32.2006.82
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28 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2006.82
Data decisione, Autorità:
28.03.2007, TCA
Titolo:
Con la decisione formale l'AI non è entrata nel merito di una domanda di revisione. Avendo l'assicurato prodotto documentazione medica, con la decisione su opposizione l'assicurazione ha riconsciuto, in via di revisione, una mezza rendita. Tale modo di procedere viola il diritto essere sentito.
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.82
BS/RG
Lugano
28 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, di professione venditore al banco/magazziniere, dal 1°
marzo 2000 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%.
Egli presentava un’incapacità lavorativa del 50% dovuta alle difficoltà e limitazioni
funzionali nell’eseguire lavori comportanti il sollevamento, il trasporto e lo
spostamento di oggetti pesanti;
- in
esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel luglio 2003, per
decisione 21 luglio 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 25
febbraio 2005, l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita per
un grado d’invalidità del 51% stabilito in base al raffronto dei redditi (doc.
AI 47). L’amministrazione aveva riscontrato da un lato un peggioramento delle
condizioni di salute con conseguente esigibilità dell’attività intrapresa nella
misura del 25%, ma, d’altro canto, una piena capacità in attività alternative
adeguate;
- con
sentenza 19 agosto 2005 il TCA ha respinto il ricorso 11 aprile 2005 inoltrato
dall’assicurato contro la decisione su opposizione 25 febbraio 2005. Avendo il
ricorrente prodotto un succinto e non circostanziato certificato datato 7
aprile 2005 del dr. __________, la scrivente Corte aveva contemporanea-mente
ordinato all’Ufficio AI di predisporre i necessari accertamenti atti a stabilire
se, successivamente all’emanazione della contestata decisione, fosse effettivamente
intervenuto un peggioramento dello stato invalidante (inc. 32.2005.41; doc. AI
57);
- sulla
scorta della nota 3 novembre 2005 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI),
con decisione 7 novembre 2005 l’Ufficio AI ha ritenuto di non entrare nel
merito della domanda di revisione, adducendo che dal certificato 7 aprile 2005
del dr. __________ “risulta che non sono stati messi in luce elementi clinici
atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute” (doc. AI
61);
- siccome
con opposizione 6 dicembre 2005 l’assicurato aveva apportato ulteriore
documentazione medica, con nota 19 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR,
ritenendo dati i presupposti per una entrata nel merito della domanda di revisione,
ha indicato di avviare una nuova istruttoria predisponendo una visita di
accertamento presso lo stesso SMR (doc. AI 67);
- sulla
scorta della valutazione 25 gennaio 2006 del SMR, con decisione su opposizione
10 marzo 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
rendita intera, in luogo della mezza rendita, limitatamente al periodo 1.
luglio 2005-31 marzo 2006, il peggioramento della sintomatologia dolorosa
lombo-vertebrale, con presenza d’irradiamenti dolorosi alla gamba destra, essendo
stato di durata transitoria (doc. AI 73);
- contro
la predetta decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
si aggrava dinanzi al TCA postulando l’erogazione di una rendita intera per
tempo illimitato. Egli ravvisa altresì una violazione del diritto di essere
sentito per essere stato convocato presso il medico SMR ma senza essere stato visitato
(cfr. ricorso punto no. 2);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
- ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate;
- giusta
l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
- in
caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile
che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (EVGE 1963 157 consid. 1; DTF
109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 p. 398 consid. 1; SVR 2002 IV Nr. 26);
- nel
caso in esame, con decisione 7 novembre 2005 l’am-ministrazione non è entrata
nel merito della domanda di revisione. Dopo aver esperito accertamenti medici,
con decisione su opposizione 10 marzo 2006 essa, entrando nel merito, ha
parzialmente accolto la domanda di revisione, sostenendo un peggioramento
transitorio della situazione valetudinaria dell’assicurato;
- oggetto
dell’opposizione 6 dicembre 2006 era e poteva essere invece solo la decisione
dell’Ufficio AI di non entrare nel merito della domanda di revisione;
- pertanto,
con la decisione su opposizione contestata, l’ammi-nistrazione ha statuito su
un diverso oggetto. Laddove detta decisione ha assegnato una rendita intera per
il periodo 1. luglio 2005-31 marzo 2006, essa non configura una decisione su
opposizione bensì una decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA soggetta ad
opposizione;
- agendo
in tal modo, l’Ufficio AI non ha garantito all’assicurato l’accesso a tutti i
rimedi di diritto previsti dalla legge, incorrendo di conseguenza in una
manifesta violazione del diritto di essere sentito, non sanabile. Nella misura
in cui, quindi, la decisione 10 marzo 2006 ha posto fine (con pronuncia di merito)
alla procedura di revisione (con possibilità di ricorso al TCA ex art. 56 LPGA)
avviata a seguito della STCA 19 agosto 2005, essa non merita di essere confermata;
- nella
misura in cui il ricorso postula il riconoscimento di una rendita intera per
tempo illimitato, esso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti
trasmessi all’amministrazione affinché, ritenuta la decisione su opposizione 10
marzo 2006 quale decisione ex art. 49 LPGA, esamini il presente gravame (che
soddisfa senz’altro i requisiti di cui all’art. 10 OPGA; vedi pure Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, pp. 521-523) alla stregua di opposizione (per casi simili
cfr. STCA 13 marzo 2006 nella causa A.E, inc. 32.2005.139 e 8 marzo 2007 nella
causa M.J.T.S., inc 32.2006.91).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
§ Gli atti sono trasmessi
all'Ufficio AI perché proceda nel senso sopra indicato.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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