trattamento con Salazopirina 1,5 al giorno e di seguire una dieta riduttiva e
priva di lattosio. Il paziente torna dunque nel tuo studio per i controlli
regolari. In caso di peggioramento dei disturbi intestinali sono sempre lieta
di rivederlo. Altrimenti avrei previsto un controllo tra 6 mesi ed una densitometria
ossea." (Doc. AI 50-13)
Dal
canto suo il dr. __________, reumatologo, in data 16 ottobre 2002, così riferiva
al dr. __________:
"
DISCUSSIONE:
Il signor RI 1 presenta da quest'estate dolori alle
ginocchia di carattere squisitamente meccanico. L'esame clinico risulta
normale. La IRM del ginocchio destro non mostra rilevanti alterazioni degenerative
(l'unico reperto che non spiega i dolori è una lesione cartilaginea a livello
della faccetta laterale della troclea del femore), né una sinovite o un
versamento articolare. Il piccolo screening di laboratorio non fornisce
ulteriori informazioni utili.
In conclusione, se il paziente non soffrisse di almeno
2.
malattie in grado di produrre artriti alle ginocchia, direi che si tratta di
una problematica di sovraccarico o di incipienti alterazioni degenerative in un
paziente sovrappeso.
Il signor RI 1 mostra però una malattia infiammatoria
cronica non classificabile dell'intestino e ha una psoriasi semplice. Le 2
malattie sono, come sai, apparentate e suggeriscono la costellazione di una
spondilartropatia.
Non sono purtroppo quindi in grado di dar seguito al
tuo mandato, non riuscendo a distinguere tra artriti subcliniche nell'ambito di
una spondilartropatia da una problematica degenerativa.
In questa situazione, per quanto riguarda le gonalgie
(presenti unicamente agli sforzi) mi sembra sostenibile un'attitudine aspettativa.
Ho realizzato un'infiltrazione intraarticolare con
corticosteroide al ginocchio destro e prescritto fisioterapia con misure
antalgiche passive e di rinforzo muscolare.
Ho previsto un appuntamento fra ca. 1 mese per valutare
l'efficacia di queste misure.
Mi ripropongo in seguito di considerare altri esami
(per es. la scintigrafia ossea).
Per quanto riguarda l'osteoporosi proporrei di
aggiungere al Fosamax settimanale anche una supplementazione in calcio e vitamina
D (per es. Clcimagon 2 volte al giorno lontano dai pasti).
Per quanto riguarda la malattia intestinale cronica
non classificabile apparentemente tuttora attiva, da non specialista mi chiedo
se non ci sia l'indicazione per una terapia con Remicade che dà risultati
straordinari e prolungati nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino
(particolarmente nella malattia di Crohn).
Se dovesse essere introdotta una terapia con Remicade
(Enbrel non ha effetto sull'intestino), e questa terapia dovesse avere un
effetto spettacolare sulle ginocchia, avrebbe probabilmente risolto anche il
mio problema.
Rivedrò quindi il paziente tra 1 mese e nel frattempo
resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. AI
50-7)
Preso
atto di tali certificazioni, nelle sua “Annotazioni” del 2 agosto 2005 il medico
SMR dr. __________ ha osservato:
"
Revisione di rendita d'ufficio. A
beneficio di rendita intera dal dicembre 1998 (grado d'invalidità = 100%). Un
tentativo di ripresa del lavoro al 50% nel dicembre 2000 è fallito per ricaduta
dopo poco tempo con aumento del grado d'invalidità a 100% dal luglio 2001.
Diagnosi:
Malattia infiammatoria cronica intestinale non
classificata (1988)
Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia
(1998)
Stato dopo ascesso peritoneale
Intolleranza all'azatioprina, trattamento con Remicade
(2003)
Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon
rimanente, remissione (2005)
- Diabete mellito secondario a terapia con
corticosteroidi
- Osteoporosi secondario a terapia con corticosteroidi
- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico (incipienti
alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?)
[2002]
- Probabile psoriasis vulgaris
- Gastrite antrale, helicobacter positiva
- Stato dopo coliche renali
- Obesità (IMC = 35 kg/m2)
- Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a
sinistra, lieve a destra [2003]
- Lombosacralgie ricorrenti
Il medico curante dr. __________ riferisce un
miglioramento. La malattia infiammatoria cronica è in remissione, non si sa per
quanto tempo. L'assicurato ritiene invariato lo stato di salute.
In considerazione della remissione documentata dal
gennaio 2005 (rapporto Dr.ssa __________ del 4 gennaio 2005), secondo la
gastroenterologa presente dall'inizio dei 2004, è proponibile la ripresa di
un'attività professionale nell'ambito dell'attività abituale (ultima attività =
operaio nel settore alberghiero). L'osteoporosi preclude la possibilità alzare
pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi
ancora presenti, la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria.
Una nuova esacerbazione, sempre possibile, causerebbe
un nuovo periodo più o meno lungo di inabilità lavorativa completa, se del
caso con consecutiva revisione di rendita." (Doc. AI 52-1)
Alla luce di questi accertamenti con decisione 5 agosto 2005
l’Ufficio AI ha soppresso la rendita all’assicurato motivando, tra l’altro,
quanto segue:
"
Nell'ambito dell'attuale
revisione d'ufficio, sulla base della documentazione medica acquisita agli
atti, è stato possibile evidenziare un notevole miglioramento del suo stato di
salute.
In considerazione della remissione della malattia
presente dall'inizio del 2004, è ora proponibile la ripresa di un'attività
professionale nell'ambito della sua abituale attività (operaio nel settore alberghiero)
con una diminuzione del rendimento unicamente del 20-30% dovuta ai disturbi
ancora presenti.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita si estingue.
Decidiamo pertanto:
1.
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine
del mese che
segue l'intimazione della decisione." (Doc. AI
53-2)
Nell’ambito della procedura d’opposizione, in data 20 settembre 2005
la dr.ssa __________ ha inviato all’Ufficio AI uno scritto del seguente tenore:
"
Egregi Signori,
vi scrivo in merito alla dichiarazione di abilità lavorativa
al 100% riguardante il paziente a margine.
In funzione di gastroenterologa conosco questo paziente
dal 16.12.2001 per una malattia infiammatoria cronica intestinale non
classificabile (morbo di Crohn versus colite ulcerosa) di cui la diagnosi risale
al 1998. Si tratta di una malattia cronica recidivante di cui non
esiste una guarigione definitiva. Questo paziente ha subito diverse
complicazioni nel tratto digestivo e nella zona perianale, necessitando anche
degli interventi chirurgici. Tale malattia è caratterizzata da una sindrome di
diarrea cronica, dolori addominali cronici, aumentato rischio per operazioni
viscerali e disturbi reumatologici.
Visto l'improvvisa decisione di considerare il paziente
al 100% abile al lavoro consiglierei una rivalutazione specialistica
gastroenterologica da uno dei miei colleghi nel Canton Ticino."
(Doc. AI 58-3)
Parimenti, il dr. __________, nello scritto 12 settembre 2005 ha
osservato:
"
Su richiesta del paziente, dopo la
sua opposizione nel corso del colloquio con la signorina __________ ispettrice
AI in data 6.9.05, certifico e confermo che il Signor RI 1 è globalmente migliorato
per quanto concerne la sua malattia di base, una malattia infiammatoria del
colon non ben definita istologicamente e che aveva portato ad un grosso
intervento chirurgico (documenti in vostro possesso).
E miglioramento è stato documentato e non viene
contestato né dal paziente né dal medico scrivente. Però la decisione AI di
passare da una situazione equiparata ad una invalidità completa riconosciuta ad
una completa abilità lavorativa mi sembra sproporzionata ai disturbi residui
del paziente e soprattutto non tiene conto dei sintomi residui che impediscono
comunque una vita normale. Pertanto è chiaro che il paziente alla vostra
domanda se è stazionario, migliorato o peggiorato risulta essere migliorato.
Sulla base delle informazioni anamnestiche i disturbi residui (frequenza degli
atti diarroici) non consentono come già detto nel mio rapporto di decorso del
29.5.05
una professione che richieda la presenza continua. De facto quindi al
momento attuale nonostante il miglioramento RESTA INABILE AL 100% vista anche
la natura della sua malattia (cfr referto ultima colonscopia gennaio 05). II
signor RI 1 mi comunica di avervi descritto durante il colloquio con voi a __________
quali sono i suoi disturbi. Vogliate pertanto fare riferimento al suo racconto
che descrive l'oggetto della opposizione. Da parte mia non possiedo altra
documentazione oltre quella inviata. Contesto l'affermazione che sia stato io a
proporre la ripresa dell'attività lavorativa al 100%. Ricordo la conversazione
telefonica con la sign.na __________ che mi aveva invece comunicato che la
decisione era stata presa d'ufficio dal Medico consulente dell'AI.
Nel mio rapporto AI del 29.5.05 vi ho menzionato che
nei periodi privi di sintomi il paziente ha comunque una diarrea con
impossibilità a lavorare normalmente. Ricordo che nei giorni in cui sta male le
scariche sono sino a 8-10, ciò che ultimamente non era più successo. Ritengo
che la decisione di sospendere la rendita sia stata presa con una modalità non
rispettosa del paziente e della sua malattia." (Doc. AI 58-2)
Nelle sue annotazioni del 9 novembre 2005, il medico SMR dr. __________
ha dal canto suo affermato:
"
Opposizione
In fase di opposizione, l'assicurato produce i seguenti
atti medici:
Rapporto Dr. __________ del 12 settembre 2005:
Il Dr. __________ conferma
che lo stato di salute dell'assicurato è migliorato. Nonostante ciò, egli ritiene
che l'assicurato sia ancora inabile al lavoro al 100% in quanto i disturbi
persistenti - la diarrea, in passato fino a 8-10 scariche nei giorni in cui sta
male - impediscono la presenza continua sul posto di lavoro e compromettono la
qualità di vita.
Rapporto Dr.ssa __________ del 20 settembre
2005:
La Dr.ssa __________ non quantifica la capacità
lavorativa dell'assicurato consigliando una perizia S.N.A.O.M.S. L'anamnesi è
brevemente riassunta. La malattia è caratterizzata da sindrome di diarrea
cronica, dolori addominali cronici, aumentato rischio per operazioni viscerali
e disturbi reumatologici.
L'assicurato stesso, all'occasione del colloquio
d'opposizione del 6 settembre 2005, tiene presente che i suoi disturbi non
consentono una ripresa del lavoro in maniera duratura e continua e che un
tentativo di ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% nel 2000 è
fallito dopo 4-5 mesi a causa di una ricaduta della malattia.
La mia presa di posizione del 2 agosto 2005 si basa
sulle indicazioni dei medici, in seguito riassunte:
Dr.ssa __________ (4 gennaio 2005):
L'anamnesi è riassunta. Il decorso, dopo trattamento
con TNFa-antagonista nel 2003, era favorevole ed il paziente si trova da oltre
un anno in remissione. Alvo: 3-4 scariche al giorno. Assenza di febbre o mal di
pancia. Riesce a nutrirsi in modo normale. Alla colonoscopia si conferma il
referto molto blando senza segno di attività flogistica. Paziente in
remissione. Si consigliano colonoscopie ogni 2-3 anni.
Dr. __________ (29 maggio 2005):
In remissione per quanto riguarda la malattia cronica
infiammatoria mal definibile. Non ha più diarree emorragiche ed i dolori sono
equiparabili ad una sindrome del colon spastico. Diabete, secondario a terapia
con corticosteroidi, sotto controllo accettabile. Osteoporosi iatrogena, cura
con Fosamax e calcio-vitamina D. Buon equilibrio al momento sotto terapia con
salazopirina 1,5 g al giorno; si tratta di una malattia con potenziale ripresa
dell'attività. Nelle fasi asintomatiche, il paziente potrebbe eseguire lavori
su chiamata e senza impegno fisso, necessità di toilette nelle vicinanze almeno
tre volte al giorno.
Ho valutato così la capacità lavorativa:
L'osteoporosi preclude la possibilità alzare
pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi
ancora presenti, la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è
necessaria. Prendendo in
considerazione ampiamente questi impedimenti ho valutato il rendimento ridotto
del 20-30%. Attività abituale: operaio nel settore alberghiero.
Le mie conclusioni si basano esclusivamente sullo stato
di salute dell'assicurato e non sulla storia clinica e la possibile evoluzione.
Infatti, non si possono escludere nuove esacerbazioni della sua malattia in un
futuro più o meno lontano, non determinabile concretamente. Perciò ho aggiunto:
Una nuova esacerbazione, sempre possibile,
causerebbe un nuovo periodo più o meno lungo di inabilità lavorativa completa,
se del caso con consecutiva revisione di rendita.
I nuovi atti medici confermano quanto già noto
precedentemente e non aggiungono nuovi aspetti. Non è specificato lo stato
clinico dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, il Dr. __________ fa riferimento ad un colloquio dell'assicurato con l'ispettore.
Non ritengo necessaria una perizia gastroenterologica,
dato che l'ultima ileo-colonoscopia risale al 4 gennaio 2005 e non è descritto
un cambiamento dello stato di salute. Per contro è opportuna una valutazione
approfondita dello stato clinico, motivo per cui propongo di convocare l'assicurato
per una visita presso il SMR." (Doc. AI 63-1)
L’assicurato è stato quindi convocato presso l’SMR in data 6
dicembre 2005 e sottoposto ad un’accurata visita da parte del dr. __________,
il quale, nel suo rapporto d’esame clinico del 6 dicembre 2005, ha riferito:
"
Diagnosi principale
Malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile
(1998)
- Stato dopo colectomia subtotale con ileo-
sigmoidostomia (1998)
- Stato dopo ascesso peritoneale
- Persistente colite distale
- Laparocele
- Intolleranza all'azatioprina, trattamento con
Remicade (2003)
- Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon
rimanente, remissione (dal 2003)
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Lombosacralgie ricorrenti
Osteoporosi
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL
Diabete mellito secondario a terapia con corticosteroidi
Osteoporosi secondaria a terapia con corticosteroidi
Gonalgie bilaterali di carattere meccanico
(incipienti alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?) [2002]
Probabile psoriasis vulgaris
Gastrite antrale associata a Helcobacter pylori
Stato dopo coliche renali
Obesità (IMC = 36 kg/m2)
Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a
sinistra, lieve a destra [2003]
Coliche ureterali a destra ricorrenti
Limiti funzionali
Le affezioni della colonna vertebrale precludono la
possibilità di alzare pesi superiori a 15 kg. La disponibilità di servizi
igienici sul posto di lavoro è necessaria. Il rendimento è ridotto in ogni
caso del 30% per i disturbi ancora presenti.
IL in %
Attività abituale
Operaio generico nel settore alberghiero
50%
Attività adeguata
30%
Inizio IL duratura Mese/anno
Settembre 2005
Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)
= rendimento ridotto
settembre 2005
(Doc. AI 67-1)
Nel suo rapporto ha così motivato:
"
Disturbi attuali:
primariamente, l'assicurato menziona dolori alle
ginocchia più accentuati alla deambulazione, con sensazioni di cedimento, e
dolori alle caviglie. La sintomatologia si manifesterebbe in modo invariato
dall'intervento chirurgico addominale. Inoltre, egli lamenta mal di schiena
sotto sforzo, il dolore si manifesterebbe in zona lombare, irradiando a volte
fino al collo. Anche questa sintomatologia sarebbe stazionaria. A livello gastro-intestinale si manifesterebbero da 6-8 scariche diarroiche al
giorno di cui 2-3 durante la notte. Le feci sarebbero sempre liquide e mai
consistenti, occasionalmente frammiste con sangue. La frequenza della diarrea
sarebbe aumentata quando si sente nervoso. I dolori addominali sarebbero
sopportabili. Al momento attuale si sentirebbe particolarmente nervoso, in seguito
alla decisione dell'AI di sopprimere la rendita. Egli lamenta anche insonnia e
si sente stanco.
Diagnosi:
- Malattia infiammatoria cronica intestinale non
classificabile (1998)
○ Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia (1998)
○ Stato dopo ascesso peritoneale
○ Persistente colite distale
○ Laparocele
○ Intolleranza all'azatioprina, trattamento
con Remicade (2003)
○ Pseudopolipi infiammatori residuali nel
colon rimanente,
remissione (dal 2003)
- Diabete mellito secondario a terapia con
corticosteroidi
- Osteoporosi secondaria a terapia con
corticosteroidi
- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico
(incipienti alterazioni
degenerative? Artriti subcliniche?) [2002]
- Probabile psoriasis vulgaris
- Gastrite antrale associata a
Helicobacter pylori Stato dopo coliche renali Obesità (IMC = 36 kg/m1)
- Sindrome del canale carpale bilaterale,
moderata a sinistra, lieve a destra [2003]
- Lombosacralgie ricorrenti Osteoporosi
- Coliche ureterali a destra ricorrenti
Valutazione/conclusione:
si tratta di un assicurato 41 enne affetto da una
malattia infiammatoria cronica intestinale, per la quale è stato sottoposto ad
intervento chirurgico di resezione intestinale ed a farmacoterapie. Dal punto
di vista clinico ed endoscopico, la affezione è attualmente in remissione dal
2003.
L'assicurato è ancora sotto farmacoterapia di mantenimento ed accusa dei
disturbi residuali caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali
recidivanti. Notoriamente, il carattere dell'affezione non lascia escludere
recidive per il futuro. L'assicurato è inoltre affetto da lieve alterazioni
statiche della colonna vertebrale e lamenta lombo-sacralgie ricorrenti ed
artralgie alle ginocchia ed alle anche. Dalla documentazione a disposizione non
emergono alterazioni strutturali rilevanti, la sintomatologia è interpretata come
dolore meccanico accentuato dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato
è affetto da diabete mellito manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi.
Dalla documentazione e dalla visita clinica non emergono segni per
complicazioni del diabete." (Doc. AI 67-2-5)
In data 22 novembre 2005 la dr.ssa __________, dopo nuovo esame
endoscopico, aveva dal canto suo concluso:
"
Anamnesi
a te ben conosciuta. In modo particolare mi rifaccio
alla tua gentile richiesta. Trattasi di un signore di 41 anni con malattia
infiammatoria cronica intestinale difficilmente classificabile (diagnosi
iniziale X/98). II paziente si è sottoposto ad
un'emicolectomia destra con ileosigmoidostomia nel
1998.
Allora necessitava un intervento di drenaggio per un ascesso perianale.
Conosco il paziente dal 2001. Con un trattamento con Remicade nel 2003 e
trattamento medicamentoso il paziente è rimasto in remissione. Quali disturbi
extra-intestinali della malattia infiammatoria cronica intestinale sono da
rilevare uno stato da coliche renali per calcoli, lombalgie e
sacralgie recidivanti. Conosciuto diabete mellito non insulino dipendente e soprappeso.
Attualmente il paziente accusa 7-8 scariche di feci
liquide al giorno di cui 2-3 durante la notte. Raramente crampi
addomino-pelvici e perdita da sangue. Il paziente soffre di lombosacralgie e
talvolta dolori alle ginocchia e braccia.
(….)
Diagnosi 1. Malattia
infiammatoria cronica intestinale
non
classificabile, diagnosi 1998.
- emicolectomia
destra con ileo-
sigmoidostomia
1998.
- esito
da ascesso perianale
- persistente
colite distale (proctocolite
sinistra
attiva: endoscopia 10/01, ileo
normale)
- intolleranza
all'azatioprina
- trattamento-con-Remicade-500-mg-in-
infusione-il
7.01.2003
- trattamento
con Remicade 500 mg in
infusione
il 25.02.2003.
- ileo-colonoscopla
di controllo il 4.01.2005:
pseudo
polipi infiammatori residuali nel
colon rimanente (istologia in corso). Sia a livello
clinico che dall'aspetto endoscopico il paziente si trova in remissione
- ileo-colonoscopia
di controllo il
22.11
: numerosi pseudo-polipi residuali nel colon
rimanente. Lieve colite segmentale erosiva nel colon destro.
3.
Gastrite
antrale associata ad HP.
4.
Stato
da coliche renali.
5.
Diabete
mellito non insulino dipendente.
Conclusioni
l'esame endoscopico delle vie digestive inferiori è
dunque simile all'esame di gennaio 2005. Senza dubbi ci troviamo davanti ad una
malattia infiammatoria cronica intestinale di cui rimane difficoltoso
distinguere tra Morbo di Crohn o colite ulcerosa. Consiglierei di aspettare i
risultati istologici per escludere una pre-cancerosi tipo atipie o DALM. In
caso di risultati normali si tratta di una colite blanda con minima attività
infiammatoria e formazione di pseudo-polipi che corrisponde ad una colite in
remissione. Per quel che riguarda i sintomi extra intestinali consiglierei
di monitorare l'osteoporosi con una densitometria ossea ed evtl.
una valutazione reumatologica per escludere processi infiammatori a livello
dell'anca, ginocchio e zona sacroileale. Da parte della malattia
gastrointestinale raccomanderei un trattamento con S-ASA tipo Salazopirina 1,5
g al giorno. Non vedo, attualmente, la necessità di estendere il trattamento
con anti-TNFalfa oppure corticosteroidi." (Doc. AI 66-1-2)
Il 17 gennaio 2006 la consulente per l’integrazione professionale,
alla quale l’Ufficio AI ha sottoposto il caso, ha stilato il suo rapporto e
concluso come segue:
Stato di salute - danno alla salute e relativi
impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
In sintesi, stando ai dati medico
teorici contenuti nell'incarto (rapporto SMR del Dr. __________ del
6.12
) si tratta di un assicurato 41 enne che da una diagnosi di
<malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (1998)> ha
beneficiato di una rendita intera d'invalidità dal 01.12.1998, diminuita al
50% dal 01.02.2001 e in seguito nuovamente aumentata al 100% dal 01.07.2001.
Nel corso dell'ultima revisione d'ufficio, in base alla documentazione medica
fino ad allora acquisita agli atti, è stato evidenziato un miglioramento
dello stato di salute, che ha portato alla soppressione della rendita
(decisione del 05.08.2005). Dal mese di settembre 2005 l'assicurato presenta
una capacità lavorativa pari al 50% nella sua precedente attività di operaio
generico nel settore alberghiero, mentre è presente unicamente un'incapacità
lavorativa del 30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengano
conto dei limiti funzionali: le affezioni della colonna vertebrale precludono
la possibilità di alzare pesi superiori ai 15 kg., la disponibilità di
servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria ed il rendimento è ridotto
in ogni caso del 30% per i disturbi ancora presenti.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Il signor RI 1 non ha un diploma ed il
suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come
operaio manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai
dati medico teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50%
nell'attività di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del
30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti
funzionali.
Considerato il percorso socio professionale dell'A.
(assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e
tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la
valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero,
porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e
leggere legate al settore industriale, della vendita, della logistica, dei
trasporti, oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Considerando un reddito
ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del
70% e applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le
limitazioni fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango
e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua del 81,62%.
Proposte formative (eventuali) o di
chiusura del caso
In questa situazione, il percorso
socio professionale dell'A. (bagaglio attitudinale e assenza di una solida
formazione scolastica) non permette di proporre provvedimenti professionali
volti al conseguimento di una qualifica. Si resta a disposizione per
un'introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc"
qualora l'A. dovesse trovare un datore di lavoro
disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della
capacità di guadagno residua.
Nel corso del colloquio l'A. ha espresso
un certo timore a riprendere un'attività professionale a causa del suo
problema di salute. Da parte nostra restiamo a disposizione per valutare
l'intervento del servizio di collocamento Al qualora l'A. dovesse
manifestare una seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo
in futuro.
(Doc. AI 73-1-3)
Alla luce di questi riscontri e dopo aver chiesto un aggiornamento
dei salari presso l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Ufficio AI,
mediante il provvedimento impugnato del 2 febbraio 2006, ha confermato la
propria decisione di revoca della rendita (doc. AI 75-78; cfr. consid. 1.2).
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7
Nel suo gravame l’assicurato, pur non contestando l’esistenza di un
miglioramento delle sue condizioni di salute, ritiene che lo stesso non sarebbe
comunque idoneo a giustificare la soppressione della rendita.
Tutto
ben valutato, a seguito di un attento esame della fattispecie,
questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (consid. 2.6), non ha motivi per mettere in
dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal
medico del SMR dr. __________. Essa ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni
invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente
professione esercitata dall’assicurato o in professioni compatibili con la sua
formazione e le affezioni invalidanti.
Oggetto
del contendere è sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni sulla sua capacità
lavorativa della malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile,
osservato come dagli atti non risulti che le altre diagnosi minori diagnosticate
al ricorrente (lombosacralgia, osteoporosi e diabete), abbiano avuto, fino al
momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso (DTF 130 V
140), delle ripercussioni significative sulla capacità lavorativa
dell’interessato. Né del resto egli ha mai sostenuto il contrario.
Ora,
dalla documentazione agli atti risulta che dall’inizio del 2004 (cfr. scritto 4
gennaio 2005 della dr.ssa __________ : “(…) da un anno in remissione…”, doc. AI
50-2; cfr. sopra consid. 2.5) la malattia risulta in remissione: l’interessato
ha conseguentemente potuto sospendere parte dei medicamenti assunti, non ha più
avuto dolori addominali e la defecazione ha subito un netto miglioramento passando
da molteplici scariche giornaliere e notturne, spesso con perdite ematiche rilevanti,
a 1-3 defecazioni al giorno. L’assicurato è stato ripetutamente visitato dalla
dr. __________, specialista in gastroenterologia, la quale l’ha sottoposto in più
occasioni a controlli approfonditi endoscopici e biopsie. La specialista ha documentato
i risultati positivi accertati a far tempo già dall’autunno 2003, nel senso che
la sintomatologia intestinale si era tranquillizzata non accusando il paziente piu
particolari disturbi con alvo regolare ed assenza di atipie, displasie, rettoragie
o dolori addominali (doc. AI 50-12). Detti risultati hanno invero potuto essere
in seguito più volte confermati. Mentre la ileo-colonoscopia eseguita il 25
novembre 2003 ha concluso con un risultato endoscopico favorevole, persistendo
unicamente dei residui di infiammazione aftosa e pseudo polipi (doc. AI 50-14),
quella esperita il 4 gennaio 2005 ha documentato un ulteriore miglioramento.
Secondo il referto del 4 gennaio 2005 della specialista in effetti l’esame
aveva rilevato unicamente pseudo polipi infiammatori residuali nel colon
rimanente di aspetto comunque molto blando rispetto a quanto accertato nel
2003, non essendoci segni per attività flogistica, formazione di stenosi né
fistole. A detta della dr.ssa __________, il paziente era dunque da considerare
in remissione, ragione per cui raccomandava una verifica endoscopica solo ogni
2-3 anni (doc. AI 50-3). Resta da segnalare che il successivo esame
endoscopico, esperito il 22 novembre 2005, ha confermato i precedenti risultati
e la diagnosi di colite in remissione di natura blanda con minima attività
infiammatoria e formazione di pseudo polipi (doc. AI 66-2) (cfr. per esteso sopra
al consid. 2.5).
Del
resto il dr. __________ del SMR ha proceduto in data 6 dicembre 2005 ad
un’accurata visita dell’assicurato e dopo aver analizzato l’insieme della
refertazione medica agli atti, tenuto conto delle diverse patologie presenti, premesso
trattarsi di un assicurato 41 enne affetto da una
malattia infiammatoria cronica intestinale, ha rilevato come dal punto di vista
clinico ed endoscopico l’affezione fosse in remissione dal 2003, pur permanendo
la necessità di farmacoterapia di mantenimento e malgrado disturbi residuali
caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali recidivanti. Il sanitario
ha inoltre rilevato come l'assicurato fosse inoltre affetto da lievi alterazioni
statiche della colonna vertebrale e lombo-sacralgie ricorrenti ed artralgie
alle ginocchia ed alle anche, rilevato comunque come dalla documentazione a
disposizione non emergessero alterazioni strutturali rilevanti, la
sintomatologia essendo interpretabile come dolore meccanico accentuato
dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato è affetto da diabete mellito
manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi ma comunque esente da complicazioni.
Alla luce di queste costatazioni, pertinentemente il sanitario ha concluso che
in considerazione delle affezioni aventi influsso sulla sua capacità
lavorativa, segnatamente la malattia cronica intestinale, le lombosacralgie e
l’osteoporosi, nella sua abituale attività di operaio generico nel settore
alberghiero presentava un’inabilità del 50%, in un’attività adeguata (vale a
dire rispettosa dei limiti funzionali quali l’impossibilità di alzare pesi superiori
a 15 Kg e la necessità di disporre di servizi igienici) del 30% (Doc. AI 67-1 e
consid. 2.5).
A
tale valutazione del dr. __________, eseguita dopo approfondita visita e esame
degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Quanto
d’altra parte all’osservazione della dr.ssa __________ contenuta nello scritto
20.
settembre 2005 all’Ufficio AI, per la quale, vista la decisione di soppressione
della rendita dell’Ufficio AI, consigliava una rivalutazione specialistica gastroenterologica
da un collega (doc. AI 58-3; sopra consid. 2.5), con pertinenza il dr. __________
del SMR, nelle sue Annotazioni del 9 novembre 2005, ha osservato come non
riteneva necessaria una perizia gastroenterologica considerato come
l’assicurato fosse già stato sottoposto a numerose ileo-colonoscopie, l’ultima
volta il 4 gennaio 2005, oltre che a regolari controlli presso la specialista
dr. __________. D’altra parte, dando parzialmente seguito all’osservazione
della collega, il medico SMR ha proceduto, come si è visto, ad un approfondito
esame clinico il successivo 6 dicembre 2005 (doc. AI 63-2 e 67). Va rilevato
inoltre che la dr.ssa __________, non ha comunque mai, nello scritto in oggetto
o in altra presa di posizione, avanzato esplicite valutazioni sulla capacità
lavorativa del paziente o formulato critiche sulle conclusioni tratte dall’Ufficio
AI.
Né infine l’osservazione della medesima specialista in merito alla
natura, sostanzialmente inguaribile, della patologia all’intestino può mutare
al presente contendere, rilevato come ai fini dell’AI decisive risultino essere
unicamente le ripercussioni sulla capacità lavorativa. Inoltre bisogna
sottolineare che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,
debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’interessato potrà
comunque in futuro presentare una domanda di revisione.
Del resto anche il medico
curante dell’assicurato, dr. __________, nel suo certificato all’Ufficio AI del
29.
maggio 2005, ha confermato il miglioramento del paziente, il quale non
accusava più diarre emorragiche, molti meno dolori e riusciva dunque ad avere
un buon equilibrio nella gestione della malattia. A dire del dr. __________
egli avrebbe quindi potuto riprendere un’attività lavorativa, compatibile con
la necessità di recarsi in bagno (doc. AI 50-1).
Non permettono per contro di addivenire a conclusioni diverse le
allegazioni espresse dal medesimo sanitario nello scritto 12 settembre 2005
all’Ufficio AI (doc. AI 58-2).
A
prescindere in effetti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. consid. 2.6),
va detto che in ogni caso da tale referto, che peraltro risulta parzialmente
discordante da quello del 29 maggio 2005 (doc. AI 50-1), non si evincono sufficienti
elementi per ammettere con alta verosimiglianza una diversa e più pessimistica
valutazione delle condizioni di salute rispetto a quanto suffragato dalla
documentazione medica agli atti. In effetti il dr. __________,
dando atto del sostanziale miglioramento delle condizioni di salute del
paziente, non fa altro che ribadire la persistenza, seppure diminuita, degli
atti diarroici, ma non indica più concretamente in cosa consisterebbero le
reali e più significative limitazioni che il suo paziente potrebbe incontrare
nello svolgimento della sua attività lavorativa o in altra adeguata.
Non
è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical
établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr.
DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 30%
in attività adeguate.
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che
i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto confermino
dal punto di vista diagnostico e clinico l’intervento di un notevole e duraturo
miglioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto alla situazione presente
all’epoca della concessione della rendita intera. Sussistendo dunque un motivo
di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4), a
ragione l’Ufficio AI ha soppresso la prestazione a favore dell’assicurato.
Del
resto, il ricorrente non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa
mettere in dubbio la chiara valutazione stesa dal medico SMR né ha prodotto della
documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.
Va
anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
Ciononostante va nuovamente fatto presente al ricorrente che in caso
di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente
comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare
una domanda di revisione.
2.8
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito
al raffronto dei redditi, ha affermato quanto segue:
"
Il signor RI 1 non ha un diploma ed
il suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come operaio
manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai dati medico
teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50% nell'attività
di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del 30% (rendimento
ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti funzionali.
Considerato il percorso socio professionale dell'A.
(assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e
tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la valutazione
delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a
ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e leggere legate
al settore industriale, della vendita, della logistica, dei trasporti, oppure
della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).
(….)
Considerando un reddito ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del 70% e
applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le limitazioni
fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua dei 81,62%."
(doc. AI 59-1; cfr. consid. 2.5).
L’ufficio AI ha in seguito
correttamente proceduto ad aggiornare il calcolo in base al reddito da sano,
ottenibile nel 2004, comunicato dal precedente datore di lavoro
dell’assicurato, pari a fr. 45’500 (in luogo di quello, di fr. 40'942, ritenuto
dalla consulente professionale) giungendo così ad un grado di invalidità del
27% (doc. AI 77-1).
Tali accertamenti e conclusioni, che
sono peraltro rimaste incontestate dal ricorrente, meritano conferma.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla
Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto
2006.
in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da
invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non
più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque
essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
2.9
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere
il ricorrente invalido nella misura del 27%, essendo basata su sufficienti
approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
soppresso la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
2.10
Da
ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica e
l’audizione del suo medico curante e della dr.ssa __________.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria o all’audizione dei
medici curanti del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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