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Decisione

32.2006.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

Il dott. __________, dopo discussione con il medico

curante (dott. __________ di __________) del ricorrente, gli ha proposto un

lavoro di quattro mezze giornate la settimana, nell'ambito di un'attività di

tipo burocratico.

Occorre infatti tener presente che il ricorrente deve

quotidianamente sottoporsi ad una terapia farmacologica che gli inibisce

qualsiasi sforzo fisico, causandogli notevoli problemi di stanchezza fisica.

Sulla base di tale certificato medico, è evidente che

il grado di invalidità del ricorrente, tenuto conto del reddito da sano di Fr.

155'000.-- annui e dell'ipotetico reddito da invalido, non già di Fr. 84'500.--

annui per un'attività lavorativa al 100% come calcolato dall'Ufficio dell'assicurazione

invalidità, bensì di Fr. 33'800.-- per un'attività lavorativa al 40% come

proposta dal dott. Mordasini, pari al 78% e non al 45%, come calcolato

dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Occorre inoltre tener conto che l'età di 62 anni del

ricorrente rende praticamente impossibile un suo qualsivoglia reinserimento del

mondo lavorativo.

Il ricorrente chiede che venga esperita una nuova

perizia medica.

Da quanto sopra ne consegue che il ricorrente, potendo

ancora percepire, seppure in modo del tutto teorico, ma certamente non reale

tenuto conto dell'attuale mercato del lavoro, un reddito annuo di Fr.

33'800.--, raggiungendo così un grado d'invalidità del 78%, ha diritto ad una

rendita intera (art. 28 cpv. 1 LAI), e ciò sia che si consideri la citata norma

valida prima del 1 gennaio 2004, che la modifica in vigore da tale data."

(Doc. I)

1.5.

Con risposta di causa 5 aprile 2006 l’Ufficio AI, sostenendo l’assenza di una

rilevante modifica dello stato di salute del ricorrente, ha invece chiesto la

reiezione del ricorso.

1.6. Con

scritto 21 aprile 2006 il ricorrente ha ribadito la richiesta di espletamento

di una nuova perizia medica.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Nella

fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione medico-teorica della

capacità lavorativa, l’amministrazione ha ordinato una perizia multidisciplinare

a cura del SAM. Dal referto 6 settembre 2004 (doc. Al 30-1) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: una psichiatrica

(dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, i medici non hanno riscontrato alcuna

patologia limitante la capacità lavorativa.

Per

quel che concerne, l’aspetto cardiologico, oggetto del contendere, lo specialista

consultato dal SAM, dr. __________, attivo presso il Servizio di cardiologia ed

angiologia all’Ospedale __________, ha diagnosticato una coronaropatia

monotroncolare con occlusione cronica collateralizzata del RIVA, PTCA del primo

ramo diagonale del RIVA il 24.03.2003, angina pectoris stabile, ipertensione

arteriosa trattata, dislipoproteneimia tipo IIb e adipositas.

In

merito all’abilità al lavoro, egli ha evidenziato quanto segue:

"

Il Signor RI 1 presenta

un'angina pectoris cronica stabile con buona riserva funzionale e capacità lavorativa

teorica intatta. In funzione dei dati oggettivi deve quindi essere, al momento

attuale, ritenuto dal punto di vista teorico, pienamente abile al lavoro in una

attività di tipo burocratico quale l'impiegato di banca.

Per favorire il mantenimento di questa capacità

lavorativa anche in futuro sarebbe opportuno che il paziente facesse degli

orari regolari e non sia obbligato a continui e stressanti spostamenti in auto.

Lo stress è una delle principali cause dello stile di vita inadeguato ciò che

lo rende, anche se in maniera indiretta, un importante fattore prognostico

negativo." (Doc. AI 30)

Preso

atto della tipologia professionale cui l’assicurato è stato confrontato prima

del danno alla salute (addetto all’acquisizione della clientela __________, con

frequenti viaggi nella __________, con orari lavorativi irregolari), nonché del

giudizio negativo espresso il 14 ottobre 2004 dal cardiologo curante, PD dr. __________,

primario presso il “__________” di __________, in merito ad una capacità

lavorativa nell’ultima attività svolta dall’interessato (doc. AI 32-6), con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha pertanto ritenuto il ricorrente inabile al

100% nella sua precedente mansione di consulente bancario ma pienamente abile

in un’attività bancaria di tipo amministrativo.

Con

il presente ricorso l’assicurato ha innanzitutto sostenuto un peggioramento

delle proprie condizioni cardiache. Al riguardo, egli ha prodotto il

certificato 1° marzo 2006 del dr. __________:

"

Beim obengenannten

Patienten besteht eine koronare Herzkrankheit, die sich dank ausgebauter

medikamentöser und durchgeführter interventioneller Therapie sowie unter

körperlicher Schonung und Fernhaltung von beruflichem Stress einigermassen

stabilisiert hat. Noch immer ist der Patien aber bei psychischen Stressituationen

und körperlichen Belastungen nicht beschwerdefrei, dies trozt einwandfreier

Therapiedisziplin.

Am 5. Dezember 2005 habe ich Herrn RI 1 letztmals in

meiner Praxis untersucht und mit ihm die optimale Gestaltung seiner Restarbeitsfähigkeit

besprochen. Aufgrund seiner Angaben und nach Rücksprache mit seinem Hausarzt,

der die Verhältnisse von Herrn RI 1 bestens kennt, habe ich dem Patienten

vorgeschlagen, vier halbe Tage pro Woche in einem nicht belastenbden Beruf zu

arbeiten." (Doc. A1)

Con

riferimento alla visita del paziente avvenuta il 5 dicembre 2005 (prima

dell’emissione della decisione su opposizione), il succitato

specialista ha sostanzialmente evidenziato una stabilizzazione del quadro

cardiaco mantenuta grazie al trattamento medicamentoso e terapeutico, nonché al

fatto che il paziente abbia evitato situazioni professionali di stress, confermando

tuttavia la vulnerabilità dello stesso in condizioni di stress psichico e di

Considerandi

affaticamento fisico. Sulla base delle indicazioni ricevute dal paziente e dopo

consultazione con il medico curante, il dr. __________ ha proposto un’attività

leggera da svolgere nel lasso di quattro mezze giornate alla settimana.

Orbene,

questo TCA non può che confermare quanto contenuto nella nota 5 aprile 2006 del

dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ossia

che il certificato del dr. __________ non permette di costatare una modifica di

rilievo dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. Se

da una parte lo specialista curante ha in pratica attestato una capacità

lavorativa del 40% in attività leggere (quattro mattinate di attività nell’arco

di una settimana), dall’altra egli non ha specificato i motivi di tale valutazione.

Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va

poi ricordato come il dr. __________ abbia parlato di una stabilizzazione della

sintomatologia cardiaca e ribadito che l’assicurato deve evitare situazioni di

stress psicologico e caricamenti fisici, circostanze già oggetto della

dettagliata ed esaustiva perizia del SAM, alla quale va conferito valore probatorio

pieno (in argomento: cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a,

122.

V 160).

In conclusione, sulla base dell’affidabile e concludente perizia

SAM, tenuto conto dell’assenza di una rilevante modifica della situazione

valetudinaria, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato presenta una residua capacità

lavorativa del 100% in attività bancarie con mansioni puramente amministrative,

ove possa mantenere degli orari regolari, senza continui spostamenti in auto e

senza situazioni di stress.

2.5

2.5.1

Ritenuta

dunque una piena capacità lavorativa in attività di banca di tipo sedentario, occorre

esaminare l’esigibilità di tale attività e di conseguenza determinare il

reddito ipotetico dell’assicurato, 62 enne al momento della decisione impugnata.

Questa

valutazione è stata affidata al consulente professionale dell’AI, il quale con

rapporto 25 gennaio 2006 ha evidenziato quanto segue:

"

La sua impossibilità al

viaggio sicuramente pregiudica la sua capacità di acquisire clientela.

Bisognerebbe sondare se ha clientela in gestione,

ovvero clienti a lui ancora fidelizzati. In tal caso questi potrebbero essere

un'ottima "merce di scambio" per ottenere un nuovo posto di lavoro,

magari presso una fiduciaria di gestione patrimoniale. Se così non fosse, si

potrebbe pensare ad una retribuzione max. di CHF 6000.-/7000.- x 13 sempre in

un ambito bancario in posizioni medie-alte (quadri), come procuratore,

mandatario, fiduciario finanziario)." (Doc. AI 41)

Il

7.

febbraio 2006 egli ha aggiunto:

"

Come richiesto, faccio

rilevare che le cifre citate nella mia precedente annotazione del 25.01.2006,

sono i salari usuali nella regione di riferimento (Canton Ticino) corrisposti

nei settori bancari e tenuti a debita considerazione anche da tutti gli attori

coinvolti nella gestione del personale, ivi compresi i "cacciatori di

teste" al momento del reclutamento di personale per mandato delle stesse

banche.

Infatti nel settore commerciale/amministrativo non vige

un contratto collettivo di lavoro ma i salari sono da ritenersi d'uso.

La __________ (__________) si occupa annualmente di

informare il settore dei salari "consigliati" ma non pone degli

obblighi, inoltre si occupa dei salari generici senza citare né le funzioni né

le competenze per ricoprire determinati ruoli.

E' chiaro che ogni istituto bancario è libero di pagare

un salario come desidera, ma è anche chiaro che la media è sempre la stessa

altrimenti ci sarebbero troppi spostamenti da banca a banca in special modo per

le funzioni dette alte medio/alte.

Nello stabilire un salario è importante anche

sottolineare, oltre alla funzione e alle competenze che un collaboratore deve

possedere, anche il "valore aggiunto" che esso porta a beneficio

della banca, per esempio la clientela." (Doc. AI 42)

In

estrema sintesi, il consulente ha ritenuto che in ambito bancario l’assicurato

può svolgere le funzioni medio alte, quali procuratore, mandatario e fiduciario

finanziario, con una retribuzione massima tra i fr. 6000 e fr. 7000 al mese,

per tredici mensilità.

2.5.2

Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4

aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02;

10.

marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

2.5.3

Nel

caso in esame, secondo questo TCA l’accertamento economico eseguito non risulta

essere convincente e questo per i motivi che seguono.

Innanzitutto

non va dimenticato, come correttamente fatto presente dal ricorrente, che nel

settore bancario si è confrontati con una sempre maggior riduzione del

personale, mediante l’incentivo dei prepensionamenti e la sostituzione di funzionari

dirigenti di una certa età con giovani quadri il cui salario è inferiore.

Su

tale punto, il consulente non ha fornito alcuna spiegazione/indicazione, partendo

implicitamente dall’esigibiltà dell’as- sicurato 62enne in mansioni di procuratore,

mandatario e fiduciario finanziario.

Inoltre,

la determinazione del salario ipotetico non risulta essere altrettanto convincente.

Vero che il consulente, nella nota 7 febbraio 2006, ha scritto di aver riferimento

ai salari usuali nel Cantone Ticino, accennando a salari “consigliati” della __________.

Tuttavia egli non ha fornito alcuna base concreta di calcolo.

D’altronde,

secondo questa Corte, allorquando si deve valutare la residua capacità lavorativa

di persone prossime al pensionamento, occorre agire con maggior prudenza e fondatezza,

tanto più se le stesse presentano delle problematiche di natura medica.

Per

questi motivi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio

degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione

dell’esigibilità per l’assicurato, nato nel 1944, in attività bancarie di tipo

amministrativo e sedentario, eventualmente interpellando la categoria

professionale a cui l’assicurato appartiene, tenendo comunque conto dei risultati della perizia pluridisciplinare del SAM.

2.6

L’assicurato

ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria volta ad accertare la

sua residua capacità lavorativa.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs rechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire

nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile

la valutazione pluridisciplinare del SAM, tantomeno per ammettere l’esistenza

di un peggioramento, per cui non è necessario espletare una perizia medica

giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 8 febbraio 2006 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui

al consid. 2.5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500 a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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