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Decisione

32.2006.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

Considerandi

concreto, ritenuto che il presente gravame non presentava sin dall’inizio probabilità

di esito favorevole, l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

deve essere respinta.

In

particolare - anche se secondo l’art. 5 cpv. 1 Lag. l’autorità

competente per la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria decide

entro breve termine, e, di regola, prima dell’ inizio della fase istruttoria,

esperite le necessarie indagini - per il solo fatto che questo disposto non

sarebbe stato rispettato e visto che l’amministrazione non gli ha

garantito il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa,

l’assicurato non può pretendere che in buona fede egli poteva

presumere che l’Ufficio AI avrebbe accolto la sua domanda in questo senso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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