32.2006.89
Respinta rendita per grado di invalidità insufficiente. Assicurata contesta accertamenti medici. Ricorso respinto. Respinta domanda di assistenza giudiziaria
19 aprile 2007Italiano85 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.89
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TCA
Titolo:
Respinta rendita per grado di invalidità insufficiente. Assicurata contesta accertamenti medici. Ricorso respinto. Respinta domanda di assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
DISTURBI PSICHICI
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.89
FC/td
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1968, di formazione tecnico chimico e già attiva professionalmente
come cameriera, ausiliaria e operaia cucitrice, il 27 febbraio 2003 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere
sofferente di “Dolori lombari e cervicali su artrosi e in stato dopo
contusione della colonna” dal maggio 2001 (doc. AI 104).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un esame clinico presso
il Servizio Medico Regionale dell’Assicurazione invalidità (SMR), una perizia
pluridisciplinare oltre che un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, con decisione 26 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni, ritenendo che l’assicurata era da considerare dal
punto di vista medico inabile nella precedente attività al 30%, in attività leggere
più confacenti al 20%, con un corrispondente grado d’invalidità del 19% e,
quindi, insufficiente per ottenere una rendita (doc. AI 37-2).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________,
unitamente alla quale ha prodotto nuove certificazioni mediche (doc. AI 25),
l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio Accertamento Medico
(SAM), ha confermato il rifiuto di prestazioni con decisione su opposizione 10
marzo 2006 (doc. AI 5-1).
1.3. Contro
il succitato provvedimento amministrativo l’assicurata, assistita dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, corredato da nuovi certificati specialistici,
postulando la concessione dell’assistenza giudiziaria e il riconoscimento di
una rendita di invalidità facendo valere, tra l’altro, quanto segue:
"
A mente dell'Ufficio AI, nella
fattispecie la soglia minima per il versamento di una rendita AI non sarebbe
stata raggiunta.
Il giudizio si fonda principalmente sulla perizia
pluridisciplinare 17 agosto 2005 del Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (in seguito SAM),
che viene nuovamente integralmente
contestata dalla ricorrente, poiché non rispecchia la realtà dei fatti, in
particolare per quanto attinente all'incapacità lavorativa.
La perizia in questione si basa su accertamenti fatti
esperire dall'Ufficio AI per chiarire quale fosse lo stato di salute
fisico e psichico della ricorrente e determinare quindi il relativo grado
d'invalidità.
Dagli atti appare una grave discrepanza tra le
conclusioni cui sono giunti i medici del SAM
e quelli presso i quali la Signora RI 1 è
in cura da diversi anni.
Quest'ultima lamenta importanti problemi reumatologici
sui quali si sono inserite limitazioni da stato depressivo-ansioso, constatati
a più riprese proprio dagli specialisti presso i quali si reca regolarmente e
riportati. nei relativi certificati medici agli atti (in particolare
scritto 4 aprile 2005 dr. med. __________ / avv. __________ e scritto 10
ottobre 2005 dr. med. __________ / avv. __________).
Gli stessi hanno inoltre espresso chiaramente il loro
dissenso con la pronunzia qui impugnata, confermando nuovamente le diagnosi
riportate nei loro rapporti (cfr. doc. B, C e D a cui si rinvia integralmente).
La procedente si riserva inoltre esplicitamente, di produrre un ulteriore
certificato del dr. med. __________ in proseguimento di procedura.
Va rilevato che in particolare il dr. med. __________
ha specificato che la ricorrente soffre di "una sindrome somatoforme da
dolore persistente resistente a tutte le terapie fin qui effettuate che necessita
della regolare assunzione di medicamenti antiinfiammatori altodosati associati
a miorilassanti" (cfr. doc. C). Ed inoltre: "per ciò che concerne la
sua capacità lavorativa non concordo affatto con la decisione AI che non reputo
corrispondente alle effettive potenzialità della paziente" (cfr. doc. C).
E' quindi palese che la pronunzia qui avversata deve
essere annullata.
3.
La Signora RI 1 è in cura dal 26 settembre 2002 dal dr.
med. __________ per una problematica di cervicalgie in stato dopo trauma
distorsivo della colonna cervicale avvenuta in data 5 settembre 2001. Egli ha
diagnosticato un quadro a carattere fibromialgico, che ha mostrato un decorso -
come spesso accade in queste patologie - di tipo cronico ed evolutivo e
resistente a tutte le terapie instaurate. Inoltre, ella soffre di problemi di
tipo funzionale con cefalee croniche, problematiche di disturbo del sonno,
nonché sviluppo di un quadro a carattere ansioso - depressivo (cfr. scritto 10
ottobre 2005 dr. med. __________ / avv. __________).
In merito allo stato psichico della ricorrente, il dr.
med. __________ nel suo scritto 4 ottobre 2005 all'avv. __________, ha indicato
quale diagnosi una depressione reattiva con somatizzazioni muscolo-scheletriche
in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale nel quadro di una
sindrome post-traumatica da stress.
Tutte queste patologie hanno portato il dr. med. __________
a stabilire che la ricorrente potrebbe essere ritenuta ancora abile al lavoro
nella forma solo del 60%, sempre che però si tenga in considerazione che
l'attività professionale sia ergonomicamente adatta alla colonna vertebrale e
che permetta alla stessa di alternare la posizione seduta a quella in piedi,
alla deambulazione, evitando che debba piegarsi davanti con la parte superiore
del corpo e rialzarsi in modo continuo, che svolga dei lavori con rotazione del
tronco ed anche che non debba rimanere in posizioni statiche e prolungate con
la parte superiore del tronco e la colonna cervicale leggermente piegata in
avanti o posizioni non ergonomiche (cfr. scritto 10 ottobre 2005 dr. med. __________
/ avv. __________).
Questa incapacità lavorativa del 40% è stata stabilita
dal medico in questione sia nell'attività quale casalinga che in quella di
cameriera.
Di ciò l'Ufficio AI non ha assolutamente tenuto conto
nella decisione qui impugnata, motivo per cui la stessa deve essere riformata
da questo lodevole Tribunale.
Detto Ufficio si è limitato a sostenere che le
conclusioni cui è giunto il medico in questione sono unicamente una differente
interpretazione della capacità lavorativa residua della ricorrente.
Ciò non può essere assolutamente condiviso da
quest'ultima, ritenuto che il medico in parola è uno specialista, che segue la
sua problematica da tempo ed è sicuramente in grado di fornire un giudizio
attendibile sul suo stato di salute.
Inoltre, definire parziale il parere medico del dr.
med. __________ appare del tutto fuori luogo. Anch'egli è uno specialista e
professionalmente non può essergli mossa alcuna critica in tal senso.
Pertanto, le conclusioni cui sono giunti gli
specialisti che hanno in cura la ricorrente hanno sicuramente forza probatoria
di fronte alla perizia del SAM, la quale è risultata superficiale e priva dei necessari
riscontri nel temo (cfr. doc. B e C; DTF 123 V 176).
5.
Il SAM ha evidenziato che provvedimenti di riformazione
professionale non sono indicati nel caso concreto in considerazione della
mancata motivazione da parte della ricorrente e del suo atteggiamento aggravatorio,
regressivo e rivendicatorio.
Inoltre, in assenza di una qualsiasi formazione
professionale e di scarse conoscenze linguistiche, ritiene improbabile una
riqualifica professionale (cfr. perizia pluridisciplinare 17 agosto 2005 pag.
20 e 22).
Pertanto, una ripresa dell'attività lavorativa della
Signora RI 1 è ipotizzabile solamente negli ambiti in cui ella è stata attiva
in precedenza, in particolare nella professione di cameriera.
In quest'ottica, considerato che la stessa è inabile al
lavoro almeno al 40%, così come riscontrato dai medici curanti, una ripresa
sarà ben difficile. Ella soffre infatti di grosse difficoltà motorie e di dolori
cronici che non le permettono di muoversi liberamente né di fare sforzi di
alcun genere (cfr. tutti i certificati medici agli atti a cui si rinvia integralmente).
Per questi motivi alla medesima deve essere
riconosciuta una rendita AI, pari ad almeno un quarto." (Doc. I)
In data 2 maggio 2006 la ricorrente ha inoltrato un ulteriore
certificato medico del dr. __________ datato 27 aprile 2006 (II), il 3 maggio
seguente ha prodotto la documentazione relativa alla domanda di assistenza
giudiziaria (IV) e il 17 maggio 2006 i risultati di esame alla tiroide (V).
1.4. Con
risposta di causa del 18 maggio 2006 l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha
postulato la reiezione del ricorso affermando:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni
già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per
l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione,
postulandone integrale conferma e completandola con le considerazioni di seguito
formulate.
Fatti
I vari documenti medici presentati in fase ricorsuale
(referto Dr. __________ del 27.04.2006, Dr. __________ del 22.03.2006, Dr. __________
del 03.04.2006, Dr. __________ del 13.04.2006 con allegato 06.05.1998
dell'ospedale Regionale di Locarno per intervento di trattamento di iperplasia
delle conche nasali, radiologie del 18.11.2004 e 24.01.2002, risultati del
centro citologico del 06.04.2006 per sospetta tiroidite e noduli; ecografia
parti molli del collo del 28.03.2006 (Dr. __________), cartella del Dr. __________
del 2004) sono stati sottoposti al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI
(SMR), il quale si è espresso in merito nell'annotazione del 15 maggio 2006 allegata,
da considerarsi parte integrante della presente risposta.
In sostanza, il __________ ha osservato che in merito
alla questione reumatologica il referto del Dr. __________ (doc. F del ricorso)
conferma l'assenza di una patologia reumatologica maggiore, confermando la
prevalenza di un quadro di fibromialgia, ossia di una problematica somatoforme
(il SMR cita a tal proposito il capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische
Begutachtung", Springerverlag, dove si mette l'accento sul fatto che una
fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un disturbo
somatoforme), come evidenziato in occasione della perizia del Servizio
Accertamento Medico dell'AI (SAM) del 17 agosto 2005 (doc. Al n. 32 agli atti).
In ogni caso l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di oggettivare
o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute
reumatologico rispetto a luglio 2005.
In merito all'aspetto psichiatrico, lo scritto del Dr. __________
(doc. B del ricorso) non apporta elementi clinici nuovi che possano inficiare
le risultanze peritali con valore probante emerse dalla perizia
pluridisciplinare SAM.
Stessa considerazione va ritenuta per lo scritto del
Dr. __________ (doc. C del ricorso), nel quale si denota un'assenza di nuovi
elementi clinici, con il medico che si discosta dalla valutazione SAM per
quanto concerne l'esigibilità lavorativa.
In merito alla presa di posizione del Dr. __________
(doc. D del ricorso), il SMR osserva che la documentazione prodotta mostra una
situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In
ogni caso, si tratta di patologie clinicamente silenti e quindi non atte a
ridurre la capacità lavorativa in modo prolungato o duraturo.
Per quanto concerne la cartella clinica del Dr. __________
(doc. E del ricorso), la medesima verte sul periodo dal 02.11.2004 al
23.11.2004 precedente la perizia SAM, quindi già considerato all'interno della
citata perizia.
In merito alla sensibilizzazione al nichelio
riscontrata nel 2003, in considerazione di un rischio aumentato di una
manifestazione allergica, il SMR ritiene giustamente sconsigliate attività
lavorative con esposizione al nichelio.
In conclusione, la documentazione medica prodotta in
fase di ricorso non è tale da inficiare le conclusioni peritali con valore
probante emerse dall'accertamento effettuato pluridisciplinarmente dal SAM, che
vanno confermate anche nella presente fase.
Pertanto, preso atto della valutazione medica, e
ribadita quella economica che ha definito la perdita lucrativa pari al 19%, si
chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata
e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VII)
Il 30 maggio 2006 l’amministrazione ha ulteriormente osservato
quanto segue:
"
Ritenuto che il referto
medico concernente l'esame endocrinologico di parte ricorrente (cfr. allegato
H) è stato trasmesso allo scrivente Ufficio dopo la risposta del 18 maggio
2006, vi trasmettiamo con la presente le considerazioni poste in merito dal Servizio
Medico Regionale dell'AI (SMR), il quale ha esaminato il referto menzionato.
Il SMR ha osservato che il referto medico di
laboratorio evidenzia uno stato dopo tiroidite Hashimoto, costatando che a
livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto comporta quale unica conseguenza
la necessità di una sostituzione con ormoni tirodei a causa di una ipofunzione
tiroidea residua. Di regola questa patologia risulta in seguito asintomatica e
non comporta, se ben sostituita come nel presente caso, ripercussioni sulla
capacità lavorativa residua.
Per il resto si rinvia a quanto già indicato con
risposta del 18 maggio 2006.
In conclusione, si ritiene di dover insistere nel
chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)
1.5. In
data 23 giugno 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:
"
(...)
II. NEL MERITO
Sulla base dei certificati e rapporti medici prodotti
con il ricorso 27 aprile 2006 (da doc. B a doc. E), la Signora RI 1 non può
assolutamente condividere quanto asserito dal dr. med. __________ nella sua
annotazione di cui al doc. VII bis.
Per quanto attiene l'aspetto psichiatrico, la
ricorrente rileva che come nella decisione impugnata, le risultanze e
valutazioni del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il quale
ha in cura la paziente da tre anni, vengono di fatto scartate con un'unica,
laconica, frase. La ricorrente, non può quindi che fare sue, anche in questa
fase, le parole del dr. med. __________ (scritto 22 marzo 2006 di cui al doc.
B) e ritenere l'annotazione del dr. med. __________ su questo punto, ripresa
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del __________ nel suo allegato di
risposta, parziale ed insufficiente per inficiare le risultanze e valutazioni
del proprio curante.
Relativamente alle valutazioni del dr. __________, si
rileva come nel suo scritto 3 aprile 2006, quest'ultimo sottolinei il fatto che
da una parte la ricorrente sia costantemente e regolarmente seguita non solo da
lui, ma anche dal reumatologo dr. __________ e dallo psichiatra dr. __________,
allorquando le valutazioni dei medici del SMR si fondano esclusivamente su
documenti (spesso poi ritenuti inattendibili e di fatto scartati dal SMR) ed
un'unica visita.
Per quanto attiene al doc. VII bis, relativamente alla
lettera del dr. __________ 3 aprile 2006, la Signora RI 1 non può che rilevare
l'assoluta sommarietà con la quale viene scartata la valutazione del proprio
curante, che deve essere quindi certamente confermata anche per quanto attiene
l'elemento dell'esigibilità lavorativa della ricorrente, che si discosta da
quella ritenuta nella decisione impugnata.
In modo del tutto generale, ed in conclusione, non si
può che rimarcare una sostanziale assenza di accertamenti approfonditi
relativamente ai documenti prodotti dalla ricorrente, tanto da risvegliare nei
colleghi, medici curanti della Signora RI 1, un certo risentimento per la
sufficienza con cui le loro valutazioni vengono di fatto liquidate in una
frase. (...)" (Doc. XII)
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima
di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente,
le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle
versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al
31.
dicembre 2003) secondo cui
"Qualora
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori
gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è
determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso
2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella
dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado
d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V
146.
2.5
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6
Ricevuta
la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione, dopo
aver acquisito agli atti gli incarti dell’assicurazione infortuni e di quella
contro la disoccupazione, ha interpellato il dr. __________, FMH in
reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo rapporto 30 aprile 2003, posta
la diagnosi di “Fibriomalgia, stato dopo trauma distorsivo della colonna
cervicale, sindrome lombo spondilogena destra su discopatie L5/S1 con
protrusione discale L5/S1 laterale destra, tendenza ad una reazione ansioso
depressiva”, ha precisato che il quadro clinico era da considerare
piuttosto blando mentre i disturbi soggettivi della paziente erano estremamente
invalidizzanti. Lo specialista ha attestato una completa inabilità lavorativa nella
professione di cameriera mentre che come casalinga era da considerare inabile
nella misura del 50% (doc. AI 85-1).
Dal
canto suo il dr. __________, generalista, nel suo rapporto all’AI del 10 giugno
2003, confermate le diagnosi del dr. __________ oltre che “Neurodermite,
infetti recidivanti delle vie urinarie inferiori, stato dopo concotomia bil
per iperplasia delle conche nasali nel 1998”, ha concluso per una totale incapacità
lavorativa dal settembre 2001, precisando che la patologia reumatologica non consentiva
al momento alla paziente di iniziare alcuna attività professionale (doc. AI 84).
L’ufficio AI ha anche interpellato il dr. __________, specialista in
psichiatria, il quale nel suo rapporto medico del 24 giugno 2003, diagnosticate
“Sindrome ansioso-depressiva, con importanti somatizzazioni, stato dopo
trauma discorsivo colonna cervicale dopo colpo di frusta, SPTS, dolore cronico,
Fibriomalgia”, in merito alla valutazione sulla capacità lavorativa ha
indicato di fare riferimento a quanto attestato dal dr. __________ consigliando
una valutazione collegiale presso il SAM (doc. AI 78-1).
Sentito
il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una
visita medica presso il SMR, effettuata l’11 novembre 2003. Con rapporto
d’esame clinico del 18 novembre 2003 il dr. __________ ha concluso quanto
segue:
"
7.
Diagnosi con
influsso sulla CL
Sindrome fibromialgica generalizzata
Stato dopo trauma distorsivo lieve della colonna
cervicale con sindrome cervicale algica persistente. Sindrome lombovertebrale
su discopatia L6-S1 con protrusione discale L6-S1 laterale a
destra senza irritazione radicolare. Sindrome ansio-depressiva nel quadro di un
dolore cronico persistente con disturbo dell'elaborazione dei sintomi fisici
per ragione psicologiche
8.
Diagnosi senza influsso sulla CL
Stato dopo operazione di ciste ovarica
Stato dopo concotomia nasale per iperplasia delle
conche Eczema topico al contatto con nichel Iper-reagibilità bronchiale aspecifica
di grado leggero.
(…)
Oggettivamente ci troviamo confrontati con una giovane
assicurata in buone condizioni generali, presentante un'importante tensione nervosa,
con umore deflesso, che presenta delle limitazioni funzionali nettamente
esagerate e volontarie che non possono essere spiegate da nessun esame tecnico
effettuato. Non sono presenti segni di irritazione radicolari sia agli arti
superiori o inferiori. Non sono presenti segni di contrattura o di atrofia
muscolare malgrado la durata dei disturbi presenti. Durante la visita si è
potuto notare che l'irrigidimento generalizzato, con prevalenza a livello
cervicale, sia attenua quando l'assicurata non è osservata o la si lascia
esprimere senza focalizzare la discussione sul problema per lei principale.
Durante l'osservazione dello svestirsi l'assicurata presentava segni di
sofferenza nettamente più accentuati che nella fase di rivestirsi in fine
valutazione. Dal lato psichico si può evidenziare uno stato di tensione con un
umore deflesso, ma non sono presenti alterazioni gravi del pensiero, del
giudizio, dell'orientamento o della memoria. La mimica e la postura esprime
tensione e nervosismo. Le capacità cognitive sono normali. Dal lato organico
l'importante discrepanza tra la sintomatologia e l'entità dei danni organici
presenti non mi permettono di giustificare le limitazioni funzionali. Per
questo motivo mi permetto di affermare che siamo ancora in presenza di un
quadro compatibile con un disturbo d'elaborazione somatica per motivi
psicologici.
A mio parere attualmente la situazione clinica è
peggiorata da una componente ansio-depressiva che accentua il quadro sempre
nell'intento di ottenere un risarcimento compensatorio.
Considerando le patologie sopra menzionate, considero
come lavoro ergonomicamente idoneo un'attività con carico variabile da leggero
a saltuariamente medio-pesante (carico massimo 15 kg), che permette di cambiare
spesso la posizione del rachide, che evita movimenti ripetitivi di flessione/estensione
e rotazione del tronco, che permettano il rispetto delle regole ergonomiche e
la possibile alternanza della posizione seduta a posizione eretta. Per la
presenza di un certo disagio psicologico ritengo che l'assicurata presenti un
rendimento ridotto del 20-30% per la necessità di lavorare con più calma e il
bisogno di pause per riposare.
In una maniera complessiva ritengo che l'assicurata
presenti un impedimento nell'attività di casalinga nettamente inferiore a
quello dichiarato. Valutando le diverse attività che comportano l'occupazione
dell'assicurata, posso determinare che l'assicurata presenta una limitazione
nelle attività pesanti, quando non vengono rispettate le limitazioni sopra
descritte.
In una situazione di tale discrepanza sono solo in
grado di esprimere una valutazione medico-teorica sull'impedimenti dichiarati
dall'assicurata, questo a mio parere non supera il 50% in attività pesanti.
Elencando le diverse mansioni quali casalinga, coniugata
con tre figli, possiamo determinare un grado di incapacità teorica: ritengo che
per la conduzione economica l'assicurata non presenti limitazioni giustificabili,
per la preparazione degli alimenti, la spesa e l'accudire la famiglia le
limitazioni dichiarate sono solo parzialmente giustificate. Per quanto riguarda
la pulizia della casa e il bucato, l'impedimento risulta più incisivo. Tale
limitazioni sono determinabili prendendo in considerazione l'attività adatta
sopra elencata. Tale valutazione e l'inchiesta casalinghe permetteranno di
determinare l'incapacità globale di questa assicurata.
10.
Conclusioni
La visita odierna ha permesso di evidenziare, a mio
giudizio, un'importante discrepanza tra le affezioni organiche e i limiti
funzionali presenti. Le alterazioni psichiche non sono molte cambiate dalla
prima valutazione e non giustificano l'impedimento dichiarato dall'assicurata
nell'attività di casalinga.
Con la valutazione sopra descritta si definisce una
attività adeguata medicoteorica, che con l'apporto dell'inchiesta casalinga
determinerà più realmente l'incapacità lavorativa presente .
Provvedimenti reintegrativi non sono proponibili."
(Doc. AI 64)
L’amministrazione
ha quindi incaricato gli assistenti sociali di esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio
dell’assicurata, inchiesta poi effettuata il 29 settembre 2004. Nel suo
rapporto del 7 ottobre 2004, l’assistente sociale ha stimato un grado complessivo
di limitazioni nell’esecuzione delle faccende domestiche del 31,5 %, dal
settembre 2001 (doc. AI 54-7).
Nuovamente
interpellato dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico all’Ufficio
AI del 2 novembre 2004, ha affermato quanto segue:
"
Diagnosi
- fibromialgia
- stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale
- sindrome lombospondilogena a destra, su ernia discale L5/S1 con
possibile compressione della radice di S1 a destra
- tendenza ad una reazione ansioso depressiva
In merito alla vostra richiesta, mi rifaccio alla mia
lettera del 30.04.2003.
La situazione è ulteriormente peggiorata, con degli
episodi recidivanti di lombo-sciatalgia a livello della gamba destra. La
paziente ha dovuto essere a più riprese sottoposta a delle infiltrazioni peridurali.
Ha seguito delle fisioterapie ambulatoriali. Vi è stato un decorso piuttosto
altalenante. Vi è comunque una cronicità della sintomatologia, che tende ad una
progressione ed un peggioramento. La situazione quindi attuale è caratterizzata
da un'incapacità lavorativa della paziente nella forma completa per quanto
riguarda l'attività professionale di cameriera. Tenendo in considerazione la molteplicità
della problematica sia di tipo reumatologico come pure di tipo psichico,
ritengo che ben difficilmente si potrà trovare un'attività professionale nella
quale la paziente possa lavorare almeno a tempo parziale. D'altra parte,
tenendo in considerazione la complessità della situazione, potrebbe essere
indicata in questa paziente una valutazione pluri-disciplinare presso il vostro
servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 48)
Dal canto suo, il dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia,
nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 20 dicembre 2004, ha dichiarato:
"
Vi informo sulla soprannominata
paziente che ho avuto l'occasione di vedere il 02.11.04 ed il 23.11.04.
Trattasi di una paziente che in settembre del 2001 ha
subito un infortunio della circolazione con un colpo di frusta. A quell'epoca
ha sviluppato una sintomatologia cervicale con parestesia alla mano dx nelle
dita 1-III. A breve distanza sono apparsi anche dolori lombari con irradiazione
alla gamba dx. Dall'infortunio la paziente non è più abile al lavoro.
La RM del rachide lombare ha confermato una discopatia
a livello L5/S1 con una protrusione a base larga con effetto bulging
leggermente accentuato a dx. Una compressione radicolare non è evidente in
maniera chiara. Una recente RM cervicale non ha evidenziato alterazioni di
rilievo.
In considerazione di quanto sopra sono dell'opinione
che la paziente sicuramente in un'attività ergonomicamente favorevole e non
pesante sia in grado di lavorare nella misura superiore al 50%." (Doc. AI
40)
Sentito
il dr. __________ del SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare
presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in
seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia pluridisciplinare del 17
agosto 2005, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e
altra richiamata ulteriormente, fatti esperire un consulto psichiatrico, uno
reumatologico e uno neurologico, oltre che esami di laboratorio e radiologici,
hanno, tra l’altro, concluso:
"
5.
DIAGNOSI
5.1
Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome somatoforme da dolore persistente con un
elaborazione patologica dell'evento traumatico nella cui diagnosi differenziale
rientra un aggravazione.
Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:
discopatia L5-S1,
nell'ambito della diagnosi di dolore cronico
somatoforme,
con ernia discale a livello L5-S1
(vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome
radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo
fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.
5.2
Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Stato da trauma distorsivo cervicale il 15.09.2001 senza lesioni organiche evidenziabili. TSH basale
lievemente diminuito con valori periferici FT3, FT4 nella norma. Leggera
ipereagibilità bronchiale.
Probabile allergia al nichel.
(…)
7.
VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA'
LAVORATIVA
L'A. va
ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di
ausiliaria di pulizia, cameriera e come casalinga.
In un'attività lavorativa leggera l'A. presenta una capacità lavorativa residua nella misura
dell'80%.
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Innanzitutto dobbiamo segnalare come l'A. abbia assunto un atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio
durante tutta la visita presso il SAM. In particolare ha
segnalato l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività, impossibilità a
muoversi ed a camminare, mentre poi é stata vista, a più riprese, salire e
scendere il Dragonato dell'Ospedale per recarsi al SAM, rispettivamente
rientrare al proprio domiciliò. Riteniamo vi siano elementi a sufficienza per
dichiarare che l'A. abbia assunto un atteggiamento di
aggravazione. Questo atteggiamento é stato riscontrato da tutti i consulenti
che hanno visitato l'A. durante la visita presso il SAM.
Fatta questa premessa torniamo alle varie patologie.
Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente
dr. __________ non ha potuto riscontrare un disturbo
depressivo, ma unicamente una sindrome somatoforme da dolore persistente, con
un elaborazione patologica dell'evento traumatico, senza aver potuto
evidenziare i criteri per porre la diagnosi di sindrome postraumatica da
stress, diagnosi posta dallo psichiatra curante dr. __________. In considerazione
di quanto riscontrato al SAM e presso i vari consulenti, riteniamo che
nella diagnosi differenziale rientri la diagnosi già posta dalla dr.ssa __________,
cioè di elaborazione di sintomi fisici per motivi psicologici, nonché la
diagnosi di nevrosi da rendita. La patologia psichiatrica, comunque, non incide
sulla capacità lavorativa nella misura superiore al 10%.
La problematica prioritaria risulta essere quella
reumatologica ed è caratterizzata principalmente dalla presenza di una sindrome
del dolore cronico somatoforme in stato dopo trauma distorsivo della colonna
cervicale nel settembre 2001 con sindrome lombovertebrale spondilogena cronica
a ds. su discopatia L5-S1. Dal punto di vista reumatologico l'A. mostra una tendenza alla somatizzazione, con dolori
diffusi a carattere fibromialgico. La valutazione clinica è risultata alquanto
difficoltosa a causa di una cattiva collaborazione con una forte
controinnervazione da parte dell'A. durante la visita e da un'esagerazione del
comportamento. Complessivamente dunque, dal punto di vista reumatologico, l'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% in
attività medio - pesanti come quelle sinora svolte di cameriera e donna di
pulizie, così pure come casalinga, essendo l'A. madre
di tre giovani ragazzi. In un'attività lavorativa leggera l’A. è abile al lavoro
nella misura dell'80%. L'incapacità del 20% é giustificata dai dolori persistenti.
In considerazione del fatto che la problematica del dolore cronico viene presa
in considerazione sia dal consulente reumatologo che dal consulente psichiatra
non riteniamo che le due patologie debbano essere sommate, considerando che
viene valutato lo stesso sintomo, cioè il dolore.
Dal punto di vista neurologico non vi sono elementi che
giustifichino incapacità lavorativa. Lo stato di salute dell'A. va considerato
ridotto a partire dal settembre 2001.
L'A. da
allora ha assunto un atteggiamento aggravatorio e somatoforme dove la
percentuale di uno e dell'altro è difficile da stabilire. E' possibile che
entrambi giochino un ruolo o che prevalga uno sull'altro.
Sicuramente e presente pure un atteggiamento
aggravatorio che va considerato e che senz'altro rende la prognosi alquanto
incerta.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è
abile al lavoro in tutte le attività finora svolte ed in qualsiasi altra
attività lavorativa medio - pesante
nella misura del 70%.
In attività lavorative leggere ed adatte l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80%.
Provvedimenti di riformazione professionale non sono
indicati in considerazione della mancata - motivazione da parte dell'A. e
dell'atteggiamento aggravatorio, regressivo e rivendicativo dell'A.
Siamo concordi con il nostro consulente dr. __________ ritenendo che la presa a carico psichiatrica dovrebbe stimolare l'A. ad uscire dalla posizione passiva che ha assunto,
cercando di mettersi in discussione in prima persona, responsabilizzandosi
verso la propria guarigione.
Il motivo d'incapacità lavorativa attuale non ha alcun
nesso causale con l'infortunio avvenuto il 5.09.2001, ma va ricercato in un
atteggiamento mentale dell'A." (Doc. AI 32)
Sulla
base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto
a prestazioni con decisione del 26 agosto 2005 motivata come segue:
"
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in
modo particolare dalla perizia 17.08.2005 del Servizio accertamento medico
dell'AI risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice
comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 30% nell'attività precedentemente
svolta.
Per contro, l'assicurata è ritenuta abile al lavoro,
nella misura dell'80%, in attività più confacenti allo stato di salute
(attività leggere).
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta, cameriera, (Fr. 40'300.--) e quello ottenibile in
un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 32'756.--), risulta una perdita
di guadagno del 19%.
Misure d'ordine professionale non risultano
medicalmente esigibili.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 25)
In sede di
opposizione l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione producendo un certificato 4 ottobre 2005 nel quale il dr. __________
si è, tra l’altro, così espresso:
"
A) Per quanto
riguarda la questione AI e la perizia del Dr. __________
Il perito non può esprimere un giudizio di valore del
tipo "L'incidente non si è dimostrato di grave minaccia per l'incolumità
fisica dell'Assicurato" poiché la percezione soggettiva di minaccia e/o
pericolo non è quantificabile né ristretta ai parametri dell'esaminatore.
Peraltro - come ammette il Dr. __________ stesso
- "persistono i fenomeni di flash-back (...) incubi notturni e un
comportamento di evitamento alla guida".
Tutti elementi questi che depongono per la diagnosi che
si vorrebbe escludere, anche considerando il corteo sintomatologico che si
aggiunge a quanto sopra (in parte ripresi dal Dr. __________ nella sua perizia) e cioè:
- "una vita totalmente passiva e dipendente";
- il fatto che la paziente passi "la maggior
parte della giornata sul
balcone di casa, tra il divano e il letto";
- "il contatto difficoltoso con
l'interlocutore"
- "l'importante distacco
affettivo";
- la presenza di "una lieve commozione (sic) e
un tono dell'umore
deflesso";
- il fatto che la paziente ravvisi nell'evento
traumatico "l'elemento che
ha marcato in modo irreversibile la sua vita e la
fonte di tutti i suoi
malanni";
- la presenza di "un sistema
ideatorio di tipo passivo (...) sia a livello dei comportamento che a livello
affettivo e ideativo".
Malgrado il Dr. __________ riconosca
tutti i punti appena elencati (virgolettati) le sue conclusioni si discostano e
contrastano con gli stessi; sorprendentemente direi!
Gli elementi constatati e riportati dallo stesso Dr. __________ depongono invece per le gravità e la complessità del quadro clinico
della paziente." (Doc. AI 21)
Inoltre,
l’opponente ha prodotto un certificato del dr. __________ datato 10 ottobre
2005.
del seguente contenuto:
"
in merito alla
problematica riguardante l'assicurazione invalidità di questa mia paziente,
segnalo come essa era in mia cura a partire dal 26.09.2002 per una problematica
di cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale avvenuto
in data 05.09.2001. Già durante la mia prima visita avevo diagnosticato un
quadro a carattere fibromialgico, che ha mostrato un decorso come spesso accade
in queste patologie di tipo cronico ed evolutivo e resistente a tutte le
terapie instaurate. La paziente soffre inoltre di problemi di tipo funzionale
con cefalee croniche, problematiche di disturbo dei sonno, nonché sviluppo di
un quadro a carattere ansioso depressivo. Durante il decorso si è poi
manifestato un episodio di dolore particolarmente intenso ed acuto a livello
della colonna lombare, con irradiazione alla gamba destra nel febbraio-marzo
del 2004. Vista una sintomatologia piuttosto intensa con un reperto clinico non
di univoca interpretazione, avevo fatto eseguire una RM della colonna lombare presso
l'istituto radiologico __________ di __________ il 22.03.2004, che ha evidenziato
un'erniazione discale lussata a livello L5/S1 in sede centrale con
compressione sul sacco tecale e soprattutto sul decorso prossimale della radice
di S1 destra. La paziente fu vista in ambito anche neuro-chirurgico per questo
problema da parte del Dr. __________ in data 23.11.2004, che ha comunque
proposto una terapia di tipo conservativo, visto che l'intervento a livello
L5/S1 sarebbe stato di fissazione e non tanto di un intervento unicamente di
ernia del disco. L'associazione quindi di queste tre patologie all'apparato
locomotorio, in particolar modo comunque della problematica fibromialgica e
delle alterazioni degenerative significative a livello del disco L5/S1, sono
secondo me limitanti per quanto riguarda l'attività professionale della
paziente, in particolar modo quella svolta di cameriera. Ritengo che
un'attività di questo tipo nella forma completa non sia più esigibile.
Un'attività professionale al 50% potrebbe entrare ancora in considerazione.
Anche per quanto riguarda attività professionali come quelle svolte attualmente
di casalinga, vi è una limitazione.
Tenendo in considerazione comunque che la paziente può
essere aiutata dai membri della famiglia e può usufruire di pause prolungate ed
organizzare il lavoro anche a seconda del suo stato di salute, ritengo che
questa incapacità lavorativa quale casalinga sia inferiore a quella di
cameriera e raggiunga un 40%.
Per attività lavorative medio leggere, la paziente potrebbe
essere ritenuta ancora abile al lavoro nella forma del 60%. Si dovrà comunque
tenere in considerazione che l'attività professionale deve essere
ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, permettere alla paziente di
alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, evitare
che la paziente debba piegarsi in avanti con la parte superiore dei corpo e
rialzarsi in modo continuo, che debba svolgere dei lavori con rotazione del
tronco ed anche non debba rimanere in posizioni statiche e prolungate con la
parte superiore dei tronco e la colonna cervicale leggermente piegate in avanti
o in posizioni non ergonomiche." (Doc. AI 21)
Nelle
sue Annotazioni 7 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha confermato la
valutazione dell’incapacità lavorativa effettuata dal SAM osservando:
"(…)
In fase di opposizione vengono presentati:
certificato dr. __________ del 4.10.2005: egli critica
aspramente la valutazione del Dr. __________. In
questo caso ritengo doveroso che il dr. Jaime prenda
posizione lui stesso alle critiche a lui rivolte.
Certificato dr. __________ del 10.10.2005: qui non
vengono evidenziati nuovi elementi clinici ma la presa di posizione del dr. __________
in pratica si limita ad una diversa interpretazione della capacità lavorativa
residua dell'assicurata. In questo senso non vedo ragioni per le quali discostarci
dalla valutazione SAM/__________.
Procedere: invio copia lettera __________ a SAM per presa di posizione." (Doc. AI 14)
Interpellato
in merito, il dr. __________, specialista FMH in psichiatria, ha preso
posizione sulle critiche mossegli dal collega dr. __________ con uno scritto
del 29 novembre 2005 (doc. AI 12-1).
Con scritto 16 febbraio 2006 i medici del SAM hanno ulteriormente
precisato, tra l’altro, quanto segue:
"
Inoltre, continua ancora
il nostro consulente, nella maggior parte della componente clinica, della quale
la periziando si lamenta e che la dovrebbe rendere invalida, prevale la sintomatologia
algica, per altro già presente a partire dal 1995, e che si è aggravata fino al
momento attuale. II processo psicosomatico è insorto già a partire dal 1995.
Non è quindi giustificabile concedere all'evento dell'incidente della
circolazione la valenza di elemento traumatico, ma, piuttosto, va considerata
la tendenza dell'A. alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici nell'ambito
di una fragilità strutturale premorbida.
Teniamo comunque a precisare alcuni dati a nostro
avviso erroneamente descritti da parte del dr. __________. Quest'ultimo nel suo
scritto fa notare come gli elementi constatati e riportati da parte del dr. __________ depongano per la gravità e la complessità del quadro clinico e cita:
- una "vita totalmente passiva e
dipendente", "la paziente passa la maggior parte della giornata sul
balcone di casa tra il divano e il letto";
- "il contatto difficoltoso con
l'interlocutore";
- "l'importante distacco affettivo";
- "la presenza di una lieve
commozione e un tono dell'umore deflesso";
- "il fatto che la paziente ravvisa
nell'evento traumatico l'evento che ha marcato in modo irreversibile la sua
vita e la fonte di tutti i suoi malanni";
- "la presenza di un sistema
ideatorio di tipo passivo sia a livello del comportamento che a livello e
ideatorio".
Ebbene dobbiamo segnalare quanto segue:
Innanzitutto la maggior parte di queste osservazioni,
la nr. 1, la nr. 2, la nr. 6, sono semplicemente dei dati soggettivi da parte
della perizianda che non possono essere verificati da parte del consulente psichiatra.
II contatto difficoltoso con l'interlocutore può
avvenire anche tra persone che non hanno nessuna patologia psichiatrica e
pertanto non è patognomonico per una problematica psichiatrica maggiore.
L'importante distacco affettivo, come già descritto dal nostro consulente dr. __________, può essere caratteristico di un disturbo di personalità di tipo
conversivo, oppure può essere anche chiaramente voluto da parte di un
assicurato.
La segnalazione da parte del dr. __________, sulla presenza di una lieve commozione e di un tono dell'umore deflesso,
è accompagnata dalla descrizione di una tendenza chiara all'accentuazione della
sofferenza psicologica. Il dr. __________ ha
voluto sottolineare come questa sintomatologia venga accentuata da parte della sig.ra
RI 1. La presenza di un sistema ideatorio di tipo passivo, sia a livello del
comportamento che a livello affettivo e ideatorio, è una caratteristica che non
necessariamente denota una patologia psichiatrica maggiore, tanto più se accompagnata
da un flusso del pensiero fluido, senza allentamento dei nessi logici, e
soprattutto se questa sintomatologia è incongrua al quadro clinico attuale,
"in quanto è sproporzionata la totale passività che presenta e della quale
si lamenta".
Presso il SAM abbiamo potuto
riscontrare dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto
dichiarato dall'A., ciò che rende le osservazioni poste da parte del collega
dr. __________ non difendibili.
Al punto B), il dr. __________ risponde a delle
questioni specifiche poste dall'avvocato della perizianda, riassume le diagnosi
e descrive i reliquati. Fa notare come, riprendendo la frase del dr. __________ "il processo
psicopatologico di cui soffre la paziente si è messo in atto dopo le cadute dei
meccanismi difensivi labili preesistenti", e che "i meccanismi sono
caduti dopo l'incidente del 05.09", mentre d'altra parte questi stessi
meccanismi, "seppur labili hanno sempre permesso alla paziente di vivere
in modo sereno e socialmente compensato fino al momento dell'infortunio".
Ci sentiamo in dovere di fare un'osservazione a questa affermazione, basandoci
su dati puramente oggettivi. Se prendiamo per esempio in considerazione
l'anamnesi professionale quella più socialmente indagabile e oggettivabile,
possiamo fare le seguenti affermazioni:
L'A. ha
lavorato dal 1988 per quattro stagioni come stagionale in Ticino e per un anno
come annuale sempre come cameriera tuttofare. Nel 1993, dopo la nascita della
figlia, per due anni è in disoccupazione; riprende l'attività lavorativa nel
1995.
per 12 mesi, quando viene licenziata per malattia. Beneficia quindi ancora
dell'assicurazione disoccupazione fino al 1997 ed in seguito lavora in un
ristorante per otto mesi. E' nuovamente disoccupata; nel 1998 ed è attiva
presso il Soccorso Operaio come operaia cucitrice per pochi mesi. Interrompe
nuovamente nel 1999 causa gravidanza e fino al 2001 non lavora, risultando al
momento dell'incidente alla ricerca di un posto di lavoro.
Ora, dal 1993 in poi, dopo la nascita della figlia, l'A. ha lavorato al massimo 2 anni: questo dato non può
essere compatibile con l'affermazione fatta dal dr. __________, di perizianda
che ha vissuto "in modo sereno e socialmente compensata fino al momento
dell'infortunio".
Al punto 3 il dr. __________, quindi, conclude
ritenendo l'A. totalmente inabile al lavoro anche in qualità
di casalinga. L'A. si è presentata a più riprese presso il SAM salendo a piedi dalla strada del __________, ed in
seguito ha poi asserito di non riuscire a muoversi e di essere completamente in
balìa dei dolori che la costringono a letto per la maggior parte del tempo:
questa incongruenza non può assolutamente avvalorare una tale incapacità
lavorativa.
Al punto 4 il dr. __________ afferma che la perizianda
non è più riuscita a risollevarsi dalle conseguenze dell'evento traumatico. Se
consideriamo che dall'evento traumatico stesso l'A. ritiene
di dover trarre benefici secondari non indifferenti, risulta chiaro come l'A. non avrebbe mai potuto migliorare, nonostante le eccezionali
cure intraprese da parte del collega dr. __________.
Inoltre, contrariamente a quanto afferma il dr. __________,
il quadro dovuto alla sintomatologia dolorosa a carico dell'apparato locomotorio
si è instaurato nel 1995 e non al momento dell'infortunio e già da allora il
processo era in peggioramento, tanto che l'A. ha anche perso il posto di lavoro
presso il ristorante __________ proprio a causa della malattia. Il fatto che
nell'ambito della perizia SAM si sia potuto riconoscere un atteggiamento
aggravatorio, non solo da
parte dei periti del SAM, ma
anche da parte de vari consulenti, riteniamo che le osservazioni del dr. __________
pecchino, soprattutto, di parzialità e portino pochi elementi concreti ed
oggettivi, basandosi soprattutto su dati soggettivi dell'A..
Ricordiamo che il tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di contestare e rifiutare delle valutazioni
poco oggettivate e stabilite unicamente su dati soggettivi da parte di un
periziando." (Doc. AI 7)
Nelle sue “Annotazioni” del 23 febbraio 2006 il dr. __________ del
SMR ha di conseguenza osservato che la risposta del dr. __________ e del SAM
fossero sufficienti e mostrassero chiaramente che le affermazioni del dr. __________
non fossero fondate (doc. AI 6-1).
Con
decisione su opposizione 10 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di
prestazioni con le seguenti motivazioni:
"
4.
Nella fattispecie, l'opponente ha
dissentito dalle osservazioni e conclusioni medico-peritali addotte dal SAM, ritenendo implicitamente e di conseguenza errata la
valutazione conclusiva dell'UAI, ponendo segnatamente l'accento sull'influsso
negativo esercitato dalle patologie psichiatrica e reumatologica a livello di
capacità di lavoro.
La diatriba verte dunque sull'apprezzamento della
capacità lavorativa medico-teorica e per questo specifico fatto le certificazioni
mediche del Dr. __________ e del Dr. __________ presentate in sede di
opposizione sono state sottoposte all'attenzione del SMR.
Per quanto riguarda il rapporto stilato dal Dr. __________,
il SMR ha essenzialmente rilevato l'assenza di nuovi elementi clinici ed
osservato che, in realtà, il citato specialista si è limitato ad una diversa
interpretazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata. A fronte di
tali constatazioni, non sussistono ragioni valide per scostarsi dalla valutazione
peritale del SAM.
Per quanto invece relativo alla certificazione del Dr. __________,
il SMR ha considerato opportuno coinvolgere i periti del SAM, richiedendo loro una precisa presa di posizione, poi
rassegnata dai medesimi con rapporti circostanziati datati 29 novembre 2005 e
16.
febbraio 2006. In sintesi, è stato evidenziato che le osservazioni poste dal
Dr. __________ peccano soprattutto di parzialità e portano pochi elementi
concreti ed oggettivi, essendo basate particolarmente sui dati soggettivi
descritti dall'assicurata.
A questo proposito, è opportuno ribadire e sottolineare
che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno
forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti
non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene
invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del
proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Nell'evenienza concreta, la perizia SAM in questione non è tale da offrire spunto alcuno di
critica, risultando dunque oggettiva, completa e dettagliata.
Di conseguenza, alla luce di tutti gli atti raccolti e
convalidati dal SMR per quanto concernente l'aspetto medico, non essendo stati
messi in evidenza fattori oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio
espresso con la decisione impugnata, la stessa decisione deve essere
confermata." (Doc. AI 5)
Con
scritto 22 marzo 2006 all’Ufficio AI il dr. __________ ha affermato:
"
ho visto oggi in urgenza
la mia paziente Sig.ra RI 1, la quale mi ha trasmesso copia della Vs. decisione segnalata sopra, pregandomi di volerVi
segnalare le mie osservazioni in merito.
Premetto che la visita in urgenza di oggi ha
necessitato un prolungato intervento di contenimento clinico - mio e del mio
collaboratore, lo psicologo Sig. __________ - alfine di evitare pericolose
derive psicopatologiche legate a violenti vissuti etero e auto-clastici.
Un supplemento psicofarmacologico ha dovuto perciò
essere urgentemente messo in atto.
Detto ciò, devo però subito stigmatizzare quanto da Voi
riportato nel Vostro scritto, a pag. 4, laddove segnalate che le mie
osservazioni, riportate nel certificato medico dei 4.10.2005, a Vostro avviso
peccherebbero soprattutto di parzialità e porterebbero pochi elementi concreti
ed oggettivi, essendo basate "particolarmente sui dati soggettivi
descritti dall'assicurata".
Ritengo questo Vostro giudizio e commento quanto mai
irrispettoso nei confronti della paziente e del curante, per non parlare del
sottoscritto, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che ha in cura la paziente da
tre anni e che non credo meriti di essere "liquidato" con osservazioni
di questo tenore. Una maggiore considerazione nei confronti dei medici che si
stanno occupando con il massimo impegno di un caso complesso e grave come
quello della Sig.ra RI 1 deve essere la condizione minima condivisa per poter
giungere ad una soluzione del caso imparziale, avulsa da pregiudizi e serena.
Proprio alfine di evitare drammi e sofferenze inutili a
persone che già sono state messe a dura prova dal loro destino esistenziale e
clinico.
Concludo questo mio breve commento senza entrare nel
merito del Vostro scritto in oggetto in quanto è perlomeno avvilente e
squalificante per dei clinici doversi confrontare con ragionamenti ed argomentazioni
che - in questo caso sì - peccano di parzialità per la loro tessitura
apodittica ed autoreferenziale." (Doc. AI 4)
Con
il presente ricorso l’assicurata ha prodotto atti relativi all’operazione di
iperplasia delle conche nasali eseguito nell’aprile 1998 (doc. D), oltre a uno
scritto del 3 aprile 2006 del dr. __________, nel quale il suo medico curante
ha dichiarato di dissentire dalla valutazione del SAM sulla sua capacità lavorativa
(doc. C). Ha prodotto inoltre un certificato 13 aprile 2006 del dr. __________,
spec. FMH chirurgia cervico facciale, il quale ha affermato che la paziente soffriva
di diverse patologie nel campo ORL soprattutto con infezioni a livello dei seni
paranasali e valori della tiroide da controllare (doc. D). Agli atti è stato
versato anche un referto radiologico del 18 novembre 2004 concludente quanto
segue:
"
CONCLUSIONE:
Non visibile erniazione discale.
Rispetto al referto dei 2002 notasi la comparsa di una
protrusione del disco C4-C5 con più focalità dal lato destro ed
ipertrofia legamentaria in sede centrale e paramediana sinistra.
Compressioni neurali dirette non sono apprezzabili; vi
è soltanto una riduzione dello spazio sutbaracnoidale anteriore e nessuna
lateralizzazione
- Al livelli C5-C6 e C6-C7 stato quo-ante con bulging
degli anelli fibrosi o piccola
protrusione." (Doc. D3)
Nel
gennaio 2002 era invece stato concluso quanto segue:
"
CONCLUSIONI:
rettilineità della colonna tra C4-C7 in espressione di una rigidità o spasmi
muscolari. Non si notano sporgenza patologiche di rilievo con dal lato destro
una minima protrusione a livello C5-C6." (Doc. D4)
La
ricorrente ha prodotto anche atti relativi a indagini mediche per il problema
della tiroide concludenti per l’assenza di cellule maligne e di tiroidite (doc.
D), oltre che una certificazione del dr. __________ concludente:
"
Conclusione: sindrome cervicale
e lombare nell'ambito di una discopatia C3/4 e C4/5 e L5/S1 in stato dopo
infortunio della circolazione nel 2001. Brachialgia senza però evidente
radicolopatia e radicolopatia algica S1 a dx in presenza di un bulging discale
L5/S1 accentuato a dx.
Procedere: RM cervicale, poi nuova valutazione
03.11.04
lettera Dr. __________, __________
23.11.04
invariata con forti dolori lombari, alle gambe,
cervicali e braccia.
La RM cervicale non evidenzia problemi di
rilievo." (Doc. E)
Il successivo 2 maggio 2006 il legale della ricorrente ha inoltrato
un certificato del 27 aprile 2006 del dr. __________ che ha affermato:
"
Diagnosi:
- fibromialgia
- cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della
colonna cervicale avvenuto in data 05.09.2001
- sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena
e stato dopo possibile irritazione della radice di S1 a destra, su un'ernia discale
lussata a livello L5/S1 in sede centrale con compressione del sacco tecale
(settembre 2002)
La paziente per questa problematica a livello lombare,
è stata sottoposta a delle infiltrazioni peridurali, nonché a fisioterapia
ambulatoriale, nonché da una cura riabilitativa stazionaria presso la clinica
di riabilitazione di __________ dove è stata degente dal 22.01.2003 al
11.02.2003
Grazie alle terapie sopra indicate, vi è stato un miglioramento
della sintomatologia a livello della gamba destra, mentre sono persistiti i
disturbi a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello
cervicale, nonché la problematica di tipo fibromialgico.
La paziente è in cura inoltre dal Dr. __________
specialista in psichiatria.
Alla mia consultazione dei 27.03.2006, la paziente mi
segnalava ancora dei dolori a livello di tutta la colonna vertebrale. Stava
seguendo delle sedute di fisioterapia ambulatoriale. Seguiva anche delle sedute
di agopuntura. Inoltre è in controllo psichiatrico a __________ presso la
clinica di giorno del Dr. __________, dove si reca due volte la settimana.
Erano migliorati come già sopradetto i disturbi a livello della gamba di
destra. Assumeva del Brufen e del Dafalgan per i dolori.
Clinicamente riscontravo soprattutto dei criteri
riferibili alla problematica di fibromialgia. Non avevo dei reperti di deficit
sensitivo motorici o dei sospetti clinici per un'eventuale compressione di tipo
radicolare. La paziente lamentava anche dei dolori a livello del ginocchio di
sinistra, senza che riscontrassi patologie di tipo degenerativo, infiammatorio
o sospetti per lesioni cliniche del menisco o dei ligamenti." (Doc. F)
Esaminata
tutta la documentazione medica prodotta, inclusi i risultati degli esami per i
valori tiroidei prodotti dall’interessata il 17 maggio 2006 (doc. H), il dr. __________
del SMR, nelle sue annotazioni 15 maggio 2006, ha affermato:
"
lettera dr. __________
del 27.4.2006:
questo rapporto conferma l'assenza di una patologia
reumatologica maggiore confermando la prevalenza di un quadro di fibromialgia
ossia di una problematica somatoforme (vedi anche capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische Begutachtung, Springerverlag, dove si mette l'accento sul
fatto che una fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un
disturbo somatoforme) come evidenziato in occasione della perizia SAM in luglio 2005. In ogni caso l'attuale rapporto del dr.
__________ non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica
sostanziale dello stato di salute reumatologico rispetto a luglio 2005.
lettera dr. __________ del 22.3.2006:
- assenza di nuovi elementi clinici
lettera dr. __________ del 3.4.2006:
assenza di nuovi elementi clinici, il medico si
discosta dalla valutazione SAM per quanto concerne l'esigibilità
lavorativa.
Lettera dr. __________ del 13.4.2006:
La documentazione presentata da parte del dr. __________ mostra una situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In ogni caso si tratta di
patologie clinicamente silenti e quindi non atte a ridurre la capacità
lavorativa in modo prolungato o duraturo.
Rapporto dr. __________ del 2.11.2004 (quindi precedente alla valutazione SAM)
Per quanto concerne la sensibilizzazione al
nichelio riscontrata nel 2003 in considerazione di un rischio aumentato di una
manifestazione allergica sono giustamente sconsigliate attività lavorative con
esposizione al nichelio."
(Doc. VIIbis)
Nel complemento del 24
maggio 2006 ha ancora osservato:
"
L'attuale referto di
laboratorio evidenzia uno stato dopo tìroidite Hashimoto.
A livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto
comporta quale unica conseguenza la necessità di una sostituzione con ormoni
tiroidei a causa di una ipofunzione tiroidea residua. Di regola questa
patologia risulta in seguito asintomatica e non comporta, se ben sostituita
come nel presente caso, ripercussioni sulla capacità lavorativa residua."
(Allegato a doc. X)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
2.8.1
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).
In
effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità
lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI non si è limitato a far allestire un
rapporto d’esame clinico da parte del medico SMR, ma ha altresì fatto esperire
una perizia multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata
tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione
sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici
nonché a un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico (cfr.
doc. AI 32 e in esteso consid. 2.6).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
posta la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F
45.
) con un’elaborazione patologica dell’evento traumatico”, ha concluso
per un’incapacità lavorativa, in ogni attività esigibile e in quella di
casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del 10%. Lo specialista ha osservato
come la sintomatologia depressiva avesse una lieve entità, la stessa risultando
tuttavia esagerata da una tendenza alla passività del comportamento tenuto
dalla paziente, incongruo al decorso clinico del quadro depressivo. Secondo il
perito, visto l’atteggiamento passivo dell’interessata, non erano indicati
provvedimenti di integrazione professionale (doc. AI 32-35).
Queste
conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.7), meritano piena conferma.
Con
riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo psichiatra
come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente alla
giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste
nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130
V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23
aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale
non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della
capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta
una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi
soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di
una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28.
maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004.
nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
Nell’evenienza
concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.
In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come
lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente
spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in
misura superiore a quanto concluso dalla perizia.
Dal
lato reumatologico, il dott. __________, specialista in medicina interna
e reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 4 luglio 2005, posta le diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa di
"
4.
Diagnosi:
4.1
Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
1.
Sindrome del dolore cronico.
- Sviluppo
a seguito di incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001 con conseguente
trauma distorsivo della colonna cervicale.
- Assenza di
particolari alterazioni morfostrutturali a livello cervicale.
2.
Sindrome lombovertebrale-spondilogena
cronica a dx su:
- Discopatia
L5-S1.
- DD: nell'ambito
della diagnosi 1.
3.
Sindrome ansio-depressiva con
tratti somatoformi.
- Sindrome posttraumatica da stress." (Doc. AI 32-37)
ha
concluso che la sindrome fibriomialgica esercitava un influsso limitante sulla
capacità lavorativa dell’interessata, nella precedente attività di cameriera o
ausiliaria di pulizie e come casalinga, nella misura del 30%, mentre che in
attività fisicamente leggere l’incapacità scendeva al 20%. Lo specialista ha
precisato:
"
5.
Valutazione e
prognosi:
Si tratta di un'assicurata 37enne che presenta un
complesso quadro algico, particolarmente accentuato sul tronco, a dx più che a
sx. L'anamnesi concernente dolori alla colonna vertebrale risale almeno già al
1995, quando venne valutata per la prima volta dal dr. __________ a causa di
una lombalgia:
I-dolori-erano-allora-ben-regrediti-dopo-l'esecuzione-di-trattamenti-fsioterapici.
Vi è poi stato un netto peggioramento dell'intera situazione a -seguito del
citato incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001. Da allora vi è
stato uno sviluppo assolutamente negativo, caratterizzato da persistenti dolori
all'intera colonna vertebrale, quasi per nulla influenzabili dalle innumerevoli
terapie medicamentose e fisioterapiche più volte eseguite. Contemporaneamente
si è sviluppata una sindrome ansio-depressiva, con tratti somatoformi, la quale
verosimilmente influenza la manifestazione dei suoi attuali dolori. Le indagini
radiologiche e neuroradiologiche già più volte eseguite sia a livello della
colonna cervicale che di quella lombare hanno potuto evidenziare unicamente una
discopatia a livello L5-S1 con piccola ernia discale medio-laterale
dx, con contatto con la radice S1 di dx. A livello cervicale non si è invece
mai evidenziata alcuna compressione radicolare, né tanto meno lesioni di natura
postraumatica.
All'esame clinico ho potuto riscontrare un'assicurata
in buone condizioni generali, chiaramente depressa, dimostrativa, molto
sofferente, compliance estremamente cattiva, tanto da far molta fatica a poter
valutare correttamente lo stato reumatologico e neurologico, soprattutto per
quanto concerne la colonna vertebrale. Non ho comunque evidenziato alcun chiaro
segno clinico per una radicolopatia né a livello cervicale né tanto meno
lombare. Nessun segno per un'artropatia di natura infiammatoria e/o degenerativa.
Ci troviamo perciò di fronte ad un classico quadro di
dolore cronico, il quale è stato scatenato dal citato infortunio del settembre
2001.
Come è ben descritto nella letteratura concernente i traumi distorsivi
della colonna cervicale, è possibile osservare frequentemente degli sviluppi
simili, soprattutto in pazienti "a rischio" ,(per innumerevoli
problemi di natura somatica o socio-famigliare). Anche nel caso della signora RI
1.
si è sviluppata una sindrome del dolore cronico, verosimilmente ricollegabile
ad uno sviluppo ansio-depressivo con tratti somatoformi.
L'assenza di una correlazione stretta con eventuali
patologie morfostrutturali del rachide è confermata dalla totale non risposta
alle molteplici terapie eseguite nel corso degli ultimi tre-quattro anni. La
descritta discopatia L5-S1 può spiegare solo parte dei suoi attuali disturbi,
non sicuramente l'intero quadro clinico da lei ora presentato.
Risulta perciò essere molto difficile poter valutare
correttamente la sua residua capacità lavorativa, in presenza di una forte
discrepanza tra i dolori da lei soggettivamente riferiti ed i dati oggettivi in
nostro possesso. Sotto l'aspetto puramente reumatologico, in considerazione
delle descritte patologie al rachide, ritengo che l'assicurata debba essere
considerata abile allo svolgimento di un'attività lavorativa medio-pesante come
quella di cameriera o donna delle pulizie nella misure di circa il 70%. La medesima
valutazione vale anche per l'attività di casalinga. Vi è però anche una leggera
limitazione della sua capacità lavorativa per lavori fisicamente leggeri, che
non implichino alcuno sforzo significativo per la colonna vertebrale,
limitazione che è piuttosto dovuta ai disturbi di concentrazione ed all'impossibilità
di mantenere a lungo la medesima posizione, sia essa seduta o in piedi. Per
attività fisicamente leggere vi è perciò, sotto l'aspetto puramente teorico,
un'incapacità lavorativa di circa il 20%. In assenza di una qualsiasi formazione
professionale e di scarse conoscenze linguistiche, ritengo improbabile una riqualifica
professionale. L'assicurata potrebbe perciò svolgere unicamente lavori non
qualificati, come quelli da lei precedentemente svolti.
Sotto l'aspetto terapeutico non credo che sarà
possibile aiutare l'assicurata con provvedimenti reumatologico-fisiatrici, in
assenza di una qualsiasi risposta alle terapie già finora eseguite. In teoria
l'assicurata potrebbe trarre beneficio dall'esecuzione di un regolare programma
di ginnastica medica per tonificare la muscolatura del tronco. Ho però il
sospetto che la compliance sia scarsa, così come la motivazione. Trattamenti
fisioterapici comprendenti misure passive di detonificazione muscolare potranno
lenire solo molto parzialmente i disturbi, senza però favorire in alcun modo
una sua evtl. guarigione, né tanto meno un miglioramento della sua capacità
lavorativa." (Doc. AI 32-27)
Contrariamente
a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti
appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi
per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003.
in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto
spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile
di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome
dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001
pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001
in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso
determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik
und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I
240/01).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in
particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante.
Infine, dal profilo neurologico, il dr. __________,
specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto del 13 luglio 2005 ha rilevato
un reperto blando senza deficit oggettivabili con una conseguente abilità lavorativa
intatta (doc. AI 32-38).
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno quindi posto come diagnosi invalidanti:
"
Sindrome somatoforme da
dolore persistente con un elaborazione patologica dell'evento traumatico nella
cui diagnosi differenziale rientra un'aggravazione.
Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:
discopatia L5-S1,
nell'ambito della diagnosi di dolore cronico
somatoforme,
con ernia discale a livello L5-S1
(vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome
radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo
fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.
Mentre
che quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno evidenziato:
"
Stato da trauma
distorsivo cervicale il
15.09.2001
senza lesioni
organiche evidenziabili.
TSH basale lievemente diminuito con valori periferici
FT3, FT4 nella norma.
Leggera ipereagibilità bronchiale.
Probabile allergia al nichel.
ritenendo di conseguenza l’assicurata, a dipendenza della
problematica reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività
precedentemente svolta di ausiliaria di pulizia, cameriera e casalinga nella
misura del 30%, in un’attività professionale leggera nella misura del 20%. La
limitazione nella capacità lavorativa era da ricondurre ai dolori persistenti
accusati dalla paziente. I periti hanno sottolineato come l’assicurata avesse
assunto un atteggiamento dimostrativo e aggravatorio, ragione per cui
provvedimenti di riformazione professionale non erano indicati, in considerazione
dell’atteggiamento passivo e immotivato assunto dell'assicurata, mentre che veniva
auspicata una presa a carico psichiatrica per aiutare l’interessata ad uscire
dalla posizione passiva assunta (doc. AI 32-22; cfr. sopra, consid. 2.6).
2.8.2
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati
da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione
clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni
rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Innanzitutto,
non possono modificare le suesposte conclusioni le varie certificazioni del dr.
__________, psichiatra che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.6).
Ora, va rilevato che le osservazioni 4 ottobre 2005 del dr. __________, piuttosto
critiche nei confronti delle conclusioni tratte dal perito dr. __________ ma
che comunque non si pronunciano chiaramente sulla capacità lavorativa della
paziente, sono state sottoposte per presa di posizione ai medici del SAM. Nel
suo scritto del 29 novembre 2005 il dr. __________ ha esposto dettagliatamente
e compiutamente i motivi per cui egli era giunto alla conclusione che la
paziente non fosse affetta da una sindrome post-traumatica da stress, taluni
criteri necessari per tale diagnosi non essendo in concreto soddisfatti, in
particolare quello della presenza di amnesia. Lo specialista ha ulteriormente
affermato che nel caso dell’assicurata ci si trova di fronte ad una
pseudoregressione, nella quale si mette in evidenza un’attitudine passiva
accompagnata da un’incongruenza clinica in quanto le funzioni volitive e cognitive
durante la visita si presentavano pressochè intatte (doc. AI 12-2). Esprimendosi
pure in proposito, i medici del SAM, in data 16 febbraio 2006, aderendo
integralmente alle osservazioni del dr. __________, hanno ulteriormente fatto
rilevare una serie di incongruenze contenute nello scritto del dr. __________.
Hanno inoltre sottolineato nuovamente che presso il SAM i medici hanno
constatato dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto
dichiarato dall’assicurata, fatto questo che rende le osservazioni del curante
psichiatra non difendibili, segnatamente con riferimento alla capacità lavorativa
dell’interessata (doc. AI 7-1).
A
prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. copra
consid. 2.7), se ne deve concludere che le certificazioni del dr. __________,
inclusa quella del 22 marzo 2006 (doc. AI 4-1), non apportano elementi nuovi o
considerazioni che possano in qualche modo mutare alle conclusioni tratte dai
medici del SAM sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso.
Quanto
poi allo scritto 10 ottobre 2005 del dr. __________ (cfr. sopra consid. 2.6 e
doc. AI 21-5), lo stesso non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni
tratte dallo specialista dr. __________ sulla base di un’accurata e
approfondita valutazione del caso. In effetti la descrizione del quadro clinico
fatta dal reumatologo curante dell’assicurata coincide essenzialmente con
quella del perito. Come osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue
annotazioni del 7 novembre 2005 e del 15 maggio 2006 (doc. AI 14-1 e VIIbis),
il dr. __________ non evidenzia nuovi elementi clinici, ma si limita essenzialmente
a dare una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua
dell’assicurata (stimata nel 60% in attività medio leggere adeguate e in quella
di casalinga) che tuttavia non permette di discostarsi dalle valide conclusioni
cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione. Analoghe considerazioni
valgono per le osservazioni espresse dal dr. __________ al legale della ricorrente
nel suo scritto 27 aprile 2006 prodotto agli atti (doc. F). In effetti in tale
scritto lo specialista in reumatologia non fa altro che rielencare i disturbi e
le terapie somministrate alla paziente, indicando tutt’al più un lieve
miglioramento che sarebbe subentrato alla gamba destra, ma in nessun caso
elementi tali da permettere di ammettere una sostanziale modifica delle stato
reumatologico rispetto a quanto attestato dal dr. __________ nel luglio 2005
(doc. F).
Quanto
d’altra parte allo scritto 3 aprile 2006 al legale della ricorrente del dr. __________,
generalista e curante della ricorrente, a ragione il medico SMR ha rilevato
come tale certificazione non apporti alcun elemento nuovo o alcuna diagnosi
nuova che permettano di dipartirsi dalle conclusioni tratte dai periti del SAM.
In effetti, il medico conferma in sostanza la diagnosi di sindrome somatoforme
da dolore persistente, ma non apporta delle argomentazioni valide a sostegno
della sua affermazione per cui la capacità lavorativa della paziente sarebbe
ulteriormente ridotta rispetto a quanto concluso dall'amministrazione (doc. C).
Né
del resto la restante documentazione prodotta unitamente al ricorso, segnatamente
quella relativa alle affezioni cervico-facciali e ai disturbi della tiroide di
cui è affetta la ricorrente (doc. D), consentono di modificare le suesposte
conclusioni, non solo perché attestanti affezioni già note e rilevate dai periti
del SAM, ma anche perché non indizianti una conseguente inabilità lavorativa a
dipendenza di tali problematiche (cfr. in questo senso anche il dr. __________
del SMR nelle sue annotazioni del 15 e 24 maggio 2006, doc. VIIbis e X). Lo
stesso vale per la documentazione radiologica e le certificazioni del dr. __________
di epoca peraltro antecedente la perizia del SAM (doc. E).
Né del resto l’interessata ha fatto valere, nel suo gravame, altre
allegazioni che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni
o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che sino al momento
dell'emanazione dell'atto impugnato (il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b)
i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in
maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________ e dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può esser fatto
riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetto da altre patologie
invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere siccome dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188.
consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% nelle
attività precedentemente svolte quale cameriera, ausiliaria di pulizie o come
casalinga, e dell’80% in un’attività lavorativa leggera più adatta.
2.9
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione ha
stabilito un grado d’invalidità del 19% (cfr. sopra consid. 2.6). Gli
accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di
invalidità dell’assicurata meritano conferma.
In
effetti, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto
di vista reumatologico, l’amministrazione partendo
da un reddito da valida quale cameriera di fr. 40’300, e di un reddito da
invalida di fr. 32’756, calcolato in base alle tabelle RSS, ha stabilito un grado
d'invalidità del 19% (doc. AI 25-5).
Tali accertamenti e conclusioni, che
sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano piena conferma.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla
Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto
2006.
in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da
invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non
più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe
comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre
valutare se vi è stata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
Infine,
a titolo completivo va detto che il grado d’invalidità non raggiungerebbe
comunque la soglia pensionabile del 40% nemmeno volendo applicare il metodo
misto di graduazione dell’invalidità (cfr. sopra consid. 2.4) e, quindi, considerare
l’assicurata solo parzialmente salariata fissando di conseguenza al 50% la
quota riservata alle mansioni professionali e al restante 50% quella dedicata
alle occupazioni casalinghe. In effetti, nel rapporto del 7 ottobre 2004
l’assistente sociale che ha esperito l’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’assicurata ha fissato un
grado complessivo di limitazioni nell’esecuzione delle faccende domestiche del
31,5% in sostanziale conferma della valutazione dell’inabilità fatta dai periti
del SAM (doc. AI 54-7 e cfr. sopra consid. 2.6). In tale evenienza infatti il
grado di invalidità globale sarebbe di poco superiore al 25% (50 x 19% + 50 x
31,5%).
2.10
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere
la ricorrente invalida nella misura del 19%, essendo basata su sufficienti
approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza
rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e
il ricorso respinto.
Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
su opposizione in lite.
2.11
L’assicurata
ha chiesto di essere sentita.
Il TCA,
che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il
diritto, rinuncia a sentire la ricorrente.
Infatti, l’assicurata
ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in
precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una sua
audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti
nei considerandi precedenti, il rifiuto di concederle una rendita di invalidità
deciso dall’amministrazione è corretto.
Inoltre,
l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1
CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta
chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,
come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o
di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.
fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente
chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere
ulteriori prove ed all'audizione della ricorrente medesima.
2.12
Infine,
con il gravame l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura
ricorsuale.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005
nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04;
STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304
consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta
ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente una
rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di un’incapacità lavorativa
sufficiente.
La
conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole
si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata
non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi rilevante (cfr. in proposito
consid. 2.6 e 2.8.2).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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