32.2006.75
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6 settembre 2006Italiano85 min
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Numero d'incarto:
32.2006.75
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurato,affetto da patologie reumatologiche e psichiatriche,non è stato sottoposto ad una valutazione peritale globale.Questione degli interessi di mora.Rifiuto,a giusta ragione,della rifusione delle spese per la perizia di parte.Gratuito patrocinio:necessario l'intervento dell'avvocato.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CASO DI RIGORE
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
INTERESSI DI MORA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SPESE PER ACCERTAMENTI PRIVATI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 26 LPGA
art. 26 cpv. 1 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 45 LPGA
28bis OAI
art. 78 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.75
cr/sc
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale metalcostruttore, nel mese
di gennaio 1995 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al
beneficio di una rendita in quanto affetto da “reumatismo, dolori cervicali,
agli arti superiori, alle spalle ed ai piedi” (doc. AI 1).
L’Ufficio
AI con decisione 4 luglio 1996 (doc. AI 27) ed in seguito il TCA con sentenza
15 settembre 1997 (doc. AI 32), hanno respinto la richiesta di attribuzione di
una rendita d’invalidità, ritenendo l'assicurato inabile al lavoro al massimo
al 20% nella sua professione di fabbro. ll TFA con sentenza del 14 agosto 1998 ha accolto il ricorso dell’interes-sato,
rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori
accertamenti e rendesse un nuovo provvedimento (STFA del 14 agosto 1998, I
185/97; cfr. doc. AI 40).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui quattro perizie mediche
affidate al dr. __________ (luglio 1999), al dr. __________ (luglio 1999), al
dr. __________ (novembre 1999) e nuovamente al dr. __________ (gennaio 2003),
con decisioni 12 novembre 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, ritenuto
un grado d’invalidità del 45%, un quarto di rendita dal 1° giugno 1993, con
pagamento a partire dal 1° febbraio 1994 a causa della tardività della domanda
(doc. AI 190-194). Da notare che nel periodo compreso fra il 1° novembre 1997 e
il 31 agosto 2002 l’assicurato ha percepito delle indennità giornaliere AI e di
conseguenza durante tale lasso di tempo il diritto alla rendita è stato sospeso
(doc. AI 185-2). L’Ufficio AI ha inoltre negato il diritto a una mezza rendita
per caso di rigore e, malgrado abbia ritenuto che l’assicurato assolvesse i
termini fissati per il diritto agli interessi di mora, ha deciso che questi non
fossero dovuti in quanto lo stesso aveva violato l’obbligo di collaborare (doc.
AI 185-2).
1.2. Con
opposizione 6 gennaio 2005 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
contestato la valutazione operata dall’amministrazione relativa ad una sua abilità
lavorativa del 100% in attività adeguate, la quantificazione del reddito da invalido
e il conseguente calcolo del grado di invalidità, il rifiuto di attribuzione di
una mezza rendita quale caso di rigore ed infine il mancato riconoscimento degli
interessi di mora, chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio per la procedura amministrativa (doc. AI 197). In data 2 maggio 2005
la patrocinatrice ha inoltre chiesto all’Ufficio AI la rifusione del costo
della perizia 9 marzo 2005 eseguita dal dr. __________ al fine di determinare
il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in un lavoro adeguato.
Con
decisione su opposizione 21 febbraio 2006 l’ammi-nistrazione ha parzialmente
accolto l’opposizione dell’assi-curato: da una parte l’Ufficio AI, confermando
la precedente decisione, ha ribadito che, conformemente a quanto stabilito dal
consulente in integrazione professionale, il grado di invalidità
dell’assicurato è del 45%, che la situazione finanziaria non è mai stata tale
da permettergli di poter beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore,
che non può essere riconosciuta l’assunzione dei costi inerenti la perizia
medica cui l’assicurato si è privatamente sottoposto e che nemmeno può essere
accordato il gratuito patrocinio in quanto l’as-sistenza di un avvocato non
risulta giustificata nel caso di specie; d’altra parte, l’Ufficio AI ha
riconosciuto il diritto agli interessi di mora, quantificati in fr. 2'131, ritenendo
che l’assicurato non ha mai violato l’obbligo di collaborare (doc. AI 211).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv.
RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare
di una rendita intera. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale.
Egli
ha innanzitutto contestato la valutazione medica di una sua totale abilità lavorativa
in attività adeguate operata dal dr. __________, rilevando quanto segue:
"
(...)
3.2 Il dott. __________ con perizia del 4
ottobre 1999 diagnosticava una fibromialgia, moderate alterazioni degenerative
del rachide cervicale (C6/7), un Dupuytren allo stadio 1 della mano destra ed
un Dupuytren allo stadio 0-1 alla mano sinistra, nonché una prostatite ed
ipercolesterolemia. Attestava - come una precedente perizia del dott. __________
dell'11 aprile 1996 - un'incapacità lavorativa del 20% aggiungendo che
sussisteva una grande discrepanza tra la capacità lavorativa residua che RI 1
avrebbe svolto negli ultimi anni (30-40%, raramente 50%) e quella che si poteva
ritenere sulla base delle sue affezioni (80%).
In un'attività generica leggera il dott. __________
riteneva l'assicurato abile al 100%, osservando comunque che per completare il
quadro clinico restava - come indicato nella sentenza del Tribunale Federale
del 14 agosto 1998 (I 485/97) - da stabilire, se non vi erano delle affezioni
di natura psichiatrica.
Questa riserva lascia intravedere un'incertezza nella
propria valutazione che non risulta pertanto convincente.
Il dott. __________ in quella perizia si associava di
poi semplicemente al giudizio del dott. __________. L'assicurato con scritto
del 2 novembre 1999 ha chiesto di sottoporre al dott. __________ delle domande
di delucidazione e di completazione, tendenti a chiarire la posizione del dott.
__________ rispetto alla perizia del dott. __________. Il dott. __________ non
ha mai risposto a queste domande, per cui la sua perizia non può essere
considerata completa e con piena forza probatoria.
L'Ufficio AI nella decisione su opposizione non si è
neppure espresso su questo vizio di forma.
Anche la conferma da parte del medico SMR del giudizio
del dott. __________ non toglie i difetti enumerati di questa perizia. Le
conclusioni del medico SMR non possono nemmeno essere attendibili, in quanto
quel medico non ha mai esaminato personalmente RI 1.
3.3 L'Ufficio AI non tiene conto nè delle
valutazioni del medico curante dott. __________, che conosce il ricorrente da
decenni, nè delle perizie del dott. __________ e del dott. __________. Tutti
questi medici valutano la capacità lavorativa residua molto più prudentemente
che il dott. __________ del 50-70%.
L'ufficio AI non riconosce valore probatorio alla
perizia del dott. __________, poiché quest'ultimo avrebbe trattato il
ricorrente nel 2001 a causa di problemi al ginocchio. Anche se il dott. __________
ha visitato a suo tempo RI 1 una volta, ciò certamente non mina la sua
posizione quale perito indipendente, in quanto non può essere considerato quale
medico curante. Giova sottolineare che RI 1 da sempre è in cura dal dott. __________
che - a sua volta - non condivide affatto il giudizio del dott. __________.
Alla perizia __________ - d'altronde un perito
istituito anche da parte dell'AI in altri casi - non può quindi essere
riconosciuta meno forza probatoria che alla perizia __________. Giova ricordare
che secondo la giurisprudenza riguardante il valore probatorio di un rapporto
medico, è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è nè l'origine del mezzo di prova, nè la
denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa,
122 V 160 consid. 1c).
La perizia del dott. __________ adempie tutti questi
requisiti posti dalla giurisprudenza, mentre il dott. __________, come si
evince dal suo rapporto, manifestamente non era al corrente del rapporto del
dott. __________ (cfr. anche contestazione nell'opposizione).
Controparte sostiene che le diagnosi del dott. __________
e del dott. __________ siano sostanzialmente invariate rispetto all'esame
peritale del dott. __________. Anche se le diagnosi concordano - i periti
giungono a differenti conclusioni per quanto concerne la capacità lavorativa
residua. Tenuto conto che non siamo in una procedura di revisione di una
rendita d'invalidità non è decisiva neppure la questione del peggioramento dello
stato di salute. Il fatto che le diagnosi mediche in sostanza concordano non
sminuisce affatto il valore probatorio della perizia del dott. __________
rispetto a quella del dott. __________.
L'Ufficio AI contesta infine che le valutazioni del
dott. __________ rispecchino quanto riferito dall'assicurato. I dati soggettivi
sono una parte indispensabile della perizia, ma le conclusioni del dott. __________
rispecchiano il suo apprezzamento medico dello stato clinico, come ben si evince
dalla perizia. Giova ricordare che in presenza di fibromialgia i referti clinici
non sono impressionanti; questo fatto è inerente alla malattia e non sminuisce
la forza probatoria della perizia __________.
3.4 Tenendo conto di tutti i disturbi
fisici e psichici del ricorrente e valutando tutto l'incarto medico agli atti e
segnatamente la perizia del dott. __________ e del dott. __________ si deve concludere
che sia per la problematica reumatologica, sia per quella psichiatrica (cfr.
reperto del 26 novembre 1999 del dott. __________) nonché per il fatto che il
dott. __________ stesso non parla di una capacità lavorativa del 100% in un'attività
adeguata, bensì attesta semplicemente che un'attività leggera è possibile
omettendo di indicare in quale misura, la capacità residua in un lavoro adeguato
deve essere fissata al 50%, come ben espone il dott. __________. (...)"
(Doc. I, pag. 2-4)
Il
ricorrente ha poi contestato il calcolo del grado di invalidità, rilevando che
con una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate il reddito da
invalido dovrebbe essere fissato in fr. 16'751 e il grado di invalidità al 72%,
ciò che dà diritto ad una rendita intera.
L’assicurato
ha inoltre contestato l’ammontare degli interessi di mora, fissati
dall’amministrazione in fr. 2'131 senza fornire spiegazioni, chiedendo che venga
reso trasparente il calcolo applicato.
L’assicurato
ha ancora contestato i calcoli per la determinazione del caso di rigore, osservando:
"
(...)
6.1 I redditi dal lavoro ("Altri
redditi") sono stati fissati dall'Ufficio AI - per il periodo in cui
l'assicurato lavorava come fabbro - in fr. 27'557.-- (1994), fr. 27'971.--
(1995), fr. 28'335.-- (1996) e fr. 28'704.-- (1997).
Orbene. Già
nella procedura nr. 32.96.00102 dinanzi a codesto lodevole Tribunale lo stesso
Ufficio AI sosteneva (cfr. pag. 6 della sentenza del 21 giugno 2001) che il reddito
quale indipendente del signor RI 1 mediamente non ha superato i fr. 22'658.--
(media 1989/99). In quella procedura sono stati presentati dal ricorrente pure
dei dati sui redditi degli anni 1995/1996 che indicavano un reddito di lavoro
di fr. 6'168.-- (1995) e fr. 1'696.-- (1996) oltre alle indennità giornaliere
percepite. Si allega nuovamente la lista già presentata a suo tempo e si chiede
di tenere conto di questi redditi.
A far tempo
dal 2002 è stato tenuto conto del reddito ipotetico di fr.
33'502.-- (2002). Considerato che questo reddito da invalido non merita
conferma, deve essere riveduto pure il calcolo del caso di rigore.
6.2 Il ricorrente fino al 2003 è stato
comproprietario di un fondo a __________, il cui valore per l'anno 1997 è stato
fissato in fr. 78'000.--. Il valore di stima a partire da quell'anno fino al
2002 ammontava invece a fr. 60'800.--, nel 2003 a fr. 53'200.--.
Si chiede quindi di rivedere questi calcoli.
(...)" (Doc. I, pag. 5)
Quanto
al rifiuto di concessione del gratuito patrocinio in sede amministrativa
l’assicurato ha rilevato:
" (...)
7.
7.1 L'Ufficio AI ha negato il diritto al
gratuito patrocinio nella procedura amministrativa sostenendo che la
rappresentanza tramite una legale non era necessaria.
Orbene.
Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito, se le circostanze lo esigono (cfr. anche DTF 103 V 47, 98 V, 128 I
232; Schwanden, in: AJP 1996 p. 495). La controparte riteneva che il caso in
esame rientrava nella casistica più consueta delle pratiche AI. L'assistenza di
un avvocato non risulterebbe giustificata, essendo possibile ad un
rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta
interpretazione dei punti controversi.
Nella
sentenza del 12 gennaio 2006 in re A., I 501/05, il Tribunale Federale ha
deciso che la rappresentanza di un assicurato messo a beneficio del gratuito
patrocinio deve essere - per lo meno nella procedura amministrativa - gioco
forza un avvocato. La decisione impugnata ignora l'esistenza di questa
giurisprudenza e non merita quindi conferma.
La
presente vertenza è oltremodo complessa, considerato che dura da un decennio e
si sono già rese necessarie varie procedure giudiziarie. Senza ombra di dubbio
si deve quindi concludere che le questioni giuridiche non possono essere
correttamente valutate dall'assicurato, ritenuto che lo stesso Ufficio AI non
lo considera abile a causa delle sue risorse intellettuali ad una riqualifica
professionale.
Anche
se la procedura è retta dal principio inquisitorio, questo non esclude la
necessità dell'assistenza da parte di un avvocato (BGE 125 V 36 Erw. 4b).
Si
chiede quindi che l'assicurato sia ammesso al gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa. (...)" (Doc. I, pag. 5-6)
Egli
ha infine chiesto la rifusione delle spese per l’allestimento della perizia del
dr. __________, per un totale di fr. 1'163.45, in quanto tale accertamento è stato
indispensabile per chiarire il suo stato di salute e la conseguente percentuale
di capacità lavorativa residua (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato:
"
Per quanto riguarda la
vertenza citata a margine, con la
presente Vi comunichiamo che
il nostro Ufficio ha riesaminato la decisione su opposizione del 21.2.2006
(cfr. doc. 211 incarto AI) in applicazione dei combinati artt. 53 cpv. 3 LPGA e
3a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
La nuova decisione datata 2 maggio 2006 è già stata
notificata all'assicurato (Ve ne trasmettiamo tre copie con i relativi
allegati).
Dato che la decisione 2 maggio 2006 emanata pendente
lite risulta meno favorevole per l'assicurato in oggetto rispetto alla
decisione su opposizione del 21.2.2006 (in effetti, RI 1 ha diritto agli interessi
di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA in misura di Fr. 2'088.-- e non di Fr.
2'131.--), Vi chiediamo cortesemente di voler procedere mediante una reformatio
in peius (cfr. a tal proposito RCC 1992 p. 122, consid. 2; DTF 120 V 94,
consid. 5; VSI 1994 p. 281; Circolare sul contenzioso in materia di AVS, AI,
IPG e PC alla cifra marginale 2041 in fine).
Per quanto attiene invece alla problematica relativa
alla tempestività o meno del ricorso inoltratoVi dall'assicurato in data
27.3.2006, con la presente si sottolinea che la decisione su opposizione del
21.2.2006 è stata inviata per posta A e che la stessa si intende pertanto
notificata secondo quanto sancito e previsto dai relativi regolamenti postali.
(Doc. IV)
1.5. In
data 31 maggio 2006 la rappresentante dell’assicurato, rilevato che il ricorso
è pacificamente tempestivo vista la conferma da parte dell’amministrazione che
l’invio della decisione non è avvenuto tramite lettera raccomandata, ha osservato:
"
(...)
3.
3.1 La ricorrente ha riesaminato il suo
calcolo degli interessi di mora concludendo che il ricorrente avrebbe diritto
solo a fr. 2'088.-- e non a fr. 2'131.--. Ha quindi rilasciato una nuova
decisione il 2 maggio 2006 modificando in tal senso il punto 7 della decisione
su opposizione impugnata.
Poiché
con questa nuova decisione la lite non è diventata priva di oggetto, codesto
lodevole Tribunale deve trattare il ricorso senza che il ricorrente interponga
un nuovo gravame contro la decisione di riconsiderazione.
Di
poi si prende atto che codesto Tribunale con la semplice assegnazione di un
termine per osservazioni non ha seguito la procedura di una reformatio in peius
di cui all'art. 61 lit. d LPGA, in quanto non ha consigliato al ricorrente di
ritirare il suo ricorso.
3.2 Il ricorrente contesta il calcolo degli
interessi di mora di cui alla decisione del 2 maggio 2006.
Dal
calcolo in allegato (cfr. anche AHI-Praxis 2003 pag. 46) risulta che - tenuto
conto del pagamento delle rendite arretrate in novembre 2004 - gli interessi di
mora ammontano complessivamente a fr. 2'157.30.
4. Per quanto riguarda gli altri punti
riesaminati e riconfermati con la decisione del 2 maggio 2006 si mantengono
integralmente le conclusioni del ricorso già inoltrato." (Doc. VIII)
Tale
documento è stato trasmesso all’amministrazione (doc. IX), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,
fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29
segg.).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che
una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura
in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella
misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123
consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione
di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il
suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung
pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht,
in SZS 1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente,
ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta
dall'amministrazione al Tribunale.
In
una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la
décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré
(reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et
doit être présentée comme telle au juge." (RCC
1992 pag. 122 seg.). In tale sentenza l'Alta Corte, applicando il principio al
caso di specie, ha affermato:
"
b) En l'espèce, la caisse
de compensation, dans ses décisions du 10 avril 1989 concernant la période de
cotisations 1984/1985, n'a pas admis la requête du recourant de fixer des
cotisations moins élevées en raison d'une augmentation de son capital propre
investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre
part. Au contraire, les deux décisions comportent une reformatio in peius, en
ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées (du 14 novembre 1998;
recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et 1985 ont été relevés.
Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision prise
litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple
requête à l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la période
du janvier 1984 à décembre 1985 n'est pas sans objet, ce qui fait que
l'annulation de la procédure de recours concernant les périodes de cotisations
1984 et 1985 n'est pas légitime. L'instance inférieure doit en conséquence
poursuivre la procédure et doit se prononcer aussi bien sur la requête du
recourant que sur celles de la caisse de compensation (définies nouvelles décisions).
Si les décisions attaquées étaient réformées au détriment du recourant - comme
c'est le cas ici - ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer au préalable
(art. 85 la. 2 let. d LAVS). Pour l'assuré cela signifie deux choses: il est
autorisé à exposer à l'autorité de recours les raisons allant à l'encontre,
selon son opinion, d'une reformatio in peius. Il est ensuite en droit de
retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (ATF
107 V 246)."
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata
dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una
decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
A
tale proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare
compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura
corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o
seguendo per analogia una certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag.
123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
L'art.
3a LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Nel
caso in esame l’Ufficio AI, nella risposta di causa 2 maggio 2006, dopo aver
indicato di aver riesaminato la decisione impugnata, giungendo alla conclusione
che l’assicurato ha diritto agli interessi di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA in
misura di fr. 2'088 e non di fr. 2'131 come stabilito nella decisione su opposizione
impugnata, ha chiesto al TCA di procedere mediante una reformatio in peius (doc.
IV; consid. 1.4.).
Unitamente
a tale scritto l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione 2 maggio 2006,
nella quale l’amministrazione, confermando per il resto la decisione su
opposizione 21 febbraio 2006, ha riconsiderato il punto 7 della decisione 21 febbraio 2006 impugnata,
osservando che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rispondendo alla
richiesta di specificare come si è giunti alla determinazione di interessi di
mora pari a fr. 2'131, ha
precisato che è stato commesso un errore di calcolo, motivo per cui
all’assicurato vanno attribuiti interessi di mora per un importo di fr. 2'088 (doc.
III).
Ne
consegue che la decisione 2 maggio 2006, che modifica la decisione impugnata a
svantaggio dell’assicurato (attribuendogli interessi di mora pari a fr.
2'088 anziché fr. 2'131), configura, come visto, soltanto una proposta
indirizzata al TCA.
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Per
inciso, quanto all’osservazione della patrocinatrice dell’assicurato circa il
mancato rispetto da parte di questo Tribunale della procedura di una reformatio
in peius, avendo assegnato solo un termine per presentare osservazioni in merito
alla “nuova” decisione dell’amministrazione, senza consigliare al ricorrente di
ritirare il ricorso (doc. VIII), occorre rilevare che la “nuova” decisione
dell’Ufficio AI, che modifica quella impugnata a svantaggio dell’assicurato, costituisce,
come detto, solo una proposta per il giudice. Quest’ultimo deve quindi
esprimere il proprio giudizio tenendo conto sia delle contestazioni espresse in
sede ricorsuale dall’assicurato, sia dei rilievi dell’amministrazione contenuti
nella “nuova” decisione con valore di proposta al giudice. Solo nel caso in cui
il giudice ritenga che la decisione impugnata vada modificata nel senso
della proposta dell’ammi-nistrazione, il Tribunale deve dare all’assicurato la
possibilità di esprimersi, se del caso ritirando il ricorso.
Nel caso di
specie, come verrà esposto qui di seguito, un tale procedere non si giustifica,
visto l’esito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che - come detto - la
nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera; se
deve essergli riconosciuto il diritto ad una mezza rendita quale caso di rigore
per i periodi 1° febbraio 1994 - 31 ottobre 1997 e 1° settembre 2002 - 31 dicembre
2003; se egli ha diritto alla rifusione delle spese per l’allestimento della
perizia del dr. __________ e l’ammontare degli interessi di mora cui ha diritto.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp.
216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24 e in DTF 129 V 222; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nel
caso in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una prima perizia reumatologica
affidata dall’Ufficio AI al dr. __________, FMH in fisiatria, specialista in
reumatologia. Nel rapporto 11 aprile 1996 il perito, sulla
base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente nonché
delle sue constatazioni cliniche del 26 marzo 1996, come pure del dossier
radiologico in possesso del paziente e delle radiografie, ha posto la diagnosi
di “sindrome cervico-brachiale bilaterale su iniziali affezioni
degenerative soprattutto con osteocondrosi e spondilosi C6/C7; lombalgie croniche
recidivanti; tendenza al reumatismo delle parti molli di tipo generalizzato” (doc.
AI 16-4).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
Vi è una chiara discrepanza fra i reperti oggettivabili
sia clinicamente che radiologicamente e la sintomatologia invalidizzante del
paziente. Soprattutto rilevante sembra essere un reumatismo delle parti molli,
con tendenza alla generalizzazione. All'esame clinico non possiamo comunque
ancora ritenere presente una chiara fibromialgia. Vista la problematica attuale
ritengo il paziente inabile al lavoro nella sua professione di fabbro e
metalcostruttore al massimo al 20%. Questo è da ritenersi dal fatto che vista
la problematica con interessamento delle parti molli, egli abbisogna di pause
prolungate per poter svolgere la sua attività lavorativa." (Doc. AI 16-4)
L’assicurato è
stato poi sottoposto, su richiesta dell’Ufficio AI, a visita peritale a cura
del dr. __________, FMH in chirurgia della mano. Nel rapporto 21 luglio 1999 il
perito, sulla base delle sue constatazioni cliniche del 21
luglio 1999, ha posto la
diagnosi di “sindrome di Dupuytren stadio 1 al 4° raggio a destra; sindrome di
Dupuytren stadio 1 al 1° raggio a sinistra; possibili tendiniti crepitanti ai
flessori del 4° dito a sinistra” (doc. AI 80-2).
Circa
le conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha osservato:
"
(...)
5. Grado di capacità di lavoro, in
percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale
svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute
La valutazione dell'inabilità lucrativa è molto
difficile da essere espressa. Sicuramente vi è una limitazione nei movimenti
ripetuti stringendo degli oggetti duri nel palmo della mano.
Con un intervento chirurgico d'asportazione del nodo
alla mano destra non vi sarebbe incapacità lavorativa: il danno alla mano
sinistra non influenza la capacità lavorativa del paziente.
Nella situazione attuale dal punto di vista clinico
l'incapacità lucrativa come fabbro-ferraio non supera il 20%.
6. Possibilità di migliorare la capacità di
lavoro tramite provvedimenti sanitari
È possibile migliorare la situazione attuale tramite un
intervento chirurgico al 4. dito della mano destra: a sinistra l'indicazione
per un intervento chirurgico non è ancora data.
7. Possibilità di migliorare la capacità di
lavoro tramite provvedimenti d'ordine professionale
Penso che in questa particolare situazione bisogna
suddividere le varie patologie del paziente in parte legate a problemi del tipo
reumatologico e ben differenziate e definite nella lettera del Dr. __________
dell'8 aprile 1999 e i disturbi legati alla sindrome di Dupuytren ad entrambe
le mani rispettivamente le possibili tendiniti.
Bisogna inoltre tener conto della possibilità di
peggioramento della situazione poiché si sa che la sindrome di Dupuytren può
essere evolutiva e progressiva: quanto più l'evoluzione sarà importante tanto
più sarà la limitazione della possibilità lucrativa nel paziente.
Entrerebbe in considerazione una riabilitazione
professionale in un'attività dove sia meno esposto allo sforzo fisico in
maniera da togliere una causa dei suoi disturbi legati in modo particolare alla
sindrome cervico-spondilogena già dai colleghi descritte." (Doc. AI 80-3)
Successivamente,
l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurato ad un esame peritale presso il dr. __________,
FMH in medicina interna, specialista in reumatologia, il quale nel rapporto 4
ottobre 1999, basato sull’anamnesi e lo stato clinico del 1° luglio 1999 e del
16 settembre 1999, sul dossier dell’ammi-nistrazione, sulla documentazione
radiologica e sugli esami biologici effettuati dal dr. __________ nel maggio e
dal dr. __________ nell’agosto 1999, ha posto la diagnosi di “fibromialgia con ogni probabilità idiopatica;
moderate alterazioni degenerative del rachide cervicale (Rx: discopatia C6/C7);
contrattura di Dupuytren allo stadio 1 del IV dito della mano destra, iniziale
contrattura di Dupuytren allo stadio 0-1 del pollice sinistro; nozione
anamnestica di prostatite nell’agosto 1998; nozione anamnestica di
ipercolesterolemia” (doc. AI 83-8). Il perito ha poi osservato:
"
(...)
Il paz. soffre dunque principalmente di una
sintomatologia dolorosa relativamente diffusa della regione cervico-scapolare
bilaterale e di entrambe le braccia fino alle mani, così come di dolori lombari
e dei piedi (il tutto riassumibile sotto la diagnosi di fibromialgia), nonché
di una moderata sindrome femoro-patellare a sx.
Gli elementi oggettivi a nostra disposizione
(discopatia C6/7, contrattura di Dupuytren alle mani) possono considerarsi solo
in parte responsabili dei suoi disturbi, sicuramente cioè queste alterazioni
non sono in grado di spiegare l'insieme della sintomatologia. Infatti il paz.,
come lui stesso ben descrive, non è limitato solo da una problematica ben
precisa, bensì da dolori relativamente generalizzati che limitano la sua
autonomia, non solo nelle attività esercitate con le mani bensì anche nei
lavori eseguiti con gli arti superiori, come pure nelle attività che
necessitano una posizione eretta prolungata così come moderati sforzi della
colonna lombare. In questo senso il sig. RI 1 non ritiene che la sua capacità
lavorativa totale potrà essere migliorata con un intervento operatorio della
contrattura di Dupuytren, ciò che personalmente condivido.
Il paz. è in effetti in una situazione difficile dato
che i dolori peggiorano con il passare del tempo, in modo da non riuscire più
da anni ad assicurare un'attività lavorativa neppure del 50%, se non in
occasioni relativamente rare e dato che l'assicurato da una parte si sente
vieppiù limitato dai suoi dolori e dall'altra non è possibile oggettivare delle
lesioni di valenza invalidante corrispondente.
Occorre dunque ritenere che il paz. è limitato più da
una problematica dolorosa relativamente generalizzata, predominante agli arti
superiori e alla colonna cervicale, che non da particolari alterazioni o
deformazioni osteo-articolari. È stato eseguito un bilancio biologico più
approfondito per escludere un'affezione metabolica, endocrina o reumatica alla
base dei suoi dolori. Queste indagini hanno messo in evidenza solo un basso
titolo, oltretutto isolato e non evidenziato al controllo del maggio 1999,
d'anticorpi antinucleari, ciò che non può essere ritenuto significativo."
(Doc. AI 83-8)
Quanto
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha rilevato:
"
(...)
4.5. Grado di capacità lavorativa:
La capacità di lavoro del paz. risulta ridotta da più
di 10 anni, in particolare da quando ha iniziato a lavorare a tempo parziale
per l'impresa di collocamento ed in seguito a partire dal momento in cui aveva
iniziato la sua attività lavorativa in proprio (1988-1989).
Secondo dati contenuti nel rapporto medico del Dr. __________
(06.03.1995) il grado d'inabilità lavorativa era costantemente tra il 50 ed il
100%.
Il signor RI 1 ritiene che la sua capacità lavorativa
residua attuale sia del 30-40% raggiungendo saltuariamente la quota 50%. In una
precedente perizia per l'UAI il Dr. __________ stimava il grado di inabilità
lavorativa globale dell'ordine del 20%.
La presente perizia, sulla base delle constatazioni
sopracitate, non trova dunque degli elementi tali da discordarsi in maniera
significativa dalla precedente valutazione del Dr. __________. Un'incapacità
lavorativa del 20% può in effetti essere ritenuta adeguata alle affezioni del
paz. considerando l'attività lavorativa pesante e le attività manuali
impegnative (per esempio: battere con martello, tagliare con le forbici da
lamiera). I limiti di inesigibilità per quanto concerne la colonna cervicale si
sovrappongono con quelli delle mani, risultano comunque quantitativamente meno
importanti per l'incapacità lavorativa.
Si conferma dunque la grande discrepanza tra la
capacità lavorativa residua che il sig. RI 1 ha svolto negli ultimi anni e
sente di poter svolgere (30-40%, raramente 50%) e tra quella che si può ritenere
sulla base delle sue affezioni (80%).
Come scrive Dr. __________, le manifestazioni della
malattia di Dupuytren possono essere progredienti, in particolare in caso di
lavori manuali impegnativi (vedi a questo proposito anche il punto 4.6.a.),
così che questa affezione potrebbe limitare maggiormente la capacità lavorativa
del paz. in futuro.
4.6. Possibilità di migliorare la
capacità di lavoro:
4.6.a Tramite provvedimenti sanitari:
Un eventuale intervento chirurgico della contrattura di
Dupuytren dovrebbe, secondo Dr. __________, ristabilire completamente la
capacità lavorativa per quanto riguarda le mani.
Non porterebbe per contro a mio avviso (ciò che è
condiviso dal paz.) ad un miglioramento del suo rendimento sul lavoro. Un
trattamento della contrattura di Dupuytren potrebbe per contro essere
importante per prevenirne un peggioramento futuro, peggioramento che dipenderà
anche dalle attività svolte dal paz. Sull'ultimo numero del "Medical
Tribune" è stata menzionata la possibilità terapeutica molto interessante
(oltretutto atraumatica e non invasiva) di una radio-terapia basso dosata (a
dosi antiflogistiche) negli stadi iniziali della malattia di Dupuytren, ciò che
ha evitato, nella maggior parte dei casi, un'ulteriore progressione della
malattia.
Le ulteriori possibilità terapeutiche sono state
ampiamente sfruttate.
4.6.b Tramite provvedimenti d'ordine
professionale:
Per quanto riguarda le possibilità di una riconversione
professionale, il paz. ritiene che la sua capacità di guadagno sarebbe
nettamente superiore in una professione dove può rimanere in movimento evitando
la posizione seduta prolungata, il dover sollevare o spostare dei pesi così
come eseguire degli sforzi con le mani o gli arti superiori. A questo riguardo
avrebbe pensato alla professione di ispettore sanitario. Vedi anche punto
4.7.3.
4.6.c Tremite mezzi ausiliari:
No.
4.7. Risposta alle Vostre domande
particolari:
4.7.1 In quale modo i disturbi della
persona assicurata hanno influsso sul lavoro?
Fatti
I disturbi del paz. hanno un influsso sul lavoro nel
senso che il sig. RI 1 è limitato soggettivamente nella sua attività lavorativa
a causa di una problematica di dolori cronici, principalmente della regione
cervico-brachiale bilaterale, ma anche della regione lombare e dei piedi, più
che non da manifestazioni organiche. Il dolore è dunque elemento principale che
limita il paz. e lo limita in modo quantitativo. Riesce infatti ancora a
svolgere tutte le sue attività, solo in modo più lento e discontinuo.
4.7.2 In che misura e a quali condizioni
potrebbe essere ancora effettuato l'attuale lavoro di metalcostruttore?
Le risposte a questa domanda sono discusse sotto il
punto 4.5. (Grado di Capacità al lavoro).
4.7.3 Quale altra attività
professionale, malgrado lo stato di salute, potrebbe ancora essere svolta?
Dal lato soggettivo il paz. si ritiene seriamente
limitato per qualsiasi attività lavorativa che comprenda delle attività
manuali, portare o sollevare pesi superiori ai 10-15 Kg, una posizione seduta o
eretta prolungata. Il Signor RI 1 ritiene per contro che potrebbe svolgere
un'attività del tipo ispettore sanitario, in cui non sono richieste delle
mansioni pesanti e in cui può tenersi in movimento senza affaticarsi, variando
dalla posizione seduta a quella eretta.
Dal lato medico valgono le considerazioni espresse nei punti
precedenti. Sarebbero evidentemente da evitare delle attività che comportino
una spiccata manualità (per esempio elettricista, falegname, giardiniere,
lattoniere). Non vedo per contro limiti nell'esigibilità per quanto riguarda la
deambulazione, la posizione eretta o seduta, il portare o sollevare pesi fino a
20-25 Kg, se non in maniera ripetitiva (più per i
problemi tendinei delle mani che per dei problemi del rachide). In un'attività
generica leggera il sig. RI 1 deve essere ritenuto abile al 100%.
È altresì evidente che, astraendo da un'attività
lavorativa come quella suggerita dal paz., il Signor RI 1 rischierebbe
fortemente di presentare la stessa problematica di dolori cronici come nella
professione attuale.
4.8. Osservazioni:
Da ultimo vorrei segnalare che, come indicato dal
Tribunale Federale delle Assicurazioni nel suo giudicato del 14.08.1998, resta
da stabilire se non vi siano pure delle affezioni di natura psichiatrica con
valenza invalidante. Nel caso specifico ritengo che una tale valutazione sia
giustificata per completare il quadro clinico." (Doc. AI 83-9+10+11)
L’Ufficio
AI ha inoltre affidato al dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________,
l’incarico di svolgere una perizia psichiatrica. Nel rapporto 26 novembre 1999
il perito, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni
del paziente nonché delle sue constatazioni cliniche dell’8 novembre 1999, del
15 novembre 1999 e del 22 novembre 1999, ha posto la diagnosi di “disturbo
algico (ICD 10: F45.4)” (doc. AI 92-4), precisando:
"
(...)
Valutazione conclusiva
La caratteristica predominante del quadro clinico è il
dolore che risulta di gravità sufficiente per richiedere attenzione clinica. Il
dolore causa un disagio nel paziente e menomazione nel funzionamento
lavorativo. Il dolore non è intenzionalmente prodotto o simulato (come nei
disturbi fittizi) e non può neppure essere attribuito ad un disturbo
dell'umore, d'ansia o psicotico, per cui non abbiamo trovato nessun segno
clinico o anamnestico. Il decorso decennale e il peggioramento soggettivo della
sintomatologia depongono invece per un disturbo algico associato ad una
condizione medica generale (probabile sindrome miofasciale) che tuttavia non
può essere considerata un vero disturbo mentale. Infatti non abbiamo
riscontrato dei fattori psicologici tali da raggiungere la soglia per tale tipo
di disturbo. (...)" (doc. AI 92-4)
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, egli ha evidenziato quanto
segue:
"
(...)
5. GRADO
DI CAPACITÀ DI LAVORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ
ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Non abbiamo potuto riscontrare alcun disturbo
psichiatrico maggiore (depressione grave, psicosi grave, disturbi
d'adattamento, disturbo bipolare, ecc.). Sussiste invece un disturbo algico
(vedi sopra) che seppure non possa essere considerato un disturbo mentale
vero e proprio, ha comunque valenza invalidante nella misura del 50% (inabilità
lavorativa) per quanto concerne la professione di fabbro. È difficile
stabilire, a causa del lento peggioramento, il periodo esatto in cui il
disturbo algico ha acquisito valenza invalidante, ma si può ragionevolmente
supporre che tale condizione (al 50%) sussista da circa 2 anni.
Il paziente è invece abile al 100% per quanto
concerne lavori più leggeri (che non comportino il sollevamento di pesi
superiori ai 10-15 Kg). Non riteniamo che il paziente possa riacquistare in
futuro pienamente la sua capacità lavorativa nella professione di fabbro, per
cui la prognosi in questo ambito rimane riservata.
6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ
DI LAVORO
Fattori importanti che sembrano influenzare la
remissione del disturbo algico sono l'impegno del paziente in attività
regolarmente programmate nonostante il dolore e la capacità d'evitare che il dolore
divenga determinante nel proprio stile di vita, ciò che nel caso presente
sembra purtroppo già avvenuto. Delle misure di reintegrazione andrebbero
comunque valutate, considerata la relativa giovane età del paziente e le sue
indubbie risorse e competenze. Probabilmente potrebbe essere impiegato in
mansioni di controllo e supervisione di processi industriali o di verifiche di
procedure produttive (ispettorato, ecc.). Attività al 100% di questo tipo
potrebbero comportare dei miglioramenti dello stato di salute più di quanto lo
possano fare delle terapie mediche specifiche." (Doc. AI 92-5)
Nel
rapporto intermedio 3 agosto 2000 il consulente IP ha ritenuto che l’assicurato
fosse in grado di intraprendere una riqualifica professionale nella professione
di maestro conducente di veicoli a motore (doc. AI 99). In data 9 agosto 2000,
con successiva modifica del 29 agosto 2000, egli è quindi stato posto, a
partire dal 1° novembre 1997, in misura del 50%, al beneficio di indennità giornaliere d’attesa
all’inizio dell’integrazione professionale, mediante frequenza della Scuola di
maestro conducente per veicoli leggeri, a __________ (inizio marzo 2001) (doc.
AI 101 e doc. AI 109).
In
data 24 ottobre 2001 l’assicurato ha informato il consulente IP di aver
ricevuto dallo psicologo il risultato, negativo, dell’esame psico-attitudinale
svolto dalla Sezione della circolazione, dichiarandosi assolutamente in
disaccordo con tale esito (doc. AI 126).
All’assicurato
è quindi stata proposta una riqualifica professionale quale tecnico edile. In
data 13 agosto 2002 l’Ufficio AI ha assunto le spese per la frequentazione dei
corsi di consolidamento di matematica e tedesco, organizzati dalla Scuola __________
di __________, dal 19 agosto al 31 agosto 2002, nonché, a partire dal 1°
settembre 2002, le spese del corso di maturità professionale tecnica presso la
scuola __________ di __________, sino al 31 agosto 2003 (doc. AI 142).
In
data 26 agosto 2002 l’assicurato ha comunicato al consulente IP la sospensione
da parte sua delle frequenza dei corsi di consolidamento di matematica e
tedesco a partire dal 22 agosto 2002, visto che “da molto tempo soffro di dolori
alla colonna vertebrale e dover stare a lungo seduto, in posizione obbligata,
mi ha accentuato maggiormente sofferenza. Mi sono recato subito dal medico che
mi ha prescritto della fisioterapia” (doc. AI 144). L’assicurato ha
allegato il rapporto medico 23 agosto 2002 del dr. __________, che afferma che
l’assicurato “soffre di una riacutizzazione della cervicalgia e della
lombalgia ed è in cura fisioterapeutica fino a metà ottobre circa” (doc. AI
145).
Alla
richiesta di chiarimenti da parte del medico SMR (doc. AI 149), con scritto 17
settembre 2002 il dr. __________ ha specificato che “il signor RI 1 soffre
di una fibromialgia e di una sindrome cervicale e sindrome cervico-brachiale
recidivante con riacutizzazioni recidivanti. Sono del parere che il paziente
non è in grado né fisicamente né intellettualmente di svolgere dei corsi di
perfezionamento di matematica e tedesco e sicuramente intellettualmente non è
in grado di ottenere una maturità professionale tecnica” (doc. AI 150).
Viste
tali considerazioni, la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto opportuno
procedere ad ulteriori accertamenti peritali reumatologici per verificare se rispetto
alla perizia eseguita nel settembre 1999 si sia verificato un peggioramento
dello stato di salute e quale sia la reale capacità lavorativa residua
dell’assicurato (doc. AI 152). L’incarico peritale è stato nuovamente affidato
al dr. __________ (doc. AI 153).
Nel
rapporto 24 febbraio 2003 il dr. __________, basandosi sull’anamnesi e stato
clinico del 9 gennaio 2003, sul dossier dell’Ufficio AI e sulla documentazione
radiologica messa a disposizione dal medico curante, dr. __________, ha posto
le diagnosi di “fibromialgia; discopatia C6/C7; discopatia L4/L5 senza
neurologia (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della vertebra
L5); contrattura di Dupuytren dito IV della mano destra (stadio I); meniscopatia
mediale del ginocchio destro: incipiente cisti di Baker (RMN del luglio 2001)”
(doc. AI 167-6). Il perito ha poi fornito la seguente valutazione:
"
(...)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Soggettivamente il sig. RI 1 segnala in
questi ultimi anni piuttosto un peggioramento generale dei suoi dolori che non
dei nuovi disturbi. Oggettivamente rispetto alle constatazioni precedenti del
1999, il signor RI 1 presenta delle alterazioni degenerative al segmento C6/7,
più accentuate rispetto alle precedenti lastre (1990), al passaggio
lombo-sacrale (L4/5) ed una meniscopatia mediale al ginocchio dx.
Queste permettono comunque di spiegare solo
in parte i suoi disturbi, la cui estensione ed intensità sono in gran parte da
riferire ad una nota fibromialgia.
Quest'ultima condizione spiega dunque la
grande discrepanza tra la sofferenza soggettiva del paz. e i reperti oggettivi,
così come la mancata risposta a qual si voglia forma di terapia.
Rispetto alla visita in occasione della
precedente perizia del 1999 non vi sono differenze significative nella mobilità
dei vari segmenti della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche,
ad eccezione di una limitazione leggermente più pronunciata alla flessione del
ginocchio dx. Così anche la contrattura di Dupuytren l dito anulare della mano
dx, non provoca ripercussione funzionale maggiore sulla mobilità di questo
dito.
La prognosi è difficile da stabilire con
precisione, tenendo conto della cronicità dei disturbi e del contesto clinico
globale, anche se un miglioramento sostanziale a breve-medio termine è
improbabile."
(Doc. AI 167-6)
Quanto
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha osservato:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
Il sig. RI 1 da tempo non esegue quasi più
alcun lavoro come fabbro, non beneficiando dunque più di alcuna entrata. Ha
inoltre dovuto interrompere una formazione di tecnico edile, dopo solo 3 giorni
di scuola, durante i corsi di consolidamento in tedesco e matematica, a causa
di una forte esarcerbazione della sintomatologia algica.
Nella sua professione di fabbro la discopatia L4/5 riveste oggettivamente il ruolo principale, mentre
l'evoluzione radiologica della discopatia C6/7 è per così dire
"fisiologica" e la sua importanza più difficile da quantificare,
essendo nota la cattiva relazione tra la progressione radiologica e l'intensità
dei disturbi. Ora, nella professione di fabbro, per una discopatia
lombo-sacrale mi risulta difficile quantificare un handicap funzionale, dato
che immagino che diverse attività rispondano al criterio “tutto o niente".
In via generale si può considerare che la discopatia L4/5 deve far ritenere una limitazione delle possibilità
di carico per sollevare, trasportare o maneggiare oggetti di peso superiore a
10-15 kg, se non occasionalmente, nel tenere a lungo
posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o torsione lombare) o nel dover
eseguire frequentemente tali movimenti. La discopatia cervicale e la
contrattura di Dupuytren non comportano un ulteriore restringimento della
capacità funzionale.
A causa della meniscopatia del ginocchio dx,
si ritiene una ridotta capacità funzionale per lavori in posizione
inginocchiata, su terreno irregolare, salire e scendere ripetutamente le scale.
Eviterei inoltre attività che richiedano di salire su scale a pioli, ponteggi o
impalcature.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
C.1 È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non
risulta che siano in corso o previsti provvedimenti terapeutici d'integrazione
professionale, nè che siano possibili, visto l'esito delle terapie precedenti.
Per la contrattura di Dupuytren è per contro possibile nel nostro paese una
aponevrotomia percutanea, tecnica non invasiva in anestesia locale, che
contrariamente all'intervento chirurgico classico non comporta alcuna perdita
di giornate lavorative e che ha pressoché la stessa riuscita e prognosi. Al
paz., su sua richiesta, è stato detto dove può rivolgersi a questo riguardo.
C.2 È possibile migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No, per quanto concerne la professione di fabbro.
C.3 L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
È preservata una capacità funzionale residua
normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi o oggetti molto leggeri
(fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi o oggetti leggeri (da 6 a 10 kg)
sia sotto il piano delle spalle sia sopra. Così non vi sono limitazioni per lavori
di precisione con le mani. La posizione seduta o eretta è possibile a
condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore), lo
stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può appoggiarsi con le
braccia o il tronco (su un tavolo di lavoro o scrivania). Nessuna limitazione
per spostamenti anche lunghi su terreno regolare o piano, nè per la guida (vale
a questo riguardo quanto detto per la posizione seduta).
Sulla base di queste considerazioni una
riformazione professionale è dunque possibile. Il fatto che il sig. RI 1 abbia
dovuto abbandonare già dopo 3 giorni una formazione scolastica non può essere
considerato un problema reumatologico, rappresenta comunque sicuramente un fattore
prognostico sfavorevole." (Doc. AI 167-7+8)
Nelle
sue osservazioni 11 marzo 2003 la dr.ssa __________ ha rilevato che, sulla base
della perizia del dr. __________, l’assicurato è da considerare pienamente
abile in un’attività leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali
(doc. AI 169).
Nel rapporto
finale 22 aprile 2003 il consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo
medico, è da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali
indicati dal dr. __________. Il consulente ha inoltre osservato:
"
(...)
Il signor RI 1 ha "una capacità funzionale residua
normale nel sollevare, trasportare e manipolare pesi od oggetti molto leggeri
(fino a 6 kg) e lievemente ridotta per pesi e oggetti leggeri (da 6 a 10 kg)
sia sotto il piano delle spalle sia sopra. La posizione seduta o eretta è
possibile a condizione che possa di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2
ore). Lo stesso vale per la posizione seduta piegata in avanti se può
appoggiarsi con le braccia e il tronco (su un tavolo di lavoro o su una
scrivania). Nessuna limitazione per spostamenti anche lunghi sul terreno
regolare o piano, nè per la guida (vale a questo riguardo quanto detto per la
posizione seduta). Sulla base di queste considerazioni una riformazione
professionale è dunque possibile. Il fatto che il signor RI 1 abbia dovuto
abbandonare già dopo tre giorni una formazione scolastica non può essere
considerato un problema reumatologico ma rappresenta comunque un fattore
prognostico sfavorevole".
Il signor RI 1 si è subito reso conto delle grosse
difficoltà (probabilmente insuperabili) che comportava una riformazione di
livello superiore (l'unica che gli avrebbe permesso buon recupero della
capacità di guadagno) come quella scelta (MPT e STE).
Questa "paura (o forse consapevolezza) di non
farcela" gli ha fatto accentuare i propri problemi fisici con l'immediato
abbandono del progetto di formazione.
Al momento attuale penso non ci siano i presupposti
minimi per riproporre un progetto di riformazione che porterebbe ad un
sensibile miglioramento della sua attuale capacità di guadagno. L'assicurato
non ha i mezzi per affrontare una formazione di livello medio superiore come
quella proposta di tecnico edile.
Un tirocinio in una professione leggera ed adeguata con
AFC (es. impiegato d'ufficio o simili) non porterebbe a nessun aumento
significativo dell'attuale capacità di guadagno dell'assicurato.
Dati economici e calcolo del grado d'invalidità
Nel precedente lavoro di Metalcostruttore l'assicurato
avrebbe potuto guadagnare un salario annuo, di Fr. 61'400.-- nel 2002.
Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato
di salute (attività leggera non qualificata) il signor RI 1 potrebbe i via
teorica ricavare un reddito annuo di Fr. 33'502.-- (valori 2002)." (Doc.
AI 173-1+2)
L’assicurato
è stato pertanto posto al beneficio di un quarto di rendita.
In sede di
opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo
ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti
funzionali, criticando in particolare il fatto che l’Ufficio AI abbia fatto
esperire diverse valutazioni peritali specialistiche (reumatologiche,
psichiatrica e per le problematiche alla mano) senza tuttavia decidere di sottoporlo
ad una perizia pluridisciplinare, reumatologica e psichiatrica, che tenga conto
dell’insieme di tutte le sue patologie e del loro effetto complessivo sulla capacità
lavorativa (doc. AI 197). L’assicurato ha prodotto, a sostegno delle sue
critiche, nuova documentazione medica.
L’assicurato ha in
particolare fondato le proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________,
FMH in medicina interna e reumatologia, cui si è privatamente rivolto per sottoporsi
ad una valutazione peritale. Nel rapporto 9 marzo 2005 il dr. __________, sulla
base della documentazione medica agli atti, dell’anamnesi e dell’esame clinico,
della lettura dei documenti radiologici del paziente e le radiografie effettuate
durante la visita 8 marzo 2005, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in
presenza di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome
lombospondilogena cronica recidivante in presenza di discopatia con
osteocondrosi L4/L5 (anomalia transizionale con sacralizzazione completa della
vertebra L5), sopraelevazione dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto
della mano destra (stadio I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I);
meniscopatia mediana del ginocchio destro con incipiente ciste di Baker”
(doc. AI 199-9).
Il dr. __________
ha poi indicato:
"
(...)
5.- VALUTAZIONE E PROGNOSI
Il paziente presenta quindi una problematica di dolori
diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni
degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale
(con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una
fibromialgia generalizzata. Tutte le sintomatologie algiche lamentate dal
paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni al punto tale
che da fine 2002 ha dovuto interrompere qualsiasi attività lavorativa nel suo
mestiere precedente di fabbro/metalcostruttore.
La problematica del Dupuytren appare leggermente
progrediente al livello della mano destra mentre è stabile a sinistra. La
ripresa di un'attività lavorativa pesante come quella di fabbro con utilizzo di
attrezzi pesanti e con le braccia spesso al di là dei 45° di orizzontale appare
improbabile al di là di un paio di ore al giorno. Anche un'attività
medio-leggera potrebbe essere eseguita solo in misura parziale (per esempio 5-6
ore al giorno, in misura di ca. il 70%), considerando pause di lavoro e una
rapidità al lavoro ridotta. È solo in un'attività estremamente leggera in
particolare un'attività di ufficio in cui il paziente possa cambiare posizione
di tanto in tanto e sia esente da portare pesi, che il paziente potrebbe essere
considerato abile, come per esempio un lavoro di segretariato, in posta, in
banca ecc.. (...)" (Doc. AI 199-9)
Riguardo alle
conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha osservato:
"
(...)
B+C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Nella sua attività di fabbro, visto le limitazioni
funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una
capacità residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media
entità in cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi
(massimo 45 minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in
maniera ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45°
del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed evitare di mantenere
a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni, rotazioni, estensione
lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della ridotta velocità al
lavoro e alle necessità di avere pause di 5-10 min/ora. Solo in un lavoro
estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita tuttavia una
preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere ritenuto abile in
maniera superiore, praticamente totale."
(Doc. AI 199-9)
L’assicurato ha
pure trasmesso l’attestato medico 1° aprile 2005 del dr. __________, FMH in
medicina interna e reumatologia, il quale, dopo aver indicato di aver visitato
l’assicurato il 3 marzo, il 7 marzo e il 31 marzo 2005, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme del dolore persistente con fibromialgia, cervicobrachialgia,
morbo Dupuytren stadio I raggio 4° mano destra e 5° pollice sinistra, sindrome
lombovertebrale cronica su discopatia L4/L5 e anomalia della transizione
lombosacrale con sacralizzazione di L5, gonalgie a destra su meniscopatia
mediale, neuropatia irritativa ulnare al gomito destro e Tunnel positivo al polso
destro, decondizionamento fisico, distonia neurovegetativa, compromissione
biopsicosociale” (doc. AI 199-11).
Il dr. __________
ha poi rilevato:
"
(...)
VALUTAZIONE:
Si tratta di un'importante sindrome algica cronica di
carattere somatoforme con fibromialgia.
Oggettivamente riscontro una discopatia C6/7 e L4/5,
un'anomalia della transizione lombosacrale con sacralizzazione di L5, non
deficit radicolari. Inoltre ispessimento della fascia palmare in Dupuytren del
4° raggio e ispessimento tenosinoviale del 1° raggio della mano sinistra.
Inoltre Tinnel positivo al polso destro sul nervo mediano.
La componente fibromialgica spiega le gonalgie in
assenza di chiari segni meniscali clinici attuali (nonostante RM con lesione
del menisco mediale), riscontro segni clinici per una discreta condropatia patellare
bilateralmente.
L'associazione con un'aftosi orale ricorrente potrebbe
far pensare ad una spondartropatia seronegativa per cui mancano però indizi per
sacroilite, una scintigrafia (nel 1994) era risultata negativa, non vi sono
criteri sufficienti per un morbo di Behçet.
La sintomatologia algica e il fragile equilibrio fra
possibilità di mobilizzazione e insorgenza del dolore hanno indotto un decondizionamento
fisico sfavorevole.
Il quadro clinico si combina con una compromissione
globale a livello biopsicosociale. (...)" (Doc. AI 199-12+13)
Circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha indicato:
"
(...)
Incapacità lavorativa: nella situazione attuale il Dupuytren non trattato può
rappresentare un handicap parziale per la professione di fabbro (picchiare con
il martello/contraccolpi) per cui ritengo che un'incapacità lavorativa del 40%
sia giustificata per tale tipo di attività.
Tenendo conto del fatto che la contrattura di Dupuytren
è potenzialmente trattabile con cura adeguata (percutanea o operativa),
l'incapacità lavorativa come fabbro dopo un tale intervento potrebbe ridursi ed
essere valutata, in teoria e basandosi solo sull'aspetto reumatologico, in
misura del 20%.
Una riformazione professionale non entra in linea di
conto, una reintegrazione professionale per un'attività più leggera sarebbe
teoricamente proponibile dal punto di vista reumatologico puro, basandosi solo
su criteri di oggettività secondo il modello biomedico, in misura di almeno
80%. In pratica, un precedente tentativo era stato interrotto a causa dei
dolori dopo soli 3 giorni, la prognosi circa la ripresa di un'attività anche
leggera in misura completa risulta molto sfavorevole.
Una certa inflessibilità, i disturbi della memoria e
della concentrazione e l'affaticamento legati alla sintomatologia algica
rendono verosimilmente irrealizzabile la frequentazione di corsi o scuole.
In pratica, tenendo conto di aspetti teorico-assicurativi
e sociali irrisolti da anni e dell'impossibilità pratica di reinserimento
completo nel ciclo del lavoro dopo un tale lasso di tempo, tenendo poi anche
conto delle difficoltà di garantire la presenza costante al lavoro, ci si rende
conto che gli aspetti teorici (incapacità lavorativa reumatologica 20%, al
massimo 40% tenendo conto del morbo di Dupuytren) si scontrano con gli aspetti
pratici e la realtà dei fatti, rendendo illusorio il raggiungimento di una
capacità lavorativa residua praticamente e giudiziosamente realizzabile per un
lavoro adatto superiore al 50%."
(Doc. AI 199-13)
Al riguardo, la
dr.ssa __________, nelle sue annotazioni 9 maggio 2005, ha rilevato:
"
(...)
Attuale stato di salute:
Il rappresentante legale in fase di opposizione alla
decisione di rendita del novembre 2004 (grado invalidità 43%) presenta una
perizia reumatologica Dr. __________ del 09.03.2005 nonché una valutazione
reumatologica Dr. __________ del 01.04.2005.
Va precisato, che formalmente non si può dare valore di
perizia alla valutazione reumatologica del Dr. __________ in quanto ha seguito
l'A. già precedentemente come reumatologo (almeno nel 2001 per problematica al
ginocchio).
Le diagnosi in ambedue i documenti sono
sostanzialmente invariati in confronto al febbraio 2003 (ultima perizia
reumatologica Dr. __________).
Si tratta sempre di una problematica di dolore cronico
nell'ambito di fibromialgia e associata sindrome cervicovertebrale e
lombovertebrale con alterazioni degenerative con discopatie, nonché contrattura
di Dupuytren dito IV mano destra e meniscopatia mediale ginocchio destro.
La componente del disturbo algico è già stata
precedentemente accertata in modo esaustivo tramite perizia psichiatrica (Dr. __________
del 1999) il quale ha potuto escludere un disturbo psichiatrico maggiore
associato al disturbo algico e ha concluso per una IL 50% in attività fisicamente
pesante-mediamente pesante tipo fabbro, con piena capacità lavorativa in
attività leggera (limite pesi 10-15 kg).
Si tratta quindi ora di valutare, se in confronto al
febbraio 2003 sia avvenuto un significativo peggioramento dello stato di salute
oggettivabile a livello reumatologico-ortopedico.
Descrizione soggettiva dei disturbi:
__________ nel 2003 descrive:
Dolori generalizzati. In particolare:
- a livello cervicale dolori costanti che irradiano
prossimamente alla regione occipitale e alle scapole e trapezio
- a livello lombare dolori d'intensità variabile, a
volte con irradiazione alle anche
- a livello ginocchio destro dolori camminando e
facendo le scale, in posizione inginocchiata (impossibile da assumere)
- dolori mani bilaterali più pronunciato a destra,
ai gomiti, alle spalle, dolori diffusi ai piedi.
__________ nel 3/2005 descrive:
dolori in varie parti:
- cervicali con a volte irradiazione nella regione
scapolare e trapezio bilaterale costante durante la giornata in dipendenza delle
attività fisiche
- lombari bassi non irradianti, non giornalieri,
irregolari a dipendenza del carico di lavoro
- parti molli arti superiori ed inferiori diffusi,
costanti, giornalieri.
Quindi in sostanza le due descrizioni dei disturbi
soggettivi a distanza di due anni sono sostanzialmente sovrapponibili.
Stato clinico:
La descrizione dello stato clinico è sostanzialmente identica
tra i tre reumatologi:
Non si rileva nessun peggioramento dello stato
funzionale clinico oggettivato nel 2005, in confronto a quello rilevato nel
2003. In particolare, la motilità cervicale, lombare e delle ginocchia risulta
sostanzialmente invariata e non viene rilevata nessuna componente
neuroradicolare, con trofismo muscolare ben conservata.
Dossier ragiologico:
Sono state eseguite due nuove radiografie dopo il 2003:
Rx lombare marzo 3/2005: conferma la nota
sacralizzazione L5 e la nota discopatia L4/L5, con segni di spondilartrosi
lombare bassa, senza nuovi elementi di rilievo.
Rx cervicale del marzo 2005: (referto Dr. __________):
Conferma la nota osteocondrosi C6/C7 con spondilosi anteriore C5/6 nonché note
uncartrosiche ai segmenti discopatici (C6/C7) e in C3/C4. Unicamente la
spondilosi anteriore in C6/C7 appare leggermente progrediente rispetto alle
lastre del 12/2001.
In sostanza, viene oggettivata unicamente una lieve
progressione della spondilartrosi anteriore in C6/C7: a questo proposito va
rilevato quanto affermato dal perito __________ nel 2003 in merito alla nota cattiva
relazione tra la progressione RX e l'intensità dei disturbi.
In ogni caso, in presenza di uno stato clinico
sostanzialmente invariato, queste alterazioni strutturali leggermente più accentuate
non hanno rilevanza clinica.
Per quanto concerne la valutazione del caso, tutti e tre i reumatologi sono concordanti nel
ritenere la sintomatologia algica soggettiva predominante in questo caso:
Dr. __________ ritiene la estensione e l'intensità dei
dolori essenzialmente legati alla fibromialgia e non tanto alle alterazioni
strutturali presenti, delle quali la discopatia lombare L4/L5 riveste comunque
il ruolo principale nel determinare una riduzione della capacità lavorativa
come fabbro.
Il Dr. __________ basa tutte le sue considerazioni su
un peggioramento soggettivo della sintomatologia algica senza aver potuto
dimostrare un peggioramento oggettivabile dello stato clinico-funzionale. Le
limitazioni funzionali descritte a pagina 4 sono elencate sotto i dati
soggettivi e rispecchiano quanto riferito dal paziente in riferimento alla
sintomatologia soggettiva, per poi essere riprese nel punto B e C senza una
attenta ponderazione tra dati soggettivi e quelli oggettivabili.
Da notare poi una enorme discrepanza tra la valutazione
della capacità lavorativa medico-teorica del Dr. __________ (capacità
lavorativa residua del 20% come fabbro) e quella del Dr. __________ (dal punto
di vista puramente reumatologico addirittura capacità lavorativa dell'80% come
fabbro (!) rispettivamente del 60% prendendo in considerazione la contrattura
di Dupuytren, quest'ultima comunque risolvibile con adeguato trattamento).
Il seguente giudizio del dr. __________ di IL del 50%
per qualsiasi lavoro (anche ergonomicamente adatto), è motivato unicamente da
fattori estranei al concetto di invalidità (tipo aspetti tecnico-assicurativi e
sociali).
In conclusione,
le due valutazioni reumatologiche presentate in fase di opposizione non
oggettivano un peggioramento dello stato di salute, con descrizione di uno
stato clinico-funzionale praticamente identico a quello precedente del 2003.
Dal punto di vista reumatologico rimane quindi
esigibile una piena capacità lavorativa in attività leggera adatta, nel
rispetto delle limitazioni funzionali elencate dal perito Dr. __________ nel
2003." (Doc. AI 202-1+2+3)
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha quindi confermato l’attribuzione
all’assicurato di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 45%.
2.8. Con
il proprio ricorso l’assicurato ha osservato che a causa della problematica
reumatologica e di quella psichiatrica, egli debba essere considerato abile al
lavoro al 50% in attività leggere adeguate, così come indicato dal dr. __________
(doc. I).
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I
569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid.
2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,
consid. 3.4; DTF 125 V
353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insie-me dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissio-ne della decisione impugnata, deve osservare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non sono state
sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI, a fronte di una
patologia fibromialgica importante, ha sottoposto l’assicurato, negli anni, a
diversi consulti reumatologici, ma ad una sola valutazione psichiatrica, nel
1999, omettendo tuttavia di debitamente approfondire l’evoluzione nel tempo
della tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.
L’Ufficio AI non ha inoltre ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una
valutazione globale delle sue patologie (reumatologiche e psichiatriche) e
delle relative conseguenze sulla sua residua capacità lavorativa.
Se
da una parte, infatti, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato a diversi
accurati esami reumatologici, incaricando dapprima il dr. __________ (1996) e
poi, a due riprese, il dr. __________ (1999 e 2003) di eseguire una perizia
specialistica, dall’altra, per quanto concerne la problematica psichiatrica, ha
sottoposto l’assicurato ad un’unica valutazione specialistica, operata dal dr. __________
nel 1999. Ora, a fronte di una chiara sindrome fibromialgica, constatata dai
periti reumatologi, l’Ufficio AI non ha reputato necessario compiere ulteriori
accertamenti dal punto di vista psichiatrico, nonostante una precisa richiesta
in tal senso formulata dall’as-sicurato sia in sede di opposizione (doc. AI 197),
sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha inoltre rimproverato all’Uf-ficio
AI di non aver tenuto globalmente conto delle problematiche d’ordine reumatologico
e psichiatrico che lo affliggono, effettuando una perizia pluridisciplinare che
consideri entrambe le patologie e si esprima sulle ripercussioni che tali
problematiche, nella loro totalità, hanno sulla capacità lavorativa residua.
Al
riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in
DTF 132 V 65, ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante
di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:
"
(…)
4.3 Une expertise psychiatrique
est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité
de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner
(ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le
diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il
convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en
psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques
ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de
cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate
pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une
gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités (consid.
4.2.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du
travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa
part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in:
Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue
est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales
concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas
d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)”
Nel
caso di specie, l’esistenza di una fibromialgia è pacifica. Se infatti nel rapporto
peritale 11 aprile 1996 il dr. __________ indicava che “all’esame clinico
non possiamo comunque ancora ritenere presente una chiara fibromialgia”
(doc. AI 16-4), nel successivo rapporto peritale 4 ottobre 1999 il dr. __________
poneva esplicitamente la diagnosi, tra le altre, di “fibromialgia con ogni
probabilità idiopatica” (doc. AI 83-8), diagnosi poi nuovamente confermata
dal dr. __________ nel rapporto peritale 24 febbraio 2003 (doc. AI 150).
Pertanto, sulla base della giurisprudenza appena
ricordata, nel caso di specie appare necessario sottoporre l’assicu-rato ad una
perizia pluridisciplinare che valuti sia gli aspetti reumatologici, sia di
quelli psichici, al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di
cui è affetto siano di una gravità tale da escludere totalmente o parzialmente l’utilizzo
della sua capacità lavorativa residua.
In una sentenza
del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a
questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei
rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno
dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito
reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente
(…)”.
In simili
condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza
federale citata, si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’Uf-ficio AI perché, ordinata una perizia
pluridisciplinare - reu-matologica e psichiatrica - stabilisca la capacità
lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda
di prestazioni.
2.11. Quanto
alla questione relativa all’ammontare degli interessi di mora che l’Ufficio AI
ha riconosciuto di dover versare all’assicurato – nella decisione impugnata fissati
in ragione di fr. 2'131, mentre nella decisione 2 maggio 2006 proposta al
giudice dall’amministrazione in fr. 2'088 – occorre rilevare quanto segue.
Con
l’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della LPGA è stato introdotto l’obbligo
da parte dell’amministrazione di versare degli interessi moratori.
L'art.
26 cpv. 1 LPGA prevede infatti che i crediti di contributi dovuti o di contributi
indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o
rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui
e termini di breve durata.
Per
il cpv. 2 dell'art. 26 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle
sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Secondo
l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo
26 capoverso 2 LPGA, l’aven-te diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati
vengono versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito
prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente
all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).
L’art.
7 OPGA prevede infine:
"
1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per
cento all’anno.
Considerandi
2.
L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle
prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il
suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e
cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3.
Se la prestazione è soggetta soltanto in parte
all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento
degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e
versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è
dovuto rispetto alla prestazione complessiva.”
Gli
interessi di mora vengono calcolati mensilmente sulla base dell’importo delle
rendite arretrate: pertanto, nel caso di specie essi sono stati calcolati tenendo
conto di un quarto di rendita percepito dall’assicurato per un grado d’invalidità
del 45% a partire dal 1° febbraio 1994. Necessitando tuttavia, come visto (cfr.
consid. 2.10.), la questione medica relativa all’eventuale capacità lavorativa
residua dell’assicurato di ulteriori accertamenti - motivo per il quale si
rende necessario rinviare gli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia
specialistica, stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato
e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni - non è dato al
momento di poter stabilire l’am-montare degli interessi di mora spettanti
all’assicurato. All’Ufficio AI spetterà dunque pure, sulla base del grado di
invalidità riconosciuto all’assicurato, calcolare l’importo degli interessi di
mora a lui dovuti.
2.12
L’assicurato
ha inoltre contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale caso
di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo 1.2.1994-31.10.1997 e
per il periodo 1.9.2002-31.12.2003.
Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Tuttavia
prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei
casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado
d’invalidità del 40 per cento almeno.
L’art.
28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28
capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo
1965.
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere
da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un
invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può
soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa
dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per
qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).
Le
casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione
dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).
Al
riguardo, va osservato che, come visto (cfr. consid. 2.10.), dovendo l’Ufficio
AI ulteriormente approfondire la questione medica relativa all’eventuale capacità
lavorativa residua dell’assicurato per procedere poi ad una nuova valutazione
della domanda di prestazioni, il calcolo del caso di rigore per i periodi
citati potrebbe divenire superfluo qualora venisse attribuita all’assicurato
una mezza rendita o superiore.
Pertanto,
una volta stabilita la capacità lavorativa globale dell'assicurato e il suo
grado di invalidità, nel caso in cui dovesse venire confermato il
riconoscimento di un quarto di rendita, l’Ufficio AI dovrà verificare il
calcolo del caso di rigore per i periodi interessati, alla luce delle
contestazioni del-l’assicurato in merito al suo reddito quale
indipendente e al valore di stima del terreno di cui era comproprietario fino
al 2003.
2.13
Con
il ricorso l’assicurato ha pure contestato la mancata rifusione da parte
dell’amministrazione dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia “di
parte” eseguita dal dr. __________, per un totale di fr. 1'163.45.
Secondo
l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale assume le spese per
l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato
alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili
per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate
successivamente.
L’art.
78.
cpv. 3 OAI precisa invece che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono
assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’Ufficio AI o, altrimenti,
se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti
ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.
Generalmente
spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui
l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna
tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale –
quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle
conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi,
l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).
I
provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per
la valutazione del caso.
Secondo
Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi
dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle
già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere
“utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456;
di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
Friborgo 1999, pag. 129 in alto).
Non necessariamente, continua Kieser, l’accertamento eseguito dall’assicurato
deve portare al successivo riconoscimento di una prestazione assicurativa,
questo contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito
all’art. 78 cpv. 3 OAI che concettualmente non corrisponde all’art. 45 cpv. 1
LPGA (Kieser, op. cit., N. 12 ad art. 45 pag. 456, con riferimento DTF 93 V
236).
Secondo
la giurisprudenza resa in ambito AI, l’ammini-strazione non deve farsi carico
dei provvedimenti d’accerta-mento ordinati da terzi se tali misure non hanno condotto
all’erogazione di prestazioni, né fatto parte di provvedimenti integrativi in
seguito concessi (DTF 93 V 236 consid. 1, 101 V 214 consid. 1).
A
determinate condizioni, tuttavia, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi
sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente
eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che
la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di
salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità
congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di ulteriori
provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione sono
state poste a carico dell’AI).
Nel
caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.7.), nel rapporto 9 marzo 2005 del
dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza
di osteocondrosi e spondilosi predominante in C6/C7; sindrome lombospondilogena
cronica recidivante in presenza di discopatia con osteocondrosi L4/L5 (anomalia
transizionale con sacralizzazione completa della vertebra L5), sopraelevazione
dell’emibacino sinistro di 1 cm; disturbo algico con fibromialgia
generalizzata; contrattura Dupuytren del dito quarto della mano destra (stadio
I-II) e del dito I della mano sinistra (stadio 0-I); meniscopatia mediana del
ginocchio destro con incipiente ciste di Baker” (doc. AI 199-9). Il dr. __________
ha poi indicato che l’assicurato “presenta quindi una problematica di dolori
diffusi incentrati al segmento cervicale in presenza di alterazioni
degenerative, e lombare in presenza di discopatia al passaggio lombosacrale
(con anomalia transizionale) e dolori generalizzati agli arti nel quadro di una
fibromialgia generalizzata” e che “tutte le sintomatologie algiche
lamentate dal paziente sono soggettivamente in peggioramento negli ultimi anni”,
concludendo che “nella sua attività di fabbro, viste le limitazioni
funzionali elencate, la sua attività lavorativa risulta ridotta con una capacità
residua inferiore al 20%. Egli potrebbe eseguire un'attività di media entità in
cui possa cambiare posizioni da seduta (massimo 1 ½ ora) ad in piedi (massimo
45.
minuti) a camminare (massimo 15 minuti), evitare di sollevare in maniera
ripetuta pesi superiori a 10 kg braccia al corpo e 5 kg braccia a 45° del corpo, inferiore a 1 kg braccia sopra l'orizzontale ed
evitare di mantenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessioni,
rotazioni, estensione lombare), in misura di ca. il 70%, tenendo conto della
ridotta velocità al lavoro e della necessità di avere pause di 5-10 min/ora.
Solo in un lavoro estremamente leggero come un lavoro di ufficio che necessita
tuttavia una preparazione scolastica adeguata, il paziente potrebbe essere
ritenuto abile in maniera superiore, praticamente totale” (doc. AI 199-9).
Orbene,
dalla lettura di tale atto medico si deduce che in attività di media portata
rispettose dei suoi limiti funzionali l’assicurato, affetto da una fibromialgia
generalizzata, sarebbe abile al 70%, mentre invece in un lavoro d’ufficio, per
il quale occorre tuttavia una preparazione scolastica adeguata, sarebbe abile al
100%. Tale certificato medico giunge dunque alle medesime conclusioni delle
precedenti perizie fatte esperire dall’amministrazione (rapporto
peritale 4 ottobre 1999 del dr. __________, doc. AI 83; perizia dr. __________
26.
novembre 1999, doc. AI 92 e perizia 24 febbraio 2003 del dr. __________,
doc. AI 167).
In
tal senso, dunque, non si può ritenere che esso sia stato indispensabile per la
valutazione del caso. Nemmeno si può concludere che la perizia del dr. __________
abbia apportato ulteriori conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria
amministrativa.
Non
essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né dell’art. 45 LPGA, è
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei
costi dell’accertamento privato in parola. Su questo punto la decisione impugnata
merita conferma.
2.14
Con
il proprio ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte
dell’Ufficio AI del gratuito patrocinio in sede amministrativa.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze
lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il
diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni
temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa
non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato;
cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale, da verificare con rigore (Kieser,
op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; DTF 125 V 35s consid. 4b), dipende dalle
circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità
della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni
giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.
Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri
interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave
nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio,
altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della
fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono
essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff
in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung
grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di
rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione
(“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder
andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt
“ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre
2005.
nella causa G, I 369/05, consid. 2.2).
Riguardo
ai criteri per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella
procedura amministrativa, Kieser, in ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37
cpv. 4 LPGA, n. 21, ha rilevato:
"
f) Als Voraussetzungen
der unentgeltlichen Verbeiständung gelten die finanzielle Bedürftigkeit,
die fehlende Aussichtslosigkeit sowie die Erforderlichkeit der Vertretung (vgl.
BBI 1999 4595). Die Konkretisierung der einzelnen Voraussetzungen erfolgt in
Analogie zu den entsprechenden Kriterien im Berichtsverfahren (vgl. deshalb
ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 88 ff.).
Den höheren Anforderungen im
Verwaltugsverfahren ist insoweit Rechnung zu tragen, als die Erforderlichkeit
der Vertretung eingehend zu prüfen ist.
Dabei ist auf die Schwierigkeit des Falles und auf die
Verfahrensphase abzustellen (vgl. so ausdrücklich BBI 1999 4595). Dabei wird
grundsätzlich im Einspracheverfahren eine solche Erforderlichkeit anzunehmen
sein, was auch der bisherigen Ausgestaltung entspricht. Für das vorangehende
Verwaltungsverfahren kann eine unentgeltliche Vertretung unter dem Aspekt der
Erforderlichkeit etwa in Frage kommen,
- wenn sich dieses an eine Rückweisung
durch eine Gerichtsbehörde anschliesst (vgl. BGE 125 V 36),
- wenn im Rahmen einer Begutachtung
durch eine sachverständige Person zum Gutachten Stellung zu beziehen und die
Erforderlichkeit von Ergänzungsfragen zu prüfen ist,
(…)."
Nella presente
fattispecie, con sentenza del 14 agosto 1998 il TFA ha accolto il ricorso dell’interessato, rinviando gli atti
all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e rendesse un
nuovo provvedimento (STFA del 14 agosto 1998, I 185/97; cfr. doc. AI 40),
questione questa che ha richiesto l’esperimento di ben quattro perizie
specialistiche, reumatologiche e psichiatriche. Il presente caso rientra dunque
pienamente nella casistica appena citata, ciò che giustifica la
necessità dell’assistenza di un legale.
Va inoltre
rilevato che in sede di opposizione il rappresentante dell’assicurato ha
contestato sia la valutazione relativa ad una abilità
lavorativa del 100% in attività adeguate, sia l’ammontare del reddito da
invalido ritenuto dall’Ufficio AI e il conseguente calcolo del grado di
invalidità, sia ancora il rifiuto di attribuzione di una mezza rendita quale
caso di rigore, sia infine il mancato riconoscimento degli interessi di mora
(doc. AI 197). Il legale ha inoltre predisposto una perizia presso il dr. __________
al fine di determinare il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in un
lavoro adeguato. Grazie alle censure sollevate dal legale
dell’assicurato in merito al mancato riconoscimento degli interessi di mora, nella
decisione su opposizione l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto a tali interessi, ritenendo che l’assicurato non ha mai violato
l’obbligo di collaborare.
Pertanto,
alla luce di quanto esposto sopra, a mente del TCA è a torto che
l’amministrazione ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, ritenendo non
necessaria l’assistenza di un legale. Di conseguenza, gli atti vanno retrocessi
all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno degli altri due
presupposti indispensabili per il riconoscimento del gratuito patrocinio in
sede amministrativa (indigenza del-l’assicurato e causa non palesemente priva
di oggetto).
2.15
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 21 febbraio 2006 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una
nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), motivo
per il quale l'istanza di assistenza giudiziaria è stralciata perchè divenuta priva
d'oggetto
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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