32.2006.79
Rendita negata in difetto di grado di invalidità pensionabile
12 marzo 2007Italiano51 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.79
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, TCA
Titolo:
Rendita negata in difetto di grado di invalidità pensionabile
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DISTURBI PSICHICI
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter LAI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 2 LPTCA
OAI
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
art. 87 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.79
FC/td
Lugano
12 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale pittore-imbianchino, nel
mese di settembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
in quanto affetto da “ernia al disco, ipertensione” dal novembre 2002 (doc. AI
1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare,
con decisione 5 aprile 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
ritenendo che l’assicurato era da considerare dal punto di vista medico inabile
al 50% nella precedente attività di imbianchino, ma ancora completamente abile in
attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dai periti.
Di conseguenza, dal punto di vista economico, dopo raffronto dei redditi,
emergeva un grado di invalidità del 36% insufficiente per ottenere una rendita
(doc. AI 30). Con un’altra decisione sempre del 5 aprile 2005 l’amministrazione
ha per contro accordato all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di
un impiego per la durata massima di tre mesi (doc. AI 29-1). Di tale servizio
l’assicurato non ha comunque usufruito (doc. AI 40-43).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal Patronato RA 1,
unitamente alla quale ha prodotto certificati del dr. __________ e del dr. __________
(doc. AI 33), l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio
Medico regionale (SMR), ha confermato il rifiuto di prestazioni con decisione
su opposizione 13 marzo 2006 (doc. AI 38-1).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre assistito dal
Patronato RA 1, ha presentato ricorso al TCA, corredato da un certificato del
proprio medico curante dr. __________, postulando in via principale il riconoscimento
di una mezza rendita di invalidità e in via subordinata l’effettuazione di
ulteriori accertamenti medici specialistici facendo valere:
"
1. Con decisione su
opposizione del 13 marzo 2006 lo spettabile IAS - Ufficio
dell'assicurazione invalidità in __________ stabilisce di respingere
l'opposizione presentata per moto proprio dal ricorrente in quanto non si
ravvisano gli estremi per l'assegnazione di una rendita d'invalidità.
A sostegno della propria tesi l'autorità di prime cure
sostiene che "...come visto il danno alla salute è stato valutato a
mezzo di esame peritale. I medici del SAM di __________, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi
familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, ai dati
soggettivi dell'assicurato e alle constatazioni obiettive, hanno valutato che
l'attività di pittore è ancora esigibile in misura del 50%.
L'assicurato risulta inoltre presentare una capacità
lavorativa residua in attività adeguata pari al 100%... "
2. A mente dello scrivente patronato la decisione su
opposizione dello spettabile IAS è contestabile da più ordini di motivo e in
particolare, la stessa è avversata dal curante del ricorrente, dr. med. __________
che con scritto del 18 marzo 2006, tra le altre cose, così si esprime "...ho
ricevuto per conoscenza la vostra decisione per la rendita AI del 36%. Non
penso sia una decisione appropriata dato che il paziente summenzionato è portatore di un'ernia discale L4 L5 accompagnata da retrolistesi dove non
dovrebbe esserci nessun miglioramento nemmeno con un intervento chirurgico.
Inoltre presenta uno stato ansioso
depressivo e soffre di ipertensione trattata con terapia medicamentosa...
"
Prove: relazione medica del 18.03.2006 - allegato doc.
"B"
3. Pur riconoscendo che il curante non si esprime
compiutamente circa il grado d'incapacità lavorativa del ricorrente, egli è da
ritenersi sufficientemente chiaro per quanto attiene l'inadeguatezza di una
incapacità del 36% contemplata nella decisione su opposizione del
13.03.2006 alla quale ci si oppone in toto.
In second'ordine, in questa sede giova ricordare che il
ricorrente è anche in cura presso lo specialista dr. med. __________,
specialista FMH in Neurologia in __________ il quale sottoporrà il ricorrente
ad una risonanza magnetica (RM) entro la fine del corrente mese di aprile. Di
seguito anche il richiamato specialista si esprimerà compiutamente per il mezzo
di un rapporto specialistico che verrà portato a conoscenza di Codesto Lodevole
Tribunale agli inizi del mese di maggio 2006.
In ragione di quanto precede, giusta la documentazione
prodotta, ravvisata l'imminente RM che verrà eseguita dallo specialista,
appurato come la decisione su opposizione dello IAS del 13 marzo 2006 potrebbe
non aver tenuto in considerazione elementi medici giudicabili come importanti
ai fini dell'assegnazione di una rendita AI, a Codesto Lodevole Tribunale
d'Appello - Tribunale cantonale delle assicurazioni. (...)" (Doc. I)
Con scritto 2006 il ricorrente ha fatto pervenire al TCA un certificato
del dr. __________ datato 26 aprile 2006 (doc. III)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, confermando la propria
decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (V).
1.5. In
data 29 maggio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha dichiarato di
rimettersi alle conclusioni mediche degli specialisti interpellati dal
ricorrente (VII).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione, acquisiti gli atti della cassa malati del
richiedente, ha dapprima interpellato il dr. __________, FMH in neurochirurgia,
il quale, nel suo rapporto 27/29 ottobre 2003, posta la diagnosi di “incipiente
discopatia L4/5 e L5/S1 e lipomatosi L4/5 fino a S3”, ha attestato una
completa inabilità lavorativa nella precedente attività dal novembre 2002, precisando
tuttavia che in un’attività lavorativa confacente era senz’altro proponibile
una ripresa lavorativa. Il sanitario ha altresì dichiarato che un procedere
chirurgico non entrava in considerazione (doc. AI 9-3).
Agli atti sono stati inoltre versati dei rapporti precedenti relativi
a consulti avvenuti nel febbraio, maggio e agosto 2003, del dr. __________, dei
reperti radiologici, oltre che documentazione relativa ad una degenza presso la
Clinica di riabilitazione di __________ dal 29 maggio al 26 giugno 2003 (doc.
AI 10).
Nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 21 novembre 2003, il dr. __________,
FMH in medicina generale e curante dell’assicurato, poste le diagnosi di “ernia
discale L4-L5 accompagnata da retrolistesi L4-L5 e stato ansioso depressivo”, presenti
dal 2002, ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 14 aprile 2003 (doc.
AI 10-2).
Dal canto suo, il dr. __________, FMH psichiatra, con rapporto medico
all’Ufficio AI del 21 gennaio 2004 ha attestato quanto segue:
"
A. Episodio depressivo di media entità insorto su
difficoltà di natura ortopedica e successiva inattività con ripercussioni sulla
capacità lavorativa da almeno un anno.
B. 100% dal
22.11.2002 in una professione qualsiasi (si tratta di dati anamnestici e la
capacità lavorativa è stata certificata da altri colleghi poiché il paziente è
in cura da me dal 22.10.2003).
C.1 Stazionario
C.2 Sì
C.3 Sì
C.4 No
C.5 No
C.6 Sì
D.1 Trattamento
dal 22.10.2003 a tutt'oggi.
(….)
1.1 Il
disturbo alla salute ora impedisce la ripresa di una qualsiasi attività.
1.2 No
1.3 Sì, 100%
2.1 Sì, ma con
riserva. Non sono a conoscenza della vera entità del disturbo ortopedico e
d'altro canto la presa a carico è troppo corta per potersi esprimere in modo
più preciso per quanto concerne il risultato del trattamento.
2.2 Può darsi
che in seguito ad un esito favorevole del trattamento psichiatrico intrapreso
il paziente possa acquistare una capacità lavorativa in un'altra attività.
2.2.1 Al
momento non sono in grado d'indicare di che attività si tratti e quando potrà
essere affrontata.
2.2.2. Sì
credo che in una qualsiasi altra attività questo paziente avrebbe grosse
difficoltà in partenza e non sarebbe in grado di riprendere l'attività
lavorativa in misura maggiore del 50%.
2.2.3
3. No."
(Doc. AI 11)
Sentito
il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una
perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione
Invalidità (in seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare
del 6 settembre 2004, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione
dell’incarto AI, fatti esperire un consulto psichiatrico e uno ortopedico,
oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:
"
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome lombovertebrale, rispettivamente sindrome
lomboradicolare L5 a sin. in presenza di alterazioni degenerative
plurisegmentarie incipienti L4-S1, protrusione L4-5, con lipomatosi L4-S2.
Disturbi psichiatrici legati a problemi somatici.
Disturbo ansiosodepressivo.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome algica ginocchio sin., con reperto di
rimaneggiamento del legamento crociato ant. alla MRI del 4.11.2003, con esame
clinico ortopedico nei limiti della norma.
Sindrome vertebrale altotoracica a componente muscolare
nell'ambito di un'insufficienza estesa all'insieme del tronco.
Sovrappeso, con BMI di 31 kg/m2.
7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come pittore imbianchino, è
da considerare nella misura del 50%.
Questa valutazione tiene conto delle patologie
ortopediche e psichiatriche descritte nei capitoli precedenti e delle valutazioni
descritte negli atti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico i disturbi al rachide lombare,
rispettivamente all'arto inf. sin., esercitano un'influenza limitante sulla
capacità lavorativa dell'A. in qualità di pittore imbianchino.
Il quadro clinico riscontrato attualmente al ginocchio
sin., rispettivamente in sede altotoracale, non giustifica per contro nessuna
limitazione di rilievo e/o temporanea della capacità lavorativa in qualità di
pittore - imbianchino.
L'A. risulta
essere limitato nelle attività lavorative che richiedano il trasporto frequente
e/o prolungato di pesi sup. alla decina - quindicina di kg, nei movimenti
frequenti di flessione / estensione / torsione del tronco, nel mantenimento prolungato
nella posizione flessa / contorta del tronco, il mantenimento pure prolungato
di una posizione fissa, sia essa eretta o seduta, senza possibilità di alternanza
regolare, l'uso di macchinari vibranti e/o contundenti, l'uso di scale soprattutto
a pioli, con la necessità di tenersi da un lato e portare un peso dall'altro.
In accordo con le considerazioni espresse in precedenza
dal dr. __________ e dal dr. __________, con riferimento al quadro clinico
ortopedico attuale, l'attività di pittore - imbianchino svolta dall'AA sarebbe
ancora praticabile nell'ordine di grandezza del 50%.
Sul piano psicologico e mentale riscontriamo un
disturbo ansiosodepressivo e disturbi psichici legati ai problemi somatici: non
vi sono delle conseguenze psichiatriche importanti nello svolgimento
dell'attività di pittore, al massimo la sua irritabilità ed irascibilità legate
ai sintomi algici potrebbero essere mal tollerate sul posto di lavoro. Questo
comporta una leggera limitazione della capacità lavorativa dell'A, nella sua
professione di pittore - imbianchino nella misura di ca. il 20%.
Riassumendo, per le ragioni su esposte dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata come pittore - imbianchino, nella misura del
50%,da intendersi come limitazione del tempo di presenza sul posto di lavoro e
del rendimento. Questa valutazione è conseguenza delle patologie ortopedica e
psichiatrica riscontrate e descritte nei capitoli precedenti e delle
valutazioni descritte negli atti.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della
limitazione della capacità lavorativa, concordiamo con le valutazioni del
nostro consulente ortopedico e del dr. __________, fmh neurochirurgia, __________
(vedi atto del 27.10.2003), che fanno risalire l'inizio dell'incapacità
lavorativa al novembre 2002. Ricordiamo che nel dicembre 2002 era stata
eseguita una MRI all'Ist. __________ di __________ (vedi atto del 13.12.2002).
Gli atti a nostra disposizione non permettono per contro di prendere posizione
sulla capacità lavorativa nel periodo che ha seguito l'insorgenza acuta della
sintomatologia, anamnesticamente regredita in maniera progressiva: alla
dimissione dalla Clinica di riabilitazione di __________ (vedi atto del
3.07.2003) l'A. si dichiarava parzialmente soddisfatto del ricovero, il
dolore alla gamba sin. ed alla schiena hanno segnato un decorso variabile, in
special modo dal ginocchio alla caviglia sin., con discreti miglioramenti sia
della forza sia della resistenza: si riteneva in seguito possibile una ripresa
lavorativa nella misura del 50%. Le considerazioni espresse nel rapporto
d'uscita del 3.07.2003, così come in quelli successivi del dr. __________ e dr.
__________, ricalcano in grandi linee quelle scaturite in occasione
dell'attuale valutazione peritale: incapacità lavorativa del 50% in qualità di
pittore - imbianchino. Inoltre, ricordiamo che l'ultimo giorno di lavoro è
stato il 14.042003, come confermato dal datore di lavoro (vedi atto del
26.09.2003).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevoli le proposte dei nostri consulenti
ortopedico e psichiatra, i quali ritengono possibile effettuare provvedimenti
di integrazione professionale, visto che l'A.
può tuttora approfittare di buone risorse
fisiche.
Bisognerà però tenere conto del fatto che l'A. dispone di un
bagaglio scolastico e formativo limitato (vedi capitolo 3.2 e 3.3). L'A. da una parte
dichiara di voler tornare a lavorare nella sua attuale professione, se
riuscisse a guarire (nel caso in cui però non potesse più esercitare l'attuale
professione, non saprebbe cosa altro fare). D'altra parte il peritando segnala
la volontà dichiarata di voler intraprendere provvedimenti professionali se
fossero ritenuti necessari.
L'A. e ritenuto in
grado di svolgere altre attività, ma il posto di lavoro dovrà rispondere alle
esigenze ed alle limitazioni già descritte al capitolo 8.
In particolare vanno limitati il sollevamento /
trasporto di pesi sup. ai 10 - 15 kg, i movimenti continuati o le posizioni
inergonomiche del tronco, dando la possibilità pure di effettuare regolarmente
corti spostamenti. Ideale sarebbe pure la possibilità di poter inserire
talvolta dei periodi di pausa, come è per esempio il caso in un'industria
durante un processo di lavorazione almeno parzialmente automatizzato.
Ricordiamo inoltre la valutazione fatta dal dr. __________, fmh med interna e
reumatologia, __________, descritti nell'atto del 28.07.2003: l'attività doveva
dare la possibilità di cambiare spesso posizione da in piedi a seduto, evitare
di portare carichi importanti ed evitare di lavorare in posizione estrema del
rachide lombare.
Tenendo in considerazione le valutazioni dei nostri
consulenti, riguardo alla capacità lavorativa in attività adatte, giungiamo
alla conclusione che la capacità lavorativa globale, in un'attività adatta, può
raggiungere il 100%, a condizione che il posto di lavoro rispetti le
limitazioni descritte sopra. Dal punto di vista psichiatrico si descrive una
riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% dovuta
all'irritabilità ed irascibilità dell'A., legate ai sintomi algici: partendo
dal presupposto che rispettando le limitazioni descritte sopra i disturbi
algici verrebbero ridotti ad un minimo, cadrebbe la limitazione
psichiatrica." (Doc. AI 17)
Il dr. __________ del
SMR, nel suo rapporto 6 ottobre 2004, osservato come dalla perizia SAM
emergessero ancora dei limiti che permettessero di ammettere una capacità
lavorativa normale, alle condizioni poste dai periti, rilevato inoltre come le limitazioni
fossero legate alle sole patologie ortopediche mentre che quella psichiatrica
era da considerare ininfluente, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100%
nella precedente attività di imbianchino, ma abile al 50% in attività leggere
adeguate, rispettose dei limiti funzionali elencati dai periti (doc. AI 19-1).
Fatta
esperire una valutazione da parte della Consulente per l’integrazione professionale
datata il 31 marzo 2005 (doc. AI 28-1; cfr. sotto consid. 2.8 per esteso), sulla
base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto
a prestazioni con decisione del 5 aprile 2005 motivata come segue:
"
Nel caso specifico, dagli atti
medici-specialistici acquisiti all'incarto e dalla perizia esperita dal Servizio
Accertamento Medico dell'AI si evince che, l'assicurato dal profilo
medico-teorico è inabile in misura completa nella sua abituale attività quale
imbianchino mentre in attività adeguate al suo stato di salute è abile nella misura
del 100%.
Per quanto riguarda il lato economico-professionale
abbiamo sottoposto il suo caso al nostro Consulente in Integrazione
Professionale.
Dal suo rapporto abbiamo rilevato che il profilo
attitudinale e professionale dell'assicurato non consente di avviare
provvedimenti professionali di primo livello (AFC).
Un'attività medio-leggera, a postura variabile
soprattutto nel Secondario è esigibile dal punto di vista medico-teorico in
misura completa.
Invece secondo il nostro Consulente, questo tipo di
attività sono esigibili nella misura dell'85-90% poiché valuta probabile che i
limiti invalidanti abbiano ripercussioni sul rendimento dell'assicurato.
In queste attività l'assicurato potrebbe ancora
conseguire un reddito presumibile di Fr. 38'985.00.
Se confrontiamo questo dato economico con il reddito
attuale che avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, ovvero Fr.
61'096.00, osserviamo come non sussista un pregiudizio economico nei limiti del
diritto a rendita.
Infatti facendo un confronto dei redditi ne consegue il
seguente grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 61'096.00
con invalidità CHF 38'985.00
perdita di guadagno CHF 22'111.00 grado
d'invalidità = 36%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il
diritto a rendita non esiste." (Doc. AI 30)
In sede di
opposizione l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione producendo
a tal proposito nuova documentazione medica.
In particolare, nel
certificato 22 aprile 2005 il dr. __________ si è così espresso:
"
Il soprannominato
paziente lamenta dal 2002 dolori lombari recidivanti inizialmente con
irradiazione alla gamba sx poi in seguito irradiazione alla gamba dx. Gli
accertamenti neuroradiologici hanno potuto confermare un'incipiente discopatia
L4/5 e L5/S1 con spazi conservati, ma iniziale disidratazione. A livello L4/5
presenza di una protrusione discale a base larga con effetto bulging e quindi
possibile intermittente irritazione radicolari L5.
Recentemente la situazione è peggiorata con dolori
lombari ed ora dolori dominanti alla gamba dx. Un'infiltrazione peridurale di
Kenacort a livello L4/5 a dx non ha comunque avuto alcun effetto. Ciò lascia
supporre che probabilmente un'irritazione radicolare non è presente.
Attualmente è stata organizzata un'infiltrazione sotto TAC della faccetta
articolare L4/5 a dx.
Al momento, a causa dei dolori lombari e soprattutto
alla gamba dx, c'è una riduzione della capacità lavorativa. Dal punto di vista
oggettivo c'è in effetti un problema organico che crea indubbiamente difficoltà
nello svolgere un'attività lavorativa pesante ed ergonomicamente sfavorevole.
Una valutazione approfondita della capacità lavorativa sarebbe comunque
indicata." (Doc. AI 33-5)
Dal
canto suo, il dr. __________, in data 3 maggio 2005, ha certificato la completa
inabilità al lavoro del proprio paziente sottolineando i dolori a livello lombare
e agli arti inferiori (doc. AI 33-4).
Nelle
sue Annotazioni 1 luglio 2005 il dr. __________ del SMR ha preso posizione
riguardo ai nuovi certificati medici trasmessi dall’assicurato, rilevando:
"
Dei disturbi dell'A. si
è tenuto conto nella perizia SAM (06.09.2004), con valutazione specialistica psichiatrica
e ortopedica.
Il grado AI era stato calcolato tenendo conto dei
limiti funzionali e della diminuzione del rendimento (in attività confacenti)
del 20% per motivi psichici.
Le valutazioni dei 2 curanti non portano nuove
patologie ma solo un loro soggettivo giudizio sulla capacità lavorativa
relativa alla professione abitualmente esercitata.
L'opposizione è da respingere." (Doc. AI 37)
Con
decisione su opposizione 13 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di
prestazioni con le seguenti motivazioni:
"
(….)
5. In concreto l'assicurato contesta le risultanze
mediche valutate dall'amministrazione e chiede un più accurato esame della
pratica ed il riconoscimento di prestazioni Al, alla luce dei certificati del
Dr. __________ (22.4.2005) e del Dr. __________ (3.5.2005) presentati in sede
di opposizione.
Come visto il danno alla salute è stato valutato a
mezzo di esame peritale. I medici del SAM di __________, in base agli accertamenti medici
precedenti, all'anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, ai dati soggettivi dell'assicurato e alle constatazioni
obiettive, hanno valutato che l'attività di pittore è ancora esigibile in
misura del 50%. L'assicurato risulta inoltre presentare una capacità lavorativa
residua in attività adeguata pari al 100%.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame
peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dai medici del SAM è completa,
motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del
tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è stato pure
sottoposto al Servizio Medico Regionale Al (SMR), il quale non ha potuto altro
che confermare quanto espresso dai periti.
A seguito dei certificati medici presentati in sede di
opposizione il dossier è stato sottoposto nuovamente al vaglio del SMR; questi
in sostanza ha potuto indicare che i disturbi lamentati dall'assicurato sono
stati accuratamente valutati in sede di perizia SAM. La nuova documentazione
trasmessa non segnala infatti nuove patologie ma apporta unicamente un giudizio
soggettivo a riguardo della capacità lavorativa nella professione esercitata di
pittore.
Si conferma quindi un grado d'invalidità pari al 36%,
grado calcolato sui dati salariali riferiti all'anno 2003. Un aggiornamento del
grado non porterebbe comunque ad una modifica dello stesso.
In definitiva ne consegue quindi che la decisione
impugnata appare corretta e merita pertanto conferma, per cui l'Ufficio Al del
cantone __________. (...)" (Doc. AI 38)
Con
il presente ricorso l’assicurato ha prodotto nuove refertazioni mediche. In
particolare, nel suo scritto 18 marzo 2006 il dr. __________ ha rilevato:
"
Ho ricevuto per
conoscenza la vostra decisione per la rendita AI al 36%.
Non penso sia una decisione appropriata dato che il
paziente summenzionato è portatore di un'ernia discale L4-L5 accompagnata da
retrolistesi dove non potrebbe esserci nessun miglioramento nemmeno con un
intervento chirurgico. Inoltre presenta uno stato ansioso depressivo e soffre
di ipertensione trattata con terapia medicamentosa.
Attualmente è stato sottoposto ad un intervento
chirurgico dal Dr. __________, specialista FHM in chirurgia della mano, per
lesione del legamento ulnare destro.
L'unico lavoro che sa fare è quello di operaio, che
assolutamente non può svolgere a causa dei dolori alla colonna lombare ed agli
arti inferiori con sensazione di formicolio. Spesso non riesce neppure a
restare seduto, ma deve cambiare spesso posizione.
Ultimamente ha fatto 2 infiltrazioni alla colonna
lombare presso il Dr. __________, dove dovrà tornare per una visita il
27.03.2006.
Il paziente non ha nessuna qualifica per altri lavori,
e non riesce ad esprimersi bene in italiano a causa della mancanza elementare
delle nozioni linguistiche." (Doc. B)
Con
lettera 26 aprile 2006 al medico curante del ricorrente il dr. __________ ha invece
osservato:
"
La informo nuovamente
sul suo soprannominato paziente che ho rivisto il 25.04.06 dopo aver provveduto
per una RM del rachide lombare.
Non ritorno sull'anamnesi a lei ben nota e faccio
riferimento al mio precedente scritto.
La situazione del paziente è invariata per cui continua
ad accusare dolori lombari ed alle gambe. Ha dolori in posizioni statiche, ma
anche in movimento.
La nuova RM conferma, come già la RM precedente,
una discopatia L4/5 e L5/S1 con disidratazione, ma spazi conservati. Presenza
di una protrusione a base larga e protrusione mediale L4/5 con stemnosi del
canale spinale di leggera/medio gravità.
In considerazione di quanto sopra penso che la momento
un procedere chirurgico non entri ancora in considerazione. Infatti questo
richiederebbe un grosso intervento di fissazione intersomatica dei segmenti
L4/5 e L5/S1.
Personalmente ritengo che quest'intervento, date le
circostanze, non sia ancora indicato. Non rimarrà altro quindi che continuare
con una terapia conservativa.
Tuttavia in considerazione della situazione
neuroradiologica, sono dell'opinione che il paziente in un'attività
ergonomicamente sfavorevole e pesante non risulti abile al lavoro, mentre in
attività ergonomicamente confacenti e non pesanti vi è una capacità lavorativa
residuale del 50%." (Doc. IIIbis)
Al
riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 26 aprile 2006, ha affermato:
"
Diagnosi: sindrome lombovertebrale
e lomboradicolare L5 sinistra
su alterazioni degenerative plurisegmentale incipienti
(L4-S1)
- protrusione L4/L5
- lipomatosi del canale lombare L4-S2)
disturbi psichici legati a disturbi somatici, disturbo
ansioso-depressivo
assicurato sottoposto a perizia SAM estate 2004 e
ritenuto abile al 100% in attività confacente e al 50% in attività abituale di
imbianchino (orario e rendimento limitato).
Decisione UAI del 5.4.2005: nessuna garanzia per
rendita e provvedimenti professionali in presenza di grado d'invalidità del 36%
dopo confronto redditi.
In fase di opposizione vengono presentati:
certificato medico dr. __________ del 22.4.2005: viene
descritto un quadro lombospondilogeno su probabile problema faccettario.
Lettera del medico curante dr. __________ del 3.5.2005:
il medico in pratica si limita a discostarsi dalla valutazione valetudinaria
espressa dal SAM. Non vengono forniti elementi
Decisione su opposizione del 13.3.2006: opposizione
respinta in assenza di nuove patologie.
In sede di ricorso viene presentato un rapporto del dr.
__________ del 18.3.2006.
Da questo rapporto risulta che:
- l'assicurato è stato sottoposto attualmente ad intervento
chirurgico al polso da parte del dr. __________
- persistono i disturbi a livello lombare che
renderebbero impossibile lo svolgimento dell'attività di operaio." (Doc.
V1)
Il
dr. __________, in data 15 maggio 2006, ha ulteriormente precisato:
"
Vedi nota del 26.4.2006 a cui si
aggiunge attuale rapporto dr. __________ del 26.4.2006:
- da questo rapporto risulta che è stata eseguita una
nuova RM a livello lombare con conferma di una discopatia L4/5 e L5/S1 con
spazi conservati. Presenza di una protrusione a base larga/mediale L4/5 con stenosi
del canale spinale di leggera I media gravità.
Valutazione: la problematica discale a livello
lombare con inoltre presenza di un restringimento del canale spinale a livello L4/S1
era già presente in occasione della perizia SAM.
Nella valutazione dell'esigibilità si è
debitamente tenuto conto di questa problematica che, come giustamente
evidenziato da parte del dr. Liverani, non necessita di approccio chirurgico.
Conclusione: si conferma stato di salute invariato con
unicamente valutazione della capacità lavorativa differente rispetto alla
valutazione peritale." (Doc. V2)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).
In
effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia
multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata tutta la
documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione
sanitaria, hanno sottoposto il richiedente a esami di laboratorio e radiologici
nonché a un consulto psichiatrico e uno ortopedico (cfr. doc. AI 17 e in esteso
consid. 2.5).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
pur rilevando nel paziente la presenza di disturbi psichici legati a problemi
somatici e un disturbo ansioso depressivo, ha escluso la presenza di
conseguenze psichiatriche importanti nello svolgimento dell’attività di pittore/imbianchino,
osservando come tutt’al più la sua irritabilità e irascibilità legate ai
sintomi algici avrebbero potuto essere mal tollerate sul posto di lavoro. Lo psichiatra
ha concluso ritenendo l’interessato dal punto di vista psichiatrico abile al lavoro
in misura del 80%.
Dal
lato ortopedico, il dott. __________, specialista in chirurgia
ortopedica, nel suo rapporto al SAM del 13 luglio 2004, posta la diagnosi di “sindrome
vertebrale lombare risp. sindrome lombo radicolare L5 a sinistra in presenza di
alterazioni degenerative pluri-segmentali incipienti L4-S1, protrusione L4/L5
con lipomatosi L4-S2, sindrome vertebrale alto toracica a componente muscolare
nell’ambito di un’insufficienza estesa all’insieme del tronco, sindrome algica
ginocchio sinistro con reperto di rimaneggiamento del legamento crociato anteriore
alla risonanza magnetica del 4.11 2003 con esame clinico ortopedico nei limiti
della norma”, ha concluso che solamente i disturbi al rachide lombare risp.
all’arto inferiore sinistro esercitavano un influsso limitante sulla capacità
lavorativa dell’interessato in qualità di pittore-imbianchino nella misura del
50%. A mente dello specialista comunque l’interessato poteva svolgere in
misura completa delle attività lavorative rispettose di una serie di limitazioni
quali in particolare: limitare il trasporto di pesi, i movimenti continuati o
le posizioni inergonomiche del tronco, praticare regolarmente dei corti spostamenti
e delle pause, evitare l’uso di macchinari vibranti o contundenti e l’uso di
scale.
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno posto come diagnosi invalidanti “sindrome lombo vertebrale risp. sindrome
lomboradicolare L5 a sinistra in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentarie
incipienti L4-S1, protrusione L4/L5 con lipomatosi L4-S2, oltre a Disturbi psichici
legati a problemi somatici e Disturbo ansiosodepressivo”, ritenendo
l’assicurato, dal novembre 2002, incapace al lavoro nella sua attività
lavorativa come imbianchino nella misura del 50% (da intendersi come
limitazione del tempo di presenza sul posto di lavoro e di rendimento), mentre
che in attività adatte e leggere, rispettose delle limitazioni evidenziate
dallo specialista ortopedico, la capacità lavorativa dell’interessato era da
ritenere completa.
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento
delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
Innanzitutto,
occorre rilevare che il certificato medico del dr. __________ del 22 aprile
2005 non fa altro che confermare gli accertamenti ortopedici e le conclusioni
tratte dal dr. __________, confermando le diagnosi poste e concludendo per una –
non ben precisata - riduzione della capacità lavorativa in “un’attività lavorativa
pesante ed ergonomicamente sfavorevole” (cfr. sopra al consid. 2.5, doc. AI
33-5). Nel successivo certificato del 26 aprile 2006, il medesimo specialista
definisce la situazione del paziente come “invariata”, attestando tuttavia un’inabilità
lavorativa completa in attività ergonomicamente sfavorevoli e pesanti, in
attività leggere e adeguate invece del 50% (cfr. sopra consid. 2.5, doc.
IIIbis). Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non
apporti elementi o diagnosi nuovi; del resto è lo stesso medico che riferisce
di una situazione clinica invariata cadendo quindi in una, almeno parziale,
contraddizione laddove attesta un’accresciuta inabilità lavorativa del
paziente rispetto alla valutazione dell’anno prima. In realtà, come a ragione evidenziato
dal medico SMR, si tratta in definitiva di una valutazione diversa della
quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime
patologie ortopediche. A detta differente e generica valutazione questo TCA,
ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM,
non può comunque aderire.
Quanto
poi ai certificati 3 maggio 2005 e 18 marzo 2006, nei quali il dr. __________
sottolinea le affezioni lamentate dal paziente e in particolare i dolori
lombari e agli arti inferiori che gli impedirebbero di effettuare ogni lavoro
fisico e sottolinea l’assenza di qualifica per altri lavori (doc. AI 33 e doc.
B), gli stessi non possono mutare le conclusioni tratte dagli specialisti dr. __________
e dr. __________ sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso.
A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(cfr. in proposito al consid. 2.6), il medico curante del ricorrente, che tra
l’altro non è specialista in materia ortopedica e psichiatrica, non fa altro
che rielencare disturbi e diagnosi già noti, evidenziando altresì la mancanza
di qualifica professionale del paziente. A quest’ultimo proposito va rilevato
che egli trascura che l’amministrazione, mediante provvedimento del 5 aprile
2005 (doc. AI 29-1), ha offerto all’interessato l’opportunità di usufruire
della consulenza e del sostegno nella ricerca di un impiego adeguato tramite i
collocatori dell’AI. Di tale servizio l’assicurato non ha tuttavia voluto
beneficiare.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V
4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può
esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre
patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere siccome dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% in
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.8. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministra- zione,
basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto 31 marzo 2005, ha stabilito un grado d’invalidità
del 36%. Gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare
il grado di invalidità dell’assicurato meritano sostanziale conferma.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, nel suo
rapporto finale, ha affermato quanto segue:
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni
generali, limitazioni
Limiti:
- può sollevare 10-15 kg,
- posizione eretta & seduta fino ad un'ora,
- deve avere la possibilità di variare la postura,
- non è in grado di svolgere frequenti flessioni
& estensioni & rotazioni del tronco,
- può mantenere la postura flessa per 15 minuti,
- esigibilità quale imbianchino 50%, in attività
adeguata è del 100%.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,
mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Scuole dell'obbligo nel suo Paese d'origine;
nessuna formazione professionale;
in __________ 1986, ha svolto lavori non qualificati
nel settore dell'edilizia in particolare in imprese di pittura. Presso __________
- __________ nel 2003 ha conseguito un reddito di fr. 61'096.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Il profilo attitudinale e professionale (vedi
anamnesi formativa, professionale, esperenziale) dell'A non consente
d'avviare provvedimenti professionali di primo livello (AFC).
L'A., a mio avviso, necessita di un aiuto al
collocamento; proposta discussa già a suo tempo con il collega __________.
Un'attività medio-leggera, a postura variabile
soprattutto nel Secondario è esigibile dal punto di vista medico teorico
in misura completa;
quale Consulente mi permetto di proporre una riduzione
del 10-15% poiché valuto probabile che i limiti invalidanti abbiano
ripercussioni sul rendimento (vedi indicazione medica teorica ➙ necessità di variare frequentemente la postura).
Calcolo CGR - senza
(ri)formazione specifica
Nel caso specifico valuto opportuno applicare gli
indici statistici (RSS), poiché i limiti invalidanti specifici dell'A possono
rientrare nelle caratteristiche lavorative/produttive del campione
statistico.
Rh2003, fr. 61'096,
Rp2003, fr. 51'982, a tale reddito sono promuove le seguenti
riduzioni:
- 10% per lavori leggeri (l'A non deve pregiudicare
il suo stato di salute),
- 10-15% per rendimento (variabilità, tenuta di
un'ora in postura eretta&seduta).
In conclusione ha un Rp2003 di fr. 38'985
Grado d'invalidità, 36%.
(doc. AI 28)
In
concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal
punto di vista ortopedico, e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA
ritiene che a ragione l'amministra- zione ha ritenuto che sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili
da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel
settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di
mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
L’amministrazione partendo da un reddito da
valido di 61'096 (riferito al 2003) e di un reddito da invalido di fr. 38’985
(2003), calcolato in base alle tabelle RSS e alle ulteriori riduzioni
percentuali per tener conto delle concrete limitazioni, ha stabilito un grado d'invalidità
del 36% (doc. AI 28-2).
Tali accertamenti e conclusioni, che
sono peraltro rimasti incontestati dal ricorrente, meritano piena conferma.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
Fatti
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra
altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa).
L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte
plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in
re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido
occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più
quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità
risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in
entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe comunque essere
inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre
valutare se vi è stata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
2.9. Di
fronte al TCA il curante dr. __________ ha fatto presente che il ricorrente avrebbe
“attualmente” subito un intervento chirurgico alla mano destra per lesione del
legamento ulnare, non precisando tuttavia la data in cui tale operazione sarebbe
avvenuta (cfr. certificato 18 marzo 2006, doc. B).
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre
tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre
mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa - in concreto il 13 marzo 2006 -, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366 consid. 1b) -, gli
eventuali effetti dell’intervento alla mano destra, effettuato in data non
precisata ma comunque verosimilmente posteriormente al 13 marzo 2006 visto che
non è stato mai segnalato in epoca precedente, sulla capacità lavorativa non
possono in casu essere presi in considerazione.
Va
ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu,
lo scritto del medico curante in oggetto non è sufficiente
per poter statuire in modo completo e preciso in merito all’eventuale natura
invalidante - successivamente al mese di marzo 2006 (data d'emanazione del
querelato provvedimento) - dei problemi accusati alla mano destra. In
particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre alcunché in
merito alla natura del problema alla mano, alle prospettive di guarigione o al decorso
postoperatorio. V’è comunque da presumere che l’eventuale conseguente inabilità
sia stata di natura transitoria.
Ciò
non toglie che, come del resto pertinentemente rilevato dal dr. __________ del
SMR nelle sue “Annotazioni” del 26 aprile 2006 (doc. V/1), il ricorrente ha se
del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di revisione ex art. 17
LPGA, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando
la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori
disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.10. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere
il ricorrente invalido nella misura del 36%, essendo basata su sufficienti
approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Si ribadisce tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
su opposizione in lite.
2.11. Da
ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica”.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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