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32.2006.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti per il riconoscimento di una rendita AI

(grado minimo 40%) non sono pertanto assolti. (doc. 31-1)"

1.2. Con

decisione 15 febbraio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione

dell’assicurato e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 39). Fondandosi

sulla perizia del dr. __________, l’Ufficio AI ha evidenziato come l’assicurato

possa svolgere a tempo pieno delle attività adeguate. Ritenendo le stesse esigibili,

l’amministrazione ha adeguato i redditi di riferimento al 2004 ed al 2005, non giungendo

ad un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 39).

1.3. Mediante

il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

postulato il riconoscimento di una rendita intera. Contestando la determinazione

del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, l’assicurato ha sostanzialmente

evidenziato che la sua età, il suo curriculum professionale ed il danno alla

salute non gli permettono di svolgere alcuna attività lavorativa adeguata (magazziniere,

autista, operaio di meccanica di precisione, custode, sorvegliante o benzinaio).

1.4.

Con risposta di causa 25 aprile 2006 l’Ufficio AI ha invece chiesto la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

1.5. Pendente

causa l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica. Interpellata

dal TCA, l’amministrazione ha puntualmente preso posizione nel merito.

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Nella

fattispecie in esame, dagli atti risulta che l’assicurato è stato peritato dal

dr. __________. Nel rapporto 29 giugno 2004 lo specialista in reumatologia,

posta, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, una sindrome

dolorosa ed impotenza funzionale della spalla sinistra, ha escluso che

l’interessato possa svolgere la sua originaria attività di imbianchino. In

merito all’esigibilità in altre attività, il dr. __________ ha evidenziato:

"

In pratica il sig. RI 1

è impedito unicamente nelle attività che sollecitano meccanicamente la spalla

sx e l'arto superiore sx. Oltre alla sua professione di pittore sono perciò

inadatte tutte le professioni edili e che richiedono di manipolare attrezzi

pesanti o medi (p.e. cacciaviti, trapani, pale, tenaglie).

Non vi sono per contro controindicazioni o limitazioni

in attività leggere generiche. Il sig. RI 1 non è inoltre limitato nel guidare

l'automobile, come lui stesso afferma e scrive normalmente con la mano dx. Non

vi sono limitazioni di sorta per quanto riguarda la motricità fine delle mani,

gli arti inferiori e la schiena.

Un'attività adeguata al suo stato di salute potrebbe

essere quella di magazziniere (deve però poter alzare ev. oggetti con un

braccio solo), operaio nella meccanica di precisione, custode o sorvegliante,

benzinaio, autista (senza mansioni di carico e scarico). In un'attività

lavorativa adeguata si può ritenere una capacità lavorativa completa. (doc.

23-8)"

Va

qui rilevato che tale valutazione collima con quella espressa dal medico curante,

dr. __________. Nel rapporto 28 maggio 2003 egli aveva infatti concluso per una

piena abilità in attività in cui il paziente non doveva usare forza con il braccio

sinistro (cfr. doc. AI 9-3).

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un certificato del medico curante, datato 15 maggio

2006 (VIIIbis), ed il rapporto 7 luglio 2006 del Servizio d’ortopedia e

traumatologia del __________ di __________ (XIIbis).

Nel

primo, il dr. __________, esposta la nota diagnosi e menzionate le operazioni

alla spalla del 4 gennaio 2002 e 25 agosto 2003, già considerate nella perizia

del dr. __________, ha sostenuto che negli ultimi mesi il paziente lamenta più

dolori nella spalla con irradiazioni in tutto il braccio e che verrà visitato

presso l’Ospedale __________ di __________ (VIIbis).

Quale

nuova affezione, nel citato rapporto, il __________ menziona un formicolio alla

mano sinistra sopraggiunto da due mesi, ipotizzando una sindrome del tunnel

carpale e proponendo un’investigazione elettroneurografica (ENMG). Per quanto

concerne la spalla, gli specialisti hanno comunque negato una lesione alla cuffia

rotatoria ed un’omartrosi ed escluso un nuovo intervento chirurgico.

Orbene,

va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente

e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

Di

conseguenza, la probabile sindrome del tunnel carpale non può essere presa in

considerazione nel presente giudizio, essendo i primi sintomi (formicolii alla

mano sinistra) apparsi al più presto nell’aprile 2006 (due mesi prima del consulto

del 20 giugno 2006 presso il __________) e quindi successivamente alla decisione

contestata del 15 febbraio 2006. Al riguardo, con nota 1° settembre 2006, il

dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha tuttavia evidenziato

che nel caso in cui la sindrome da tunnel carpale diventasse invalidante, “tale

patologia è ben accessibile… ad un trattamento chirurgico con buona garanzia di

successo e breve periodo di convalescenza (circa 3 settimane) “ (doc.

XIVbis).

Ai

fini della presente causa, determinante è che l’affezione alla spalla non è peggiorata

rispetto alla perizia del dr. __________. Nella già citata nota 1° settembre

2006 il dr. __________ ha pertinentemente evidenziato:

" L'attuale documentazione medica non permette

di oggettivare una modifica sostanziale della patologia

a livello spalla sinistra. La mobilità attualmente documentata della spalla

sinistra sicuramente non è peggiorata rispetto alla situazione presente in

occasione della perizia dr. __________: elevazione 100° vs. 110°attuali, abduzione

90° vs. 110° attuali, assenza di atrofia muscolare. Viene espressamente negata

la presenza clinica di una lesione della cuffia o di una omartrosi.

Come già confermato in sede peritale nel 2004

l'assicurato non è più idoneo a svolgere l'attività di pittore ma un'attività

adatta risulta esigibile. (…) (doc. XIV bis)"

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia reumatologica 29 giugno 2004 del dr. __________, tenuto conto che

non vi è stato un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria, almeno

fino alla decisione contestata, richiamato inoltre l’obbligo che incombe

all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è pienamente

inabile al lavoro nella sua attività di pittore/imbianchino, ma pienamente

abile in attività leggere generiche che non sollecitino la spalla sinistra e

l’arto superiore sinistro.

2.5. Il

Considerandi

ricorrente, vista la sua età ed il suo danno alla salute, non ritiene di essere

integrabile in altri ambiti lavorativi al di fuori di quello di imbianchino. In

particolare egli contesta di poter svolgere le professioni proposte dal perito

dr. __________.

Occorre qui ricordare che, ai

fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato

del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo

equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati

in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Come

già accennato nel considerando precedente, conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di

valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre

procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente,

questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del

lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al

summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un

potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere

l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa

delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua

esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di

adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da

versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del

rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003

nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

2.6

Nell’evenienza

concreta, il ricorrente sostiene che la mansione di magazziniere, in un mercato

equilibrato del lavoro, non è esigibile poiché non può sollevare pesi.

Parimenti inesigibile è la professione di operaio di meccanica di precisione in

quanto egli non dispone della necessaria qualifica ed esperienza e, vista la

sua età, non ha la possibilità di aggiornarsi. Sostanzialmente per gli stessi

motivi, non attuabile è la proposta lavorativa di custode, sorvegliante e

benzinaio.

Orbene,

pur volendo ammettere – per ipotesi di lavoro - la non esigibilità nelle

professioni indicate a titolo esemplificativo dal perito, questo Tribunale ritiene

comunque che l’assicurato può ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, senza carico

del braccio sinistro. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in

cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, oppure

quello dei servizi dove vi sono mansioni che non comportano aggravi fisici e

possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti ecc.).

Vero

che l’assicurato, sprovvisto di una qualificata formazione, ha svolto la professione

d’imbianchino per diversi decenni, ma è altrettanto vero che le sue limitazioni

reumatologiche - che gli impediscono di svolgere quei lavori che richiedono l’utilizzo

meccanico della spalla sinistra e dell’arto superiore sinistro - non inficiano

lo svolgimento di tutte le summenzionate attività che non necessitano una

particolare qualifica e non sollecitano le citate parti del corpo. Va poi

ricordato che il ricorrente non è limitato nella guida dell’automobile e che

non vi sono limitazioni alla motricità fine delle mani.

Infine,

sebbene l’assicurato, al momento dell’emissione della decisione qui contestata

aveva 60 anni, ciò non

toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio

2003.

e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto,

alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile

la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un

61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella

causa C.V, inc. 32.2005.107).

Non

a caso, con rapporto 4 ottobre 2004 il funzionario incaricato, partendo

dall’esigibilità dell’assicurato in attività leggere non qualificate, ha

proceduto al raffronto dei redditi (doc. AI 29-1), di cui si dirà nel prossimo

considerando.

Per

questi motivi, questo Tribunale non ritiene necessario eseguire “una valutazione

peritale della capacità del signor __________ ad esercitare una qualsiasi

attività lavorativa” (cfr. ricorso pag. 10). Al riguardo, va fatto presente

che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2003.

IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

2.7.1

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985.

pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di

norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il

danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid.3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il

reddito da valido partendo da un reddito ipotetico di fr. 62'249 annui indicato

dal suo ex datore di lavoro per l’anno 2003 (doc. AI 6-3), adeguandolo in

seguito al 2004 (fr. 62'809,24) ed al 2005 (fr. 63'369,48; cfr. doc. AI 40-1).

2.7.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso

deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Conformemente alla succitata

giurisprudenza del TFA, e dopo aver utilizzato la tabella statistica salariale

relativa al Ticino (TA-13), l’amministrazione, tenendo conto di una riduzione

massima del 25%, ha determinato un reddito da invalido di fr. 38’449 (2002),

rispettivamente fr. 39'780 (2004; cfr. doc. AI 40-2, 40-3).

L’assicurato

contesta tale importo, sostenendo che lo stesso non è rappresentativo poiché

verosimilmente riferito alla media salariale svizzera. Come visto sopra, questo

non è il caso.

Ora,

va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Nel

caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.

4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso

ammonta a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Raffrontando

il reddito da valido (2004) di fr. 62'809,24 con il reddito da

invalido in attività adeguate esigibili al 100% di fr. 42’939 (57'252

meno una deduzione del 25%) ne risulta un grado d’invalidità

non pensionabile del 31,63% (62'809,24 – 42’939 x 100 :

62'809,24). Allo medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno

dell’emissione della decisione contestata.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

mplicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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