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Decisione

32.2006.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale

vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è affetto da grave

condropatia patellare bilaterale dopo ripetuta terapia chirurgica delle due

ginocchia, da gonalgia bilaterale con dolori cronici alle due caviglie e da sindrome

lombare (cfr. rapporto 27 luglio 2004 del medico curante; doc. AI 78).

Rispetto

alla prima decisione di rendita del 16 settembre 1998, con nota 25 gennaio 2005

il dr. __________ del SMR, sulla base della documentazione medica acquisita, ha

riscontrato un peggioramento transitorio delle condizioni di salute dell’assicurato

limitatamente al periodo 19 settembre 2003 – 9 febbraio 2004 (doc. AI 82-1).

Tenuto

conto del rapporto 12 maggio 2005 dell’ortopedico curante (dr. __________) e

della RMI 30 novembre 2004 alle anche, il citato medico del SMR ha rivalutato

il caso, concludendo - nella nota 9 giugno 2005 - per un’inabilità del 100%

nella professione di cameriere ed una piena abilità in attività leggere ed

adeguate, prevalentemente sedentarie con possibilità di cambiare posizione (doc.

AI 101-1).

Con

scritto 13 marzo 2006 all’attenzione dell’Ufficio AI, il dr. __________ ha evidenziato:

"

Mi permetto orientarvi

sul decorso del paziente che ho regolarmente seguito fino a marzo 06 con sempre

un leggero peggioramento sotto forma di aumento di dolori a livello dell'anca

sx e attualmente apparizione da ca. 3 mesi di dolori a livello delle due

braccia di tipo fibromiosite.

Comunque l'inabilità è sempre totale dal 18.10.04.

Attualmente terapia conservativa con

antinfiammatori." (Doc. AI 111-1).

Orbene,

nella risposta di causa l’amministrazione ha pertinentemente esposto i motivi

per cui il succitato (scarno) atto medico non fornisce alcun elemento oggettivo

comprovante un differente stato di salute atto a modificare la precedente valutazione.

Certo che lo specialista ha confermato una totale inabilità lavorativa dal 18

ottobre 2004, da intendersi tuttavia nello svolgimento dell’attività di cameriere.

Per contro, il dr. __________ non si è espresso sull’esigibilità in attività adeguate.

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto il rapporto operatorio di artroscopia/artrolisi

del ginocchio sinistro, eseguita il 14 giugno 2006 presso la Clinica __________

di __________.

Occorre

qui ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in

concreto il 10 marzo 2006 -; i fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121

V 366 consid. 1b).

Per

questo motivo, nelle osservazioni 8 settembre 2006 l’Ufficio AI ha giustamente

rilevato che la documentazione medica posteriore al 10 marzo 2006 verrà presa

in considerazione nel corso di un’eventuale nuova domanda di revisione della

rendita.

In conclusione, sulla scorta della documentazione agli atti, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

Considerandi

2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’assicurato è da ritenere totalmente incapace al lavoro quale

cameriere, ma pienamente abile in attività leggere prevalentemente sedentarie,

dove possa cambiare posizione al bisogno.

2.6

Occorre

ora esaminare se dal punto di vista economico la situazione è cambiata in modo

tale da giustificare l’erogazione di una rendita intera duratura.

Al

termine dell’accertamento professionale, con rapporto 7 maggio 1998 l’allora

consulente aveva evidenziato:

"

Vi mando allegata la

scheda di valutazione dell'assicurato redatta recentemente dal datore di lavoro

dalla quale risulta in modo inequivocabile un profilo attitudinale

insufficiente per giustificare il seguito dell'avviamento al lavoro presso la __________

di __________ in vista di un'assunzione del signor RI 1 in qualità di venditore

di strumenti elettronici.

In considerazione degli insuccessi nei vari tentativi

di riqualifica professionale, che hanno evidenziato carenti attitudini

all'apprendimento teorico di tipo scolastico, e nell'impossibilità di trovare

subito un'occupazione non qualificata rispettosa delle indicazioni mediche note

(attività sedentaria), ho incoraggiato l'assicurato ad iscriversi come

disoccupato all'Ufficio regionale di collocamento e ad annunciarsi all'assicurazione

disoccupazione.

Se l'esperienza con i vari tentativi di riqualifica

professionale ha evidenziato lacune e carenze sul piano intellettuale, non

superate nonostante il sostegno del datore di lavoro e anche attraverso lezioni

personalizzate di ricupero, la stessa ha messo in luce una discreta abilità

manuale e capacità di lavoro normale in attività leggera e sedentaria di

montaggio e smontaggio di componenti elettrici ed elettronici.

Risulta quindi oggi, a mio modo di vedere, ancora

esigibile dall'assicurato un'attività non qualificata leggera e sedentaria nel

settore industriale (montatore, assemblatore di parti elettriche o meccaniche)

con un rendimento normale e una retribuzione di almeno fr. 24500 all'anno.

Se si considera che in qualità di cameriere

guadagnerebbe fr. 42900.- all'anno, si può ipotizzare una perdita di guadagno

residua del 42%, superabile verosimilmente solo con una riqualifica professionale

per la quale, passato insegna, il signor RI 1 ha però scarsa

predisposizione." (Doc. AI 35-1).

Di

conseguenza, ritenuto un grado d’invalidità del 42%, con decisione 16 settembre

1998.

l’Ufficio AI aveva posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita.

Il

ricorrente sostiene ora che, viste le sue condizioni di salute, nel Cantone Ticino

non vi sono possibilità di svolgere un’attività sedentaria nel campo

industriale.

Al

riguardo va rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti

di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso

stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di

guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita.

In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata

qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente

ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano

reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali

appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

2.7

Ritornando

al caso in esame, questo TCA non misconosce che l’assicurato, come evidenziato

nel ricorso, al termine dell’accertamento professionale si sia dato da fare a

cercare un posto di lavoro, trovandone uno presso il __________ di __________

quale barista/aiuto-cucina, mansione che ha svolto nella misura del 50% per

motivi medici (vedi questionario 15 luglio 2004 del datore di lavoro; doc. AI

77; cfr. anche scritto 30 maggio 2005 dello stesso all’Ufficio AI; doc. AI

95-1).

A prescindere dal fatto che l’attività di cameriere non risulta

essere idonea alle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. consid. 2.5), secondo

questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali

attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo

dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di

cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella

causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr.

anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

L’insorgente

sottolinea di non riuscire a trovare un’attività lucrativa confacente. Tale

circostanza non è tuttavia rilevante ai fini dell’AI.

Va

infatti ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni

estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione di mercato in

una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività,

non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza,

se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una

formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per

motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne;

l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per

la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag.

333.

consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). La mancanza di lavoro dovuta a

squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge

dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l’invalidità.

In

questo contesto nel citato rapporto 7 maggio 1998 il consulente aveva consigliato

l’iscrizione alla disoccupazione, esprimendosi per una piena esigibilità dell’insorgente

a svolgere attività adeguate.

Concludendo,

ritenuto che dal punto di vista valetudinario la situazione dell’assicurato è

rimasta invariata (eccetto il periodo transitorio d’incapacità lavorativa dal

19.

settembre 2003 al 9 febbraio 2004), la decisione di ripristinare un quarto

di rendita dal 1° giugno 2004 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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