32.2006.86
Minorenne con infermità congenita. Rimborso di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. Nell'ambito dei provvedimenti sanitari l'AI non riconosce terapie preventive, quali i vaccini.
6 agosto 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.86
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, TCA
Titolo:
Minorenne con infermità congenita. Rimborso di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. Nell'ambito dei provvedimenti sanitari l'AI non riconosce terapie preventive, quali i vaccini.
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 12 LAI
cf. 313 OIC
art. 2 OIC
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.86
BS/DC/sc
Lugano
6 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è nata
il 7 febbraio 2004 con una severa cardiopatia congenita, trattata dopo il
quarto giorno di vita, una lussazione congenita ad entrambe le anche ed una
sindrome immunodeficiente congenita (cfr. rapporto 17 maggio 2004 del __________
di __________; doc. AI 64-3).
Mediante
decisioni 27 luglio 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto alla piccola RI 1 i costi
per l’infermità congenite relative alla cifra 313 dell’allegato OIC
(malformazioni congenite del cuore e dei vasi) ed alla cifra 183 allegato OIC
(lussazione congenita dell’anca e displasia congenita dell’anca) dal 7 febbraio
2004 al 31 gennaio 2009 (doc. AI 61 e 62).
Quale
cura per l’infermità congenita 313 OIC l’amministrazione ha preso a carico i
costi per la terapia d’ossigeno a domicilio (doc. AI 58-1), per la nutrizione
tramite sonda (doc. AI 47-1), per l’acquisto del prodotto alimentare “Calogan”
dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2009 (doc. AI 27-1) e per il noleggio
dell’apparecchio CoaguCheck S (doc. AI 23-1).
La
piccola RI 1 è stata inoltre posta al beneficio della copertura finanziaria per
l’esecuzione di provvedimenti di scolarizzazione speciale (doc. AI 29-1) e di
un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio con supplemento per
cure intense (doc. AI 40), confermato in via di revisione nel febbraio 2006 (doc.
AI 11-1).
1.2. Siccome
nell’inverno 2004/2005 si presentava per RI 1 un rischio accresciuto rispetto
ai bambini sani di contrarre un’affezione respiratoria sinciziale, con scritto
26 ottobre 2004 la pediatra curante della piccola, dr.ssa __________, ha
chiesto all’Ufficio AI di assumersi i costi di terapia tramite il medicamento Synagis
(doc. AI 50-1).
Facendo
presente che l’AI non assume i costi per i trattamenti preventivi, con scritto
24 novembre 2004 l’amministrazione ha di conseguenza informato che la terapia
con Synagis non poteva essere riconosciuta (doc. AI 47-1).
Con
scritto 7 novembre 2005 la RA 2, agente quale rappresentante del padre di RI 1,
ha nuovamente chiesto l’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi alla
terapia con Synagis (doc. AI 19-3).
Sottoposto
il caso all’esame al proprio servizio medico (in seguito: SMR; cfr. doc. AI
16-1), con decisione 18 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha rifiutato la richiesta sulla
base delle seguenti motivazioni:
"
(...)
L'assicurata al beneficio di provvedimenti
sanitari per l'infermità congenita OIC 313 è stata sottoposta ad una terapia
con vaccino Synagis.
Dopo esame della documentazione agli atti, il
nostro Servizio regionale (SMR) ritiene che in applicazione delle attuali
disposizioni, non è possibile assumere le spese per una vaccinazione in quanto,
nel presente caso, si ritiene che (recte: non) ha carattere terapeutico e
quindi non può essere considerata quale misura curativa e questo come previsto
dal marginale 1023 della Circolare sulle misure mediche di integrazione
dell'AI.
Per quanto riguarda il caso segnalato dal
rappresentante legale (sentenza TCA N. 32.2004.249 J.S.) si rileva che vi è
stata l'indicazione dell'assunzione della cura che si trovava in stretta
relazione con l'infermità congenita riconosciuta.
Infatti, attualmente, l'AI prevede unicamente
l'assunzione delle spese di cura se le stesse hanno un rapporto di causalità
tra l'infermità congenita riconosciuta e la terapia/degenza che si rendesse
necessaria ma non delle cure preventive come la vaccinazione.
La terapia con Synagis non può quindi essere
posta a carico dell'Assicurazione invalidità." (doc. AI 15-1)
Con
decisione su opposizione del 24 marzo 2006 l’amministrazione ha respinto la
tempestiva opposizione dell’interessata, sempre rappresentata dalla RA 2 (doc.
AI 12-1), rilevando quanto segue:
"
(...)
3. Nel caso concreto, in applicazione
delle disposizioni summenzionate, i costi inerenti la terapia con Synagis non
devono essere assunti dall'assicurazione per l'invalidità poiché il vaccino
Synagis rappresenta unicamente una misura preventiva e non può essere pertanto
considerata quale misura curativa.
Inoltre, a differenza
del caso citato dal rappresentante dell'assicurata nella propria opposizione
(vedi Sentenza TCA del 21.10.2004 in re S.) la piccola RI 1 non ha subito un
danno cerebrale durante l'operazione al cuore a cui è stata sottoposta; la
vaccinazione con Synagis non è perciò neppure una misura curativa di
conseguenze più o meno dirette dell'infermità congenita di cui è portatrice la
bambina.
Se del caso, la
terapia con Synagis dev'essere pertanto posta a carico dell'assicurazione
contro le malattie (vedi in tal senso le annotazioni della pediatra Dr.ssa __________
del SMR dell'AI datate 3.1.2006).
Si precisa altresì
che il caso in questione è stato sottoposto per esame all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS); quest'ultimo non ha fatto altro che
confermare la correttezza della presa di posizione da parte dell'Ufficio AI del
Canton Ticino (cfr. a tal proposito lo scritto UFAS del 21.3.2006 agli atti).
In definitiva, la
terapia sopra indicata non è a carico dell'AI. A giusta ragione
l'amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni dell'assicurata;
la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma."
(Doc. AI 5-3)
1.3. Con il
presente ricorso l’assicurata, rappresentata da suo padre e questi dalla RA 2,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e la presa a carico
dell’AI delle spese relative al trattamento con Synagis.
sulla
base delle seguenti argomentazioni:
"
(...)
Nella fattispecie la piccola assicurata
presentava per l'inverno 2004/2005 un rischio accresciuto rispetto a bambini
sani di contrarre un'affezione respiratorio sinciziale.
Le conseguenze di questa frequente affezione non
sono particolarmente rilevanti in bambini sani. Per loro il principio generale
dell'AI, secondo il quale trattamenti preventivi non vengono riconosciuti, può
essere applicato senza problemi. Per contro, per i bambini che appartengono
alle cosiddette categorie a rischio, ossia i bambini prematuri, bambini con
delle gravi affezioni polmonari e bambini con cardiopatie, le conseguenze di un
affezione a virus respiratori sinciziali, possono essere invece molto gravi ed
addirittura letali.
Va qui verificato se il principio generale può
essere applicato a questi casi particolari.
Nella fattispecie la dottoressa __________ ha
certificato che un'eventuale affezione avrebbe potuto avere per RI 1 delle
conseguenze irreversibili, in caso estremo letali. Ora di fronte a ciò, si pone
la domanda se è lecito da parte dell'AI rifiutare la prestazione, pretendendo
in pratica dall'assicurata di correre il rischio di contrarre la malattia e di
necessitare di cure intensive o di presentare conseguenze irreversibili prima
di intervenire.
Così come l'AI è giunta alla conclusione che non
si può pretendere da un assicurato affetto da paralisi di presentare un
decubito prima di intervenire ma che è indicata una terapia preventiva e così
come l'AI ha riconosciuto che anche quando non vi è nessuna cura in corso è
necessario rilevare i costi per i controlli medici, allo stesso modo si deve
giungere alla conclusione che in un caso come quello presente non è possibile
attendere che la vita dell'assicurata sia in pericolo prima di riconoscere l'idoneità
della terapia, ma che è necessario intervenire già preventivamente affinché il
pericolo non si concretizzi.
Queste riflessioni non sono indicate solo dal
punto di vista umano ma corrispondono anche al principio di economicità,
vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali. Le spese per la terapia con
Synagis sono irrisorie se confrontate ai costi che sarebbero subentrati se
l'assicurata si fosse ammalata. Anche sotto quest'ottica, vista la gravità
delle conseguenze che l'affezione avrebbe potuto avere, il rilevare i costi
della terapia da parte dell'AI è chiaramente più che giustificato.
A questo proposito, in casi simili, questo
Tribunale ha riconosciuto il nesso di causalità tra la cardiopatia e le
conseguenze celebrali irreversibili di un'infezione alle vie aeree, obbligando
l'AI ad assumere i relativi costi (cfr. incarto TCA 32.2004. 24)." (Doc.
I, pag. 6-7)
La
rappresentante dell’assicurata ha pertanto evidenziato come la contrazione di
una malattia respiratoria comprometta sia la corretta somministrazione di
ossigeno, rispettivamente la regolare nutrizione tramite sonda. Essa ha
pertanto rilevato:
"
(...)
Un miglioramento è riportato nel rapporto del 7
febbraio 2006, redatto nell'ambito della verifica dei presupposti per
confermare l'assegno per grandi invalidi. In particolare al punto 3.1.3 si
specifica che ora la signora RA 1 può stimolare la figlia all'alimentazione con
il cucchiaio prima di ogni somministrazione tramite sonda.
Evitare alla bimba le malattie delle vie
respiratorie permette una corretta somministrazione di ossigeno, necessaria 24
ore al giorno, ciò che è indispensabile per migliorare la circolazione
sanguinea.
Visto quanto precede è indispensabile fare tutto
il possibile per mantenere stabile lo stato di salute di RI 1 al fine di
garantirle il costante mantenimento delle cure necessarie a curare la
malformazione al cuore.
Di conseguenza l'AI deve assumere i costi della
terapia con Synagis, indispensabile per garantire la somministrazione di tutte
le cure necessarie ad una bimba sofferente di cardiopatia congenita e
riconosciute dall'AI, trattandosi di costi direttamente connessi con la
malattia congenita di cui soffre l'assicurata. Nel caso in esame non è quindi
applicabile il principio enunciato alla cifra marginale 1023 CPSI, tenuto
inoltre conto che le direttive amministrative non possono porre ulteriori
limitazioni non previste dalla legge." (Doc. I, pag. 8)
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando l’esattezza delle decisione su
opposizione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il 22 maggio
2007 il TCA ha chiesto delle delucidazioni all’UFAS in merito alle direttiva
no.1023 CPSI, più in particolare:
"
Ai fini del giudizio, necessitiamo delle
precisazioni in merito al marg. no. 1023 CPSI (Circolare sui provvedimenti
sanitari d’integrazione per l’invalidità), che dispone: “Di regola, l’AI
non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere “terapeutico”
(nostra sottolineatura).
Per quale motivo sono state escluse le vaccinazioni ?
Quali sono quindi le eccezioni ?
Vi sono delle sentenze del Tribunale federale in materia?” (VII).
Questa è la risposta data:
"
In risposta alla vostra domanda del 22 maggio
2007 vi comunichiamo che le vaccinazioni, in quanto provvedimenti preventivi,
non sono mai coperte dall'AI (cfr. in proposito il N. 1023 CPSI). Per le
vaccinazioni a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria LAMal e vi
rinviamo all'UFSP, che è l'Ufficio competente in materia." (Doc. VIII)
L’11 giugno 2007 questa Corte si è rivolta nuovamente all’autorità
vigilanza rilevando:
"
Il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI
recita che di regola le vaccinazioni non sono riconosciute dall’AI, motivo per
cui vi devono essere delle eccezioni. Lo stesso vale anche per la versione in
tedesco (“ Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht übernommen, auch
wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben); quella francese esclude
invece categoricamente una presa a carico di vaccinazioni (“Les vaccinations ne
sont pas prises en charge par l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère
thérapeutique”).
Pertanto, chiediamo gentilmente di rispondere esaurientemente alle tre domande
poste il 22 maggio 2007.” (Doc. IX).
Con lettera ricevuta il 14 giugno 2007, l’UFAS ha così risposto:
"
En référence à l'article 13 LAI, il est
clairement indiqué que l'assurance-invalidité ne prend en charge que le
traitement des infirmités congénitales. Or la vaccination ne peut être
considérée comme un traitement. Il s'agit en fait d'une prévention qui n'est
pas mentionnée dans l'article 13 LAI. C'est pourquoi l'assurance-invalidité ne
prend pas en charge la prévention des maladies. Il en va de même pour l'article
12 LAI." (Doc. X)
Le
risposte dell’autorità di vigilanza sono state in seguito trasmesse alle parti
(XI), le quali hanno inoltrato le loro osservazioni in merito (XII,XIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI deve assumersi oppure no i costi relativi
alla terapia preventiva con Synagis.
L'art. 13
cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati minorenni hanno diritto ai
provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13
cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a
nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il
diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il
Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite
per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere
le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo
uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli
aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173
consid. 2b con riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in
allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità
congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità
congenite giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2
cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti
sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è
necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio
del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari
necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono
reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita
tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a
conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.
3 OIC).
2.2. I
provvedimenti necessari volti alla cura delle infermità congenite riguardano in
particolare la cura delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto
di vista medico, fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano l'infermità
congenita interessata (U. Meyer-Blaser, "Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung", Ed. Schulthess
Polygraphisches Verlag, Zurigo 1997, p. 103).
Il diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente,
anche al trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte
dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza
medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904
consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560; Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 235
segg., 241).
Secondo
la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo manifestatosi deve
esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato (DTF 129 V 210 consid.
3.3; Pra 1991 Nr. 214 p. 903). Ciò è il caso se i sintomi sono una conseguenza
frequente dell'infermità congenita in esame. Il criterio è puramente
quantitativo (cfr. giurisprudenza citata in Scartazzini, op. cit. p. 240, 241).
Solo se vi è un nesso causale adeguato qualificato il diritto all'assunzione
dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato (Meyer-Blaser, op. cit.,
p. 104 e giurisprudenza federale citata). Non è invece necessario che
l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta dell'infermità congenita.
Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991 Nr. 214 p. 903 consid.
3b).
In tal
senso, il marginale no. 11 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione per l’invalidità) dispone che la cura di un danno alla salute conseguente
all’infermità congenita è a carico dell’AI se le manifestazioni patologiche
sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità congenita.
A tal
proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21 ottobre 2004
questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne
beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco
cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il
trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un
infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione
congenita assicurata (inc. 32.2004.24).
2.3. Secondo il
marg. 14 CPSI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal momento
in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone possibilità di
successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato il
rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere sostenibile.
A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze sono rispettate. Se
l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano, si deve limitare la
durata della prestazione.
Fatti
I controlli medici
nell’ambito di un’infermità congenita riconosciuta, in particolare nel caso di
un vizio cardiaco, che non necessita ancora di un trattamento o non può essere
ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita (marg. 16 CPSI).
In tale contesto, il marg. 313 CPSI specifica che gli assicurati che soffrono di
una malformazione al cuore che non necessita (ancora) di una cura e vera
proprio hanno diritto alla presa a carico delle spese dei controlli medici
necessari.
In
una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 43, il TFA ha stabilito che i
procedimenti diagnostici (in casu: esame cromosomico) non contano come
provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 seg. LAI poiché non hanno
carattere terapeutico.
Per quel che concerne le
vaccinazioni, il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI
recita (le successive sottolineature sono del redattore): “Di regola,
l’AI non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere
“terapeutico”. Lo stesso tenore ha anche la versione in tedesco della
citata direttiva (“Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht
übernommen, auch wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben),
quella francese esclude invece categoricamente una presa a carico di
vaccinazioni ( “ Les vaccinations ne sont pas prises en charge par
l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère thérapeutique”).
2.4. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V
57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;
RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nel caso in
esame è incontestato che la piccola RI 1 sia affetta da una grave malformazione
cardiaca congenita, chirurgicamen-
te
trattata presso l’Ospedale __________ di __________ pochi giorni dopo la
nascita.
Con
scritto 26 ottobre 2004 la pediatra curante dell’assicurata, dr.ssa __________
ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di copertura assicurativa del
trattamento con Synagis, consigliato dal citato nosocomio __________ (doc. AI
50-1).
Rispondendo
alle domande della patrocinatrice dell’assicurata, con lettera 14 settembre
2005 la dr.ssa __________ ha confermato quanto segue:
"
(...)
1. Per
RI 1 esisteva l'anno scorso un rischio accresciuto, rispetto ai bambini sani,
di contrarre un'infezione a virus respiratori sinciziali, in quanto soffre di
un difetto congenito del cuore, associato a una sindrome, con immunodeficienza.
Considerandi
2.
Le
conseguenze avrebbero potuto essere gravi, fino ad essere fatali, o necessitare
una terapia a livello intensivo, di lunga durata, con il rischio di creare
delle lesioni irreversibilli." (Doc. AI 19-8)
Con la
decisione contestata, l’Ufficio AI ha negato la copertura finanziaria del trattamento
mediante Synagis citando il marg. no. 1023 CPSI.
Inoltre
l’amministrazione, con riferimento alla STCA del 21 ottobre 2004 in re S. (cfr.
consid. 2.4), citata dalla rappresentante dell’assicurata, ha altresì negato la
necessità di una cura di affezioni indirette dell’infermità congenita.
2.6
Nella
fattispecie concreta, dallo scritto 13 settembre 2005 della pediatra curante è
emerso che per la piccola RI 1 - affetta da grave cardiopatia congenita,
alimentata tramite sonda e trattata con terapia d’ossigeno con bombola - il
rischio di contrarre dei virus respiratori sinciziali è ben maggiore rispetto a
bambini sani. Inoltre è emerso che le conseguenze di un’eventuale infezione
alle vie respiratorie possono essere fatali o particolarmente gravi con rischio
di creare delle lesioni irreversibili, quest’ultima circostanza
comprometterebbe in modo irrimediabile il buon esito dei provvedimenti sanitari
a cui la bambina è sottoposta dalla nascita, nonché il suo stato di salute.
Dispositivo
Per questi motivi è stato vivamente
consigliato dai medici curanti il trattamento con il medicamento Synagis, che è
stato effettuato il 15 ottobre 2004, il 1° dicembre 2004 e il 18 gennaio 2005
(cfr. Doc. 19.1).
Come
risulta dall’elenco delle specialità, pubblicato dall’UFSP (Ufficio federale
della sanità pubblica; www.bag.admin.ch), il
medicamento Synagis è indicato per i bambini fino ad un anno con displasia
broncopolmonare (BPD) precedente e trattata; per nati prematuri che all’inizio
della stagione del virus respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di
6 mesi ed, infine, per i bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia
congenita significativa dal punto di vista emodinamico. Si tratta quindi di una
terapia preventiva di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore dovute
al virus sinciziale (cfr. www.kompendium.ch).
In concreto, è pacifico che
il medicamento Synagis non serve direttamente alla cura dell’infermità
congenita, ma è una misura di carattere preventivo in quanto evita la
contaminazione da virus respiratorio sinciziale.
Si tratta dunque di un
provvedimento sanitario di natura preventiva volto a scongiurare l’insorgenza
di eventuali complicazioni di salute compromettenti la buona riuscita dei
trattamenti per la cura dell’infermità congenita in parola.
Tuttavia, come ribadito
dall’UFAS (cfr. consid. 1.5, Doc. 6.1), fra i provvedimenti sanitari, sia secondo
l'art. 12 che secondo l'art. 13 LAI, non figurano quelli a carattere puramente
preventivo. Del resto l'art. 13 cpv. 1 LAI menziona esplicitamente i provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (cfr. U. Meyer Blaser, op. cit., pag. 100-108).
Spetta piuttosto
all’assicuratore malattia accollarsi tali spese (sul rapporto tra l'art. 13 LAI
e l'assicurazione contro le malattie cfr. J.L. Duc, "L'assurance
invalidité" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra, Monaco 2007, pag. 1438 nota 163).
Non a caso, secondo
l’elenco delle specialità, il trattamento Synagis è indicato
per i bambini fino ad un anno con displasia broncopolmonare (BPD) precedente e
trattata; per nati prematuri che all’inizio della stagione del virus
respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di 6 mesi ed, infine, per i
bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia congenita significativa dal
punto di vista emodinamico.
Visto che nel caso concreto
RI 1 è nata nel febbraio 2004 e il trattamento è stato effettuato alla fine del
2004 e all'inizio del 2005, può qui restare aperta la questione di sapere chi
dovrà eventualmente assumere i costi dopo il compimento del secondo anno (cfr.
consid. 2.4 in fine).
In queste
circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato l’obbligo, per l'assicurazione
per l'invalidità, di assumere i costi relativi al trattamento richiesto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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