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Decisione

32.2006.65

Restituzione di prestazioni. Buona fede e obbligo di informare per assicurato in detenzione preventiva o in esecuzione di pena. Obbligo per l'amministrazione di accertare la durata della privazione di

5 marzo 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 13'542.-- stabilito con decisione

16 agosto 2005, cresciuta in giudicato;

- a

sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non

essere stato a conoscenza del suo obbligo di annunciare l’intervenuta

privazione della libertà personale, rimprovera all’Ufficio AI di non averlo

informato a tale riguardo, precisando di non aver mai ricevuto lo scritto 26

marzo 2003 dell’Ufficio AI, nel quale, tra l’altro, era stato indicato l’obbligo

di comunicare l’espiazione di una pena o misura penale quale circostanza idonea

ad influenzare il diritto a prestazioni. Rileva inoltre che al momento del suo

arresto avvenuto il 26 giugno 2002 egli, travolto dagli avvenimenti, si è

concentrato sugli aspetti giudiziari penali;

- nella

recente STFA 14 agosto 2006 nella causa E., I 622/05 (pubblicata in SVR 2007 IV

Nr. 13), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA 24

aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 p. 664), dopo aver

premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica della situazione

personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato annuncio da parte

dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre anzitutto distinguere

se una persona si trova in detenzione preventiva o in esecuzione di una pena.

Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984 (pubblicata in DTF 110

V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso di detenzione preventiva per

l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in una tale situazione il diritto

a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA ha quindi rilevato come nella

fattispecie di cui alla citata sentenza all’assicurato non ha potuto essere

rimproverato di non aver immediatamente riconosciuto che una carcerazione

avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto alle prestazioni in corso e ciò con

riferimento anche alla durata della detenzione preventiva subita (nel caso di

specie si trattava di una detenzione preventiva di 4 mesi). In caso di

esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha invece

evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice penale

l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che

l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In

tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali

è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte,

negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato

annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e

alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento

col-pevole, e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal

momento in cui é iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;

- nella

fattispecie, a sostegno della propria decisione di rifiuto di condono l’Ufficio

AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può nel caso concreto

essere riconosciuta poiché RI 1 non ha comunicato la sua incarcerazione avvenuta

il 26 giugno 2002 (cfr. decisione impugnata che rimanda pure alla decisione 14

novembre 2005, doc. AI 99-6), evidenziando inoltre come l’assicurato sia stato

reso attento circa il suo obbligo di annunciare ogni modifica delle proprie

condizioni personali, tra cui anche l’espiazione di una pena o misura penale,

tramite lettera 26 marzo 2003 con cui era stato comunicato all’interessato

l’esito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata nel gennaio

2003.

Orbene,

richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA 14 agosto 2006,

l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento

volto a stabilire la durata del carcere preventivo (dagli atti risulta

unicamente che RI 1 è stato arrestato il 26 giugno 2002 e che da tale data è

rimasto in carcere beneficiando del carcere aperto solo a partire dal febbraio

2005, doc. AI 85-1. Anche se non figura agli atti alcun documento che attesti

la durata della condanna inflitta all’assicurato, l’amministrazione ha indicato

un durata della pena di 6 anni, ciò che non è stato contestato) rispettivamente

la data della sentenza con cui RI 1 è stato condannato ad una pena privativa

di libertà, di modo che non è dato di sapere a partire da quale momento, alla

luce della suesposta giurisprudenza, a RI 1 possa essere rimproverata una violazione

colpevole del proprio obbligo di annuncio ed essere quindi negata la sua buona

fede;

-

l’Ufficio AI sostiene che l’assicurato sia stato più volte informato e reso

attento circa il suo obbligo di comunicare il suo stato di privazione di

libertà tramite il summenzionato scritto 26 marzo 2003 e che l’amministrazione

sostiene aver inviato all’interessato. RI 1 contesta fermamente tale

allegazione, negando in particolare di aver ricevuto detta comunicazione

scritta.

Secondo

la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica di una

decisione amministrativa e di altri atti rispettivamente della data in cui ha

avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale

sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione (DTF 115 V 113 con

riferimenti). In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni

del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; 103 V 66 consid. 21; DLA 2000 pp. 118ss). La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario (RCC 1992 p. 395 consid. 3c). La

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (STCA 22 luglio 2005 nella

causa E., inc. 36.2005.3 e 4);

-

in applicazione della succitata giurisprudenza, pur

figurando la lettera 26 marzo 2003, spedita per posta semplice, agli atti (doc.

AI 69-1), in assenza di qualsivoglia prova circa il suo (contestato) invio

rispettivamente la sua (contestata) notifica all’assicurato - circostanza, al

pari di quella secondo cui RI 1 sarebbe stato addirittura in altre occasioni

(“più volte”) informato in merito al suo obbligo di comunicare il suo stato di

privazione di libertà, rimasta allo stadio di mera allegazione - le relative conseguenze

devono essere sopportate dall’ammi-nistrazione;

-

stante quanto sopra, annullata la decisione 6 febbraio 2006, gli atti vanno rinviati

all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate

e renda in seguito un nuovo giudizio, se del caso dopo aver esaminato

l’esistenza di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5

OPGA.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché proceda nel senso sopra indicato.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) per

ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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