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Decisione

32.2006.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2007Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XXVI e XXVII sono stati trasmessi per conoscenza alla rappresentante

dell’assicurata (doc. XXVIII).

Delle

singole risultanze verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se la ricorrente ha diritto o no ad una rendita d'invalidità.

Sostanzialmente

l’Ufficio AI è del parere che da un punto di vista medico (reumatologico e

psichiatrico) l’assicurata non presenta un danno alla salute che comprometta la

propria capacità al lavoro.

Di

diverso parere è invece la ricorrente, la quale chiede il riconoscimento di una

mezza rendita d'invalidità a seguito delle conseguenze sulla capacità di

guadagno di affezioni a livello reumatologico e psichiatrico.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543

consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto

dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174

seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra

sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella

quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF

102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V

298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in

casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo

conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Al

riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di

attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.

Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2

In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale

inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di

concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico

pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)

la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato

psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad

indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo

risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21

aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.

2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza del 16

dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza

in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati

facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50

(recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque

prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,

per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili

sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti:

la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la

sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni

senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo

difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal

profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,

sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per

l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni

qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da

un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

2.5. Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p.

329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza

inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta

esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001

nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Nel caso

concreto, nel suo rapporto medico 10 dicembre 2003, la dr.ssa __________, FMH

in medicina interna, ha posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa:

"

Sindrome panvertebrale cronica, prevalentemente

lombospondilogena con periartropatia all’anca destra in:

- ipercifosi della dorsale alta

- decondizionamento muscolare

- minime alterazioni degenerative lombari (protrusioni discali

L3-L4 ed L4-L5, senza compressioni radicolari)

Depressione reattiva a carattere medio-grave”

(doc. AI 6/1)

Lo stesso

medico ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa nell’attività

di cameriera ai piani:

"

100% dal 28.04.2003 al 11.05.2003

50% dal 12.05.2003 al 08.06.2003

100% dal 09.06.2003 al 16.06.2003

50% dal 17.06.3003 al continua” (doc. AI 6/1)

Nell’allegato

al rapporto medico 10 dicembre 2003, circa la possibilità per l’assicurata di

svolgere la sua attività di cameriera ai piani rispettivamente altre attività,

la dr.ssa __________ si è così espressa:

"

(…)

La paziente per 4 ore al giorno riesce a

perpetuare la sua attività lavorativa, senza che però gli vengano richiesti

sforzi gravosi.

(…)

Per la paziente sarebbe possibile riprendere

un’attività lavorativa, di tipo non gravoso, al 50%, ossia per 4 ore al giorno.

Questo non influenzerebbe la sua prognosi lavorativa futura, visto anche la sua

giovane età.

(…)” (doc. AI 6/3)

Invece,

nel suo allegato al rapporto medico 3 dicembre 2003, la dr.ssa __________, FMH

in reumatologia, ha attestato che all’assicurata è ancora proponibile la sua

attività per tutto il giorno e senza diminuzione del rendimento (doc. AI 5/3).

La stessa

specialista, circa i provvedimenti terapeutici/prognosi, si è così espressa:

"

Dolori persistenti della colonna lombare con

irradiazioni alla gamba dx con alterazioni degenerative del rachide lombare. Protrusione discale L3-L4 e L4-L5 in

particolare senza segni per compressioni radicolari. Avviso che la paziente é

già stata controllata dal Dr. __________ e Dr. __________ (mi permetto di allegarvi la lettera del Dr. __________.

Dal Dr. __________ non ho ricevuto rapporti). Le rx funzionali del rachide

lombare non hanno dimostrato nessun segno di instabilità. La paziente quando si

é presentata in settembre, aveva cominciato con il lavoro al 50% ed é entrata

in disoccupazione. Secondo mia opinione la paziente potrebbe seguire il lavoro

al 100%. E' importante solo che segua sempre un buon programma di ginnastica con

rinforzamento muscolare che la paziente potrebbe superare i problemi." (Doc. AI 5-2)

Al fine

di chiarire la situazione medica dell’assicurata l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia reumatologica a cura del dr. __________, (doc. AI 17/1, 18/1-2 e

19/1-2).

Nel suo referto

del 27 settembre 2004 (doc. AI 20/1-5) il perito, specialista FMH in

reumatologia e riabilitazione, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e

i dati oggettivi, ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

- sindrome lombo-vertebrale a

carattere cronico recidivante su alterazioni statiche della colonna, con

scoliosi destro convessa toracolombare e tendenza iper-cifotica toracale

- iniziali alterazioni

degenerative soprattutto ai segmenti L3/L4, in minor misura L4/L5 e L5/S1

- gonalgia a

destra

(…)” (Doc. AI 20/4)

Il dr. __________

ha poi sviluppato le seguenti constatazioni:

"

(...)

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

La paziente presenta dal punto di vista

reumatologico, una sindrome lombovertebrale, attualmente senza componente

spondilogena o di tipo irritativo radicolare a livello delle estremità

inferiori. Clinicamente non vi sono nemmeno segni per un'instabilità lombosacrale.

All'origine di questa sintomatologia dolorosa a carattere lombo-vertebrale, vi

è una scoliosi destro convessa toracolombare ed una tendenza iper-cifotica

della colonna toracale, nonché alterazioni degenerative di modesta entità a

livello soprattutto del segmento L3/L4 ed in minor misura a livello L4/L5, L5/S1.

Accanto a questa problematica principale, vi è una gonalgia a destra,

nell'ambito di una periartropatia del ginocchio di destra, senza comunque segni

per una problematica di tipo degenerativo artrosico e nemmeno per un'artrosi

femoro-patellare. Il fatto di inginocchiarsi ripetutamente, può essere

senz'altro ritenuto la causa di questi dolori a livello del ginocchio destro.

Tenendo in considerazione queste patologie di ben

modesta entità, ritengo che questa paziente non presenti incapacità lavorativa

alcuna nelle attività lavorative svolte finora che sono quelle di cameriera ai

piani o donna di pulizie.

Anche per un'altra attività lavorativa non

qualificata come potrebbe essere quella di operaia, non vi sono limitazioni

alcune.

6. POSSIBILITA' Dl MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI

DI SALUTE DELLA PAZIENTE

La paziente potrebbe approfittare di una

protezione per le ginocchia così da evitare i dolori quando si inginocchia, in

particolar modo con il ginocchio destro. Anche una fisioterapia intensiva, in

particolar modo con degli esercizi a carattere isometrico e di stabilizzazione della colonna vertebrale, potrebbe ridurre ulteriormente la

sintomatologia dolorosa della paziente." (Doc. AI 20-4+5)

Il 10

ottobre 2006 il TCA ha scritto al perito una lettera del seguente tenore:

"

(…)

il nostro Tribunale è chiamato a decidere nella

causa di cui a margine, vista la sua perizia 27 settembre 2004 (qui allegata in

copia) e ritenuto il reperto 28 luglio 2003 (qui allegato in copia) nel quale

il Dr. __________ ha, in particolare, osservato che:

" A partire da subito fino

al giorno in cui verrà ricoverata, giudico l'assicurata abile al lavoro nella

misura del 60% in un lavoro ergonomicamente adatto, nell'ultimo lavoro di

cameriera ai piani rimane inabile al lavoro totalmente."

Voglia, per cortesia e entro il termine di

20 giorni, spiegarci precisamente per quali motivi nella sua perizia ha

invece, tra l'altro, concluso che:

" Tenendo

in considerazione queste patologie di ben modesta entità, ritengo che questa

paziente non presenti incapacità lavorativa alcuna nelle attività lavorative

svolte finora che sono quelle di cameriera ai piani o danna delle

pulizie."

(…)” (Doc. XVII)

Il 30

ottobre 2006 il dottor __________ ha così risposto al TCA:

"

(...)

Avevo riscontrato durante

la mia visita del 09.09.2004 una sindrome lombo-vertebrale a carattere cronico

recidivante, su alterazioni statiche della colonna, con scoliosi destro

convessa toracolombare e tendenza ipercifotica toracale.

Vi erano dal punto di vista clinico, dei reperti

di modesta entità con una buona mobilità della colonna a tutti i livelli ed in

tutte le direzioni, sia nella zona cervicale, che toracale e lombare, con un

Schober di 10-15 cm. Riscontravo dei dolori ai movimenti ed alla palpazione

della muscolatura para-vertebrale. Non riscontravo segni per compressioni

radicolari o per un'insufficienza segmentale o instabilità. All'esame clinico

non avevo nessun disturbo a livello dell'anca. La paziente presentava

anamnesticamente delle gonalgie. l reperti radiologici da me visualizzati, inerenti una colonna

lombare eseguita da me in data 09.09.2004, mostravano delle minime alterazioni

degenerative al segmento L3/L4 con leggera spondilosi, nonché una condrosi a

livello L5/S1.

La mia valutazione quindi dell'incapacità

lavorativa si è basata sulla visita clinica e sui reperti radiologici da me

erruiti in data 09.09.2004. La mia valutazione si discosta in parte dalla

valutazione eseguita dal collega reumatologo Dr. __________ il 28.07.2003,

quindi circa un anno prima. Egli nella diagnosi evidenziava la presenza di una

sindrome panvertebrale cronica prevalentemente lombospondilogena a destra, con

una peri-artropatia dell'anca destra, su delle minime alterazioni degenerative

lombari con protrusioni discali L3/L4 e L4/L5 senza compressioni radicolari. E'

quindi da ritenere che a distanza di un anno, la sintomatologia a carattere spondilogeno

a destra e la peri-artropatia dell'anca diagnosticata dal dr. med. __________ non era più evidenziabile alla mia visita. I referti radiologici

venivano valutati univocamente. Il Dr. __________ riteneva la paziente allora nel momento della sua

visita inabile al lavoro nella forma completa. Prevedeva un miglioramento dei

suoi disturbi valutando poi la possibilità di una ripresa lavorativa quale

cameriera ai piani con un rendimento al massimo ridotto del 40%-50%. La

riteneva da subito abile al lavoro in un'attività lavorativa adatta nella forma

completa con un rendimento massimo del 100%.

Non mi risulta che il Dr. __________ abbia

rivisto la paziente nel decorso dopo le terapie instaurate e a distanza di un

anno. II decorso soggettivo e clinico della patologia della paziente, nonché i

reperti radiologici e clinici da me evidenziati alla visita da me eseguita il

09.09.2004, non mi permettono di determinare un'incapacità lavorativa in questa

paziente né nelle attività professionali di cameriera ai piani né in quella di

donna delle pulizie.

Segnalo inoltre che la paziente è stata visitata

nell'anno 2003 a più riprese dalla Dr.ssa __________ e che la stessa dr.ssa __________

in un suo rapporto medico per l'assicurazione invalidità, aveva ritenuto la

paziente abile al lavoro nella forma completa

del 100%." (Doc. XX)

Questo

Tribunale, dopo attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a

cui è giunto il dr. __________ nella perizia 27 settembre 2004 – alla quale va

riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata

(consid. 2.5) – e viste le risposte date al TCA nello scritto 30 ottobre 2006 (appena

riprodotte), deve ritenere valide le conclusioni formulate dal perito.

Di

conseguenza, da un punto di vista reumatologico, l’assicurata va considerata completamente

abile al lavoro nelle attività di lavoro finora svolte di cameriera ai piani e

donna delle pulizie.

Del resto

la dr.ssa __________, nel certificato 21 dicembre 2004, non ha contestato la

valutazione peritale limitandosi a ribadire che “(…) la paziente presenta una

situazione clinica compatibile per una attività lavorativa al 50% per lavori di

tipo non gravoso (…)” ma ha solo posto la medesima diagnosi formulata nel suo

precedente rapporto 10 dicembre 2003 nota allo specialista (doc. 32/22-23).

Non è

possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle osservazioni 4

dicembre 2006 della rappresentante dell’assicurata secondo la quale il dr. __________

“(…) non dà motivazione oggettiva alcuna del perché sia giunto ad una

diagnosi, rispettivamente a delle conseguenze sulla capacità lavorativa della

ricorrente diverse rispetto a quanto indicato dal dr. med. __________. In

particolare non si comprende – anche perché egli non lo indica – perché “a

distanza di un anno la sintomatologia a carattere spondilogeno a destra e la

peri-artropatia dell’anca diagnosticata dal dr. med. __________ non era più

evidenziabile” alla sua visita (…)” (doc. XXIII).

Infatti,

è proprio sui reperti radiologici da lui eseguiti, visualizzati e univocamente

valutati, che il perito ha motivato perché la sua valutazione si scosta in

parte da quella eseguita, tra l’altro un anno prima, dal dr. __________.

In conclusione

dunque, a mente del TCA, l’aspetto reumatologico dell’affezione dell’assicurata

è stato sufficientemente chiarito.

Per questo

motivo la richiesta di un’ulteriore perizia reumatologica formulata dalla

ricorrente (doc. XXIII) va disattesa.

A tal

proposito va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.7. Per quanto

riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti di causa risulta quanto segue.

Nel suo

rapporto medico 10 dicembre 2003, la dr.ssa __________ ha posto anche la

diagnosi di “(…) depressione reattiva a carattere medio-grave (…)” (doc. AI

6/1).

Interpellata

al riguardo dal dr. __________, medico SMR (doc. AI 13/1), la dr.ssa __________

ha risposto che:

"

(...)

1. Se tale diagnosi è stata convalidata da uno

psichiatra

La valutazione è

ancora in corso, in quanto la paziente ha il primo appuntamento, con il Dr. med. __________, al 24.05.2004.

Considerandi

2.

Se l'assicurata assume una terapia specifica

(p.f. specificare)

La paziente assume

Xanax Retard, purtroppo con uno scarso beneficio.

3.

Quali sono le eventuali ripercussioni di tale patologia sulla capacità

lavorativa (p.f. specificare in modo preciso)

La paziente ha

un'importante problematica psicologica oltre al problema della sindrome

lombovertebrale. Lavora al 50 % per mezzo dell'ufficio di disoccupazione, nella

confezione di gioielli.

4.

Se si tratta unicamente di un disturbo reattivo alla problematica familiare e

lavorativa

In anamnesi si rileva

una stigmate familiare tuttavia sicuramente le problematiche lavorativa e

familiare incidono in maniera importante." (Doc.

AI 14-1)

Interpellato

dal dr. __________ (doc. AI 15/1), con lettera 18 giugno 2004, il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha risposto che:

"

(…)

In merito alla sua richiesta del 9.6 u.s.

riguardante un’eventuale incapacità lavorativa da un punto di vista

psichiatrico per la paz. sopra indicata, le posso rispondere che attualmente

non ci sono limitazioni funzionali derivanti dalla patologia psichiatrica,

quindi non c’è incapacità lavorativa. (…)” (Doc. AI 16/1)

Lo stesso

psichiatra, in un rapporto 26 luglio 2004 indirizzato alla __________, ha

certificato una “(…) lieve sindrome ansioso-depressiva (senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa) (…)”, quali cure e/o terapie

effettuate rispettivamente in corso e relativo risultato ha indicato “(…)

Xanax, psicoterapia di sostegno. Buona remissione della patologia psichiatrica

(…)” e, a proposito, della capacità lavorativa nel mestiere abituale ha

attestato che “(…) senza limitazione – dal punto di vista psichiatrico – da

sempre (…)” (doc. AI 32/7-8).

Il TCA

constata che il dr. __________ è stato interpellato dall’amministrazione solo

in quanto indicato dalla dr. __________ quale specialista presso il quale la

sua paziente aveva il primo appuntamento al 24 maggio 2004.

Di

conseguenza, dovendo lo specialista semplicemente riferire circa la capacità

lavorativa dell’assicurata da lui appurata, dal punto di vista psichiatrico, e

non sussistendo alcuna ragione per dubitare delle risposte fornite, questo

Tribunale deve concludere che, almeno fino al 26 luglio 2004 (data del rapporto

indirizzato alla __________), l’assicurata non presentava alcuna incapacità

lavorativa riconducibile a motivi di natura psichiatrica.

Questa conclusione

si impone tanto più se si considera che a quell’epoca nessun'altro specialista

si era pronunciato diversamente (l’assicurata è infatti in cura presso la

dr.ssa __________, che non attesta un’incapacità al lavoro antecedente il 3

marzo 2005, doc. AI 45/17-19 e 50/5). Anche il dr. __________, nel suo rapporto

6.

ottobre 2003 indirizzato alla __________, circa lo status dell’assicurata si

è così espresso: “(…) condizioni generali e nutrizionali buone in paziente

tranquilla, collaborante senza stigmate depressive al colloquio e visita

odierna (…)” (doc. AI 1/3-4).

Per

questi motivi la richiesta dell’assicurata di sentire il dr. __________ quale

teste e la richiesta dallo stesso medico dell’edizione della cartella medica

completa (doc. VI) vanno disattese (riguardo alla possibilità di una

valutazione anticipata delle prove senza ledere il diritto di essere sentito

vedi il consid. 2.6 in fine).

La dr.ssa

__________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto 10 gennaio 2006

alla rappresentante dell'assicurata (doc. AI 45/17-19), ha posto la diagnosi di

“(…) sindrome mista ansioso-depressiva con aspetti reattivi a difficoltà

familiare e di somatizzazione in paziente con acculturazione e livello

intellettivo al limite inferiore della norma (…)” (doc. AI 45/18) e, circa la

capacità lavorativa della ricorrente, si è così espressa:

"

(…)

si tratta dunque di una paziente che dal punto di

vista psichico presenta limitate capacità di tipo cognitivo e metacognitivo che

causano difficoltà di adattamento e di risposta allo stress. La

compartecipazione psichica alla sintomatologia reumatologica appare rilevante

nel senso della somatizzazione. La capacità lavorativa si assesta a mio parere

al 50% considerata in modo globale. Il piano terapeutico ha finalità di

mantenimento e contenimento di ulteriori peggioramenti e prevede quando

possibile l’inserimento di una presa a carico psicocorporea per gli aspetti

psicosomatici della sintomatologia. Una rivalutazione della capacità lavorativa

può essere prevista utilmente fra un anno (…)” (doc. AI 45/19)

La dr.ssa

__________, in un ulteriore scritto 8 febbraio 2006 alla sua rappresentante, ha

rilevato che:

"

(...)

La paziente presenta a mio parere una

sintomatologia psichiatrica rilevante dal punto di vista dell'incapacità lavorativa.

Relativamente al rapporto di causalità posso

osservare in termini generali che le patologie psichiatriche vengono

attualmente interpretate in termini multifattorlali come conseguenza di

disequilibri variamente combinati e interrelati sui piani biologico,

psicologico e sociale (modello biopsicosociale dell'eziologia).

I fattori sociali quali la crescita in una

famiglia povera e disagiata e il basso livello di acculturazione rappresentano

fattori predisponenti per un possibile cattivo adattamento sociale nella vita

adulta che a sua volta può avere conseguenze negative sullo stato di salute.

Le difficoltà cognitive, d'altro canto,

riscontrabili clinicamente (una valutazione testologica a questo livello

potrebbe entrare In linea di conto in sede peritale) rappresentano un fattore

di vulnerabilità individuale relativamente all'insorgenza di patologie

psichiatriche.

Nella sostanza per questa specifica situazione

posso osservare che i fattori sopraindicati per un lungo periodo di tempo hanno

comunque permesso un sufficiente adattamento psicosociale e la conservazIone

della capacità lavorativa con carichi di lavoro prevalentemente manuale anche

superiori alla media.

Dal profilo psicologico mi pare rilevante

sottolineare che la prestanza fisica, per questa specifica paziente ha

rappresentato nel tempo un importante fattore di equilibrio personale, di

rassicurazione e di autostima.

L'insorgenza dei sintomi somatici ha rappresentato

in questo senso un importante fattore di scompenso in senso ansio-depressivo e

psicosomatico di un assetto psichico già di per sè fragile e precario.

La situazione si aggravava in concomitanza anche

con importanti difficoltà

familiari che per i già citati limiti di comprensione, elaborazione e strategia

la paziente non era ed è in grado di affrontare efficacemente risultandone un

peggioramento dei sintomi citati.

A mio parere si tratta di una situazione

patologica durevole con i limiti terapeutici già descritti." (Doc. AI 50-5)

Interpellata

dal TCA (cfr. consid. 1.9), la dr.ssa __________ ha confermato i suoi scritti

sopra in parola, ed ha così risposto ai quesiti che le sono stati posti:

"

(...)

1.

Secondo

una classificazione riconosciuta qual è l'esatta diagnosi dell'assicurata?

- Distimia

(ICD 10 F43.1) / Disturbo ansioso depressivo misto (DSM IV)

-

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4)

- D.D.

Ritardo mentale lieve

Commento: nella

corrispondenza con l'avvocato RA 1 mi pronunciavo per un problema

ansiodepressivo che dal profilo della classificazione nosografica presenta

nella sostanza criteri sovrapponibili per due diverse definizioni diagnostiche

a seconda che si utilizzi ICD 10 o DSM IV.

Riferivo inoltre di

un dubbio tuttora non chiarito definitivamente rispetto al livello intellettivo

della paziente fra il limite inferiore della norma e un lieve deficit.

2.

Cosa può dire in merito al grado dell'affezione dell'assicurata

e per quali ragioni giustifica un'inabilità al lavoro del 50%?

Complessivamente a

mio parere è presente un'inabilità lavorativa al 50% per tempo attualmente

indeterminabile. Tentativi di aumento anche lieve delle ore di lavoro

quotidiano hanno dato esito fallimentare per questa paziente che da sempre

mette il massimo dell'impegno in tal senso.

Non mi pare inutile

sottolineare come la pretesa di un rendimento maggiore incompatibile con lo

stato di salute attuale possa provocare controproducenti effetti negativi sui

sintomi e sulla capacità lavorativa residua.

3.

Come giudica la malattia dell'assicurata:

- Si tratta di una malattia

cronica?

- Si tratta di una malattia di

durata pluriennale con

sintomi stabili e/o in

evoluzione?

La valutazione

attuale corrisponde a quella di una malattia di durata pluriennale con sintomi

passibili di aggravamento.

4.

Qual è la sua prognosi?

La prognosi

valutando fattori di rischio, decorso e quadro attuale non è buona.

5.

In quale misura l'inabilità al lavoro del 50% è riconducibile a

problemi psico-sociali?

L’inabilità

lavorativa al 50% è secondo la mia opinione riconducibile alla evidenziabile

situazione di malattia somatica e psichiatrica di cui la paziente è portatrice.

Come in parte già

specificato all’avv. RA 1 si sono potuti evidenziare nell’anamnesi fattori

sfavorevoli per lo stato di salute: socioeconomici (famiglia povera e

disagiata, basso livello scolastico, emigrazione) personologici (basso livello

intellettivo), familiari (difficoltà coniugali e nella relazione con i figli).

Tutti questi problemi

per lungo tempo non hanno causato una situazione di malattia rilevante per

l’incapacità lavorativa.

A mio parere è la

patologia somatica che con buona probabilità è stata determinante per

l’insorgenza della malattia attuale che causa, oltre all’inabilità lavorativa

una riduzione delle competenze sociali (ritiro) e familiari. (…)” (Doc. XXI)

Come

visto (cfr. consid. 2.5) in materia di danno alla salute psichica la

giurisprudenza federale esige, come condizione necessaria ma non sufficiente

per poter ammettere l'esistenza di un'affezione invalidante, che venga posta

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. DTF 132 V 69-70;

DTF 131 V 50 consid. 1.2; DTF 130 V 353 consid. 2.2.3).

Nella

presente fattispecie la dottoressa __________ ha posto la diagnosi di sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4).

Il TCA è

dunque chiamato a verificare se sono dati i presupposti fissati dalla

giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata

lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. doc.

2.

).

La

giurisprudenza esige quale primo criterio l'esistenza di una "comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata".

La

dottoressa __________ quale ulteriore danno alla salute psichica ha

diagnosticato l'esistenza di una Distimia (F 34.1).

Questa

affezione presenta le seguenti caratteristiche:

"

F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono

dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente

grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da

giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media

gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude:

depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una

diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora

posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della

malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari

di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i

concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi

deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o

costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano

raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno,

o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due

anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome

depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante

almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli

aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o

sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita

di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di

sconforto

(8) vissuto

di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o

rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se

l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di

vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio

affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano

2003, pag. 136-137).

Viste le caratteristiche

appena descritte questo Tribunale ritiene che la diagnosi di distimia non può fare

concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata, tanto più se si considera che la giurisprudenza federale ha

già stabilito che uno stato depressivo medio o leggero (a differenza di quello

grave) non può essere ritenuto una comorbidità psichiatrica visto che gli stati

depressivi costituiscono delle manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da

dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04;

DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

Resta da stabilire sono

presenti, in modo costante e intenso, gli altri criteri qualificanti

indicati dalla giurisprudenza.

Questi criteri sono, lo si

ricorda, l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità

di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso

e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto

primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (cfr. consid. 2.4 e la citata STFA del 28 maggio 2004

nella causa B., I 702/03).

Il TCA rileva innanzitutto

che, come visto sopra (cfr. consid. 2.6), invitato a precisare i motivi delle

sue conclusioni peritali, il dr. __________ ha, in particolare, evidenziato

che:

" (…)

La mia valutazione si discosta in parte dalla

valutazione eseguita dal collega reumatologo Dr. __________ il 28.07.2003,

quindi circa un anno prima. Egli nella diagnosi evidenziava la presenza di una

sindrome panvertebrale cronica prevalentemente lombospondilogena a destra, con

una peri-artropatia dell'anca destra, su delle minime alterazioni degenerative

lombari con protrusioni discali L3/L4 e L4/L5 senza compressioni radicolari. E'

quindi da ritenere che a distanza di un anno, la sintomatologia a carattere

spondilogena a destra e la peri-artropatia dell'anca diagnosticata dal dr. med. __________ non era più evidenziabile alla mia visita. I referti radiologici

venivano valutati univocamente. Il Dr. __________ riteneva la paziente allora nel momento della sua

visita inabile al lavoro nella forma completa. Prevedeva un miglioramento dei

suoi disturbi valutando poi la possibilità di una ripresa lavorativa quale

cameriera ai piani con un rendimento al massimo ridotto del 40%-50%. La

riteneva da subito abile al lavoro in un'attività lavorativa adatta nella forma

completa con un rendimento massimo del 100%. (…)” (doc. XX)

Ora, viste le conclusioni

del perito reumatologo, questo Tribunale deve concludere che il criterio

dell’esistenza di un’affezione organica cronica accompagnata da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili non è data (su questo tema cfr. la

STFA del 14 marzo 2006 nella causa A., I 494/04).

Non è neppure è

soddisfatto il criterio della perdita d'integrazione sociale

in tutti gli ambiti della vita. Infatti, la dr.ssa __________, da una parte indica

nei motivi per i quali l’assicurata non potrebbe sfruttare nel mondo del lavoro

la capacità lavorativa del 50% attestatale, dall’altra riferisce a proposito delle

difficoltà relazionali con la figlia che attualmente quest'ultima “(…) avrebbe

cessato il consumo di stupefacenti e ripreso la scuola mantenendo peraltro

difficoltà di comportamento di tipo impulsivo-appellativo che le sono di

difficile comprensione e gestione. (…)” (doc. 45/17-19).

Del

resto, ancora la dr.ssa __________, nelle sue risposte al TCA, non parla di

perdita d’integrazione sociale in tutti gli ambienti della vita e si limita a

sostenere che “(…) A mio parere è la patologia somatica che con buona

probabilità è stata determinante per l’insorgenza della malattia attuale che

causa, oltre all’inabilità lavorativa una riduzione delle competenze sociali

(ritiro) e familiari. (…)”(cfr. doc. XXI, punto 5, la sottolineatura è del

redattore).

Anche il

criterio dello stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul

piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn"), non è adempiuto. Infatti,

come visto sopra, il dr. __________ ha attestato che almeno fino al 26 luglio

2004.

l’assicurata non presentava alcuna incapacità lavorativa riconducibile a

motivi psichiatrici. La ricorrente è in cura presso la dr.ssa __________ solo

dal 3 marzo 2005 e quest’ultima ha pure rilevato che “(…) Una rivalutazione

della capacità lavorativa può essere prevista utilmente fra un anno (…)” (doc.

AI, 45/19).

Dunque

non è possibile escludere a priori un eventuale successo sul piano terapeutico

ritenuto che in quel caso una rivalutazione non sarebbe necessaria.

Non è

possibile concludere differentemente considerando la susseguente lettera dell’8

febbraio 2006 nella quale la dr.ssa __________, senza tuttavia motivare e

documentare, ha sostenuto che “(…) A mio parere si tratta di una situazione

patologica durevole con i limiti terapeutici già descritti (…)” (doc. AI 50-5).

Pertanto

questo Tribunale deve concludere che non sono dati, in modo costante e intenso,

neppure gli altri criteri qualificanti indicati dalla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.4) per poter ritenere eccezionalmente

inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro secondo la giurisprudenza federale.

Questa

conclusione è confermata dalla lettura delle annotazioni del 21 febbraio 2006 della

psichiatra dr.ssa __________, la quale ha, in particolare, rilevato che:

"

(...)

● In base ai rapporti medici da parte della dr.ssa __________

(12.1.2006-9.2.2006), l'assicurata risulta essere in sua cura dal mese di marzo

2005.

nell'ambito di una sindrome mista ansiosodepressiva con aspetti reattivi a

difficoltà familiare e di somatizzazione. In tal senso bisogna rilevare che una

sindrome mista ansioso depressiva è caratterizzata dalla presenza contemporanea

di sintomi dell'ansia e della depressione, ma né gli uni, né gli altri sono

così evidenti e di gravità tale da giustificare una diagnosi individuale. Nella

descrizione oggettiva dello stato psichico non emergono infatti elementi

clinici di rilievo e le difficoltà cognitive non sarebbero legate al disturbo

psichico, ma ad una bassa scolarizzazione (l'assicurata ha interrotto

l'attività scolastica all'età di 10 anni). Non emerge pertanto una patologia

psichiatrica maggiore a carattere invalidante e la diagnosi rimane invariata

rispetto a quella effettuata dal dr. __________.

● Riguardo gli eventuali fattori di scompenso, quali

l'insorgenza dei disturbi somatici e le difficoltà familiari che avrebbero

determinato l'insorgenza della sindrome ansioso depressiva menzionati dal

medico curante dr.ssa __________

nel rapporto AI – dicembre 2003 – e descritti dall'attuale medico psichiatra

curante nei recenti rapporti non sembrano d'altra parte più di entità tale da

comportare per l'assicurata problemi particolari di adattamento, in quanto:

-

dal lato somatico le patologie vengono valutate di modesta entità e non

comportano delle limitazioni per quanto riguarda lo svolgimento delle attività

lavorative che l'assicurata ha svolto in passato quali quelle di cameriera ai

piani o donna di pulizie, anche per un'altra attività lavorativa non

qualificata, come potrebbe essere quella di operaia, non vi sono delle

limitazioni alcune (v. perizia dr. __________ - ottobre 2004;

-

dal lato familiare anche le difficoltà con la figlia si sarebbero in gran

parte risolte, in quanto avrebbe

cessato il consumo di stupefacenti e ripreso la

scuola." (Doc. X/1)

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont

garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical

établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien

plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés

(cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,

pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi.

Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR

et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait

d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Infine,

secondo questo Tribunale, la patologia psichiatrica é stata sufficientemente

indagata. Anche la richiesta di un ulteriore accertamento medico in questo

senso deve dunque essere respinta (riguardo alla possibilità di una

valutazione anticipata delle prove senza ledere il diritto di essere sentito

vedi il consid. 2.6 in fine).

Alla luce

di tutto quanto appena esposto, la decisione su opposizione impugnata va

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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