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Decisione

32.2006.70

Assicurato con attività indipendente. Calcolo del grado di invalidità

4 maggio 2007Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in

maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato dall’amministrazione.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto

da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una

capacità lavorativa del 40% nell’attività precedentemente svolta quale muratore,

e del 70-80% in un'attività lavorativa medio-leggera più adatta.

2.8.

2.8.1. Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.3 e 2.4 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il

risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il

reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può

tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità

(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito

che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella

causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.

32.2003.15).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

2.8.2 Nel

caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione

ha utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore indipendente

(reddito da valido) con quello risultante da un’attività medio-leggera non

qualificata (reddito da invalido). L’Ufficio AI non ha quindi applicato il

metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4), essendo stato possibile accertare

con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni

prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non

essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei

redditi fiscalmente tassati.

Più

precisamente, l’amministrazione, tenuto conto delle limitazioni

funzionali soprattutto dal punto di vista reumatologico, partendo da un reddito statistico di riferimento secondo le

tabelle RSS quale dipendente di fr. 52’566, operate deduzioni sino al (massimo

consentito del) 25% per tener conto delle varie limitazioni da rispettare

indicate dal perito, considerando inoltre una capacità lavorativa del 70%

(secondo il dr. __________ del 70-80%, cfr. sopra consid. 2.5), ha ottenuto un

reddito d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua

effettivamente realizzabile di fr. 27'597 (doc. AI 65-1).

Per quanto invece

riferito al reddito da valido, osservato come conformemente alle

verifiche fiscali esperite negli ultimi 7 anni il richiedente non avesse mai raggiunto,

nella sua professione indipendente, un reddito tassato di fr. 20'000 annui,

l’Ufficio AI ha concluso che l’interessato non subiva alcuna perdita di

guadagno giacchè comunque il reddito da invalido di riferimento superava quello

da valido. In altre parole, esercitando una professione adeguata al suo stato

di salute, l’assicurato potrebbe recuperare pienamente la capacità di guadagno.

Per le motivazioni

che seguono questo Tribunale non vede ragione per dissentire.

2.8.3 Il

ricorrente censura tali conclusioni e in particolare l’utilizzo del metodo

ordinario di raffronto dei redditi ai fini della valutazione dell’invalidità

operato dall’Ufficio AI e invoca in suo luogo l’applicazione del metodo

straordinario, rilevando che un diverso modo di procedere sarebbe contrario al

principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento.

Ora,

in proposito, va ribadito (cfr. sopra consid. 2.4) innanzitutto che secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo

eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e meglio solo se uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205; cfr. DTF 104

Considerandi

V 136).

D’altra

parte, è opportuno ricordare che conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

In

tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente

richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli

possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale

cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag.

256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti

di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile

un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività

dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I

761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale

da custode indipendente di diversi immobili).

Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e

anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione

del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività

indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e

del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla

salute.

Nella

specie, come dianzi esposto, l’Ufficio AI, per determinare il grado

d’invalidità, ha contrapposto al reddito da valido, determinato sulla

base della media degli utili netti e fiscalmente imposti percepiti dal

ricorrente nell’attività di muratore indipendente, esercitata sin dal 1989,

negli anni precedenti all’insorgenza del danno alla salute (circa fr. 20'000), un

reddito da invalido dedotto dai salari statistici.

Ora,

in proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di

affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività

dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella

causa I., I 543/03 e riferimenti).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Come in quello presente, visto

che i redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una

certa affidabilità. In effetti gli atti fiscali riferiscono di un reddito annuo

imponibile medio di poco meno di fr. 20'000 negli anni dal 1997 al 2003 (doc.

AI 64-1) (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei

redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484). Del resto, nel

2002.

e nel 2003, periodo in cui l’assicurato, tramite il suo legale, ha dichiarato

di lavorare al 50% (doc. AI 7-1), i redditi imposti si situano a fr. 11'902

rispettivamente fr. 8'900 (doc. AI 64-1), cifre che confermano quindi

l’andamento degli introiti degli anni precedenti svolti a tempo pieno.

Va

anche osservato che tali dati non sono contestati, ma anzi espressamente

ammessi dall’assicurato.

del resto egli fa valere elementi tali da lasciar presumere che in futuro la

sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile o della cifra d’affari o

che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.

Certo,

non si può dar torto al ricorrente quando sottolinea l’esiguità dei redditi

conseguiti. Tuttavia va detto in proposito che il TFA ha già avuto modo di considerare

che qualora – come in casu – alla luce delle circostanze concrete bisogna

ritenere che l’assicurato senza invalidità verosimilmente si sarebbe, come in

passato, volontariamente accontentato di una siffatta attività lavorativa poco

redditizia, bisogna fondarsi su tali proventi, anche se di per sé l’interessato

avrebbe avuto la possibilità di accedere ad altre attività lavorative, magari

salariate, meglio retribuite (STFA non pubblicate del 5 dicembre 2003 nella

causa S., I 630/02 e del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01; RCC 1992 p. 92

consid. 4a; cfr. con riferimento tuttavia ad assicurati salariati la STCA del

28.

febbraio 2007 nella causa R., 35.2006.61 e i riferimenti).

Nella

specie, già si è detto che l’assicurato non ha indicato le ragioni per cui egli

si sia accontentato, negli ultimi anni, benchè ancora in età relativamente

giovane, di redditi così esigui piuttosto di dedicarsi ad altra attività meglio

remunerata. Si deve quindi presumere che tali redditi abbiano la loro ragione

in una libera scelta dell’interessato. Egli non ha del resto mai sostenuto o

lasciato intendere che senza il danno alla salute avrebbe abbandonato

l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro dipendente.

A

titolo abbondanziale va detto che comunque nella specie l’amministrazione,

avendo considerato, come si è visto, un reddito da invalido applicando la riduzione

massima possibile del 25%, ha contribuito a ristabilire una certa sintonia tra

i due redditi da porre a confronto (cfr. in proposito DTF 129 V 225). Anche

nell’ipotesi maggiormente favorevole per l’assicurato, il tasso d’invalidità complessivo

non potrebbe tuttavia avvicinarsi alla soglia pensionabile del 40%.

D’altra

parte, considerato come dagli atti non risultano circostanze – soggettive o

oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, richiamato il già evocato

principio generale per il quale all’assicurato incombe l’obbligo di ridurre il

danno, anche un cambiamento di professione può ritenersi esigibile in concreto,

segnatamente anche nel senso di intraprendere un’attività dipendente.

Per

quanto riguarda in particolare l’età dell’assicurato, sottolineata dal medesimo

nel suo ricorso, al momento della presentazione della domanda di prestazioni,

nel 2002, egli era appena cinquantenne ed aveva quindi di fronte a sé perlomeno

ancora oltre dodici anni di attività (cfr. RCC 1968 p. 434 e STFA non pubblicata

dianzi citata). Inoltre, l’attività professionale da lui esercitata era già piuttosto

variegata, occupandosi sia dei lavori di muratura, di giardinaggio e di quelli contabili

e amministrativi della ditta. Rilevato poi come egli non abbia sempre svolto

solo un’attività indipendente, a maggior ragione un cambiamento di professione deve

ritenersi esigibile (cfr. VSI 2001 p. 279 consid. 5). Si deve quindi ammettere

che, richiamato nuovamente il dovere di ogni assicurato di limitare il danno,

dal ricorrente si può anche pretendere di passare ad un’attività lavorativa,

dipendente, adeguata ai suoi limiti funzionali recuperando la sua capacità di

guadagno.

Infine,

con riferimento alla censura sollevata dall’interessato nel suo gravame, il TFA

ha già avuto modo di precisare che in un tal modo di procedere non è per nulla

ravvisabile una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento (art.

8.

Cost). In effetti un cambiamento di professione – e di conseguenza il computo

di un reddito da attività dipendente – è da considerarsi solo se, come in

concreto, è ritenuto esigibile alla luce di criteri soggettivi e oggettivi e delle

circostanze del singolo caso.

Va

infine ancora aggiunto, con riferimento alle limitazioni da rispettare in

un’attività lavorativa suggerite dai medici, che il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori poco o non qualificati, pur essendo in buona parte

limitato a lavori di manodopera o altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331),

offre comunque non poche possibilità a chi non è più in grado di svolgere

attività pesanti, ritenuto che nell’industria e nell’artigianato le attività

pesanti vengono sempre più spesso eseguite tramite macchine, con conseguente

aumento di attività di controllo e sorveglianza (STFA non pubblicata del 22

novembre 2006, I 747/2005).

Ne

discende che a ragione, in applicazione della giurisprudenza del TFA,

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità

dell’assicurato il metodo ordinario del raffronto dei redditi e negata

l’applicazione del metodo straordinario.

A

titolo abbondanziale va detto che le conclusioni cui è giunta l’amministrazione

non potrebbero mutare nemmeno volendo considerare, nella determinazione del

reddito da valido, la media degli utili imposti fiscalmente maggiorati dei

contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali

raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito

le STFA già citate sopra I 543/2003 e I 145/01). In effetti la differenza tra i

fr. 20'000 considerati e i fr. 27'597 ritenuti come reddito da invalido dopo

applicazione di tutte le riduzioni percentuali consentite non potrebbe in ogni modo

essere colmata nemmeno ammettendo un ammontare di circa fr. 3’000 di oneri

sociali.

Per

completezza va fatto ancora presente che con sentenza del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regioni, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006.

in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il reddito

esigibile in un’attività adeguata risulterebbe ancora superiore a quello

calcolato dall’amministrazione e, di conseguenza, ancora maggiore il divario

rispetto ai guadagni conseguiti dall’assicurato e, quindi, il tasso

d’incapacità al guadagno risulterebbe comunque essere inferiore al minimo

pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

2.9

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il

ricorrente invalido in misura inferiore al 40%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza

rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e

il ricorso respinto.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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