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Decisione

32.2006.87

Assicurato, pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, non ha diritto ad una rendita, essendo il suo grado di invalidità, risultante dal raffronto dei redd

27 marzo 2007Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per la richiesta delle prestazioni dell'assicurazione invalidità",

pag. 2.

4. Sulla scorta delle considerazioni

esposte nel punto precedente, riteniamo che i rapporti medici stilati

all'attenzione della scrivente e dell'assicurato debbano avere nella

fattispecie perlomeno lo stesso valore probatorio di quelli stilati per conto

di un'altra entità a carattere puramente privato.

Il Dr. med. __________, in data 4 maggio 2005

(doc. O) scriveva:

"Si tratta quindi di una situazione “non

chirurgica" che richiederebbe un ripensamento globale sia dal punto di

vista terapeutico che assicurativo. Effettivamente mi sembra piuttosto evidente

che questo p. non potrà ritornare a lavorare al 100% nella stessa attività

precedentemente svolta ma che, probabilmente, potrebbe adattarsi in una

situazione di impiego a tempo parziale e, se la spettabile assicurazione Al è

disposta a rivalutare il caso dato che esiste un peggioramento effettivo delle

condizioni del p., disporre una formula di parziale sostegno di invalidità".

Considerandi

II 7.7.2003 il Dr. __________ indicava (cfr. doc. G):

"Ho suggerito di realizzare il 50% sull'arco di tutta la giornata con

un rendimento ridotto".

Dal 01.01.2006, il signor RI 1 è tornato alle

dipendenze del garage __________, con una presenza sul posto di lavoro durante

l'intero arco della giornata ma con un rendimento ed un salario ridotto al 50%

(cfr. doc. P)." (Doc. I)

1.4

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso (III).

1.5

In

data 26 febbraio 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA il seguente scritto:

"

A seguito di un ultimo

colloquio con il signor RI 1, abbiamo appurato che la situazione fisica è grandemente

peggiorata, tanto dal condurlo all'ipotesi del licenziamento per impossibilità

a proseguire l'attività svolta.

La posizione del nostro mandante è oltretutto

pregiudicata dal fatto che non possiede alcuna copertura in caso d'incapacità

al guadagno per malattia (visto il rifiuto di assicurarlo da parte dei vari assicuratori

interpellati e vista l'impossibilità di pagare il premio per la polizza individuale

a suo tempo proposta).

Posto che per l'inoltro di una nuova domanda Al o per

l'inoltro di un'istanza di revisione è necessario che la situazione in diritto

sia oltremodo manifesta, atteso che il ricorso presso codesta lodevole Corte è

ancora pendente, si giustifica la presente richiesta di voler sollecitare la

resa dal giudizio in questione." (Doc. V)

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita

d’invalidità.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal

TFA con una sentenza del

14.

luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4

Nel

caso in esame, nel rapporto peritale 16 ottobre 2003 indirizzato alla __________

il dr. __________, FMH in reumatologia e medico di fiducia dell’assicuratore,

ha posto la diagnosi di “sindrome panvertebrale parzialmente toracolombospondilogena

cronica in importante cifoscoliosi della dorsale su esiti da morbo di

Scheuermann; decondizionamento e sbilancio muscolare; alterazioni degenerative

dorsali e lombari (grossa ernia discale posteriore mediana-paramediana a destra

D6/7 con compressione e deformazione importante del midollo a destra,

protrusione discale diffusa posteriore L4/5, spondilartrosi L3-S1); obesità

(peso 100,5 kg / statura 178 cm)” (doc. 2-15 inc. cassa malati).

Nella sua

valutazione il perito ha indicato che “non è chiaro il motivo per il quale

l’assicurato non segue più il programma di ricondizionamento e riequilibrio

muscolare che, come risulta agli atti, aveva portato ad una riduzione dei

dolori. La presenza ora di uno squilibrio e decondizionamento muscolare è

imputabile alla mancanza di una terapia adeguata. Per favorire il

ricondizionamento, ridurre il carico sulla colonna vertebrale e sulle estremità

inferiori, il paziente dovrebbe ridurre il peso corporeo, essendo in soprappeso

di almeno 20 kg”. Il dr. __________ ha poi rilevato che “l’ulteriore

evoluzione dello stato di salute dipenderà in gran parte dalla disponibilità a

seguire quanto sopra menzionato. Anche dopo l’intervento eventualmente previsto

di discectomia D6/7 per la presenza di una compressione e deformazione

importante del midollo a destra, non prevedo un cambiamento della

sintomatologia algica, se l’assicurato non si sottoporrà regolarmente alle cure

indicate” (doc. 2-14 inc. cassa malati).

Quanto

alla capacità lavorativa, il perito ha osservato:

"

(...)

8.

Ulteriore inabilità lavorativa

giustificata? Se sì, per quanto?

Nella sua ultima attività di meccanico d'auto giudico

l'assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3 a partire dal 20.1.2003 in

maniera definitiva, visto che questo tipo di lavoro non rispetta in gran parte

il profilo ergonomico descritto sopra.

9.

In

linea generale, quali sono gli impedimenti oggettivi che rendono inabile il

paziente?

Le alterazioni strutturali presenti al rachide non

permettono più la ripresa della professione di meccanico d'auto, in quanto

quest'ultima prevede posizioni di lavoro aventi il potenziale di portare ad un'esacerbazione

dei dolori al rachide.

10.

Impedimenti ed esigibilità? Il paziente

in altre attività più leggere sarebbe da ritenere abile al lavoro? Se sì, in

quale misura e in quali professioni?

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle

patologie sopramenzionate un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del

rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna

vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività

statiche che necessitano lo stare in piedi o seduti prolungatamente sono inadatte.

In un lavoro adatto allo stato di salute giudico

l'assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% a

partire da subito.

La capacità lavorativa in un'attività ergonomicamente

adatta non subirà variazioni dopo un eventuale intervento al rachide.

Queste condizioni di lavoro ergonomicamente adatte allo

stato di salute potrebbero essere eventualmente riscontrate in ambito

commerciale-amministrativo, settore nel quale l'assicurato sembra disporre

delle rispettive qualifiche scolastiche; questa possibilità sarebbe da valutare

a condizione naturalmente che il lavoro d'ufficio permetta un cambiamento

frequente delle posizioni del rachide." (Doc. 2-16+17, inc. cassa malati)

In data 27 febbraio

2004.

l’assicurato, su richiesta del medico curante (dr. __________), è stato

visitato dal dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, che già lo aveva visitato nel 2003. Nel suo rapporto medico il

dr. __________ ha evidenziato che dal punto di vista clinico ha ritrovato

l’interessato in condizioni paragonabili alle constatazioni precedenti,

giungendo alla conclusione che:

"

(...)

La valutazione medica rimane invariata: il paziente è

affetto da alterazioni statiche e funzionali del rachide da riportare ad uno

stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare con modiche alterazioni

degenerative secondarie senza implicazioni radicolari e con un limite

funzionale che è stato ritenuto incompatibile con l'ulteriore svolgimento della

sua professione di meccanico d'auto, giudizio sul quale concordo pienamente.

I limiti funzionali come giudicati dal perito Dr. __________

mi sembrano adeguati. All'età di 42 anni appare comunque poco probabile che il

paziente possa reciclarsi nel mondo del lavoro senza l'aiuto o della Cassa di

Disoccupazione od ancora meglio tramite l'AI alla quale il caso è già stato

segnalato l'anno scorso.

Il paziente è comprensibilmente preoccupato anche per

le conseguenze economiche che il danno alla salute gli sta provocando. Senza il

contributo assicurativo il paziente non avrà più introiti. Gli ho quindi

consigliato di verificare dapprima se la Cassa di Disoccupazione lo ritiene

ricollocabile o se bisogna attendere la presa di posizione dell'AI che andrebbe

allora sollecitata.

La terapia rimarrà quella da te prescritta (Vioxx e/o

Algifor). Non ho prescritto nuove sedute di fisioterapia dopo che le cure

precedenti effettuate in forma adeguata non hanno portato risultati convincenti."

(Doc. AI 57-3)

Successivamente, la

__________ ha affidato al dr. __________ l’incarico di esperire una nuova

visita peritale di decorso. Nel rapporto peritale 30 luglio 2004 lo specialista - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, della

sua precedente visita peritale nonché degli accertamenti medici eseguiti in

occasione della visita 19 luglio 2004 - ha posto le diagnosi di “sindrome

panvertebrale parzialmente toracolombospondilogena cronica in importante

cifoscoliosi della dorsale su esiti da morbo di Scheuermann; decondizionamento

e sbilancio muscolare; alterazioni degenerative al rachide (osteocondrosi C6/7,

ernia discale in sede paramediana a destra D6/7, leggermente progrediente, con estensione

verso l’alto e con una deformazione del sacco durale e del midollo spinale

toracico in sede anterolaterale a destra, protrusione discale diffusa L4/5,

spondilartrosi L3-S1); possibile coxartrosi bilaterale; obesità (peso 101 kg / statura 178 cm)” (doc. 3-3+4 inc. cassa malati).

Il dr. __________

ha tenuto a sottolineare che “rispetto alla visita precedente, l’assicurato

non è calato di peso, la sua muscolatura non è stata ricondizionata, come da me

proposto; il signor RI 1 non contribuisce dunque a migliorare il suo stato di

salute riducendo così il danno” (doc. 3-6 inc. cassa malati).

Quanto all’evoluzione

delle patologie e al loro influsso sulla capacità lavorativa, il perito ha

osservato:

"

(...)

1.

In relazione alla visita medica del

14.10.2003

la preghiamo di volerci comunicare se vi sono stati dei

peggioramenti e se sì quali:

I cambiamenti dello stato di salute sono stati menzionati

dettagliatamente sopra (vedasi "valutazione"); riassumendo: la colonna

dorsale e lombare è un po' più limitata ai movimenti, come pure le anche;

radiologicamente l'ernia discale D6/7 è aumentata leggermente di volume; per

quanto concerne le articolazioni coxofemorali, sappiamo ora della presenza di

una possibile coxartrosi (non si tratta dunque di una certezza).

2.

Gli eventuali peggioramenti, sono tali

da dover rivedere la nostra posizione del 23.2.2004?

Le alterazioni oggettive rispetto alla mia visita

precedente del 14.10.2003, sono minime. La vostra posizione del 23.2.2004,

tenendo conto unicamente dello stato di salute, non dev'essere rivista.

3.

Secondo lei, i lavori indicati sulla

perizia della signora __________ (vedasi allegato) rientrano ancora in

considerazione o lo stato attuale del signor RI 1 non gli permetterebbe di effettuare

nemmeno quest'ultimi?

Le attività di collaboratore per rispondere alle

chiamate telefoniche presso la centrale di allarme del TCS o dell'ACS con

possibilità di alternare la posizione seduta a quella in piedi, il lavoro di

agente di vigilanza limitatamente ai lavori presso la centrale di allarme

(rispondere alle chiamate telefoniche), con possibilità di alternare la

posizione seduta a quella in piedi, sono senz'altro eseguibili nella misura del

100% con un rendimento massimo del 100%, in quanto rispecchiano un'ergonomia di

lavoro adatta.

4.

Sono consigliabili ulteriori cure? Se

sì, quali? Se no, lo stato di salute si è stabilizzato?

In merito mi sono espresso prima (vedasi "valutazione").

5.

Ulteriore inabilità lavorativa

giustificata? Se sì, per quanto?

Come meccanico d'auto certamente. In un lavoro adatto

allo stato di salute, assolutamente no!

6.

In linea generale, quali sono gli

impedimenti oggettivi che rendono inabile il paziente?

Vedasi quanto precede..

7.

Impedimenti ed esigibilità? Il paziente

in altre attività più leggere sarebbe da ritenere abile al lavoro? Se sì, in

quale misura e in quali professioni?

In merito mi sono espresso ai punti precedenti e sotto

"valutazione".

8.

L'attuale cura medica è appropriata? Se

no, quali cure propone?

Sia nel mio rapporto peritale dell'ottobre 2003, sia

nell'attuale sotto "valutazione", mi sono espresso in merito;

riassumendo propongo che l'assicurato venga seguito dal suo reumatologo curante

Dr. __________ a __________, annunciato presso la Dottoressa __________

dell'Ospedale __________ di __________ per iniziare un calo ponderale

supervisionato (richiedendo periodicamente un rapporto medico di decorso).

L'assicurato deve essere inoltre presentato al Prof. __________ presso

l'Ospedale __________ a __________, per i motivi sopramenzionati." (Doc.

3-7+8 inc. Cassa malati)

Nel suo rapporto

medico 4 agosto 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Raccomandazioni, proposte SMR

Meccanico d'auto: secondo la valutazione peritale Dr.

__________ del 16.10.2003 per conto __________ e la valutazione del Dr. __________

l'attività precedente non risulta più esigibile.

Il Dr. __________ condivide pure i limiti funzionali

espressi dal Dr. __________, valutazione che va quindi ritenuta attendibile

pure per la nostra decisione."

(Doc. AI 54-2)

L’assicurato ha

prodotto lo scritto 9 novembre 2004 indirizzato al suo patrocinatore da parte

del dr. __________, FMH in radiologia medica / diagnostica e medicina nucleare,

del seguente tenore:

" Le

allego a completamento della documentazione riguardante il Sig. RI 1 1. Lettera

del Dr. med. __________ al Neurochirurgo di __________ del 8 ottobre 2003.

2.

Lettera di risposta del Dr. __________

3.

Lettera del Dr. __________ del 23 giugno 2004.

Dalla documentazione annessa si può sicuramente

affermare che il paziente, contrariamente ad alcuni passaggi sull'argomento

esposti da medici che hanno avuto in cura il Sig. RI 1, perlomeno abbia non

solo seguito le diverse cure o soggiorni propostigli, ma addirittura di sua

spontanea volontà ha ricercato attraverso la mia persona di giungere in modo

più definitivo ad una diagnosi precisa collegata alla sintomatologia dolorosa

che l'accompagna da anni.

Infatti nessuno prima ha mai pensato che, oltre al

Morbo di Scheuermann dorsale, presente dall'età giovanile, ci fosse altra

patologia soggiacente e concomitante.

Senza la mia indicazione ad effettuare nel 2003 un

esame di Risonanza Magnetica a livello dorsale, così come una Risonanza

Magnetica a livello cervicale (malgrado il paziente già dal mese di marzo avesse

fatto presente di dolori al suo medico curante, il quale si é limitato

all'esecuzione di una radiografia standard) attualmente queste importanti

patologie sarebbero ignote.

La medicina attuale ha a disposizione, se giustamente

impiegate, delle possibilità di tecniche diagnostiche che sono in grado di

risolvere egregiamente e a volte definitivamente delle situazioni di incertezza

o difficoltà: tant'è vero che proprio il caso del Sig. RI 1 è stato da me

presentato al corso di perfezionamento dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino

a __________ in novembre del 2003, facendo presente a tutti i numerosi medici

generici presenti come non ci si debba limitare alla diagnosi che è

riscontrabile sulle radiografie convenzionali (Scheuermann dorsale, in questo

caso) ma bisogna anche pensare che vi possono essere concomitanti patologie,

causa di dolore, come nel nostro caso, di ernie soggiacenti, che però vanno

ricercate, o escluse definitivamente, con indagini specialistiche (Risonanza Magnetica).

L'analisi più oggettiva riscontrata nei vari rapporti

medici è, a mio parere, quella del neurologo Dr. __________. Cui si associa

anche quella del Neurochirurgo di __________ Dr. __________.

Ritengo il Sig. RI 1 inabile al 100% al suo lavoro di

automeccanico. Non ritengo indicato un lavoro seduto prolungato o in

piedi." (Doc. AI 45-1+2)

Unitamente a tale

scritto, vi erano i seguenti referti:

- scritto

8.

ottobre 2003 con cui il dr. __________, Capo-servizio di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________, ha chiesto al dr. __________ della

Clinica __________ di __________ di convocare l’assicurato, così riassumendo la

fattispecie:

"

(...)

Si tratta di un meccanico 41enne originario di __________,

in Ticino dal 1969 normalmente impiegato al 100% (presso il garage __________

di __________).

Egli è sposato e ha 2 figli (20 / 12).

È attualmente inattivo al 100% dal 21.06.'03, data alla

quale, apparentemente per la prima volta, ha sofferto di dorsalgie medio-basse

acute e intense.

Egli ha una storia di lombalgie basse intermittenti da

una decina d'anni che, inizialmente, sono state attribuite ad un morbo di

Scheuermann, affezione di cui si possono notare segni evidenti agli esami

radiologici (e neuroradiologici) attuali. Non ha mai presentato vere e proprie

lombo-sciatalgie o cruralgie ma da un certo tempo (disturbo difficile da

datare), presenta una "diversa percezione" dell'arto inferiore

sinistro nel senso di un intorpidimento fluttuante alla parte posteriore della

coscia e del polpaccio. Talvolta risente, sempre a questo livello, delle

sensazioni crampiformi che si risolvono rapidamente.

Più recentemente ha sviluppato una tendenza

(incostante) ad inciampare (probabilmente con entrambi i piedi) durante la

marcia.

Quest'ultima non è particolarmente limitata sebbene il

paziente dichiari d'essere alquanto stanco e impedito dopo ¾ - 1 ora di cammino.

La posizione seduta è mal tollerata se mantenuta in

modo prolungato (infatti dopo ¾ h il paziente deve obbligatoriamente alzarsi).

Le manovre di Valsalva sono globalmente negative

sebbene un dolore dorsale (identico a quello sperimentato nel gennaio scorso)

può attivarsi dopo starnuto.

Il paziente è già stato esaminato (all'incirca 10 anni

fa e durante il marzo scorso) dal Prof. __________ del servizio di

neurochirurgia di __________ che avrebbe escluso, nei confronti della

sintomatologia, misure neurochirurgiche.

Il neuroimaging riguardante la colonna toracica è stato

però effettuato il 29.07.'03 (e quindi non visto dal Prof. __________).

Il paziente è stato visitato più volte dal collega

reumatologo Dr. __________ e ha seguito un periodo riabilitativo a __________

tuttavia senza successo riguardo a questi dolori dorsali che hanno

costantemente tendenza a riapparire non appena il paziente compie determinati

movimenti e/o solleva un peso importante.

A titolo d'esempio, se inizialmente il paziente (che ha

l'hobby del carting) poteva revisionare due motori in una serata, ora riesce ad

occuparsi di un unico motore durante tutto il giorno (a causa di costanti

interruzioni dell'attività).

Idem precedentemente poteva sollevare un peso di 70 kg!

"a braccio", e ora un peso di 10 kg può già scatenare dei dolori

dorsali notevoli.

Da notare ancora una possibile respirodipendenza di

questi dolori e l'assenza di evidenti sintomi sfinterici (sebbene recentemente

il paziente menzioni una pollachiuria, di difficile interpretazione).

(...)" (Doc. AI 45-5+6)

Egli ha poi

commentato:

"

(...)

Sebbene una parte della sintomatologia del paziente non

possa essere attribuita alla fuoriuscita del materiale discale in sede

toracica, altri disturbi segnalati dal paziente (e in particolare le dorsalgie

acute) potrebbero derivare direttamente da questa anomalia.

Il paziente è molto limitato da certi sintomi dorsali

e, al lato pratico, è invalidato poiché inattivo da quasi un anno.

Una domanda Al sarebbe già stata formulata e non è

escluso che inizino a delinearsi alcune conseguenze psichiche dovute ai sintomi

dolorosi e all'arresto lavorativo prolungato.

Sebbene l'esame neurologico risulti globalmente normale

e considerando taluni aspetti sintomatici (l'inciampo alla marcia in

particolare), mi sembra importante che la situazione di questa ernia discale

toracica sia rivista anche in un'ottica neurochirurgica.

Sono cosciente che un intervento "classico"

sarebbe alquanto complesso e il paziente teme una simile soluzione.

Ho pensato di rivolgermi a te per vedere se,

eventualmente, ritieni esistano delle alternative per la cura di questa

anomalia (per via percutanea ... )."

(Doc. AI 45-7)

- scritto

10.

novembre 2003 del PD dr. __________, FMH in neurochirurgia, del seguente

tenore:

" (...)

Beurteilung/Procedere:

Die Situation von Herrn RI 1 ist nicht sehr einfach.

Einerseits klagt er Ober chronische Lumbalgien und intermittierende

linksseitige Ischialgien. Die neue radiologische Abklärung zeigt einen engen

Spinalkanal lumbal ohne eigentliche fokale Diskusprotrusion oder Discushernie

so dass man bezüglich der lumbalen Wirbelsäule sicherlich auch meiner Ansicht

nach keine Operation vorschlagen sollte. Das durchgeführte MRI zeigt eine

thorakale Discushernie Th8/9 mit leichter angedeuteter Kompression des

Rückenmarkes. In der neurologisch detaillierten Untersuchung kann ich keine

Zeichen einer Rückenmarksschädigung im Sinne von Langbahnzeichen feststellen.

Die Diskushernie ist paramedian auf der rechten Seite und erscheint

diesbezüglich auf dem MRI im Sagittalbild ein bisschen grösser als sie in

Wirklichkeit ist. Angesichts der fehlenden radikulären dorsalen Symptomatik als

auch einer fehlenden Pyramidalsymptomatik ist eine Operationsindikation sicher

nicht gegeben. In den wenigsten Fällen muss eine thorakale Discushernie

operiert werden da sie sich meistens stationär verhalten und zum Teil

verkalken. Eine Operationsindikation würde erst auftreten wenn eine exquisite

radikuläre Symptomatik mit gürtelförmigen Schmerzen oder Pyramidenzeichen

auftreten.

Allgemein betrachtet glaube ich sollte man Herrn RI 1

eine IV-Umschulung anbieten da ich glaube dass er mit seinen mehrfachen

Problemen kann er nicht als Automechaniker weiter arbeiten." (Doc. AI 45-4)

- scritto

23.

giugno 2004 del dr. __________, FMH in chirurgia generale, al dr. __________:

"

(...)

Il paziente presenta un'importante ernia discale,

nonché uno stato dopo semicastratio a destra per torsione del testicolo. Ora si

lamenta da un paio di settimane di dolori nella regione inguinale di sinistra,

manifestandosi soprattutto sotto sforzo.

Alla visita clinica ho trovato un testicolo di sinistra

senza nessun reperto patologico, non ho potuto constatare nessuna presenza di

un'ernia inguinale a sinistra.

Secondo me, si tratta molto probabilmente di un

problema muscolare, anche se non posso escludere del tutto un piccolo

concremento pre-vescicale.

Ho quindi prescritto al paziente Voltaren rapid 3 volte

1.

pastiglia al giorno.

Nel caso i disturbi non dovessero migliorare

rapidamente, propongo l'esecuzione di una TAC. In questo caso il paziente

prenderà nuovamente contatto con te o con me." (Doc. AI 45-9)

- referto

22.

ottobre 2004 del dr. __________, Capo-servizio del dipartimento di

radiologia diagnostica dell’Ospedale regionale di __________, relativo alla RMN

della colonna cervicale:

"

(...)

Conclusioni:

Discopatia C5-6, soprattutto C6-7 con piccola ernia

recessale foraminale destra, con possibile irritazione radicolare C7

omo-laterale.

Non evidenti comunque grosse ernie responsabili di

compressione midollare o segni per una mielopatia. Struma tiroideo a destra,

reperto comunque da correlare anche con dati clinici e sonografici." (Doc.

AI 45-10)

Al

riguardo, nelle sue annotazioni 17 gennaio 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

Gli attuali rapporti

medici presentati dalla RA 1 non portano nuovi elementi nel caso del sig. RI 1.

Faccio notare che l'ernia toracale era già ben nota in occasione della

valutazione da parte del Dr. __________ del 30.7.2004. La valutazione del

neurochirurgo dr. __________ non di discosta da tale valutazione: in effetti

ritiene anche lui l'assicurato non più abile a svolgere l'attività di meccanico

d'auto e consiglia una riformazione professionale. Va però pure menzionato che

anche egli ritiene che l'ernia dorsale abbia una buona prognosi e che

attualmente non esiste sicuramente indicazione ad intervento chirurgico.

In conclusione si conferma valutazione come da rapporto

SMR del 4.8.2004." (Doc. AI 43-1)

Con

l’opposizione l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica:

- rapporto medico 4 maggio 2005 del dr. __________, del seguente

tenore:

"

(...)

COMMENTO

L'esame neurologico attuale non è indicativo dello

sviluppo, nell'intervallo, di deficit neurologici focali riportabili ad una

sofferenza del midollo spinale in corrispondenza dell'ernia toracale risp. ad

elementi radicolari franchi relativi ad eventuali conflitti con le radici

lombosacrali (non chiaramente individualizzati sulle lastre MRI).

Si tratta quindi di una situazione "non

chirurgica" che richiederebbe un ripensamento globale sia dal punto di

vista terapeutico che assicurativo.

Effettivamente mi sembra piuttosto evidente che questo

p. non potrà ritornare a lavorare al 100% nella stessa attività precedentemente

svolta ma che, probabilmente, potrebbe adattarsi in una situazione di impiego a

tempo parziale e, se la spettabile assicurazione AI è disposta a rivalutare il

caso dato che esiste un peggioramento effettivo delle condizioni del p.,

disporre di una formula di parziale sostegno di invalidità.

Al di fuori di alcune indagini ematologiche di base

atte ad escludere un problema infiammatorio (in direzione, ad esempio, di una

spondilartrite anchilosante della quale per altre il p. non presenta molti

segni clinici e radiologici; di una patologia tiroidea, ...), non consiglio

altre investigazioni allo stadio attuale.

Sarebbe invece, ripeto, opportuno un ripensamento

riguardante la situazione assicurativa del signor RI 1.

Dal punto di vista terapeutico potrebbe giovare

l'applicazione di un farmaco antidepressivo (a scopo antalgico), evitare

eventuali abusi di NSAID e sicuramente operare in direzione di una riduzione

del peso che, rispetto alle sottostanti patologie, risulta sicuramente molto

fastidioso." (Doc. AI 24-3+4)

- scritto

11.

maggio 2005 del dr. __________ al dr. __________:

"

Ho ricevuto il suo

rapporto riguardante il sopraccitato paziente visitato da Lei il 2 maggio.

Ringrazio del rapporto.

Allego a completamento dello stesso il referto di una

RM effettuata dopo la sua prima valutazione che risale al 2 ottobre 2003, per

ulteriori importanti disturbi, oltre che nella regione dorsale, dove sappiamo

esservi una importante ernia discale, anche a livello cervicale.

La diagnosi del Dr. __________ è la presenza pure a

tale livello di una piccola ernia recessale foraminale destra.

Non essendoci menzione di questa seconda patologia del

rachide e poiché l'esame è avvenuto senza, erroneamente, mandarLe il referto,

mi premuro di farlo ora, nel caso volesse eventualmente menzionarlo nel suo

rapporto." (Doc. AI 24-9)

- risposta

6.

giugno 2005 del dr. __________ al dr. __________:

"

Con la presente tengo a

precisare che, rispetto a quanto esposto nel mio precedente rapporto del 02.05

(in suo possesso), l'anomalia cervicale visualizzata all'MRI del 22.10.04 (la

ringrazio per il referto che in effetti non possedevo al momento della stesura

del detto documento) non incide significativamente a mio modo di vedere

sull'insieme dei disturbi esposti da questo paziente." (Doc. AI 25-4)

Al

riguardo, nelle sue annotazioni 20 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha

osservato:

"

In fase di opposizione,

l'assicurato inoltra un rapporto del Dr. __________ Servizio di neurologia, __________)

su un consulto del 2 maggio 2005 eseguito a richiesta del Dr. __________ a __________.

II Dr. __________ ha visto l'assicurato già

nell'ottobre 2003. Rispetto alla precedente visita non sono documentati

cambiamenti sostanziali. Anche la nuova risonanza magnetica dorsolombare non ha

rilevato cambiame__________ __________ afferma che esiste un peggioramento effettivo

senza menzionare dettagli.

Il Dr. __________ conferma l'inabilità lavorativa

totale per l'attività abituale di meccanico d'automobili. Egli ritiene che

l'assicurato potrebbe adattarsi in una situazione di impiego a tempo parziale

(...).

II caso è stato valutato in modo approfondito da Dr. __________

e da dr. __________. La valutazione della consulente in integrazione

professionale rispetta le limitazioni imposte e giunge alla conclusione, la

quale si esprime in un calcolo di redditi. Il nuovo rapporto a disposizione non

aggiunge nuovi elementi da prendere in considerazione." (Doc. AI 22-1)

In

sede ricorsuale l’assicurato non ha prodotto nuovi certificati medici.

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.6

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo di mettere in

dubbio la valutazione effettuata in data 20 giugno 2005 dal SMR, sulla base

delle perizie specialistiche 16 ottobre 2003 e 30 luglio 2004 del dr. __________,

da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.5.).

L’Ufficio

AI, infatti, ha affidato al SMR l’incarico di valutare le patologie

dell’assicurato. In tale ambito il SMR, basandosi su quanto indicato dal dr. __________

nella perizia 30 luglio 2004 effettuata per conto della __________, ritenuta

esaustiva – in cui lo specialista ha confermato la precedente valutazione 16

ottobre 2003, ritenendo l’interessato totalmente inabile al lavoro nella precedente

attività di meccanico, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate ai

suoi limiti funzionali (doc. 3-7 inc. cassa malati) – e su quanto valutato dal

dr. __________ in data 27 febbraio 2004 – in cui lo specialista, constatata

l’invariabilità delle condizioni rispetto alla sua precedente osservazione del 2003, ha giudicato l’interessato totalmente

inabile al lavoro quale meccanico, confermando per il resto la bontà dei limiti

funzionali espressi dal dr. __________ nella sua perizia (doc. AI 57-3) - è

giunto alla conclusione che l’assicurato è totalmente abile al lavoro in

attività leggere adeguate (doc. AI 22).

L’assicurato

ha contestato le conclusioni dell’amministra-zione, basate unicamente su quanto

valutato dal dr. __________, postulando che quanto attestato dagli specialisti da

lui consultati abbia lo stesso valore probatorio dei referti “stilati per

conto di un’altra entità a carattere puramente privato”, chiedendo il riconoscimento

di una mezza rendita, potendo egli lavorare solo al 50%.

Quanto alla censura relativa al fatto che il dr. __________ si sia

basato esclusivamente su quanto valutato dal dr. __________ va osservato che il

medico SMR ha accuratamente valutato tutta la documentazione medica agli atti,

constatando in particolare che le valutazioni espresse da due specialisti in materia

reumatologica, come il dr. __________ (chiamato ad esprimere un parere peritale

per conto della Cassa malati) e il dr. __________ (quest’ultimo consultato dal

curante dell’interessato e quindi non da un’assicurazione), giungano concordemente

alle medesime conclusioni (totale inabilità lavorativa quale meccanico di auto

e piena capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali indicati dal dr. __________, sui quali il dr. __________ concorda).

Per tali motivi il dr. __________, viste le concordanti valutazioni espresse

dai due reumatologi, ritenute approfondite ed esaustive, ha concluso che

ulteriori indagini non fossero più necessarie.

Inoltre,

a sostegno della sua conclusione, il dr. __________ ha rilevato lo stesso dr. __________, consultato su richiesta del medico

di fiducia dell’interessato, che aveva già visto

l'assicurato nell'ottobre 2003, nel suo certificato

medico 4 maggio 2005 ha esplicitamente osservato che rispetto alla precedente visita non

sono documentati dei cambiamenti sostanziali e che anche la nuova risonanza

magnetica dorso-lombare non ha evidenziato cambiamenti significativi rispetto

all'esame precedente del 2003.

Al

riguardo va osservato che effettivamente nel suo

certificato 4 maggio 2005 il dr. __________ ha indicato

che rispetto alla sua precedente valutazione dell’ottobre 2003 il decorso “include

la persistenza di diversi sintomi oscillanti in funzione dei movimenti e

degli sforzi e che, in modo relativamente costante, coinvolgono la

regione lombare e dorsale”. Lo specialista ha poi evidenziato che

dall’imaging tramite MRI toraco-lombare “non sono stati rilevati cambiamenti

significativi rispetto alle investigazioni effettuate nel 2003: si identifica

quindi un’ernia discale toracica in Th 8-9 con leggera impronta sul sacco durale

e posizione leggermente paramediana a destra; a livello lombosacrale non vi

sono nuove patologie con significativo effetto di tipo

compressivo-stenotico” (doc. AI 24/2-3, le sottolineature sono della redattrice).

Nonostante

le evidenti constatazioni di una situazione tutto sommato invariata rispetto al

passato, il dr. __________, nello stesso referto, ha inspiegabilmente affermato

che “esiste un peggioramento effettivo” delle condizioni di salute

dell’inte-ressato: tale asserzione, oltre ad essere assolutamente priva di

motivazione e di elementi oggettivi a sostegno, è pure chiaramente in contrasto

con quanto esposto, in maniera convincente e motivata, poco prima nello stesso

certificato. Inoltre, questo presunto immotivato peggioramento di cui parla il

dr. __________ non può nemmeno essere riferito ai dolori algici cervicali

riferiti dal paziente: a fronte della richiesta da parte del dr. __________ di

esaminare, a complemento del suo rapporto, il referto RM cervicale dell’ottobre

2004, che mostra la presenza di una piccola ernia recessale foraminale destra (referto

di cui il dr. __________ non disponeva al momento della sua valutazione 2

maggio 2005), lo specialista in neurologia con scritto 6 giugno 2005 ha precisato che “rispetto a quanto

esposto nel mio precedente rapporto del 2 maggio l’anomalia cervicale

visualizzata all’MRI del 22.10.2004 non incide significativamente

sull’insieme dei disturbi esposti da questo paziente” (doc. AI 25-4,

sottolineatura della redattrice).

Stanti

tali precisazioni e in base alla relativa stabilità delle patologie constatate

dal neurologo, questo Tribunale non può quindi ritenere, per lo meno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), che il presunto peggioramento cui fa riferimento il dr. __________,

immotivato e incongruente con le sue stesse valutazioni, si sia effettivamente

verificato e che le patologie dell’interessato necessitassero dunque di

una nuova valutazione.

Stante

quanto precede, non vi sono quindi ragioni per ritenere errata o incompleta la

valutazione del dr. __________, basata sugli approfonditi accertamenti svolti

dal dr. __________ e dal dr. __________ e non smentita nemmeno dal parere del

dr. __________.

Inoltre,

qualora con le sue censure l’assicurato intendesse anche rimproverare al medico

SMR di non averlo visitato personalmente, occorre rilevare che in ambito

LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della SUVA hanno pieno

valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli

atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su

validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna

concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

Va

qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Va

infine rilevato che con il ricorso l’assicurato non ha prodotto altri

certificati medici attestanti un peggioramento delle sue patologie con influsso

sulla sua capacità lavorativa in attività adeguate. Al riguardo occorre

ricordare che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto,

questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quelle dei medici

SMR, che a loro volta si rifanno ai sanitari interpellati (dr. __________ e dr.

__________), specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente

valutato il danno alla salute di cui è portatore l'assicurato, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla valutazione della capacità

lavorativa del richiedente.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

valutazioni SMR, suffragate dalle risultanze delle perizie del dr. __________ e

della valutazione del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe

all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile al lavoro al 100% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.7

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale

(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui

vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.

3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurato.

In particolare, nel rapporto 18 febbraio 2005 la consulente in

integrazione professionale, in merito alle attività esigibili, ha affermato

quanto segue:

"

Il signor RI 1 ha un

diploma di meccanico d’automobili ed il suo passato professionale è caratterizzato

da una lunga esperienza nel settore, dove ha potuto acquisire delle competenze

specifiche legate all’ambito della meccanica automobilistica, alla gestione di

un’officina, così come di un’attività indipendente. Stando ai dati medico

teorici, l’attività di meccanico d’automobili non risulta più esigibile in

quanto troppo pesante. In questa situazione, diventa difficile immaginare un

reinserimento in altre attività qualificate di settori professionali più idonei

dal punto di vista della salute, in quanto l’A. ha acquisito conoscenze

professionali specifiche nel settore della meccanica automobilistica. Per contro,

tenuto conto delle limitazioni funzionali, l’A. potrebbe essere inserito in

attività non qualificate in questo ambito professionale, per esempio come

aiuto-venditore presso un magazzino di pezzi di ricambio per automobili o

presso un negozio di automobili, oppure come collaboratore in un garage

(ordinazione di pezzi di ricambio, contatto e gestione dei clienti,

allestimento di bollettini di consegna e di fatture, immatricolazioni, piccoli

lavori di manutenzione dei veicoli e vendita d’auto). Inoltre ritengo possibile

un inserimento professionale anche in altre attività non qualificate e leggere,

come per esempio quelle di operaio di fabbrica, custode, autista-fattorino,

magazziniere, aiuto-venditore o rappresentante.” (Doc. AI 39-2)

In

concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal

punto di vista reumatologico e vista la giurisprudenza appena esposta, questo

TCA ritiene che a ragione l'amministrazione ha ritenuto che sul mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili

da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in

posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura.

In merito al confronto dei redditi, nel rapporto finale 14 marzo

2006.

il consulente IP, facendo riferimento per quanto concerne stato di salute,

formazione scolastica e professionale ed attività esigibili a quanto indicato

dalla sua collega nel rapporto 18 febbraio 2005 citato, ha rilevato che quale

reddito da valido occorre prendere in considerazione ciò che l’assicurato

avrebbe potuto guadagnare in qualità di meccanico presso __________, pari a fr.

50'400 (2004) secondo i dati comunicati dal datore di lavoro (doc. AI 9-1).

Per quel che concerne il reddito da invalido, il consulente ha

indicato che il precedente datore di lavoro ha comunicato che a partire dal 1°

gennaio 2006 l’assicurato ha ripreso la sua attività presso __________, con un

rendimento ridotto al 50%, con mansioni di organizzazione nell’ambito

dell’officina e dell’ufficio, percependo fr. 32'500. Il consulente ha tuttavia

indicato che in tale attività l’interessato non sfrutta appieno la sua capacità

lavorativa residua (che è del 100% in attività adeguate), motivo per il quale occorre

prendere in considerazione quale reddito da invalido quello risultante dai rilevamenti

statistici, pari a fr. 45'084 (tabella RSS, settore privato, maschile,

categoria 4, quartile 2, abilità del 100% con riduzione del 5% per attività

leggera e del 10% per scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici) (doc. AI

9-1).

Il

consulente IP ha agito correttamente: va infatti ricordato che il reddito da

invalido va determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Sulla base di tali dati, l’ufficio AI è

così giunto ad un grado di invalidità dell’11% (doc. AI 9-1).

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimasti incontestati dal ricorrente, meritano conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr., tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

il ricorrente invalido nella misura dell’11%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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