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Decisione

32.2006.62

Assicurata affetta da problematiche reumatologiche e psichiche chiede l'erogazione di una prestazioni assicurativa maggiore. Contestazione del reddito da valido. Conferma della decisione impugnata.

26 febbraio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nel

caso in esame, con rapporto 18 giugno 2003 il dr. __________, incaricato dalla __________

assicurazione malattia di eseguire una perizia reumatologica, ha diagnosticato

una sindrome lombospondilogena cronica a destra in disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iper lordosi lombare),

decondizionamento della muscolatura, tendenza a fibromialgia, sospetta tendenza

a somatizzazione, alterazioni degenerative lombari (protrusioni discali plurisegmentali

con spondilartrosi associate) e esito da intervento da decompressione al canale

carpale bilaterale nel febbraio/marzo 2003. In merito alla capacità lavorativa egli

ha concluso:

"

Considero come

lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate,

un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che permette di

cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di

rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza

estensione prolungata del rachide.

In

un lavoro adatto allo stato di salute, che rispecchia le condizioni ergonomiche

appena menzionate, considero l'assicurata dal lato strettamente reumatologico,

abile al lavoro nella misura del 100 % ad un rendimento massimo del 100 %.

Nell'ultima

professionale di aiuto macelleria come pure nell'attività di ausiliaria di pulizie,

sussiste, premettendo una giornata lavorativa intera normale, una diminuzione

del rendimento del 40 %, in quanto si tratta di impieghi statici, spesso con la

schiena mantenuta in posizione curva, necessitanti delle pause che permettono

di cambiare posizione.

Come

casalinga, giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 30 %.

(doc.

AI 3.4)

Ritenuta

la necessità di indagare anche l’aspetto psichiatrico e le relative ripercussioni

sulla capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________

di allestire una perizia. Nel rapporto 17 marzo 2004 il succitato specialista

in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato, quale danno alla salute

determinante ai fini dell’AI, una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2).

Egli ha di conseguenza valutato un’incapacità lavorativa del 20-25% in

qualsiasi attività, non cumulabile con quella accertata dal perito reumatologo (doc.

AI 29).

L’assicurata

ha poi frequentato, a titolo di accertamento professionale, uno stage presso il

Laboratorio __________ di __________ con una breve esperienza lavorativa

(mattino) presso la lavanderia __________ di __________, quale aiuto nello

stiro di biancheria ed indumenti semplici (doc. AI 38, 47-49 e 52).

Basandosi

sulle summenzionate esperienze lavorative, dalle quali è risultato un effettivo

rendimento minore di quello medicalmente attestato, e dopo aver consultato il

consulente in integrazione professionale, il dr. __________ del SMR ha ritenuto

l’assicurata abile al 60% anche in attività leggere (cfr. note 25 marzo 2005 e

14 ottobre 2005; doc. AI 54-1 rispettivamente doc. AI 76-1).

La

ricorrente contesta tale valutazione facendo presente quanto segue:

"12. Si contestano recisamente le

valutazioni, espresse dal Dr. med. __________, in

quanto sono superate e non tengono debito conto dell'effettiva situazione di

salute dell'assicurata, esistente il 7.02.2006, ossia al momento della resa

della decisione su opposizione. In effetti, non può sfuggire come il Dr. med. __________

avesse indicato nel certificato del 18.03.2005 presentare la paziente negli

ultimi 6 mesi un progressivo peggioramento dello stato di salute. Egli ha

aggiunto che detta situazione provoca delle difficoltà

"ingravescenti" sul lavoro, constatate in particolare in occasione

dell'accertamento professionale svolto presso il Laboratorio __________, __________.

13. Inoltre deve essere rilevato che il

Dr. med. __________ aveva riscontrato "durante le regolari consultazioni

un aumento della fatigabilità della paziente, dei sui dolori in particolare

alle braccia e alle gambe e, per conseguenza, della depressione da circa un

anno". Egli ha quindi ritenuto che, a causa dei problemi di salute e della

difficoltà di gestire il dolore, il grado d'invalidità sia realmente attorno al

60 % (cfr. rapporto del 27.07.2005 del Dr. med. __________)." (doc. III

12.13)

Orbene,

non vi è dubbio che durante l’esperienza lavorativa presso il Laboratorio __________

l’assicurata abbia accusato momenti di sofferenza e di affaticamento (cfr. rapporto

di stage 16 dicembre 2004; doc. AI 47-2), in particolare durante la breve

esperienza in lavanderia, dove “necessitava di diverse pause, alternando la

posizione da eretta a seduta (con appoggio alto, perché fin dal primo giorno ha

accusato forti dolori, prima al braccio poi in tutto il corpo” (cfr.

rapporto della responsabile dello stage; doc. AI 52-2). A prescindere da eventuali

dubbi sull’idoneità della scelta di un tirocinio presso una lavanderia (secondo

il dr. __________, l’assicurata doveva infatti evitare movimenti ripetitivi di

rotazione o flessione della colonna vertebrale, senza estensione prolungata del

rachide), non va dimenticato che nel rapporto 1° aprile 2005 il consulente in

integrazione professionale, preso atto dell’esito dell’accertamento

professionale, ha potuto rilevare un miglior rendimento in attività manuali,

pratiche e ripetitive rispetto a quelle amministrative (nel rapporto intermedio

26 luglio 2004, quindi prima dell’esperienze lavorativa, il consulente aveva invece

individuato un percorso formativo di segretaria, ricezionista e centralinista; cfr.

doc. AI 36-1), ritenendo esigibile al 60% attività semplici, leggere e

ripetitive, come pure quella di venditrice. Siccome l’assicurata aveva già

svolto simili attività, il consulente non ha di conseguenza intravisto alcuna

proposta formativa (doc. AI 56-2).

Del

resto, una volta terminato l’accertamento professionale, nelle note 25 marzo e

14 ottobre 2005 (doc. AI 54-1, 76-1), il dr. __________ del SMR ha tenuto conto

di un certo peggioramento, ritenendo l’assicurata abile al 60% anche in

attività leggere (il dr. __________ aveva accertato una piena abilità

lavorativa in professioni confacenti allo stato di salute dell’assicurata).

Infine,

le surriferite certificazioni del medico curante non permettono di giungere ad

un diverso risultato, coincidendo il giudizio del consulente con quello del SMR

in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate.

Per

quel che riguarda la questione legata ai problemi d’ordine psichico, non vi

sono motivi per discostarsi dalla valutazione del dr. __________. Anche se la

perizia è datata 17 marzo 2004 gli atti non contengono elementi concludenti per

ritenere dato un rilevante peggioramento delle condizioni psichiche. Vero che

con certificato 26 luglio 2005 il dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha attestato che “ la summenzionata, in nostra cura dal

12.07.05, presenta a partire da tale data inabilità lavorativa del 50%” (doc.

AI 62-1) senza tuttavia specificare la diagnosi né i motivi della sua valutazione.

Sta di fatto che durante l’accertamento professionale (18 ottobre 2004 – 28

febbraio 2005) l’assicurata non ha manifestato alcuna problematica

extra-somatica. Anzi, come si evince dal rapporto 11 marzo 2005 del Laboratorio

__________ FD, risulta che “l’esperienza presso la lavanderia (l’assicurata;

n.d.r.) ha confermato diversi aspetti quali impegno e puntualità affidabilità.

Ha pure mostrato una certa facilità nei contatti con i clienti “(doc. AI

52-1).

In

conclusione, visto quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversi- cherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che al momento dell'emanazione

del querelato provvedimento (il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui

essa è state resa; cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V

93 consid. 3, 99 V 102), la ricorrente presentava un’abilità al lavoro

del 60% in attività adeguate.

2.4. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).

Nel

caso in esame, considerata un’incapacità al 100% dal luglio 2003 (cfr. nota 14

ottobre 2005 del SMR; doc. AI 76-1), tenuto conto dell’anno di carenza ex art.

29 cpv. 1 lett.b LAI - che stabilisce l’inizio della rendita dopo un periodo di

un anno, senza notevoli interruzioni, d’incapacità al lavoro per almeno il 40%

in media -, la rendita decorrerebbe dal mese di luglio 2003.

2.4.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato

il più concretamente possibile.

Considerandi

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK

1990.

pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in fr. 38'337,

importo che corrisponde a quanto l’assicurata avrebbe conseguito nel 2003 ,

senza il danno salute, quale venditrice di salumeria presso la __________, addetta

alle pulizie presso la __________ e lo __________ (vedi annotazioni 10 gennaio

2006.

della segretaria ispettrice; doc. AI 82-1).

Nel

ricorso l’assicurata ha contestato tale dato economico, facendo presente:

"19. Si contestano i dati

economici, indicati il 10.01.2006 in un'annotazione per ore lavorative per

settimana. Appare evidente che se non fosse insorto il danno alla salute, la

Signora RI 1 avrebbe comodamente esteso la sua attività professionale sull'arco

di 6 giorni settimanali e avrebbe così svolto dalle 46 al 49 ore settimanali di

lavoro, tenendo conto pure degli straordinari. Ne discende che il suo reddito

annuo senza invalidità sarebbe ammontato a CHF 45'902.-, corrispondente a CHF

38'876.- : 41 ½ ore x 49 ore."

(doc. III 19.)

Orbene,

il calcolo dell’amministrazione tiene conto dell’effettiva realtà lavorativa

presente prima del danno alla salute e questo sulla base dei questionari dei succitati

tre ex datori di lavoro (doc. AI 14- 16; cfr. anche nota 15 settembre 2003 del

segretario ispettore AI; doc. AI 20-1), motivo per cui ad esso va prestata adesione.

2.4.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto, l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

"

Nel caso

concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurata per l'anno 2003, è stata ritenuta quale base di calcolo un

reddito annuo statistico per attività leggere, semplici e ripetitive pari a Fr.

40'945.-- (cfr. il rapporto 1.4.2005 del consulente agli atti; settore privato,

categoria 4, Canton Ticino, femminile, valore mediano).

Considerata

una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 60% ed applicando

un'ulteriore riduzione del 10% stabilita dal consulente in integrazione professionale,

ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di Fr. 22'110.--,

dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di Fr.

38'337.--, risulta un'incapacità al guadagno del 42% [ (38'337 - 22'110) x 100

: 38'337].

Visti

i risultati al qual i si è appena giunti, l'assicurata ha pertanto diritto ad

un quarto di rendita d'invalidità a partire dal 1° luglio 2003 (e non a far

tempo dal 1° gennaio 2004 come erroneamente stabilito dall'amministrazione

nella decisione 13.7.2005/25.7.2005)." (doc. AI 85-7)

Tale

modo di procedere è stato contestato dall’assicurata:

"20. Inoltre

si contesta il reddito ipotetico annuo d'invalido di CHF

22'110.- poiché significa uno stipendio ipotetico annuo di CHF

40'945.- prima d'applicare la riduzione del 40% corrispondente al tasso

d'incapacità lavorativa presentato dall'assicurata e prima di applicare

l'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri, poiché ella non presenta un

rendimento completo nemmeno nel compiere lavori leggeri, a tempo parziale.

21.

Non c'è

chi non veda come non sussista in generale nel Cantone Ticino un mercato del

lavoro sufficientemente ampio e variegato, suscettibile di permettere a una

donna d'ottenere nell'esercizio d'attività semplici, ripetitive e leggere un

reddito annuo di CHF 40'945.-. Dette constatazioni valgono a maggior ragione

per la Signora RI 1, la quale, non avendo la benché minima predisposizione per

i lavori d'ufficio e in particolare per quelli che richiedono l'uso del

computer, può al massimo svolgere quei lavori manuali, pratici e ripetitivi che

di regola sono mal pagati se non persino sottopagati. Un reddito annuo di CHF

40'945.- per dei lavori manuale semplici, ripetitivi e leggeri costituisce

quindi un reddito del tutto utopico e in ogni caso irrealizzabile sul mercato

del lavoro ticinese.

22.

Orbene,

per svolgere delle attività manuali, semplici e leggere una donna può

realisticamente percepire in Ticino al massimo uno stipendio mensile di CHF

2'700.- pari a uno stipendio annuo di CHF 35'100.- (CHF 2'700.- x 13 mensilità).

Tenuto conto

di un'incapacità lavorativa del 40% della Signora Yvonne RI 1 e di un fattore

di riduzione del 25%, non essendo ella, a causa dell'età (58.enne) come pure

della carente formazione e ricettività, in grado di presentare un rendimento

completo in un'attività manuale semplice, ripetitiva e leggera, risulta che la

ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo d'invalido di CHF 15'795.-

pari a CHF 35'100.- x 60% (capacità lavorativa residua) x 75% (fattore di

riduzione del 25%) = CHF 21'060.- x 75% = CHF 15'795.-.

Sulla base di un

reddito annuo senza invalidità di CHF 45'902.- e di un reddito annuo d'invalido

di CHF 15'795.-, risulta quindi un tasso d'invalidità del 65.6% e più

precisamente: [(CHF 45'902.- - CHF 15'795.-) x 100] : CHF 45'902.- =

65.

%." (doc. III 20-22)

Occorre far presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA, rispettivamente dall’Ufficio AI.

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale

di statistica – la ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 3'820.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 3982

mensili oppure a fr. 47’784.-- per l'intero anno (fr. 3982 x 12, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominal-lohnindex” – cfr.

DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab.

10.

, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2003,

un reddito annuo di fr. 48’575.--.

Partendo quindi da

un reddito ipotetico di fr. 48’575,

calcolato sulla base delle statistiche RSS e tenuto conto di una capacità di

lavoro residua del 60%, si giunge ad un importo di

fr. 29’145. Nel rapporto 1° aprile 2005 il consulente in integrazione

professionale ha riconosciuto una riduzione del 10% del salario teorico

giustificato dal fatto che l’assicurata può svolgere solo lavori leggeri.

Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo

conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito

dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare

l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla

valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5

b/dd e 6).

Ora,

tenuto conto dell’età dell’assicurata (58 anni al momento dell’emissione della

decisione contestata), nonché della scarsa istruzione, la deduzione effettuata

dal consulente appare non adeguata alle circostanze concrete.

Volendo

applicare la riduzione massima del 25%, il reddito da invalida ammonta a fr. 21'859.

Dal confronto tra

il reddito da valida di fr. 38’337 e il reddito da invalida secondo le statistiche

RSS di fr. 21’859 si ottiene un grado d'invalidità del 42,98%, arrotondato a 43%, percentuale che apre in ogni caso il diritto ad un quarto rendita

d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.

Queste circostanze non permettono tuttavia di

assegnare una rendita d’invalidità maggiore e ciò, con ogni verosimiglianza, anche

volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al

2006, momento dell’emanazione della decisione contestata.

2.5

II

legale dell'assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia volta ad accertare

la problematica reumatologica ed ortopedica.

Ora,

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l’espletamento di ulteriori accertamenti richiesti

dalla ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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