32.2006.68
Non entrata nel merito di una domanda di revisione. Rinvio della causa all'amministrazione
5 marzo 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
32.2006.68
Data decisione, Autorità:
05.03.2007, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una domanda di revisione. Rinvio della causa all'amministrazione
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
GRADO DI INVALIDITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 2 LPTCA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.68
FC/td
Lugano
5 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in fatto
e in diritto
- RI
1, classe __________, già attiva come ausiliaria di cure, è stata messa al beneficio
di una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2003 al 31 marzo 2004, e di un
quarto di rendita, per un’inabilità del 40%, dal 1° aprile 2004, mediante provvedimento
del 12 agosto 2004 (doc AI 26-1); detto provvedimento è stato confermato con
decisione su opposizione 8 febbraio 2005 e, in seguito, dal TCA mediante
pronuncia 1. settembre 2005 (inc. 32.2005.32);
- il
24 settembre 2005 l’assicurata ha presentato una domanda di revisione del
diritto alla rendita facendo valere un peggioramento del suo stato di salute
(doc. AI 52).
A
sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire
all’amministrazione un certificato 28 ottobre 2005, nel quale il suo curante, dr.
__________ha attestato:
"
Con la presente vi riferisco in
merito alla paziente summenzionata.
Negli ultimi mesi la paziente ha presentato
un'esacerbazione della sintomatologia a carattere fibromialgico. Vi sono
soprattutto dolori a livello della colonna lombare, difficoltà alla
deambulazione, sensazione di cedimenti e bloccaggi recidivanti delle articolazioni
alle estremità inferiori. I dolori sono comunque diffusi, interessano pure le
spalle, le braccia e le articolazioni delle mani.
Non ho mai riscontrato fenomeni di sinovite o artrite,
ma dolori diffusi alla palpazione a livello
della muscolatura paravertebrale in toto, nonché tutti i tender points necessari
per la diagnosi di fibromialgia. Inoltre presentava nelle ultime settimane una tendinite achillea
a sinistra.
Vari tentativi terapeutici con Dafalgan, Co-Dafalgan,
Tilur ed Ecofenac non hanno migliorato la situazione.
Inoltre persiste un'importante sindrome depressiva che
viene curata dal dottor Passoni con Fluanxol, Fluoxetin, Trittico, nonché
Neurontin. Malgrado ciò il tono dell'umore è sempre deflesso e la paziente
presenta grandi difficoltà ad affrontare la giornata. Ritengo quindi che negli
ultimi mesi la situazione della paziente summenzionata sia peggiorata e non
vedo margini di miglioramento o misure da adottare che potrebbero migliorare le
condizioni cliniche." (Doc. AI 56-4)
- ha
inoltre prodotto una certificazione del 28 ottobre 2005 del dr. __________,
psichiatra, del seguente tenore:
"
Con la presente si certifica che la
Signora RI 1 è regolarmente seguita per cure psichiatriche e psicoterapiche
dall'estate del 2002 (Servizio Psico-sociale Dr. __________ fino a giugno 2005,
attualmente Clinica __________; Dr.ssa __________ psicologa e psicoterapeutica
Servizio Psico-sociale __________).
Lo stato di salute, rispetto ai documenti in vostro
possesso, si è progressivamente aggravato.
La paziente soffre di una sintomatologia grave
ansioso-depressiva con frequenti e ricorrenti flash-back circa l'accaduto
traumatico che le impediscono inoltre un adeguato riposo notturno.
Nel mese di febbraio di quest'anno inoltre il marito
dopo aver subito una lunga incarcerazione, durante un congedo al domicilio, subisce
un ictus-cerebrale; tale evento avrà poi ripercussione sul grado di autonomia.
La paziente al momento è incapace di sopportare il
carico psicologico che ne deriva dalla situazione attuale; è apatica, ritirata,
sfiduciata rispetto al proprio futuro. Risulta incapace di una progettualità,
incapace di assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa.
Ritengo che nessun datore di lavoro possa assumere al
proprio servizio una persona che versa in tali condizioni psichiche.
Richiedo dunque una valutazione del grado di rendita di
invalidità, ritenuto al momento non proporzionale all'attuale inabilità lavorativa
che risulta essere prossima al 100%. Ricordo inoltre che la sintomatologia
psichica è aggravata da un corteo sintomatologico di algie, limitazioni
funzionali, che pur non rappresentando di per sé un elemento di invalidità,
nuocciono gravemente sul suo equilibrio psichico generale così come a voi
riferito dal medico curante Dr. __________." (Doc. AI 56-3)
- con
decisione 16 dicembre 2005 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda
adducendo:
"
Gentile signora RI 1,
Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per rendita.
Con decisione del 12.08.2004 le abbiamo riconosciuto
una rendita intera AI, rispettivamente un quarto di rendita AI. Un nuovo esame
è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive che
possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo
questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.
Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta
che non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un
peggioramento delle condizioni di salute, non sono dati i presupposti per
entrare nel merito della succitata richiesta
Decidiamo pertanto:
• Non
si entra nel merito della nuova richiesta di prestazioni." (Doc. AI 60-1)
- in
sede di opposizione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha altresì prodotto
un certificato medico del 26 settembre 2005 nel quale il dr. __________, specialista
in reumatologia, rivolgendosi al dr. __________, ha attestato:
"
Diagnosi:
- fibromialgia
- sindrome depressiva
Caro __________,
ho rivisto la nostra sopramenzionata paziente, che
presenta un'esacerbazione della sintomatologia a carattere fibromialgico. Attualmentee vi sono dei dolori in particolar modo a livello della colonna nella zona lombare,
difficoltà alla deambulazione, sensazione di cedimento e di bloccaggi delle
articolazioni alle estremità Inferiori alla deambulazione. l dolori sono
comunque piuttosto a carattere diffuso, ha male dappertutto. Vi è un aumento
dell'intensità della sintomatologia. Dolori anche al movimento delle spalle,
disturbi alle braccia ed a livello delle articolazioni delle mani.
La paziente ha seguito delle fisioterapie negli anni
scorsi ed ha fatto anche delle sedute di agopuntura dal fisioterapista __________
senza trarne un beneficio. E' in cura psichiatrica dal Dr. __________ per una
sindrome depressiva importante ed è trattata con Fluaxol, Fluoxetin Trittico,
nonché Neurontin.
L'esame clinico da me effettuato in data 21.09.2005 non
ha mostrato sostanziali modifiche rispetto alla valutazione antecedente. Sono
presenti dei dolori diffusi alla palpazione a livello della muscolatura
para-vertebrale in toto, nonché tutti i tender points necessari per la diagnosi
della fibromialgia. La mobilità articolare e a livello della colonna vertebrale
è mantenuta a tutti i livelli e non vi sono sinoviti o gonfiori articolari. Non
ho evidenziato nessun reperto neurologico sospetto.
Clinicamente quindi si tratta dl un quadro a carattere fibromialgico
con un'evoluzione piuttosto tipica nel decorso, con attualmente un
peggioramento generalizzato della sintomatologia come spesso capita in questi
pazienti. In associazione vi sono tutta una serie di disturbi funzionali tra i
quali un mal di testa cronico, una stanchezza cronica e delle crisi d'ansia.
Procedere:
Dal punto di vista diagnostico eseguirei regolarmente
dei controlli di laboratorio. Per quanto riguarda l'approccio terapeutico non
ho molto da aggiungere vista e considerata la terapia già Introdotta dal collega
psichiatra.
Ho alcuni dubbi sull'utilità dell'utilizzo di Neurontin
quale antidolorifico. È da valutare dal Dr. __________ se effettivamente sia
necessario continuare con questo medicamento oppure si possa usufruire
semplicemente di un analgetico sotto forma di Dafalgan. Ho consigliato alla
paziente di seguire la ginnastica dei fibromialgici organizzata dalla Lega __________
ed anche la ginnastica in acqua. Le ho consegnato in merito il certificato per
iscriversi ai corsi." (Doc. AI 62-8)
- dopo
aver sottoposto la documentazione prodotta al medico del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR), con decisione su opposizione 13 febbraio 2006
l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione puntualizzando:
"
1. Secondo l'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI), se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere
a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Secondo la cifra 5005 CIGI (Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'AI), esiste un motivo di revisione, ossia una
modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in
particolare in caso di miglioramento o peggioramento dello stato di salute, di
ripresa o cessazione dell'attività lucrativa, di aumento o diminuzione del
reddito d'invalido o di persona non invalida, di modifica della capacità di
svolgere le mansioni consuete (ad es. aumento della
capacità lavorativa di una casalinga grazie all'impiego di mezzi ausiliari).
Giusta la cifra 5014 CIGI, se la persona assicurata non
ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'Ufficio Al non entra nel
merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non
entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
2. Nello specifico, occorre ribadire che la
documentazione prodotta dall'interessata ed esaminata dal SMR, è stata ritenuta
non probatoria, non essendo stati ravvisati elementi clinici alcuni atti a
suffragare un peggioramento delle condizioni di salute. D'altro canto, bisogna
sottolineare che nemmeno attraverso l'atto di opposizione è stato reso
plausibile il dichiarato cambiamento soggettivo dello stato valetudinario. Il
SMR ha infatti confermato la valutazione precedente, ritenendo in primo luogo
che i documenti presentati non siano tali da oggettivare in modo convincente
una modifica sostanziale dello stato di salute. Secondariamente, il SMR ha
evidenziato nell'assicurata l'impressione di una importante componente reattiva
a problemi socio-familiari, aspetto tuttavia non di pertinenza dell'AI.
Di conseguenza non sono dati i presupposti per entrare
nel merito della nuova richiesta assicurativa." (Doc. AI 68)
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, si aggrava
davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e postulando la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché si pronunci nuovamente sul
diritto a prestazioni dopo l’aggiornamento dei necessari accertamenti medici ed
economici; a sostegno della sua domanda fa, tra l’altro, valere:
"
2.
Con decisione del 12.08.2004 l'UAI ha riconosciuto alla
signora RI 1 il diritto ad una rendita intera dall'01.07.2003 al 31.03.2004 e
ad un quarto di rendita dall'01.04.2004.
Giacché le patologie di cui soffre sono andate vieppiù
degradandosi, l'assicurata ha postulato all'UAI una revisione del suo caso
affinché fosse rivalutato il suo grado d'invalidità e le fosse riconosciuta la
debita rendita.
La signora RI 1 ha d'altro canto prodotto i certificati
dei suoi medici curanti, i quali attestano senz'ombra di dubbio alcuna il subentrato
peggioramento delle sue condizioni di salute.
4.
Con il certificato medico del 28.10.2005 (doc. H), il
Dr. __________ ha dunque confermato quanto riscontrato dal collega Dr. __________,
precisando che "vari tentativi terapeutici con Dafalgan, Co-Dafalgan,
Tilur ed Ecofenac non hanno migliorato la situazione". Il Dr. __________
ha precisato nel contempo l'esistenza di un'importante sindrome depressiva
curata dal Dr. __________, sottolineando che malgrado l'uso di più medicamenti
antidepressivi, l'umore della paziente resta sempre deflesso e la stessa
presenta grandi difficoltà ad affrontare la giornata. Il Dr. __________
considera pertanto il quadro sintomatologico e patologico della paziente quale
particolarmente esacerbato, non ravvedendo margini di miglioramento o misure da
adottare atte a migliorare lo stato clinico.
5.
Il Dr. __________ ha pure certificato in data
28.10.2005 (doc. I) l'evidente degrado dello stato di salute della signora __________,
segnatamente dopo gli esami attuati dall'UAI. Egli segnala che la paziente è
regolarmente seguita per cure psichiatriche e psicoterapiche dall'estate del
2002. Nel febbraio del 2005, il marito, durante un periodo di congedo dall'incarcerazione,
ha subito un ictus-cerebrale e dal 03.06.2005 si trova agli arresti
domiciliari. Tale evento ha accentuato ulteriormente il profondo malessere già
vissuto dall'assicurata. Oltre alla forte pressione psicologica vissuta per il
precario stato di salute del marito, si è aggiunto il sovraccarico fisico che
l'assicurata si è dovuta addossare per l'intervenuta limitata autonomia del
coniuge.
La grave sintomatologia ansioso-depressiva di cui
soffre la signora RI 1 la rende incapace di qualsiasi progettualità, di
assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa. Il Dr. __________ ritiene
che nessun datore di lavoro possa essere disposto ad assumere al proprio
servizio una persona che versa nella condizioni di salute della signora RI 1.
Egli postula espressamente che il grado d'invalidità della paziente sia riconsiderato,
in quanto le patologie la rendono attualmente inabile nella misura del
100%." (Doc. I)
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione dell’impugnativa confermando
Fatti
i contenuti della decisione su opposizione (doc. III);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante
del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità
(art. 87 cpv. 2 OAI).
Se
è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Per
quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,
quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una
modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nella
sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile
la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione,
quest’ultima deve impartire all’interes-sato un termine per produrre il mezzo
di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato
di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare
la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- in
concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato
in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio
2005, con cui è stata posta al beneficio di una rendita intera
d’invalidità del 1° luglio 2003 al 31 marzo 2004 e di un quarto di rendita in
seguito, abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente
indagato;
- il
TCA rileva innanzitutto che all’epoca della concessione della rendita di
invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della
Considerandi
perizia psichiatrica del 7 maggio 2004 del dr. __________, psichiatra, il
quale, posta la diagnosi di “Sindrome depressiva, episodio attuale leggero
con sintomi biologici F 32.01, presente dal luglio 2002, e disturbo d’ansia
generalizzato F 41.1”, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 40%
qualificando i sintomi lamentati dalla paziente di grado leggero (doc. AI 21;
cfr. anche STCA 32.2005.32).
- in
occasione della domanda di revisione presentata il 24 settembre 2005 il medico
curante dell’assicurata, dr. __________, generalista, ha attestato un peggioramento
della situazione sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico; dal canto
suo il dr. __________, psichiatra che segue l’interessata dall’estate del 2002,
il 28 ottobre 2005 ha certificato un peggioramento del quadro clinico ponendo
la diagnosi di “Sintomatologia grave ansioso-depressivo” illustrando
come RI 1 fosse soggetta a ricorrenti flash-back circa l'accaduto traumatico e
ricordando come a dipendenza delle mutate condizioni di salute del marito a seguito
dell’ictus subito nel febbraio 2005 la paziente fosse divenuta incapace di
sopportare il conseguente carico psicologico essendo apatica, ritirata,
sfiduciata rispetto al proprio futuro e incapace di una progettualità, di
assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa. A detta dello
specialista era opportuna una rivalutazione del grado d’invalidità, l'attuale
inabilità lavorativa essendo prossima al 100% (doc. AI 56-3; cfr. sopra per
esteso); dall’inserto si evince che in tempi antecedenti sempre il dr. __________,
posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso
depressiva”, aveva attestato un’inabilità del 100% dal luglio 2002 al 16
agosto 2002, del 50% dal 17 agosto al gennaio 2003 (certificati del 4 dicembre
2002, doc. AI 1-15, del 3 febbraio 2003, doc. AI 1-8) e del 100% dal febbraio
2003.
secondo il certificato del 16 giugno 2003, nel quale veniva peraltro
consigliata una rivalutazione del caso un anno dopo; di tale rivalutazione si è
poi occupato il dr. __________ nella perizia già citata (doc. AI 7-1 e 21);
- quanto
alla componente organica, oltre al certificato del proprio curante, la ricorrente
ha versato agli atti uno scritto 26 settembre 2005 del dr. __________, specialista
in reumatologia, nel quale viene rilevata un’esacerbazione della sintomatologia
a carattere fibriomalgico con dolori diffusi e un peggioramento generalizzato e
comunque attestata l’assenza di modifica sostanziale rispetto alla valutazione
precedente (doc. AI 62-8);
- ora,
se è vero che la documentazione prodotta non è in grado di documentare una
rilevante modifica del danno alla salute dal profilo reumatologico, questo TCA
deve considerare che la diagnosi psichica posta dallo specialista che ha in
cura la ricorrente dal 2002 ha subito una modifica nel senso che la “Sindrome
da disadattamento” è ora chiaramente confluita in una “Sintomatologia grave
ansioso-depressiva” (la sottolineatura è della redattrice), patologia che
secondo il dr. __________ renderebbe impossibile per la ricorrente qualsiasi
attività lavorativa; come detto, il dr. __________, nella sua perizia del 7 maggio
2004, aveva invece qualificato come “leggero”, e compatibile con una
ripresa, seppur parziale, dell’attività lavorativa, l’episodio depressivo
diagnosticato alla paziente;
- ne
discende che le certificazioni agli atti contengono elementi idonei a far ritenere
siccome attendibile, con riferimento soprattutto alla componente psichica, una
modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo
- peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche effettuate
nel maggio 2004 e poste alla base della precedente procedura amministrativa
sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio 2005; questo Tribunale deve quindi
concludere che l’assicurata ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi
dell’art. 87 cpv. 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel
merito della domanda di revisione inoltrata dall’assicurata.
Questo
vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente
rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach
dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je
mit Hinweisen). Die Beweis-anforderungen sind vielmehr
herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.
272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die
Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen
Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr
genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand
wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der
Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete
Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob
die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.
zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa);
- di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della domanda di revisione ed esamini
se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente
avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità al
guadagno dell’assicurata;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda come sopra indicato.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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