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Decisione

32.2006.86

Minorenne con infermità congenita. Rimborso di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. Nell'ambito dei provvedimenti sanitari l'AI non riconosce terapie preventive, quali i vaccini.

6 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I controlli medici

nell’ambito di un’infermità congenita riconosciuta, in particolare nel caso di

un vizio cardiaco, che non necessita ancora di un trattamento o non può essere

ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita (marg. 16 CPSI).

In tale contesto, il marg. 313 CPSI specifica che gli assicurati che soffrono di

una malformazione al cuore che non necessita (ancora) di una cura e vera

proprio hanno diritto alla presa a carico delle spese dei controlli medici

necessari.

In

una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 43, il TFA ha stabilito che i

procedimenti diagnostici (in casu: esame cromosomico) non contano come

provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 seg. LAI poiché non hanno

carattere terapeutico.

Per quel che concerne le

vaccinazioni, il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI

recita (le successive sottolineature sono del redattore): “Di regola,

l’AI non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere

“terapeutico”. Lo stesso tenore ha anche la versione in tedesco della

citata direttiva (“Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht

übernommen, auch wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben),

quella francese esclude invece categoricamente una presa a carico di

vaccinazioni ( “ Les vaccinations ne sont pas prises en charge par

l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère thérapeutique”).

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;

RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nel caso in

esame è incontestato che la piccola RI 1 sia affetta da una grave malformazione

cardiaca congenita, chirurgicamen-

te

trattata presso l’Ospedale __________ di __________ pochi giorni dopo la

nascita.

Con

scritto 26 ottobre 2004 la pediatra curante dell’assicurata, dr.ssa __________

ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di copertura assicurativa del

trattamento con Synagis, consigliato dal citato nosocomio __________ (doc. AI

50-1).

Rispondendo

alle domande della patrocinatrice dell’assicurata, con lettera 14 settembre

2005 la dr.ssa __________ ha confermato quanto segue:

"

(...)

1. Per

RI 1 esisteva l'anno scorso un rischio accresciuto, rispetto ai bambini sani,

di contrarre un'infezione a virus respiratori sinciziali, in quanto soffre di

un difetto congenito del cuore, associato a una sindrome, con immunodeficienza.

Considerandi

2.

Le

conseguenze avrebbero potuto essere gravi, fino ad essere fatali, o necessitare

una terapia a livello intensivo, di lunga durata, con il rischio di creare

delle lesioni irreversibilli." (Doc. AI 19-8)

Con la

decisione contestata, l’Ufficio AI ha negato la copertura finanziaria del trattamento

mediante Synagis citando il marg. no. 1023 CPSI.

Inoltre

l’amministrazione, con riferimento alla STCA del 21 ottobre 2004 in re S. (cfr.

consid. 2.4), citata dalla rappresentante dell’assicurata, ha altresì negato la

necessità di una cura di affezioni indirette dell’infermità congenita.

2.6

Nella

fattispecie concreta, dallo scritto 13 settembre 2005 della pediatra curante è

emerso che per la piccola RI 1 - affetta da grave cardiopatia congenita,

alimentata tramite sonda e trattata con terapia d’ossigeno con bombola - il

rischio di contrarre dei virus respiratori sinciziali è ben maggiore rispetto a

bambini sani. Inoltre è emerso che le conseguenze di un’eventuale infezione

alle vie respiratorie possono essere fatali o particolarmente gravi con rischio

di creare delle lesioni irreversibili, quest’ultima circostanza

comprometterebbe in modo irrimediabile il buon esito dei provvedimenti sanitari

a cui la bambina è sottoposta dalla nascita, nonché il suo stato di salute.

Dispositivo

Per questi motivi è stato vivamente

consigliato dai medici curanti il trattamento con il medicamento Synagis, che è

stato effettuato il 15 ottobre 2004, il 1° dicembre 2004 e il 18 gennaio 2005

(cfr. Doc. 19.1).

Come

risulta dall’elenco delle specialità, pubblicato dall’UFSP (Ufficio federale

della sanità pubblica; www.bag.admin.ch), il

medicamento Synagis è indicato per i bambini fino ad un anno con displasia

broncopolmonare (BPD) precedente e trattata; per nati prematuri che all’inizio

della stagione del virus respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di

6 mesi ed, infine, per i bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia

congenita significativa dal punto di vista emodinamico. Si tratta quindi di una

terapia preventiva di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore dovute

al virus sinciziale (cfr. www.kompendium.ch).

In concreto, è pacifico che

il medicamento Synagis non serve direttamente alla cura dell’infermità

congenita, ma è una misura di carattere preventivo in quanto evita la

contaminazione da virus respiratorio sinciziale.

Si tratta dunque di un

provvedimento sanitario di natura preventiva volto a scongiurare l’insorgenza

di eventuali complicazioni di salute compromettenti la buona riuscita dei

trattamenti per la cura dell’infermità congenita in parola.

Tuttavia, come ribadito

dall’UFAS (cfr. consid. 1.5, Doc. 6.1), fra i provvedimenti sanitari, sia secondo

l'art. 12 che secondo l'art. 13 LAI, non figurano quelli a carattere puramente

preventivo. Del resto l'art. 13 cpv. 1 LAI menziona esplicitamente i provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità

congenite (cfr. U. Meyer Blaser, op. cit., pag. 100-108).

Spetta piuttosto

all’assicuratore malattia accollarsi tali spese (sul rapporto tra l'art. 13 LAI

e l'assicurazione contro le malattie cfr. J.L. Duc, "L'assurance

invalidité" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra, Monaco 2007, pag. 1438 nota 163).

Non a caso, secondo

l’elenco delle specialità, il trattamento Synagis è indicato

per i bambini fino ad un anno con displasia broncopolmonare (BPD) precedente e

trattata; per nati prematuri che all’inizio della stagione del virus

respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di 6 mesi ed, infine, per i

bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia congenita significativa dal

punto di vista emodinamico.

Visto che nel caso concreto

RI 1 è nata nel febbraio 2004 e il trattamento è stato effettuato alla fine del

2004 e all'inizio del 2005, può qui restare aperta la questione di sapere chi

dovrà eventualmente assumere i costi dopo il compimento del secondo anno (cfr.

consid. 2.4 in fine).

In queste

circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato l’obbligo, per l'assicurazione

per l'invalidità, di assumere i costi relativi al trattamento richiesto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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