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Decisione

32.2006.77

Perizia pluridisciplinare del SAM confermata. L'assicurato, ancora abile al lavoro al 70% nella sua precedente professione, non ha diritto ad una rendita essendo il suo grado di invalidità inferiore a

30 marzo 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Nel

caso di specie, a fronte delle critiche puntuali del dr. __________, la specialista

curante era senz’altro in grado di rispondere, in maniera motivata, spiegando

le ragioni che l’hanno spinta a ritenere l’interessato, contrariamente a quanto

stabilito dal perito del SAM, totalmente inabile al lavoro, nonostante un

quadro clinico sovrapponibile a quello evidenziato dal dr. __________. Ma così

non è stato, nonostante per stessa ammissione del patrocinatore, la specialista

curante abbia avuto modo di esprimersi in merito alle osservazioni del SMR,

ritenendo che non vi fossero ulteriori commenti da fare: l’assicurato deve

pertanto portare le conseguenze di tale silenzio.

Inoltre,

come visto (cfr. consid. 2.7.), in materia di danno alla salute psichica la

giurisprudenza federale esige, come condizione necessaria ma non

sufficiente per poter ammettere l'esistenza di un'affezione invalidante, che

venga posta una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. DTF 132

V 69-70; DTF 131 V 50 consid. 1.2; DTF 130 V 353 consid. 2.2.3).

Nel

caso di specie, nel suo scritto 3 apriel 2006 la dr.ssa __________ non ha posto

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, né lo ha fatto successivamente,

in seguito alla puntuale critica al riguardo espressa dal dr. __________.

Inoltre,

il dr. __________ nelle sue annotazioni ha indicato che

la descrizione fornita dalla dr.ssa __________ non permette di porre con

certezza la diagnosi di una depressione secondo i criteri necessari di cui

all’ICD10-F32.

Anche

questa asserzione del dr. __________, non contestata dalla specialista curante

tramite motivazioni che possano far ritenere il contrario, deve essere ritenuta

corretta da parte di questo Tribunale.

La classificazione F32 relativa agli episodi

depressivi citata dal dr. __________ prevede infatti:

"

F32 Episodio

depressivo

Negli episodi tipici di tutte le tre forme, lieve

(F32.0), di media gravità (F32.1) e grave (F32.2 e 3) descritte più oltre, il

soggetto generalmente presenta depressione del tono dell'umore, perdita degli interessi

e della capacità di provare piacere, riduzione dell'energia con aumentata

affaticabilità e diminuita attività. È comune una stanchezza marcata dopo ogni

sforzo anche minimo. Altri sintomi comuni sono:

1. riduzione dell'attenzione e della concentrazione;

Considerandi

2.

riduzione dell'autostima e della fiducia in sé;

3.

idee di colpa e di inutilità (anche nel corso di un

episodio lieve);

4.

visione pessimistica del futuro;

5.

idee o atti di autoaggressività o di suicidio;

6.

disturbi del sonno;

7.

diminuzione dell'appetito.

L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente

da un giorno all'altro ed è spesso insensibile alle circostanze, ma può

mostrare una caratteristica variazione diurna. Come accade per gli episodi

maniacali, il quadro clinico mostra marcate variazioni da individuo ad

individuo, e i quadri atipici sono particolarmente comuni nell'adolescenza. In

alcuni casi, l'ansia, l'angoscia e l'agitazione motoria possono essere a tratti

più evidenti rispetto alla depressione, e l'alterazione del tono dell'umore può

essere mascherata da aspetti aggiuntivi, come l'irritabilità, il consumo

eccessivo di alcool, il comportamento istrionico, l'accentuazione di sintomi

fobici o ossessivi preesistenti, le preoccupazioni ipocondriache. Per gli

episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità è in genere richiesta una durata

di almeno due settimane, ma periodi più brevi sono accettabili se i sintomi

sono insolitamente gravi o ad esordio rapido.

Alcuni dei sintomi sopra elencati possono essere

marcati, e presentare aspetti caratteristici ai quali comunemente viene attribuito

un particolare significato clinico. Gli esempi più tipici di questi sintomi

«biologici» (si veda l'introduzione a questa sezione, p. 106) sono:

1.

la perdita di interesse o di piacere

nelle attività che normalmente sono fonte di piacere;

2.

la mancanza di reattività emotiva nei

confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli;

3.

il risveglio al mattino due o più ore prima del

solito;

4.

il peggioramento mattutino della depressione;

5.

l'evidenza obiettiva di un chiaro

rallentamento psicomotorio o di una chiara agitazione (osservati o riferiti da

altre persone);

6.

la marcata perdita dell'appetito;

7.

la perdita di peso (spesso definita come

riduzione del 5%, o più del peso corporeo nell'ultimo mese);

8.

la marcata riduzione della libido.

Questa sindrome «biologica» non è di solito considerata

presente se non sono chiaramente manifesti almeno quattro dei sintomi sopra descritti.

Le categorie Episodio depressivo lieve (F32.0), di

media gravità (F32.1) e grave (F32.2 e .3), descritte in dettaglio più oltre,

devono essere usate solo per un singolo (primo) episodio depressivo. Gli ulteriori

episodi depressivi devono essere classificati in una delle sottocategorie della

sindrome depressiva ricorrente (F33).

I tre livelli di gravità sono specificati per coprire

un'ampia gamma di stati clinici riscontrabili in vari tipi di pratica

psichiatrica. I soggetti che presentano episodi depressivi di grado lieve sono

comuni nella medicina di base, mentre nei reparti psichiatrici si incontrano principalmente

i casi più gravi.

Gli atti di autolesionismo, più frequentemente di

autoavvelenamento con farmaci prescritti, che sono associati con le sindromi

affettive, devono essere registrati per mezzo di una codifica aggiuntiva presa

dal capitolo XX dell'lCD-10 (X60-X84). Queste codifiche non implicano un

giudizio circa la differenziazione tra tentato suicidio e «parasuicidio»,

essendo entrambe incluse nella categoria generale degli atti di autolesionismo.

La differenziazione tra grado lieve, medio e grave qui

consigliata si basa su un complesso giudizio clinico che tiene conto del

numero, del tipo e della gravità dei sintomi presenti. Il livello abituale

delle attività sociali e lavorative è spesso un utile criterio generale per

comprendere il probabile livello di gravità dell'episodio; tuttavia, le influenze

individuali, sociali e culturali che compromettono la relazione tra la gravità

dei sintomi e il funzionamento sociale sono così frequenti e marcate da

sconsigliare l'inclusione di tale funzionamento tra i criteri essenziali per il

giudizio di gravità.

La presenza di demenza (F00-F03) o il ritardo mentale

(F70-F79) non esclude la diagnosi di un episodio depressivo trattabile, ma le

difficoltà nella comunicazione sono spesso tali che, per formulare la diagnosi,

è necessario più del solito fare riferimento ai sintomi «biologici»

obiettivamente osservati, quali il rallentamento psicomotorio, la perdita di appetito

e di peso e i disturbi del sonno.

Include: singoli episodi di depressione maggiore senza sintomi

psicotici, reazione depressiva, depressione psicogena o depressione

reattiva." (cfr.

"ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e

comportamentali". Ed. Masson, Milano 1994, pag. 113-114).

In

assenza di elementi contrari, a mente del TCA le affezioni dell’assicurato non

permettono di oggettivare una modifica sostanziale del suo stato di salute psichica

rispetto a quanto già valutato al momento della perizia del SAM, così come correttamente

stabilito dal medico SMR.

Al riguardo va qui

ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont

garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical

établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.8.2

Nel

suo certificato 30 marzo 2006 trasmesso al TCA dall’insorgente a comprova della

sua totale inabilità al lavoro, la dr.ssa __________ ha elencato l’anamnesi

patologica, riportando tutti gli interventi, i ricoveri e le affezioni

dell’interessato, dal 2000 al marzo 2005. Rispetto a quanto già valutato in

sede peritale dal SAM (perizia del novembre 2004), la curante ha indicato che “nel

marzo 2005 ricovero all’Ospedale __________ in medicina per una fibrillazione

di nuova insorgenza per la quale sta tuttora eseguendo accertamenti

cardiologici. All’abituale terapia è stato aggiunto un trattamento

anticoagulante e betabloccante” (doc. C).

Nelle

sue osservazioni 12 aprile 2006 il dr. __________ ha rilevato che la fibrillazione

atriale presentata dall'assicurato nel marzo 2005 è una fibrillazione atriale in

assenza di altre patologie cardiache, che secondo la documentazione specialistica

a disposizione era stata riportata in ritmo sinusale già nel 2005. Il medico

SMR ha sottolineato che “anche se l'assicurato presentasse tuttora una

fibrillazione atriale (episodica), tale patologia non comporta, in assenza

di altre problematiche cardiologiche, un influsso sulla capacità lavorativa per

attività fisicamente medie” (doc. III bis, sottolineature della

redattrice)

Il

dr. __________ ha poi aggiunto che sia la macrocitosi e l'alterazione dei

valori epatici come anche l'episodio di fibrillazione atriale senza patologia

cardiaca sottogiacente fanno sospettare fortemente un consumo etilico

inadeguato, osservando che l'assicurato dovrebbe essere reso attento sul fatto

che questo consumo deve essere sospeso e questo nell'ambito dell'obbligo di

ridurre il danno (doc. IIIbis).

A

queste conclusioni del SMR, motivate e non smentite da altri certificati

medico-specialistici attestanti un peggioramento delle

patologie con influsso sulla capacità lavorativa dell’inte-ressato, può essere

prestata adesione.

Pertanto,

questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuta l’ammi-nistrazione basandosi su quelle del medico

SMR, che conferma la correttezza della perizia esperita dal SAM, che ha accuratamente

e compiutamente vagliato tutte le patologie di cui è portatore l'assicurato, giungendo

a conclusioni logiche e motivate in merito alla valutazione della capacità lavorativa.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

valutazioni peritali SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe

all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188.

consid. 2b), che l'assicurato è abile al lavoro al 70%

sia nella sua attività di operaio pulitore sia in altre attività adeguate.

In

queste condizioni, dal momento che l’insorgente è ancora

capace di esercitare la sua vecchia professione, appare indicato procedere a un

cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05,

consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).

Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute.

L’incapacità

lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che è insufficiente per

fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv.

1.

LAI).

Visto

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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