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6 settembre 2006Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi del paz. hanno un influsso sul lavoro nel

senso che il sig. RI 1 è limitato soggettivamente nella sua attività lavorativa

a causa di una problematica di dolori cronici, principalmente della regione

cervico-brachiale bilaterale, ma anche della regione lombare e dei piedi, più

che non da manifestazioni organiche. Il dolore è dunque elemento principale che

limita il paz. e lo limita in modo quantitativo. Riesce infatti ancora a

svolgere tutte le sue attività, solo in modo più lento e discontinuo.

4.7.2 In che misura e a quali condizioni

potrebbe essere ancora effettuato l'attuale lavoro di metalcostruttore?

Le risposte a questa domanda sono discusse sotto il

punto 4.5. (Grado di Capacità al lavoro).

4.7.3 Quale altra attività

professionale, malgrado lo stato di salute, potrebbe ancora essere svolta?

Dal lato soggettivo il paz. si ritiene seriamente

limitato per qualsiasi attività lavorativa che comprenda delle attività

manuali, portare o sollevare pesi superiori ai 10-15 Kg, una posizione seduta o

eretta prolungata. Il Signor RI 1 ritiene per contro che potrebbe svolgere

un'attività del tipo ispettore sanitario, in cui non sono richieste delle

mansioni pesanti e in cui può tenersi in movimento senza affaticarsi, variando

dalla posizione seduta a quella eretta.

Dal lato medico valgono le considerazioni espresse nei punti

precedenti. Sarebbero evidentemente da evitare delle attività che comportino

una spiccata manualità (per esempio elettricista, falegname, giardiniere,

lattoniere). Non vedo per contro limiti nell'esigibilità per quanto riguarda la

deambulazione, la posizione eretta o seduta, il portare o sollevare pesi fino a

20-25 Kg, se non in maniera ripetitiva (più per i

problemi tendinei delle mani che per dei problemi del rachide). In un'attività

generica leggera il sig. RI 1 deve essere ritenuto abile al 100%.

È altresì evidente che, astraendo da un'attività

lavorativa come quella suggerita dal paz., il Signor RI 1 rischierebbe

fortemente di presentare la stessa problematica di dolori cronici come nella

professione attuale.

4.8. Osservazioni:

Da ultimo vorrei segnalare che, come indicato dal

Tribunale Federale delle Assicurazioni nel suo giudicato del 14.08.1998, resta

da stabilire se non vi siano pure delle affezioni di natura psichiatrica con

valenza invalidante. Nel caso specifico ritengo che una tale valutazione sia

giustificata per completare il quadro clinico." (Doc. AI 83-9+10+11)

L’Ufficio

AI ha inoltre affidato al dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________,

l’incarico di svolgere una perizia psichiatrica. Nel rapporto 26 novembre 1999

il perito, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni

del paziente nonché delle sue constatazioni cliniche dell’8 novembre 1999, del

15 novembre 1999 e del 22 novembre 1999, ha posto la diagnosi di “disturbo

algico (ICD 10: F45.4)” (doc. AI 92-4), precisando:

"

(...)

Valutazione conclusiva

La caratteristica predominante del quadro clinico è il

dolore che risulta di gravità sufficiente per richiedere attenzione clinica. Il

dolore causa un disagio nel paziente e menomazione nel funzionamento

lavorativo. Il dolore non è intenzionalmente prodotto o simulato (come nei

disturbi fittizi) e non può neppure essere attribuito ad un disturbo

dell'umore, d'ansia o psicotico, per cui non abbiamo trovato nessun segno

clinico o anamnestico. Il decorso decennale e il peggioramento soggettivo della

sintomatologia depongono invece per un disturbo algico associato ad una

condizione medica generale (probabile sindrome miofasciale) che tuttavia non

può essere considerata un vero disturbo mentale. Infatti non abbiamo

riscontrato dei fattori psicologici tali da raggiungere la soglia per tale tipo

di disturbo. (...)" (doc. AI 92-4)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, egli ha evidenziato quanto

segue:

"

(...)

5. GRADO

DI CAPACITÀ DI LAVORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ

ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Non abbiamo potuto riscontrare alcun disturbo

psichiatrico maggiore (depressione grave, psicosi grave, disturbi

d'adattamento, disturbo bipolare, ecc.). Sussiste invece un disturbo algico

(vedi sopra) che seppure non possa essere considerato un disturbo mentale

vero e proprio, ha comunque valenza invalidante nella misura del 50% (inabilità

lavorativa) per quanto concerne la professione di fabbro. È difficile

stabilire, a causa del lento peggioramento, il periodo esatto in cui il

disturbo algico ha acquisito valenza invalidante, ma si può ragionevolmente

supporre che tale condizione (al 50%) sussista da circa 2 anni.

Il paziente è invece abile al 100% per quanto

concerne lavori più leggeri (che non comportino il sollevamento di pesi

superiori ai 10-15 Kg). Non riteniamo che il paziente possa riacquistare in

futuro pienamente la sua capacità lavorativa nella professione di fabbro, per

cui la prognosi in questo ambito rimane riservata.

6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ

DI LAVORO

Fattori importanti che sembrano influenzare la

remissione del disturbo algico sono l'impegno del paziente in attività

regolarmente programmate nonostante il dolore e la capacità d'evitare che il dolore

divenga determinante nel proprio stile di vita, ciò che nel caso presente

sembra purtroppo già avvenuto. Delle misure di reintegrazione andrebbero

comunque valutate, considerata la relativa giovane età del paziente e le sue

indubbie risorse e competenze. Probabilmente potrebbe essere impiegato in

mansioni di controllo e supervisione di processi industriali o di verifiche di

procedure produttive (ispettorato, ecc.). Attività al 100% di questo tipo

potrebbero comportare dei miglioramenti dello stato di salute più di quanto lo

possano fare delle terapie mediche specifiche." (Doc. AI 92-5)

Nel

rapporto intermedio 3 agosto 2000 il consulente IP ha ritenuto che l’assicurato

fosse in grado di intraprendere una riqualifica professionale nella professione

di maestro conducente di veicoli a motore (doc. AI 99). In data 9 agosto 2000,

con successiva modifica del 29 agosto 2000, egli è quindi stato posto, a

partire dal 1° novembre 1997, in misura del 50%, al beneficio di indennità giornaliere d’attesa

all’inizio dell’integrazione professionale, mediante frequenza della Scuola di

maestro conducente per veicoli leggeri, a __________ (inizio marzo 2001) (doc.

AI 101 e doc. AI 109).

In

data 24 ottobre 2001 l’assicurato ha informato il consulente IP di aver

ricevuto dallo psicologo il risultato, negativo, dell’esame psico-attitudinale

svolto dalla Sezione della circolazione, dichiarandosi assolutamente in

disaccordo con tale esito (doc. AI 126).

All’assicurato

è quindi stata proposta una riqualifica professionale quale tecnico edile. In

data 13 agosto 2002 l’Ufficio AI ha assunto le spese per la frequentazione dei

corsi di consolidamento di matematica e tedesco, organizzati dalla Scuola __________

di __________, dal 19 agosto al 31 agosto 2002, nonché, a partire dal 1°

settembre 2002, le spese del corso di maturità professionale tecnica presso la

scuola __________ di __________, sino al 31 agosto 2003 (doc. AI 142).

In

data 26 agosto 2002 l’assicurato ha comunicato al consulente IP la sospensione

da parte sua delle frequenza dei corsi di consolidamento di matematica e

tedesco a partire dal 22 agosto 2002, visto che “da molto tempo soffro di dolori

alla colonna vertebrale e dover stare a lungo seduto, in posizione obbligata,

mi ha accentuato maggiormente sofferenza. Mi sono recato subito dal medico che

mi ha prescritto della fisioterapia” (doc. AI 144). L’assicurato ha

allegato il rapporto medico 23 agosto 2002 del dr. __________, che afferma che

l’assicurato “soffre di una riacutizzazione della cervicalgia e della

lombalgia ed è in cura fisioterapeutica fino a metà ottobre circa” (doc. AI

145).

Alla

richiesta di chiarimenti da parte del medico SMR (doc. AI 149), con scritto 17

settembre 2002 il dr. __________ ha specificato che “il signor RI 1 soffre

di una fibromialgia e di una sindrome cervicale e sindrome cervico-brachiale

recidivante con riacutizzazioni recidivanti. Sono del parere che il paziente

non è in grado né fisicamente né intellettualmente di svolgere dei corsi di

perfezionamento di matematica e tedesco e sicuramente intellettualmente non è

in grado di ottenere una maturità professionale tecnica” (doc. AI 150).

Viste

tali considerazioni, la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto opportuno

procedere ad ulteriori accertamenti peritali reumatologici per verificare se rispetto

alla perizia eseguita nel settembre 1999 si sia verificato un peggioramento

dello stato di salute e quale sia la reale capacità lavorativa residua

dell’assicurato (doc. AI 152). L’incarico peritale è stato nuovamente affidato

al dr. __________ (doc. AI 153).

Nel

rapporto 24 febbraio 2003 il dr. __________, basandosi sull’anamnesi e stato

clinico del 9 gennaio 2003, sul dossier dell’Ufficio AI e sulla documentazione

radiologica messa a disposizione dal medico curante, dr. __________, ha posto

le diagnosi di “fibromialgia; discopatia C6/C7; discopatia L4/L5 senza

neurologia (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della vertebra

L5); contrattura di Dupuytren dito IV della mano destra (stadio I); meniscopatia

mediale del ginocchio destro: incipiente cisti di Baker (RMN del luglio 2001)”

(doc. AI 167-6). Il perito ha poi fornito la seguente valutazione:

"

(...)

A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Soggettivamente il sig. RI 1 segnala in

questi ultimi anni piuttosto un peggioramento generale dei suoi dolori che non

dei nuovi disturbi. Oggettivamente rispetto alle constatazioni precedenti del

1999, il signor RI 1 presenta delle alterazioni degenerative al segmento C6/7,

più accentuate rispetto alle precedenti lastre (1990), al passaggio

lombo-sacrale (L4/5) ed una meniscopatia mediale al ginocchio dx.

Queste permettono comunque di spiegare solo

in parte i suoi disturbi, la cui estensione ed intensità sono in gran parte da

riferire ad una nota fibromialgia.

Quest'ultima condizione spiega dunque la

grande discrepanza tra la sofferenza soggettiva del paz. e i reperti oggettivi,

così come la mancata risposta a qual si voglia forma di terapia.

Rispetto alla visita in occasione della

precedente perizia del 1999 non vi sono differenze significative nella mobilità

dei vari segmenti della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche,

ad eccezione di una limitazione leggermente più pronunciata alla flessione del

ginocchio dx. Così anche la contrattura di Dupuytren l dito anulare della mano

dx, non provoca ripercussione funzionale maggiore sulla mobilità di questo

dito.

La prognosi è difficile da stabilire con

precisione, tenendo conto della cronicità dei disturbi e del contesto clinico

globale, anche se un miglioramento sostanziale a breve-medio termine è

improbabile."

(Doc. AI 167-6)

Quanto

alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha osservato:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

Il sig. RI 1 da tempo non esegue quasi più

alcun lavoro come fabbro, non beneficiando dunque più di alcuna entrata. Ha

inoltre dovuto interrompere una formazione di tecnico edile, dopo solo 3 giorni

di scuola, durante i corsi di consolidamento in tedesco e matematica, a causa

di una forte esarcerbazione della sintomatologia algica.

Nella sua professione di fabbro la discopatia L4/5 riveste oggettivamente il ruolo principale, mentre

l'evoluzione radiologica della discopatia C6/7 è per così dire

"fisiologica" e la sua importanza più difficile da quantificare,

essendo nota la cattiva relazione tra la progressione radiologica e l'intensità

dei disturbi. Ora, nella professione di fabbro, per una discopatia

lombo-sacrale mi risulta difficile quantificare un handicap funzionale, dato

che immagino che diverse attività rispondano al criterio “tutto o niente".

In via generale si può considerare che la discopatia L4/5 deve far ritenere una limitazione delle possibilità

di carico per sollevare, trasportare o maneggiare oggetti di peso superiore a

10-15 kg, se non occasionalmente, nel tenere a lungo

posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o torsione lombare) o nel dover

eseguire frequentemente tali movimenti. La discopatia cervicale e la

contrattura di Dupuytren non comportano un ulteriore restringimento della

capacità funzionale.

A causa della meniscopatia del ginocchio dx,

si ritiene una ridotta capacità funzionale per lavori in posizione

inginocchiata, su terreno irregolare, salire e scendere ripetutamente le scale.

Eviterei inoltre attività che richiedano di salire su scale a pioli, ponteggi o

impalcature.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

C.1 È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non

risulta che siano in corso o previsti provvedimenti terapeutici d'integrazione

professionale, nè che siano possibili, visto l'esito delle terapie precedenti.

Per la contrattura di Dupuytren è per contro possibile nel nostro paese una

aponevrotomia percutanea, tecnica non invasiva in anestesia locale, che

contrariamente all'intervento chirurgico classico non comporta alcuna perdita

di giornate lavorative e che ha pressoché la stessa riuscita e prognosi. Al

paz., su sua richiesta, è stato detto dove può rivolgersi a questo riguardo.

C.2 È possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No, per quanto concerne la professione di fabbro.

C.3 L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

È preservata una capacità funzionale residua

normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi o oggetti molto leggeri

(fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi o oggetti leggeri (da 6 a 10 kg)

sia sotto il piano delle spalle sia sopra. Così non vi sono limitazioni per lavori

di precisione con le mani. La posizione seduta o eretta è possibile a

condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore), lo

stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può appoggiarsi con le

braccia o il tronco (su un tavolo di lavoro o scrivania). Nessuna limitazione

per spostamenti anche lunghi su terreno regolare o piano, nè per la guida (vale

a questo riguardo quanto detto per la posizione seduta).

Sulla base di queste considerazioni una

riformazione professionale è dunque possibile. Il fatto che il sig. RI 1 abbia

dovuto abbandonare già dopo 3 giorni una formazione scolastica non può essere

considerato un problema reumatologico, rappresenta comunque sicuramente un fattore

prognostico sfavorevole." (Doc. AI 167-7+8)

Nelle

sue osservazioni 11 marzo 2003 la dr.ssa __________ ha rilevato che, sulla base

della perizia del dr. __________, l’assicurato è da considerare pienamente

abile in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali

(doc. AI 169).

Nel rapporto

finale 22 aprile 2003 il consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo

medico, è da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali

indicati dal dr. __________. Il consulente ha inoltre osservato:

"

(...)

Il signor RI 1 ha "una capacità funzionale residua

normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi od oggetti molto leggeri

(fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi e oggetti leggeri (da 6 a 10 kg)

sia sotto il piano delle spalle sia sopra. La posizione seduta o eretta è

possibile a condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2

ore). Lo stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può

appoggiarsi con le braccia e il tronco (su un tavolo di lavoro o su una

scrivania). Nessuna limitazione per spostamenti anche lunghi sul terreno

regolare o piano, nè per la guida (vale a questo riguardo quanto detto per la

posizione seduta). Sulla base di queste considerazioni una riformazione

professionale è dunque possibile. Il fatto che il signor RI 1 abbia dovuto

abbandonare già dopo tre giorni una formazione scolastica non può essere

considerato un problema reumatologico ma rappresenta comunque un fattore

prognostico sfavorevole".

Il signor RI 1 si è subito reso conto delle grosse

difficoltà (probabilmente insuperabili) che comportava una riformazione di

livello superiore (l'unica che gli avrebbe permesso buon recupero della

capacità di guadagno) come quella scelta (MPT e STE).

Questa "paura (o forse consapevolezza) di non

farcela" gli ha fatto accentuare i propri problemi fisici con l'immediato

abbandono del progetto di formazione.

Al momento attuale penso non ci siano i presupposti

minimi per riproporre un progetto di riformazione che porterebbe ad un

sensibile miglioramento della sua attuale capacità di guadagno. L'assicurato

non ha i mezzi per affrontare una formazione di livello medio superiore come

quella proposta di tecnico edile.

Un tirocinio in una professione leggera ed adeguata con

AFC (es. impiegato d'ufficio o simili) non porterebbe a nessun aumento

significativo dell'attuale capacità di guadagno dell'assicurato.

Dati economici e calcolo del grado d'invalidità

Nel precedente lavoro di Metalcostruttore l'assicurato

avrebbe potuto guadagnare un salario annuo, di Fr. 61'400.-- nel 2002.

Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato

di salute (attività leggera non qualificata) il signor RI 1 potrebbe i via

teorica ricavare un reddito annuo di Fr. 33'502.-- (valori 2002)." (Doc.

AI 173-1+2)

L’assicurato

è stato pertanto posto al beneficio di un quarto di rendita.

In sede di

opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo

ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti

funzionali, criticando in particolare il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto

esperire diverse valutazioni peritali specialistiche (reumatologiche,

psichiatrica e per le problematiche alla mano) senza tuttavia decidere di sottoporlo

ad una perizia pluridisciplinare, reumatologica e psichiatrica, che tenga conto

dell’insieme di tutte le sue patologie e del loro effetto complessivo sulla capacità

lavorativa (doc. AI 197). L’assicurato ha prodotto, a sostegno delle sue

critiche, nuova documentazione medica.

L’assicurato ha in

particolare fondato le proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________,

FMH in medicina interna e reumatologia, cui si è privatamente rivolto per sottoporsi

ad una valutazione peritale. Nel rapporto 9 marzo 2005 il dr. __________, sulla

base della documentazione medica agli atti, dell’anamnesi e dell’esame clinico,

della lettura dei documenti radiologici del paziente e le radiografie effettuate

durante la visita 8 marzo 2005, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in

presenza di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome

lombospondilogena cronica recidivante in presenza di discopatia con

osteocondrosi L4/L5 (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della

vertebra L5), sopraelevazione dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto

della mano destra (stadio I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I);

meniscopatia mediana del ginocchio destro con incipiente ciste di Baker”

(doc. AI 199-9).

Il dr. __________

ha poi indicato:

"

(...)

5.- VALUTAZIONE E PROGNOSI

Il paziente presenta quindi una problematica di dolori

diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni

degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale

(con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una

fibromialgia generalizzata. Tutte le sintomatologie algiche lamentate dal

paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni al punto tale

che da fine 2002 ha dovuto interrompere qualsiasi attività lavorativa nel suo

mestiere precedente di fabbro/metalcostruttore.

La problematica del Dupuytren appare leggermente

progrediente al livello della mano destra mentre è stabile a sinistra. La

ripresa di un'attività lavorativa pesante come quella di fabbro con utilizzo di

attrezzi pesanti e con le braccia spesso al di là dei 45° di orizzontale appare

improbabile al di là di un paio di ore al giorno. Anche un'attività

medio-leggera potrebbe essere eseguita solo in misura parziale (per esempio 5-6

ore al giorno, in misura di ca. il 70%), considerando pause di lavoro e una

rapidità al lavoro ridotta. È solo in un'attività estremamente leggera in

particolare un'attività di ufficio in cui il paziente possa cambiare posizione

di tanto in tanto e sia esente da portare pesi, che il paziente potrebbe essere

considerato abile, come per esempio un lavoro di segretariato, in posta, in

banca ecc.. (...)" (Doc. AI 199-9)

Riguardo alle

conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha osservato:

"

(...)

B+C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

Nella sua attività di fabbro, visto le limitazioni

funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una

capacità residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media

entità in cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi

(massimo 45 minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in

maniera ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45°

del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed evitare di mantenere

a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni, rotazioni, estensione

lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della ridotta velocità al

lavoro e alle necessità di avere pause di 5-10 min/ora. Solo in un lavoro

estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita tuttavia una

preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere ritenuto abile in

maniera superiore, praticamente totale."

(Doc. AI 199-9)

L’assicurato ha

pure trasmesso l’attestato medico 1° aprile 2005 del dr. __________, FMH in

medicina interna e reumatologia, il quale, dopo aver indicato di aver visitato

l’assicurato il 3 marzo, il 7 marzo e il 31 marzo 2005, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme del dolore persistente con fibromialgia, cervicobrachialgia,

morbo Dupuytren stadio I raggio 4° mano destra e 5° pollice sinistra, sindrome

lombovertebrale cronica su discopatia L4/L5 e anomalia della transizione

lombosacrale con sacralizzazione di L5, gonalgie a destra su meniscopatia

mediale, neuropatia irritativa ulnare al gomito destro e Tunnel positivo al polso

destro, decondizionamento fisico, distonia neurovegetativa, compromissione

biopsicosociale” (doc. AI 199-11).

Il dr. __________

ha poi rilevato:

"

(...)

VALUTAZIONE:

Si tratta di un'importante sindrome algica cronica di

carattere somatoforme con fibromialgia.

Oggettivamente riscontro una discopatia C6/7 e L4/5,

un'anomalia della transizione lombosacrale con sacralizzazione di L5, non

deficit radicolari. Inoltre ispessimento della fascia palmare in Dupuytren del

4° raggio e ispessimento tenosinoviale del 1° raggio della mano sinistra.

Inoltre Tinnel positivo al polso destro sul nervo mediano.

La componente fibromialgica spiega le gonalgie in

assenza di chiari segni meniscali clinici attuali (nonostante RM con lesione

del menisco mediale), riscontro segni clinici per una discreta condropatia patellare

bilateralmente.

L'associazione con un'aftosi orale ricorrente potrebbe

far pensare ad una spondartropatia seronegativa per cui mancano però indizi per

sacroilite, una scintigrafia (nel 1994) era risultata negativa, non vi sono

criteri sufficienti per un morbo di Behçet.

La sintomatologia algica e il fragile equilibrio fra

possibilità di mobilizzazione e insorgenza del dolore hanno indotto un decondizionamento

fisico sfavorevole.

Il quadro clinico si combina con una compromissione

globale a livello biopsicosociale. (...)" (Doc. AI 199-12+13)

Circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha indicato:

"

(...)

Incapacità lavorativa: nella situazione attuale il Dupuytren non trattato può

rappresentare un handicap parziale per la professione di fabbro (picchiare con

il martello/contraccolpi) per cui ritengo che un'incapacità lavorativa del 40%

sia giustificata per tale tipo di attività.

Tenendo conto del fatto che la contrattura di Dupuytren

è potenzialmente trattabile con cura adeguata (percutanea o operativa),

l'incapacità lavorativa come fabbro dopo un tale intervento potrebbe ridursi ed

essere valutata, in teoria e basandosi solo sull'aspetto reumatologico, in

misura del 20%.

Una riformazione professionale non entra in linea di

conto, una reintegrazione professionale per un'attività più leggera sarebbe

teoricamente proponibile dal punto di vista reumatologico puro, basandosi solo

su criteri di oggettività secondo il modello biomedico, in misura di almeno

80%. In pratica, un precedente tentativo era stato interrotto a causa dei

dolori dopo soli 3 giorni, la prognosi circa la ripresa di un'attività anche

leggera in misura completa risulta molto sfavorevole.

Una certa inflessibilità, i disturbi della memoria e

della concentrazione e l'affaticamento legati alla sintomatologia algica

rendono verosimilmente irrealizzabile la frequentazione di corsi o scuole.

In pratica, tenendo conto di aspetti teorico-assicurativi

e sociali irrisolti da anni e dell'impossibilità pratica di reinserimento

completo nel ciclo del lavoro dopo un tale lasso di tempo, tenendo poi anche

conto delle difficoltà di garantire la presenza costante al lavoro, ci si rende

conto che gli aspetti teorici (incapacità lavorativa reumatologica 20%, al

massimo 40% tenendo conto del morbo di Dupuytren) si scontrano con gli aspetti

pratici e la realtà dei fatti, rendendo illusorio il raggiungimento di una

capacità lavorativa residua praticamente e giudiziosamente realizzabile per un

lavoro adatto superiore al 50%."

(Doc. AI 199-13)

Al riguardo, la

dr.ssa __________, nelle sue annotazioni 9 maggio 2005, ha rilevato:

"

(...)

Attuale stato di salute:

Il rappresentante legale in fase di opposizione alla

decisione di rendita del novembre 2004 (grado invalidità 43%) presenta una

perizia reumatologica Dr. __________ del 09.03.2005 nonché una valutazione

reumatologica Dr. __________ del 01.04.2005.

Va precisato, che formalmente non si può dare valore di

perizia alla valutazione reumatologica del Dr. __________ in quanto ha seguito

l'A. già precedentemente come reumatologo (almeno nel 2001 per problematica al

ginocchio).

Le diagnosi in ambedue i documenti sono

sostanzialmente invariati in confronto al febbraio 2003 (ultima perizia

reumatologica Dr. __________).

Si tratta sempre di una problematica di dolore cronico

nell'ambito di fibromialgia e associata sindrome cervicovertebrale e

lombovertebrale con alterazioni degenerative con discopatie, nonché contrattura

di Dupuytren dito IV mano destra e meniscopatia mediale ginocchio destro.

La componente del disturbo algico è già stata

precedentemente accertata in modo esaustivo tramite perizia psichiatrica (Dr. __________

del 1999) il quale ha potuto escludere un disturbo psichiatrico maggiore

associato al disturbo algico e ha concluso per una IL 50% in attività fisicamente

pesante-mediamente pesante tipo fabbro, con piena capacità lavorativa in

attività leggera (limite pesi 10-15 kg).

Si tratta quindi ora di valutare, se in confronto al

febbraio 2003 sia avvenuto un significativo peggioramento dello stato di salute

oggettivabile a livello reumatologico-ortopedico.

Descrizione soggettiva dei disturbi:

__________ nel 2003 descrive:

Dolori generalizzati. In particolare:

- a livello cervicale dolori costanti che irradiano

prossimamente alla regione occipitale e alle scapole e trapezio

- a livello lombare dolori d'intensità variabile, a

volte con irradiazione alle anche

- a livello ginocchio destro dolori camminando e

facendo le scale, in posizione inginocchiata (impossibile da assumere)

- dolori mani bilaterali più pronunciato a destra,

ai gomiti, alle spalle, dolori diffusi ai piedi.

__________ nel 3/2005 descrive:

dolori in varie parti:

- cervicali con a volte irradiazione nella regione

scapolare e trapezio bilaterale costante durante la giornata in dipendenza delle

attività fisiche

- lombari bassi non irradianti, non giornalieri,

irregolari a dipendenza del carico di lavoro

- parti molli arti superiori ed inferiori diffusi,

costanti, giornalieri.

Quindi in sostanza le due descrizioni dei disturbi

soggettivi a distanza di due anni sono sostanzialmente sovrapponibili.

Stato clinico:

La descrizione dello stato clinico è sostanzialmente identica

tra i tre reumatologi:

Non si rileva nessun peggioramento dello stato

funzionale clinico oggettivato nel 2005, in confronto a quello rilevato nel

2003. In particolare, la motilità cervicale, lombare e delle ginocchia risulta

sostanzialmente invariata e non viene rilevata nessuna componente

neuroradicolare, con trofismo muscolare ben conservata.

Dossier ragiologico:

Sono state eseguite due nuove radiografie dopo il 2003:

Rx lombare marzo 3/2005: conferma la nota

sacralizzazione L5 e la nota discopatia L4/L5, con segni di spondilartrosi

lombare bassa, senza nuovi elementi di rilievo.

Rx cervicale del marzo 2005: (referto Dr. __________):

Conferma la nota osteocondrosi C6/C7 con spondilosi anteriore C5/6 nonché note

uncartrosiche ai segmenti discopatici (C6/C7) e in C3/C4. Unicamente la

spondilosi anteriore in C6/C7 appare leggermente progrediente rispetto alle

lastre del 12/2001.

In sostanza, viene oggettivata unicamente una lieve

progressione della spondilartrosi anteriore in C6/C7: a questo proposito va

rilevato quanto affermato dal perito __________ nel 2003 in merito alla nota cattiva

relazione tra la progressione RX e l'intensità dei disturbi.

In ogni caso, in presenza di uno stato clinico

sostanzialmente invariato, queste alterazioni strutturali leggermente più accentuate

non hanno rilevanza clinica.

Per quanto concerne la valutazione del caso, tutti e tre i reumatologi sono concordanti nel

ritenere la sintomatologia algica soggettiva predominante in questo caso:

Dr. __________ ritiene la estensione e l'intensità dei

dolori essenzialmente legati alla fibromialgia e non tanto alle alterazioni

strutturali presenti, delle quali la discopatia lombare L4/L5 riveste comunque

il ruolo principale nel determinare una riduzione della capacità lavorativa

come fabbro.

Il Dr. __________ basa tutte le sue considerazioni su

un peggioramento soggettivo della sintomatologia algica senza aver potuto

dimostrare un peggioramento oggettivabile dello stato clinico-funzionale. Le

limitazioni funzionali descritte a pagina 4 sono elencate sotto i dati

soggettivi e rispecchiano quanto riferito dal paziente in riferimento alla

sintomatologia soggettiva, per poi essere riprese nel punto B e C senza una

attenta ponderazione tra dati soggettivi e quelli oggettivabili.

Da notare poi una enorme discrepanza tra la valutazione

della capacità lavorativa medico-teorica del Dr. __________ (capacità

lavorativa residua del 20% come fabbro) e quella del Dr. __________ (dal punto

di vista puramente reumatologico addirittura capacità lavorativa dell'80% come

fabbro (!) rispettivamente del 60% prendendo in considerazione la contrattura

di Dupuytren, quest'ultima comunque risolvibile con adeguato trattamento).

Il seguente giudizio del dr. __________ di IL del 50%

per qualsiasi lavoro (anche ergonomicamente adatto), è motivato unicamente da

fattori estranei al concetto di invalidità (tipo aspetti tecnico-assicurativi e

sociali).

In conclusione,

le due valutazioni reumatologiche presentate in fase di opposizione non

oggettivano un peggioramento dello stato di salute, con descrizione di uno

stato clinico-funzionale praticamente identico a quello precedente del 2003.

Dal punto di vista reumatologico rimane quindi

esigibile una piena capacità lavorativa in attività leggera adatta, nel

rispetto delle limitazioni funzionali elencate dal perito Dr. __________ nel

2003." (Doc. AI 202-1+2+3)

Nella decisione su

opposizione l’amministrazione ha quindi confermato l’attribuzione

all’assicurato di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 45%.

2.8. Con

il proprio ricorso l’assicurato ha osservato che a causa della problematica

reumatologica e di quella psichiatrica, egli debba essere considerato abile al

lavoro al 50% in attività leggere adeguate, così come indicato dal dr. __________

(doc. I).

2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I

569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid.

2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,

consid. 3.4; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insie-me dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissio-ne della decisione impugnata, deve osservare che dalla documentazione

medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non sono state

sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI, a fronte di una

patologia fibromialgica importante, ha sottoposto l’assicurato, negli anni, a

diversi consulti reumatologici, ma ad una sola valutazione psichiatrica, nel

1999, omettendo tuttavia di debitamente approfondire l’evoluzione nel tempo

della tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.

L’Ufficio AI non ha inoltre ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una

valutazione globale delle sue patologie (reumatologiche e psichiatriche) e

delle relative conseguenze sulla sua residua capacità lavorativa.

Se

da una parte, infatti, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato a diversi

accurati esami reumatologici, incaricando dapprima il dr. __________ (1996) e

poi, a due riprese, il dr. __________ (1999 e 2003) di eseguire una perizia

specialistica, dall’altra, per quanto concerne la problematica psichiatrica, ha

sottoposto l’assicurato ad un’unica valutazione specialistica, operata dal dr. __________

nel 1999. Ora, a fronte di una chiara sindrome fibromialgica, constatata dai

periti reumatologi, l’Ufficio AI non ha reputato necessario compiere ulteriori

accertamenti dal punto di vista psichiatrico, nonostante una precisa richiesta

in tal senso formulata dall’as-sicurato sia in sede di opposizione (doc. AI 197),

sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha inoltre rimproverato all’Uf-ficio

AI di non aver tenuto globalmente conto delle problematiche d’ordine reumatologico

e psichiatrico che lo affliggono, effettuando una perizia pluridisciplinare che

consideri entrambe le patologie e si esprima sulle ripercussioni che tali

problematiche, nella loro totalità, hanno sulla capacità lavorativa residua.

Al

riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in

DTF 132 V 65, ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante

di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:

"

(…)

4.3 Une expertise psychiatrique

est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité

de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner

(ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le

diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il

convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en

psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques

ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de

cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects

rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate

pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une

gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités (consid.

4.2.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du

travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa

part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in:

Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue

est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales

concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas

d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)”

Nel

caso di specie, l’esistenza di una fibromialgia è pacifica. Se infatti nel rapporto

peritale 11 aprile 1996 il dr. __________ indicava che “all’esame clinico

non possiamo comunque ancora ritenere presente una chiara fibromialgia”

(doc. AI 16-4), nel successivo rapporto peritale 4 ottobre 1999 il dr. __________

poneva esplicitamente la diagnosi, tra le altre, di “fibromialgia con ogni

probabilità idiopatica” (doc. AI 83-8), diagnosi poi nuovamente confermata

dal dr. __________ nel rapporto peritale 24 febbraio 2003 (doc. AI 150).

Pertanto, sulla base della giurisprudenza appena

ricordata, nel caso di specie appare necessario sottoporre l’assicu-rato ad una

perizia pluridisciplinare che valuti sia gli aspetti reumatologici, sia di

quelli psichici, al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di

cui è affetto siano di una gravità tale da escludere totalmente o parzialmente l’utilizzo

della sua capacità lavorativa residua.

In una sentenza

del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a

questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei

rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno

dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito

reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente

(…)”.

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale citata, si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’Uf-ficio AI perché, ordinata una perizia

pluridisciplinare - reu-matologica e psichiatrica - stabilisca la capacità

lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda

di prestazioni.

2.11. Quanto

alla questione relativa all’ammontare degli interessi di mora che l’Ufficio AI

ha riconosciuto di dover versare all’assicurato – nella decisione impugnata fissati

in ragione di fr. 2'131, mentre nella decisione 2 maggio 2006 proposta al

giudice dall’amministrazione in fr. 2'088 – occorre rilevare quanto segue.

Con

l’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della LPGA è stato introdotto l’obbligo

da parte dell’amministrazione di versare degli interessi moratori.

L'art.

26 cpv. 1 LPGA prevede infatti che i crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui

e termini di breve durata.

Per

il cpv. 2 dell'art. 26 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto

all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle

sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto

12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Secondo

l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo

26 capoverso 2 LPGA, l’aven-te diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati

vengono versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito

prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente

all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).

L’art.

7 OPGA prevede infine:

"

1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per

cento all’anno.

Considerandi

2.

L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3.

Se la prestazione è soggetta soltanto in parte

all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento

degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e

versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è

dovuto rispetto alla prestazione complessiva.”

Gli

interessi di mora vengono calcolati mensilmente sulla base dell’importo delle

rendite arretrate: pertanto, nel caso di specie essi sono stati calcolati tenendo

conto di un quarto di rendita percepito dall’assicurato per un grado d’invalidità

del 45% a partire dal 1° febbraio 1994. Necessitando tuttavia, come visto (cfr.

consid. 2.10.), la questione medica relativa all’eventuale capacità lavorativa

residua dell’assicurato di ulteriori accertamenti - motivo per il quale si

rende necessario rinviare gli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia

specialistica, stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato

e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni - non è dato al

momento di poter stabilire l’am-montare degli interessi di mora spettanti

all’assicurato. All’Ufficio AI spetterà dunque pure, sulla base del grado di

invalidità riconosciuto all’assicurato, calcolare l’importo degli interessi di

mora a lui dovuti.

2.12

L’assicurato

ha inoltre contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale caso

di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo 1.2.1994-31.10.1997 e

per il periodo 1.9.2002-31.12.2003.

Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Tuttavia

prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei

casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado

d’invalidità del 40 per cento almeno.

L’art.

28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28

capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo

1965.

sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti

e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe

conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere

da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un

invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può

soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa

dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per

qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).

Le

casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti

secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.

L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione

dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).

Al

riguardo, va osservato che, come visto (cfr. consid. 2.10.), dovendo l’Ufficio

AI ulteriormente approfondire la questione medica relativa all’eventuale capacità

lavorativa residua dell’assicurato per procedere poi ad una nuova valutazione

della domanda di prestazioni, il calcolo del caso di rigore per i periodi

citati potrebbe divenire superfluo qualora venisse attribuita all’assicurato

una mezza rendita o superiore.

Pertanto,

una volta stabilita la capacità lavorativa globale dell'assicurato e il suo

grado di invalidità, nel caso in cui dovesse venire confermato il

riconoscimento di un quarto di rendita, l’Ufficio AI dovrà verificare il

calcolo del caso di rigore per i periodi interessati, alla luce delle

contestazioni del-l’assicurato in merito al suo reddito quale

indipendente e al valore di stima del terreno di cui era comproprietario fino

al 2003.

2.13

Con

il ricorso l’assicurato ha pure contestato la mancata rifusione da parte

dell’amministrazione dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia “di

parte” eseguita dal dr. __________, per un totale di fr. 1'163.45.

Secondo

l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale assume le spese per

l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili

per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate

successivamente.

L’art.

78.

cpv. 3 OAI precisa invece che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono

assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’Ufficio AI o, altrimenti,

se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti

ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

Generalmente

spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui

l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna

tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale –

quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle

conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi,

l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).

I

provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per

la valutazione del caso.

Secondo

Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi

dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle

già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere

“utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456;

di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Friborgo 1999, pag. 129 in alto).

Non necessariamente, continua Kieser, l’accertamento eseguito dall’assicurato

deve portare al successivo riconoscimento di una prestazione assicurativa,

questo contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito

all’art. 78 cpv. 3 OAI che concettualmente non corrisponde all’art. 45 cpv. 1

LPGA (Kieser, op. cit., N. 12 ad art. 45 pag. 456, con riferimento DTF 93 V

236).

Secondo

la giurisprudenza resa in ambito AI, l’ammini-strazione non deve farsi carico

dei provvedimenti d’accerta-mento ordinati da terzi se tali misure non hanno condotto

all’erogazione di prestazioni, né fatto parte di provvedimenti integrativi in

seguito concessi (DTF 93 V 236 consid. 1, 101 V 214 consid. 1).

A

determinate condizioni, tuttavia, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi

sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente

eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che

la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di

salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità

congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di ulteriori

provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione sono

state poste a carico dell’AI).

Nel

caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.7.), nel rapporto 9 marzo 2005 del

dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza

di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome lombospondilogena

cronica recidivante in presenza di discopatia con osteocondrosi L4/L5 (anomalia

transizionale con sacralizzazione completa della vertebra L5), sopraelevazione

dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia

generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto della mano destra (stadio

I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I); meniscopatia mediana del

ginocchio destro con incipiente ciste di Baker” (doc. AI 199-9). Il dr. __________

ha poi indicato che l’assicurato “presenta quindi una problematica di dolori

diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni

degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale

(con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una

fibromialgia generalizzata” e che “tutte le sintomatologie algiche

lamentate dal paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni”,

concludendo che “nella sua attività di fabbro, viste le limitazioni

funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una capacità

residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media entità in

cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi (massimo

45.

minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in maniera

ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45° del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed

evitare di mantenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni,

rotazioni, estensione lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della

ridotta velocità al lavoro e della necessità di avere pause di 5-10 min/ora.

Solo in un lavoro estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita

tuttavia una preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere

ritenuto abile in maniera superiore, praticamente totale” (doc. AI 199-9).

Orbene,

dalla lettura di tale atto medico si deduce che in attività di media portata

rispettose dei suoi limiti funzionali l’assicurato, affetto da una fibromialgia

generalizzata, sarebbe abile al 70%, mentre invece in un lavoro d’ufficio, per

il quale occorre tuttavia una preparazione scolastica adeguata, sarebbe abile al

100%. Tale certificato medico giunge dunque alle medesime conclusioni delle

precedenti perizie fatte esperire dall’amministrazione (rapporto

peritale 4 ottobre 1999 del dr. __________, doc. AI 83; perizia dr. __________

26.

novembre 1999, doc. AI 92 e perizia 24 febbraio 2003 del dr. __________,

doc. AI 167).

In

tal senso, dunque, non si può ritenere che esso sia stato indispensabile per la

valutazione del caso. Nemmeno si può concludere che la perizia del dr. __________

abbia apportato ulteriori conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria

amministrativa.

Non

essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né dell’art. 45 LPGA, è

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei

costi dell’accertamento privato in parola. Su questo punto la decisione impugnata

merita conferma.

2.14

Con

il proprio ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte

dell’Ufficio AI del gratuito patrocinio in sede amministrativa.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze

lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il

diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni

temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa

non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato;

cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale, da verificare con rigore (Kieser,

op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; DTF 125 V 35s consid. 4b), dipende dalle

circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità

della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni

giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.

Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri

interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave

nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio,

altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della

fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono

essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff

in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung

grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls

besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione

(“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder

andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt

DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre

2005.

nella causa G, I 369/05, consid. 2.2).

Riguardo

ai criteri per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella

procedura amministrativa, Kieser, in ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37

cpv. 4 LPGA, n. 21, ha rilevato:

"

f) Als Voraussetzungen

der unentgeltlichen Verbeiständung gelten die finanzielle Bedürftigkeit,

die fehlende Aussichtslosigkeit sowie die Erforderlichkeit der Vertretung (vgl.

BBI 1999 4595). Die Konkretisierung der einzelnen Voraussetzungen erfolgt in

Analogie zu den entsprechenden Kriterien im Berichtsverfahren (vgl. deshalb

ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 88 ff.).

Den höheren Anforderungen im

Verwaltugsverfahren ist insoweit Rechnung zu tragen, als die Erforderlichkeit

der Vertretung eingehend zu prüfen ist.

Dabei ist auf die Schwierigkeit des Falles und auf die

Verfahrensphase abzustellen (vgl. so ausdrücklich BBI 1999 4595). Dabei wird

grundsätzlich im Einspracheverfahren eine solche Erforderlichkeit anzunehmen

sein, was auch der bisherigen Ausgestaltung entspricht. Für das vorangehende

Verwaltungsverfahren kann eine unentgeltliche Vertretung unter dem Aspekt der

Erforderlichkeit etwa in Frage kommen,

- wenn sich dieses an eine Rückweisung

durch eine Gerichtsbehörde anschliesst (vgl. BGE 125 V 36),

- wenn im Rahmen einer Begutachtung

durch eine sachverständige Person zum Gutachten Stellung zu beziehen und die

Erforderlichkeit von Ergänzungsfragen zu prüfen ist,

(…)."

Nella presente

fattispecie, con sentenza del 14 agosto 1998 il TFA ha accolto il ricorso dell’interessato, rinviando gli atti

all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e rendesse un

nuovo provvedimento (STFA del 14 agosto 1998, I 185/97; cfr. doc. AI 40),

questione questa che ha richiesto l’esperimento di ben quattro perizie

specialistiche, reumatologiche e psichiatriche. Il presente caso rientra dunque

pienamente nella casistica appena citata, ciò che giustifica la

necessità dell’assistenza di un legale.

Va inoltre

rilevato che in sede di opposizione il rappresentante dell’assicurato ha

contestato sia la valutazione relativa ad una abilità

lavorativa del 100% in attività adeguate, sia l’ammontare del reddito da

invalido ritenuto dall’Ufficio AI e il conseguente calcolo del grado di

invalidità, sia ancora il rifiuto di attribuzione di una mezza rendita quale

caso di rigore, sia infine il mancato riconoscimento degli interessi di mora

(doc. AI 197). Il legale ha inoltre predisposto una perizia presso il dr. __________

al fine di determinare il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in un

lavoro adeguato. Grazie alle censure sollevate dal legale

dell’assicurato in merito al mancato riconoscimento degli interessi di mora, nella

decisione su opposizione l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto a tali interessi, ritenendo che l’assicurato non ha mai violato

l’obbligo di collaborare.

Pertanto,

alla luce di quanto esposto sopra, a mente del TCA è a torto che

l’amministrazione ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, ritenendo non

necessaria l’assistenza di un legale. Di conseguenza, gli atti vanno retrocessi

all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno degli altri due

presupposti indispensabili per il riconoscimento del gratuito patrocinio in

sede amministrativa (indigenza del-l’assicurato e causa non palesemente priva

di oggetto).

2.15

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 21 febbraio 2006 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una

nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), motivo

per il quale l'istanza di assistenza giudiziaria è stralciata perchè divenuta priva

d'oggetto

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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