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Decisione

32.2006.72

Assicurata con problematica reumatologica e psichica. Erogazione di una rendita temporanea. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare approfonditamente la componente somatica; confermata invece l

13 marzo 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.5. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique

VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in

re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;

SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.

33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

2.6. Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in particolare per quel

che concerne la problematica reumatologica non adeguatamente valutata.

2.6.1 Dagli

atti emerge che l’assicurata è stata peritata, su incarico dell’Ufficio AI, dal

dr. __________. Nel rapporto 17 ottobre 2002 lo specialista in reumatologia ha

diagnosticato:

"

Sindrome

lombospondilogena sino a lomboradicolare S1 dx. irritativa su/con:

• stato dopo erniectomia e discectomia L5/S1 il 15.11.00 per

radicolopatia irritativa S1 a dx, e attualmente importante stato cicatriziale.

• alterazioni degenerative con condrosi L5/S1, L4/L5, spondilartrosi

L4/L5 e L5/S1

• turbe statiche con scoliosi sin./dx. convessa, disbalance

muscolare." (Doc. AI 14)

Egli

ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi lavoro statico in

piedi, quale venditrice e cameriera, precisando tuttavia come, dopo un adeguato

periodo di terapia, sia pensabile migliorare la capacità lavorativa in un

lavoro con possibilità di cambiamento della postura, senza ripetuto

sollevamento di pesi maggiori di 20 chili e senza dover mantenere una posizione

Considerandi

in anteflessione per più di 30 minuti. In simili circostanze, continua il

perito, l’abilità lavorativa è da quantificare nella misura del 60%.

Alla

domanda relativa alla descrizione del piano terapeutico, il dr. __________ ha

così risposto:

"

La paziente deve essere

ancora una volta ricoverata in una clinica riabilitativa dopo infiltrazioni

epidurali di corticosteroidi al fine di cercare di diminuire al massimo l'edema

locale. Dopo tale infiltrazione bisognerebbe effettuare una fisioterapia

intensiva sia a secco che in acqua al fine di migliorare l'attuale disbalance

muscolare.

Si potrebbe inoltre provare ad introdurre dei

medicamenti antidepressivi triciclici al fine di alzare la soglia del dolore.

Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe essere abile al 60% in un

lavoro leggero." (Doc. AI 14)

Nel

luglio 2003 la ricorrente è stata degente presso la Clinica di riabilitazione

di __________ (doc. AI 54-2).

Sulla

scorta della perizia reumatologica, con nota 15 gennaio 2003 il dr. __________

del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata abile al

60% in “un lavoro dove può cambiare posizione, in cui non debba sollevare

ripetutamente pesi superiori a 20 kg o lavorare a lungo in anteflessione” (doc.

AI 23-1).

Preso

atto della succitata nota del SMR, con rapporto 6 maggio 2004 la consulente in

integrazione professionale ha di conseguenza proceduto al raffronto dei

redditi, giungendo ad un grado d’incapacità al guadagno del 52,14% (doc. AI 34-3).

Con

il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia che l’Ufficio AI si è

basato su una non corretta interpretazione della perizia reumatologica,

risalente al 2002.

In

effetti, il dr. __________ aveva valutato una capacità lavorativa del 60% in

attività adeguate partendo tuttavia dal presupposto che la paziente avrebbe

dovuto seguire il piano terapeutico descritto in perizia (“Penso però che

dopo un adeguato periodo di terapia sia possibile migliorare la capacità

lavorativa… “ “Dopo un tale piano terapeutico, la paziente dovrebbe

essere abile al 60% in un lavoro leggero”, sottolineatura del redattore).

Dagli

atti non risulta tuttavia un giovamento duraturo tale da rendere l’assicurata,

come ipotizzato dal dr. __________, abile al 60% in un’attività adeguata.

Vero

che al termine della programma terapeutico “Ria- bilitazione multidisciplinare

del dolore”, seguito dall’assicurata durante la degenza dall’8 luglio al 29

luglio 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________, dal punto di vista

oggettivo la “mobilità della colonna vertebrale è migliorata notevolmente”,

mentre i dolori gluteali a destra sono rimasti (doc. AI 54.4).

Tuttavia,

con certificato 14 dicembre 2005 – allegato all’opposizione 16 gennaio 2006 - il

medico curante, dr. Henzen, ha osservato quanto segue:

"

Questa paziente soffre

da tempo di una sindrome algica lombovertebrale cronica e al 15.11.2000 ha

subito un'erniectomia-dischectomia L5-S1 e da allora è inabile come commessa al

100%.

Persiste una lombosciatalgia specifica cronica a dx e

nonostante i vari tentativi fisioterapici, pure con ricoveri riabilitativi a __________,

non c'è stato un miglioramento della sintomatologia.

Nel 2003, precedentemente al ricovero riabilitativo a __________,

si è instaurata una depressione reattiva. Da allora la paziente si trova in

cura continua presso lo studio e la Cinica __________ del Dr. __________ a __________.

Nonostante queste misure terapeutiche con psicoterapia

ambulatoriale e programma riabilitativo fisioterapico, alla paziente non è

stato possibile riprendere anche un'attività lavorativa leggera a/o tempo

parziale." (Doc. P)

Certo

che, come asserito nella nota 24 gennaio 2006 dal dr. __________, anch’egli

attivo presso il SMR (doc. 75-1), il citato certificato conferma le già note

affezioni reumatologiche. Tuttavia, a mente di questa Corte, dallo stesso

certificato non traspare una modifica, rispettivamente un miglioramento, dello

stato di salute della ricorrente. Non va dimenticato che il medico curante ha

comunque attestato, sebbene senza aver apportato delle motivazioni concrete,

che - nonostante le misure riabilitative fisioterapiche e la psicoterapia ambu-latoriale

- “non è stato possibile riprendere anche un’attività lavorativa leggera a/o

tempo parziale”. Se si tiene conto che nell’ottobre 2002 il dr. __________ aveva

ipotizzato una parziale residua capacità lavorativa in attività adeguate

nella misura del 60%, a condizione che una l’assicurata seguisse un programma

riabilitativo, l’amministrazione avrebbe piuttosto dovuto aggiornare la

valutazione reumatologica, interpellando - ad esempio - nuovamente il perito

reumatologo.

2.6.2

Quanto

alla problematica psichica, a mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi

dalla perizia del dr. __________. Con rapporto 16 marzo 2005 lo specialista in

psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva di grado

medio (ICD10-F32.11) e un disturbo somatoforme persistente (ICD10-F.45.4), ha

valutato un grado d’invalidità del 50%. In particolare egli ha evidenziato che

la sindrome depressiva è nettamente preponderante rispetto al disturbo

somatoforme doloroso persistente, che si sovrappone all’affezione somatica

(doc. AI 45).

Certo

che con rapporto 27 maggio 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, ha sostenuto

un’inabilità lavorativa al 100% in qualsiasi attività, facendo presente che

l’assicurata è in trattamento ambulatorio (doc. AI 39-2).

Ciononostante,

la perizia del dr. __________ risulta essere dettagliata ed approfondita,

nonché priva di contraddizioni circa la valutazione sulla capacità lavorativa

residua. In particolare egli ha ben esposto la sintomatologia depressiva, definendola

di grado leggero a medio con fasi fluttuanti (doc. AI 45-8), motivo per cui

alla stessa va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5).

2.6.3

In

conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla

residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni reumatologiche. In

esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale

dell’incapacità lavorativa, tenendo conto della perizia del dr. __________.

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza

inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Ne consegue che la decisione contestata va annullata per quel che concerne

l’erogazione della mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa

va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 17 febbraio 2006 è annullata limitatamente al

diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2003, per il resto la stessa è da

confermare.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per accertamenti di cui al consid. 2.6.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'000 di ripetibili parziali

(IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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