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Decisione

32.2006.84

Nonostante assicurato sia affetto da una polipatologia internistica e osteomuscolare, oltre che da una patologia psichiatrica, UAI, malgrado una richiesta in tal senso dei curanti, non ha ritenuto opp

20 aprile 2007Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori al piede sin.

Nonostante il successo dell'intervento chirurgico, l'instabilità

dell'articolazione della caviglia provoca dolori dopo una stazione eretta

prolungata o dopo un periodo di marcia di circa 30 min., obbligando il Paziente

a sedersi o ad interrompere lo sforzo.

Riassumendo

Mi sembra giustificato, tenendo presente l'insieme

delle condizioni valetudinarie, che venga riconosciuta una oggettiva e

definitiva incapacità lavorativa parziale di almeno il 50% e sussidiariamente

la necessità di procedere ad un processo di reintegrazione professionale, come

da me già sottolineato nel precedente rapporto del 30 marzo u.s." (Doc.

F3)

Nelle

sue annotazioni mediche 10 luglio 2006 il dr. __________ ha indicato:

"

Vedi nota del 22.5.2006

a cui si aggiunge:

- lettera dr. __________ del 30.3.2006

valutazione:

da questo rapporto non risultano nuovi elementi clinici

con influsso sulla capacità lavorativa residua. Vengono in pratica confermati i

noti limiti funzionali." (Doc. IX/bis)

In

data 7 dicembre 2006 il dr. __________ ha inviato al patrocinatore il seguente

scritto:

"

La presente a

complemento dei miei precedenti certificati concernenti il mio paziente in

epigrafe, che presenta la seguente diagnosi:

- Grave sindrome ansioso-depressiva con importanti

somatizzazioni.

- Grave disturbo di personalità NAS.

- Complesso disturbo organico.

Questo quadro clinico è in via di ulteriore

peggioramento come ho già avuto modo di illustrare nei miei certificati medici

precedenti. Paziente a rischio e in situazione di cronicità conclamata con

totale inabilità lavorativa.

Censurabili le osservazioni riportate nella risposta

dell'UAI al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23.5.2006, in

particolare a pag. 2, terzo paragrafo, nonché nelle ultime due righe del quarto

paragrafo.

Altrettanto censurabili le annotazioni del medico UAI,

Dr. __________, del 22.5.2006, in particolare laddove si fa riferimento al mio

operato e alle mie valutazioni."

(Doc. XI/bis)

Con

certificato medico 22 novembre 2006 inviato direttamente all’Ufficio AI il dr. __________

ha osservato:

"

Mi permetto nuovamente di

segnalarvi un peggioramento dello stato di salute del paziente che ha raggiunto

attualmente i 105 kg e con ciò un peggioramento della situazione

dei piedi innestando un circolo vizioso in cui i dolori ai piedi causano

inattività, e l'inattività causa a sua volta un aumento ponderale. Il diabete è

ben controllato con una massiccia terapia insulinica che contribuisce anche lei

all'aumento ponderale con addirittura circa tre ipoglicemie settimanali

asintomatiche che il paziente riesce a controllare con l'assunzione di

tavolette di glucosio. L'HbA1C si mantiene a valori accettabili. Queste

ipoglicemie rendono praticamente impossibile l'impiego del paziente come

fattorino alla guida di un autoveicolo, e i dolori ai piedi inibiscono la

possibilità d'impiegarlo più del 50% in qualsiasi altro lavoro che non fosse

completamente seduto. Data la scarsa scolarità del paziente, penso che un

lavoro d'ufficio non entri in considerazione. Ultimamente il paziente ha

lamentato anche una forte cefalea con della dispnea da sforzo e senso di

costrizione al torace, sono in corso accertamenti cardiologici per smascherare

una coronaropatia. La cefalea sembra essere diminuita con la sospensione di

Actos. Stranamente, anche la dispnea è leggermente diminuita con sospensione di

questo medicamento. Vi prego perciò, di riconsiderare la decisione negativa e

di eventualmente far convocare il paziente dai vostri servizi per testare in

quale attività il paziente potrebbe essere ancora effettivamente impiegato. A

questo punto, negata una rendita, mi sembra che un aiuto al reinserimento sia

importante." (Doc. XIII1)

Al

riguardo, nelle sue annotazioni 9 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR si è

così espresso:

"

La certificazione del

dr. __________ non certifica alcun aggravamento, anzi per quanto gli compete

certifica dei miglioramenti dovuti a delle modifiche apportate alla terapia. Le

difficoltà descritte (non un peggioramento) riguardano l'aspetto clinico legato

all'aumento del peso innescante un circolo vizioso, questo non è conseguente

alla patologia (il diabete è definito come ben controllato) evidentemente è

conseguente alla mancata, ed esigibile, buona volontà nel curare anche gli

aspetti secondari della vita quotidiana che essendo in comune con tutti i soggetti

diventano più importanti in un portatore della patologia suddetta ancorché

affetto dalla condizione clinica di cui è portatore.

Non vi sono quindi le condizioni per rientrare in

merito ad una rivalutazione dal punto di vista medico-assicurativo; per quanto

riguarda la richiesta di valutare una eventuale attività adeguata, questa è la

conseguenza della valutazione di altri uffici Al che giudicheranno se

opzionabile a seconda dei loro parametri di giudizio." (Doc. XIII2)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

Considerandi

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto

se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve

osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che nonostante

l’interessato sia affetto da una polipatologia internistica (grave disturbo

metabolico e vascolare) ed osteomuscolare (con ipotesi di turbe

neurodistrofiche), cui si aggiunge anche una patologia psichiatrica e

nonostante un’esplicita richiesta in tal senso da parte dei curanti (doc. AI

31), l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una

perizia pluridisciplinare che potesse tener conto di tutte le varie affezioni,

delle loro implicazioni e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua.

L’amministrazione, al contrario, basandosi unicamente sul rapporto medico 8 marzo

2005.

del dr. __________ - che considera l’assicurato pienamente abile in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - e ignorando completamente

le prese di posizione, estremamente critiche al riguardo, dei curanti (dr. __________,

dr. __________ e dr. __________), ha ritenuto, seguendo il parere del SMR -

secondo il quale le attestazioni dei curanti non apportano nuovi elementi

oggettivi in grado di inficiare le conclusioni del dr. __________ - che

l’interessato possa svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, di tipo sedentario.

Tale

modo di procedere non può essere ritenuto corretto.

Già

solo a fronte dello scritto 12 maggio 2005 del dr. __________, che criticava le

conclusioni dell’ortopedico, rilevando che l’assicurato, oltre alla problematica

ai piedi, che gli impedisce di stare in piedi per più di un’ora, presenta altre

importanti patologie, per le quali riceve una massiccia terapia

antipertensiva e antidiabetica, che a sua volta gli provoca frequenti

malesseri, l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’aspetto medico,

tramite una rivalutazione complessiva (a mezzo di perizia pluridisciplinare) di

tutte le affezioni dell’inte-ressato, così come esplicitamente richiesto dal

dr. __________. Il medico ha infatti indicato che “consiglio una rivalutazione

complessiva di tutte le patologie del paziente nell’ambito di un ricovero

presso il SAM” (doc. AI 31, sottolineature della redattrice).

Tale

conclusione non può essere smentita dalla valutazione del dr. __________, su

cui si è basato l’Ufficio AI per respingere la richiesta di prestazioni. Il

medico SMR, infatti, dopo aver elencato le diverse patologie presentate

dall’assicurato, che coinvolgono diversi organi (stato dopo operazione al piede

sinistro; obesità; diabete mellito insulino-dipendente; ipertensione arteriosa),

ha confermato la bontà dell’apprezzamento dell’ortopedico, dr. __________,

limitandosi ad osservare che il dr. __________ ha giudicato che l’assicurato, a

causa delle sue patologie, non è più abile alla guida di autoveicoli, circostanza

che non può essere considerata un peggioramento dello stato di salute, visto

che anche l’amministrazione ha ritenuto l’interessato completamente inabile al

lavoro nella precedente professione di autista-magazziniere (doc. AI 24).

Il

medico SMR, a fronte delle polipatologie dell’insorgente, non avrebbe dovuto

considerare sufficiente il giudizio espresso da un ortopedico, ma avrebbe

dovuto suggerire di ordinare una perizia pluridisciplinare.

Tale

conclusione si giustifica a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche

il dr. __________, nel suo certificato medico 23 maggio 2005, ha contestato le conclusioni del dr. __________,

apportando diverse motivazioni. Innanzitutto il medico ha indicato che

dall’esame di risonanza magnetica da lui fatta eseguire nell’aprile 2005 (esame

che permette di valutare anche le parti molli e non soltanto i segmenti

osteo-articolari) è emersa la presenza di un edema perimalleolare e di un

linfedema a livello retro- e infra-calcaneare, i quali, pur ammettendo il

buon esito del pregresso intervento di osteotomia valgizzante sopramalleolare

al piede sinistro, portano all’ipotesi di turbe neurodistrofiche. Il dr.

__________ ha quindi concluso che “la loro attendibilità, ad oltre un

anno dall’inter-vento, sembra confermare la persistenza dei dolori segnalati

dal paziente che, per la loro cronicità, assumono una dignità invalidante,

in quanto limitativi della sua autonomia deambulatoria” (doc. AI 28,

sottolineature della redattrice). La presenza di tali edemi, scoperti grazie

alla risonanza magnetica fatta eseguire dal dr. __________ e quindi non

conosciuti dal dr. __________, avrebbe senz’altro dovuto spingere

l’amministrazione a procedere ad ulteriori accertamenti medici. Il medico SMR,

al contrario, si è limitato a commentare che non sono stati presentati elementi

oggettivi atti a sconfessare l’operato dell’amministrazione e che il certificato

medico del dr. __________ elenca le stesse diagnosi che sono già state

considerate (doc. AI 24).

Il

dr. __________ ha poi rilevato che il paziente soffre di un diabete di tipo 2 insulino-richiedente,

difficile da equilibrare, ciò che impone la massima prudenza a causa della

presenza anche di una retinopatia prolifertiva e di una nefropatia diabetica

(doc. AI 28-2, sottolineatura della redattrice): anche queste patologie avrebbero

dovuto essere ulteriormente approfondite dall’amministrazione.

Infine,

il dr. __________ ha segnalato che anche l’ipertensione arteriosa crea non

poche difficoltà e deve essere tenuta sotto controllo tramite l’assunzione di

numerosi farmaci. Questa situazione provoca notevole disagio, facendo insorgere

improvvisi malesseri con cali tensionali momentanei, che hanno sconsigliato il

proseguimento dell’attività di autista ed il suo successivo licenziamento. Il

medico ha poi aggiunto che “una terapia anti-ipertensiva adeguata è assolutamente

indispensabile per evitare un ulteriore peggioramento sia della retinopatia,

sia della nefropatia diabetica” (doc. AI 28-2, sottolineatura della

redattrice).

Il

dr. __________ ha quindi concluso che, dopo rivalutazione oggettiva

dell’insieme del quadro clinico dell’interessato, con i vari disagi segnalati,

a suo parere l’amministrazione avrebbe dovuto rivedere il caso, assegnando un

grado di invalidità del 50% (doc. AI 28-2).

Infine,

un riesame approfondito dello stato di salute dell’assicurato, tramite perizia

pluridisciplinare, si giustifica anche con riferimento alla problematica psichiatrica.

Nel suo certificato medico 6 aprile 2006 il dr. __________ ha illustrato la

complessità e la gravità del quadro clinico e psicopatologico dell’interessato,

in cura presso di lui dal 19 ottobre 2005. Lo specialista ha constatato la

presenza di una grave compromissione delle facoltà cognitive, volitive, affettive

e comportamentali dell’assicurato, rilevando inoltre che “questo stato

psicopatologico è ulteriormente aggravato e complicato dalla sua

polipatologia internistica (grave disturbo metabolico e vascolare) ed

osteomuscolare. Si è infatti instaurato un circolo vizioso pernicioso dove la

componente somatica (algica, dismetabolica e vascolare) ha attivato una

retroazione patologica di tipo somatopsichico che a sua volta aggrava la componente

psicosomatica presente in questo soggetto” (doc. B, sottolineature della

redattrice).

Il

dr. __________ ha criticato tale attestazione, evidenziando che il dr. __________

non indica l'esistenza di una patologia psichiatrica precisa e non fornisce

elementi chiari in favore di un’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico,

motivo per cui non si può ritenere che sia stata oggettivata una modifica

sostanziale dello stato di salute dell’interessato. Il dr. __________ ha

inoltre rilevato che in precedenza l’assicurato non aveva mai accennato ad

un’eventuale patologia psichiatrica (doc. III bis).

Al

riguardo, questo Tribunale deve innanzitutto evidenziare che con scritto 9 febbraio

2006.

all’attenzione dell’Ufficio AI l’interessato aveva autorizzato il suo curante,

dr. __________, a richiedere all’amministrazione gli atti componenti l’incarto

AI (doc. AI 13), documentazione che l’Ufficio AI ha inviato allo specialista

curante in data 13 marzo 2006, giorno in cui ha emanato pure la decisione su

opposizione impugnata (doc. AI 11), senza quindi attendere una presa di posizione

dello psichiatra.

Inoltre,

il referto del dr. __________ certifica l’inizio del trattamento specialistico

a causa della compromissione delle facoltà cognitive, volitive, affettive e

comportamentali dell’assicurato a partire dal 19 ottobre 2005 (doc. B). Nei successivi certificati medici 1° giugno 2006 (doc. F1) e 7

dicembre 2006 il dr. __________ ha precisato che le diagnosi che affliggono il

suo paziente sono quelle di “grave sindrome ansioso-depressiva con

importanti somatizzazioni, grave disturbo di personalità NAS; complesso

disturbo organico”, indicando di avere instaurato una terapia consistente

in psicoterapia combinata a psicofarmacoterapia antidepressiva, neurolettica e

ansiolitica (doc. F1).

Va

al riguardo osservato come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico 6 aprile 2006 del dr. __________

(doc. B), così come i successivi, che evidenziano la gravità e la complessità

del quadro clinico e psicopatologico dell’interessato, in cura presso il suo

studio dal 19 ottobre 2005, possono essere presi in considerazione, poiché attestanti

una situazione di fatto antecedente alla decisione contestata 13 marzo 2006.

2.8

Secondo

la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i

singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è

una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette

in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01

pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto

2005.

nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia.

In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

"

La fattispecie in esame,

infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no.

72.

pag. 485. A prescindere dal fatto che, in

quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente

sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una

perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata

attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie

indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid.

5.

)

Per

questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore

degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici

all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si

pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale

citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti

tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa

globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 13 marzo 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione perchè proceda conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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