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Decisione

32.2006.61

Soppressione di rendita a seguito di revisione

17 gennaio 2007Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i medici curanti dell’assicurato, con decisione 5 agosto 2005 l'amministrazione

ha soppresso la rendita ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di

salute dell’assicurato con una conseguente inabilità lavorativa non superiore

al 20-30% (doc. AI 53-1).

1.2. A

seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 2 febbraio

2006 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, facendo presente

quanto segue:

" 5. Nel caso concreto, a seguito delle osservazioni e

della documentazione medica

presentate in sede di opposizione, come visto

l'assicurato è stato valutato a mezzo di esame particolareggiato. Il Dr. __________,

in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, clinica,

professionale e sistemica, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive,

con rapporto del 6 dicembre 2005 ha valutato che l'assicurato presenta una

capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta di operaio

generico nel settore alberghiero ed una capacità lavorativa del 70% in attività

adeguate allo stato di salute, attività in cui non vi sia la necessità di sollevare

pesi superiori a 15 kg e con possibilità di disporre di servizi igienici sul

posto di lavoro.

Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame

medico effettuato, si rammenta che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s). In casu la

valutazione espressa dal Dr. __________ risulta essere completa, motivata e

coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto

conforme ai criteri sovraesposti.

Il Dr. __________, alla luce di tutta la documentazione

medica, compresa quella presentata in sede di opposizione ed il rapporto della

Dr.ssa __________ del 22 novembre 2005 consegnato direttamente dal signor RI 1,

ha quindi potuto in sostanza riassumere la situazione e prendere una posizione definitiva

a riguardo della capacità lavorativa residua.

6. Ritenute queste nuove risultanze mediche il dossier

è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, la quale, con

rapporto del 17 gennaio 2006, ha proceduto con la valutazione di sua

competenza.

Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza

attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti

alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di

guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere ricavata

dai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb,

RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid: 3b). Inoltre, va rilevato

che secondo Ia giurisprudenza federale-per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri la consulente in

integrazione professionale ha stabilito per l'anno 2004 un reddito esigibile

malgrado il danno alla salute pari a CHF 33'415.--(RSS, settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2, riduzione

medicalmente giustificata del 30% e ulteriore riduzione del 10% dovuta ai

limiti di caricabilità e alle limitazioni fisico-funzionali presenti). Confrontando

tale reddito con quanto l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

insorto il danno alla salute, sempre nel 2004, e cioè CHF 45'500.- (dato

ottenuto dall'ex datore di lavoro del signor RI 1 - __________), si determina

una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 27%, per cui la soppressione

della rendita è avvenuta in modo corretto.

7. La consulente in integrazione professionale ha

inoltre potuto indicare che il

percorso socio professionale dell'assicurato (bagaglio

attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette

l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una

qualifica. L'Ufficio Al resta comunque a disposizione per un'introduzione al

posto di lavoro o per una formazione "ad hoc", qualora l'assicurato

dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse

permettere un aumento della capacità di guadagno residua.

Come discusso in sede di colloquio del 16 gennaio 2006

l'amministrazione rimane inoltre a disposizione per valutare l'intervento del

servizio di collocamento, qualora l'opponente dovesse manifestare in futuro una

seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo. Se del caso potrà

essere inoltrata una richiesta scritta.

In definitiva risulta che la decisione impugnata appare

corretta e merita quindi conferma. Il grado d'invalidità viene stabilito nella

misura del 27%." (Doc. AI 80)

1.3. Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA

1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino della rendita.

Sostanzialmente il ricorrente contesta che il miglioramento delle proprie condizioni

di salute sia tale da consentirgli la ripresa dell’attività lavorativa affermando,

tra l’altro, quanto segue:

"

8. L'accertamento dei fatti e il

conseguente loro esame non è stato

sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda

le conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nel Signor RI 1, sia per

quanto attiene alla determinazione dell'influenza che le patologie hanno sulla

capacità lavorativa dell'assicurato.

Infatti è manifesto che la decisione dell'Ufficio AI

non poggia su nessun approfondito accertamento medico del suo stato di salute,

rispettivamente dell'asserito miglioramento della sua abilità professionale.

Per poter procedere all'emanazione della contestata

decisione di soppressione della rendita d'invalidità e alla sua conferma in

sede di opposizione, l'Ufficio AI avrebbe dovuto ordinare una perizia medica

che determinasse l'effettivo attuale stato di salute dell'assicurato e

l'eventuale effettivo miglioramento dell'abilità professionale.

Anche il dr. __________ e la

dr.ssa __________, medici che seguono l'assicurato in modo costatate ed

assiduo, hanno affermato che lo stato patologico è migliorato ma non certo

l'abilità professionale.

Prove: Audizione dr. __________, __________;

Audizione dr.ssa __________, __________;

Perizia medica sullo stato di

salute dell'assicurato e sull'eventuale

abilità lavorativa.

9. La valutazione del grado di invalidità del

Signor RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in

estrema sintesi dagli elementi qui esposti:

a) Il Signor RI 1 soffre di disturbi

invalidanti che dal 1998

hanno fondato, e a mente dell'assicurato devono

tutt'ora fondare, l'erogazione di una rendita intera AI;

b) i medici dr. __________ e dr.ssa __________

hanno constatato un'inabilità professionale del 100% anche

tenendo conto di un certo miglioramento delle patologie che affliggono l'assicurato;

c) il dr. __________ ha fondato il suo parere

sugli (scarni) atti medici presenti nell'incarto e sulla base di una visita

effettuata sull'assicurato in occasione di un colloquio avvenuto il 6 dicembre

2006;

d) nessuna perizia medica è stata ordinata

per valutare la legittimità della posizione assunta dall'Ufficio AI;

e) Il Signor RI 1 non ha alcuna formazione

specifica, essendo sempre stato occupato come operaio di cucina nel settore

alberghiero.

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del

resto mai provveduto ad ordinare un completo esame medico del ricorrente, cosa

che avrebbe potuto essere facilmente attuata dal servizio medico interno prima

di porre l'assicurato e la sua famiglia in uno stato di grave disagio economico

che ha reso necessario l'intervento dell'Ufficio cantonale del sostegno

sociale.

La valutazione economico-giuridica del grado di

invalidità del ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli

elementi appena descritti: il Signor RI 1 ritiene che in concreto non v'è

spazio per una decisione di soppressione della rendita d'invalidità.

In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche

deve condurre forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica

e pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità del

ricorrente e il conseguente suo diritto al mantenimento delle prestazioni LAI.

Prove: Audizione

dr. __________, __________;

Audizione dr.ssa __________, __________;

Perizia medica sullo stato di salute dell'assicurato e

sull'eventuale abilità lavorativa."

(Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria

decisione, ha postulato la reiezione del ricorso (III).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H

335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio

2002.

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione

valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, la

soppressione della rendita d'invalidità.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1.

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del

grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è

stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il

grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente

o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989.

p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,

ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38,

consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,

consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale

vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

2.5

Nell’evenienza

concreta, RI 1 era stato riammesso al beneficio di una rendita intera, per

un’inabilità al lavoro completa, in quanto affetto da diverse patologie e

primariamente da una malattia infiammatoria cronica intestinale (provvedimento

del 12 dicembre 2001 confermato il 19 febbraio 2003, doc. AI 38-1 e 45-1).

Avviata

nel marzo 2005 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario

compilato in data 18 marzo 2005 dall’assicurato per il quale il suo stato di

salute era rimasto sostanzialmente invariato (doc. AI 49-1), l’UAI ha chiesto

una presa di posizione al medico curante, dr. __________, generalista, il quale

in data 29 maggio 2005 ha affermato:

"

1) migliorato

2) no

3) In remissione per quanto riguarda la

malattia cronica infiammatoria mal definibile: non ha più diarree emorragiche,

molti meno dolori addominali equiparabili in pratica ad una sindrome del colon

irritabile con meteorismo, feci x3-4/die diarroiche, blandi dolori addominali.

Il diabete secondario al prednisone è sotto controllo difficile ma accettabile

con Glucophage e dieta (compliance?). Documentata osteoporosi jatrogena in

trattamento con Fosamax e Calcio vit. D.

4) Allego gli ultimi rapporti non in

vostro possesso. Con Salazopirina 500 1 cpr al mattino e 2 cpr serali mantiene

un buon equilibrio al momento, si tratta comunque di una malattia con potenziale

ripresa dell'attività in un paziente con un malassorbimento da intestino corto

e dalle scarse possibilità chirurgiche ulteriori.

D'altra parte, vista la complessità del caso lo annuncerei

subito in Gastroenterologia se dovesse dar segni di ripresa della malattia

infiammatoria.

5) Si tratta di un uomo forte, nelle fasi

asintomatiche potrebbe eseguire lavori su chiamata e senza impegno contrattuale

fisso, anche se ricordo la necessità di una toilette nelle vicinanze almeno 3

volte al giorno.

6) no

7) no

8) 18.3.05, ho controllato il diabete, ho

insistito sull'educazione alimentare, ricette." (Doc. AI 50-1)

Agli

atti sono stati versati inoltre diversi atti medici specialistici e in particolare

lo scritto 4 gennaio 2005, indirizzato al medico curante del paziente dalla

dr.ssa __________, specialista in medica interna e gastroenterologia, la quale

ha riferito quanto segue:

"

Anamnesi a te ben

conosciuta. In modo particolare mi

rifaccio alla tua gentile richiesta. Trattasi di un

signore di 40 anni con malattia infiammatoria cronica intestinale non

classificabile, diagnosi nel 1998. Il paziente si è sottoposto ad una

colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia e un intervento chirurgico per

ascesso perianale. Il decorso clinico in seguito era caratterizzato da proctocolite

sx attiva (2001-2003). Esito da trattamento con TNFa-antagonista nel 2003. Il

decorso clinico in seguito era favorevole e il paziente si trova da oltre un

anno in remissione.

Trattamento

attuale: Salazopirin EN 1,5

g al

giorno, anti-diabetici orali e un inibitore della pompa

ai protoni. Il peso stabile 103 kg. Il paziente accusa sovente lombosacralgie.

Alvo con 3-4 scariche di feci al giorno. Assenza di stato febbrile né mal di pancia.

Il paziente riesce a nutrirsi in maniera normale.

Trattasi dunque di escludere processi preneoplastici o

atipie in sede ileocolorettale." (Doc. AI 50-2)

A

seguito di un analogo esame, in data 25 novembre 2003 la dr.ssa __________ si

era espressa come segue:

"

Discussione

questo signore di 39 anni con una malattia

infiammatoria cronica intestinale con decorso persistente si trova attualmente

in remissione. Dopo 2 immunoterapie con Remicade il paziente non necessita più

l'uso regolare di Prednisone. Il paziente accusa unicamente meteorismo e

gonfiore addominale. Alvo regolare con 1-3 defecazioni al giorno con feci

formate-molli e occasionalmente defecazione notturna. Assenza di dolori

addominali. Presenza di una lieve sindrome emicranica.

Ho dunque consigliato al paziente di continuare il

trattamento con Salazopirina 1,5 al giorno e di seguire una dieta riduttiva e

priva di lattosio. Il paziente torna dunque nel tuo studio per i controlli

regolari. In caso di peggioramento dei disturbi intestinali sono sempre lieta

di rivederlo. Altrimenti avrei previsto un controllo tra 6 mesi ed una densitometria

ossea." (Doc. AI 50-13)

Dal

canto suo il dr. __________, reumatologo, in data 16 ottobre 2002, così riferiva

al dr. __________:

"

DISCUSSIONE:

Il signor RI 1 presenta da quest'estate dolori alle

ginocchia di carattere squisitamente meccanico. L'esame clinico risulta

normale. La IRM del ginocchio destro non mostra rilevanti alterazioni degenerative

(l'unico reperto che non spiega i dolori è una lesione cartilaginea a livello

della faccetta laterale della troclea del femore), né una sinovite o un

versamento articolare. Il piccolo screening di laboratorio non fornisce

ulteriori informazioni utili.

In conclusione, se il paziente non soffrisse di almeno

2.

malattie in grado di produrre artriti alle ginocchia, direi che si tratta di

una problematica di sovraccarico o di incipienti alterazioni degenerative in un

paziente sovrappeso.

Il signor RI 1 mostra però una malattia infiammatoria

cronica non classificabile dell'intestino e ha una psoriasi semplice. Le 2

malattie sono, come sai, apparentate e suggeriscono la costellazione di una

spondilartropatia.

Non sono purtroppo quindi in grado di dar seguito al

tuo mandato, non riuscendo a distinguere tra artriti subcliniche nell'ambito di

una spondilartropatia da una problematica degenerativa.

In questa situazione, per quanto riguarda le gonalgie

(presenti unicamente agli sforzi) mi sembra sostenibile un'attitudine aspettativa.

Ho realizzato un'infiltrazione intraarticolare con

corticosteroide al ginocchio destro e prescritto fisioterapia con misure

antalgiche passive e di rinforzo muscolare.

Ho previsto un appuntamento fra ca. 1 mese per valutare

l'efficacia di queste misure.

Mi ripropongo in seguito di considerare altri esami

(per es. la scintigrafia ossea).

Per quanto riguarda l'osteoporosi proporrei di

aggiungere al Fosamax settimanale anche una supplementazione in calcio e vitamina

D (per es. Clcimagon 2 volte al giorno lontano dai pasti).

Per quanto riguarda la malattia intestinale cronica

non classificabile apparentemente tuttora attiva, da non specialista mi chiedo

se non ci sia l'indicazione per una terapia con Remicade che dà risultati

straordinari e prolungati nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino

(particolarmente nella malattia di Crohn).

Se dovesse essere introdotta una terapia con Remicade

(Enbrel non ha effetto sull'intestino), e questa terapia dovesse avere un

effetto spettacolare sulle ginocchia, avrebbe probabilmente risolto anche il

mio problema.

Rivedrò quindi il paziente tra 1 mese e nel frattempo

resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. AI

50-7)

Preso

atto di tali certificazioni, nelle sua “Annotazioni” del 2 agosto 2005 il medico

SMR dr. __________ ha osservato:

"

Revisione di rendita d'ufficio. A

beneficio di rendita intera dal dicembre 1998 (grado d'invalidità = 100%). Un

tentativo di ripresa del lavoro al 50% nel dicembre 2000 è fallito per ricaduta

dopo poco tempo con aumento del grado d'invalidità a 100% dal luglio 2001.

Diagnosi:

Malattia infiammatoria cronica intestinale non

classificata (1988)

Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia

(1998)

Stato dopo ascesso peritoneale

Intolleranza all'azatioprina, trattamento con Remicade

(2003)

Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon

rimanente, remissione (2005)

- Diabete mellito secondario a terapia con

corticosteroidi

- Osteoporosi secondario a terapia con corticosteroidi

- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico (incipienti

alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?)

[2002]

- Probabile psoriasis vulgaris

- Gastrite antrale, helicobacter positiva

- Stato dopo coliche renali

- Obesità (IMC = 35 kg/m2)

- Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a

sinistra, lieve a destra [2003]

- Lombosacralgie ricorrenti

Il medico curante dr. __________ riferisce un

miglioramento. La malattia infiammatoria cronica è in remissione, non si sa per

quanto tempo. L'assicurato ritiene invariato lo stato di salute.

In considerazione della remissione documentata dal

gennaio 2005 (rapporto Dr.ssa __________ del 4 gennaio 2005), secondo la

gastroenterologa presente dall'inizio dei 2004, è proponibile la ripresa di

un'attività professionale nell'ambito dell'attività abituale (ultima attività =

operaio nel settore alberghiero). L'osteoporosi preclude la possibilità alzare

pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi

ancora presenti, la disponibilità di ser­vizi igienici sul posto di lavoro è necessaria.

Una nuova esacerbazione, sempre possibile, causerebbe

un nuovo periodo più o meno lun­go di inabilità lavorativa completa, se del

caso con consecutiva revisione di rendita." (Doc. AI 52-1)

Alla luce di questi accertamenti con decisione 5 agosto 2005

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita all’assicurato motivando, tra l’altro,

quanto segue:

"

Nell'ambito dell'attuale

revisione d'ufficio, sulla base della documentazione medica acquisita agli

atti, è stato possibile evidenziare un notevole miglioramento del suo stato di

salute.

In considerazione della remissione della malattia

presente dall'inizio del 2004, è ora proponibile la ripresa di un'attività

professionale nell'ambito della sua abituale attività (operaio nel settore alberghiero)

con una diminuzione del rendimento unicamente del 20-30% dovuta ai disturbi

ancora presenti.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita si estingue.

Decidiamo pertanto:

1.

La soppressione della rendita è effettiva dalla fine

del mese che

segue l'intimazione della decisione." (Doc. AI

53-2)

Nell’ambito della procedura d’opposizione, in data 20 settembre 2005

la dr.ssa __________ ha inviato all’Ufficio AI uno scritto del seguente tenore:

"

Egregi Signori,

vi scrivo in merito alla dichiarazione di abilità lavorativa

al 100% riguardante il paziente a margine.

In funzione di gastroenterologa conosco questo paziente

dal 16.12.2001 per una malattia infiammatoria cronica intestinale non

classificabile (morbo di Crohn versus colite ulcerosa) di cui la diagnosi risale

al 1998. Si tratta di una malattia cronica recidivante di cui non

esiste una guarigione definitiva. Questo paziente ha subito diverse

complicazioni nel tratto digestivo e nella zona perianale, necessitando anche

degli interventi chirurgici. Tale malattia è caratterizzata da una sindrome di

diarrea cronica, dolori addominali cronici, aumentato rischio per operazioni

viscerali e disturbi reumatologici.

Visto l'improvvisa decisione di considerare il paziente

al 100% abile al lavoro consiglierei una rivalutazione specialistica

gastroenterologica da uno dei miei colleghi nel Canton Ticino."

(Doc. AI 58-3)

Parimenti, il dr. __________, nello scritto 12 settembre 2005 ha

osservato:

"

Su richiesta del paziente, dopo la

sua opposizione nel corso del colloquio con la signorina __________ ispettrice

AI in data 6.9.05, certifico e confermo che il Signor RI 1 è globalmente migliorato

per quanto concerne la sua malattia di base, una malattia infiammatoria del

colon non ben definita istologicamente e che aveva portato ad un grosso

intervento chirurgico (documenti in vostro possesso).

E miglioramento è stato documentato e non viene

contestato né dal paziente né dal medico scrivente. Però la decisione AI di

passare da una situazione equiparata ad una invalidità completa riconosciuta ad

una completa abilità lavorativa mi sembra sproporzionata ai disturbi residui

del paziente e soprattutto non tiene conto dei sintomi residui che impediscono

comunque una vita normale. Pertanto è chiaro che il paziente alla vostra

domanda se è stazionario, migliorato o peggiorato risulta essere migliorato.

Sulla base delle informazioni anamnestiche i disturbi residui (frequenza degli

atti diarroici) non consentono come già detto nel mio rapporto di decorso del

29.5.05

una professione che richieda la presenza continua. De facto quindi al

momento attuale nonostante il miglioramento RESTA INABILE AL 100% vista anche

la natura della sua malattia (cfr referto ultima colonscopia gennaio 05). II

signor RI 1 mi comunica di avervi descritto durante il colloquio con voi a __________

quali sono i suoi disturbi. Vogliate pertanto fare riferimento al suo racconto

che descrive l'oggetto della opposizione. Da parte mia non possiedo altra

documentazione oltre quella inviata. Contesto l'affermazione che sia stato io a

proporre la ripresa dell'attività lavorativa al 100%. Ricordo la conversazione

telefonica con la sign.na __________ che mi aveva invece comunicato che la

decisione era stata presa d'ufficio dal Medico consulente dell'AI.

Nel mio rapporto AI del 29.5.05 vi ho menzionato che

nei periodi privi di sintomi il paziente ha comunque una diarrea con

impossibilità a lavorare normalmente. Ricordo che nei giorni in cui sta male le

scariche sono sino a 8-10, ciò che ultimamente non era più successo. Ritengo

che la decisione di sospendere la rendita sia stata presa con una modalità non

rispettosa del paziente e della sua malattia." (Doc. AI 58-2)

Nelle sue annotazioni del 9 novembre 2005, il medico SMR dr. __________

ha dal canto suo affermato:

"

Opposizione

In fase di opposizione, l'assicurato produce i seguenti

atti medici:

Rapporto Dr. __________ del 12 settembre 2005:

Il Dr. __________ conferma

che lo stato di salute dell'assicurato è migliorato. Nonostante ciò, egli ritiene

che l'assicurato sia ancora inabile al lavoro al 100% in quanto i disturbi

persistenti - la diarrea, in passato fino a 8-10 scariche nei giorni in cui sta

male - impediscono la presenza continua sul posto di lavoro e compromettono la

qualità di vita.

Rapporto Dr.ssa __________ del 20 settembre

2005:

La Dr.ssa __________ non quantifica la capacità

lavorativa dell'assicurato consigliando una perizia S.N.A.O.M.S. L'anamnesi è

brevemente riassunta. La malattia è caratterizzata da sindrome di diarrea

cronica, dolori addo­minali cronici, aumentato rischio per operazioni viscerali

e disturbi reumatologici.

L'assicurato stesso, all'occasione del colloquio

d'opposizione del 6 settembre 2005, tiene presente che i suoi disturbi non

consentono una ripresa del lavoro in maniera duratura e con­tinua e che un

tentativo di ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% nel 2000 è

falli­to dopo 4-5 mesi a causa di una ricaduta della malattia.

La mia presa di posizione del 2 agosto 2005 si basa

sulle indicazioni dei medici, in seguito riassunte:

Dr.ssa __________ (4 gennaio 2005):

L'anamnesi è riassunta. Il decorso, dopo trattamento

con TNFa-antagonista nel 2003, era favorevole ed il pazien­te si trova da oltre

un anno in remissione. Alvo: 3-4 scariche al giorno. Assenza di febbre o mal di

pancia. Riesce a nutrirsi in modo normale. Alla colonoscopia si conferma il

referto molto blando senza segno di attività flogistica. Paziente in

remissione. Si consigliano colonoscopie ogni 2-3 anni.

Dr. __________ (29 maggio 2005):

In remissione per quanto riguarda la malattia cronica

infiammatoria mal definibile. Non ha più diarree emorragiche ed i dolori sono

equiparabili ad una sindrome del colon spastico. Diabete, secondario a terapia

con corticosteroidi, sotto controllo accettabile. Osteoporosi iatrogena, cura

con Fosamax e calcio-vitamina D. Buon equilibrio al momento sotto terapia con

salazopirina 1,5 g al giorno; si tratta di una malattia con potenziale ripresa

dell'attività. Nelle fasi asintomatiche, il paziente potrebbe eseguire lavori

su chiamata e senza impegno fisso, necessità di toilette nelle vicinanze almeno

tre volte al giorno.

Ho valutato così la capacità lavorativa:

L'osteoporosi preclude la possibilità alzare

pesi superiori a 15 kg. Il rendimento è ridotto del 20-30% per i disturbi

ancora presenti, la disponibilità di servizi igienici sul posto di lavoro è

necessaria. Prendendo in

considerazione ampiamente questi impedimenti ho valutato il ren­dimento ridotto

del 20-30%. Attività abituale: operaio nel settore alberghiero.

Le mie conclusioni si basano esclusivamente sullo stato

di salute dell'assicurato e non sulla storia clinica e la possibile evoluzione.

Infatti, non si possono escludere nuove esacerbazioni della sua malattia in un

futuro più o meno lontano, non determinabile concretamente. Perciò ho aggiunto:

Una nuova esacerbazione, sempre possibile,

causerebbe un nuovo periodo più o meno lun­go di inabilità lavorativa completa,

se del caso con consecutiva revisione di rendita.

I nuovi atti medici confermano quanto già noto

precedentemente e non aggiungono nuovi aspetti. Non è specificato lo stato

clinico dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, il Dr. __________ fa riferimento ad un colloquio dell'assicurato con l'ispettore.

Non ritengo necessaria una perizia gastroenterologica,

dato che l'ultima ileo-colonoscopia risale al 4 gennaio 2005 e non è descritto

un cambiamento dello stato di salute. Per contro è opportuna una valutazione

approfondita dello stato clinico, motivo per cui propongo di convo­care l'assicurato

per una visita presso il SMR." (Doc. AI 63-1)

L’assicurato è stato quindi convocato presso l’SMR in data 6

dicembre 2005 e sottoposto ad un’accurata visita da parte del dr. __________,

il quale, nel suo rapporto d’esame clinico del 6 dicembre 2005, ha riferito:

"

Diagnosi principale

Malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile

(1998)

- Stato dopo colectomia subtotale con ileo-

sigmoidostomia (1998)

- Stato dopo ascesso peritoneale

- Persistente colite distale

- Laparocele

- Intolleranza all'azatioprina, trattamento con

Remicade (2003)

- Pseudopolipi infiammatori residuali nel colon

rimanente, remissione (dal 2003)

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Lombosacralgie ricorrenti

Osteoporosi

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Diabete mellito secondario a terapia con corticosteroidi

Osteoporosi secondaria a terapia con corticosteroidi

Gonalgie bilaterali di carattere meccanico

(incipienti alterazioni degenerative? Artriti subcliniche?) [2002]

Probabile psoriasis vulgaris

Gastrite antrale associata a Helcobacter pylori

Stato dopo coliche renali

Obesità (IMC = 36 kg/m2)

Sindrome del canale carpale bilaterale, moderata a

sinistra, lieve a destra [2003]

Coliche ureterali a destra ricorrenti

Limiti funzionali

Le affezioni della colonna vertebrale precludono la

possibilità di alzare pesi superiori a 15 kg. La disponibilità di servizi

igienici sul posto di lavoro è necessaria. Il rendimento è ridotto in ogni

caso del 30% per i disturbi ancora presenti.

IL in %

Attività abituale

Operaio generico nel settore alberghiero

50%

Attività adeguata

30%

Inizio IL duratura Mese/anno

Settembre 2005

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

= rendimento ridotto

settembre 2005

(Doc. AI 67-1)

Nel suo rapporto ha così motivato:

"

Disturbi attuali:

primariamente, l'assicurato menziona dolori alle

ginocchia più accentuati alla deambulazio­ne, con sensazioni di cedimento, e

dolori alle caviglie. La sintomatologia si manifesterebbe in modo invariato

dall'intervento chirurgico addominale. Inoltre, egli lamenta mal di schiena

sotto sforzo, il dolore si manifesterebbe in zona lombare, irradiando a volte

fino al collo. An­che questa sintomatologia sarebbe stazionaria. A livello gastro-intestinale si manifesterebbe­ro da 6-8 scariche diarroiche al

giorno di cui 2-3 durante la notte. Le feci sarebbero sempre liquide e mai

consistenti, occasionalmente frammiste con sangue. La frequenza della diarrea

sarebbe aumentata quando si sente nervoso. I dolori addominali sarebbero

sopportabili. Al momento attuale si sentirebbe particolarmente nervoso, in seguito

alla decisione dell'AI di sopprimere la rendita. Egli lamenta anche insonnia e

si sente stanco.

Diagnosi:

- Malattia infiammatoria cronica intestinale non

classificabile (1998)

○ Stato dopo colectomia subtotale con ileo-sigmoidostomia (1998)

○ Stato dopo ascesso peritoneale

○ Persistente colite distale

○ Laparocele

○ Intolleranza all'azatioprina, trattamento

con Remicade (2003)

○ Pseudopolipi infiammatori residuali nel

colon rimanente,

remissione (dal 2003)

- Diabete mellito secondario a terapia con

corticosteroidi

- Osteoporosi secondaria a terapia con

corticosteroidi

- Gonalgie bilaterali di carattere meccanico

(incipienti alterazioni

degenerative? Artriti subcliniche?) [2002]

- Probabile psoriasis vulgaris

- Gastrite antrale associata a

Helicobacter pylori Stato dopo coliche renali Obesità (IMC = 36 kg/m1)

- Sindrome del canale carpale bilaterale,

moderata a sinistra, lieve a destra [2003]

- Lombosacralgie ricorrenti Osteoporosi

- Coliche ureterali a destra ricorrenti

Valutazione/conclusione:

si tratta di un assicurato 41 enne affetto da una

malattia infiammatoria cronica intestinale, per la quale è stato sottoposto ad

intervento chirurgico di resezione intestinale ed a farmacotera­pie. Dal punto

di vista clinico ed endoscopico, la affezione è attualmente in remissione dal

2003.

L'assicurato è ancora sotto farmacoterapia di mantenimento ed accusa dei

disturbi residuali caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali

recidivanti. Notoriamente, il ca­rattere dell'affezione non lascia escludere

recidive per il futuro. L'assicurato è inoltre affetto da lieve alterazioni

statiche della colonna vertebrale e lamenta lombo-sacralgie ricorrenti ed

artralgie alle ginocchia ed alle anche. Dalla documentazione a disposizione non

emergono alterazioni strutturali rilevanti, la sintomatologia è interpretata come

dolore meccanico accen­tuato dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato

è affetto da diabete mellito manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi.

Dalla documentazione e dalla visita clinica non emergono segni per

complicazioni del diabete." (Doc. AI 67-2-5)

In data 22 novembre 2005 la dr.ssa __________, dopo nuovo esame

endoscopico, aveva dal canto suo concluso:

"

Anamnesi

a te ben conosciuta. In modo particolare mi rifaccio

alla tua gentile richiesta. Trattasi di un signore di 41 anni con malattia

infiammatoria cronica intestinale difficilmente classificabile (diagnosi

iniziale X/98). II paziente si è sottoposto ad

un'emicolectomia destra con ileosigmoidostomia nel

1998.

Allora necessitava un intervento di drenaggio per un ascesso perianale.

Conosco il paziente dal 2001. Con un trattamento con Remicade nel 2003 e

trattamento medicamentoso il paziente è rimasto in remissione. Quali disturbi

extra-intestinali della malattia infiammatoria cronica intestinale sono da

rilevare uno stato da coliche renali per calcoli, lombalgie e

sacralgie recidivanti. Conosciuto diabete mellito non insulino dipendente e soprappeso.

Attualmente il paziente accusa 7-8 scariche di feci

liquide al giorno di cui 2-3 durante la notte. Raramente crampi

addomino-pelvici e perdita da sangue. Il paziente soffre di lombosacralgie e

talvolta dolori alle ginocchia e braccia.

(….)

Diagnosi 1. Malattia

infiammatoria cronica intestinale

non

classificabile, diagnosi 1998.

- emicolectomia

destra con ileo-

sigmoidostomia

1998.

- esito

da ascesso perianale

- persistente

colite distale (proctocolite

sinistra

attiva: endoscopia 10/01, ileo

normale)

- intolleranza

all'azatioprina

- trattamento-con-Remicade-500-mg-in-

infusione-il

7.01.2003

- trattamento

con Remicade 500 mg in

infusione

il 25.02.2003.

- ileo-colonoscopla

di controllo il 4.01.2005:

pseudo

polipi infiammatori residuali nel

colon rimanente (istologia in corso). Sia a livello

clinico che dall'aspetto endoscopico il paziente si trova in remissione

- ileo-colonoscopia

di controllo il

22.11

: numerosi pseudo-polipi residuali nel colon

rimanente. Lieve colite segmentale erosiva nel colon destro.

3.

Gastrite

antrale associata ad HP.

4.

Stato

da coliche renali.

5.

Diabete

mellito non insulino dipendente.

Conclusioni

l'esame endoscopico delle vie digestive inferiori è

dunque simile all'esame di gennaio 2005. Senza dubbi ci troviamo davanti ad una

malattia infiammatoria cronica intestinale di cui rimane difficoltoso

distinguere tra Morbo di Crohn o colite ulcerosa. Consiglierei di aspettare i

risultati istologici per escludere una pre-cancerosi tipo atipie o DALM. In

caso di risultati normali si tratta di una colite blanda con minima attività

infiammatoria e formazione di pseudo-polipi che corrisponde ad una colite in

remissione. Per quel che riguarda i sintomi extra intestinali consiglierei

di monitorare l'osteoporosi con una densitometria ossea ed evtl.

una valutazione reumatologica per escludere processi infiammatori a livello

dell'anca, ginocchio e zona sacro­ileale. Da parte della malattia

gastrointestinale raccomanderei un trattamento con S-ASA tipo Salazopirina 1,5

g al giorno. Non vedo, attualmente, la necessità di estendere il trattamento

con anti-TNFalfa oppure corticosteroidi." (Doc. AI 66-1-2)

Il 17 gennaio 2006 la consulente per l’integrazione professionale,

alla quale l’Ufficio AI ha sottoposto il caso, ha stilato il suo rapporto e

concluso come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi

impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

In sintesi, stando ai dati medico

teorici contenuti nell'incarto (rapporto SMR del Dr. __________ del

6.12

) si tratta di un assicurato 41 enne che da una diagnosi di

<malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (1998)> ha

beneficiato di una rendita intera d'invalidità dal 01.12.1998, diminuita al

50% dal 01.02.2001 e in seguito nuovamente aumentata al 100% dal 01.07.2001.

Nel corso dell'ultima revisione d'ufficio, in base alla documentazione medica

fino ad allora acquisita agli atti, è stato evidenziato un miglioramento

dello stato di salute, che ha portato alla soppressione della rendita

(decisione del 05.08.2005). Dal mese di settembre 2005 l'assicurato presenta

una capacità lavorativa pari al 50% nella sua precedente attività di operaio

generico nel settore alberghiero, mentre è presente unicamente un'incapacità

lavorativa del 30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengano

conto dei limiti funzionali: le affezioni della colonna vertebrale precludono

la possibilità di alzare pesi superiori ai 15 kg., la disponibilità di

servizi igienici sul posto di lavoro è necessaria ed il rendimento è ridotto

in ogni caso del 30% per i disturbi ancora presenti.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Il signor RI 1 non ha un diploma ed il

suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come

operaio manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai

dati medico teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50%

nell'attività di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del

30% (rendimento ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti

funzionali.

Considerato il percorso socio professionale dell'A.

(assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e

tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la

valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero,

porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e

leggere legate al settore industriale, della vendita, della logistica, dei

trasporti, oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Considerando un reddito

ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del

70% e applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le

limitazioni fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango

e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua del 81,62%.

Proposte formative (eventuali) o di

chiusura del caso

In questa situazione, il percorso

socio professionale dell'A. (bagaglio attitudinale e assenza di una solida

formazione scolastica) non permette di proporre provvedimenti professionali

volti al conseguimento di una qualifica. Si resta a disposizione per

un'introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc"

qualora l'A. dovesse trovare un datore di lavoro

disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della

capacità di guadagno residua.

Nel corso del colloquio l'A. ha espresso

un certo timore a riprendere un'attività professionale a causa del suo

problema di salute. Da parte nostra restiamo a disposizione per valutare

l'intervento del servizio di collocamento Al qualora l'A. dovesse

manifestare una seria motivazione ad un inserimento nell'ambiente lavorativo

in futuro.

(Doc. AI 73-1-3)

Alla luce di questi riscontri e dopo aver chiesto un aggiornamento

dei salari presso l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Ufficio AI,

mediante il provvedimento impugnato del 2 febbraio 2006, ha confermato la

propria decisione di revoca della rendita (doc. AI 75-78; cfr. consid. 1.2).

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Nel suo gravame l’assicurato, pur non contestando l’esistenza di un

miglioramento delle sue condizioni di salute, ritiene che lo stesso non sarebbe

comunque idoneo a giustificare la soppressione della rendita.

Tutto

ben valutato, a seguito di un attento esame della fattispecie,

questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 2.6), non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal

medico del SMR dr. __________. Essa ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni

invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente

professione esercitata dall’assicurato o in professioni compatibili con la sua

formazione e le affezioni invalidanti.

Oggetto

del contendere è sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni sulla sua capacità

lavorativa della malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile,

osservato come dagli atti non risulti che le altre diagnosi minori diagnosticate

al ricorrente (lombosacralgia, osteoporosi e diabete), abbiano avuto, fino al

momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso (DTF 130 V

140), delle ripercussioni significative sulla capacità lavorativa

dell’interessato. Né del resto egli ha mai sostenuto il contrario.

Ora,

dalla documentazione agli atti risulta che dall’inizio del 2004 (cfr. scritto 4

gennaio 2005 della dr.ssa __________ : “(…) da un anno in remissione…”, doc. AI

50-2; cfr. sopra consid. 2.5) la malattia risulta in remissione: l’interessato

ha conseguentemente potuto sospendere parte dei medicamenti assunti, non ha più

avuto dolori addominali e la defecazione ha subito un netto miglioramento passando

da molteplici scariche giornaliere e notturne, spesso con perdite ematiche rilevanti,

a 1-3 defecazioni al giorno. L’assicurato è stato ripetutamente visitato dalla

dr. __________, specialista in gastroenterologia, la quale l’ha sottoposto in più

occasioni a controlli approfonditi endoscopici e biopsie. La specialista ha documentato

i risultati positivi accertati a far tempo già dall’autunno 2003, nel senso che

la sintomatologia intestinale si era tranquillizzata non accusando il paziente piu

particolari disturbi con alvo regolare ed assenza di atipie, displasie, rettoragie

o dolori addominali (doc. AI 50-12). Detti risultati hanno invero potuto essere

in seguito più volte confermati. Mentre la ileo-colonoscopia eseguita il 25

novembre 2003 ha concluso con un risultato endoscopico favorevole, persistendo

unicamente dei residui di infiammazione aftosa e pseudo polipi (doc. AI 50-14),

quella esperita il 4 gennaio 2005 ha documentato un ulteriore miglioramento.

Secondo il referto del 4 gennaio 2005 della specialista in effetti l’esame

aveva rilevato unicamente pseudo polipi infiammatori residuali nel colon

rimanente di aspetto comunque molto blando rispetto a quanto accertato nel

2003, non essendoci segni per attività flogistica, formazione di stenosi né

fistole. A detta della dr.ssa __________, il paziente era dunque da considerare

in remissione, ragione per cui raccomandava una verifica endoscopica solo ogni

2-3 anni (doc. AI 50-3). Resta da segnalare che il successivo esame

endoscopico, esperito il 22 novembre 2005, ha confermato i precedenti risultati

e la diagnosi di colite in remissione di natura blanda con minima attività

infiammatoria e formazione di pseudo polipi (doc. AI 66-2) (cfr. per esteso sopra

al consid. 2.5).

Del

resto il dr. __________ del SMR ha proceduto in data 6 dicembre 2005 ad

un’accurata visita dell’assicurato e dopo aver analizzato l’insieme della

refertazione medica agli atti, tenuto conto delle diverse patologie presenti, premesso

trattarsi di un assicurato 41 enne affetto da una

malattia infiammatoria cronica intestinale, ha rilevato come dal punto di vista

clinico ed endoscopico l’affezione fosse in remissione dal 2003, pur permanendo

la necessità di farmacoterapia di mantenimento e malgrado disturbi residuali

caratterizzati da diarrea cronica e dolori addominali recidivanti. Il sanitario

ha inoltre rilevato come l'assicurato fosse inoltre affetto da lievi alterazioni

statiche della colonna vertebrale e lombo-sacralgie ricorrenti ed artralgie

alle ginocchia ed alle anche, rilevato comunque come dalla documentazione a

disposizione non emergessero alterazioni strutturali rilevanti, la

sintomatologia essendo interpretabile come dolore meccanico accen­tuato

dall'obesità dell'assicurato. Inoltre l'assicurato è affetto da diabete mellito

manifestatosi sotto terapia con corticosteroidi ma comunque esente da complicazioni.

Alla luce di queste costatazioni, pertinentemente il sanitario ha concluso che

in considerazione delle affezioni aventi influsso sulla sua capacità

lavorativa, segnatamente la malattia cronica intestinale, le lombosacralgie e

l’osteoporosi, nella sua abituale attività di operaio generico nel settore

alberghiero presentava un’inabilità del 50%, in un’attività adeguata (vale a

dire rispettosa dei limiti funzionali quali l’impossibilità di alzare pesi superiori

a 15 Kg e la necessità di disporre di servizi igienici) del 30% (Doc. AI 67-1 e

consid. 2.5).

A

tale valutazione del dr. __________, eseguita dopo approfondita visita e esame

degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Quanto

d’altra parte all’osservazione della dr.ssa __________ contenuta nello scritto

20.

settembre 2005 all’Ufficio AI, per la quale, vista la decisione di soppressione

della rendita dell’Ufficio AI, consigliava una rivalutazione specialistica gastroenterologica

da un collega (doc. AI 58-3; sopra consid. 2.5), con pertinenza il dr. __________

del SMR, nelle sue Annotazioni del 9 novembre 2005, ha osservato come non

riteneva necessaria una perizia gastroenterologica considerato come

l’assicurato fosse già stato sottoposto a numerose ileo-colonoscopie, l’ultima

volta il 4 gennaio 2005, oltre che a regolari controlli presso la specialista

dr. __________. D’altra parte, dando parzialmente seguito all’osservazione

della collega, il medico SMR ha proceduto, come si è visto, ad un approfondito

esame clinico il successivo 6 dicembre 2005 (doc. AI 63-2 e 67). Va rilevato

inoltre che la dr.ssa __________, non ha comunque mai, nello scritto in oggetto

o in altra presa di posizione, avanzato esplicite valutazioni sulla capacità

lavorativa del paziente o formulato critiche sulle conclusioni tratte dall’Ufficio

AI.

Né infine l’osservazione della medesima specialista in merito alla

natura, sostanzialmente inguaribile, della patologia all’intestino può mutare

al presente contendere, rilevato come ai fini dell’AI decisive risultino essere

unicamente le ripercussioni sulla capacità lavorativa. Inoltre bisogna

sottolineare che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,

debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’interessato potrà

comunque in futuro presentare una domanda di revisione.

Del resto anche il medico

curante dell’assicurato, dr. __________, nel suo certificato all’Ufficio AI del

29.

maggio 2005, ha confermato il miglioramento del paziente, il quale non

accusava più diarre emorragiche, molti meno dolori e riusciva dunque ad avere

un buon equilibrio nella gestione della malattia. A dire del dr. __________

egli avrebbe quindi potuto riprendere un’attività lavorativa, compatibile con

la necessità di recarsi in bagno (doc. AI 50-1).

Non permettono per contro di addivenire a conclusioni diverse le

allegazioni espresse dal medesimo sanitario nello scritto 12 settembre 2005

all’Ufficio AI (doc. AI 58-2).

A

prescindere in effetti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. consid. 2.6),

va detto che in ogni caso da tale referto, che peraltro risulta parzialmente

discordante da quello del 29 maggio 2005 (doc. AI 50-1), non si evincono sufficienti

elementi per ammettere con alta verosimiglianza una diversa e più pessimistica

valutazione delle condizioni di salute rispetto a quanto suffragato dalla

documentazione medica agli atti. In effetti il dr. __________,

dando atto del sostanziale miglioramento delle condizioni di salute del

paziente, non fa altro che ribadire la persistenza, seppure diminuita, degli

atti diarroici, ma non indica più concretamente in cosa consisterebbero le

reali e più significative limitazioni che il suo paziente potrebbe incontrare

nello svolgimento della sua attività lavorativa o in altra adeguata.

Non

è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical

établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr.

DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 30%

in attività adeguate.

Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che

i certificati medici raccolti e la documentazione medica all’inserto confermino

dal punto di vista diagnostico e clinico l’intervento di un notevole e duraturo

miglioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto alla situazione presente

all’epoca della concessione della rendita intera. Sussistendo dunque un motivo

di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI (cfr. consid. 2.4), a

ragione l’Ufficio AI ha soppresso la prestazione a favore dell’assicurato.

Del

resto, il ricorrente non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa

mettere in dubbio la chiara valutazione stesa dal medico SMR né ha prodotto della

documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.

Va

anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

Ciononostante va nuovamente fatto presente al ricorrente che in caso

di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente

comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare

una domanda di revisione.

2.8

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.

In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito

al raffronto dei redditi, ha affermato quanto segue:

"

Il signor RI 1 non ha un diploma ed

il suo passato professionale è caratterizzato da una lunga esperienza come operaio

manovale nell'ambito dell'edilizia e della ristorazione. Stando ai dati medico

teorici l'A. risulta essere abile nella misura del 50% nell'attività

di lavapiatti mentre è presente un'incapacità lavorativa del 30% (rendimento

ridotto) in attività adeguate che tengono conto dei limiti funzionali.

Considerato il percorso socio professionale dell'A.

(assenza di una qualifica ed esperienza lavorativa prettamente pratica) e

tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, la valutazione

delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a

ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e leggere legate

al settore industriale, della vendita, della logistica, dei trasporti, oppure

della sorveglianza-manutenzione (custode-portinaio).

(….)

Considerando un reddito ipotetico di fr. 40942, una capacità di lavoro residua del 70% e

applicando una riduzione del 10% per i limiti di caricabilità e per le limitazioni

fisico-funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 33415 e una capacità di guadagno residua dei 81,62%."

(doc. AI 59-1; cfr. consid. 2.5).

L’ufficio AI ha in seguito

correttamente proceduto ad aggiornare il calcolo in base al reddito da sano,

ottenibile nel 2004, comunicato dal precedente datore di lavoro

dell’assicurato, pari a fr. 45’500 (in luogo di quello, di fr. 40'942, ritenuto

dalla consulente professionale) giungendo così ad un grado di invalidità del

27% (doc. AI 77-1).

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimaste incontestate dal ricorrente, meritano conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006.

in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

2.9

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

il ricorrente invalido nella misura del 27%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

soppresso la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

2.10

Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica e

l’audizione del suo medico curante e della dr.ssa __________.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria o all’audizione dei

medici curanti del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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