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Decisione

32.2006.67

Nell'ambito della revisione d'ufficio l'UAI, a seguito dell'entrata in vigore della IV revisione della LAI, ritenuto uno stato valetudinario invariato, ha giustamente ridotto la rendita intera precede

15 marzo 2007Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali da lui indicati (impossibilità di stare in piedi a lungo,

difficoltà negli spostamenti) erano già stati presi in considerazione al

momento della determinazione del grado d'invalidità valutando esigibile

unicamente un'attività sedentaria leggera al 50%. Per quanto concerne la

problematica di lombalgie croniche faccio notare che già nel 1996 erano

descritti dolori lombari (rapporto dr. __________ del 18.4.1996).

Conclusione: si conferma stato di salute

invariato." (Doc. III/bis)

L’assicurato

ha pure trasmesso nuovi attestati medici e meglio:

-

certificato medico 13 marzo 2006 del dr. __________,

indirizzato alla Cassa malati, del seguente tenore:

"

Con la presente dichiaro

di avere in cura il Paziente dal 26.4.1995 per una paraparesi spastica dopo una

frattura vertebrale D11-D12 nel 1979 con compressione midollare.

Per i disturbi summenzionati il Paziente

necessita della fisioterapia continua, almeno due volte per settimana per poter

mantenere la sua funzione deambulatoria." (Doc. B)

-

rapporto medico 12 dicembre 2006 inviato dal dr.

__________ alla dr.ssa __________, in cui osserva:

"

Le riferisco in merito

al Paziente summenzionato che ho ricontrollato nell'ultimo mese.

Ricordo la presenza di una paresi spastica

dopo una lesione midollare traumatica toracica bassa nel 1979, leggermente

predominante al membro inferiore destro che diventa sempre più debole da quanto

il Paziente afferma, deve camminare con l'aiuto di 1-2 stampelle, quando rimane

molto in piedi sente cedere la gamba, talvolta sarebbe anche caduto.

Operato al tunnel carpale sinistro con miglioramento,

persistono i disturbi alla mano destra, soprattutto notturni o quando rimane

molto appoggiato sulle stampelle.

In cura con Lyrica 75 mg 3 al dì, Sirdalud

3x1 mg al giorno, non incontinenza sfinterica.

Dolenzia anche a livello dell'anca destra,

persiste un'asimmetria dei riflessi, nettamente più vivaci al membro inferiore

sinistro che al destro, in particolare il patellare destro è diventato meno

vivace rispetto al 1995.

Cutanei plantari in estensione

bilateralmente.

Modica diminuzione della forza anche per il

muscolo quadricipite e iliopsoas a destra.

La marcia è fatta con difficoltà, con l'uso

delle stampelle, deve muovere il bacino in blocco con aumento dei dolori anche

a livello lombo-sacrale.

Ho praticato un ENG di controllo per il

nervo mediano destro che mostra solo un leggero peggioramento della conduzione

segmentale sensitiva, non al contrario per la motoria.

Ho fatto praticare inoltre una MRI del

rachide toraco-lombo-sacrale il 4.12.2006, di cui Le allego la fotocopia del

rapporto (le lastre le ho consegnate al Paziente) che mostra la persistenza di

una deformazione a cuneo dei corpi vertebrali D11 e D12 con scivolamento

laterale destro di D11 su D12, persistenza di una piccola lesione

intramidollare di carattere cistico, post-traumatica, mentre a livello del

rachide lombare si nota un aumento della protrusione discale L2-L3 rispetto

all'esame precedente del 1995, con restringimento del canale spinale a questo livello.

Non altre anomalie importanti ai livelli più

bassi.

Presenza di discopatie anche a livello

cervicale, senza però visibile compressione delle strutture nervose.

In conclusione: sospetto che il Paziente

soffra, oltre che degli esiti della lesione midollare toracica bassa, anche di

una sofferenza delle radici L3-L4 di destra, eventualmente già alla loro origine,

a livello midollare, ma anche in rapporto con il prolasso discale a base larga

L2-L3, nettamente più evidente che non 10 anni fa, con una sintomatologia di

tipo canale lombare stretto, con una compressione multipla delle radici L3-L4.

In considerazione anche del peggioramento

clinico, della persistenza dei dolori, delle difficoltà alla marcia, in

presenza di una patologia che potrebbe essere corretta, ho proposto al Paziente

di chiedere il parere ad un Neurochirurgo sulla possibilità o meno di

intervenire a livello L2-L3, dove il canale spinale sembra più stretto.

Abbiamo deciso, con il Paziente, di

lasciargli qualche settimana per pensarci, non essendo lui stesso entusiasta

all'idea di un intervento chirurgico.

Rimango a disposizione per discutere il

problema e per l'ulteriore procedere in seguito." (Doc. C4)

-

certificato medico 9 gennaio 2007 del dr. __________

all’atten-zione della Cassa malati, in cui indica che l’assicurato “dovrà

proseguire anche per il 2007 con 2 sedute la settimana di fisioterapia visto il

peggioramento della situazione, con una marcata diminuzione della motilità”

(doc. C1).

Tutte

queste attestazioni mediche sono state così commentate dal dr. __________ nelle

sue annotazioni 6 febbraio 2007:

"

vedi nota del 22.4.2005

e del 24.3.2006:

attualmente vengono presentati:

- referto RM colonna toracale e lombosacrale del 24

e 30.11.2006:

○ presenza di

alterazioni degenerative C3-C7 senza restringimento del canale spinale

○ note alterazioni postraumatiche

D11 D12

○ alterazioni

degenerative a livello lombare (spondilartrosi L2-S1) senza compressione radicolare

e senza restringimento del canale spinale

- referto ENG del 4.12.2006: leggero

peggioramento della conduzione a livello canale carpale del n. mediano destro

rispetto al 2003

- rapporto dr. __________ indirizzato alla dr.ssa __________

del 12.12.2006:

○ da questo rapporto

risulta persistenza disturbi tunnel carpale a destra soprattutto notturni e

usando molto la stampella (il medico conferma espressamente un solo leggero

peggioramento)

○ assenza di incontinenza

sfinterica

○ marcia fatta con difficoltà

○ viene sospettata una

sintomatologia da canale lombare stretto con compressione multipla delle radici

L3/L4 con eventuale indicazione a operazione

Valutazione:

per quanto concerne la problematica del tunnel carpale

espressamente viene confermata l'assenza di un peggioramento di rilievo ma al

massimo un leggero peggioramento senza quindi ripercussioni funzionali

rilevanti;

per quanto concerne la problematica del rachide lombare

il sospetto clinico per una stenosi del canale spinale non trova riscontro

oggettivo nell'esame RM. In ogni caso anche in presenza di una stenosi del

canale spinale questa potrebbe al massimo essere limitante per attività da

svolgere in piedi o con necessità di spostamento (sintomatologia di claudicatio

spinale). Ricordo qui però che l'assicurato è stato ritenuto abile parzialmente

per attività sedentarie e quindi eventuali ripercussioni di una stenosi del

canale spinale (patologia nota bene finora non oggettivata) non avrebbero ripercussioni

limitanti.

In conclusione l'attuale documentazione non permette di

oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato."

(Doc. IX/bis)

2.8. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

Considerandi

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, dopo attento esame della documentazione medica

all’incarto, ritiene che, per lo meno fino all’emissione della decisione

impugnata, le condizioni di salute dell’interessato non sono peggiorate

rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura di revisione

sfociata nella decisione 20 agosto 2001 (doc. AI 40).

Il

SMR, infatti, valutati i certificati medici prodotti dai curanti e constatata

la stazionarietà dei disturbi rispetto alle diagnosi poste dagli stessi curanti

in occasione della precedente procedura di revisione, ha correttamente ritenuto

di poter confermare le conclusioni in merito alla capacità lavorativa del 50%

dell’assicurato in attività adeguate. In precedenza, difatti, sulla base del

certificato medico 23 aprile 1996 del dr. __________ – che attestava una totale

inabilità al lavoro quale cameriere, ma un’abilità lavorativa del 50% in

attività sedentarie, precisando che la capacità lavorativa era limitata dal

fatto che l’interessato presentava difficoltà di spostamento per una paraparesi

spastica ai membri inferiori, aggiungendo che se rimaneva molto in piedi

apparivano dei dolori a livello lombare (doc. AI 9-1) - l’assicurato era stato

ritenuto inabile al lavoro al 100% nella sua abituale professione di cameriere

e abile al lavoro 50% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali. Tale conclusione era stata confermata anche a seguito della

procedura di revisione avviata d’ufficio nel 1999, con decisione 20 agosto 2001

(doc. AI 40-1), ritenuto che sia la dr.ssa __________ (doc. AI 33-3), sia il

dr. __________ (doc. AI 37/1-2), hanno attestato che lo stato di salute

dell’interessato era stabile. Ancora, nel rapporto medico 19 aprile 2004

indirizzato all’Ufficio AI la dr.ssa __________ ha ribadito la stazionarietà

dello stato di salute dell’interessato (doc. AI 48), così come pure il dr. __________

nel suo rapporto medico 4 giugno 2004 all’attenzione dell’amministrazione (doc.

AI 53).

È

solo a seguito della decisione dell’Ufficio AI di ridurre, a seguito

dell’entrata in vigore della quarta revisione della LAI – e non per motivi

medici, è bene sottolinearlo, ritenuto che lo stato valetudinario era rimasto

stazionario (doc. AI 58) - la rendita intera precedentemente accordata per un

grado di invalidità del 68% a tre quarti di rendita, sempre per un grado di

invalidità del 68%, che la dr.ssa __________ con scritto 14 aprile 2005 ha segnalato che “dall’avvenuta assegnazione

del grado di invalidità al 68% nel settembre 1996 vi sono stati numerosi

piccoli interventi, resi necessari da complicanze derivate dall’infortunio

primario”, aggiungendo che “in considerazione della nuova scala di

indennità va però anche rivista la situazione clinica del paziente: se

menzionare o valutare in modo più dettagliato il vero quadro del paziente non

avrebbe finora comunque influito su quanto retribuito, coi mutamenti introdotti

da parte dell’Assicurazione invalidità dal 1° gennaio 2004, ciò non fa più

stato” (doc. AI 73-2).

Queste

critiche della dr.ssa __________ sono state dettagliatamente vagliate dalla

dr.ssa __________, che nelle sue raccomandazioni 22 aprile 2005 ha rilevato come la curante, pur elencando

le medesime diagnosi e problemi di salute invariati rispetto al suo precedente

certificato medico di aprile 2004, senza descrivere l’insorgenza di nuove

patologie, ha ritenuto di dare maggior peso ai disturbi dell’interessato, con

riferimento a problemi lombari intermittenti che gli consentono di guidare solo

un veicolo automatico e gli permettono un’autonomia di marcia raccorciata. A

tal proposito la dr.ssa __________ ha rilevato che dalla documentazione agli

atti risulta che l’assicurato beneficia quale mezzo ausiliario del cambio

automatico dal 1997, motivo per il quale tale circostanza non può dimostrare

l’insorgenza di un peggioramento dello stato di salute. In effetti, l’Ufficio

AI ha riconosciuto all’interessato il citato mezzo ausiliario nel giugno 1997

(doc. AI 21) e poi nel giugno 2004 (doc. AI 54).

Quanto

all’autonomia di marcia, il medico SMR ha osservato che non è stato oggettivato

un peggioramento a livello degli arti inferiori rispetto al 1996, rilevando al

contrario che l’intervento di allungamento del tendine con correzione di equinismo

a sinistra eseguito nel 1997 ha

migliorato la mobilità. La

dr.ssa __________ ha inoltre precisato che tale problematica non incide sulla

capacità lavorativa residua del 50% dell’interessato, valutata con riferimento

ad attività sedentarie. Infine, per quanto riguarda la patologia di

compressione del nervo mediano al tunnel carpale bilaterale, la dr.ssa __________

ha rilevato che la situazione è stata risanata con successo a sinistra tramite

intervento di decompressione, ritenendo che in caso di insorgenza di

limitazioni funzionali rilevanti anche a destra si potrebbe intervenire in modo

analogo. Il medico SMR ha affermato che per quanto concerne la rottura del

legamento scafoulnare il dr. __________ ha indicato un esito post-operatorio

molto buono, con ripristino della forza alla mano sinistra e stabilità

legamentare soddisfacente. La dr.ssa __________ ha quindi concluso che non è

stato oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc.

AI 74-2+3). Tali conclusioni, ben motivate e supportate dalla documentazione

medica agli atti, possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.

In

sede ricorsuale l’assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, indicando

che vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute, così come

attestato in data 13 marzo 2006 dal dr. __________ (doc. A2).

In

tale scritto lo specialista curante, ricordato che l’interessato è affetto da

paraparesi spastica dopo lesione midollare traumatica toracica bassa nel 1979, ha attestato un peggioramento della

situazione, “con apparizione di lombalgie croniche ne rendono ancora più

limitata la motilità”, precisando che “il paziente non può rimanere in

piedi a lungo, deve spostarsi con l’aiuto di due stampelle e sicuramente non

può più intraprendere nessuna attività professionale” (doc. A2).

Al

riguardo, nelle sue osservazioni 24 marzo 2006 il dr. __________ ha rilevato

che il breve rapporto del dr. __________ non permette di rendere verosimile una

modifica sostanziale dello stato di salute, ritenuto che i limiti funzionali da

lui indicati (impossibilità di stare in piedi a lungo, difficoltà negli spostamenti)

erano già stati presi in considerazione al momento della determinazione del

grado d'invalidità, considerando esigibile unicamente un'attività sedentaria

leggera al 50%. Per quanto concerne la problematica dell’insorgenza di

lombalgie croniche, il medico SMR ha rilevato che già nel 1996 erano stati

descritti dolori lombari (doc. III bis). Questo Tribunale ritiene di poter aderire

a tali conclusioni, logiche e motivate. In effetti, nel rapporto medico 20

febbraio 1996 il dr. __________ aveva ritenuto esigibile per l’interessato lo

svolgimento di un’attività sedentaria nella misura del 50% (doc. AI 5-2),

mentre nel successivo referto 23 aprile 1996 aveva rilevato l’impossibilità per

l’assicurato di rimanere in piedi a lungo, pena l’insorgenza di dolori a

livello lombare (doc. AI 9-1).

L’assicurato

ha inoltre ritenuto che il peggioramento delle sue condizioni di salute sia

provato dal certificato medico 12 dicembre 2006 inviato dal dr. __________ alla

dr.ssa __________. In tale scritto lo specialista sospetta che il paziente soffra,

oltre che degli esiti della lesione midollare toracica bassa, anche di una sofferenza

delle radici L3-L4 di destra, eventualmente già alla loro origine, a livello

midollare, ma anche in rapporto con il prolasso discale a base larga L2-L3, nettamente

più evidente che non 10 anni fa, con una sintomatologia di tipo canale lombare

stretto, con una compressione multipla delle radici L3-L4. Per tali motivi, in

considerazione anche del peggioramento clinico, della persistenza dei dolori,

delle difficoltà alla marcia, in presenza di una patologia che potrebbe essere

corretta, lo specialista ha proposto di chiedere il parere ad un neurochirurgo

sulla possibilità o meno di intervenire a livello L2-L3, dove il canale spinale

sembra più stretto (doc. C4).

Al

riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni 6 febbraio 2007, ha rilevato che “il sospetto

clinico per una stenosi del canale spinale non trova riscontro oggettivo

nell'esame RM. In ogni caso anche in presenza di una stenosi del canale spinale

questa potrebbe al massimo essere limitante per attività da svolgere in piedi o

con necessità di spostamento (sintomatologia di claudicatio spinale). Ricordo

qui però che l'assicurato è stato ritenuto abile parzialmente per attività sedentarie

e quindi eventuali ripercussioni di una stenosi del canale spinale (patologia

nota bene finora non oggettivata) non avrebbero ripercussioni limitanti”

(doc. IX/bis).

Questo

Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni del medico SMR, tanto più

che lo scritto 12 dicembre 2006 del dr. __________ non è stato seguito da altri

referti medici del curante o di un altro specialista (ad esempio di un neurochirurgo,

come proposto), attestanti un peggioramento dello stato di salute con influsso

sulla capacità lavorativa residua.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Per

quanto concerne la problematica del tunnel carpale, per la quale l’interessato

ha prodotto il referto ENG 4 dicembre 2006, il dr. __________ ha rilevato che

nello stesso viene espressamente confermata l'assenza di un peggioramento di

rilievo, ma al massimo un leggero peggioramento senza quindi ripercussioni funzionali

rilevanti (doc. IX bis).

Questa

valutazione viene fatta propria dal TCA, ritenuto che nel rapporto 4 dicembre

2006.

relativo all’esame elettroneurografico il dr. __________ ha indicato che

vi è un “leggero peggioramento della conduzione segmentale sensitiva antidromica

nel canale carpale, per il nervo mediano destro, rispetto al precedente esame

del 2003, mentre la latenza distale motoria al contrario è minimamente

migliorata” (doc. C3).

Visto

quanto sopra, ritenuta la pertinenza delle dettagliate, approfondite e motivate

valutazioni del dr. __________, questo Tribunale ritiene che l'attuale documentazione

non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.

Quanto

alla censura secondo la quale i medici SMR non avrebbero visitato l’assicurato,

va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri

redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando

essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare

personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U

143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di

specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua

valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

Va

qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite

da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato non ha subito un peggioramento delle patologie con

ripercussioni sulla sua capacità lavorativa residua e continua quindi ad essere

abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Va comunque fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di

revisione.

Pertanto,

ritenuta la stazionarietà dello stato di salute dell’assicurato, con conseguente

invariabilità del grado di invalidità (68%), è a giusta ragione che

l’amministrazione, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione

della LAI, ha ridotto a tre quarti la rendita intera precedentemente attribuita

all’interessato per un grado di invalidità del 68% (l'art. 28 cpv. 1 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%).

2.10

Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”

da parte dell’Ufficio AI (V).

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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