32.2006.8
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12 ottobre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2006.8
Data decisione, Autorità:
12.10.2006, TCA
Titolo:
Ritenuti il buon adattamento, la protesi che non gli procura problemi e la buona capacità visiva dell'altro occhio, l'A. non va ritenuto inabile nella sua attività indipendente di rappresentante anche se monocolo. Problemi psichici non attestati da specialista e cardiaci posteriori alla dec. su opp.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.8
FS/DC/gm
Lugano
12 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, attivo dal 1980 quale rappresentante di commercio indipendente, nel
mese di gennaio 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “membrane epiretiniche occhio dx, protesi occhio sx” (doc. AI
1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 30 giugno 2005,
confermata con decisione su opposizione 22 dicembre 2005, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che non vi sono impedimenti tali
da impedire all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa abituale e
nemmeno altre patologie con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 18/4-5
e 28/1-5).
1.2. Contro la
decisione su opposizione, rappresentato dal RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata,
l’esperimento di una perizia medica e il riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità.
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha prodotto dei
certificati medici adducendo sostanzialmente che,
dopo aver subito l’enucleazione dell’occhio sinistro nel 1960 a causa di
un infortunio, nell’ultimo periodo l’assicurato ha avuto dei disturbi visivi
all’occhio destro che lo hanno portato a sviluppare una sindrome depressiva di
una certa entità e alla cessione della sua attività in quanto non più in grado
di portarla avanti (cfr. doc. I).
1.3. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso producendo
le annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, richiamata la
precedente presa di posizione del 9 agosto 2005 nella quale aveva osservato che:
"
(…)
In fase di opposizione vengono presentati:
- certificato medico dr. __________
del 12.5.2005 nel quale viene confermato un visus del 100% a destra come già
stabilito dal dr. __________. La pressione oculare risulta essere nella norma.
Vi sono delle alterazioni degenerative della retina fuori dalla regione
maculare.
- Da parte del RA 1 indica che
il dr. __________ avrebbe consigliato all'assicurato di non affaticare
l'occhio, di non fare sforzi, di non accumulare stress ecc.
Valutazione: l'attuale documentazione conferma la
funzionalità visiva del 100% a livello dell'occhio destro. Le indicazioni date
dal RA 1 dal punto di vista medico scientifico mancano di base (nota: l'uso
dell'occhio non porta ad un consumo dell'acuità visiva, non vedo pure legami
tra lo stress e la funzione visiva). La presenza di alcune alterazioni
degenerative (fuori della regione maculare) non comportano attualmente nessun
impedimento funzionale e sono sicuramente compatibili con un'attività di
rappresentante.
Nel suo certificato del 29.7.2005 il Dr. __________
continua ad affermare un evidente e chiaro peggioramento delle funzioni visive.
Queste affermazioni sono in evidente contrasto con le constatazioni oggettive
degli specialisti, affermazioni che hanno permesso all'assicurato di percepire
per 2 anni l'IPG da parte della __________...
In conclusione: assenze di nuovi elementi
clinici, si conferma l'assenza di impedimenti oggettivi a svolgere l'attività
lavorativa abituale.
(…)" (doc. AI 22/1)
ha rilevato:
"
(…)
Fatti
I certificati oculistici presentati in fase di
ricorso non apportano nessun nuovo elemento e confermano una situazione oculare
invariata. Chiaramente l'assicurato è monocolo ma egli non svolge attività
richiedente la visione binoculare o stereoscopica, quindi tale problema non pregiudica
la capacità lavorativa dal punto di vista medico. Nota bene che l'assicurato
guida tuttora l'auto.
Per quanto concerne la nozione di sindrome
depressiva reattiva ai problemi di vista il medico curante stesso afferma che
questa non necessita di trattamento medicamentoso. Un influsso sostanziale
sulla capacità lavorativa può quindi essere negato nel senso che se la
problematica raggiungesse un livello tale da influenzare la capacità lavorativa
sicuramente sarebbe indicato primariamente un trattamento adeguato per evitare
una cronicizzazione del disturbo.
Per quanto concerne l'eventuale problematica
cardiaca questa è posteriore alla decisione su opposizione. Inoltre tale
eventuale patologia non risulta documentata finora in modo sostanziale.
(…)" (cfr.
doc. III/Bis)
1.4. Con scritto 7 febbraio 2006 l’assicurato
ha trasmesso al TCA un certificato medico del 17 novembre 2005 del dr. __________,
FMH in oftalmologia ed oftalmolchirurgia, evidenziando che lo specialista ha
sostenuto che: “(…) Personalmente ritengo che sia del tutto comprensibile che
la menomazione dell’OS abbia delle implicazioni di natura professionali
determinando un’inevitabile riduzione del rendimento e della capacità di lavoro
nell’attività precedentemente svolta. (…)” (cfr. doc. B).
1.5. Il doc. V unitamente al suo
allegato sono stati trasmessi con facoltà di presentare osservazioni
all’Ufficio AI (cfr. doc. VI).
Considerandi
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto o no ad una rendita
d’invalidità.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto
dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità
(STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio
2003.
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001
nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.5
Nel caso in
esame, conformemente alla giurisprudenza federale valida nell’ambito della
valutazione probatoria di atti medici appena sopra citata e per le ragioni che
seguiranno, questo TCA deve ritenere concludenti le valutazioni 9 agosto 2005 e
23.
gennaio 2006 del dr. __________ (cfr. consid. 1.3), medico SMR, che, avuto
riguardo alla documentazione medica prodotta, ha confermato l’assenza di
impedimenti oggettivi per l’assicurato a svolgere la sua abituale attività
lavorativa.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de
lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
2.6
Il TCA
rileva innanzitutto che l’occhio sinistro dell’assicurato ha dovuto essere
enucleato per trauma perforante in età giovanile (cfr. doc. inc. cassa malati doc.
1/5, doc. AI 14/1 e I).
Nei
certificati medici del 26 novembre 2003 e del 5 aprile 2005 il dr. __________,
specialista in oftalmologia, ha attestato che la protesi dell’occhio sinistro
si è ben adattata (cfr. inc. cassa malati doc. AI 1/5 e doc. AI 18/2).
A
proposito delle ripercussioni di questa menomazione sulla capacità di guadagno
dell'assicurato è utile ricordare che in una sentenza del 12 luglio 2001 nella
causa S. (U 162/01) il TFA ha confermato il precedente giudizio nel quale
questo Tribunale aveva, tra l’altro, evidenziato che: “(…) Trattandosi, in
particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza
a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla
perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga
misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo
raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima,
della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che
l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento
alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età
dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo.
È proprio
per tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede
l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.;
STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita). (…)” (cfr. STCA del
27.
marzo 2001 nella causa S., 35.1999.129).
In
concreto, considerato che secondo il dr. __________ la protesi dell’occhio
sinistro si è ben adattata e visto che nel certificato del 17 novembre 2005 il
dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, dopo aver rilevato che
“(…) la protesi nell’OS non procura al paziente problemi particolari. (…)”,
senza tuttavia documentare e motivare, ha solo osservato “(…) Personalmente
ritengo che sia del tutto comprensibile che la menomazione dell’OS abbia delle
implicazioni di natura professionali determinando un’inevitabile riduzione del
rendimento e della capacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta.
(…)” (cfr. doc. B), questo Tribunale deve concludere che dopo l’enucleazione
dell’occhio sinistro, l’assicurato ha avuto un buon adattamento visto che egli
ha potuto iniziare ed esercitare un’attività indipendente sino dal 1980.
Conformemente
alla giurisprudenza qui sopra esposta, per il solo fatto di essere monocolo e
ritenuto anche che il dr. __________ ha osservato che la protesi dell’OS non
gli procura problemi particolari, l’assicurato non può pertanto giustificare
alcuna inabilità lavorativa nella sua attività abituale di rappresentante di
commercio indipendente a causa dei problemi legati all’occhio sinistro.
Per
quanto attiene invece all’occhio destro, il 5 aprile 2005, il dr. __________ ha
certificato che:
"
(…) Visus: 1.0 con correzione in uso. Segmento
anteriore nella norma, deficit lacrimale. Tono intraoculare: 17 mmHg. Fondo
oculare: con fibroplastica pre-retinica ed alterazione dell’epitelio pigmentato
maculare. Sineresi vitreale. (…)” (cfr. doc. AI 18/2). Lo stesso specialista, il
17.
giugno 2005, ha poi attestato che “(…) Il Signor __________ presenta un
visus all’OD di 1.0 con correzione in uso (+ 0.75 sfera, - 1.50 cilindro / asse
132°). Tale acuità visiva è stabile, ormai, dal febbraio 2003. Il paziente
lamenta la presenza di saltuarie miodesopsie. […] Non essendovi state
variazioni di rilievo dal 2003 ad oggi, conseguentemente l’influsso sulla
capacità lavorativa è paragonabile a quella di allora. (…)” (cfr. doc. AI
14/1). Lo stesso medico nel rapporto della visita del 28.11.2005 ha infine confermato
che “(…) Visus OD: 1.0 parziale correzione – 1 cilindro / asse 155° […]
Segmento anteriore OD: nei limiti. Fondo oculare OD: incipiente degenerazione
maculare legata all’età, sineresi vitreale […] Conclusioni: il quadro clinico
oftalmologico rimane stabile rispetto all’ultimo controllo del 04.04.2005. Si
consigliano controlli periodici. (…)" (cfr. doc. A3)
Anche lo
specialista __________, nel suo certificato del 12 maggio 2005 ha dichiarato
che:
"
(…) Si attesta che in base alla consultazione
dell’11 maggio 2005 il Signor __________ dispone di un’acuità visiva per la
distanza nell’OD di 10/10 cc sf. -0.25 cil. -1.25/170°. Presenta inoltre una
presbiopia di sf+3.00. La pressione intraoculare dell’OD è nella norma senza
terapia. L’esame del fondo oculare in midriasi farmacologia evidenzia alcune
degenerazioni retniche periferiche disposte particolarmente nella periferia
superiore che risparmiano la regione maculare. (…)” (cfr. doc. AI 18/3). Lo
stesso medico, il 17 novembre 2005, ha ancora attestato che “(…) Attualmente
l’acuità visiva dell’OD è di 1.0 con la miglior correzione di sf. -0.25 cil.
-1.25/170° ed il paziente lamenta ancora miodesopsie senza fotopsie. L’esame
del fondo oculare evidenzia una retina adesa nei quattro quadranti ed
un’involuzione vitreale priva di complicazioni retiniche secondarie. La
pressione intraoculare è nella norma senza terapia e la protesi nell’OS non
procura al paziente problemi particolari. […] Non mi è peraltro possibile
attestare che il paziente presenti una condizione oculare di gravità estrema
essendo fortunatamente dotato di buona capacità visiva a destra (1.0) che gli
consente tuttora di guidare l’auto. (…)” (cfr. doc. B)
Viste le
certificazioni mediche degli specialisti appena enunciate e considerato anche
il parere del medico SMR al proposito (cfr. consid. 1.3), il TCA deve pertanto concludere
che nemmeno avuto riguardo all’occhio destro si giustifica un’incapacità
lavorativa dell’assicurato nella sua attività indipendente di rappresentante di
commercio tale da giustificare il diritto a prestazioni.
2.7
Ad una
diversa conclusione non è poi possibile giungere nemmeno avuto riguardo al rapporto
medico del 18 febbraio 2005 nel quale il dr. __________, FMH in medicina
interna, suo curante e non specialista nel settore, ha certificato che:
"
(…) Si tratta di un paziente con monocolo
funzionale dopo un grave incidente all’occhio sinistro (protesi dell’occhio
sinistro) che ha sviluppato delle degenerazioni del corpo vitreo dell’occhio
destro ed anche una membrana epiretnica nel quadrante temporale. Data l’entità
della menomazione visiva, il paziente è da ritenere inabile in maniera completa
oramai e prospetta quindi unicamente una possibilità di rendita. (…)” (cfr.
doc. AI 10/1-3) e al successivo certificato del 29 luglio 2005 nel quale egli,
senza tuttavia documentare e pronunciarsi chiaramente riguardo alla capacità
lavorativa, attesta che “(…) Con la presente si certifica che il paziente a
margine, presenta un chiaro ed evidente peggioramento delle funzioni visive per
le quali è seguito dal Dr. __________. In particolare, sono presenti anche
cefalee soprattutto verso sera e disturbi legati all’impossibilità di svolgere
mansioni anche semplici durante il giorno a causa dell’handicap. (…)"
(cfr. doc. 20/2)
Per
quanto attiene alla problematica di natura psichica, a parte il fatto che la
stessa viene rilevata per la prima volta dal dr. __________ il 6 gennaio 2006
(cfr. doc. A2), essa non è certificata da nessun specialista in psichiatria
(cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006
nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le
esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di
un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.4).
Va qui peraltro
sottolineato che lo stesso dr. __________ attesta solo “(…) una sindrome
depressiva di una certa entità anche se non tale da richiedere psicofarmaci.
(…)” (cfr. doc. A2).
Per
quanto riguarda invece gli eventuali problemi cardiaci – il dr. __________, sempre
nel suo certificato del 6 gennaio 2006, ha rilevato anche che “(…) Segnalo
infine un peggioramento delle condizioni di salute dovuto a sincopi d’origine
da determinare e per questo motivo, il paziente si sta sottoponendo a degli
esami cardiologici. (…)” (cfr. doc. A2) – questa patologia, a prescindere dal
fatto che non è in alcun modo sostanziata, è posteriore alla decisione su
opposizione.
Ora, per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
2.8
Con il
ricorso il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’esperimento di una
perizia medica (cfr. doc. I).
Questo
Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare
l’incapacità al guadagno dell’assicurato, sino all’emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori
accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In simili
circostanze e per i motivi precedentemente esposti, la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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