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Decisione

32.2006.78

Rifiutata domanda di prestazioni in difetto di invalidità rilevante

22 marzo 2007Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i periti ritengono che , sulla base del quadro clinico attuale, la

valutazione della capacità lavorativa nella misura del 75% vale per lo meno

dall'esame peritale. Visto la incertezza diagnostica, sarebbe indicato una

nuova valutazione reumatologica in ambito universitario, come già previsto

dal reumatologo curante Dr. __________.

Decisione UAI del 14.06.2005:

nessuna garanzia per provvedimenti professionali o per rendita essendo il

grado di invalidità unicamente del 25%.

Attuale opposizione del 12.07.2005

Viene essenzialmente criticato

-II fatto di aver eseguito una

valutazione della capacità lavorativa in assenza di una diagnosi sicura

-il fatto di non aver specificato le

limitazioni funzionali presenti dal punto di vista fisico e psichico

-di non aver considerato la sindrome

somatoforme da dolore persistente quale patologia completamente invalidante

pur essendo presenti i criteri

Valutazione:

non va considerata la patologia

come entità tale ma vanno considerate le limitazioni funzionali da essa

determinata. In questo caso, in assenza di segni infiammatori e/o degenerativi

attualmente presenti, l'unica limitazione funzionale è determinata dal quadro

algico diffuso che è stato preso in debita considerazione sia dal reumatologo

consulente sia dallo psichiatra consulente.

Con questa perizia è stato fornito

il quadro della funzionalità psichica e fisica attuale e quale unico fattore

limitante la capacità lavorativa è stata evidenziata una maggiore lentezza

nell'esecuzione delle attività richieste e maggiore affaticabilità con

necessità di pause . Se altre limitazioni non sono emerse (tipo limiti per

pesi, posizioni di lavoro ecc), questo fatto è proprio legato all'assenza di

un danno strutturale-morfologico evidenziabile che possa limitare la caricabilità

fisica in modo specifico .

La necessità di un adeguato follow-up

reumatologico specialistico è sicuramente indicato in questo caso e fa

proprio parte della adeguata presa a carico medica dell'A. Al momento attuale

una diagnosi precisa e definitiva non cambia comunque nulla in merito allo

attuale stato fisico dell'A., il quale è stato accertato in modo approfondito

in occasione della perizia e rispecchia la situazione attuale. Anche se in

futuro dovesse cristallizzarsi una patologia reumatologica infiammatoria,

questo non cambia nulla in merito alla attuale valutazione peritale.

Viene prodotto pure una presa di

posizione dello psicologo Dr. __________: si tratta di una valutazione fatto

da uno psicologo che non è medico e quindi si tratta di considerazioni che

non appartengono al suo campo professionale.

In conclusione, dal punto di vista

medico non vengono fornite delle informazioni nuove che possano far cambiare

la valutazione peritale SAM,

la quale si basa (e lo

ripeto) sulla situazione clinica attualmente presente e precedentemente

presente. Eventuali fattori prognostici futuri non possono essere valutati.

Per quanto concerne la sindrome

somatoforme da dolore persistente, ricordo brevemente i criteri di

valutazione medici nel campo delle assicurazioni sociali Di regola una

sindrome somatoforme da dolore persistente non determina invalidità. Eccezioni

più rilevanti:

- comorbilità

psichiatrica di particolare gravità e intensità: in questo caso non

è presente

nessuna patologia psichiatrica grave e nemmeno di entità media.

- comorbidità fisica con decorso

pluriennale: in questo caso sinora non ha

mai potuto essere oggettivato

una malattia reumatologica infiammatoria o degenerativa clinicamente

manifesta (le incertezze diagnostiche sono pro- prio legate alla assenza

di segni clinici, radiologici e di laboratorio tangibili). La

sindrome fibromialgica non è da considerare una comorbidità fisica ma da

Considerandi

collocare nell'ambito del disturbo somatoforme (8 vedi BGE 1721102 del 10.03.2003)

- ritiro sociale manifesto

concernete tutte le attività della vita: non presente in questo

caso: l'A. attualmente ama cucire, cucinare,

leggere, guardare la televisione e fare delle passeggiate quotidiane

di circa un'ora.

Quindi, in mancanza di una

psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di una patologia somatica

che abbia causato delle alterazioni strutturali oggettivabili rilevanti, non

si può quindi parlare di carattere invalidante della sindrome somatoforme del

dolore cronico e I'attività lavorativa rimane esigibile

L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in

integrazione professionale dell’AI, la quale, in data 23 febbraio 2006, si è

così espressa:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali,

limitazioni

Nel rapporto medico SMR del 26 agosto

2005.

risulta che l'A. soffre di sindrome fibromialgica. Vi sono ulteriori

diagnosi senza però influsso sulla capacità lavorativa. Limiti funzionali:

Maggior lentezza nell'esecuzione delle attività richieste e maggiore

affaticabilità con necessarietà di pause.

Incapacità lavorativa 25% sia in attività abituale

(ausiliaria economia domestica casa anziani) sia in attività adeguata.

Formazione scolastica e

professionale - grado raggiunto

(elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Dalla nascita fino al 1987 ha vissuto

nel suo paese (__________), dal 1987 al 2000 ha vissuto in__________ e dal

21.11.2000

risiede in Svizzera con un permesso B valido fino al 20.11.2007.

Scolarità: tre classi elementari in __________,

non ha nessuna formazione.

Impegni in Svizzera: dal 1.11.2001 al

23.12.2001

stageaire presso ARS Medica (disdetta dall'A. per motivi

personali), dal 27.06.2002 al 12.07.2002 ausiliaria di pulizie e lavanderia

presso il ristorante __________, __________ (è stata licenziata durante il

periodo di prova), dal 1.08.2002 al 31.03.2003 aiuto nell'economica domestica

presso la Casa anziani __________ a __________ (licenziata per

ristrutturazione interna).

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti

funzionali che l'A. presenta risulta che l'A. può ancora svolgere

l'attività abituale (ausiliaria economia domestica) nella misura del 75%.

Inoltre sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici tipiche

del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel

contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si

tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al

posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: operaia generica,venditrice

non qualificata, cassiera.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Calcolo CGR

Reddito da valido

Se avesse continuato a svolgere

l'attività abituale (aiuto in economia domestica presso __________) avrebbe

potuto percepire Fr. 44'148 (43'329 + 819) (anno 2002) 3'333 x 13 = 43'329,

91.

x 9 = 819 (come da colloquio telefonico 23.02.2006 con il DL per i giorni

sabato e domenica 5 fr. all'ora in più)

Aggiornando il dato all'anno 2003

risulta un reddito annuo di Fr. 44'766 Aggiornando il dato all'anno

2004.

risulta un reddito annuo di Fr. 45'075 (nel calcolo CGR utilizzo

quest'ultimo dato in quanto non ha un'influenza sul dato finale)

Reddito da invalido:

Facendo riferimento alle tabelle RSS

emerge quanto segue: Reddito da invalido: Fr. 30'270 annui

Per calcolare il grado d'invalidità

confronto tra loro il salario da valido e quello da invalido

Calcolo CGR

45'075 - 30'270 x 100 = 32,8

45'075

L'A. ha una capacità di guadagno residua del 67% e un grado di

invalidità del 33%

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

L'età, la scolarizzazione e

l'anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun progetto

formativo.

La presenza sul mercato del lavoro

di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute

induce a concludere che l'A.

sia direttamente

integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento

Sotto espressa richiesta dell'A. si rimane a disposizione per valutare la possibilità

di un aiuto al collocamento.

Dispositivo

Per questi motivi ritengo concluso il

mio mandato inerente questa pratica.

Con

decisione su opposizione 6 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di

prestazioni con le seguenti motivazioni:

"

(….)

In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico,

l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione in

base alla quale la medesima sarebbe in grado di svolgere sia l'attività

abitualmente svolta che attività adeguate in misura del 75%.

Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato valutato a

mezzo di esame peritale.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame,

si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In casu, la valutazione peritale espressa dal SAM è

completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando

del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.

In conclusione, si può affermare che non vi sono

elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede d'opposizione il

quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato) che depongano per un'incapacità

lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni

effettuate dall'amministrazione.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare

corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 59)

Con

il presente ricorso l’assicurata ha prodotto uno scritto del 19 dicembre 2005

del dr. __________, nel quale, riferendosi ad un ricovero della paziente dal 23

al 30 novembre 2005, comunicava quanto segue al dr. __________:

"

ringraziamo di aver inviato la

paziente soprannominata che è stata degente in Clinica dal 23.11 -05 al

30.11.05, data del rientro al domicilio.

Diagnosi: - Sindrome del dolore somatoforme (F45.4)

- Probabile

collagenosi indifferenziata su/con: (M35.1)

. ANA positiva e diminuzione del complemento C3

. anamnesticamente stato

febbrile, gonfiori ed alterazioni cutanee.

. Fibromialgia secondaria.

. stato dopo terapia con

Methotrexate 15mg la settimana, Plaquenil ed Imurek senza chiari miglioramenti

- Iperlassità legamentare

- In osservazione

psichiatrica (Z03.2)

- Stato dopo TBC

polmonare all'età di 17 anni.

All'esame clinico ho trovato una paziente in buone

condizioni generali, protesi mammaria bilaterale, toni cardiaci validi non

soffi, polmoni MVU, addome trattabile non organomegalie, borborigmi nella

norma. A livello articolare tutte le articolazioni sono normo movibili sino a

ipermobili, non sinoviti, colonna vertebrale in asse con mobilità nella norma,

distanza dita­suolo 0 cm fino al palmo della mano, diffusa dolenzia delle parti

molti, in particolare dì tutti i punti per una fibromialgia, così come

però anche dei punti controllo.

Abbiamo rieffettuato degli esami di laboratorio che

sono risultati tutti perfettamente nella norma. Alla luce della sospetta

collagenosi abbiamo poi ancora effettuato un controllo più approfondito della

funzione renale, con la clearence della creatinina e la proteinuria nelle 24

ore risultate nella norma.

Da notare che grazie alla clearence , si è potuto

constatare che la paziente beva estremamente poco con urine molto concentrare.

La paziente riferiva poi un ripetuto episodio di produzione

salivare, motivo per cui per tutta sicurezza si effettuava anche una TAC

polmonare che ha mostrato soltanto delle moderate distensioni enfisematosi

centro-lobulare, così come una moderata alterazione bronehiolitica che andrebbe

ulteriormente indagata in ambito ambulatoriale con un pneumologo. Alla TAC

inoltre collasso della protesi mammaria destra di significato non

univoco, per cui consigliamo un ricontatto con l'operatore o un chirurgo

plastico.

Per quello che riguarda la terapia abbiamo provato da

una parte una fisioterapia, senza poter raggiungere motto, d'altro canto

abbiamo cercato finalmente di semplificare la terapia introducendo un

antiinfiammatorio unito a del Co Dafalgan ed un minimo Tranxilium. Il Dr. __________

si è molto soffermato sui lati psichiatrici e psicologici, facendo notare che

la paziente stia rivivendo con il figlio un po' la

sua esperienza di bambina abbandonata ed abbia la stessa paura che il figlio ne

soffra altrettanto, A questo si aggiungono le preoccupazioni per il marito

ammalato. Questo potrebbe in parte spiegare l'attuale riesacerbazione dei

dolori, sulla base forse di un'eventuale lieve collagenosi indifferenziata, la

quale però non necessita assolutamente di una terapia immunosoppressiva

pesante.

Su richiesta della paziente rivedrò ancora quest'ultima

per un'ulteriore discussione assieme al marito. Crediamo che vada urgentemente

affrontato anche il problema psicologico, così come ho cercato di aiutare la

paziente ad avere una vita più attiva e nel limite del possibile anche

integrata nel mondo circostante. Solo in questo modo può essere possibile un

miglioramento delle condizioni generali.

Dal punto di vista reumatologico-psichiatrico purtroppo

al momento non esistono patologie tali da giustificare un'inabilità lavorativa

totale.

Come sopra discusso rivedrò la paziente per ridiscutere

con lei tutti gli aspetti della degenza ed eventualmente valutazione ancora

polmonare alla luce della presenza di una moderata distensione enfisematosa

centro-lobulare alla base dei lobi superiori e dell'alterazione della protesi

mammaria drt.

E' consigliata la continuazione della terapia

psichiatrica, mentre per il momento abbiamo sospeso la fisioterapia. Per quanto

riguarda la terapia antidolorifica per il momento non aumenterei ulteriormente

la terapia medicamentosa." (Doc. B)

Al

riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 26 aprile 2006, ha

affermato:

"

Vedi presa di posizione SMR

dettagliata del 26.8.2005 basata sulla perizia SAM aprile 2005.

Allora diagnosi: sindrome fibromialgica

Sindrome

ansiosodepressiva di lieve entità

Sindrome

somatoforme da dolore persistente di lieve

entità

In sede di ricorso viene presentato:

rapporto d'uscita Clinica __________ del 19.12.2005 vengono elencate le seguenti diagnosi:

- sindrome del dolore somatoforme

- probabile collagenosi indifferenziata / fibromialgia

secondaria

- iperlassità legamentare

- in osservazione psichiatrica

nella discussione il dr. __________, reumatologo, mette

ancora una volta in discussione la diagnosi di collagenosi in assenza di

alterazioni di laboratorio salvo la presenza di ANA positivi e diminuzione del

complemento C3 (alterazioni lievi riscontrabili anche presso soggetti sani,

p.es. 1 su.10 in una popolazione di persone oltre i 60 anni) ed in assenza

attuale e anamnestica di sicura patologia infiammatoria.

In modo sibillino il dr. __________ conferma l'assenza

di una patologia invalidante che potrebbe giustificare un'inabilità

lavorativa totale.

Valutazione:

l'attuale rapporto d'uscita non apporta elementi che potrebbero oggettivare una

modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla

valutazione SAM di 4.2005. Si conferma la presenza di una sindrome

somatoforme ed una fibromialgia." (Doc. IIIbis)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7.

2.7.1 Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).

In

effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia

multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata tutta la

documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione

sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici

nonché a un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico (cfr.

doc. AI 39 e in esteso consid. 2.5).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,

posta la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità (ICD 10-F

41.2), Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità (ICD 10-F

45.4)” , ha concluso per un’incapacità lavorativa, nell’attività precedentemente

svolta o in altre o in quella di casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del

10% (con prognosi stazionaria a lungo termine). Lo specialista ha motivato tale

limitazione con il fatto che la quota di angoscia e ansia lieve che la paziente

presenta comporta una lieve diminuzione della resistenza, dell’efficacia e

dell’affidabilità lavorativa. A detta del medico, considerato lo scetticismo

mostrato dalla paziente riguardo alla componente psicologica dei suoi disturbi

e la scarsa motivazione, non erano proponibili né una terapia psichiatrica né

un provvedimento di integrazione professionale (doc. AI 39.14). Queste

conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno

valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.

consid. 2.6), meritano piena conferma.

Con

riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, qualificata come lieve dallo

psichiatra e solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente

alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste

nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130

V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23

aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale

non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi

soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di

una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.

In effetti, considerato come lo specialista abbia qualificato come lieve il

disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per

una presa in considerazione limitante della medesima patologia, segnatamente in

misura superiore a quanto concluso dalla perizia. Come rettamente evidenziato

dalla dr.ssa __________ nelle sue osservazioni del 26 agosto 2005, in effetti

non va considerata la patologia come tale ma le limitazioni funzionali da essa

concretamente determinate, le quali sono, nel caso della ricorrente, di natura

modesta e essenzialmente circoscrivibili al quadro algico diffuso e alla conseguente

maggior lentezza nell’esecuzione delle attività e alla maggior affatticabilità

(doc. AI 52-3).

Dal

lato reumatologico, il dott. __________, specialista in medicina interna

e reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 14 marzo 2005, posta la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica. DD

primaria, secondaria (nell’ambito di una collagenosi indifferenziata?),

sindrome somatoforme del dolore”, ha concluso che la sindrome fibriomialgica

esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessata, in

qualsiasi attività, anche casalinga, nella misura del 25%. Con riferimento alla

diagnosi da porre lo specialista ha precisato:

"

Si tratta di

un'assicurata 45enne in buone condizioni generali e nutrizionali, che lamenta

apparentemente da circa tre anni ingravescenti dolori al sistema locomotore, la

cui origine è stata già ampiamente indagata senza che si sia per il momento

potuta porre una diagnosi sicura. Nei rapporti medici reumatologici,

soprattutto dopo le consultazioni avvenute presso la Clinica reumatologica dell'__________

di __________, è possibile leggere la diagnosi di una possibile collagenosi

indifferenziata. Desidero comunque sottolineare come i valori sierologici riscontrati

a __________ (leggero aumento degli ANA e lieve diminuzione del complemento C3)

si siano nel frattempo normalizzati e non possono essere attualmente riconfermati.

I colleghi reumatologi che hanno avuto occasione di

visitarla negli ultimi mesi (dr. __________ e dr. __________) non hanno mai

potuto confermare alcuna sicura patologia osteo-articolare, tanto che dal dr. __________

è stata posta la diagnosi differenziale di una sindrome somatoforme del dolore.

Proprio per questo motivo, in presenza di una diagnosi non certa, che ha però

portato a prescriverle delle pesanti terapie di base (attualmente Imurek e

corticosteroidi), egli desidera prossimamente inviarla presso la Clinica

universitaria __________ di __________ per una nuova approfondita valutazione

su base stazionaria.

Sotto l'aspetto clinico ho potuto riconfermare un

quadro algico diffuso di carattere fibromialgico, senza invece rilevare alcuna

sicura patologia osteo-articolare. Gli esami di laboratorio da voi recentemente

eseguiti non hanno evidenziato alcuna patologia, in modo particolare nessun

aumento dei parametri infiammatori e nessuna alterazione delle sierologie

reumatologiche. Le radiografie delle mani e dei piedi non hanno evidenziato

alcuna alterazione osteo-articolare. Desidero comunque sottolineare come

l'assicurata si trovi attualmente sotto terapia di base, la quale potrebbe

perciò nascondere una patologia veramente infiammatoria. Mi è così impossibile

poter dare una valutazione definitiva, soprattutto dopo quanto scritto dai colleghi

di __________. Ripeto nuovamente come dall'esame clinico e sierologico non sia

al momento possibile confermare alcuna patologia infiammatoria osteo-articolare

ed in modo particolare alcuna patologia autoimmune. È unicamente presente una sindrome fibromialgica, la

quale potrebbe essere

primaria, oppure secondaria, nell'ambito della

diagnosticata possibile collagenosi indifferenziata.

In assenza comunque di un qualsiasi segno infiammatorio

e/o degenerativo, indipendentemente dalla presenza di una patologia autoimmune, ritengo

che al momento l'assicurata debba essere considerata abile al lavoro nella

misura di circa il 75% per l'attività da lei precedentemente svolta quale

ausiliaria di pulizie. Questa valutazione vale verosimilmente anche per lavori

fisicamente più leggeri, visto che la limitazione della sua capacità lavorativa

è giustificata unicamente dalla presenza di una sindrome fibromialgica."

(Doc. AI 39)

Contrariamente

a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti

appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi

per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile

di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome

dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001

pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001

in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso

determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik

und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I

240/01).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile

giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un

disturbo extra-somatico rilevante.

Infine, dal profilo neurologico, il dr. __________,

specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto del 25 febbraio 2005 ha rilevato

un esame neurologico in sintesi nella norma con abilità lavorativa intatta

(doc. AI 39-17).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del

SAM hanno quindi posto come diagnosi invalidanti “Sindrome fibromialgica; DD

primaria, secondaria (nell’ambito di una collagenosi indifferenziata?), sindrome

somatoforme del dolore cronico, oltre che sindrome ansiosodepressiva di lieve

entità e Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità”,

ritenendo di conseguenza l’assicurata, a dipendenza della problematica

reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro in qualsiasi

attività professionale così come casalinga nella misura del 25%, vista la

maggior lentezza nell’esecuzione delle attività richieste e la maggior

affaticabilità con necessità di pause (cfr. sopra, consid. 2.5).

2.7.2 Questa

dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati

da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione

clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati

dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni

rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Innanzitutto,

del tutto inconcludente appare il certificato medico del dr. __________,

psicoterapeuta, del 22 agosto 2005. A prescindere infatti dal fatto che questo professionista

non è medico e tantomeno specialista nelle materie qui interessate,

segnatamente in quella reumatologica, va detto che nel breve e succinto

certificato in parola egli non fa altro che ribadire la necessità di ulteriori

accertamenti intesi a chiarire l’esatta eziologia dei sintomi organici

lamentati dalla paziente e sottolineare lo stato permanente di affaticamento e

di dolori muscolari lamentati, anticipando l’invio di un rapporto più dettagliato

del quale tuttavia non vi è traccia all’inserto (doc. AI 48-4).

Quanto

poi allo scritto 19 dicembre 2005 inviato dal dr. __________ al medico curante

della ricorrente, lo stesso non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni

tratte dagli specialisti dr. __________ e dr. __________ sulla base di un’accurata

e approfondita valutazione del caso. Il dr. __________ infatti conferma la

presenza di una sindrome somatoforme e di fibriomialgia, mettendo invece

ulteriormente in discussione la diagnosi di collagenosi in assenza di alterazioni

di laboratorio di rilievo. Lo specialista indica infatti di aver ripetuto i

vari esami di laboratorio, da effettuare alla luce della diagnosi di sospetta

collagenosi, i quali sono risultati tutti nella norma, ragione per cui ha

consigliato di semplificare la terapia medicamentosa basata su antinfiammatori

e antidolorifici, escludendo invece una terapia immunosoppressiva. Egli

riferisce inoltre di aver fatto valutare e seguire la paziente anche dal

profilo psichiatrico dal dr. Vianello, psichiatra. Esprimendosi sulla capacità

lavorativa il dr. __________ ha affermato che “dal punto di vista reumatologico/psichiatrico

purtroppo al momento non esistono patologie tale da giustificare un’inabilità

lavorativa totale”. (doc. B)

Ora,

a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non apporti alcun

elemento nuovo o alcuna diagnosi nuova che permettano in qualche modo di

scostarsi dalle conclusioni tratte dai periti del SAM.

Non possono modificare queste conclusioni nemmeno le allegazioni

avanzate dalla ricorrente nel suo gravame laddove in sostanza critica

l’amministrazione per aver eseguito una valutazione della capacità lavorativa

in assenza di una diagnosi sicura e in particolare di un’ulteriore valutazione

in ambito universitario.

In effetti, questo TCA deve aderire alle osservazioni espresse il 26

agosto 2005 dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale ha in sostanza osservato

come non vada considerata la patologia come entità tale, ma le limitazioni

funzionali da essa cagionate (doc. AI 52-3). Nel caso particolare, in assenza

di segni infiammatori e/o degenerativi e, quindi, di un danno strutturale-morfologico

evidenziabile, l’unica limitazione funzionale rilevante è determinata, secondo

gli specialisti, dal quadro algico diffuso e dalla conseguente lentezza nei

movimenti e accresciuta affatticabilità; elementi questi che sono stati presi

in adeguata considerazione sia dallo specialista in reumatologia che da quello

in psichiatria. Il dr. __________ infatti, pur rilevando come la situazione

clinica della paziente andasse ulteriormente chiarita a livello universitario

mediante una perizia finalizzata a chiarire l’effettiva esistenza di una

patologia reumatologica, ha comunque rilevato l’assenza di segni infiammatori e

degenerativi e, di conseguenza, ha potuto valutare la capacità lavorativa

dell’interessata sulla base delle concrete limitazioni causate dal quadro

sintomatico rilevato, indipendentemente dall’effettiva e più precisa diagnosi

da porre (cfr. sopra consid. 2.5). In queste condizioni, anche in difetto di una

diagnosi precisa e definitiva, segnatamente con riferimento ad una possibile

collagenosi indifferenziata, era senza dubbio possibile valutare correttamente

lo stato fisico della ricorrente e in particolare le ripercussioni sulla capacità

lavorativa delle affezioni lamentate.

D’altra

parte va detto che nello scritto del 19 dicembre 2005 il dr. __________,

riferendosi alla degenza dell’assicurata presso la clinica universitaria di __________

dal 23 marzo al 1 aprile 2005, rileva come anche in quell’occasione sarebbero

state diagnosticate delle artralgie intermittenti generalizzate di origine indeterminata,

una sindrome cervicospondilogena cronica, un sospetto d’orticaria, stato dopo

tunnel carpale, mentre che sarebbe stata messa in dubbio la diagnosi di un'eventuale

collagenosi e, quindi, sconsigliata una ripresa della terapia immunosoppressiva.

Né infine il fatto, addotto dalla ricorrente, che i medici interpellati

dall’assicuratore malattia abbiano a suo dire attestato un’incapacità

lavorativa completa può mutare alle suesposte condizioni, e questo a

prescindere dal fatto che la ricorrente non ha prodotto la relativa

documentazione medica che comprovi tale asserzione.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni

o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che, al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;

cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è

affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto

appurato dai medici interpellati.

Va precisato che questo TCA è ben consapevole che l’assicurata è

stata ricoverata nel corso degli ultimi anni diverse volte presso una struttura

ospedaliera a dipendenza dei disturbi lamentati. Tuttavia, senza voler

banalizzare la situazione, gli atti presenti all’incarto non permettono, come

detto, di concludere per un’incapacità lavorativa maggiore di quella, del 25%,

accertata dagli specialisti interpellati dall'amministra-zione, la cui accurata

perizia rispecchia i succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________, __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può

esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetto da altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino

al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava

una capacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività professionale o casalinga.

2.8. Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione,

basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto 23 febbraio 2006,

ha stabilito un grado d’invalidità del 33% (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. AI

58). Gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il

grado di invalidità dell’assicurata meritano conferma.

In

concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal

punto di vista reumatologico, l’amministrazione

partendo da un reddito da valida di 45'075 (riferito al 2004), accertato sulla

base delle informazioni raccolte presso i precedenti datori di lavoro

dell’assicurata, e di un reddito da invalida di fr. 30’270, calcolato in base

alle tabelle RSS, ha stabilito un grado d'invalidità del 33% (doc. AI 58-2).

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano piena conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe

comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

2.9. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere la

ricorrente invalida nella misura del 33%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza

rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e

il ricorso respinto.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

2.10. Da

ultimo, l’assicurata ha chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti

medici.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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