32.2006.66
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20 marzo 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2006.66
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, TCA
Titolo:
Assicurato contesta la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate. Dagli atti risulta invece che egli può ragionevolmente esercitare una professione diversa da quella originaria. Dal raffronto dei redditi non è risultato un grado d'invalidità pensionabile.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.66
BS/ll
Lugano
20 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1946, di formazione pittore-imbianchino, nel febbraio 2003 ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di una problematica alla
spalla sinistra.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________, con decisione 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni, sulla base delle seguenti motivazioni:
“Esito
degli accertamenti:
· Dalla documentazione raccolta agli atti ed in
particolare dal rapporto peritale stilato del Dr. __________ lo scorso 29
giugno risulta che lei è stato ritenuto totalmente inabile nella sua attività
di pittore.
· Sono per contro ritenute esigibili in misura
completa attività adeguate allo stato di salute che non sollecitino
meccanicamente la spalla sinistra e l'arto superiore sinistro.
· Esercitando tali attività potrebbe conseguire CHF
38'728.-- annui, i quali, confrontati con quanto avrebbe potuto conseguire
nella precedente attività di pittore se non fosse insorto il danno alla salute
(CHF 59'781), determinano una perdita di guadagno e quindi un grado AI pari al
35%.
Fatti
I presupposti per il riconoscimento di una rendita AI
(grado minimo 40%) non sono pertanto assolti. (doc. 31-1)"
1.2. Con
decisione 15 febbraio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 39). Fondandosi
sulla perizia del dr. __________, l’Ufficio AI ha evidenziato come l’assicurato
possa svolgere a tempo pieno delle attività adeguate. Ritenendo le stesse esigibili,
l’amministrazione ha adeguato i redditi di riferimento al 2004 ed al 2005, non giungendo
ad un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 39).
1.3. Mediante
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di una rendita intera. Contestando la determinazione
del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, l’assicurato ha sostanzialmente
evidenziato che la sua età, il suo curriculum professionale ed il danno alla
salute non gli permettono di svolgere alcuna attività lavorativa adeguata (magazziniere,
autista, operaio di meccanica di precisione, custode, sorvegliante o benzinaio).
1.4.
Con risposta di causa 25 aprile 2006 l’Ufficio AI ha invece chiesto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
1.5. Pendente
causa l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica. Interpellata
dal TCA, l’amministrazione ha puntualmente preso posizione nel merito.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nella
fattispecie in esame, dagli atti risulta che l’assicurato è stato peritato dal
dr. __________. Nel rapporto 29 giugno 2004 lo specialista in reumatologia,
posta, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, una sindrome
dolorosa ed impotenza funzionale della spalla sinistra, ha escluso che
l’interessato possa svolgere la sua originaria attività di imbianchino. In
merito all’esigibilità in altre attività, il dr. __________ ha evidenziato:
"
In pratica il sig. RI 1
è impedito unicamente nelle attività che sollecitano meccanicamente la spalla
sx e l'arto superiore sx. Oltre alla sua professione di pittore sono perciò
inadatte tutte le professioni edili e che richiedono di manipolare attrezzi
pesanti o medi (p.e. cacciaviti, trapani, pale, tenaglie).
Non vi sono per contro controindicazioni o limitazioni
in attività leggere generiche. Il sig. RI 1 non è inoltre limitato nel guidare
l'automobile, come lui stesso afferma e scrive normalmente con la mano dx. Non
vi sono limitazioni di sorta per quanto riguarda la motricità fine delle mani,
gli arti inferiori e la schiena.
Un'attività adeguata al suo stato di salute potrebbe
essere quella di magazziniere (deve però poter alzare ev. oggetti con un
braccio solo), operaio nella meccanica di precisione, custode o sorvegliante,
benzinaio, autista (senza mansioni di carico e scarico). In un'attività
lavorativa adeguata si può ritenere una capacità lavorativa completa. (doc.
23-8)"
Va
qui rilevato che tale valutazione collima con quella espressa dal medico curante,
dr. __________. Nel rapporto 28 maggio 2003 egli aveva infatti concluso per una
piena abilità in attività in cui il paziente non doveva usare forza con il braccio
sinistro (cfr. doc. AI 9-3).
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto un certificato del medico curante, datato 15 maggio
2006 (VIIIbis), ed il rapporto 7 luglio 2006 del Servizio d’ortopedia e
traumatologia del __________ di __________ (XIIbis).
Nel
primo, il dr. __________, esposta la nota diagnosi e menzionate le operazioni
alla spalla del 4 gennaio 2002 e 25 agosto 2003, già considerate nella perizia
del dr. __________, ha sostenuto che negli ultimi mesi il paziente lamenta più
dolori nella spalla con irradiazioni in tutto il braccio e che verrà visitato
presso l’Ospedale __________ di __________ (VIIbis).
Quale
nuova affezione, nel citato rapporto, il __________ menziona un formicolio alla
mano sinistra sopraggiunto da due mesi, ipotizzando una sindrome del tunnel
carpale e proponendo un’investigazione elettroneurografica (ENMG). Per quanto
concerne la spalla, gli specialisti hanno comunque negato una lesione alla cuffia
rotatoria ed un’omartrosi ed escluso un nuovo intervento chirurgico.
Orbene,
va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente
e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).
Di
conseguenza, la probabile sindrome del tunnel carpale non può essere presa in
considerazione nel presente giudizio, essendo i primi sintomi (formicolii alla
mano sinistra) apparsi al più presto nell’aprile 2006 (due mesi prima del consulto
del 20 giugno 2006 presso il __________) e quindi successivamente alla decisione
contestata del 15 febbraio 2006. Al riguardo, con nota 1° settembre 2006, il
dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha tuttavia evidenziato
che nel caso in cui la sindrome da tunnel carpale diventasse invalidante, “tale
patologia è ben accessibile… ad un trattamento chirurgico con buona garanzia di
successo e breve periodo di convalescenza (circa 3 settimane) “ (doc.
XIVbis).
Ai
fini della presente causa, determinante è che l’affezione alla spalla non è peggiorata
rispetto alla perizia del dr. __________. Nella già citata nota 1° settembre
2006 il dr. __________ ha pertinentemente evidenziato:
" L'attuale documentazione medica non permette
di oggettivare una modifica sostanziale della patologia
a livello spalla sinistra. La mobilità attualmente documentata della spalla
sinistra sicuramente non è peggiorata rispetto alla situazione presente in
occasione della perizia dr. __________: elevazione 100° vs. 110°attuali, abduzione
90° vs. 110° attuali, assenza di atrofia muscolare. Viene espressamente negata
la presenza clinica di una lesione della cuffia o di una omartrosi.
Come già confermato in sede peritale nel 2004
l'assicurato non è più idoneo a svolgere l'attività di pittore ma un'attività
adatta risulta esigibile. (…) (doc. XIV bis)"
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia reumatologica 29 giugno 2004 del dr. __________, tenuto conto che
non vi è stato un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria, almeno
fino alla decisione contestata, richiamato inoltre l’obbligo che incombe
all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è pienamente
inabile al lavoro nella sua attività di pittore/imbianchino, ma pienamente
abile in attività leggere generiche che non sollecitino la spalla sinistra e
l’arto superiore sinistro.
2.5. Il
Considerandi
ricorrente, vista la sua età ed il suo danno alla salute, non ritiene di essere
integrabile in altri ambiti lavorativi al di fuori di quello di imbianchino. In
particolare egli contesta di poter svolgere le professioni proposte dal perito
dr. __________.
Occorre qui ricordare che, ai
fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato
del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo
equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati
in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Come
già accennato nel considerando precedente, conformemente ad un principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
Infine,
la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di
valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre
procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente,
questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del
lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al
summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un
potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere
l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa
delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di
adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da
versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003
nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
2.6
Nell’evenienza
concreta, il ricorrente sostiene che la mansione di magazziniere, in un mercato
equilibrato del lavoro, non è esigibile poiché non può sollevare pesi.
Parimenti inesigibile è la professione di operaio di meccanica di precisione in
quanto egli non dispone della necessaria qualifica ed esperienza e, vista la
sua età, non ha la possibilità di aggiornarsi. Sostanzialmente per gli stessi
motivi, non attuabile è la proposta lavorativa di custode, sorvegliante e
benzinaio.
Orbene,
pur volendo ammettere – per ipotesi di lavoro - la non esigibilità nelle
professioni indicate a titolo esemplificativo dal perito, questo Tribunale ritiene
comunque che l’assicurato può ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, senza carico
del braccio sinistro. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in
cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, oppure
quello dei servizi dove vi sono mansioni che non comportano aggravi fisici e
possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti ecc.).
Vero
che l’assicurato, sprovvisto di una qualificata formazione, ha svolto la professione
d’imbianchino per diversi decenni, ma è altrettanto vero che le sue limitazioni
reumatologiche - che gli impediscono di svolgere quei lavori che richiedono l’utilizzo
meccanico della spalla sinistra e dell’arto superiore sinistro - non inficiano
lo svolgimento di tutte le summenzionate attività che non necessitano una
particolare qualifica e non sollecitano le citate parti del corpo. Va poi
ricordato che il ricorrente non è limitato nella guida dell’automobile e che
non vi sono limitazioni alla motricità fine delle mani.
Infine,
sebbene l’assicurato, al momento dell’emissione della decisione qui contestata
aveva 60 anni, ciò non
toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio
2003.
e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto,
alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile
la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un
61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella
causa C.V, inc. 32.2005.107).
Non
a caso, con rapporto 4 ottobre 2004 il funzionario incaricato, partendo
dall’esigibilità dell’assicurato in attività leggere non qualificate, ha
proceduto al raffronto dei redditi (doc. AI 29-1), di cui si dirà nel prossimo
considerando.
Per
questi motivi, questo Tribunale non ritiene necessario eseguire “una valutazione
peritale della capacità del signor __________ ad esercitare una qualsiasi
attività lavorativa” (cfr. ricorso pag. 10). Al riguardo, va fatto presente
che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2003.
IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7
Al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16
LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).
2.7.1
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985.
pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di
norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il
danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente
attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti
salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid.3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella
causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il
reddito da valido partendo da un reddito ipotetico di fr. 62'249 annui indicato
dal suo ex datore di lavoro per l’anno 2003 (doc. AI 6-3), adeguandolo in
seguito al 2004 (fr. 62'809,24) ed al 2005 (fr. 63'369,48; cfr. doc. AI 40-1).
2.7.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso
deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002
pag. 64).
Conformemente alla succitata
giurisprudenza del TFA, e dopo aver utilizzato la tabella statistica salariale
relativa al Ticino (TA-13), l’amministrazione, tenendo conto di una riduzione
massima del 25%, ha determinato un reddito da invalido di fr. 38’449 (2002),
rispettivamente fr. 39'780 (2004; cfr. doc. AI 40-2, 40-3).
L’assicurato
contesta tale importo, sostenendo che lo stesso non è rappresentativo poiché
verosimilmente riferito alla media salariale svizzera. Come visto sopra, questo
non è il caso.
Ora,
va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
Nel
caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con
orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.
4’588. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso
ammonta a fr. 4’771 mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Raffrontando
il reddito da valido (2004) di fr. 62'809,24 con il reddito da
invalido in attività adeguate esigibili al 100% di fr. 42’939 (57'252
meno una deduzione del 25%) ne risulta un grado d’invalidità
non pensionabile del 31,63% (62'809,24 – 42’939 x 100 :
62'809,24). Allo medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza
anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno
dell’emissione della decisione contestata.
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
mplicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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