32.2006.65
Restituzione di prestazioni. Buona fede e obbligo di informare per assicurato in detenzione preventiva o in esecuzione di pena. Obbligo per l'amministrazione di accertare la durata della privazione di
5 marzo 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2006.65
Data decisione, Autorità:
05.03.2007, TCA
Titolo:
Restituzione di prestazioni. Buona fede e obbligo di informare per assicurato in detenzione preventiva o in esecuzione di pena. Obbligo per l'amministrazione di accertare la durata della privazione di libertà.
BUONA FEDE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.65
rg/td
Lugano
5 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
in fatto e in diritto
che - RI
1 dal maggio 1991 beneficia di una rendita intera d’invalidità rispettivamente
dal 1° dicembre 1994 di un quarto di rendita;
- in
esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2005 su richiesta
dell’assicurato, con decisione 28 giugno 2005 l’Uffi-cio AI ha sospeso il
diritto a prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2002. Quale motivo della
sospensione l’amministrazione ha indicato che l’assicurato dal 26 giugno 2002
si trova presso il PCT La Stampa;
- con
decisione 5 agosto 2005 - in parziale accoglimento dell’opposizione 13 luglio
2005 - premettendo che “il 26 giugno 2002 è stato rinchiuso in carcere con
una durata prevista della pena di 6 anni”, ma appurato come “dal 2
gennaio 2005 è stato trasferito presso la Sezione aperta” rispettivamente “dal
3 giugno 2005 beneficia degli arresti domiciliari”, ha ridotto la
sospensione al periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2004, con conseguente
ripristino della rendita con effetto al 1. gennaio 2005 ;
- per
decisione 16 agosto 2005, cresciuta incontestatamente in giudicato, l’Ufficio
AI ha ordinato la restituzione di fr. 13'542.-- annullando il precedente
provvedimento 12 luglio 2005 con cui, senza considerare suddetta modifica
intervenuta a far tempo dal 2 gennaio 2005, era stata chiesta la restituzione
di fr. 16'433.--;
- con
decisione 14 novembre 2005 l’amministrazione ha respinto la domanda di condono
presentata in data 11 ottobre 2005 dall’assicurato, il quale aveva chiesto di
essere esonerato dall’obbligo di restituzione dell’importo di fr. 13'542.--
in-vocando la sua buona fede e sostenendo altresì di trovarsi in gravi
condizioni finanziarie. Con decisione su opposizione 6 febbraio 2006 l’Ufficio
AI ha confermato il provvedimento 14 novembre 2005, facendo in particolare
rilevare come l’assi-curato sia stato più volte informato circa il suo obbligo
di comunicare l’espiazione di una pena. Al riguardo l’amministra-zione ha in
particolare richiamato il suo scritto 26 marzo 2003 - che sostiene aver inviato
all’assicurato - concernente la comunicazione dell’esito della procedura di
revisione avviata nel gennaio 2003 e nella quale figurava anche l’indicazione circa
l’obbligo di comunicare ogni modifica delle condizioni personali ed economiche
idonee ad influenzare il diritto a prestazioni, tra cui l’espiazione di una
pena o misura penale;
-
rappresentato dalla RA 1, avverso la decisione 6 febbraio 2006 RI 1 si
aggrava al TCA postulandone l’annullamento. Egli, riproponendo in parte gli argomenti
sviluppati in sede d’opposizione 13 dicembre 2005, a sostegno della sua richiesta,
come verrà di seguito meglio esposto, invoca la sua buona fede asseverando che
la mancata comunicazione all’amministrazione del suo stato di priva-zione di
libertà non sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole. Egli sostiene
altresì di trovarsi in una situazione di grave disagio economico che, unitamente
alla buona fede, esclude la possibilità di una restituzione;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza del querelato
provvedimento, chiede la reiezione dell’impu-gnativa;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2
LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
-
relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione
di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STFA
15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr.
4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221
= Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete
al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto
o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STFA 15 marzo 2004 nella causa
P.-B., C 292/02, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5; Pratique VSI 1994 pp.
125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato
tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);
- il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
- oggetto
del contendere é sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore
Fatti
di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 13'542.-- stabilito con decisione
16 agosto 2005, cresciuta in giudicato;
- a
sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non
essere stato a conoscenza del suo obbligo di annunciare l’intervenuta
privazione della libertà personale, rimprovera all’Ufficio AI di non averlo
informato a tale riguardo, precisando di non aver mai ricevuto lo scritto 26
marzo 2003 dell’Ufficio AI, nel quale, tra l’altro, era stato indicato l’obbligo
di comunicare l’espiazione di una pena o misura penale quale circostanza idonea
ad influenzare il diritto a prestazioni. Rileva inoltre che al momento del suo
arresto avvenuto il 26 giugno 2002 egli, travolto dagli avvenimenti, si è
concentrato sugli aspetti giudiziari penali;
- nella
recente STFA 14 agosto 2006 nella causa E., I 622/05 (pubblicata in SVR 2007 IV
Nr. 13), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA 24
aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 p. 664), dopo aver
premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica della situazione
personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato annuncio da parte
dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre anzitutto distinguere
se una persona si trova in detenzione preventiva o in esecuzione di una pena.
Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984 (pubblicata in DTF 110
V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso di detenzione preventiva per
l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in una tale situazione il diritto
a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA ha quindi rilevato come nella
fattispecie di cui alla citata sentenza all’assicurato non ha potuto essere
rimproverato di non aver immediatamente riconosciuto che una carcerazione
avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto alle prestazioni in corso e ciò con
riferimento anche alla durata della detenzione preventiva subita (nel caso di
specie si trattava di una detenzione preventiva di 4 mesi). In caso di
esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha invece
evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice penale
l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che
l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In
tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali
è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte,
negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato
annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e
alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento
col-pevole, e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal
momento in cui é iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;
- nella
fattispecie, a sostegno della propria decisione di rifiuto di condono l’Ufficio
AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può nel caso concreto
essere riconosciuta poiché RI 1 non ha comunicato la sua incarcerazione avvenuta
il 26 giugno 2002 (cfr. decisione impugnata che rimanda pure alla decisione 14
novembre 2005, doc. AI 99-6), evidenziando inoltre come l’assicurato sia stato
reso attento circa il suo obbligo di annunciare ogni modifica delle proprie
condizioni personali, tra cui anche l’espiazione di una pena o misura penale,
tramite lettera 26 marzo 2003 con cui era stato comunicato all’interessato
l’esito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata nel gennaio
2003.
Orbene,
richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA 14 agosto 2006,
l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento
volto a stabilire la durata del carcere preventivo (dagli atti risulta
unicamente che RI 1 è stato arrestato il 26 giugno 2002 e che da tale data è
rimasto in carcere beneficiando del carcere aperto solo a partire dal febbraio
2005, doc. AI 85-1. Anche se non figura agli atti alcun documento che attesti
la durata della condanna inflitta all’assicurato, l’amministrazione ha indicato
un durata della pena di 6 anni, ciò che non è stato contestato) rispettivamente
la data della sentenza con cui RI 1 è stato condannato ad una pena privativa
di libertà, di modo che non è dato di sapere a partire da quale momento, alla
luce della suesposta giurisprudenza, a RI 1 possa essere rimproverata una violazione
colpevole del proprio obbligo di annuncio ed essere quindi negata la sua buona
fede;
-
l’Ufficio AI sostiene che l’assicurato sia stato più volte informato e reso
attento circa il suo obbligo di comunicare il suo stato di privazione di
libertà tramite il summenzionato scritto 26 marzo 2003 e che l’amministrazione
sostiene aver inviato all’interessato. RI 1 contesta fermamente tale
allegazione, negando in particolare di aver ricevuto detta comunicazione
scritta.
Secondo
la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica di una
decisione amministrativa e di altri atti rispettivamente della data in cui ha
avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale
sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione (DTF 115 V 113 con
riferimenti). In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni
del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; 103 V 66 consid. 21; DLA 2000 pp. 118ss). La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario (RCC 1992 p. 395 consid. 3c). La
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (STCA 22 luglio 2005 nella
causa E., inc. 36.2005.3 e 4);
-
in applicazione della succitata giurisprudenza, pur
figurando la lettera 26 marzo 2003, spedita per posta semplice, agli atti (doc.
AI 69-1), in assenza di qualsivoglia prova circa il suo (contestato) invio
rispettivamente la sua (contestata) notifica all’assicurato - circostanza, al
pari di quella secondo cui RI 1 sarebbe stato addirittura in altre occasioni
(“più volte”) informato in merito al suo obbligo di comunicare il suo stato di
privazione di libertà, rimasta allo stadio di mera allegazione - le relative conseguenze
devono essere sopportate dall’ammi-nistrazione;
-
stante quanto sopra, annullata la decisione 6 febbraio 2006, gli atti vanno rinviati
all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate
e renda in seguito un nuovo giudizio, se del caso dopo aver esaminato
l’esistenza di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5
OPGA.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché proceda nel senso sopra indicato.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) per
ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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