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32.2006.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati oculistici presentati in fase di

ricorso non apportano nessun nuovo elemento e confermano una situazione oculare

invariata. Chiaramente l'assicurato è monocolo ma egli non svolge attività

richiedente la visione binoculare o stereoscopica, quindi tale problema non pregiudica

la capacità lavorativa dal punto di vista medico. Nota bene che l'assicurato

guida tuttora l'auto.

Per quanto concerne la nozione di sindrome

depressiva reattiva ai problemi di vista il medico curante stesso afferma che

questa non necessita di trattamento medicamentoso. Un influsso sostanziale

sulla capacità lavorativa può quindi essere negato nel senso che se la

problematica raggiungesse un livello tale da influenzare la capacità lavorativa

sicuramente sarebbe indicato primariamente un trattamento adeguato per evitare

una cronicizzazione del disturbo.

Per quanto concerne l'eventuale problematica

cardiaca questa è posteriore alla decisione su opposizione. Inoltre tale

eventuale patologia non risulta documentata finora in modo sostanziale.

(…)" (cfr.

doc. III/Bis)

1.4. Con scritto 7 febbraio 2006 l’assicurato

ha trasmesso al TCA un certificato medico del 17 novembre 2005 del dr. __________,

FMH in oftalmologia ed oftalmolchirurgia, evidenziando che lo specialista ha

sostenuto che: “(…) Personalmente ritengo che sia del tutto comprensibile che

la menomazione dell’OS abbia delle implicazioni di natura professionali

determinando un’inevitabile riduzione del rendimento e della capacità di lavoro

nell’attività precedentemente svolta. (…)” (cfr. doc. B).

1.5. Il doc. V unitamente al suo

allegato sono stati trasmessi con facoltà di presentare osservazioni

all’Ufficio AI (cfr. doc. VI).

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto o no ad una rendita

d’invalidità.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra

il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543

consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104.

V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto

dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174

seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità

(STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;

cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001

nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.5

Nel caso in

esame, conformemente alla giurisprudenza federale valida nell’ambito della

valutazione probatoria di atti medici appena sopra citata e per le ragioni che

seguiranno, questo TCA deve ritenere concludenti le valutazioni 9 agosto 2005 e

23.

gennaio 2006 del dr. __________ (cfr. consid. 1.3), medico SMR, che, avuto

riguardo alla documentazione medica prodotta, ha confermato l’assenza di

impedimenti oggettivi per l’assicurato a svolgere la sua abituale attività

lavorativa.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de

lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

2.6

Il TCA

rileva innanzitutto che l’occhio sinistro dell’assicurato ha dovuto essere

enucleato per trauma perforante in età giovanile (cfr. doc. inc. cassa malati doc.

1/5, doc. AI 14/1 e I).

Nei

certificati medici del 26 novembre 2003 e del 5 aprile 2005 il dr. __________,

specialista in oftalmologia, ha attestato che la protesi dell’occhio sinistro

si è ben adattata (cfr. inc. cassa malati doc. AI 1/5 e doc. AI 18/2).

A

proposito delle ripercussioni di questa menomazione sulla capacità di guadagno

dell'assicurato è utile ricordare che in una sentenza del 12 luglio 2001 nella

causa S. (U 162/01) il TFA ha confermato il precedente giudizio nel quale

questo Tribunale aveva, tra l’altro, evidenziato che: “(…) Trattandosi, in

particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza

a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla

perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga

misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo

raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima,

della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che

l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento

alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età

dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo.

È proprio

per tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede

l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.;

STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita). (…)” (cfr. STCA del

27.

marzo 2001 nella causa S., 35.1999.129).

In

concreto, considerato che secondo il dr. __________ la protesi dell’occhio

sinistro si è ben adattata e visto che nel certificato del 17 novembre 2005 il

dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, dopo aver rilevato che

“(…) la protesi nell’OS non procura al paziente problemi particolari. (…)”,

senza tuttavia documentare e motivare, ha solo osservato “(…) Personalmente

ritengo che sia del tutto comprensibile che la menomazione dell’OS abbia delle

implicazioni di natura professionali determinando un’inevitabile riduzione del

rendimento e della capacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta.

(…)” (cfr. doc. B), questo Tribunale deve concludere che dopo l’enucleazione

dell’occhio sinistro, l’assicurato ha avuto un buon adattamento visto che egli

ha potuto iniziare ed esercitare un’attività indipendente sino dal 1980.

Conformemente

alla giurisprudenza qui sopra esposta, per il solo fatto di essere monocolo e

ritenuto anche che il dr. __________ ha osservato che la protesi dell’OS non

gli procura problemi particolari, l’assicurato non può pertanto giustificare

alcuna inabilità lavorativa nella sua attività abituale di rappresentante di

commercio indipendente a causa dei problemi legati all’occhio sinistro.

Per

quanto attiene invece all’occhio destro, il 5 aprile 2005, il dr. __________ ha

certificato che:

"

(…) Visus: 1.0 con correzione in uso. Segmento

anteriore nella norma, deficit lacrimale. Tono intraoculare: 17 mmHg. Fondo

oculare: con fibroplastica pre-retinica ed alterazione dell’epitelio pigmentato

maculare. Sineresi vitreale. (…)” (cfr. doc. AI 18/2). Lo stesso specialista, il

17.

giugno 2005, ha poi attestato che “(…) Il Signor __________ presenta un

visus all’OD di 1.0 con correzione in uso (+ 0.75 sfera, - 1.50 cilindro / asse

132°). Tale acuità visiva è stabile, ormai, dal febbraio 2003. Il paziente

lamenta la presenza di saltuarie miodesopsie. […] Non essendovi state

variazioni di rilievo dal 2003 ad oggi, conseguentemente l’influsso sulla

capacità lavorativa è paragonabile a quella di allora. (…)” (cfr. doc. AI

14/1). Lo stesso medico nel rapporto della visita del 28.11.2005 ha infine confermato

che “(…) Visus OD: 1.0 parziale correzione – 1 cilindro / asse 155° […]

Segmento anteriore OD: nei limiti. Fondo oculare OD: incipiente degenerazione

maculare legata all’età, sineresi vitreale […] Conclusioni: il quadro clinico

oftalmologico rimane stabile rispetto all’ultimo controllo del 04.04.2005. Si

consigliano controlli periodici. (…)" (cfr. doc. A3)

Anche lo

specialista __________, nel suo certificato del 12 maggio 2005 ha dichiarato

che:

"

(…) Si attesta che in base alla consultazione

dell’11 maggio 2005 il Signor __________ dispone di un’acuità visiva per la

distanza nell’OD di 10/10 cc sf. -0.25 cil. -1.25/170°. Presenta inoltre una

presbiopia di sf+3.00. La pressione intraoculare dell’OD è nella norma senza

terapia. L’esame del fondo oculare in midriasi farmacologia evidenzia alcune

degenerazioni retniche periferiche disposte particolarmente nella periferia

superiore che risparmiano la regione maculare. (…)” (cfr. doc. AI 18/3). Lo

stesso medico, il 17 novembre 2005, ha ancora attestato che “(…) Attualmente

l’acuità visiva dell’OD è di 1.0 con la miglior correzione di sf. -0.25 cil.

-1.25/170° ed il paziente lamenta ancora miodesopsie senza fotopsie. L’esame

del fondo oculare evidenzia una retina adesa nei quattro quadranti ed

un’involuzione vitreale priva di complicazioni retiniche secondarie. La

pressione intraoculare è nella norma senza terapia e la protesi nell’OS non

procura al paziente problemi particolari. […] Non mi è peraltro possibile

attestare che il paziente presenti una condizione oculare di gravità estrema

essendo fortunatamente dotato di buona capacità visiva a destra (1.0) che gli

consente tuttora di guidare l’auto. (…)” (cfr. doc. B)

Viste le

certificazioni mediche degli specialisti appena enunciate e considerato anche

il parere del medico SMR al proposito (cfr. consid. 1.3), il TCA deve pertanto concludere

che nemmeno avuto riguardo all’occhio destro si giustifica un’incapacità

lavorativa dell’assicurato nella sua attività indipendente di rappresentante di

commercio tale da giustificare il diritto a prestazioni.

2.7

Ad una

diversa conclusione non è poi possibile giungere nemmeno avuto riguardo al rapporto

medico del 18 febbraio 2005 nel quale il dr. __________, FMH in medicina

interna, suo curante e non specialista nel settore, ha certificato che:

"

(…) Si tratta di un paziente con monocolo

funzionale dopo un grave incidente all’occhio sinistro (protesi dell’occhio

sinistro) che ha sviluppato delle degenerazioni del corpo vitreo dell’occhio

destro ed anche una membrana epiretnica nel quadrante temporale. Data l’entità

della menomazione visiva, il paziente è da ritenere inabile in maniera completa

oramai e prospetta quindi unicamente una possibilità di rendita. (…)” (cfr.

doc. AI 10/1-3) e al successivo certificato del 29 luglio 2005 nel quale egli,

senza tuttavia documentare e pronunciarsi chiaramente riguardo alla capacità

lavorativa, attesta che “(…) Con la presente si certifica che il paziente a

margine, presenta un chiaro ed evidente peggioramento delle funzioni visive per

le quali è seguito dal Dr. __________. In particolare, sono presenti anche

cefalee soprattutto verso sera e disturbi legati all’impossibilità di svolgere

mansioni anche semplici durante il giorno a causa dell’handicap. (…)"

(cfr. doc. 20/2)

Per

quanto attiene alla problematica di natura psichica, a parte il fatto che la

stessa viene rilevata per la prima volta dal dr. __________ il 6 gennaio 2006

(cfr. doc. A2), essa non è certificata da nessun specialista in psichiatria

(cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006

nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le

esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di

un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.4).

Va qui peraltro

sottolineato che lo stesso dr. __________ attesta solo “(…) una sindrome

depressiva di una certa entità anche se non tale da richiedere psicofarmaci.

(…)” (cfr. doc. A2).

Per

quanto riguarda invece gli eventuali problemi cardiaci – il dr. __________, sempre

nel suo certificato del 6 gennaio 2006, ha rilevato anche che “(…) Segnalo

infine un peggioramento delle condizioni di salute dovuto a sincopi d’origine

da determinare e per questo motivo, il paziente si sta sottoponendo a degli

esami cardiologici. (…)” (cfr. doc. A2) – questa patologia, a prescindere dal

fatto che non è in alcun modo sostanziata, è posteriore alla decisione su

opposizione.

Ora, per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid.

1.

, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).

2.8

Con il

ricorso il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’esperimento di una

perizia medica (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare

l’incapacità al guadagno dell’assicurato, sino all’emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori

accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In simili

circostanze e per i motivi precedentemente esposti, la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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