32.2006.72
Assicurata con problematica reumatologica e psichica. Erogazione di una rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare approfonditamente la componente somatica; confermata invece l
13 marzo 2007Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.72
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, TCA
Titolo:
Assicurata con problematica reumatologica e psichica. Erogazione di una rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare approfonditamente la componente somatica; confermata invece la valutazione psichiatrica operata dal perito AI.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.72
BS/td
Lugano
13 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, da ultimo attiva quale venditrice, nel novembre 2001 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________) e
una psichiatrica (dr. __________), con decisione 25 novembre 2005 l’Ufficio AI
ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2001, sostituita
da una mezza rendita dal 1° novembre 2003.
A
motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto
segue:
"
Dall'agosto 2000 (inizio
dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con
particolare riferimento alla perizia del dr. __________ e del dr. __________,
risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice le comporta una totale
incapacità di guadagno e di lavoro nell'attività di venditrice. Per contro, lei
è ritenuta abile al lavoro, nella misura del 50%, a decorrere dal 30.07.2003,
in attività confacenti allo stato di salute (attività che permettano
l'alternanza delle posizioni statiche ogni 30 min., che evitino il porto di
pesi superiori ai 20 kg nonché il lavoro prolungato in posizione anteflessa.
Per il periodo precedente la capacità lavorativa era da
considerarsi nulla in qualsiasi attività.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione di venditrice (Fr. 37'564.-) e quello ottenibile in
un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 18'757.-), risulta una perdita
di guadagno del 50%.
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01.08.2001 ha diritto ad una rendita
intera d'invalidità e dal 01.11.2003 (art. 88 OAI, 3 mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute) ad una mezza rendita AI." (Doc. AI 65)
1.2. Con
tempestiva opposizione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, contestando
un miglioramento delle sue condizioni di salute, ha invece sostenuto un’inabilità
lavorativa del 100% anche dopo la degenza presso la Clinica di riabilitazione
di __________ (luglio 2003), con conseguente diritto alla rendita intera successivamente
al 1° novembre 2003. A sostegno della sue richiesta, egli ha prodotto copia del
certificato 14 dicembre 2005 del medico curante, dr. __________ (doc. AI 72-1).
1.3. Con
decisione su opposizione 17 febbraio 2006 l’amministrazione ha confermato l’erogazione
di una rendita intera dal 1° agosto 2001 e di una mezza rendita dal 1° novembre
2003, evidenziando quanto segue:
"
In concreto, il SMR ha
esaminato le osservazioni dell'opponente, nonché la certificazione medica 14
dicembre 2005 prodotta in allegato e stilata dal curante Dr. Henzen,
rilasciando le proprie annotazioni con rapporto interno 24 gennaio 2006.
Dall'analisi del certificato medico 14 dicembre 2005,
il SMR ha rilevato in sostanza la conferma delle diagnosi già note, la mancanza
di fattori atti a oggettivare una modifica dello stato di salute e la
riconferma della precedente valutazione del curante attestante un'inabilità
lavorativa persistente al 100%.
In sostanza, non sono dunque stati ravvisati nuovi
elementi clinici giustificanti un'eventuale modifica dello stato valetudinario
ed una diversa valutazione medica ed assicurativa.
Conseguentemente, viene ad avvalorarsi l'apprezzamento
di una patologia mista di natura reumatologica e psichiatrica, ove, come risulta
bene evidenziato nella perizia psichiatrica del Dr. __________, la problematica
psichiatrica, in particolare la sindrome ansioso-depressiva, è divenuta
preponderante con riduzione oggettiva della capacità lavorativa del 50%."
(Doc. AI 77)
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di ”un’inabilità
lavorativa del 100%”. In via subordinata essa ha chiesto che sia fatto obbligo
all’Ufficio AI di effettuare una nuova perizia per valutare le attuali ed
effettive condizioni psico-fisiche.
Ribadendo l’assenza di un miglioramento della situazione
valetudinaria, la ricorrente ha evidenziato:
"
Va tuttavia sottolineato
come il punto cardine della decisione oggetto del presente ricorso é costituito
dalla perizia del Dr. __________ del 17 ottobre 2002, nella circostanza male
interpretata sia dal Dr. Med. __________ sia dalla Sig.ra __________.
A prescindere da ciò, si osserva come basare la
decisione 25 novembre 2005 su una perizia risalente a tre anni prima,
per di più male interpretata, appare alquanto fuori luogo e lesivo del
principio di buona fede, soprattutto alla luce di quanto espresso dal Dr. __________,
che esprimendosi al condizionale ("dovrebbe"), aveva insinuato
non pochi dubbi su un risvolto positivo della situazione. Condizionale, che
peraltro é stato ignorato non da ultimo dal Dr. Med. __________, che con
scritto 19 settembre 2005 (Doc. O), dava anch'esso per assodata la conclusione
positiva dei trattamenti, senza peraltro disporre di alcun riscontro.
Alla luce delle perplessità del Dr. __________, sarebbe
se del caso stato auspicabile effettuare un'ulteriore perizia, in modo da
confermare che le terapie a cui si era sottoposta la ricorrente non avevano
concretamente dato i benefici sperati, sancendo pertanto che non fosse stata
realmente raggiunta l'abilità lavorativa auspicata nella perizia 17 ottobre
2002.
La situazione di fatto è peraltro facilmente
dimostrabile, alla luce
delle precarie condizioni di salute nelle quali versa attualmente la
signora RI 1, e che non le permettono l'esercizio di qualsivoglia
attività lavorativa.
La ricorrente, infatti, è attualmente ancora in cura
dal suo medico curante Dr. __________, così come da certificato medico dello
stesso di data 14 dicembre 2005 (Doc. P), dal quale si evince peraltro che
nonostante le numerose cure riabilitative a cui si è sottoposta la stessa, non
vi è stato alcun miglioramento della sintomatologia, che le impedisce
nonostante la buona volontà, una benché minima ripresa lavorativa.
Agli atti, ciò che evidentemente è inaccettabile, non
risultano assolutamente documenti o referti, dal punto di vista prettamente
organico, che confermino quanto a suo tempo stabilito dal Dr. __________, in
relazione all'eventuale abilità lavorativa della Signora RI 1. Al contrario,
emerge come dal lontano 2000, le condizioni fisiche della ricorrente
siano sensibilmente peggiorate, con in più il manifestarsi di ulteriori
sintomatologie di natura psichica." (Doc. I)
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente, inabile al 100% dall’agosto 2000, successivamente
al mese di luglio 2003 (degenza presso la Clinica di __________) sia da
considerare abile al 50% in attività leggere adeguate, con conseguente diritto
ad una mezza rendita dal 1° novembre 2003 (tre mesi dopo il miglioramento; cfr.
88a OAI).
La
ricorrente contesta un simile miglioramento. Ritenendo un’incapacità lavorativa
del 100% anche in attività adeguate, essa postula l’erogazione di una rendita
intera anche dopo il 1° novembre 2003.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
A sua
volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.5. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique
VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in
re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;
SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
2.6. Nella
concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in particolare per quel
che concerne la problematica reumatologica non adeguatamente valutata.
2.6.1 Dagli
atti emerge che l’assicurata è stata peritata, su incarico dell’Ufficio AI, dal
dr. __________. Nel rapporto 17 ottobre 2002 lo specialista in reumatologia ha
diagnosticato:
"
Sindrome
lombospondilogena sino a lomboradicolare S1 dx. irritativa su/con:
• stato dopo erniectomia e discectomia L5/S1 il 15.11.00 per
radicolopatia irritativa S1 a dx, e attualmente importante stato cicatriziale.
• alterazioni degenerative con condrosi L5/S1, L4/L5, spondilartrosi
L4/L5 e L5/S1
• turbe statiche con scoliosi sin./dx. convessa, disbalance
muscolare." (Doc. AI 14)
Egli
ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi lavoro statico in
piedi, quale venditrice e cameriera, precisando tuttavia come, dopo un adeguato
periodo di terapia, sia pensabile migliorare la capacità lavorativa in un
lavoro con possibilità di cambiamento della postura, senza ripetuto
sollevamento di pesi maggiori di 20 chili e senza dover mantenere una posizione
Considerandi
in anteflessione per più di 30 minuti. In simili circostanze, continua il
perito, l’abilità lavorativa è da quantificare nella misura del 60%.
Alla
domanda relativa alla descrizione del piano terapeutico, il dr. __________ ha
così risposto:
"
La paziente deve essere
ancora una volta ricoverata in una clinica riabilitativa dopo infiltrazioni
epidurali di corticosteroidi al fine di cercare di diminuire al massimo l'edema
locale. Dopo tale infiltrazione bisognerebbe effettuare una fisioterapia
intensiva sia a secco che in acqua al fine di migliorare l'attuale disbalance
muscolare.
Si potrebbe inoltre provare ad introdurre dei
medicamenti antidepressivi triciclici al fine di alzare la soglia del dolore.
Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe essere abile al 60% in un
lavoro leggero." (Doc. AI 14)
Nel
luglio 2003 la ricorrente è stata degente presso la Clinica di riabilitazione
di __________ (doc. AI 54-2).
Sulla
scorta della perizia reumatologica, con nota 15 gennaio 2003 il dr. __________
del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata abile al
60% in “un lavoro dove può cambiare posizione, in cui non debba sollevare
ripetutamente pesi superiori a 20 kg o lavorare a lungo in anteflessione” (doc.
AI 23-1).
Preso
atto della succitata nota del SMR, con rapporto 6 maggio 2004 la consulente in
integrazione professionale ha di conseguenza proceduto al raffronto dei
redditi, giungendo ad un grado d’incapacità al guadagno del 52,14% (doc. AI 34-3).
Con
il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia che l’Ufficio AI si è
basato su una non corretta interpretazione della perizia reumatologica,
risalente al 2002.
In
effetti, il dr. __________ aveva valutato una capacità lavorativa del 60% in
attività adeguate partendo tuttavia dal presupposto che la paziente avrebbe
dovuto seguire il piano terapeutico descritto in perizia (“Penso però che
dopo un adeguato periodo di terapia sia possibile migliorare la capacità
lavorativa… “ “Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe
essere abile al 60% in un lavoro leggero”, sottolineatura del redattore).
Dagli
atti non risulta tuttavia un giovamento duraturo tale da rendere l’assicurata,
come ipotizzato dal dr. __________, abile al 60% in un’attività adeguata.
Vero
che al termine della programma terapeutico “Ria- bilitazione multidisciplinare
del dolore”, seguito dall’assicurata durante la degenza dall’8 luglio al 29
luglio 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________, dal punto di vista
oggettivo la “mobilità della colonna vertebrale è migliorata notevolmente”,
mentre i dolori gluteali a destra sono rimasti (doc. AI 54.4).
Tuttavia,
con certificato 14 dicembre 2005 – allegato all’opposizione 16 gennaio 2006 - il
medico curante, dr. Henzen, ha osservato quanto segue:
"
Questa paziente soffre
da tempo di una sindrome algica lombovertebrale cronica e al 15.11.2000 ha
subito un'erniectomia-dischectomia L5-S1 e da allora è inabile come commessa al
100%.
Persiste una lombosciatalgia specifica cronica a dx e
nonostante i vari tentativi fisioterapici, pure con ricoveri riabilitativi a __________,
non c'è stato un miglioramento della sintomatologia.
Nel 2003, precedentemente al ricovero riabilitativo a __________,
si è instaurata una depressione reattiva. Da allora la paziente si trova in
cura continua presso lo studio e la Cinica __________ del Dr. __________ a __________.
Nonostante queste misure terapeutiche con psicoterapia
ambulatoriale e programma riabilitativo fisioterapico, alla paziente non è
stato possibile riprendere anche un'attività lavorativa leggera a/o tempo
parziale." (Doc. P)
Certo
che, come asserito nella nota 24 gennaio 2006 dal dr. __________, anch’egli
attivo presso il SMR (doc. 75-1), il citato certificato conferma le già note
affezioni reumatologiche. Tuttavia, a mente di questa Corte, dallo stesso
certificato non traspare una modifica, rispettivamente un miglioramento, dello
stato di salute della ricorrente. Non va dimenticato che il medico curante ha
comunque attestato, sebbene senza aver apportato delle motivazioni concrete,
che - nonostante le misure riabilitative fisioterapiche e la psicoterapia ambu-latoriale
- “non è stato possibile riprendere anche un’attività lavorativa leggera a/o
tempo parziale”. Se si tiene conto che nell’ottobre 2002 il dr. __________ aveva
ipotizzato una parziale residua capacità lavorativa in attività adeguate
nella misura del 60%, a condizione che una l’assicurata seguisse un programma
riabilitativo, l’amministrazione avrebbe piuttosto dovuto aggiornare la
valutazione reumatologica, interpellando - ad esempio - nuovamente il perito
reumatologo.
2.6.2
Quanto
alla problematica psichica, a mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi
dalla perizia del dr. __________. Con rapporto 16 marzo 2005 lo specialista in
psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva di grado
medio (ICD10-F32.11) e un disturbo somatoforme persistente (ICD10-F.45.4), ha
valutato un grado d’invalidità del 50%. In particolare egli ha evidenziato che
la sindrome depressiva è nettamente preponderante rispetto al disturbo
somatoforme doloroso persistente, che si sovrappone all’affezione somatica
(doc. AI 45).
Certo
che con rapporto 27 maggio 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, ha sostenuto
un’inabilità lavorativa al 100% in qualsiasi attività, facendo presente che
l’assicurata è in trattamento ambulatorio (doc. AI 39-2).
Ciononostante,
la perizia del dr. __________ risulta essere dettagliata ed approfondita,
nonché priva di contraddizioni circa la valutazione sulla capacità lavorativa
residua. In particolare egli ha ben esposto la sintomatologia depressiva, definendola
di grado leggero a medio con fasi fluttuanti (doc. AI 45-8), motivo per cui
alla stessa va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5).
2.6.3
In
conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare
all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla
residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni reumatologiche. In
esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale
dell’incapacità lavorativa, tenendo conto della perizia del dr. __________.
Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza
inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
Ne consegue che la decisione contestata va annullata per quel che concerne
l’erogazione della mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa
va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione 17 febbraio 2006 è annullata limitatamente al
diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa è da
confermare.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per accertamenti di cui al consid. 2.6.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'000 di ripetibili parziali
(IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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