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Decisione

32.2006.79

Rendita negata in difetto di grado di invalidità pensionabile

12 marzo 2007Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra

altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa).

L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte

plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in

re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido

occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più

quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità

risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in

entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe comunque essere

inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

2.9. Di

fronte al TCA il curante dr. __________ ha fatto presente che il ricorrente avrebbe

“attualmente” subito un intervento chirurgico alla mano destra per lesione del

legamento ulnare, non precisando tuttavia la data in cui tale operazione sarebbe

avvenuta (cfr. certificato 18 marzo 2006, doc. B).

Orbene,

ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre

tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre

mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa è stata resa - in concreto il 13 marzo 2006 -, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366 consid. 1b) -, gli

eventuali effetti dell’intervento alla mano destra, effettuato in data non

precisata ma comunque verosimilmente posteriormente al 13 marzo 2006 visto che

non è stato mai segnalato in epoca precedente, sulla capacità lavorativa non

possono in casu essere presi in considerazione.

Va

ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche

tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti

posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui

essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di

facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.

2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6

settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I

87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

In casu,

lo scritto del medico curante in oggetto non è sufficiente

per poter statuire in modo completo e preciso in merito all’eventuale natura

invalidante - successivamente al mese di marzo 2006 (data d'emanazione del

querelato provvedimento) - dei problemi accusati alla mano destra. In

particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre alcunché in

merito alla natura del problema alla mano, alle prospettive di guarigione o al decorso

postoperatorio. V’è comunque da presumere che l’eventuale conseguente inabilità

sia stata di natura transitoria.

Ciò

non toglie che, come del resto pertinentemente rilevato dal dr. __________ del

SMR nelle sue “Annotazioni” del 26 aprile 2006 (doc. V/1), il ricorrente ha se

del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di revisione ex art. 17

LPGA, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando

la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori

disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità.

2.10. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

il ricorrente invalido nella misura del 36%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

2.11. Da

ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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