32.2006.63
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5 marzo 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2006.63
Data decisione, Autorità:
05.03.2007, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché accerti l'esigibilità dell'assicurato, 62 enne al momento della decisione contestata, quale impiegato bancario con mansioni sedentarie (attività adeguata), l'ammontare del reddito da invalido e il grado d'invalidità.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.63
BS/td
Lugano
5 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1944, precedentemente attivo quale funzionario bancario, nel settembre
2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da malattia cardiaca e coronarica (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 15
giugno 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, sulla base
delle seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione
raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dai medici
del SAM di Bellinzona risulta che lei presenta una totale capacità lavorativa
nella sua professione di bancario, amministratore e affini. Di conseguenza
l'attuale assenza dal lavoro, che perdura dal mese di marzo 2003, non è medicalmente
sostenibile.
Il medico specialista in cardiologia interpellato
ritiene che per poter mantenere questa capacità anche in futuro sarebbero da
evitare orari irregolari e continui stressanti spostamenti in auto.
Vista la sua lunga esperienza lavorativa è pertanto
auspicabile trovare un accordo per un impiego che non comporti lunghi spostamenti
in auto o orari irregolari, presso l'attuale datore di lavoro o presso un altro
istituto bancario, senza subire una perdita di guadagno." (Doc. AI 31)
1.2. Con
opposizione 15 ottobre 2004 l’assicurato ha contestato la decisione amministrativa,
sostenendo una perdita di guadagno pari al 100%. In particolare egli evidenzia
che la sua età avanzata, il suo stato di salute ed il suo curriculum professionale
di fatto escludono un suo reinserimento in un’attività bancaria con funzioni di
tipo amministrativo e sedentario. A sostegno di quanto asserito egli ha
prodotto uno scritto del suo ex datore di lavoro e di altre istituti bancari da
lui contattati per la ricerca di un posto di lavoro adeguato alle sue condizioni
di salute (doc. AI 32).
1.3. Con
decisione 8 febbraio 2006 l’Ufficio AI, dopo aver esperito degli accertamenti
economici, ha parzialmente accolto l’opposizione riconoscendo il diritto ad un
quarto di rendita dal 1° marzo 2004, rilevando quanto segue:
"
Preso atto delle
conclusioni mediche, si sottolinea in fase di opposizione quanto emerso dalla
perizia cardiologica, ovvero che l'assicurato deve essere ritenuto pienamente
abile al lavoro in un'attività d'ufficio quale impiegato di banca, fiduciario e
simili. Per mantenere detta capacità lavorativa è opportuno che l'assicurato
faccia orari regolari e non sia obbligato a continui e stressanti spostamenti
(fattore prognostico negativo). Ritenuto che la sua precedente attività di
acquisitore di clientela non é più esigibile dal lato medico, l'incarto è stato
sottoposto al vaglio del servizio integrazione dell'AI, il quale ha indicato
che per un'attività in ambito bancario in posizioni medie-alte (quadri) nelle
mansioni di procuratore, mandatario, fiduciario finanziario, attività esigibili
nel caso, la retribuzione varia da fr. 6'000.-- a 7'000.-- mensili lordi (per
tredici mensilità). Naturalmente per alcune attività (ad es. , gestione
patrimoniale all'interno di fiduciarie) l'ottenimento del posto di lavoro
nonché la retribuzione dipendono dal portafoglio clienti.
Ritenuto quindi un reddito ipotetico da sano
dell'assicurato tra fr. 150'000.-- e 160'000.-- con media di fr. 155'000.--
annui (cfr. questionario datore di lavoro del 22.09.2003) raffrontato ad un
reddito ipotetico da invalido di fr. 84'500.-- (media tra fr. 6'000.-- e fr.
7'000.--) che l'assicurato potrebbe ancora percepire svolgendo le attività
esigibili, risulta un grado d'invalidità del 45% che apre il diritto per l'assicurato
al quarto di rendita.
Come emerge dagli atti all'incarto, l'inabilità
lavorativa rilevante ha avuto inizio da marzo 2003. Il diritto alle prestazioni
dell'assicurato nasce quindi a seguito dell'anno di attesa con media del 40% di
incapacità lavorativa. Pertanto dal 01.03.2004 l'assicurato è posto a beneficio
di un quarto di rendita invalidità." (Doc. AI 43)
1.4. Con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2004, motivando:
"
Egli contesta però
quanto esposto al considerando 8 e le conclusioni di cui al considerando 9
della decisione impugnata.
In particolare come risulta dal nuovo certificato
medico 1 marzo 2006 del dott. __________, il ricorrente in situazioni di stress
psichico e di sforzi fisici non è immune da rischi, e ciò malgrado egli si
sottoponga a una disciplina terapeutica rigorosa.
Sempre da detto certificato medico risulta che il dott.
__________ ha visitato nuovamente il ricorrente il 5 dicembre 2005, discutendo
con lui in modo approfondito l'organizzazione della sua capacità lavorativa
residua.
Fatti
Il dott. __________, dopo discussione con il medico
curante (dott. __________ di __________) del ricorrente, gli ha proposto un
lavoro di quattro mezze giornate la settimana, nell'ambito di un'attività di
tipo burocratico.
Occorre infatti tener presente che il ricorrente deve
quotidianamente sottoporsi ad una terapia farmacologica che gli inibisce
qualsiasi sforzo fisico, causandogli notevoli problemi di stanchezza fisica.
Sulla base di tale certificato medico, è evidente che
il grado di invalidità del ricorrente, tenuto conto del reddito da sano di Fr.
155'000.-- annui e dell'ipotetico reddito da invalido, non già di Fr. 84'500.--
annui per un'attività lavorativa al 100% come calcolato dall'Ufficio dell'assicurazione
invalidità, bensì di Fr. 33'800.-- per un'attività lavorativa al 40% come
proposta dal dott. Mordasini, pari al 78% e non al 45%, come calcolato
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità.
Occorre inoltre tener conto che l'età di 62 anni del
ricorrente rende praticamente impossibile un suo qualsivoglia reinserimento del
mondo lavorativo.
Il ricorrente chiede che venga esperita una nuova
perizia medica.
Da quanto sopra ne consegue che il ricorrente, potendo
ancora percepire, seppure in modo del tutto teorico, ma certamente non reale
tenuto conto dell'attuale mercato del lavoro, un reddito annuo di Fr.
33'800.--, raggiungendo così un grado d'invalidità del 78%, ha diritto ad una
rendita intera (art. 28 cpv. 1 LAI), e ciò sia che si consideri la citata norma
valida prima del 1 gennaio 2004, che la modifica in vigore da tale data."
(Doc. I)
1.5.
Con risposta di causa 5 aprile 2006 l’Ufficio AI, sostenendo l’assenza di una
rilevante modifica dello stato di salute del ricorrente, ha invece chiesto la
reiezione del ricorso.
1.6. Con
scritto 21 aprile 2006 il ricorrente ha ribadito la richiesta di espletamento
di una nuova perizia medica.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nella
fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione medico-teorica della
capacità lavorativa, l’amministrazione ha ordinato una perizia multidisciplinare
a cura del SAM. Dal referto 6 settembre 2004 (doc. Al 30-1) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: una psichiatrica
(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro di accertamento, i medici non hanno riscontrato alcuna
patologia limitante la capacità lavorativa.
Per
quel che concerne, l’aspetto cardiologico, oggetto del contendere, lo specialista
consultato dal SAM, dr. __________, attivo presso il Servizio di cardiologia ed
angiologia all’Ospedale __________, ha diagnosticato una coronaropatia
monotroncolare con occlusione cronica collateralizzata del RIVA, PTCA del primo
ramo diagonale del RIVA il 24.03.2003, angina pectoris stabile, ipertensione
arteriosa trattata, dislipoproteneimia tipo IIb e adipositas.
In
merito all’abilità al lavoro, egli ha evidenziato quanto segue:
"
Il Signor RI 1 presenta
un'angina pectoris cronica stabile con buona riserva funzionale e capacità lavorativa
teorica intatta. In funzione dei dati oggettivi deve quindi essere, al momento
attuale, ritenuto dal punto di vista teorico, pienamente abile al lavoro in una
attività di tipo burocratico quale l'impiegato di banca.
Per favorire il mantenimento di questa capacità
lavorativa anche in futuro sarebbe opportuno che il paziente facesse degli
orari regolari e non sia obbligato a continui e stressanti spostamenti in auto.
Lo stress è una delle principali cause dello stile di vita inadeguato ciò che
lo rende, anche se in maniera indiretta, un importante fattore prognostico
negativo." (Doc. AI 30)
Preso
atto della tipologia professionale cui l’assicurato è stato confrontato prima
del danno alla salute (addetto all’acquisizione della clientela __________, con
frequenti viaggi nella __________, con orari lavorativi irregolari), nonché del
giudizio negativo espresso il 14 ottobre 2004 dal cardiologo curante, PD dr. __________,
primario presso il “__________” di __________, in merito ad una capacità
lavorativa nell’ultima attività svolta dall’interessato (doc. AI 32-6), con la
decisione contestata l’Ufficio AI ha pertanto ritenuto il ricorrente inabile al
100% nella sua precedente mansione di consulente bancario ma pienamente abile
in un’attività bancaria di tipo amministrativo.
Con
il presente ricorso l’assicurato ha innanzitutto sostenuto un peggioramento
delle proprie condizioni cardiache. Al riguardo, egli ha prodotto il
certificato 1° marzo 2006 del dr. __________:
"
Beim obengenannten
Patienten besteht eine koronare Herzkrankheit, die sich dank ausgebauter
medikamentöser und durchgeführter interventioneller Therapie sowie unter
körperlicher Schonung und Fernhaltung von beruflichem Stress einigermassen
stabilisiert hat. Noch immer ist der Patien aber bei psychischen Stressituationen
und körperlichen Belastungen nicht beschwerdefrei, dies trozt einwandfreier
Therapiedisziplin.
Am 5. Dezember 2005 habe ich Herrn RI 1 letztmals in
meiner Praxis untersucht und mit ihm die optimale Gestaltung seiner Restarbeitsfähigkeit
besprochen. Aufgrund seiner Angaben und nach Rücksprache mit seinem Hausarzt,
der die Verhältnisse von Herrn RI 1 bestens kennt, habe ich dem Patienten
vorgeschlagen, vier halbe Tage pro Woche in einem nicht belastenbden Beruf zu
arbeiten." (Doc. A1)
Con
riferimento alla visita del paziente avvenuta il 5 dicembre 2005 (prima
dell’emissione della decisione su opposizione), il succitato
specialista ha sostanzialmente evidenziato una stabilizzazione del quadro
cardiaco mantenuta grazie al trattamento medicamentoso e terapeutico, nonché al
fatto che il paziente abbia evitato situazioni professionali di stress, confermando
tuttavia la vulnerabilità dello stesso in condizioni di stress psichico e di
Considerandi
affaticamento fisico. Sulla base delle indicazioni ricevute dal paziente e dopo
consultazione con il medico curante, il dr. __________ ha proposto un’attività
leggera da svolgere nel lasso di quattro mezze giornate alla settimana.
Orbene,
questo TCA non può che confermare quanto contenuto nella nota 5 aprile 2006 del
dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ossia
che il certificato del dr. __________ non permette di costatare una modifica di
rilievo dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. Se
da una parte lo specialista curante ha in pratica attestato una capacità
lavorativa del 40% in attività leggere (quattro mattinate di attività nell’arco
di una settimana), dall’altra egli non ha specificato i motivi di tale valutazione.
Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va
poi ricordato come il dr. __________ abbia parlato di una stabilizzazione della
sintomatologia cardiaca e ribadito che l’assicurato deve evitare situazioni di
stress psicologico e caricamenti fisici, circostanze già oggetto della
dettagliata ed esaustiva perizia del SAM, alla quale va conferito valore probatorio
pieno (in argomento: cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a,
122.
V 160).
In conclusione, sulla base dell’affidabile e concludente perizia
SAM, tenuto conto dell’assenza di una rilevante modifica della situazione
valetudinaria, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato presenta una residua capacità
lavorativa del 100% in attività bancarie con mansioni puramente amministrative,
ove possa mantenere degli orari regolari, senza continui spostamenti in auto e
senza situazioni di stress.
2.5
2.5.1
Ritenuta
dunque una piena capacità lavorativa in attività di banca di tipo sedentario, occorre
esaminare l’esigibilità di tale attività e di conseguenza determinare il
reddito ipotetico dell’assicurato, 62 enne al momento della decisione impugnata.
Questa
valutazione è stata affidata al consulente professionale dell’AI, il quale con
rapporto 25 gennaio 2006 ha evidenziato quanto segue:
"
La sua impossibilità al
viaggio sicuramente pregiudica la sua capacità di acquisire clientela.
Bisognerebbe sondare se ha clientela in gestione,
ovvero clienti a lui ancora fidelizzati. In tal caso questi potrebbero essere
un'ottima "merce di scambio" per ottenere un nuovo posto di lavoro,
magari presso una fiduciaria di gestione patrimoniale. Se così non fosse, si
potrebbe pensare ad una retribuzione max. di CHF 6000.-/7000.- x 13 sempre in
un ambito bancario in posizioni medie-alte (quadri), come procuratore,
mandatario, fiduciario finanziario)." (Doc. AI 41)
Il
7.
febbraio 2006 egli ha aggiunto:
"
Come richiesto, faccio
rilevare che le cifre citate nella mia precedente annotazione del 25.01.2006,
sono i salari usuali nella regione di riferimento (Canton Ticino) corrisposti
nei settori bancari e tenuti a debita considerazione anche da tutti gli attori
coinvolti nella gestione del personale, ivi compresi i "cacciatori di
teste" al momento del reclutamento di personale per mandato delle stesse
banche.
Infatti nel settore commerciale/amministrativo non vige
un contratto collettivo di lavoro ma i salari sono da ritenersi d'uso.
La __________ (__________) si occupa annualmente di
informare il settore dei salari "consigliati" ma non pone degli
obblighi, inoltre si occupa dei salari generici senza citare né le funzioni né
le competenze per ricoprire determinati ruoli.
E' chiaro che ogni istituto bancario è libero di pagare
un salario come desidera, ma è anche chiaro che la media è sempre la stessa
altrimenti ci sarebbero troppi spostamenti da banca a banca in special modo per
le funzioni dette alte medio/alte.
Nello stabilire un salario è importante anche
sottolineare, oltre alla funzione e alle competenze che un collaboratore deve
possedere, anche il "valore aggiunto" che esso porta a beneficio
della banca, per esempio la clientela." (Doc. AI 42)
In
estrema sintesi, il consulente ha ritenuto che in ambito bancario l’assicurato
può svolgere le funzioni medio alte, quali procuratore, mandatario e fiduciario
finanziario, con una retribuzione massima tra i fr. 6000 e fr. 7000 al mese,
per tredici mensilità.
2.5.2
Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
Infine,
il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità
di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad
un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo
assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato
obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale
datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto
conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,
dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale
e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo
impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza
professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4
aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02;
10.
marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
2.5.3
Nel
caso in esame, secondo questo TCA l’accertamento economico eseguito non risulta
essere convincente e questo per i motivi che seguono.
Innanzitutto
non va dimenticato, come correttamente fatto presente dal ricorrente, che nel
settore bancario si è confrontati con una sempre maggior riduzione del
personale, mediante l’incentivo dei prepensionamenti e la sostituzione di funzionari
dirigenti di una certa età con giovani quadri il cui salario è inferiore.
Su
tale punto, il consulente non ha fornito alcuna spiegazione/indicazione, partendo
implicitamente dall’esigibiltà dell’as- sicurato 62enne in mansioni di procuratore,
mandatario e fiduciario finanziario.
Inoltre,
la determinazione del salario ipotetico non risulta essere altrettanto convincente.
Vero che il consulente, nella nota 7 febbraio 2006, ha scritto di aver riferimento
ai salari usuali nel Cantone Ticino, accennando a salari “consigliati” della __________.
Tuttavia egli non ha fornito alcuna base concreta di calcolo.
D’altronde,
secondo questa Corte, allorquando si deve valutare la residua capacità lavorativa
di persone prossime al pensionamento, occorre agire con maggior prudenza e fondatezza,
tanto più se le stesse presentano delle problematiche di natura medica.
Per
questi motivi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio
degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione
dell’esigibilità per l’assicurato, nato nel 1944, in attività bancarie di tipo
amministrativo e sedentario, eventualmente interpellando la categoria
professionale a cui l’assicurato appartiene, tenendo comunque conto dei risultati della perizia pluridisciplinare del SAM.
2.6
L’assicurato
ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria volta ad accertare la
sua residua capacità lavorativa.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs rechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire
nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile
la valutazione pluridisciplinare del SAM, tantomeno per ammettere l’esistenza
di un peggioramento, per cui non è necessario espletare una perizia medica
giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 8 febbraio 2006 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui
al consid. 2.5.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500 a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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