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Decisione

32.2006.89

Respinta rendita per grado di invalidità insufficiente. Assicurata contesta accertamenti medici. Ricorso respinto. Respinta domanda di assistenza giudiziaria

19 aprile 2007Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I vari documenti medici presentati in fase ricorsuale

(referto Dr. __________ del 27.04.2006, Dr. __________ del 22.03.2006, Dr. __________

del 03.04.2006, Dr. __________ del 13.04.2006 con allegato 06.05.1998

dell'ospedale Regionale di Locarno per intervento di trattamento di iperplasia

delle conche nasali, radiologie del 18.11.2004 e 24.01.2002, risultati del

centro citologico del 06.04.2006 per sospetta tiroidite e noduli; ecografia

parti molli del collo del 28.03.2006 (Dr. __________), cartella del Dr. __________

del 2004) sono stati sottoposti al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI

(SMR), il quale si è espresso in merito nell'annotazione del 15 maggio 2006 allegata,

da considerarsi parte integrante della presente risposta.

In sostanza, il __________ ha osservato che in merito

alla questione reumatologica il referto del Dr. __________ (doc. F del ricorso)

conferma l'assenza di una patologia reumatologica maggiore, confermando la

prevalenza di un quadro di fibromialgia, ossia di una problematica somatoforme

(il SMR cita a tal proposito il capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische

Begutachtung", Springerverlag, dove si mette l'accento sul fatto che una

fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un disturbo

somatoforme), come evidenziato in occasione della perizia del Servizio

Accertamento Medico dell'AI (SAM) del 17 agosto 2005 (doc. Al n. 32 agli atti).

In ogni caso l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di oggettivare

o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute

reumatologico rispetto a luglio 2005.

In merito all'aspetto psichiatrico, lo scritto del Dr. __________

(doc. B del ricorso) non apporta elementi clinici nuovi che possano inficiare

le risultanze peritali con valore probante emerse dalla perizia

pluridisciplinare SAM.

Stessa considerazione va ritenuta per lo scritto del

Dr. __________ (doc. C del ricorso), nel quale si denota un'assenza di nuovi

elementi clinici, con il medico che si discosta dalla valutazione SAM per

quanto concerne l'esigibilità lavorativa.

In merito alla presa di posizione del Dr. __________

(doc. D del ricorso), il SMR osserva che la documentazione prodotta mostra una

situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In

ogni caso, si tratta di patologie clinicamente silenti e quindi non atte a

ridurre la capacità lavorativa in modo prolungato o duraturo.

Per quanto concerne la cartella clinica del Dr. __________

(doc. E del ricorso), la medesima verte sul periodo dal 02.11.2004 al

23.11.2004 precedente la perizia SAM, quindi già considerato all'interno della

citata perizia.

In merito alla sensibilizzazione al nichelio

riscontrata nel 2003, in considerazione di un rischio aumentato di una

manifestazione allergica, il SMR ritiene giustamente sconsigliate attività

lavorative con esposizione al nichelio.

In conclusione, la documentazione medica prodotta in

fase di ricorso non è tale da inficiare le conclusioni peritali con valore

probante emerse dall'accertamento effettuato pluridisciplinarmente dal SAM, che

vanno confermate anche nella presente fase.

Pertanto, preso atto della valutazione medica, e

ribadita quella economica che ha definito la perdita lucrativa pari al 19%, si

chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata

e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VII)

Il 30 maggio 2006 l’amministrazione ha ulteriormente osservato

quanto segue:

"

Ritenuto che il referto

medico concernente l'esame endocrinologico di parte ricorrente (cfr. allegato

H) è stato trasmesso allo scrivente Ufficio dopo la risposta del 18 maggio

2006, vi trasmettiamo con la presente le considerazioni poste in merito dal Servizio

Medico Regionale dell'AI (SMR), il quale ha esaminato il referto menzionato.

Il SMR ha osservato che il referto medico di

laboratorio evidenzia uno stato dopo tiroidite Hashimoto, costatando che a

livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto comporta quale unica conseguenza

la necessità di una sostituzione con ormoni tirodei a causa di una ipofunzione

tiroidea residua. Di regola questa patologia risulta in seguito asintomatica e

non comporta, se ben sostituita come nel presente caso, ripercussioni sulla

capacità lavorativa residua.

Per il resto si rinvia a quanto già indicato con

risposta del 18 maggio 2006.

In conclusione, si ritiene di dover insistere nel

chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)

1.5. In

data 23 giugno 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:

"

(...)

II. NEL MERITO

Sulla base dei certificati e rapporti medici prodotti

con il ricorso 27 aprile 2006 (da doc. B a doc. E), la Signora RI 1 non può

assolutamente condividere quanto asserito dal dr. med. __________ nella sua

annotazione di cui al doc. VII bis.

Per quanto attiene l'aspetto psichiatrico, la

ricorrente rileva che come nella decisione impugnata, le risultanze e

valutazioni del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il quale

ha in cura la paziente da tre anni, vengono di fatto scartate con un'unica,

laconica, frase. La ricorrente, non può quindi che fare sue, anche in questa

fase, le parole del dr. med. __________ (scritto 22 marzo 2006 di cui al doc.

B) e ritenere l'annotazione del dr. med. __________ su questo punto, ripresa

dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del __________ nel suo allegato di

risposta, parziale ed insufficiente per inficiare le risultanze e valutazioni

del proprio curante.

Relativamente alle valutazioni del dr. __________, si

rileva come nel suo scritto 3 aprile 2006, quest'ultimo sottolinei il fatto che

da una parte la ricorrente sia costantemente e regolarmente seguita non solo da

lui, ma anche dal reumatologo dr. __________ e dallo psichiatra dr. __________,

allorquando le valutazioni dei medici del SMR si fondano esclusivamente su

documenti (spesso poi ritenuti inattendibili e di fatto scartati dal SMR) ed

un'unica visita.

Per quanto attiene al doc. VII bis, relativamente alla

lettera del dr. __________ 3 aprile 2006, la Signora RI 1 non può che rilevare

l'assoluta sommarietà con la quale viene scartata la valutazione del proprio

curante, che deve essere quindi certamente confermata anche per quanto attiene

l'elemento dell'esigibilità lavorativa della ricorrente, che si discosta da

quella ritenuta nella decisione impugnata.

In modo del tutto generale, ed in conclusione, non si

può che rimarcare una sostanziale assenza di accertamenti approfonditi

relativamente ai documenti prodotti dalla ricorrente, tanto da risvegliare nei

colleghi, medici curanti della Signora RI 1, un certo risentimento per la

sufficienza con cui le loro valutazioni vengono di fatto liquidate in una

frase. (...)" (Doc. XII)

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita

d’invalidità.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima

di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente,

le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio,

op. cit. pag. 211).

Nel

caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa

torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle

versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al

31.

dicembre 2003) secondo cui

"Qualora

l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori

gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è

determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni

consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso

2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella

dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado

d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V

146.

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6

Ricevuta

la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione, dopo

aver acquisito agli atti gli incarti dell’assicurazione infortuni e di quella

contro la disoccupazione, ha interpellato il dr. __________, FMH in

reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo rapporto 30 aprile 2003, posta

la diagnosi di “Fibriomalgia, stato dopo trauma distorsivo della colonna

cervicale, sindrome lombo spondilogena destra su discopatie L5/S1 con

protrusione discale L5/S1 laterale destra, tendenza ad una reazione ansioso

depressiva”, ha precisato che il quadro clinico era da considerare

piuttosto blando mentre i disturbi soggettivi della paziente erano estremamente

invalidizzanti. Lo specialista ha attestato una completa inabilità lavorativa nella

professione di cameriera mentre che come casalinga era da considerare inabile

nella misura del 50% (doc. AI 85-1).

Dal

canto suo il dr. __________, generalista, nel suo rapporto all’AI del 10 giugno

2003, confermate le diagnosi del dr. __________ oltre che “Neurodermite,

infetti recidivanti delle vie urinarie inferiori, stato dopo concotomia bil

per iperplasia delle conche nasali nel 1998”, ha concluso per una totale incapacità

lavorativa dal settembre 2001, precisando che la patologia reumatologica non consentiva

al momento alla paziente di iniziare alcuna attività professionale (doc. AI 84).

L’ufficio AI ha anche interpellato il dr. __________, specialista in

psichiatria, il quale nel suo rapporto medico del 24 giugno 2003, diagnosticate

“Sindrome ansioso-depressiva, con importanti somatizzazioni, stato dopo

trauma discorsivo colonna cervicale dopo colpo di frusta, SPTS, dolore cronico,

Fibriomalgia”, in merito alla valutazione sulla capacità lavorativa ha

indicato di fare riferimento a quanto attestato dal dr. __________ consigliando

una valutazione collegiale presso il SAM (doc. AI 78-1).

Sentito

il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una

visita medica presso il SMR, effettuata l’11 novembre 2003. Con rapporto

d’esame clinico del 18 novembre 2003 il dr. __________ ha concluso quanto

segue:

"

7.

Diagnosi con

influsso sulla CL

Sindrome fibromialgica generalizzata

Stato dopo trauma distorsivo lieve della colonna

cervicale con sindrome cervicale algica persistente. Sindrome lombovertebrale

su discopatia L6-S1 con protrusione discale L6-S1 laterale a

destra senza irritazione radicolare. Sindrome ansio-depressiva nel quadro di un

dolore cronico persistente con disturbo dell'elaborazione dei sintomi fisici

per ragione psicologiche

8.

Diagnosi senza influsso sulla CL

Stato dopo operazione di ciste ovarica

Stato dopo concotomia nasale per iperplasia delle

conche Eczema topico al contatto con nichel Iper-reagibilità bronchiale aspecifica

di grado leggero.

(…)

Oggettivamente ci troviamo confrontati con una giovane

assicurata in buone condizioni generali, presentante un'importante tensione nervosa,

con umore deflesso, che presenta delle limitazioni funzionali nettamente

esagerate e volontarie che non possono essere spiegate da nessun esame tecnico

effettuato. Non sono presenti segni di irritazione radicolari sia agli arti

superiori o inferiori. Non sono presenti segni di contrattura o di atrofia

muscolare malgrado la durata dei disturbi presenti. Durante la visita si è

potuto notare che l'irrigidimento generalizzato, con prevalenza a livello

cervicale, sia attenua quando l'assicurata non è osservata o la si lascia

esprimere senza focalizzare la discussione sul problema per lei principale.

Durante l'osservazione dello svestirsi l'assicurata presentava segni di

sofferenza nettamente più accentuati che nella fase di rivestirsi in fine

valutazione. Dal lato psichico si può evidenziare uno stato di tensione con un

umore deflesso, ma non sono presenti alterazioni gravi del pensiero, del

giudizio, dell'orientamento o della memoria. La mimica e la postura esprime

tensione e nervosismo. Le capacità cognitive sono normali. Dal lato organico

l'importante discrepanza tra la sintomatologia e l'entità dei danni organici

presenti non mi permettono di giustificare le limitazioni funzionali. Per

questo motivo mi permetto di affermare che siamo ancora in presenza di un

quadro compatibile con un disturbo d'elaborazione somatica per motivi

psicologici.

A mio parere attualmente la situazione clinica è

peggiorata da una componente ansio-depressiva che accentua il quadro sempre

nell'intento di ottenere un risarcimento compensatorio.

Considerando le patologie sopra menzionate, considero

come lavoro ergonomicamente idoneo un'attività con carico variabile da leggero

a saltuariamente medio-pesante (carico massimo 15 kg), che permette di cambiare

spesso la posizione del rachide, che evita movimenti ripetitivi di flessione/estensione

e rotazione del tronco, che permettano il rispetto delle regole ergonomiche e

la possibile alternanza della posizione seduta a posizione eretta. Per la

presenza di un certo disagio psicologico ritengo che l'assicurata presenti un

rendimento ridotto del 20-30% per la necessità di lavorare con più calma e il

bisogno di pause per riposare.

In una maniera complessiva ritengo che l'assicurata

presenti un impedimento nell'attività di casalinga nettamente inferiore a

quello dichiarato. Valutando le diverse attività che comportano l'occupazione

dell'assicurata, posso determinare che l'assicurata presenta una limitazione

nelle attività pesanti, quando non vengono rispettate le limitazioni sopra

descritte.

In una situazione di tale discrepanza sono solo in

grado di esprimere una valutazione medico-teorica sull'impedimenti dichiarati

dall'assicurata, questo a mio parere non supera il 50% in attività pesanti.

Elencando le diverse mansioni quali casalinga, coniugata

con tre figli, possiamo determinare un grado di incapacità teorica: ritengo che

per la conduzione economica l'assicurata non presenti limitazioni giustificabili,

per la preparazione degli alimenti, la spesa e l'accudire la famiglia le

limitazioni dichiarate sono solo parzialmente giustificate. Per quanto riguarda

la pulizia della casa e il bucato, l'impedimento risulta più incisivo. Tale

limitazioni sono determinabili prendendo in considerazione l'attività adatta

sopra elencata. Tale valutazione e l'inchiesta casalinghe permetteranno di

determinare l'incapacità globale di questa assicurata.

10.

Conclusioni

La visita odierna ha permesso di evidenziare, a mio

giudizio, un'importante discrepanza tra le affezioni organiche e i limiti

funzionali presenti. Le alterazioni psichiche non sono molte cambiate dalla

prima valutazione e non giustificano l'impedimento dichiarato dall'assicurata

nell'attività di casalinga.

Con la valutazione sopra descritta si definisce una

attività adeguata medico­teorica, che con l'apporto dell'inchiesta casalinga

determinerà più realmente l'incapacità lavorativa presente .

Provvedimenti reintegrativi non sono proponibili."

(Doc. AI 64)

L’amministrazione

ha quindi incaricato gli assistenti sociali di esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio

dell’assicurata, inchiesta poi effettuata il 29 settembre 2004. Nel suo

rapporto del 7 ottobre 2004, l’assistente sociale ha stimato un grado complessivo

di limitazioni nell’esecuzione delle faccende domestiche del 31,5 %, dal

settembre 2001 (doc. AI 54-7).

Nuovamente

interpellato dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico all’Ufficio

AI del 2 novembre 2004, ha affermato quanto segue:

"

Diagnosi

- fibromialgia

- stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale

- sindrome lombospondilogena a destra, su ernia discale L5/S1 con

possibile compressione della radice di S1 a destra

- tendenza ad una reazione ansioso depressiva

In merito alla vostra richiesta, mi rifaccio alla mia

lettera del 30.04.2003.

La situazione è ulteriormente peggiorata, con degli

episodi recidivanti di lombo-sciatalgia a livello della gamba destra. La

paziente ha dovuto essere a più riprese sottoposta a delle infiltrazioni peridurali.

Ha seguito delle fisioterapie ambulatoriali. Vi è stato un decorso piuttosto

altalenante. Vi è comunque una cronicità della sintomatologia, che tende ad una

progressione ed un peggioramento. La situazione quindi attuale è caratterizzata

da un'incapacità lavorativa della paziente nella forma completa per quanto

riguarda l'attività professionale di cameriera. Tenendo in considerazione la molteplicità

della problematica sia di tipo reumatologico come pure di tipo psichico,

ritengo che ben difficilmente si potrà trovare un'attività professionale nella

quale la paziente possa lavorare almeno a tempo parziale. D'altra parte,

tenendo in considerazione la complessità della situazione, potrebbe essere

indicata in questa paziente una valutazione pluri-disciplinare presso il vostro

servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 48)

Dal canto suo, il dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia,

nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 20 dicembre 2004, ha dichiarato:

"

Vi informo sulla soprannominata

paziente che ho avuto l'occasione di vedere il 02.11.04 ed il 23.11.04.

Trattasi di una paziente che in settembre del 2001 ha

subito un infortunio della circolazione con un colpo di frusta. A quell'epoca

ha sviluppato una sintomatologia cervicale con parestesia alla mano dx nelle

dita 1-III. A breve distanza sono apparsi anche dolori lombari con irradiazione

alla gamba dx. Dall'infortunio la paziente non è più abile al lavoro.

La RM del rachide lombare ha confermato una discopatia

a livello L5/S1 con una protrusione a base larga con effetto bulging

leggermente accentuato a dx. Una compressione radicolare non è evidente in

maniera chiara. Una recente RM cervicale non ha evidenziato alterazioni di

rilievo.

In considerazione di quanto sopra sono dell'opinione

che la paziente sicuramente in un'attività ergonomicamente favorevole e non

pesante sia in grado di lavorare nella misura superiore al 50%." (Doc. AI

40)

Sentito

il dr. __________ del SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare

presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in

seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia pluridisciplinare del 17

agosto 2005, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e

altra richiamata ulteriormente, fatti esperire un consulto psichiatrico, uno

reumatologico e uno neurologico, oltre che esami di laboratorio e radiologici,

hanno, tra l’altro, concluso:

"

5.

DIAGNOSI

5.1

Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome somatoforme da dolore persistente con un

elaborazione patologica dell'evento traumatico nella cui diagnosi differenziale

rientra un aggravazione.

Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:

discopatia L5-S1,

nell'ambito della diagnosi di dolore cronico

somatoforme,

con ernia discale a livello L5-S1

(vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome

radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo

fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.

5.2

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Stato da trauma distorsivo cervicale il 15.09.2001 senza lesioni organiche evidenziabili. TSH basale

lievemente diminuito con valori periferici FT3, FT4 nella norma. Leggera

ipereagibilità bronchiale.

Probabile allergia al nichel.

(…)

7.

VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA'

LAVORATIVA

L'A. va

ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di

ausiliaria di pulizia, cameriera e come casalinga.

In un'attività lavorativa leggera l'A. presenta una capacità lavorativa residua nella misura

dell'80%.

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Innanzitutto dobbiamo segnalare come l'A. abbia assunto un atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio

durante tutta la visita presso il SAM. In particolare ha

segnalato l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività, impossibilità a

muoversi ed a camminare, mentre poi é stata vista, a più riprese, salire e

scendere il Dragonato dell'Ospedale per recarsi al SAM, rispettivamente

rientrare al proprio domiciliò. Riteniamo vi siano elementi a sufficienza per

dichiarare che l'A. abbia assunto un atteggiamento di

aggravazione. Questo atteggiamento é stato riscontrato da tutti i consulenti

che hanno visitato l'A. durante la visita presso il SAM.

Fatta questa premessa torniamo alle varie patologie.

Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente

dr. __________ non ha potuto riscontrare un disturbo

depressivo, ma unicamente una sindrome somatoforme da dolore persistente, con

un elaborazione patologica dell'evento traumatico, senza aver potuto

evidenziare i criteri per porre la diagnosi di sindrome postraumatica da

stress, diagnosi posta dallo psichiatra curante dr. __________. In considerazione

di quanto riscontrato al SAM e presso i vari consulenti, riteniamo che

nella diagnosi differenziale rientri la diagnosi già posta dalla dr.ssa __________,

cioè di elaborazione di sintomi fisici per motivi psicologici, nonché la

diagnosi di nevrosi da rendita. La patologia psichiatrica, comunque, non incide

sulla capacità lavorativa nella misura superiore al 10%.

La problematica prioritaria risulta essere quella

reumatologica ed è caratterizzata principalmente dalla presenza di una sindrome

del dolore cronico somatoforme in stato dopo trauma distorsivo della colonna

cervicale nel settembre 2001 con sindrome lombovertebrale spondilogena cronica

a ds. su discopatia L5-S1. Dal punto di vista reumatologico l'A. mostra una tendenza alla somatizzazione, con dolori

diffusi a carattere fibromialgico. La valutazione clinica è risultata alquanto

difficoltosa a causa di una cattiva collaborazione con una forte

controinnervazione da parte dell'A. durante la visita e da un'esagerazione del

comportamento. Complessivamente dunque, dal punto di vista reumatologico, l'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% in

attività medio - pesanti come quelle sinora svolte di cameriera e donna di

pulizie, così pure come casalinga, essendo l'A. madre

di tre giovani ragazzi. In un'attività lavorativa leggera l’A. è abile al lavoro

nella misura dell'80%. L'incapacità del 20% é giustificata dai dolori persistenti.

In considerazione del fatto che la problematica del dolore cronico viene presa

in considerazione sia dal consulente reumatologo che dal consulente psichiatra

non riteniamo che le due patologie debbano essere sommate, considerando che

viene valutato lo stesso sintomo, cioè il dolore.

Dal punto di vista neurologico non vi sono elementi che

giustifichino incapacità lavorativa. Lo stato di salute dell'A. va considerato

ridotto a partire dal settembre 2001.

L'A. da

allora ha assunto un atteggiamento aggravatorio e somatoforme dove la

percentuale di uno e dell'altro è difficile da stabilire. E' possibile che

entrambi giochino un ruolo o che prevalga uno sull'altro.

Sicuramente e presente pure un atteggiamento

aggravatorio che va considerato e che senz'altro rende la prognosi alquanto

incerta.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. è

abile al lavoro in tutte le attività finora svolte ed in qualsiasi altra

attività lavorativa medio - pesante

nella misura del 70%.

In attività lavorative leggere ed adatte l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80%.

Provvedimenti di riformazione professionale non sono

indicati in considerazione della mancata - motivazione da parte dell'A. e

dell'atteggiamento aggravatorio, regressivo e rivendicativo dell'A.

Siamo concordi con il nostro consulente dr. __________ ritenendo che la presa a carico psichiatrica dovrebbe stimolare l'A. ad uscire dalla posizione passiva che ha assunto,

cercando di mettersi in discussione in prima persona, responsabilizzandosi

verso la propria guarigione.

Il motivo d'incapacità lavorativa attuale non ha alcun

nesso causale con l'infortunio avvenuto il 5.09.2001, ma va ricercato in un

atteggiamento mentale dell'A." (Doc. AI 32)

Sulla

base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto

a prestazioni con decisione del 26 agosto 2005 motivata come segue:

"

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in

modo particolare dalla perizia 17.08.2005 del Servizio accertamento medico

dell'AI risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice

comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 30% nell'attività precedentemente

svolta.

Per contro, l'assicurata è ritenuta abile al lavoro,

nella misura dell'80%, in attività più confacenti allo stato di salute

(attività leggere).

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo

nella professione svolta, cameriera, (Fr. 40'300.--) e quello ottenibile in

un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 32'756.--), risulta una perdita

di guadagno del 19%.

Misure d'ordine professionale non risultano

medicalmente esigibili.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 25)

In sede di

opposizione l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione producendo un certificato 4 ottobre 2005 nel quale il dr. __________

si è, tra l’altro, così espresso:

"

A) Per quanto

riguarda la questione AI e la perizia del Dr. __________

Il perito non può esprimere un giudizio di valore del

tipo "L'incidente non si è dimostrato di grave minaccia per l'incolumità

fisica dell'Assicurato" poiché la percezione soggettiva di minaccia e/o

pericolo non è quantificabile né ristretta ai parametri dell'esaminatore.

Peraltro - come ammette il Dr. __________ stesso

- "persistono i fenomeni di flash-back (...) incubi notturni e un

comportamento di evitamento alla guida".

Tutti elementi questi che depongono per la diagnosi che

si vorrebbe escludere, anche considerando il corteo sintomatologico che si

aggiunge a quanto sopra (in parte ripresi dal Dr. __________ nella sua perizia) e cioè:

- "una vita totalmente passiva e dipendente";

- il fatto che la paziente passi "la maggior

parte della giornata sul

balcone di casa, tra il divano e il letto";

- "il contatto difficoltoso con

l'interlocutore"

- "l'importante distacco

affettivo";

- la presenza di "una lieve commozione (sic) e

un tono dell'umore

deflesso";

- il fatto che la paziente ravvisi nell'evento

traumatico "l'elemento che

ha marcato in modo irreversibile la sua vita e la

fonte di tutti i suoi

malanni";

- la presenza di "un sistema

ideatorio di tipo passivo (...) sia a livello dei comportamento che a livello

affettivo e ideativo".

Malgrado il Dr. __________ riconosca

tutti i punti appena elencati (virgolettati) le sue conclusioni si discostano e

contrastano con gli stessi; sorprendentemente direi!

Gli elementi constatati e riportati dallo stesso Dr. __________ depongono invece per le gravità e la complessità del quadro clinico

della paziente." (Doc. AI 21)

Inoltre,

l’opponente ha prodotto un certificato del dr. __________ datato 10 ottobre

2005.

del seguente contenuto:

"

in merito alla

problematica riguardante l'assicurazione invalidità di questa mia paziente,

segnalo come essa era in mia cura a partire dal 26.09.2002 per una problematica

di cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale avvenuto

in data 05.09.2001. Già durante la mia prima visita avevo diagnosticato un

quadro a carattere fibromialgico, che ha mostrato un decorso come spesso accade

in queste patologie di tipo cronico ed evolutivo e resistente a tutte le

terapie instaurate. La paziente soffre inoltre di problemi di tipo funzionale

con cefalee croniche, problematiche di disturbo dei sonno, nonché sviluppo di

un quadro a carattere ansioso depressivo. Durante il decorso si è poi

manifestato un episodio di dolore particolarmente intenso ed acuto a livello

della colonna lombare, con irradiazione alla gamba destra nel febbraio-marzo

del 2004. Vista una sintomatologia piuttosto intensa con un reperto clinico non

di univoca interpretazione, avevo fatto eseguire una RM della colonna lombare presso

l'istituto radiologico __________ di __________ il 22.03.2004, che ha evidenziato

un'erniazione discale lussata a livello L5/S1 in sede centrale con

compressione sul sacco tecale e soprattutto sul decorso prossimale della radice

di S1 destra. La paziente fu vista in ambito anche neuro-chirurgico per questo

problema da parte del Dr. __________ in data 23.11.2004, che ha comunque

proposto una terapia di tipo conservativo, visto che l'intervento a livello

L5/S1 sarebbe stato di fissazione e non tanto di un intervento unicamente di

ernia del disco. L'associazione quindi di queste tre patologie all'apparato

locomotorio, in particolar modo comunque della problematica fibromialgica e

delle alterazioni degenerative significative a livello del disco L5/S1, sono

secondo me limitanti per quanto riguarda l'attività professionale della

paziente, in particolar modo quella svolta di cameriera. Ritengo che

un'attività di questo tipo nella forma completa non sia più esigibile.

Un'attività professionale al 50% potrebbe entrare ancora in considerazione.

Anche per quanto riguarda attività professionali come quelle svolte attualmente

di casalinga, vi è una limitazione.

Tenendo in considerazione comunque che la paziente può

essere aiutata dai membri della famiglia e può usufruire di pause prolungate ed

organizzare il lavoro anche a seconda del suo stato di salute, ritengo che

questa incapacità lavorativa quale casalinga sia inferiore a quella di

cameriera e raggiunga un 40%.

Per attività lavorative medio leggere, la paziente potrebbe

essere ritenuta ancora abile al lavoro nella forma del 60%. Si dovrà comunque

tenere in considerazione che l'attività professionale deve essere

ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, permettere alla paziente di

alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, evitare

che la paziente debba piegarsi in avanti con la parte superiore dei corpo e

rialzarsi in modo continuo, che debba svolgere dei lavori con rotazione del

tronco ed anche non debba rimanere in posizioni statiche e prolungate con la

parte superiore dei tronco e la colonna cervicale leggermente piegate in avanti

o in posizioni non ergonomiche." (Doc. AI 21)

Nelle

sue Annotazioni 7 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha confermato la

valutazione dell’incapacità lavorativa effettuata dal SAM osservando:

"(…)

In fase di opposizione vengono presentati:

certificato dr. __________ del 4.10.2005: egli critica

aspramente la valutazione del Dr. __________. In

questo caso ritengo doveroso che il dr. Jaime prenda

posizione lui stesso alle critiche a lui rivolte.

Certificato dr. __________ del 10.10.2005: qui non

vengono evidenziati nuovi elementi clinici ma la presa di posizione del dr. __________

in pratica si limita ad una diversa interpretazione della capacità lavorativa

residua dell'assicurata. In questo senso non vedo ragioni per le quali discostarci

dalla valutazione SAM/__________.

Procedere: invio copia lettera __________ a SAM per presa di posizione." (Doc. AI 14)

Interpellato

in merito, il dr. __________, specialista FMH in psichiatria, ha preso

posizione sulle critiche mossegli dal collega dr. __________ con uno scritto

del 29 novembre 2005 (doc. AI 12-1).

Con scritto 16 febbraio 2006 i medici del SAM hanno ulteriormente

precisato, tra l’altro, quanto segue:

"

Inoltre, continua ancora

il nostro consulente, nella maggior parte della componente clinica, della quale

la periziando si lamenta e che la dovrebbe rendere invalida, prevale la sintomatologia

algica, per altro già presente a partire dal 1995, e che si è aggravata fino al

momento attuale. II processo psicosomatico è insorto già a partire dal 1995.

Non è quindi giustificabile concedere all'evento dell'incidente della

circolazione la valenza di elemento traumatico, ma, piuttosto, va considerata

la tendenza dell'A. alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici nell'ambito

di una fragilità strutturale premorbida.

Teniamo comunque a precisare alcuni dati a nostro

avviso erroneamente descritti da parte del dr. __________. Quest'ultimo nel suo

scritto fa notare come gli elementi constatati e riportati da parte del dr. __________ depongano per la gravità e la complessità del quadro clinico e cita:

- una "vita totalmente passiva e

dipendente", "la paziente passa la maggior parte della giornata sul

balcone di casa tra il divano e il letto";

- "il contatto difficoltoso con

l'interlocutore";

- "l'importante distacco affettivo";

- "la presenza di una lieve

commozione e un tono dell'umore deflesso";

- "il fatto che la paziente ravvisa

nell'evento traumatico l'evento che ha marcato in modo irreversibile la sua

vita e la fonte di tutti i suoi malanni";

- "la presenza di un sistema

ideatorio di tipo passivo sia a livello del comportamento che a livello e

ideatorio".

Ebbene dobbiamo segnalare quanto segue:

Innanzitutto la maggior parte di queste osservazioni,

la nr. 1, la nr. 2, la nr. 6, sono semplicemente dei dati soggettivi da parte

della perizianda che non possono essere verificati da parte del consulente psichiatra.

II contatto difficoltoso con l'interlocutore può

avvenire anche tra persone che non hanno nessuna patologia psichiatrica e

pertanto non è patognomonico per una problematica psichiatrica maggiore.

L'importante distacco affettivo, come già descritto dal nostro consulente dr. __________, può essere caratteristico di un disturbo di personalità di tipo

conversivo, oppure può essere anche chiaramente voluto da parte di un

assicurato.

La segnalazione da parte del dr. __________, sulla presenza di una lieve commozione e di un tono dell'umore deflesso,

è accompagnata dalla descrizione di una tendenza chiara all'accentuazione della

sofferenza psicologica. Il dr. __________ ha

voluto sottolineare come questa sintomatologia venga accentuata da parte della sig.ra

RI 1. La presenza di un sistema ideatorio di tipo passivo, sia a livello del

comportamento che a livello affettivo e ideatorio, è una caratteristica che non

necessariamente denota una patologia psichiatrica maggiore, tanto più se accompagnata

da un flusso del pensiero fluido, senza allentamento dei nessi logici, e

soprattutto se questa sintomatologia è incongrua al quadro clinico attuale,

"in quanto è sproporzionata la totale passività che presenta e della quale

si lamenta".

Presso il SAM abbiamo potuto

riscontrare dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto

dichiarato dall'A., ciò che rende le osservazioni poste da parte del collega

dr. __________ non difendibili.

Al punto B), il dr. __________ risponde a delle

questioni specifiche poste dall'avvocato della perizianda, riassume le diagnosi

e descrive i reliquati. Fa notare come, riprendendo la frase del dr. __________ "il processo

psicopatologico di cui soffre la paziente si è messo in atto dopo le cadute dei

meccanismi difensivi labili preesistenti", e che "i meccanismi sono

caduti dopo l'incidente del 05.09", mentre d'altra parte questi stessi

meccanismi, "seppur labili hanno sempre permesso alla paziente di vivere

in modo sereno e socialmente compensato fino al momento dell'infortunio".

Ci sentiamo in dovere di fare un'osservazione a questa affermazione, basandoci

su dati puramente oggettivi. Se prendiamo per esempio in considerazione

l'anamnesi professionale quella più socialmente indagabile e oggettivabile,

possiamo fare le seguenti affermazioni:

L'A. ha

lavorato dal 1988 per quattro stagioni come stagionale in Ticino e per un anno

come annuale sempre come cameriera tuttofare. Nel 1993, dopo la nascita della

figlia, per due anni è in disoccupazione; riprende l'attività lavorativa nel

1995.

per 12 mesi, quando viene licenziata per malattia. Beneficia quindi ancora

dell'assicurazione disoccupazione fino al 1997 ed in seguito lavora in un

ristorante per otto mesi. E' nuovamente disoccupata; nel 1998 ed è attiva

presso il Soccorso Operaio come operaia cucitrice per pochi mesi. Interrompe

nuovamente nel 1999 causa gravidanza e fino al 2001 non lavora, risultando al

momento dell'incidente alla ricerca di un posto di lavoro.

Ora, dal 1993 in poi, dopo la nascita della figlia, l'A. ha lavorato al massimo 2 anni: questo dato non può

essere compatibile con l'affermazione fatta dal dr. __________, di perizianda

che ha vissuto "in modo sereno e socialmente compensata fino al momento

dell'infortunio".

Al punto 3 il dr. __________, quindi, conclude

ritenendo l'A. totalmente inabile al lavoro anche in qualità

di casalinga. L'A. si è presentata a più riprese presso il SAM salendo a piedi dalla strada del __________, ed in

seguito ha poi asserito di non riuscire a muoversi e di essere completamente in

balìa dei dolori che la costringono a letto per la maggior parte del tempo:

questa incongruenza non può assolutamente avvalorare una tale incapacità

lavorativa.

Al punto 4 il dr. __________ afferma che la perizianda

non è più riuscita a risollevarsi dalle conseguenze dell'evento traumatico. Se

consideriamo che dall'evento traumatico stesso l'A. ritiene

di dover trarre benefici secondari non indifferenti, risulta chiaro come l'A. non avrebbe mai potuto migliorare, nonostante le eccezionali

cure intraprese da parte del collega dr. __________.

Inoltre, contrariamente a quanto afferma il dr. __________,

il quadro dovuto alla sintomatologia dolorosa a carico dell'apparato locomotorio

si è instaurato nel 1995 e non al momento dell'infortunio e già da allora il

processo era in peggioramento, tanto che l'A. ha anche perso il posto di lavoro

presso il ristorante __________ proprio a causa della malattia. Il fatto che

nell'ambito della perizia SAM si sia potuto riconoscere un atteggiamento

aggravatorio, non solo da

parte dei periti del SAM, ma

anche da parte de vari consulenti, riteniamo che le osservazioni del dr. __________

pecchino, soprattutto, di parzialità e portino pochi elementi concreti ed

oggettivi, basandosi soprattutto su dati soggettivi dell'A..

Ricordiamo che il tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di contestare e rifiutare delle valutazioni

poco oggettivate e stabilite unicamente su dati soggettivi da parte di un

periziando." (Doc. AI 7)

Nelle sue “Annotazioni” del 23 febbraio 2006 il dr. __________ del

SMR ha di conseguenza osservato che la risposta del dr. __________ e del SAM

fossero sufficienti e mostrassero chiaramente che le affermazioni del dr. __________

non fossero fondate (doc. AI 6-1).

Con

decisione su opposizione 10 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di

prestazioni con le seguenti motivazioni:

"

4.

Nella fattispecie, l'opponente ha

dissentito dalle osservazioni e conclusioni medico-peritali addotte dal SAM, ritenendo implicitamente e di conseguenza errata la

valutazione conclusiva dell'UAI, ponendo segnatamente l'accento sull'influsso

negativo esercitato dalle patologie psichiatrica e reumatologica a livello di

capacità di lavoro.

La diatriba verte dunque sull'apprezzamento della

capacità lavorativa medico-teorica e per questo specifico fatto le certificazioni

mediche del Dr. __________ e del Dr. __________ presentate in sede di

opposizione sono state sottoposte all'attenzione del SMR.

Per quanto riguarda il rapporto stilato dal Dr. __________,

il SMR ha essenzialmente rilevato l'assenza di nuovi elementi clinici ed

osservato che, in realtà, il citato specialista si è limitato ad una diversa

interpretazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata. A fronte di

tali constatazioni, non sussistono ragioni valide per scostarsi dalla valutazione

peritale del SAM.

Per quanto invece relativo alla certificazione del Dr. __________,

il SMR ha considerato opportuno coinvolgere i periti del SAM, richiedendo loro una precisa presa di posizione, poi

rassegnata dai medesimi con rapporti circostanziati datati 29 novembre 2005 e

16.

febbraio 2006. In sintesi, è stato evidenziato che le osservazioni poste dal

Dr. __________ peccano soprattutto di parzialità e portano pochi elementi

concreti ed oggettivi, essendo basate particolarmente sui dati soggettivi

descritti dall'assicurata.

A questo proposito, è opportuno ribadire e sottolineare

che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno

forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti

non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene

invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del

proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

Nell'evenienza concreta, la perizia SAM in questione non è tale da offrire spunto alcuno di

critica, risultando dunque oggettiva, completa e dettagliata.

Di conseguenza, alla luce di tutti gli atti raccolti e

convalidati dal SMR per quanto concernente l'aspetto medico, non essendo stati

messi in evidenza fattori oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio

espresso con la decisione impugnata, la stessa decisione deve essere

confermata." (Doc. AI 5)

Con

scritto 22 marzo 2006 all’Ufficio AI il dr. __________ ha affermato:

"

ho visto oggi in urgenza

la mia paziente Sig.ra RI 1, la quale mi ha trasmesso copia della Vs. decisione segnalata sopra, pregandomi di volerVi

segnalare le mie osservazioni in merito.

Premetto che la visita in urgenza di oggi ha

necessitato un prolungato intervento di contenimento clinico - mio e del mio

collaboratore, lo psicologo Sig. __________ - alfine di evitare pericolose

derive psicopatologiche legate a violenti vissuti etero e auto-clastici.

Un supplemento psicofarmacologico ha dovuto perciò

essere urgentemente messo in atto.

Detto ciò, devo però subito stigmatizzare quanto da Voi

riportato nel Vostro scritto, a pag. 4, laddove segnalate che le mie

osservazioni, riportate nel certificato medico dei 4.10.2005, a Vostro avviso

peccherebbero soprattutto di parzialità e porterebbero pochi elementi concreti

ed oggettivi, essendo basate "particolarmente sui dati soggettivi

descritti dall'assicurata".

Ritengo questo Vostro giudizio e commento quanto mai

irrispettoso nei confronti della paziente e del curante, per non parlare del

sottoscritto, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che ha in cura la paziente da

tre anni e che non credo meriti di essere "liquidato" con osservazioni

di questo tenore. Una maggiore considerazione nei confronti dei medici che si

stanno occupando con il massimo impegno di un caso complesso e grave come

quello della Sig.ra RI 1 deve essere la condizione minima condivisa per poter

giungere ad una soluzione del caso imparziale, avulsa da pregiudizi e serena.

Proprio alfine di evitare drammi e sofferenze inutili a

persone che già sono state messe a dura prova dal loro destino esistenziale e

clinico.

Concludo questo mio breve commento senza entrare nel

merito del Vostro scritto in oggetto in quanto è perlomeno avvilente e

squalificante per dei clinici doversi confrontare con ragionamenti ed argomentazioni

che - in questo caso sì - peccano di parzialità per la loro tessitura

apodittica ed autoreferenziale." (Doc. AI 4)

Con

il presente ricorso l’assicurata ha prodotto atti relativi all’operazione di

iperplasia delle conche nasali eseguito nell’aprile 1998 (doc. D), oltre a uno

scritto del 3 aprile 2006 del dr. __________, nel quale il suo medico curante

ha dichiarato di dissentire dalla valutazione del SAM sulla sua capacità lavorativa

(doc. C). Ha prodotto inoltre un certificato 13 aprile 2006 del dr. __________,

spec. FMH chirurgia cervico facciale, il quale ha affermato che la paziente soffriva

di diverse patologie nel campo ORL soprattutto con infezioni a livello dei seni

paranasali e valori della tiroide da controllare (doc. D). Agli atti è stato

versato anche un referto radiologico del 18 novembre 2004 concludente quanto

segue:

"

CONCLUSIONE:

Non visibile erniazione discale.

Rispetto al referto dei 2002 notasi la comparsa di una

protrusione del disco C4­-C5 con più focalità dal lato destro ed

ipertrofia legamentaria in sede centrale e paramediana sinistra.

Compressioni neurali dirette non sono apprezzabili; vi

è soltanto una riduzione dello spazio sutbaracnoidale anteriore e nessuna

lateralizzazione

- Al livelli C5-C6 e C6-C7 stato quo-ante con bulging

degli anelli fibrosi o piccola

protrusione." (Doc. D3)

Nel

gennaio 2002 era invece stato concluso quanto segue:

"

CONCLUSIONI:

rettilineità della colonna tra C4-C7 in espressione di una rigidità o spasmi

muscolari. Non si notano sporgenza patologiche di rilievo con dal lato destro

una minima protrusione a livello C5-C6." (Doc. D4)

La

ricorrente ha prodotto anche atti relativi a indagini mediche per il problema

della tiroide concludenti per l’assenza di cellule maligne e di tiroidite (doc.

D), oltre che una certificazione del dr. __________ concludente:

"

Conclusione: sindrome cervicale

e lombare nell'ambito di una discopatia C3/4 e C4/5 e L5/S1 in stato dopo

infortunio della circolazione nel 2001. Brachialgia senza però evidente

radicolopatia e radicolopatia algica S1 a dx in presenza di un bulging discale

L5/S1 accentuato a dx.

Procedere: RM cervicale, poi nuova valutazione

03.11.04

lettera Dr. __________, __________

23.11.04

invariata con forti dolori lombari, alle gambe,

cervicali e braccia.

La RM cervicale non evidenzia problemi di

rilievo." (Doc. E)

Il successivo 2 maggio 2006 il legale della ricorrente ha inoltrato

un certificato del 27 aprile 2006 del dr. __________ che ha affermato:

"

Diagnosi:

- fibromialgia

- cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della

colonna cervicale avvenuto in data 05.09.2001

- sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena

e stato dopo possibile irritazione della radice di S1 a destra, su un'ernia discale

lussata a livello L5/S1 in sede centrale con compressione del sacco tecale

(settembre 2002)

La paziente per questa problematica a livello lombare,

è stata sottoposta a delle infiltrazioni peridurali, nonché a fisioterapia

ambulatoriale, nonché da una cura riabilitativa stazionaria presso la clinica

di riabilitazione di __________ dove è stata degente dal 22.01.2003 al

11.02.2003

Grazie alle terapie sopra indicate, vi è stato un miglioramento

della sintomatologia a livello della gamba destra, mentre sono persistiti i

disturbi a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello

cervicale, nonché la problematica di tipo fibromialgico.

La paziente è in cura inoltre dal Dr. __________

specialista in psichiatria.

Alla mia consultazione dei 27.03.2006, la paziente mi

segnalava ancora dei dolori a livello di tutta la colonna vertebrale. Stava

seguendo delle sedute di fisioterapia ambulatoriale. Seguiva anche delle sedute

di agopuntura. Inoltre è in controllo psichiatrico a __________ presso la

clinica di giorno del Dr. __________, dove si reca due volte la settimana.

Erano migliorati come già sopradetto i disturbi a livello della gamba di

destra. Assumeva del Brufen e del Dafalgan per i dolori.

Clinicamente riscontravo soprattutto dei criteri

riferibili alla problematica di fibromialgia. Non avevo dei reperti di deficit

sensitivo motorici o dei sospetti clinici per un'eventuale compressione di tipo

radicolare. La paziente lamentava anche dei dolori a livello del ginocchio di

sinistra, senza che riscontrassi patologie di tipo degenerativo, infiammatorio

o sospetti per lesioni cliniche del menisco o dei ligamenti." (Doc. F)

Esaminata

tutta la documentazione medica prodotta, inclusi i risultati degli esami per i

valori tiroidei prodotti dall’interessata il 17 maggio 2006 (doc. H), il dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni 15 maggio 2006, ha affermato:

"

lettera dr. __________

del 27.4.2006:

questo rapporto conferma l'assenza di una patologia

reumatologica maggiore confermando la prevalenza di un quadro di fibromialgia

ossia di una problematica somatoforme (vedi anche capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische Begutachtung, Springerverlag, dove si mette l'accento sul

fatto che una fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un

disturbo somatoforme) come evidenziato in occasione della perizia SAM in luglio 2005. In ogni caso l'attuale rapporto del dr.

__________ non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica

sostanziale dello stato di salute reumatologico rispetto a luglio 2005.

lettera dr. __________ del 22.3.2006:

- assenza di nuovi elementi clinici

lettera dr. __________ del 3.4.2006:

assenza di nuovi elementi clinici, il medico si

discosta dalla valutazione SAM per quanto concerne l'esigibilità

lavorativa.

Lettera dr. __________ del 13.4.2006:

La documentazione presentata da parte del dr. __________ mostra una situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In ogni caso si tratta di

patologie clinicamente silenti e quindi non atte a ridurre la capacità

lavorativa in modo prolungato o duraturo.

Rapporto dr. __________ del 2.11.2004 (quindi precedente alla valutazione SAM)

Per quanto concerne la sensibilizzazione al

nichelio riscontrata nel 2003 in considerazione di un rischio aumentato di una

manifestazione allergica sono giustamente sconsigliate attività lavorative con

esposizione al nichelio."

(Doc. VIIbis)

Nel complemento del 24

maggio 2006 ha ancora osservato:

"

L'attuale referto di

laboratorio evidenzia uno stato dopo tìroidite Hashimoto.

A livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto

comporta quale unica conseguenza la necessità di una sostituzione con ormoni

tiroidei a causa di una ipofunzione tiroidea residua. Di regola questa

patologia risulta in seguito asintomatica e non comporta, se ben sostituita

come nel presente caso, ripercussioni sulla capacità lavorativa residua."

(Allegato a doc. X)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

2.8.1

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

In

effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI non si è limitato a far allestire un

rapporto d’esame clinico da parte del medico SMR, ma ha altresì fatto esperire

una perizia multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata

tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione

sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici

nonché a un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico (cfr.

doc. AI 32 e in esteso consid. 2.6).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,

posta la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F

45.

) con un’elaborazione patologica dell’evento traumatico”, ha concluso

per un’incapacità lavorativa, in ogni attività esigibile e in quella di

casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del 10%. Lo specialista ha osservato

come la sintomatologia depressiva avesse una lieve entità, la stessa risultando

tuttavia esagerata da una tendenza alla passività del comportamento tenuto

dalla paziente, incongruo al decorso clinico del quadro depressivo. Secondo il

perito, visto l’atteggiamento passivo dell’interessata, non erano indicati

provvedimenti di integrazione professionale (doc. AI 32-35).

Queste

conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno

valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.

consid. 2.7), meritano piena conferma.

Con

riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo psichiatra

come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente alla

giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste

nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130

V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23

aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale

non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi

soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di

una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28.

maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004.

nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.

In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come

lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente

spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in

misura superiore a quanto concluso dalla perizia.

Dal

lato reumatologico, il dott. __________, specialista in medicina interna

e reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 4 luglio 2005, posta le diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa di

"

4.

Diagnosi:

4.1

Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa:

1.

Sindrome del dolore cronico.

- Sviluppo

a seguito di incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001 con conseguente

trauma distorsivo della colonna cervicale.

- Assenza di

particolari alterazioni morfostrutturali a livello cervicale.

2.

Sindrome lombovertebrale-spondilogena

cronica a dx su:

- Discopatia

L5-S1.

- DD: nell'ambito

della diagnosi 1.

3.

Sindrome ansio-depressiva con

tratti somatoformi.

- Sindrome posttraumatica da stress." (Doc. AI 32-37)

ha

concluso che la sindrome fibriomialgica esercitava un influsso limitante sulla

capacità lavorativa dell’interessata, nella precedente attività di cameriera o

ausiliaria di pulizie e come casalinga, nella misura del 30%, mentre che in

attività fisicamente leggere l’incapacità scendeva al 20%. Lo specialista ha

precisato:

"

5.

Valutazione e

prognosi:

Si tratta di un'assicurata 37enne che presenta un

complesso quadro algico, particolarmente accentuato sul tronco, a dx più che a

sx. L'anamnesi concernente dolori alla colonna vertebrale risale almeno già al

1995, quando venne valutata per la prima volta dal dr. __________ a causa di

una lombalgia:

I-dolori-erano-allora-ben-regrediti-dopo-l'esecuzione-di-trattamenti-fsioterapici.

Vi è poi stato un netto peggioramento dell'intera situazione a -seguito del

citato incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001. Da allora vi è

stato uno sviluppo assolutamente negativo, caratterizzato da persistenti dolori

all'intera colonna vertebrale, quasi per nulla influenzabili dalle innumerevoli

terapie medicamentose e fisioterapiche più volte eseguite. Contemporaneamente

si è sviluppata una sindrome ansio-depressiva, con tratti somatoformi, la quale

verosimilmente influenza la manifestazione dei suoi attuali dolori. Le indagini

radiologiche e neuroradiologiche già più volte eseguite sia a livello della

colonna cervicale che di quella lombare hanno potuto evidenziare unicamente una

discopatia a livello L5-S1 con piccola ernia discale medio-laterale

dx, con contatto con la radice S1 di dx. A livello cervicale non si è invece

mai evidenziata alcuna compressione radicolare, né tanto meno lesioni di natura

postraumatica.

All'esame clinico ho potuto riscontrare un'assicurata

in buone condizioni generali, chiaramente depressa, dimostrativa, molto

sofferente, compliance estremamente cattiva, tanto da far molta fatica a poter

valutare correttamente lo stato reumatologico e neurologico, soprattutto per

quanto concerne la colonna vertebrale. Non ho comunque evidenziato alcun chiaro

segno clinico per una radicolopatia né a livello cervicale né tanto meno

lombare. Nessun segno per un'artropatia di natura infiammatoria e/o degenerativa.

Ci troviamo perciò di fronte ad un classico quadro di

dolore cronico, il quale è stato scatenato dal citato infortunio del settembre

2001.

Come è ben descritto nella letteratura concernente i traumi distorsivi

della colonna cervicale, è possibile osservare frequentemente degli sviluppi

simili, soprattutto in pazienti "a rischio" ,(per innumerevoli

problemi di natura somatica o socio-famigliare). Anche nel caso della signora RI

1.

si è sviluppata una sindrome del dolore cronico, verosimilmente ricollegabile

ad uno sviluppo ansio-depressivo con tratti somatoformi.

L'assenza di una correlazione stretta con eventuali

patologie morfostrutturali del rachide è confermata dalla totale non risposta

alle molteplici terapie eseguite nel corso degli ultimi tre-quattro anni. La

descritta discopatia L5-S1 può spiegare solo parte dei suoi attuali disturbi,

non sicuramente l'intero quadro clinico da lei ora presentato.

Risulta perciò essere molto difficile poter valutare

correttamente la sua residua capacità lavorativa, in presenza di una forte

discrepanza tra i dolori da lei soggettivamente riferiti ed i dati oggettivi in

nostro possesso. Sotto l'aspetto puramente reumatologico, in considerazione

delle descritte patologie al rachide, ritengo che l'assicurata debba essere

considerata abile allo svolgimento di un'attività lavorativa medio-pesante come

quella di cameriera o donna delle pulizie nella misure di circa il 70%. La medesima

valutazione vale anche per l'attività di casalinga. Vi è però anche una leggera

limitazione della sua capacità lavorativa per lavori fisicamente leggeri, che

non implichino alcuno sforzo significativo per la colonna vertebrale,

limitazione che è piuttosto dovuta ai disturbi di concentrazione ed all'impossibilità

di mantenere a lungo la medesima posizione, sia essa seduta o in piedi. Per

attività fisicamente leggere vi è perciò, sotto l'aspetto puramente teorico,

un'incapacità lavorativa di circa il 20%. In assenza di una qualsiasi formazione

professionale e di scarse conoscenze linguistiche, ritengo improbabile una riqualifica

professionale. L'assicurata potrebbe perciò svolgere unicamente lavori non

qualificati, come quelli da lei precedentemente svolti.

Sotto l'aspetto terapeutico non credo che sarà

possibile aiutare l'assicurata con provvedimenti reumatologico-fisiatrici, in

assenza di una qualsiasi risposta alle terapie già finora eseguite. In teoria

l'assicurata potrebbe trarre beneficio dall'esecuzione di un regolare programma

di ginnastica medica per tonificare la muscolatura del tronco. Ho però il

sospetto che la compliance sia scarsa, così come la motivazione. Trattamenti

fisioterapici comprendenti misure passive di detonificazione muscolare potranno

lenire solo molto parzialmente i disturbi, senza però favorire in alcun modo

una sua evtl. guarigione, né tanto meno un miglioramento della sua capacità

lavorativa." (Doc. AI 32-27)

Contrariamente

a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti

appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi

per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003.

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile

di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome

dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001

pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001

in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso

determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik

und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I

240/01).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame

psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato

di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in

particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo

extra-somatico rilevante.

Infine, dal profilo neurologico, il dr. __________,

specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto del 13 luglio 2005 ha rilevato

un reperto blando senza deficit oggettivabili con una conseguente abilità lavorativa

intatta (doc. AI 32-38).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del

SAM hanno quindi posto come diagnosi invalidanti:

"

Sindrome somatoforme da

dolore persistente con un elaborazione patologica dell'evento traumatico nella

cui diagnosi differenziale rientra un'aggravazione.

Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:

discopatia L5-S1,

nell'ambito della diagnosi di dolore cronico

somatoforme,

con ernia discale a livello L5-S1

(vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome

radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo

fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.

Mentre

che quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno evidenziato:

"

Stato da trauma

distorsivo cervicale il

15.09.2001

senza lesioni

organiche evidenziabili.

TSH basale lievemente diminuito con valori periferici

FT3, FT4 nella norma.

Leggera ipereagibilità bronchiale.

Probabile allergia al nichel.

ritenendo di conseguenza l’assicurata, a dipendenza della

problematica reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività

precedentemente svolta di ausiliaria di pulizia, cameriera e casalinga nella

misura del 30%, in un’attività professionale leggera nella misura del 20%. La

limitazione nella capacità lavorativa era da ricondurre ai dolori persistenti

accusati dalla paziente. I periti hanno sottolineato come l’assicurata avesse

assunto un atteggiamento dimostrativo e aggravatorio, ragione per cui

provvedimenti di riformazione professionale non erano indicati, in considerazione

dell’atteggiamento passivo e immotivato assunto dell'assicurata, mentre che veniva

auspicata una presa a carico psichiatrica per aiutare l’interessata ad uscire

dalla posizione passiva assunta (doc. AI 32-22; cfr. sopra, consid. 2.6).

2.8.2

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati

da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione

clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati

dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni

rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Innanzitutto,

non possono modificare le suesposte conclusioni le varie certificazioni del dr.

__________, psichiatra che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.6).

Ora, va rilevato che le osservazioni 4 ottobre 2005 del dr. __________, piuttosto

critiche nei confronti delle conclusioni tratte dal perito dr. __________ ma

che comunque non si pronunciano chiaramente sulla capacità lavorativa della

paziente, sono state sottoposte per presa di posizione ai medici del SAM. Nel

suo scritto del 29 novembre 2005 il dr. __________ ha esposto dettagliatamente

e compiutamente i motivi per cui egli era giunto alla conclusione che la

paziente non fosse affetta da una sindrome post-traumatica da stress, taluni

criteri necessari per tale diagnosi non essendo in concreto soddisfatti, in

particolare quello della presenza di amnesia. Lo specialista ha ulteriormente

affermato che nel caso dell’assicurata ci si trova di fronte ad una

pseudoregressione, nella quale si mette in evidenza un’attitudine passiva

accompagnata da un’incongruenza clinica in quanto le funzioni volitive e cognitive

durante la visita si presentavano pressochè intatte (doc. AI 12-2). Esprimendosi

pure in proposito, i medici del SAM, in data 16 febbraio 2006, aderendo

integralmente alle osservazioni del dr. __________, hanno ulteriormente fatto

rilevare una serie di incongruenze contenute nello scritto del dr. __________.

Hanno inoltre sottolineato nuovamente che presso il SAM i medici hanno

constatato dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto

dichiarato dall’assicurata, fatto questo che rende le osservazioni del curante

psichiatra non difendibili, segnatamente con riferimento alla capacità lavorativa

dell’interessata (doc. AI 7-1).

A

prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. copra

consid. 2.7), se ne deve concludere che le certificazioni del dr. __________,

inclusa quella del 22 marzo 2006 (doc. AI 4-1), non apportano elementi nuovi o

considerazioni che possano in qualche modo mutare alle conclusioni tratte dai

medici del SAM sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso.

Quanto

poi allo scritto 10 ottobre 2005 del dr. __________ (cfr. sopra consid. 2.6 e

doc. AI 21-5), lo stesso non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni

tratte dallo specialista dr. __________ sulla base di un’accurata e

approfondita valutazione del caso. In effetti la descrizione del quadro clinico

fatta dal reumatologo curante dell’assicurata coincide essenzialmente con

quella del perito. Come osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue

annotazioni del 7 novembre 2005 e del 15 maggio 2006 (doc. AI 14-1 e VIIbis),

il dr. __________ non evidenzia nuovi elementi clinici, ma si limita essenzialmente

a dare una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua

dell’assicurata (stimata nel 60% in attività medio leggere adeguate e in quella

di casalinga) che tuttavia non permette di discostarsi dalle valide conclusioni

cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione. Analoghe considerazioni

valgono per le osservazioni espresse dal dr. __________ al legale della ricorrente

nel suo scritto 27 aprile 2006 prodotto agli atti (doc. F). In effetti in tale

scritto lo specialista in reumatologia non fa altro che rielencare i disturbi e

le terapie somministrate alla paziente, indicando tutt’al più un lieve

miglioramento che sarebbe subentrato alla gamba destra, ma in nessun caso

elementi tali da permettere di ammettere una sostanziale modifica delle stato

reumatologico rispetto a quanto attestato dal dr. __________ nel luglio 2005

(doc. F).

Quanto

d’altra parte allo scritto 3 aprile 2006 al legale della ricorrente del dr. __________,

generalista e curante della ricorrente, a ragione il medico SMR ha rilevato

come tale certificazione non apporti alcun elemento nuovo o alcuna diagnosi

nuova che permettano di dipartirsi dalle conclusioni tratte dai periti del SAM.

In effetti, il medico conferma in sostanza la diagnosi di sindrome somatoforme

da dolore persistente, ma non apporta delle argomentazioni valide a sostegno

della sua affermazione per cui la capacità lavorativa della paziente sarebbe

ulteriormente ridotta rispetto a quanto concluso dall'amministrazione (doc. C).

del resto la restante documentazione prodotta unitamente al ricorso, segnatamente

quella relativa alle affezioni cervico-facciali e ai disturbi della tiroide di

cui è affetta la ricorrente (doc. D), consentono di modificare le suesposte

conclusioni, non solo perché attestanti affezioni già note e rilevate dai periti

del SAM, ma anche perché non indizianti una conseguente inabilità lavorativa a

dipendenza di tali problematiche (cfr. in questo senso anche il dr. __________

del SMR nelle sue annotazioni del 15 e 24 maggio 2006, doc. VIIbis e X). Lo

stesso vale per la documentazione radiologica e le certificazioni del dr. __________

di epoca peraltro antecedente la perizia del SAM (doc. E).

Né del resto l’interessata ha fatto valere, nel suo gravame, altre

allegazioni che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni

o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che sino al momento

dell'emanazione dell'atto impugnato (il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b)

i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in

maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________ e dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetto da altre patologie

invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere siccome dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% nelle

attività precedentemente svolte quale cameriera, ausiliaria di pulizie o come

casalinga, e dell’80% in un’attività lavorativa leggera più adatta.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione ha

stabilito un grado d’invalidità del 19% (cfr. sopra consid. 2.6). Gli

accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di

invalidità dell’assicurata meritano conferma.

In

effetti, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto

di vista reumatologico, l’amministrazione partendo

da un reddito da valida quale cameriera di fr. 40’300, e di un reddito da

invalida di fr. 32’756, calcolato in base alle tabelle RSS, ha stabilito un grado

d'invalidità del 19% (doc. AI 25-5).

Tali accertamenti e conclusioni, che

sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano piena conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006.

in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe

comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

Infine,

a titolo completivo va detto che il grado d’invalidità non raggiungerebbe

comunque la soglia pensionabile del 40% nemmeno volendo applicare il metodo

misto di graduazione dell’invalidità (cfr. sopra consid. 2.4) e, quindi, considerare

l’assicurata solo parzialmente salariata fissando di conseguenza al 50% la

quota riservata alle mansioni professionali e al restante 50% quella dedicata

alle occupazioni casalinghe. In effetti, nel rapporto del 7 ottobre 2004

l’assistente sociale che ha esperito l’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’assicurata ha fissato un

grado complessivo di limitazioni nell’esecuzione delle faccende domestiche del

31,5% in sostanziale conferma della valutazione dell’inabilità fatta dai periti

del SAM (doc. AI 54-7 e cfr. sopra consid. 2.6). In tale evenienza infatti il

grado di invalidità globale sarebbe di poco superiore al 25% (50 x 19% + 50 x

31,5%).

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere

la ricorrente invalida nella misura del 19%, essendo basata su sufficienti

approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza

rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e

il ricorso respinto.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

2.11

L’assicurata

ha chiesto di essere sentita.

Il TCA,

che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il

diritto, rinuncia a sentire la ricorrente.

Infatti, l’assicurata

ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in

precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una sua

audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti

nei considerandi precedenti, il rifiuto di concederle una rendita di invalidità

deciso dall’amministrazione è corretto.

Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,

pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio

alla DTF prima citata).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.

fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente

chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere

ulteriori prove ed all'audizione della ricorrente medesima.

2.12

Infine,

con il gravame l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005

nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04;

STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta

ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente una

rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di un’incapacità lavorativa

sufficiente.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata

non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi rilevante (cfr. in proposito

consid. 2.6 e 2.8.2).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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