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Decisione

32.2006.73

Assicurato, da un punto di vista medico pienamente abile in attività leggere adeguate rispettose dei suoi limiti funzionali, non ha diritto ad una rendita dato che, dal raffronto dei redditi, emerge u

27 marzo 2007Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i deficit neuropsicologici persistenti dal trauma cranico del 1994 sono di entità

da lieve a moderata, concernono unicamente una parte molto settoriale delle

funzioni cognitive, non sono peggiorati nel corso degli anni (anzi si sono

ulteriormente attenuati), non hanno avuto e non hanno alcun influsso sulla

capacità lavorativa abituale di conducente di funicolare con mansioni di

manutenzione e non hanno un influsso sulla capacità lavorativa in attività

intellettualmente comparabili a quella di conducente di funicolare con mansioni

di manutenzione (tipo operaio generico non specializzato).

In sostanza il medico SMR ha avuto modo di esaminare la

valutazione neuropsicologica del 31 ottobre 2005, mettendo però in luce

l'assenza di elementi particolari che possano indurre a valutare diversamente

la situazione clinica già approfonditamente apprezzata in sede di istruttoria.

Il SMR non ritiene quindi necessario procedere con ulteriori accertamenti

medici.

7. Per quanto attiene alla richiesta di un aiuto al

collocamento il Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) ha già avuto modo

di pronunciarsi in merito. In particolare ha indicato che hanno diritto a tale

prestazione gli assicurati che a causa del danno alla salute incontrano

maggiori difficoltà nel reperire un posto di lavoro (occorre nesso causale fra

danno alla salute e necessità del servizio di collocamento) e gli assicurati

che, sempre a causa del danno alla salute, necessitano di particolari

condizioni per quanto attiene al posto di lavoro (per esempio necessità di

supporti visivi), o per quel che concerne lo svolgimento del medesimo (per

esempio necessità di pause regolari).

Per quanto riguarda l'aver diritto o meno

all'aiuto al collocamento non vanno considerati i problemi che nella ricerca di

lavoro sono estranei all'invalidità (ad esempio l'età o problemi linguistici,

inteso come insufficiente conoscenza della lingua).

Sempre il TFA ha indicato che chi dispone di

una totale capacità lavorativa in attività adeguate, senza che vengano

dimostrate ulteriori limitazioni, non ha di regola diritto ad un aiuto al

collocamento, in quanto dispone di sufficienti posti di lavoro adeguati, per

tutte le prestazioni professionali determinanti dell'assicurazione invalidità

(Ulrich Meyer-Blaser, Legge federale sull'assicurazione invalidità, Zurigo

1997, pag. 8) nell'ipotetico ed equilibrato mercato del lavoro (si pensi in

particolare ad attività minori di controllo o sorveglianza). Per trovare questi

posti di lavoro non sono necessarie le conoscenze specifiche di un'autorità

incaricata dall'assicurazione invalidità. L'assicurato può disporre infatti dei

normali canali di collocamento (assicurazione disoccupazione, Ufficio regionale

di collocamento, agenzie di collocamento, ecc.).

Fatte queste osservazioni e considerato il

fatto che l'assicurato presenta una totale capacità lavorativa in attività leggere

con unicamente la limitazione a livello del ginocchio sinistro (non deambulare

per lunghi tragitti e su terreni sconnessi, evitare scale a pioli o scendere

scale in modo ripetitivo, evitare lavori con flessione delle ginocchia

prolungata o in posizione accovacciata, non sollevare pesi superiori a 20 kg) e

la limitazione di non poter lavorare in altezza superiore ai 5 metri o in

attività che chiedono prestazioni intellettuali elevate, si conclude che lo

stesso non può beneficiare di un aiuto al collocamento da parte

dell'Assicurazione Invalidità, in quanto i presupposti non sono adempiuti.

Dal lato medico si conferma quindi che il

signor RI 1 è da ritenere totalmente abile in attività adeguate allo stato di

salute, per cui viene pure confermata la perdita di guadagno, e quindi il grado

Al, pari al 22%.

Non

vi è quindi diritto né ad una rendita d'invalidità né, come visto, ad un aiuto

al collocamento.

Per

quanto riguarda il dubbio sollevato in sede di opposizione a riguardo dell'effettiva

collocabilità dell'assicurato, giova ricordare che la valutazione è stata fatta

dalla consulente in integrazione professionale Al, funzionaria espressamente

istruita in tale ambito. L'amministrazione si discosta dal giudizio espresso

dalla consulente solo se la valutazione appare manifestamente in contrasto con

le disposizioni vigenti.

Nel

presente caso non si ravvede ragione alcuna che giustifichi di scostarsi da

quanto indicato dalla consulente per cui si conferma che il mercato del lavoro

offre all'assicurato diverse attività direttamente accessibili e confacenti al

suo stato di salute. (…)."(doc. AI 55-4+5+6)

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un tempestivo

atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita.

Sostanzialmente

egli ha rilevato che i suoi problemi neuropsicologici influiscono in modo

importante sulla sua capacità lavorativa ed avrebbero quindi dovuto essere

esaminati dall’amministrazione a mezzo di esame peritale. Egli ha osservato:

"

Ho preso atto della decisione su

opposizione dell'Ufficio AI del 24 febbraio 2006 (notificata il 27 febbraio 2006), con la quale è stata respinta la

mia opposizione del 26 aprile 2005. L'Ufficio AI è giunto nella sua decisione su opposizione alla conclusione,

al contrario da quanto da me affermato, che i miei disturbi neuropsicologici

non sono tali da impedirmi di svolgere un'attività semplice, non impegnativa intellettualmente.

Questa decisione non mi trova d'accordo per i seguenti motivi:

1. Dall'incarto __________ (10.31507.94.0) risulta chiaramente che il grave trauma cranico da me subito nel 1994 ha avuto delle conseguenze

di ordine neuropsicologico. Il fatto che la __________ mi

abbia ritenuto abile in misura completa nella mia professione precedente e non abbia riconosciuto un diritto ad una rendita o ad un'indennità

di menomazione risulta non dal fatto che io non presentassi problemi, ma

dal fatto che, avendo svolto già per anni l'attività lavorativa, riuscivo a compensare questi problemi con la mia esperienza.

Il mio datore di lavoro confermava infatti nel marzo 1995 che

soffrivo di sensazioni di vertigine, stanchezza, vuoti di memoria, che cadevo facilmente e che non potevo praticamente

essere lasciato solo. Lo stesso mese

confermava che necessitavo di pause per potermi riposare, manifestavo una perdita di memoria piuttosto rilevante, avevo perso

iniziativa e certe operazioni non le rammentavo

più e a distanza di un giorno le avevo dimenticate. Il fatto che la __________ non abbia approfondito i miei problemi neuropsicologici è

quindi dovuto al fatto che, grazie alla mia esperienza, nell'attività che

svolgevo prima, ero stato in grado di compensarli. Per questo motivo la __________ aveva focalizzato la sua attenzione sui problemi di

vertigini (che mi impedivano di svolgere una parte delle mie mansioni) e aveva trascurato

i problemi di concentrazione e memoria. Il basarsi sull'incarto e le decisioni __________ del passato da parte dell'Ufficio AI è quindi a mio

parere errato, visto che la __________ ha

valutato il mio caso solo sotto l'ottica dell'attività che svolgevo a quel tempo,

attività che però oggi (a causa di problemi alle ginocchia insorti in seguito, e

peggiorati ancora recentemente) sono in grado di svolgere solo in misura limitata.

Considerandi

2.

Che questi problemi sono però presenti e limitano la

mia capacità lavorativa risulta anche dall'esame

effettuato alla Clinica __________ nell'ottobre 2005, il quale ha

confermato che vi sono

delle carenze neuropsicologiche. I medici parlano di disturbi di entità da lieve

a moderata a livello

attentivo e mnestico, associati ad una riduzione della fluenza verbale fonemica. Essi sono del parere che

questi disturbi sono in grado di limitare la mia capacità lavorativa generale, permettendomi

di svolgere solo attività manuali semplici e di breve durata, prive di un

elevato impegno mnestico ed attentivo. L'Ufficio AI, sulla base delle conclusioni __________ e dei medici dell'__________, ha ritenuto nella sua decisione che io sono

in grado di svolgere

attività semplici ed intellettualmente non impegnative. Va però sottolineato che, come rilevato

dall'Ufficio AI stesso nella sua decisione su opposizione, la valutazione del neuropsicologo

della Clinica __________ è piuttosto vaga ed espressa in maniera generale, visto che il suo

esame non è stato effettuato sotto l'ottica assicurativa. Non capisco quindi come l'Ufficio AI,

pur valutando le indicazioni del neuropsicologo vaghe e generiche, abbia potuto concludere

con sicurezza che i disturbi di cui soffro non hanno conseguenze sulla mia capacità

lavorativa.

Per tutti questi motivi ritengo che il mio stato di

salute, soprattutto le conseguenze dei disturbi neuropsicologici sulla mia capacità lavorativa, non sia stato chiarito

con la dovuta cura e che l'istruttoria che ha portato alla

decisione prima e alla decisione su opposizione poi sia carente. Chiedo quindi a codesto lodevole

Tribunale che venga ordinata una perizia neuropsicologica e che la mia situazione venga valutata

nuovamente alla luce di questa perizia." (Doc. I)

1.4

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso.

1.5

In

data 6 aprile 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico

redatto dal dr. __________ (V).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VI), con la facoltà di presentare

osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4

La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui

la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio

è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,

neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella

causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista

professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.5

Nel

caso in esame, nel rapporto medico 15 ottobre 2003 indirizzato all’Ufficio AI,

il dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore dell’Ospedale __________ di __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “versamenti

articolari recidivanti dopo meniscectomia parziale mediale artroscopica

sinistra il 22.4.2003 con lieve gonartrosi mediale e femoro-patellare a

sinistra; stato dopo plastica osteo-condrale del condilo femorale interno e

della rotula a destra il 19.4.2003” ed indicato che lo stato di salute è

suscettibile di miglioramento, ha giudicato l’interessato abile al lavoro al 50%

nella sua precedente attività di conduttore di funicolare (dato che non può

portare dei pesi attraversando i binari), mentre è abile al 100% in un’attività

“che risparmia gli sforzi con le ginocchia, che evita l’uso delle scale e

che non comporta di dover portare pesi oltre i 20 kg”. Il dr. __________ ha inoltre

precisato che “l’abilità lavorativa attuale dipende dai dolori e dai

versamenti recidivanti al ginocchio sinistro, che mostrano una lenta tendenza

alla diminuzione di frequenza e di intensità. Ulteriori controlli sono previsti

presso il medico di famiglia, dr. __________ a __________, con valutazione

dell’ulteriore inabilità lavorativa” (doc. AI 17-1/3).

Nel

suo rapporto medico 15 novembre 2003 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________,

FMH in medicina interna, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “condropatia e meniscopatia degenerativa bilaterali, aggravate

da traumi distorsivi successivi, con versamenti articolari recidivanti e

persistenti soprattutto a sinistra, stato da numerose punzioni-evacuative”

e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “stato

da craniotomia in urgenza 1994 per ematoma epidurale su trauma cranico in

incidente della circolazione”, ha osservato che a causa di due distorsioni,

una al ginocchio destro (1999) e l’altra al ginocchio sinistro (2003) - di cui

la __________ ha riconosciuto l’origine post-traumatica, chiudendo il caso

nell’agosto 2003 – l’interessato ha presentato versamenti recidivanti su condropatia

degenerativa. A causa di tali diagnosi, a partire dal 10 maggio 2003 egli è, a

mente del curante, inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione, a

titolo definitivo (doc. AI 21-2).

Nell’allegato al

rapporto medico 15 novembre 2003 il dr. __________ ha rilevato che le

conseguenze del disturbo alla salute sulla capacità lavorativa dell’interessato

consistono nel fatto che “ad ogni carico meccanico appaiono versamenti recidivanti

al ginocchio e dolori”, motivo per il quale la precedente attività è

possibile solo al 50%. Il dr. __________ ha invece ritenuto che l’assicurato

possa svolgere altre attività “da subito, per tutto ciò che non carica il

ginocchio” come ad esempio “autista di veicoli comunali o di trenini

turistici”, o altre attività nelle quali non vi sia “nessuna

sollecitazione come salire e scendere le scale”: quale autista o guidatore

di trenini turistici egli è da considerare abile al 100% (doc. AI 21-3).

Il dr. __________

ha inoltre compilato in data 15 novembre 2003 il formulario E213 “perizia

medica particolareggiata”, indicando la seguente anamnesi patologica:

"

(...)

Nello svolgimento del suo lavoro è stato vittima di due

distinte cadute, con trauma distorsivo del ginocchio a destra il 3.11.1999 e a

sinistra il 12.4.2003, per le quali è stata eseguita un’artroscopia con sharing

condrale e meniscectomia. Nei due casi dolori, tumefazioni e versamenti

recidivanti nel tempo, alla ripresa del carico di lavoro. A sinistra in

particolare, dopo il più recente trauma, i disturbi hanno tuttora impedito la

ripresa lavorativa al 100%. La __________ ha chiuso il caso, ritenendo ormai

estinta la componente dovuta al trauma. I disturbi attuali e la non guarigione

derivano quindi da una debolezza congenita dell’apparato cartilagineo-legamentario-meniscale

di entrambe le ginocchia.” (Doc. AI 20-2)

Il

dr. __________ ha poi osservato che l’interessato, a parte quanto sopra, presenta

una buona salute abituale, segnalando quali antecedenti “un trauma cranico

con commotio e drenaggio in urgenza dell’ematoma intracranico che ne è risultato”.

Quali terapie in corso egli ha elencato “fisioterapia, antinfiammatori non steroidali,

evacuazioni ripetute dei versamenti articolari” (doc. AI 20-2).

Il

dr. __________ ha indicato che l’assicurato “ha sempre lavorato come impiegato

presso la funicolare del __________ ha ripreso a lavorare al 50% dal 9

maggio 2003, con un rendimento insufficiente, motivo per il quale è stato licenziato.

All’esame

obiettivo il curante ha segnalato delle condizioni psichiche normali, così come

condizioni fisiche generali buone (vista e udito normali, organi di senso nei

limiti, apparato respiratorio nei limiti, apparato cardiocircolatorio nei

limiti, apparato locomotorio nei limiti di norma per l’età con riferimento alla

colonna vertebrale e agli arti superiori). Solo con riferimento agli arti

inferiori il curante ha rilevato che “al momento della visita modico

versamento a sinistra, motilità dolorosa in flessione estrema con deficit di

15° per il dolore. Apparato legamentario stabile (crociati e collaterali

mediali e laterali). Modica atrofia quadriceps con -2 cm rispetto a sinistra” (doc. AI 20-5). Il dr. __________ ha poi osservato che

l’esame neurologico era “nei limiti”, con movimenti ed andatura normali

e riflessi “presenti e simmetrici ovunque”, e sintomatologia

neurovegetativa “assente” (doc. AI 20-5). Quale diagnosi il dr. __________

ha indicato “condropatia e meniscopatia degenerativa bilaterale alle due

ginocchia, transitoriamente aggravate da traumi distorsivi 2001 e 2003 (stato

da sharing condrale e meniscectomia parziale), attualmente marcati a sinistra,

con tumefazioni dolorose e versamenti recidivi” (doc. AI 20-8). Quanto al

decorso della patologia ha segnalato che “il quadro sembra seguire un

progressivo peggioramento ed impedisce il lavoro al 100%, pena l’immediato

aggravamento del quadro infiammatorio e l’apparizione di versamenti”, con

conseguente “riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%” (doc.

AI 20-8).

Il

dr. __________ ha osservato che rispetto alla precedente visita del 2002 le

condizioni sono peggiorate, rilevando tuttavia che l’interessato è in grado di

svolgere regolarmente “lavori leggeri” (doc. AI 20-8). Quali limitazioni

funzionali il curante ha indicato “frequenti flessioni, trasporto e

sollevamento di pesi; salita di piani inclinati, scale o scale a pioli”,

aggiungendo che l’interessato può lavorare solo “senza ritmi particolarmente

stressanti”, può lavorare davanti ad uno schermo, è autonomo nell’esercizio

della sua attività professionale sul posto di lavoro e a domicilio (doc. AI

20-9). Lo specialista ha quindi concluso che l’assicurato può svolgere il suo

ultimo lavoro solo al 50% (risposta 11.4 doc. AI 20-10), mentre è in grado di

svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni, a tempo pieno (risposta 11.6 e

11.8

doc. AI 20-10). Il curante ha poi aggiunto che le limitazioni

dell’assicurato hanno carattere permanente, che le condizioni di salute non

possono migliorare (doc. AI 20-10), che non esistono interventi atti a migliorare

la capacità di lavoro e che non è necessaria una visita di controllo (doc. AI

20-11).

Nel

suo rapporto medico 30 settembre 2004 la dr.ssa __________ del SMR, poste le

diagnosi principali di “versamenti articolari recidivanti su condropatia e

meniscopatia degenerativa in stato dopo meniscectomia parziale mediale sinistra

22.4.2003

e stato dopo plastica osteo-condrale condilo femorale interno e

rotula a destra 19.4.2003” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa quella di “stato da craniotomia per ematoma epidurale traumatico 1994” ed elencati

quali limiti funzionali “limitazioni soprattutto a livello del ginocchio sinistro:

non deambulazione su lunghi tragitti, non deambulare su terreno sconnesso, non

scale a pioli, non salire e scendere le scale in modo ripetitivo. Non lavori

con flessione ginocchia prolungata o in posizione accovacciata. Limiti di peso 20 kg”, ha ritenuto l’interessato abile

al 50% nella sua precedente professione di conduttore della funicolare del __________

con mansioni di pulizia e manutenzione dal 10 maggio 2003, ma abile al 100% in

attività leggere adeguate a partire dalla stessa data (doc. AI 36-1). La dr.ssa

__________ ha commentato:

"

Il

caso dal punto di vista medico è sufficientemente documentato e le valutazioni

dei due medici curanti sono concordanti:

IL 50% nell'abituale attività di conduttore funicolare __________

(motivato dalla necessità di camminare attraversando i binari portando pesi).

Piena capacità lavorativa in attività adatta v.s.

Quindi ad valutazione CIP." (doc. AI 36-2)

L’amministrazione

ha quindi negato all’interessato il diritto a prestazioni. In sede di

opposizione egli ha contestato tale decisione, criticando la mancata presa in

considerazione dei suoi problemi neuropsicologici che, a suo dire, sono fortemente

limitanti, producendo a comprova di quanto asserito la valutazione neuropsicologica

31.

ottobre 2005 redatta dal dr. __________, neuropsicologo e responsabile

dell’unità operativa di neuropsicologia e logopedia della clinica __________ e

dalla lic. psic. __________, neuropsicologa. Questi specialisti sono giunti

alle seguenti conclusioni:

"

L'odierno esame

neuropsicologico evidenzia disturbi di entità da lieve a moderata a livello

attentivo e mnestico, associati ad una riduzione della fluenza verbale fonemica.

Quanto emerso è compatibile con la diagnosi di invio.

Sulla base di quanto riferitoci dai coniugi __________

e dopo un confronto con la valutazione neuropsicologica del 1994, è evidente la

riduzione dei disturbi cognitivi avuta nel corso degli anni.

Si tratta tuttavia di una remissione solo parziale, con

deficit residui di lieve-moderata entità che, tenuto conto del tempo trascorso

dal loro esordio, potrebbero essere ritenuti stabili e non soggetti ad ulteriori

apprezzabili miglioramenti, nemmeno attraverso un intervento di riabilitazione

specialistico.

I disturbi neuropsicologici che caratterizzano il

paziente sono in grado di limitare la sua capacità lavorativa generale, anche

se non in misura totale. Persone con problemi di memoria e attenzione come

quelli lamentati dal paziente, solitamente possono essere impiegate ma solo in

attività manuali, semplici e di breve durata, prive di un elevato impegno

mnestico ed attentivo. "

(doc. AI 50-5)

Nelle

sue osservazioni 13 febbraio 2006 la dr.ssa __________ ha rilevato:

" Valutazione SMR del 30.09.2004:

Il caso dal punto di vista medico è sufficientemente

documentato e le valutazioni dei due medici curanti sono concordanti:

IL 50% nell'abituale attività di conduttore funicolare __________

(motivato dalla necessità di camminare attraversando i binari portando pesi).

Piena capacità lavorativa in attività adatta v.s.

Quindi ad valutazione CIP.

Valutazione consulente IP del 10.03.2005:

capacità di guadagno residua del 78% in un attività

leggera e poco qualificata, tipo operaio generico. Provvedimenti professionali

volti al conseguimento di una qualifica di base non sono proponibili.

Decisione UAI del 14.03.2005: grado di invalidità 22%, non diritto a

rendita.

Opposizione dell’aprile 2005 alla decisione

UAI:

il rappresentante legale fa presente che l'istruttoria

medica sia incompleta in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli

esiti del trauma cranico con ematoma epidurale dell’agosto 1994, infortunio

tutelato __________, con disfunzioni neuropsicologiche persistenti. Questi

deficit ora avrebbero un influsso sulla capacità lavorativa in attività

richiedenti un'alta concentrazione come quelle proposte dall'UAI e i deficit di

apprendimento non permetterebbero all'A. un reinserimento nel mondo del lavoro

senza adeguate misure integrative. A sostegno di tale tesi viene prodotta una valutazione

neuropsicologica del 31.10.2005 eseguita presso la Clinica __________ di __________.

Valutazione SMR del 13.02.2006:

la voluminosa documentazione __________ è stata

visionata e presa in considerazione in occasione della prima valutazione SMR (infatti

nel rapporto SMR viene menzionato lo stato da craniotomia per ematoma epidurale

traumatico 1994 quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa).

Le motivazioni per ritenere gli esiti del trauma

cranico senza influsso sulla capacità lavorativa si basano sui seguenti

ragionamenti ed accertamenti medici eseguiti:

1.

La valutazione medica __________ eseguita

negli anni 1994/1995 in merito ai postumi neurologici rispettivamente

neuropsicologici è da definire esauriente e ha dato i seguenti risultati:

-

a livello neuro-otologico lieve disturbo della funzionalità vestibolare centrale.

A livello specialistico questo disturbo viene definito di entità molto discreta

che spiega gli episodi sporadici di vertigini soggettivi, ma che non comporta

una diminuzione della capacità lavorativa tranne che per lavori in altezza.

- a livello neuropsicologico (valutazione

del dicembre 1994) si trova un profilo neuropsicologico generale nella norma.

L'apprendimento verbale, la memoria verbale, il pensiero categoriale, i calcoli

orali, la comprensione verbale orale e scritta è normale.

Risultano unicamente dei deficit valutati

come da lievi a moderati nell'apprendimento visivo, nella memoria visiva e

nella percezione visivo-spaziale.

2.

Con decisione su opposizione del 1996 la

__________ rifiuta l'assegnazione sia di una rendita di invalidità sia di

un'indennità per menomazione dell'integrità, considerando l'A. pienamente abile

nella sua abituale attività lavorativa svolta (guida della cabina della funivia

nella misura del 50% e lavori di manutenzione e di controllo della linea nella

misura del 50%). Da lato neuropsicologico viene espressamente ritenuto abile al

100% nell'abituale attività lavorativa compresa la guida della cabina, mentre

per i disturbi neuro-vestibolari lievi non può lavorare in altezza oltre 5 metri dal suolo.

È evidente, che in caso di persistenza di

deficit neuropsicologici rilevanti con evidente ripercussione sul livello di

concentrazione e di attenzione l'A. sarebbe stato dichiarato non idoneo per una

tale attività che comporta il trasporto di persone.

3.

L'A., dopo la chiusura del caso da parte

della __________, ha ripreso il suo lavoro in modo completo senza evidenti

limitazioni della capacità lavorativa. Alla __________ non è mai stato annunciato

un peggioramento dello stato di salute in merito all'infortunio dell’agosto 1994. In tutta la successiva documentazione __________ che

concerne vari altri infortuni (in particolare ginocchia) non viene mai più

fatto accenno a delle limitazioni persistenti rilevanti e significanti in

merito all'infortunio con trauma cranico del 1997.

Fino al subentrare della patologia

successiva a livello delle ginocchia nel 2003, svolgeva il suo lavoro a tempo

pieno come conduttore di funicolare in ragione di circa il 70-80% del suo tempo

lavorativo e il restante 20-30% dell'attività lavorativa è dedicata ai lavori

di manutenzione, con pieno salario, corrispondente al rendimento.

4.

L'esame neuropsicologico del 31.10.2005

prodotto in sede di opposizione evidenzia uno stato neuropsicologico che in

confronto a quello oggettivato in dicembre 1994, sicuramente non solo non è

peggiorato ma viene addirittura definito migliorato (è evidente la riduzione

dei disturbi cognitivi avuta nel corso degli anni).

Persistono disturbi di entità da lieve a

moderata unicamente legati alla memoria visiva a lungo termine (la memoria

verbale risulta del tutto normale) e dell'attenzione selettiva e divisa (capacità

di prestare attenzione a più informazioni simultaneamente) mentre l'attenzione sostenuta

protrattasi per oltre due ore viene valutata sufficiente. La valutazione del

neuropsicologo in merito alla capacità lavorativa è piuttosto vaga ed espressa

in maniera generale del tipo "... i disturbi neuropsicologici sono in

grado di limitare la capacità lavorativa generale”.

Inoltre è la valutazione espressa da un non

medico che non considera minimamente tutto il contesto clinico noto della

patologia post-infortunistica comprese le valutazioni __________ precedenti e

il seguente iter lavorativo dell'A., il quale, malgrado i lievi deficit

neuropsicologici persistenti, è stato ritenuto abile al lavoro in misura del

100% nella sua abituale attività lavorativa e ha successivamente pure

dimostrato di esserlo, almeno fino al momento dell'insorgenza di nuova patologia

del 2003.

In

conclusione, i deficit neuropsicologici persistenti dal trauma cranico del 1994

- sono di entità da lieve a lieve-moderata

- concernono unicamente una parte molto

settoriale delle funzioni cognitive

- non sono peggiorati nel corso

degli anni (anzi si sono ulteriormente attenuati)

- non hanno avuto e non hanno influsso

sulla capacità lavorativa abituale di conducente di funicolare con mansioni di

manutenzione

- non hanno un influsso sulla capacità

lavorativa in attività intellettualmente comparabile a quella di conducente di

funicolare con mansioni di manutenzione (tipo operaio generico non specializzato)."

(Doc. AI 54-3+4)

Sulla

base di tali considerazioni, l’amministrazione ha quindi confermato il rifiuto

di prestazioni.

In

sede di ricorso, l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico datato 7

aprile 2006 del dr. __________, del seguente tenore:

"

Con il presente

certifico che il summenzionato soffre di disturbi degenerativi posttraumatici

ad entrambe le ginocchia, stato da intervento di impianto di cartilagine 2001 a destra, stato da meniscectomia

2003.

ginocchio sinistro, stato da meniscectomia

2005.

a destra.

Stato da trauma cranico con frattura e grave commozione

cerebrale 1994 stato da craniotomia 1994 per evacuazione ematoma.

Non posso che confermare la stabilità del quadro

presentato da questo paziente che oltre alla

sintomatologia dolorosa alle ginocchia e all'impotenza funzionale (accentuazione

dei dolori e puntuale recidiva del versamento già dopo poco tempo di sforzi di

bassa intensità), soffre di una sindrome neuropsicologica residua in seguito

all'infortunio del 1994, con disturbi della memoria e dell'apprendimento.

Continuo a considerarlo totalmente inabile al lavoro

per le ragioni elencate qua sopra." (Doc.

B)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivo di mettere in dubbio

la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal medico del

SMR dr.ssa __________. Essa ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni

invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente

professione o in professioni compatibili con la sua formazione e le affezioni

invalidanti. Da notare inoltre che tali valutazioni coincidono perfettamente

con quanto attestato dai curanti, dr. __________ e dr. __________.

Nel

suo ricorso l’assicurato critica l’operato dell’ammi-nistrazione, che a suo parere

ha omesso di vagliare i problemi neuropsicologici che lo affliggono.

Oggetto

del contendere è quindi sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni

sulla capacità lavorativa della presunta patologia neuropsicologica dell’interessato,

osservato come dagli atti non risulti che le altre diagnosi (versamenti articolari

recidivanti su condropatia e meniscopatia degenerativa in stato dopo

meniscectomia parziale mediale sinistra 22.4.2003 e stato dopo plastica

osteo-condrale condilo femorale interno e rotula a destra 19.4.2003), abbiano

avuto, fino al momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso

(DTF 130 V 140), delle ripercussioni maggiori rispetto a quanto già valutato

dall’Ufficio AI. Né del resto l’insorgente ha mai sostenuto il contrario.

Ora,

dalla documentazione agli atti, in particolare dalla valutazione neuropsicologica

31.

ottobre 2005 prodotta in sede d’opposizione, risulta che rispetto alla

precedente valutazione neuropsicologica del 1994 vi è stata una evidente riduzione

dei disturbi cognitivi nel corso degli anni, anche se si tratta di una remissione

solo parziale, con deficit residui di lieve-moderata entità, che potrebbero

essere ritenuti stabili e non soggetti ad ulteriori apprezzabili miglioramenti,

nemmeno attraverso un intervento di riabilitazione specialistico (doc. AI 50-5,

la sottolineatura è della redattrice). Nel referto si legge infatti che

l’interessato è completamente autonomo sia nello svolgimento delle attività di

base, sia nell’adempimento delle attività strumentali della vita quotidiana;

quanto alla funzionalità cognitiva globale è vigile, cosciente, orientato nei

tre modi, collaborante e ad un test di screening di primo livello ottiene un

punteggio nella norma; le funzioni mnestiche sono nella norma per quanto

concerne la memoria a breve termine sia verbale che visuo-spaziale, così come

quella a lungo termine in modalità verbale, mentre è deficitaria in modalità

visiva; le funzioni attentive sono sufficienti durante la valutazione, nella

norma la capacità di spostamento attentivo, mentre deficitaria è l’attenzione

selettiva e l’attenzione divisa, con numerose omissioni e tempi di reazione

eccessivi; soddisfacenti si rivelano le capacità di astrazione, controllo e

inibizione, sensibilità all’interferenza e programmazione motoria, nella norma

la fluenza verbale semantica e deficitaria la fluenza verbale in modalità

fonetica; funzioni verbali e di calcolo nella norma (doc. AI 50-4).

Dall’esame

neuropsicologico eseguito il 7 dicembre 1994 dal servizio di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________ emergeva che l’assicurato presentava “in

un contesto altrimenti nella norma dei deficit da lievi a moderati

nell’appren-dimento visivo, nella memoria visiva e di percezione

visivo-spaziale”. Veniva in particolare indicato che nonostante

l’assicurato si lamentasse di avere a volte delle anomie e di esprimersi con

fatica, nell’esame effettuato non venivano riscontrate tali

problematiche (eloquio spontaneo, denominazione di figure corretta). Inoltre,

il profilo neuro-psicologico generale era definito “nella norma”

(doc. 1-91 inc. LAINF, sottolineature della redattrice).

Nel

rapporto relativo alla visita medico-circondariale 27 dicembre 1994 effettuata

per conto dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, FMH in chirurgia,

aveva indicato che a quattro mesi dall’incidente ciclistico che aveva comportato

la frattura composta della squama parieto-temporale a destra con ematoma

epidurale fronto-temporo-parietale a destra, lesione trattata d’urgenza con

craniotomia ed evacuazione dell’ema-toma, l’assicurato era da considerare dal

punto di vista neuro-psicologico abile al lavoro di conduttore di funicolare in

misura normale. Egli aveva tuttavia indicato che sussistevano dei deficit

neuro-vestibolari che precludevano lo svolgimento di lavori in luoghi

pericolosi, sulle scale a pioli, sui tetti o su terreno scosceso, motivo per il

quale occorreva meglio verificare tali deficit oto-vestibolari tramite un

consulto presso il dr. __________ (doc. 1-88 inc. LAINF).

Dal

rapporto 1° febbraio 1995 del dr. __________, Primario di otorinolaringoiatria

dell’Ospedale __________ di __________, emergeva che “gli esami otoneurologici

effettuati, sia dal punto di vista cocleare che dal punto di vista vestibolare,

se presi singolarmente e separatamente non possono essere considerati

patologici, sono al limite della linea significativa. Se presi tuttavia globalmente,

tenendo in debita considerazione anamnesi e disturbi soggettivi lamentati dal

paziente, la concordanza dei risultati sia a livello cocleare che vestibolare

permette di concludere per un lieve deficit post-traumatico cocleo-vestibolare

destro” (doc. 1-79 inc. LAINF).

Sulla

base di tale consulto, nel rapporto di visita medico-circondariale 12 aprile

1995.

il dr. __________ aveva quindi confermato la piena capacità lavorativa

dell’assicurato dal 15 marzo 1995, riservata una eventuale modifica a seguito

di un nuovo controllo oto-neurologico approfondito (doc. 1-66 inc. LAINF). Tale

ulteriore approfondimento oto-neurologico è stato compiuto dal dr. __________,

specialista FMH in otorinolaringoiatria, medico di fiducia della __________,

che nel suo rapporto 14 giugno 1995 ha ritenuto l’interessato pienamente abile al lavoro quale conduttore

di funicolare, prevedendo un controllo a distanza di sei mesi (“was die

arbeitsfähigkeit anbetrifft, so ist dieser Versicherte rein aus ORL-ärztlicher

Sicht voll arbeitsfähig, ausser auf ungesicherten Gerüsten, die sich über 5 m über dem Boden befinden. Auch sollte der Versicherte Arbeiten an allzu steilen Abhängen

meiden”, doc. 1-60 inc. LAINF). Nel successivo

controllo oto-neurologico 12 gennaio 1996 il dr. __________ ha confermato la

piena capacità lavorativa dell’interessato (“was die arbeitsfähigkeit

anbetrifft, so ist dieser Versicherte voll arbeitsfähig, ausser für Arbeiten

mit erhöhter Absturzgefahr, bzw. auf ungesicherten Gerüsten, die sich über 5 m über dem Boden befinden”, doc. 1-31 inc. LAINF). Anche il dr. __________, FMH in

chirurgia, medico di fiducia dell’assicuratore infortuni, chiamato a fornire

una valutazione del caso, nel suo rapporto 20 maggio 1996 era giunto alla conclusione

che l’assicurato fosse abile al lavoro al 100% quale conduttore di funicolare

(“was die Zumutbarkeit anbetrifft, kann man also aufgrund des Protokolls der

Arbeitsstellenbesichtigung vom 18.9.1995 sagen, dass Herr RI 1 zu 100% ohne

Rendement-Einbusse als Kabinenführer und bei Unterhaltsarbeiten an der

Bahnstrecke arbeitsfähig ist. Bei Arbeiten auf den beiden Brücken muss sich der

Versicherte anseilen, dies behindert ihn jedoch in seiner Tätigkeit nicht”,

doc. 1-20 inc. LAINF).

La dr.ssa __________

nelle sue osservazioni 13 febbraio 2006 ha evidenziato che l’esame

neuropsicologico 31 ottobre 2005 prodotto dall’assicurato mette in evidenza uno

stato neuro-psicologico sicuramente non peggiore rispetto a quello già valutato

nel 1994, ma addirittura migliorato, con una evidente riduzione dei disturbi

cognitivi. Il medico SMR ha inoltre rilevato che i disturbi residui sono di

entità da lieve a moderata, concernono unicamente una parte molto settoriale

delle funzioni cognitive (memoria visiva a lungo termine e attenzione selettiva

e divisa) e non hanno impedito nel passato all’interessato di compiere la sua

attività lavorativa, per lo meno fino al momento dell’insorgenza della nuova

patologia del 2003 (fino al momento dell'infortunio al

ginocchio sinistro dell'aprile 2003 l'assicurato svolgeva il suo lavoro a tempo pieno, impiegando circa

il 70-80% del tempo lavorativo come conduttore di funicolare, mentre il

restante 20-30% dell'attività lavorativa era dedicata ai lavori di manutenzione).

La dr.ssa __________ ha quindi concluso che i deficit neuro-psicologici che

persistono dopo il trauma cranico del 1994, di entità ridotta, che concernono

solo una parte molto settoriale delle funzioni cognitive, che non sono

peggiorati nel corso degli anni, ma si sono attenuati e che non hanno avuto nel

passato e non hanno influsso sulla capacità lavorativa abituale di conducente

di una funicolare con mansione di manutenzione, non hanno influsso sulla

capacità lavorativa in attività intellettualmente comparabili (come ad esempio

operaio generico non specializzato) (doc. AI 54-4).

A tale valutazione della dr.ssa __________, posta dopo approfondito

esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare

essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Non

è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

sino al momento determinante dell’emana-zione del querelato provvedimento (cfr.

DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 100%

in attività adeguate.

Del

resto, il ricorrente non ha apportato elementi oggettivi idonei a mettere in

dubbio la chiara valutazione stesa dal medico SMR, né ha prodotto della documentazione

medica che ne contraddica le conclusioni.

Non

può infatti essere ritenuto tale lo scritto 7 aprile 2006 del dr. __________,

che indica che l’interessato presenta oltre ad una patologia dolorosa alle ginocchia

e all’impotenza funzionale anche una sindrome neuropsicologica residua in

seguito all’infortunio del 1994, con disturbi della memoria e

dell’apprendimento, giungendo alla conclusione che “continuo a considerarlo

totalmente inabile al lavoro per le ragioni elencate” (doc. B).

Innanzitutto,

il citato medico evidenzia la stabilità del quadro clinico

dell’assicurato, a dimostrazione che non vi sono stati mutamenti di rilievo.

Inoltre, come rilevato dalla dr.ssa __________, dopo la chiusura del caso da

parte dell’assicuratore LAINF l’interessato ha ripreso il suo lavoro in modo

completo, senza evidenti limitazioni della capacità lavorativa, senza che sia

mai stato annunciato un peggioramento dello stato di salute in merito all’infortunio

del 1994 e senza indicazione di limitazioni persistenti derivanti dal trauma cranico

del 1994. L’assicurato, fino al subentrare della patologia a livello delle

ginocchia nel 2003, svolgeva il suo lavoro a tempo pieno, in qualità di

conduttore di funicolare al 70%-80% e quale addetto a lavori di manutenzione

per il restante 20%-30%. Tutti questi elementi fanno supporre che nel corso

degli anni l’assicurato non ha avuto un’esacerbazione dei problemi neuro-psicologici

derivanti dall’infortunio del 1994 tale da incidere in maniera rilevante sulla

sua capacità lavorativa, in un lavoro, è bene ricordarlo, che implica il

trasporto di persone. Infine, va rilevato che non si capisce il motivo per il

quale il curante abbia indicato di “continuare” a ritenere l’interessato

inabile al lavoro al 100%, quando dalla documentazione agli atti emerge

chiaramente la sua valutazione relativa ad una capacità lavorativa del 50%

nella precedente attività di conducente di funicolare e operaio manutentore e

del 100% per attività leggere adeguate, come autista di veicoli comunali o di

trenini turistici (doc. AI 21-3 e 20-10).

Tale

scritto non può dunque portare ad una diversa valutazione della capacità lavorativa

rispetto a quanto motivatamente stabilito dal medico SMR.

Va

qui ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurato.

In particolare, la consulente in integrazione professionale, in

merito alle attività esigibili e al raffronto dei redditi, ha affermato quanto

segue:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'A. potrebbe

mettere a profitto il CFC nell'ambito della vendita (2 anni) ottenuto nel 1970, quale commesso (attività diversificata: vendita al banco, consiglio alla clientela, riempimento delle scanzie), o addetto

all'incasso in un negozio al dettaglio, in un do-it, o stazione di servizio

Inoltre, sul mercato del lavoro

supposto in equilibrio, l'A. potrebbe svolgere altre attività leggere, poco qualificate e confacenti con il

danno alla salute, piuttosto sedentarie ad esempio quale autista o

operaio generico.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Peraltro, considerando un reddito ipotetico senza

danno alla salute (RH, 2003) di circa fr. 60'219.- (cfr. questionario DL),

una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria

professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per

attività leggera), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido

di circa fr. 46'969.- e una capacità di guadagno residua del 78% in

un'attività leggera e poco qualificata.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Visto quanto sopra e considerando il bagaglio

attitudinale, la poca conoscenza della lingua (l’A. ha svolto tutta la

scolarità in tedesco), ritengo che dei provvedimenti professionali volti al

conseguimento di una qualifica di base, non siano proponibili.

Tuttavia, l'A. é già titolare di un CFC (1970) nella

vendita (2 anni) che potrebbe mettere a profitto sul mercato libero del

lavoro. Inoltre, vista la presenza sul mercato di diverse attività

direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che

l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Peraltro, qualora l'A. trovasse un datore di lavoro

disposto ad assumerlo si resta a disposizione per un riallenamento

nell'ambito della vendita o un'introduzione al posto di lavoro (es. formazione

ad hoc), in un'attività confacente con il danno alla salute e che permetterebbe

di recuperare la capacità di guadagno residua."

(Doc. AI 39-2+3)

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimaste incontestate dal ricorrente, meritano conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre

d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli

regionali (Tabella TA13) come sinora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

il ricorrente invalido nella misura del 22%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

rifiutato la rendita. La decisione

contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.9

Da ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia

neuropsicologica.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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