32.2006.77
Perizia pluridisciplinare del SAM confermata. L'assicurato, ancora abile al lavoro al 70% nella sua precedente professione, non ha diritto ad una rendita essendo il suo grado di invalidità inferiore a
30 marzo 2007Italiano45 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.77
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, TCA
Titolo:
Perizia pluridisciplinare del SAM confermata. L'assicurato, ancora abile al lavoro al 70% nella sua precedente professione, non ha diritto ad una rendita essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40% richiesto.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.77
CR/sc
Lugano
30 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 marzo
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
corso del mese di novembre 2003, RI 1, nato nel __________, dipendente della
ditta __________ di __________ in qualità di operaio pulitore, ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere
disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio
di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, l’Ufficio AI, con decisione formale
2 febbraio 2005, ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, motivando:
"
Nel caso specifico,
dagli atti medici-specialistici acquisiti all’incarto si evince che lei è stato
inabile al lavoro nella misura del 100% a decorrere dal mese di gennaio 2003 al
mese di giugno 2003.
Dal 1.7.2003 è inabile nella misura del 30% in
qualsivoglia attività.
Pertanto la sua attività quale operaio di un’impresa di
pulizie è esigibile nella misura del 70% a decorrere dal 1.7.2003.
Non essendo trascorso un anno ininterrotto in inabilità
lavorativa e lucrativa, secondo l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto a
rendita non esiste.” (Doc. AI
27)
A
seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato –
con la quale ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, ribadendo di
essere inabile al lavoro al 100%, anche a causa dei problemi cardiaci
sopravvenuti negli ultimi tempi (doc. AI 33-1+2) - l’Ufficio AI, in data 8 marzo
2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. AI 40).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha
presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare
di una mezza rendita di invalidità.
Sostanzialmente
egli contesta la valutazione medica peritale del SAM, che non tiene
sufficientemente conto delle sue patologie psichiatriche, che lo rendono totalmente
inabile al lavoro, così come attestato dalla dr.ssa __________, sua curante, e
dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, presso la
quale è in cura. Egli si è così espresso:
"
(...)
2. A mente dello scrivente patrocinatore la decisione su
opposizione emessa dell'autorità di prime cure è contestabile da più ordini di
motivi e in particolare non tiene sufficientemente conto delle reali condizioni
di salute.
In questa sede si allega il dettagliato
rapporto medico della dr.ssa med. __________ che così si esprime in conclusione
del richiamato rapporto "... attualmente il signor RI 1 è in cura
presso la Dr.ssa. __________, FMH in psichiatria che concorda con l'inabilità
lavorativa al 100 % ..."
3. Quale complemento a quanto sostenuto al punto
precedente del seguente ricorso, si produce in dettaglio il rapporto della
dr.ssa __________." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando di avere sottoposto la nuova documentazione
medica prodotta dal ricorrente al vaglio del SMR, il quale ha avuto modo di
rilevare che non vi è stato nessun peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato con influsso sulla capacità lavorativa rispetto alla perizia
SAM (III).
1.5. In
data 3 maggio 2006 il patrocinatore ha comunicato al TCA che, dopo aver sentito
il parere del medico specialista, non vi sono ulteriori commenti da esprimere
in merito alla risposta di causa dell’amministrazione e alle osservazioni del
SMR, ribadendo la bontà di quanto già comunicato dalla dr.ssa __________ e dalla
dr.ssa __________ nelle loro attestazioni mediche prodotte con il ricorso (V).
1.6. In
corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti un certificato, datato 31
agosto 2006, del dr. __________ della __________ (VII + allegato).
Tale
documento è stato trasmesso all’amministrazione (VIII), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nel
caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 40), emerge
che l’Ufficio AI ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità,
facendo capo alle risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica
e gastroenterologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla quale
l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale attività
di operaio in una ditta di pulizie, così come in altre attività.
L’aspetto
psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
In
occasione del consulto del 19 novembre 2004, egli ha diagnosticato una sindrome
post-traumatica da stress in remissione (ICD10-F43.1), patologia apparsa
posteriormente all’esperienza catastrofica subita durante la carcerazione in un
campo di concentramento __________ durante la guerra in __________.
Il dr. __________ ha
quindi concluso che il disturbo psichico descritto non incide in maniera
importante sulla capacità lavorativa da ultimo esercitata dall’assicurato.
Da
un profilo terapeutico, egli ha indicato di non ritenere indicate particolari misure
terapeutiche (referto 22.12.2004, doc. AI 23/15-17).
Il
16 novembre 2004 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in
reumatologia.
Il
citato reumatologo ha diagnosticato dolori all’apparato locomotorio di origine
non somatica, con localizzazione alla spalla sinistra, al gomito di sinistra a
livello della zona malleolare bilaterale soprattutto mediale, alle ginocchia e
alla colonna vertebrale e stato dopo artroscopia a livello del ginocchio di
sinistra circa 5 anni prima.
Secondo
il dr. __________ l’interessato presenta dolori diffusi all’apparato locomotorio,
con una certa predominanza a livello del braccio sinistro e interessamento della
colonna vertebrale, delle due ginocchia e delle caviglie, ma ha precisato che
le indagini reumatologiche, neurologiche, di laboratorio e radiologiche non
hanno potuto oggettivare la presenza di patologie rilevanti, che possano
spiegare dal punto di vista somatico l’esistenza di tali disturbi. Pertanto, il
perito ha concluso che, dal punto di vista strettamente reumatologico,
l’assicurato non presenta nessuna incapacità lavorativa (referto 24.11.2004,
doc. AI 23/18-23).
Da
parte sua, il dr. __________, spec. FMH in gastroenterologia, che ha esaminato
l’insorgente in data 17 novembre 2004, ha diagnosticato dolori all’ipocondrio
destro in un paziente con probabile disfunzione dello sfintere di Oddi, diverticolosi
del colon destro, specialmente nella flessura destra, sospetta bulbite
recidivante. Il perito ha quindi ritenuto che l’interessato è molto più disturbato
dai problemi all’apparato locomotorio che dai disturbi addominali, giungendo
alla conclusione che la sintomatologia addominale non riduce oltre il 30% in
modo permanente la capacità lavorativa (referto 19.11.2005, doc. AI 23/24-28).
Nel
dettagliato rapporto peritale 5 gennaio 2005 i periti -
sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli
accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico,
reumatologico e gastroenterologico) - hanno posto la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “dolori addominali (ipocondrio detro) con
probabile disfunzione dello sfintere di Oddi, diverticolosi del colon destro,
specialmente nelle flessura destra e sospetta bulbite recidivante” e quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome
post-traumatica da stress in remissione; dolori all’apparato locomotorio di
origine non somatica con localizzazione alla spalla sinistra, gomito sinistro,
zona malleolare bilaterale (soprattutto mediale), alle ginocchia bilateralmente
ed alla colonna verterbrale; dislipidemia” (doc. AI 23-11).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno
esposto la seguente valutazione globale:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. presenta una capacità lavorativa del 70% come
operaio (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. è limitato nella sua attività lavorativa solo dal
problema gastroenterologico (in particolare dai dolori recidivanti).
Non vi sono altre patologie che limitino la capacità
lavorativa dell'A..
A causa di vari accertamenti e ricoveri si può
codificare una capacità lavorativa dello 0% fra gennaio e giugno 2003.
Successivamente si può codificare la sopraccitata capacità lavorativa del 70%
dal luglio 2003 e continua.
In seguito vi sono stati dei brevi periodi di incapacità
lavorativa dovuti ad altri accertamenti e ricoveri ospedalieri.
Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la
capacità lavorativa dell'A..
La prognosi futura è buona.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche in altre attività, leggere e medio - pesanti,
l'A. presenta una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto), dal luglio 2003 e continua.
Come già detto, l'A. ha presentato una capacità
lavorativa dello 0% da gennaio a giugno 2003. Per i ricoveri ospedalieri fanno
stato le osservazioni del nostro precedente punto.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Al medico curante abbiamo già inviato una copia degli
esami di laboratorio. Lasciamo all'UAI la decisione di inviare una copia della
perizia al curante. (…)." (Doc. AI 23-13+14)
Sulla
base di tali conclusioni, in data 25 gennaio 2005 il dr. __________ del SMR ha
osservato:
"
Perizia SAM, con
valutazione psichiatrica, reumatologica e gastroenterologica.
Dal punto di vista reumatologico e psichiatrico non
emergono patologie che limitino la CL, secondo lo specialista gastroenterologo
la CL è limitata al massimo al 30%. A mio parere la IL da questo punto di vista
non appare completamente giustificata, visto anche che i disturbi sono in
regressione, vedi descrizione dei disturbi soggettivi e l'A. non si descrive
particolarmente disturbato.
L'attività da ultimo eseguita risulta comunque
esigibile almeno al 70%.
La richiesta di rendita è da respingere." (Doc. AI
26-2)
2.6. Con
la propria impugnativa, l’assicurato contesta le risultanze della perizia elaborata
dal SAM, rilevando di essere in cura specialistica presso la dr.ssa __________,
la quale lo reputa inabile al lavoro al 100% (doc. I pag. 2).
Nel
suo scritto 30 marzo 2006 la dr.ssa __________, specialista FMH in medicina
interna, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva di origine reattiva,
sindrome post-traumatica da stress; sindrome del dolore somatoforme persistente;
fibrillazione atriale; epatopatia di origine non chiara, probabilmente etiltossica;
gonalgie bilaterali su sindrome femoropatellare, stato da rottura traumatica
del menisco mediale e del legamento collaterale mediale a sinistra, stato dopo
meniscectomia artroscopica; periartropatia omeroscapolare cronica
post-traumatica sinistra e sospetta rottura trasmurale del sovraspinato di sinistra;
sindrome vertiginosa di origine non chiara; ateromatosi carotidea; addominalgie
recidivanti di origine non chiara, possibile pancreatite cronica, nota da dilatazione
del dotto epatico comune del coledoco con alterazioni a livello della papilla
Vateri; esofagite su ernia iatale; diverticolosi del colon; condrosi
multisegmentali C5-7 ed emangioma a livello Th2; dislipidemia”. In merito a
tali affezioni la dr.ssa __________ ha osservato:
"
(...)
● Affezione attuale:
Dal 2002 il paziente viene frequentemente nello studio
lamentando diversi sintomi per i quali è stato ampiamente indagato sia in
ambito ospedaliero che ambulatoriale da diversi specialisti (gastroenterologo,
neurologo, reumatologo, otorinolaringoiatra). I disturbi riferiti sono a livello
dell'apparato locomotore (dolori alle spalle, alle ginocchia, ai talloni, in
sede lombare, in sede toracale ...), del sistema ORL/neurologico (vertigini
parossistiche), in sede addominale. Tali patologie sono d'origine non chiara,
resistenti ai numerosi trattamenti medicamentosi o chirurgici. Il paziente nega
il consumo etilico anche se presenta alcune stigmate d'abuso (epatopatia, CDT
leggermente elevato). A detta del paziente e dei famigliari, il Signor RI 1 non
ha interessi sociali, passa le sue giornate a casa, è spesso nervoso ed
aggressivo, piange frequentemente, dorme poco e male, spesso ha incubi ed ha
pensieri intrusivi riguardo al vissuto nel campo di prigionia. Fatica ad
accettare che l'intero malessere possa avere un'eziologia psichiatrica e non
somatica. Per anni ha rifiutato una consulenza specialistica psichiatrica ed i
numerosi tentativi di introduzione di un trattamento antidepressivo dovevano
essere sospesi dopo pochi giorni per numerosi effetti collaterali.
● Conclusioni:
Attualmente il Sig. RI 1 è in cura presso la Dr.ssa __________,
FMH Psichiatria, che concorda con l'inabilità lavorativa al 100%." (Doc.
C)
Nel
suo scritto 3 aprile 2006 la dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia, ha rilevato:
" (...)
Dal 7.1.2003 è inabile al
lavoro al 100%.
Vedo il paziente dal 15 novembre 2005 (data del primo
colloquio) su segnalazione della Dottoressa __________ dell'Ospedale __________
di __________ dove il signor RI 1 è stato degente nei mesi di ottobre -
novembre 2005 (inviato dalla Dottoressa __________ per riabilitazione).
La presa in carico del paziente, da parte della
sottoscritta, consiste in colloqui regolari ogni dieci giorni circa e
farmacoterapia.
Per gli aspetti medico-internistici rimando al rapporto
del medico curante, ____________________ __________.
Per quanto riguarda gli aspetti psichiatrici siamo
confrontati con una sintomatologia ansioso-depressiva, presumibilmente reattiva
alle vicende di vita, sindrome post-traumatica da stress (soprattutto sotto
forma di ricordi intrusivi che rievocano i traumi subiti in campo di concentramento,
distacco emozionale e diminuita reattività al mondo circostante), problemi del
sonno.
Il paziente appare come persona semplice, orientata nei
tre domini e discretamente curata nel proprio aspetto.
La memoria (sia a breve che lungo termine) non mostra
lacune, mentre l'attenzione e la concentrazione sono lievemente diminuite.
Molto chiuso in se stesso, fatica ad esprimere il
proprio stato emotivo anche se è ben chiara una labilità su questo piano,
nonché tensione interna.
L'umore è deflesso spesso in relazione ai ricordi
ricorrenti riguardanti l'esperienza catastrofica vissuta durante il campo di
concentramento. Il sonno è frequentemente disturbato da incubi che ricordano la
situazione appena menzionata e vi è un'insonnia a volte resistente alla terapia
farmacologica.
Sono presenti debolezza generale, forti dolori in tutto
il corpo (a tratti appare claudicante), acufene persistente all'orecchio destro
e capogiri che costringono il paziente ad interrompere spesso anche le più
semplici attività quotidiane.
II signor RI 1 vive una vita in solitudine con scarsi
contatti sociali (i pochi sono principalmente con i famigliari), spesso
trascorre le sue giornate in casa, ha crisi di pianto, si lamenta di dolori
diffusi in tutto il corpo.
Pur mostrandosi collaborante nell'ambito della presa a
carico psichiatrica, appare scettico e con scarsa capacità di elaborazione del
proprio stato in generale.
Durante i colloqui effettuati con il paziente non sono
mai emersi elementi di tipo psicotico o disturbi del pensiero in genere.
Al momento attuale, dal punto di vista specialistico,
il signor RI 1 è da considerarsi inabile al lavoro al 100%.
È difficile immaginare un
miglioramento a breve - medio termine." (Doc. D)
Questi
nuovi referti medici sono così stati commentati dal dr. __________ del SMR
nelle sue annotazioni 12 aprile 2006:
" Vedi valutazione SMR su perizia SAM eseguita in
11.2004.
In fase di ricorso
vengono presentati:
rapporto dr.ssa __________,
psichiatra, del 3.4.2006:
- assicurato in
cura dal 15.11.2005
- presenza di
sintomatologia ansioso-depressiva
- viene certificata
una inabilità lavorativa del 100%
- dalla descrizione
dello status psichico risulta:
○ assenza
di disturbi della memoria
○ lieve
riduzione dell'attenzione
○ umore
spesso deflesso
○ insonnia
○ dolori
in tutto il corpo
Valutazione: la descrizione fornita dalla dr.ssa __________ non
permette di porre con certezza la diagnosi di una depressione (vedi criteri
necessari per porre diagnosi di depressione ICD 10 F32). I disturbi elencati e
accusati dall'assicurato sono già elencati nella valutazione peritale
psichiatrica eseguita in sede SAM (pagina 2 della perizia dr. __________). Da
notare che la dr.ssa __________ evita di fornire elementi precisi circa
l'eventuale trattamento medicamentoso in atto ed evita di fornire una diagnosi
psichiatrica precisa.
Rapporto dr.ssa __________
del 30.3.2006:
dal rapporto emergono
quali nuovi elementi rispetto alla perizia SAM:
- 3.2005 insorgenza di fibrillazione atriale trattata
attualmente con anticoagulazione e beta-bloccante.
Valutazione: l'assicurato ha presentato in marzo 2005 una
fibrillazione atriale meglio specificata quale Ione fibrillation, ossia
fibrillazione atriale in assenza di altre patologie cardiache. Secondo la
documentazione specialistica a disposizione tale fibrillazione atriale era
stata convertita già nel 2005 (ossia riportata in ritmo sinusale). Anche se
l'assicurato presentasse tuttora una fibrillazione atriale (episodica) tale
patologia non comporta, in assenza di altre problematiche cardiologiche, un
influsso sulla capacità lavorativa per attività fisicamente medie.
Conclusione:
gli attuali rapporti medici non permettono di
oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato
rispetto al momento della perizia SAM.
Sia la macrocitosi e l'alterazione dei valori epatici
come anche l'episodio di fibrillazione atriale senza patologia cardiaca
sottogiacente fanno sospettare fortemente un consumo etilico inadeguato. L'assicurato
dovrebbe essere reso attento sul fatto che questo consumo deve essere sospeso,
questo nell'ambito dell'obbligo da parte dell'assicurato di ridurre il
danno." (Doc. IIIbis)
L’assicurato
ha poi prodotto lo scritto 31 agosto 2006 del dr. __________ relativo all’esame
di artro-RM alla spalla sinistra, con le seguenti conclusioni:
"
(...)
CONCLUSIONI
Artrosi acromio-claveare con sindrome da impingement
sotto-acromiale. Alterazioni tendinee di tipo degenerativo a livello
sottoscapolare e sovraspinoso. Irregolarità a livello del labbro glenoideo antero-superiore
con dubbio coinvolgimento inserzionale del capo lungo del bicipite.
Configurando una patologia SLAP lI." (Doc. VII bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA
28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella
causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
Nella
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
provoca un’inca-pacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti
dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.
(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale
non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della
capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta
una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi
soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di
una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
2.8. Chiamato
a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione espressa
dagli specialisti del SAM, secondo cui l’assicurato ha conservato una capacità
lavorativa del 70% nell’attività di operaio di un’impresa di pulizie, possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente in
via subordinata (ulteriori accertamenti medici).
Oggetto
del contendere è sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa della patologia psichiatrica dell’interessato, osservato
come dagli atti non risulti che le altre diagnosi (reumatologica e
gastroenterologica), abbiano avuto, fino al momento determinante della resa del
provvedimento oggetto di ricorso (DTF 130 V 140), delle ripercussioni maggiori sulla
capacità lavorativa dell’interessato rispetto a quanto già valutato nella
perizia SAM. Né del resto l’insorgente ha mai sostenuto il contrario.
2.8.1. Per
quanto riguarda l’aspetto psichico, l’amministrazione ha fatto propria la valutazione
del dr. __________. Nel suo rapporto peritale 22 dicembre 2004 lo specialista
ha rilevato di avere esaminato l’interessato nella sua lingua madre. Quali
lamentele soggettive il dr. __________ ha indicato “gonfiore alle gambe,
difficoltà di deambulare, dolori muscolari, difficoltà di sonno, frequenti
sogni sgradevoli nei quali sogna i morti e si addormenta non prima dell’alba”.
Passando invece alle constatazioni oggettive, il perito ha rilevato che “le
sue condizioni somatiche sono corrispondenti all’età anagrafica, non si
osservano impedimenti grossolani alla deambulazione o disturbi della postura
eretta o seduta. La psicomotricità appare priva di segni patologici. Non si
osservano segni d’abuso di sostanze psicoattive. Nella sfera fisiologica si
riferisce ai disturbi del sonno nella prima e nella seconda fase, con inizio
del sonno vero e proprio solo prima dell’alba, con sogni ricorrenti di cadaveri
e di altre tematiche belliche. L’appetito è buono, la vita sessuale è ridotta”.
Il dr. __________ ha poi indicato di non avere constatato disturbi della sfera
cognitiva e percettiva, che le relazioni sociali ed interpersonali sono buone,
anche se avvengono prevalentemente all’interno della propria etnia immigrata in
Svizzera e che vi sono anche buoni contatti con la patria d’origine, dove
sarebbe riuscito a rientrare in possesso dei propri averi (doc. AI 23-16). In
merito alla sfera affettiva, il dr. __________ non ha constatato particolari
deflessioni, ha riscontrato un’adeguata risposta agli stimoli, rilevando tuttavia
la presenza di “alcuni residui del vissuto traumatico dell’esperienza nel
campo di concentramento” e “rimasugli dei ricordi spiacevoli ricorrenti
ma non molto intrusivi, mentre rimangono ancora oggi dei sogni spiacevoli ma
senza sensazioni che gli eventi traumatici si stessero ripresentando” (doc.
AI 23-17). Infine, il dr. __________ ha negato la presenza di segni di un
disagio psicologico, di reattività fisiologica all’esposizione agli eventi che
simbolizzano la carcerazione, osservando che “non sembra che cerchi di
evitare le conversazioni associate all’esperienza vissuta. Ora la sua ideazione
appare quasi ottimistica con qualche tenue piano per il futuro poiché con i
risparmi è riuscito a ricostruire la casa distrutta” (doc. AI 23-17).
Sulla
base di tali constatazioni, il perito è giunto alla conclusione che
l’interessato presenti una “sindrome post-traumatica da stress in remissione
(F43.1)”, rilevando che il disturbo descritto non incide in maniera
importante sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta. Il perito ha
precisato che l’assicurato è stato esposto ad un’esperienza catastrofica
durante gli eventi bellici in __________, subendo la carcerazione nel campo di
concentramento __________: a seguito di questo tragico vissuto, egli presenta
ancora oggi residui dei sintomi tipici della sindrome post-traumatica da
stress, ma non di intensità tale da influire in maniera significativa sulle sue
condizioni di salute mentale. Il dr. __________ ha giudicato buona la prognosi
a medio e lungo termine, senza che risultino necessarie particolari misure terapeutiche.
Il perito ha concluso affermando che “dal punto di vista esclusivamente
psichiatrico non vi sono dei particolari impedimenti all’integrazione
professionale dell’assicurato e non vi sono limiti funzionali degni di rilievo”
(doc. AI 23-17).
L’assicurato
ha contrapposto a tale valutazione i certificati medici della dr.ssa __________
(internista) e della dr.ssa __________ (psichiatra).
Nel
referto 30 marzo 2006 la dr.ssa __________, dopo aver elencato l’anamnesi
patologica, ha osservato che dal 2002 l’interessato lamenta diversi sintomi per
i quali è stato ampiamente indagato sia in ambito ospedaliero, sia ambulatoriale,
da diversi specialisti (gastroenterologo, neurologo, reumatologo, otorinolaringoiatra).
I disturbi riferiti a livello dell’appa-rato locomotore (dolori alle spalle,
alle ginocchia, ai talloni, in sede lombare e toracale) e del sistema
ORL-neurologico (vertigini parossistiche) sono di origine non chiara e
resistenti ai numerosi trattamenti. La curante ha rilevato che l’interessato fatica
ad accettare che l’intero malessere possa avere un’eziologia psichiatrica e non
somatica, motivo per il quale per anni ha rifiutato una consulenza
specialistica psichiatrica, precisando tuttavia che attualmente egli è in cura
presso la dr.ssa __________, che concorda con un’inabilità lavorativa del 100%
(doc. C).
Nella
sua lettera 3 aprile 2006 rilasciata al paziente la dr.ssa __________ ha rilevato
di avere in cura l’assicurato dal 15 novembre 2005, con una presa a carico
consistente in colloqui regolari ogni dieci giorni circa e farmacoterapia. La
psichiatra ha riferito di una sintomatologia ansioso-depressiva,
presumibilmente reattiva alle vicende della vita; di una sindrome
post-traumatica da stress che si manifesta soprattutto sottoforma di ricordi
intrusivi che rievocano traumi subiti nel campo di concentramento, distacco
emozionale e diminuita reattività al mondo circostante; problemi del sonno. La
dr.ssa __________ ha constatato una memoria senza lacune; una lieve diminuzione
dell’attenzione e della concentrazione; una certa fatica ad esprimere il
proprio stato emotivo; un umore deflesso spesso in relazione ai ricordi
ricorrenti riguardanti l’esperienza catastrofica vissuta nel campo di
concentramento e un sonno frequentemente disturbato da incubi relativi al suo
difficile passato. Ella ha poi riferito di uno stato di debolezza generale, con
forti dolori in tutto il corpo e capogiri e di una vita vissuta in solitudine,
con scarsi contatti sociali, principalmente con i famigliari. La dr.ssa __________
ha riferito di un atteggiamento collaborante, anche se appare un po’ scettico e
con scarsa capacità di elaborazione del proprio stato generale, rilevando che
durante i colloqui non sono mai emersi elementi di tipo psicotico o disturbi
del pensiero in genere. Ella ha concluso che dal punto di vista specialistico
l’assicurato appare totalmente inabile al lavoro.
Al
riguardo, il dr. __________ ha osservato che la descrizione fornita dalla
dr.ssa __________ non permette di porre con certezza la diagnosi di una depressione
così come richiesto dalla classificazione ICD 10-F.32, rilevando che i disturbi
elencati dalla specialista curante sono già stati presi in considerazione nella
perizia del SAM e per esso dal perito, dr. __________. Il dr. __________ ha
inoltre aggiunto che la dr.ssa __________ evita di fornire elementi precisi circa
l’eventuale trattamento medicamentoso in atto ed evita di fornire una diagnosi
psichiatrica precisa (doc. III bis).
Tali
considerazioni del SMR possono essere fatte proprie da questo Tribunale, per i
motivi seguenti.
Innanzitutto
occorre rilevare che le critiche mosse dal dr. __________ allo scritto della
dr.ssa __________ sono state trasmesse dal TCA al patrocinatore
dell’assicurato, con la facoltà di presentare osservazioni scritte in merito.
Con scritto 3 maggio 2006 il patrocinatore ha espressamente comunicato al
Tribunale che “sentito il parere del medico specialista, non vi sono
ulteriori commenti da fare rispetto al doc. III bis presentato in replica dalla
controparte” (doc. V, la sottolineatura è della redattrice). Appare
quantomai singolare che a fronte delle puntuali obiezioni del dr. __________ –
che indica che la descrizione fornita dalla curante non permette di porre con
certezza la diagnosi di depressione e che rimprovera alla specialista di non
avere posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e di non
avere fornito elementi precisi circa il trattamento medicamentoso in atto – la
dr.ssa __________, espressamente sentita in merito da parte del patrocinatore,
non abbia precisato quali siano le diagnosi e il trattamento in corso o
ribattuto in maniera motivata alle critiche del SMR.
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
Fatti
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Nel
caso di specie, a fronte delle critiche puntuali del dr. __________, la specialista
curante era senz’altro in grado di rispondere, in maniera motivata, spiegando
le ragioni che l’hanno spinta a ritenere l’interessato, contrariamente a quanto
stabilito dal perito del SAM, totalmente inabile al lavoro, nonostante un
quadro clinico sovrapponibile a quello evidenziato dal dr. __________. Ma così
non è stato, nonostante per stessa ammissione del patrocinatore, la specialista
curante abbia avuto modo di esprimersi in merito alle osservazioni del SMR,
ritenendo che non vi fossero ulteriori commenti da fare: l’assicurato deve
pertanto portare le conseguenze di tale silenzio.
Inoltre,
come visto (cfr. consid. 2.7.), in materia di danno alla salute psichica la
giurisprudenza federale esige, come condizione necessaria ma non
sufficiente per poter ammettere l'esistenza di un'affezione invalidante, che
venga posta una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. DTF 132
V 69-70; DTF 131 V 50 consid. 1.2; DTF 130 V 353 consid. 2.2.3).
Nel
caso di specie, nel suo scritto 3 apriel 2006 la dr.ssa __________ non ha posto
una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, né lo ha fatto successivamente,
in seguito alla puntuale critica al riguardo espressa dal dr. __________.
Inoltre,
il dr. __________ nelle sue annotazioni ha indicato che
la descrizione fornita dalla dr.ssa __________ non permette di porre con
certezza la diagnosi di una depressione secondo i criteri necessari di cui
all’ICD10-F32.
Anche
questa asserzione del dr. __________, non contestata dalla specialista curante
tramite motivazioni che possano far ritenere il contrario, deve essere ritenuta
corretta da parte di questo Tribunale.
La classificazione F32 relativa agli episodi
depressivi citata dal dr. __________ prevede infatti:
"
F32 Episodio
depressivo
Negli episodi tipici di tutte le tre forme, lieve
(F32.0), di media gravità (F32.1) e grave (F32.2 e 3) descritte più oltre, il
soggetto generalmente presenta depressione del tono dell'umore, perdita degli interessi
e della capacità di provare piacere, riduzione dell'energia con aumentata
affaticabilità e diminuita attività. È comune una stanchezza marcata dopo ogni
sforzo anche minimo. Altri sintomi comuni sono:
1. riduzione dell'attenzione e della concentrazione;
Considerandi
2.
riduzione dell'autostima e della fiducia in sé;
3.
idee di colpa e di inutilità (anche nel corso di un
episodio lieve);
4.
visione pessimistica del futuro;
5.
idee o atti di autoaggressività o di suicidio;
6.
disturbi del sonno;
7.
diminuzione dell'appetito.
L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente
da un giorno all'altro ed è spesso insensibile alle circostanze, ma può
mostrare una caratteristica variazione diurna. Come accade per gli episodi
maniacali, il quadro clinico mostra marcate variazioni da individuo ad
individuo, e i quadri atipici sono particolarmente comuni nell'adolescenza. In
alcuni casi, l'ansia, l'angoscia e l'agitazione motoria possono essere a tratti
più evidenti rispetto alla depressione, e l'alterazione del tono dell'umore può
essere mascherata da aspetti aggiuntivi, come l'irritabilità, il consumo
eccessivo di alcool, il comportamento istrionico, l'accentuazione di sintomi
fobici o ossessivi preesistenti, le preoccupazioni ipocondriache. Per gli
episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità è in genere richiesta una durata
di almeno due settimane, ma periodi più brevi sono accettabili se i sintomi
sono insolitamente gravi o ad esordio rapido.
Alcuni dei sintomi sopra elencati possono essere
marcati, e presentare aspetti caratteristici ai quali comunemente viene attribuito
un particolare significato clinico. Gli esempi più tipici di questi sintomi
«biologici» (si veda l'introduzione a questa sezione, p. 106) sono:
1.
la perdita di interesse o di piacere
nelle attività che normalmente sono fonte di piacere;
2.
la mancanza di reattività emotiva nei
confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli;
3.
il risveglio al mattino due o più ore prima del
solito;
4.
il peggioramento mattutino della depressione;
5.
l'evidenza obiettiva di un chiaro
rallentamento psicomotorio o di una chiara agitazione (osservati o riferiti da
altre persone);
6.
la marcata perdita dell'appetito;
7.
la perdita di peso (spesso definita come
riduzione del 5%, o più del peso corporeo nell'ultimo mese);
8.
la marcata riduzione della libido.
Questa sindrome «biologica» non è di solito considerata
presente se non sono chiaramente manifesti almeno quattro dei sintomi sopra descritti.
Le categorie Episodio depressivo lieve (F32.0), di
media gravità (F32.1) e grave (F32.2 e .3), descritte in dettaglio più oltre,
devono essere usate solo per un singolo (primo) episodio depressivo. Gli ulteriori
episodi depressivi devono essere classificati in una delle sottocategorie della
sindrome depressiva ricorrente (F33).
I tre livelli di gravità sono specificati per coprire
un'ampia gamma di stati clinici riscontrabili in vari tipi di pratica
psichiatrica. I soggetti che presentano episodi depressivi di grado lieve sono
comuni nella medicina di base, mentre nei reparti psichiatrici si incontrano principalmente
i casi più gravi.
Gli atti di autolesionismo, più frequentemente di
autoavvelenamento con farmaci prescritti, che sono associati con le sindromi
affettive, devono essere registrati per mezzo di una codifica aggiuntiva presa
dal capitolo XX dell'lCD-10 (X60-X84). Queste codifiche non implicano un
giudizio circa la differenziazione tra tentato suicidio e «parasuicidio»,
essendo entrambe incluse nella categoria generale degli atti di autolesionismo.
La differenziazione tra grado lieve, medio e grave qui
consigliata si basa su un complesso giudizio clinico che tiene conto del
numero, del tipo e della gravità dei sintomi presenti. Il livello abituale
delle attività sociali e lavorative è spesso un utile criterio generale per
comprendere il probabile livello di gravità dell'episodio; tuttavia, le influenze
individuali, sociali e culturali che compromettono la relazione tra la gravità
dei sintomi e il funzionamento sociale sono così frequenti e marcate da
sconsigliare l'inclusione di tale funzionamento tra i criteri essenziali per il
giudizio di gravità.
La presenza di demenza (F00-F03) o il ritardo mentale
(F70-F79) non esclude la diagnosi di un episodio depressivo trattabile, ma le
difficoltà nella comunicazione sono spesso tali che, per formulare la diagnosi,
è necessario più del solito fare riferimento ai sintomi «biologici»
obiettivamente osservati, quali il rallentamento psicomotorio, la perdita di appetito
e di peso e i disturbi del sonno.
Include: singoli episodi di depressione maggiore senza sintomi
psicotici, reazione depressiva, depressione psicogena o depressione
reattiva." (cfr.
"ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e
comportamentali". Ed. Masson, Milano 1994, pag. 113-114).
In
assenza di elementi contrari, a mente del TCA le affezioni dell’assicurato non
permettono di oggettivare una modifica sostanziale del suo stato di salute psichica
rispetto a quanto già valutato al momento della perizia del SAM, così come correttamente
stabilito dal medico SMR.
Al riguardo va qui
ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont
garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical
établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.8.2
Nel
suo certificato 30 marzo 2006 trasmesso al TCA dall’insorgente a comprova della
sua totale inabilità al lavoro, la dr.ssa __________ ha elencato l’anamnesi
patologica, riportando tutti gli interventi, i ricoveri e le affezioni
dell’interessato, dal 2000 al marzo 2005. Rispetto a quanto già valutato in
sede peritale dal SAM (perizia del novembre 2004), la curante ha indicato che “nel
marzo 2005 ricovero all’Ospedale __________ in medicina per una fibrillazione
di nuova insorgenza per la quale sta tuttora eseguendo accertamenti
cardiologici. All’abituale terapia è stato aggiunto un trattamento
anticoagulante e betabloccante” (doc. C).
Nelle
sue osservazioni 12 aprile 2006 il dr. __________ ha rilevato che la fibrillazione
atriale presentata dall'assicurato nel marzo 2005 è una fibrillazione atriale in
assenza di altre patologie cardiache, che secondo la documentazione specialistica
a disposizione era stata riportata in ritmo sinusale già nel 2005. Il medico
SMR ha sottolineato che “anche se l'assicurato presentasse tuttora una
fibrillazione atriale (episodica), tale patologia non comporta, in assenza
di altre problematiche cardiologiche, un influsso sulla capacità lavorativa per
attività fisicamente medie” (doc. III bis, sottolineature della
redattrice)
Il
dr. __________ ha poi aggiunto che sia la macrocitosi e l'alterazione dei
valori epatici come anche l'episodio di fibrillazione atriale senza patologia
cardiaca sottogiacente fanno sospettare fortemente un consumo etilico
inadeguato, osservando che l'assicurato dovrebbe essere reso attento sul fatto
che questo consumo deve essere sospeso e questo nell'ambito dell'obbligo di
ridurre il danno (doc. IIIbis).
A
queste conclusioni del SMR, motivate e non smentite da altri certificati
medico-specialistici attestanti un peggioramento delle
patologie con influsso sulla capacità lavorativa dell’inte-ressato, può essere
prestata adesione.
Pertanto,
questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuta l’ammi-nistrazione basandosi su quelle del medico
SMR, che conferma la correttezza della perizia esperita dal SAM, che ha accuratamente
e compiutamente vagliato tutte le patologie di cui è portatore l'assicurato, giungendo
a conclusioni logiche e motivate in merito alla valutazione della capacità lavorativa.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti
valutazioni peritali SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe
all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V
188.
consid. 2b), che l'assicurato è abile al lavoro al 70%
sia nella sua attività di operaio pulitore sia in altre attività adeguate.
In
queste condizioni, dal momento che l’insorgente è ancora
capace di esercitare la sua vecchia professione, appare indicato procedere a un
cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e
riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05,
consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).
Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del
reddito realizzabile senza il danno alla salute.
L’incapacità
lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che è insufficiente per
fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv.
1.
LAI).
Visto
quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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