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Decisione

32.2006.68

Non entrata nel merito di una domanda di revisione. Rinvio della causa all'amministrazione

5 marzo 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti della decisione su opposizione (doc. III);

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante

del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità

(art. 87 cpv. 2 OAI).

Se

è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Per

quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,

quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una

modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Nella

sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che

nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile

la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione,

quest’ultima deve impartire all’interes-sato un termine per produrre il mezzo

di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel

merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato

di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare

la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

- in

concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato

in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio

2005, con cui è stata posta al beneficio di una rendita intera

d’invalidità del 1° luglio 2003 al 31 marzo 2004 e di un quarto di rendita in

seguito, abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente

indagato;

- il

TCA rileva innanzitutto che all’epoca della concessione della rendita di

invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della

Considerandi

perizia psichiatrica del 7 maggio 2004 del dr. __________, psichiatra, il

quale, posta la diagnosi di “Sindrome depressiva, episodio attuale leggero

con sintomi biologici F 32.01, presente dal luglio 2002, e disturbo d’ansia

generalizzato F 41.1”, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 40%

qualificando i sintomi lamentati dalla paziente di grado leggero (doc. AI 21;

cfr. anche STCA 32.2005.32).

- in

occasione della domanda di revisione presentata il 24 settembre 2005 il medico

curante dell’assicurata, dr. __________, generalista, ha attestato un peggioramento

della situazione sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico; dal canto

suo il dr. __________, psichiatra che segue l’interessata dall’estate del 2002,

il 28 ottobre 2005 ha certificato un peggioramento del quadro clinico ponendo

la diagnosi di “Sintomatologia grave ansioso-depressivo” illustrando

come RI 1 fosse soggetta a ricorrenti flash-back circa l'accaduto traumatico e

ricordando come a dipendenza delle mutate condizioni di salute del marito a seguito

dell’ictus subito nel febbraio 2005 la paziente fosse divenuta incapace di

sopportare il conseguente carico psicologico essendo apatica, ritirata,

sfiduciata rispetto al proprio futuro e incapace di una progettualità, di

assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa. A detta dello

specialista era opportuna una rivalutazione del grado d’invalidità, l'attuale

inabilità lavorativa essendo prossima al 100% (doc. AI 56-3; cfr. sopra per

esteso); dall’inserto si evince che in tempi antecedenti sempre il dr. __________,

posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso

depressiva”, aveva attestato un’inabilità del 100% dal luglio 2002 al 16

agosto 2002, del 50% dal 17 agosto al gennaio 2003 (certificati del 4 dicembre

2002, doc. AI 1-15, del 3 febbraio 2003, doc. AI 1-8) e del 100% dal febbraio

2003.

secondo il certificato del 16 giugno 2003, nel quale veniva peraltro

consigliata una rivalutazione del caso un anno dopo; di tale rivalutazione si è

poi occupato il dr. __________ nella perizia già citata (doc. AI 7-1 e 21);

- quanto

alla componente organica, oltre al certificato del proprio curante, la ricorrente

ha versato agli atti uno scritto 26 settembre 2005 del dr. __________, specialista

in reumatologia, nel quale viene rilevata un’esacerbazione della sintomatologia

a carattere fibriomalgico con dolori diffusi e un peggioramento generalizzato e

comunque attestata l’assenza di modifica sostanziale rispetto alla valutazione

precedente (doc. AI 62-8);

- ora,

se è vero che la documentazione prodotta non è in grado di documentare una

rilevante modifica del danno alla salute dal profilo reumatologico, questo TCA

deve considerare che la diagnosi psichica posta dallo specialista che ha in

cura la ricorrente dal 2002 ha subito una modifica nel senso che la “Sindrome

da disadattamento” è ora chiaramente confluita in una “Sintomatologia grave

ansioso-depressiva” (la sottolineatura è della redattrice), patologia che

secondo il dr. __________ renderebbe impossibile per la ricorrente qualsiasi

attività lavorativa; come detto, il dr. __________, nella sua perizia del 7 maggio

2004, aveva invece qualificato come “leggero”, e compatibile con una

ripresa, seppur parziale, dell’attività lavorativa, l’episodio depressivo

diagnosticato alla paziente;

- ne

discende che le certificazioni agli atti contengono elementi idonei a far ritenere

siccome attendibile, con riferimento soprattutto alla componente psichica, una

modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo

- peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche effettuate

nel maggio 2004 e poste alla base della precedente procedura amministrativa

sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio 2005; questo Tribunale deve quindi

concludere che l’assicurata ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi

dell’art. 87 cpv. 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel

merito della domanda di revisione inoltrata dall’assicurata.

Questo

vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente

rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach

dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je

mit Hinweisen). Die Beweis-anforderungen sind vielmehr

herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.

272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die

Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen

Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr

genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand

wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der

Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete

Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob

die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.

zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere

Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder

weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa);

- di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della domanda di revisione ed esamini

se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente

avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità al

guadagno dell’assicurata;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda come sopra indicato.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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