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32.2006.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2006Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I figli invece seguono un'altra strada tentando tutti e

quattro di inserirsi qui nel miglior modo possibile, togliendole forse la

speranza di un rientro in __________.

I conflitti interni, come il rifiuto della realtà che

deve affrontare qui, uniti ai conflitti esterni con il mondo che la circonda e

nel quale si sente comunque e sempre nessuno sfociano in somatizzazioni croniche,

non avendo la paziente possibilità di elaborazione mentale di questa conflittualità.

Nel frattempo pure il marito della paziente finisce in

invalidità con "la schiena rotta" dall'emigrazione. Forse nasce nella

paziente la speranza di ottenere pure lei un'invalidità, attraverso la quale

ambedue possono rientrare nel loro paese economicamente a posto. Diventa forse

questa speranza l'unica idea fissa di "risarcimento danni".

In tal senso l'assicurata trova consenso lamentandosi

presso il corpo medico, accogliendo le sue lamentele dal punto di vista tecnico

e parziale. Più la curano in fattispecie e più lei ha diritto ad essere malata,

di lamentarsi e a non guarire. Esiste un beneficio secondario conscio enorme

tratto dalla malattia, per cui non può smettere di lamentarsi e neppure

migliorare con le cure prodigatele.

Non credo affatto alla possibilità di un'adeguata

compliance medicamentosa, attorno alla quale sorge l'inevitabile diffidenza, ma

l'essenza della questione risiede nell'impossibilità per conflittualità intrapsichica

per beneficio secondario presunto enorme di migliorare o di guarire. La

speranza di risarcimento danni, economico e incremento di sostegno e attenzione

di cui la paziente è diventata oggetto a livello del corpo medico sono benefici

secondari importanti ai quali la stessa rifiuta di rinunciare.

In queste condizioni emotive sintomi fisici e sindrome

comportamentale di richiamo di attenzione. Può sfociare in questa speranza di

invalidità cossichè il dolore invece di guarire si cronicizza diventando

inguaribile.

La prognosi rimane riservata.

Sono trascorsi oramai due anni dall'inizio della

sindrome somatoforme con una progressiva elaborazione mentale che è andata verso

la nevrosi da indennizzo (F68.0 dell'ICD 10). Dopo due anni dall'esordio

risulta attualmente consolidata nella sua evoluzione cronicizzata.

Si potrebbe tentare di arginare il problema

riconoscendo all'assicurata un'incapacità lavorativa parziale del 40% per la

sindrome iniziale sperando di poter "calmare" l'evoluzione verso la nevrosi

da compenso che diventa una malattia da indennizzo cronica ed invalidante

attraverso un feed back negativo in una situazione psico-sociale sempre più

invalidante.

Nella mia valutazione prognostica non ho abbastanza

parlato dello shock culturale che rappresenta per una donna __________

confrontarsi con il tipo di vita del centro Europa. Shock culturale che può

provocare una regressione, ritiro degli investimenti, della realtà e ripiego su

se stessa cercando di "fuggire" da una realtà che la confronta troppo

duramente.

Ritengo dunque opportuno riconoscere a questa

assicurata un'incapacità lavorativa parziale per tentare di arginare

l'evoluzione grave invalidante da nevrosi da compenso. (...)" (Doc. AI

16-6+7)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, la perita ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

L'assicurata non lavora da due anni, risulta

profondamente sradicata culturalmente e socialmente e la ripresa della capacità

lavorativa anche a tempo parziale mi risulta problematica. Con un'eventuale

parziale rendita AI, assieme alla rendita del marito, l'assicurata

probabilmente rientrerebbe non appena è possibile, a causa della scolarità dei

figli, in __________ cercando di riorganizzare la propria vita nel suo paese;

portandosi dietro una sicurezza economica attraverso il pensionamento anticipato

con l'assicurazione invalidità. (...)" (Doc. AI 16-7)

concludendo:

"

(...)

Per le ragioni elencate in valutazione e prognosi ritengo

controindicato e impossibile provvedere all'integrazione di tipo riabilitativo

di questa paziente, profondamente sradicata, che rifiuta la realtà socio­culturale

del posto e che non potrebbe mai seguire questa strada senza sentirsi

minacciata e peggiorando il suo stato di salute.

Non ho proceduto per la valutazione peritale ad

eseguire i test psicodiagnostici dal momento dell'estrema scarsità di

collaborazione di questa paziente, dell'impossibilità di elaborazione

linguistica sufficientemente approfondita per cui gli esami testistici mi sono

sembrati superflui e poco affidabili." (Doc. AI 16-8+9)

Preso

atto di tale perizia, il dr. __________ del SMR ha chiesto alla dr.ssa __________

di fornire alcuni chiarimenti, in particolare con riferimento alla residua

capacità lavorativa dell’assicurata nella precedente attività e in attività eventualmente

meglio adeguate al suo stato di salute (doc. AI 20).

Con

scritto 20 dicembre 2002 la dr.ssa __________ ha risposto:

"

Prendo atto delle sue

domande in quanto alla perizia da me scritta e ritengo opportuno riscrivere le

ultime pagine della valutazione e prognosi in quanto mi rendo conto di avere

elaborato una valutazione complicata, poco chiara e che necessita una revisione

complessiva.

La prego quindi di stracciare la copia della perizia da

me emessa in precedenza e prendere la nuova versione come quella definitiva.”

(Doc. AI 21)

Nel

“nuovo” referto peritale 20 dicembre 2002 la dr.ssa __________, poste le

diagnosi di “simulazione (Z76.5 dell’ICD 10); problemi correlati

all’ambiente sociale (Z60.8 dell’ICD 10) e diagnosi differenziale di

elaborazione dei sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0 dell’ICD 10) e

sindrome somatoforme del dolore persistente (F45.4 dell’ICD 10)”, ha

ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività,

osservando:

"

(...)

L'assicurata presenta un disadattamento sociale

conseguente all'emigrazione forzata causata dalla guerra nei __________ (da

quanto emerge dal racconto della paziente). L'emigrazione e l'emarginazione

sociale conseguente vengono vissute male e tale vissuto peggiora con il

tentativo di inserimento nel processo lavorativo per certi versi obbligatorio

da quanto appare, nel senso che risulta condizionato dalle difficoltà e bisogni

economici e non dal desiderio di emancipazione, integrazione o autonomizzazione.

Il marito dell'assicurata diventa invalido per problemi

di tipo algico alla schiena. L'insicurezza economica e sociale condurrebbe

dunque all'obbligo di lavorare, il quale viene vissuto come costrizione. Questi

sentimenti producono inevitabilmente rabbia, delusione e scontento e bisogni di

tipo riparatorio e rivendicativo; gli stessi sfociano successivamente in

tensioni e somatizzazioni sottoforma di mal di testa cronici di tipo tensivo, a

dire della paziente. Inizia così il percorso, del resto già effettuato dal

marito, di richiesta costante, di cure mediche e di cronicizzazione della

sintomatologia algica. Le cure mediche vengono utilizzate per perpetuare la

"malattia" e non per guarirla. La "malattia" diventa così

il beneficio secondario emotivo conscio, soprattutto un rifugio in una

soluzione a corto circuito dei conflitti con la realtà esterna.

L'induzione iatrogena contribuisce all'ulteriore

aggravarsi delle rivendicazioni della paziente e ad un circolo vizioso in tal

senso cronicizzando le cure dell'assicurata, la quale le rende inutili

squalificandole. Tali provvedimenti sono serviti in sostanza ad incrementare le

rivendicazioni della paziente e non per guarirla da eventuali sofferenze.

Il beneficio secondario derivato dalla

"malattia" è conscio e l'assicurata manipola coscientemente la

situazione, a mio parere, seguendo le orme del marito per ottenere la rendita

invalidità.

Il contatto con la paziente durante la visita medica è

manipolatorio, rivendicativo, inautentico e mi conduce a confermare la diagnosi

della manipolazione nel senso della simulazione conscia (Z76.5 dell'lCD 10).

L'atteggiamento è teatrale ed esagerato. La sofferenza espressa dalla paziente

è inautentica e vaga.

L'insieme della valutazione parla contro la sindrome

somatoforme del dolore cronico la quale è rappresentata da un dolore intenso,

persistente e penoso, l'espressione del quale è tradotta in sofferenza

autentica del paziente con un contatto emotivo meno istrionico e più autentico

durante la visita.

Escludo pure la diagnosi differenziale della nevrosi da

compenso, in quanto presuppone la preesistenza di sintomi fisici

originariamente dovuti ad una sindrome o malattia organica somatica invalidante

e accertata che poi successivamente vengono esagerati e prolungati per lo stato

psicologico del paziente in quanto desiderio di richiamo di attenzione

istrionica con lamentele aggiuntive.

Questa assicurata non presenta una malattia somatica

accertata invalidante che condizionerebbe successivamente l'elaborazione di

tale malattia per ragioni psicologiche nell'ambito dell'evoluzione della nevrosi

da compenso.

Nei certificati medici l'assicurata risulta inabile al

lavoro nella misura del 100% dal 20 Aprile 2000 (vedi certificati dr.ssa __________

e dr. __________). La rivendicazione della paziente si è cronicizzata visto il

sostegno ottenuto dai medici curanti e non è pronta sicuramente a rinunciarci.

A mio parere l'incapacità lavorativa per malattia

psichiatrica non è giustificata e risulta dello 0%. La simulazione conscia

della sintomatologia conduce sicuramente l'assicurata a pretendere le cure e il

risarcimento attraverso la rendita in assenza però di una malattia organica a

quanto pare o psichiatrica, invalidante.

Ritengo l'assicurata di conseguenza abile al lavoro

nella misura del 100% per quanto ai disturbi psichiatrici nei lavori umili

finora da lei svolti.

Prognosi: visto quanto da me descritto sopra assisteremo

certamente ad ulteriori rivendicazioni al rifiuto delle mie conclusioni, con

possibili risvolti di tipo giudiziario nei confronti delle pretese dall'assicurata.

Non prevedo dunque l'accettazione delle mie conclusioni ma ribadisco che a mio

parere l'incapacità ulteriore, anche a tempo parziale, non risulta giustificata

per ragioni di malattia psichica. (...)" (Doc. AI 22-6+7+8)

Nelle

sue osservazioni 9 luglio 2003 il dr. __________ del SMR, constatata una

discrepanza fra quanto ritenuto dalla dr.ssa __________ nel referto 2 luglio

2002 e quanto dalla stessa specialista rilevato nel complemento peritale 20 dicembre

2002, ha indicato:

"

(...)

Dalla lettura delle due perizie l'elemento comune che

emerge è che "...esiste un beneficio secondario conscio enorme tratto

dalla malattia, per cui non può smettere di lamentarsi e neppure migliorare con

le cure prodigatele ... Non credo affatto alla possibilità di un'adeguata compliance

medicamentosa,..., ma l'essenza della questione risiede nell'impossibilità per

conflittualità intrapsichica per beneficio secondario presunto enorme di

migliorare o di guarire. La speranza di risarcimento danni, economico e

incremento di sostegno e attenzione di cui la paziente è diventata oggetto a

livello del corpo medico sono benefici secondari importanti ai quali la stessa

rifiuta di rinunciare". (vedi punto 5, pag. 6 della perizia del

02/07/2002).

Nella perizia del 20/12/2002, nel punto 5. pag. 6 la

Dr.ssa __________ afferma infatti nuovamente:"... Le cure mediche vengono

utilizzate per perpetuare la "malattia" e non per guarirla. La

malattia diventa così il beneficio secondario emotivo conscio, ...".

In via inferenziale mi viene da pensare che la Dr.ssa __________

avesse in mente, nella stesura di entrambe le perizie, che si potesse trattare

di una simulazione (in entrambi i casi parla di "beneficio secondario

conscio"), ma mentre nel primo caso pone l'accento sulle eventuali

difficoltà dell'A., come per giustificarla, (i conflitti interni ... sfociano

in somatizzazioni croniche, non avendo la paziente la possibilità di

elaborazione mentale di questa difficoltà"), nella seconda conferma con

fermezza l'ipotesi di simulazione ("il beneficio secondario derivato dalla

"malattia" è conscio e l'assicurata manipola coscientemente la

situazione ...").

Ebbene è proprio la parola "conscio" che

determina la netta differenza delle diagnosi poste. Pertanto si potrebbe dire

che vi sono più contraddizioni nella prima perizia che non nella seconda, dove,

invece, il perito sviluppa un ragionamento sulla base della consapevolezza del

beneficio secondario da parte dell'A..

Pertanto sulla base della sola attenta lettura delle

due perizie, mi viene da ritenere che la Dr.ssa __________ propenda nettamente

per la diagnosi di simulazione con IL 0%, in quanto in entrambe ha rilevato, in

diversi punti, l'intenzionalità e la consapevolezza degli scopi e dei benefici

del comportamento dell'A.." (Doc. AI 23-1)

Nella

sua proposta 9 gennaio 2004 il dr. __________ ha quindi riassunto il caso,

rilevando che l’assicurata presenta un disadattamento sociale, non attribuibile

a malattia psichiatrica, peraltro inesistente secondo la perizia della dr.ssa __________,

con numerosi disturbi somatici privi di causa e senza influsso sulla capacità

lavorativa, giungendo alla conclusione di respingere la richiesta di prestazioni

(doc. AI 24).

Nella

decisione 6 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurata, rilevando che ella non presenta patologie tali da essere

ritenute causa di una eventuale incapacità lavorativa (doc. AI 25).

In

sede di opposizione l’assicurata ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione

medica.

Nel

suo certificato 19 febbraio 2004 la dr.ssa __________, FMH in fisiatria,

specialista in reumatologia, ha rilevato:

"

(...)

Conosco la Signora RI 1 dal 25.4.2000 ed è venuta da me

fino al 6.6.2000 per i problemi della colonna cervicale e della colonna lombare

su alterazioni degenerative. II problema molto più grave é il problema

psicologico per cui la paziente è stata trattata dal Dr. __________,

psichiatra. Per maggiori informazioni la prego di rivolgersi alla Dr.ssa __________,

medico curante, che conosce la paziente e l'ha seguita negli ultimi quattro

anni. Dal punto di vista reumatologico la paziente potrebbe lavorare almeno a

tempo parziale in un lavoro leggero, come confermato da tutti i medici.

Mi permetto di allegarle il mio rapporto

all'Assicurazione Invalidità del 2001 per informazione." (Doc. AI 31-37)

Con

rapporto medico 31 maggio 2005 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna,

ha informato l’Ufficio AI che l’assicurata presenta le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “diabete mellito tipo II con scompenso e conseguente

ospedalizzazione acuta da marzo 2005; ipertensione arteriosa sintomatica con

crisi ipertensiva da marzo 2005; grave sindrome di conversione somatoforme

nell’ambito di uno sradicamento socio-ambientale, associata a probabile

sindrome schizo-affettiva da marzo 2000; emicranie invalidanti, resistenti a

farmacoterapia a componente mista da dicembre 1999; sindrome

cervico-dorso-lombare ad eziologia mista da gennaio 2000; metatarsalgia di

Morton e obesità permagna”, ritenendola inabile al lavoro al 100% dal 20

aprile 2000 (doc. AI 36-1). La dr.ssa __________ ha osservato:

"

Le condizioni cliniche

della paziente hanno subito dall'anno 2001 un notevole aggravamento:

da un punto di vista metabolico l'insorgenza del

diabete tipo Il in associazione a disturbi pressori nell'ambito della nota

ipertensione arteriosa tanto da far sospettare l'insorgenza di un

feocromocitoma che è stato escluso per la mancata risposta ai farmaci e per la

nota allergia alla somministrazione dei calcioantagonisti. L'emicrania rimane

incontrollata. La paziente presenta inoltre problemi osteoarticolari che non

vengono controllati in maniera adeguata né dalla farmacoterapia né dalla

terapia fisica. Rimane inoltre il problema psichiatrico maggiore, ragione per

la quale la paziente è seguita dal Dr. med. __________ specialista in psichiatria.

Le cure sono difficili, la paziente reagisce poco alla terapia somministrata ed

è inabile al 100% non solo per qualsiasi attività lavorativa anche in misura parziale

e anche di tipo non gravoso, ma anche per la conduzione semplice della casa in

qualità di madre e casalinga. Sono i suoi familiari a dover ottemperare ogni

fabbisogno anche personale in collaborazione con il Servizio di Aiuto Domiciliare."

(Doc. AI 36-2)

Nelle

sue annotazioni 2 marzo 2005 il dr. __________ del SMR, considerata la perizia

della dr.ssa __________ poco chiara, ha ritenuto opportuno sottoporre

l’assicurata ad una nuova valutazione peritale affidata alla dr.ssa __________

(doc. AI 35).

Nel

dettagliato referto ricevuto dall’Ufficio AI in data 19 settembre 2005 la

perita - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché

degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 6 maggio 2005 e di

una visita successiva – ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento

con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 : F43.22)” (doc. AI

40-3).

La

dr.ssa __________ ha poi osservato:

"

(...)

Obiettivamente

Non si può certo ignorare come in questo caso il dolore

fisico prenda il posto di un vissuto di difficoltà, che non viene riconosciuto

e quindi espresso dalla peritanda, come altrettanto non si può non riconoscere

che ella offre scarsa collaborazione all'esame.

Questi elementi rendono più facilmente leggibile il

radicale cambiamento di valutazione espresso nelle perizie a firma della Dr.ssa

__________: l'impatto sull'interlocutore di una persona che si lamenta per

tutta la durata dell'esame comunica l'entità di una sofferenza emotiva

soggettivamente significativa. Solo in un secondo momento si possono prendere

in considerazione elementi quali l'assenza di partecipazione emotiva a quanto

viene segnalato: la peritanda infatti non manifesta mai moti spontanei quali il

pianto, che ci si attenderebbe suscitato dalla narrazione della sofferenza.

E' certamente intuitivo immaginare come l'integrazione

in un contesto sociale quale quello svizzero possa esser risultato difficile

per una persona proveniente da una cultura dell'__________, pur tuttavia la

peritanda stessa non offre la possibilità di esaminare la reale presenza di un

vissuto di questo tipo.

Anche il problema linguistico fa sorgere qualche

perplessità: viene dichiarata l'incapacità a comprendere l'italiano, ma, mentre

si parla in questa lingua con il marito, ella interloquisce con lui, fornendo

la risposta alla domanda, prima che venga tradotta.

E' possibile che, nel corso degli anni, ella abbia

imparato a cogliere il senso di ciò che vien detto, senza essere in grado di

parlare in italiano.

Quale sia il tipo di vita che la peritanda conduce è

impossibile a dirsi. Il marito comunque dichiara che ella è in grado di

occuparsi autonomamente della propria persona, della casa per quanto riguarda

compiti non gravosi, che esce, si reca dalle vicine o con lui per andare a far

la spesa o per brevi passeggiate ... Vengono per contro segnalate anche

giornate durante le quali elle non lascia il letto a causa della cefalea.

Nel suo complesso il quadro clinico si orienta verso

l'osservazione di una incapacità/non volontà di superare difficoltà di

adattamento. Le risorse intellettive appaiono nei limiti di norma, non sono quantificabili

attraverso i test adeguati a causa delle difficoltà linguistiche. Altra considerazione

merita il fatto che la peritanda abbia svolto, per anni, il lavoro di

agricoltore, attività ben più gravosa di quella intrapresa in Ticino.

L'insorgenza di patologie organiche quali

l'ipertensione, le rachialgie correlate alla presenza di ernie discali ed il

diabete, si citano qui solo quelle che hanno riscontro diagnostico documentato,

certamente riducono l'efficienza della peritanda e contribuiscono ad

incrementare una sensazione complessiva d'insoddisfazione.

Non si vuole e non sarebbe possibile quantificare in

questa sede la riduzione della capacità lavorativa imputabile alle patologie

organiche.

In conclusione si tiene in considerazione la soggettiva

sofferenza della peritanda, correlabile a difficoltà d'integrazione, ma non si

può non considerare come la volontà della stessa sia fermamente orientata alla

richiesta di un risarcimento, più che al desiderio di ottenere un'integrazione

migliore (ci si riferisce sia alle azioni di opposizione intraprese, sia alle

affermazioni dello Psichiatra curante nella certificazione datata 28.02.2001);

sgombrando perciò "il campo" di osservazione dagli elementi di

enfatizzazione, dall'atteggiamento a tratti elusivo e dagli elementi che fanno

supporre elusioni d'informazione si può considerare la capacità lavorativa pari

al 70% per attività semplici e che non richiedano un particolare impegno fisico

ed elevato rendimento." (Doc. AI 40-3+4)

Nel

suo rapporto medico 21 settembre 2005 il dr. __________, ricordato che la

diagnosi principale è quella di “sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso-depressiva (F43.22)” mentre quali ulteriori diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa vi sono quelle di “moderate alterazioni

degenerative C4-C6; sindrome lombospondilogena con irritazione radicolare L4-S1

a destra” ed indicati, quali limiti funzionali, “per problemi del

rachide dorsale solo attività fisicamente leggere senza posizione forzata

prolungata (specie piegata in avanti), non alzare ripetutamente pesi superiori

a 15 kg,

possibilità di cambiare posizione al bisogno, per patologia psichiatrica rendimento

ridotto del 30%”, ha osservato che l’attività di

aiuto-cucina in sé risulta adatta al danno alla salute se i limiti funzionali

sopra espressi sono rispettati, mentre altre attività leggere adeguate sono esigibili

al 70%. Egli ha aggiunto:

"

L’attuale perizia della

dr.ssa __________ in pratica conferma in grandi linee la valutazione valetudinaria

espressa in precedenza dalla dr.ssa __________ (presenza di patologia

psichiatrica nel senso stretto con relativamente poco influsso sulla capacità

lavorativa, presenza però inoltre di importanti elementi estranei all’AI quale

richiesta di risarcimento, difficoltà di acculturazione). Tale valutazione

viene confortata da precedenti valutazioni mediche (dr.ssa __________, neurologa,

29.8.2000; rapporto __________ del 20.10.2000).

L’impedimento dovuto alla patologia psichiatrica nel

senso stretto viene valutato essere del 30%.

In considerazione della problematica socio-culturale e

della scarsa motivazione provvedimenti professionali non risultano indicati.”

(Doc. AI 41-2)

In

data 24 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto al precedente datore di lavoro (__________di

__________) delle precisazioni riguardo all’attività svolta dall’assicurata:

"

(...)

In particolare necessitiamo sapere:

1. Quanti posti letto ha a disposizione il vostro

Hotel?

Considerandi

2.

Quante colazioni, pranzi e cene vengono

servite al giorno, in media, da aprile a ottobre?

3.

Numero del personale in cucina e

relative funzioni, in particolare vogliate indicare se vi erano altri impiegati

con le stesse mansioni (lavapiatti) dell'assicurata. Metri quadrati della cucina?

4.

Descrizione dettagliata di come viene

eseguita la pulizia dei piatti e delle stoviglie:

- Vi è un nastro trasportatore o il tutto

viene portato a mano?

- Si presume che l'assicurata

doveva riempire il carrello della lavastoviglie con piatti, bicchieri e posate.

Quanto pesa mediamente un carrello?

- Quante volte al giorno doveva ricaricare la

lavastoviglie?

- La stessa si trova in basso o all'altezza

del busto?

- Anche le pentole venivano lavate con la

lavastoviglie o a mano?

- Peso delle pentole?

- Quante pentole devono essere

lavate, in media, in una giornata lavorativa?

5.

Le mansioni di un lavapiatti implicano,

nei momenti "morti", anche altre mansioni, tipo scarico della merce

dal furgone, rifornimento cucina e bar, pulizia cucina, corridoi, sala da pranzo,

bar, lavori in giardino, pulire verdure, portare i sacchi della spazzatura, ...

6.

I bicchieri, le tazzine, i piattini del

bar venivano pure lavati dalla signora RI 1?

7.

Aveva la possibilità di sedersi, al bisogno?

8.

Vi era la necessità di inginocchiarsi,

accovacciarsi, lavorare in posizione flessa, effettuare ripetutamente brevi

flessioni o rotazioni della colonna lombare, lavorare a braccia alzate,

lavorare esposta a umidità?

9.

II ritmo di lavoro era sostenuto per la

durata di 8.30 ore, oppure solo nei momenti di punta?" (Doc. AI 45-1+2)

Con

risposta 28 ottobre 2005 il precedente datore di lavoro ha risposto:

"1. 280 letti.

2.

Colazioni 150 circa al giorno, cene 130 circa al

giorno. Non serviamo il pranzo

3.

Metratura: circa 60 m2. Personale in cucina: 1 cuoco, 2 aiuto-cuoco e 3 lavapiatti.

4.

I camerieri portano i piatti in cucina

accanto alla lavastoviglie. I piatti vengono poi posti sul carrello, sciacquati

con una doccia e infine il carrello viene spinto nella lavastoviglie dai lavapiatti.

(I bicchieri sono invece da un'altra parte e vengono riposti dai camerieri).

Carrello piatti: 600g X 18 piatti + 2 Kg di carrello

= 12.8 Kg

Carrello tazze: 220g X 25 tazze + 1.6 Kg di

carrello = 7 Kg

La lavastoviglie si trova a circa 80 cm di

altezza.

Le pentole che in media pesano 7 Kg vengono lavate a

mano in un grande lavandino.

5.

Il lavapiatti nei tempi morti pulisce

verdure ed insalata. Si occupa in parte anche della pulizia dei locali. Niente

altro.

6.

Le stoviglie del bar non vengono portate

nella cucina, ma pulite al bar dal barista.

7.

A volte gli impiegati di cucina si

siedono sui banchi posti nella cucina. Proprio a lato c'è pure la sala per la

cena degli impiegati con tavoli e sedie.

8.

La cucina è umida, però non si lavora in

ginocchio. Si lavora in piedi. Per spostare le verdure dal lavandino si fanno

delle rotazioni.

9.

Ci sono diversi momenti morti o rallentati.

(ultime ore del mattino, prime ore del pomeriggio, ricordiamo che non serviamo

il pranzo)." (Doc. AI 48-1)

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto

ad una rendita, dato che secondo la perizia della dr.ssa __________ dal punto

di vista psichiatrico ella è ancora abile al 70% nella precedente attività di

lavapiatti, esigibile anche dal punto di vista somatico, in quanto non richiede

di sollevare pesi superiori a 15 kg e consente di alternare la posizione.

In

sede ricorsuale l’assicurata ha trasmesso nuovi certificati medici e meglio:

- il referto 14 dicembre 2005 della dr.ssa __________, FMH in

medicina interna, del seguente tenore:

"

(...)

La paziente è in cura da me dal 10 giugno 1999. Sono

stata liberata dal segreto professionale, mediante l'intermediazione del di Lei

marito, in quanto la paziente purtroppo non comprende la lingua italiana.

Infatti le spiegazioni anche a carattere terapeutico devono essere fornite al

marito, molto attento, che le prepara anche le modalità di assunzione dei

diversi farmaci, in quanto la paziente oltre alle limitazioni linguistiche è

limitata purtroppo dalla grave patologia psichiatrica che la condanna anche a

non potere intrattenere un qualsiasi tipo di relazione sociale, ad occuparsi

della casa e dei figli.

La sua problematica psichiatrica è la seguente:

dal marzo 2000

ha manifestato una ambientale, associata a probabile

sindrome schizo-affettiva. La paziente per detta problematica in aggravamento

esponenziale è in cura specialistica dal Dr. med. __________ - FMH in

psichiatria e psicoterapia a __________. La paziente oltre alla presa a carico

assume farmaci del tipo dei neurolettici della nuova generazione associati a

benzodiazepine e antidepressivi della classe ASSI.

Le sue problematiche fisiche sono le seguenti:

1) Dal marzo 2005

Diabete mellito tipo Il con scompenso e

conseguente ospedalizzazione acuta

2) Dal marzo 2005

Ipertensione arteriosa sintomatica con crisi

ipertensiva

Da rilevare che la paziente ha una grave allergia ai

calcioantagonisti, che determina grandi difficoltà nella cura della pressione

arteriosa.

3) Dal Dicembre 1999

Emicranie invalidanti, resistenti a farmacoterapia

a componente mista:

- da puntate ipertensive

- da sindrome cervico-brachiale

- da componente psicogena (sempre

nell'ambito del disturbo somatoforme)

4) Dal gennaio 2000

Sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia mista:

gennaio 2000

- da obesità permagna

- da eziologia osteodegenerativa

- da componente psicogena (sempre nell'ambito

del disturbo

somatoforme)

5) dal giugno 1999

Metatarsalgia di Morton

6) aggravamento da estate 2000

Obesità permagna

________________________________________________________________

Diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa da quando:

2) Patologia peptica 1° tratto

gastrointestinale (esiti di eradicazione H. Pylorii dicembre 1999)

con disturbi addominali (gastrici ed intestinali

ad eziologia non chiara)

3) Epatopatia steatosica DD: secondaria a farmacoterapia?

Nota dal settembre 2000

________________________________________________________________

Capacità lavorativa:

La paziente presenta a mio avviso una incapacità

lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiatriche

elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare

l'incapacità lavorativa con una percentuale del 50%, mentre ritengo che

l'incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia pari ad

una percentuale del 100%.

Faccio rilevare che la paziente non è in grado di

attendere neanche alla sua persona (anche per la semplice assunzione dei

farmaci prescritti), funzione alla quale attendono i familiari. Mi chiedo se

addirittura non ci siano i presupposti per la richiesta dell'assegno per grandi

invalidi." (Doc. B)

- il rapporto 13 gennaio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, in cui lo specialista ha rilevato:

"

Come ampiamente discusso

al telefono, le riconfermo la mia valutazione sul caso della Signora RI 1.

Si tratta di una sindrome somatoforme nell'ambito di

uno sradicamento socio culturale in una personalità molto semplice e povera.

Per quanto riguarda l'ultima perizia effettuata per

l'ufficio AI dalla Dottoressa __________ mi sembra che la collega tenda a

banalizzare il vissuto di sofferenza dell'interessata o addirittura a

interpretare in termini di simulazione le modalità comunicative arcaiche della

signora che invece vanno interpretate nell'ambito del particolare contesto culturale

d'origine." (doc. C)

A

fronte di tali certificati medici, il dr. __________, nelle sue annotazioni 25

gennaio 2006, ha osservato:

"

(...)

valutazione:

- il diabete è di recente

insorgenza e non ha finora comportato danni organici. Si tratta quindi di

un'affezione trattabile con le abituali cure del caso. Un diabete mellito senza

complicazioni a livello organico non comporta di regola un'inabilità lavorativa

prolungata specie per attività senza rischi particolari in presenza di

eventuali ipoglicemia come potrebbe essere l'attività di autista o lavori in

posizioni pericolose o lavori con macchinari pericolosi (criteri non presenti

nel caso dell'assicurata).

- L'ipertensione arteriosa pure non

ha comportato finora complicazioni organiche di rilievo e quindi non risulta

pure essere d'influsso sulla capacità lavorativa di lunga durata specie per attività

fisiche non pesanti. Da notare che il calcioantagonista è un medicamento utile

nel trattamento dell'ipertensione ma non è indispensabile nella cura. Inoltre

nel caso della presente assicurata si pone la questione già sollevata in

precedenza di una adeguata compliance (vedi rapporto dr.ssa __________ del

29.8

).

- L'emicrania indicata dalla

dottoressa risulta essere già indagata dal punto di vista specialistico (vedi

rapporto dr.ssa __________ del 29.8.2000) con diagnosi di ipertensione

arteriosa e cefalea da tensione. Si tratta di patologia primariamente da

vedersi nell'ambito della diagnosi psichiatrica.

- La problematica reumatologica è

stata valutata dal punto di vista reumatologico da parte della dr.ssa __________

la quale ha ritenuto l'assicurata abile in attività confacente.

- Il dr. __________ conferma la

nota problematica psichiatrica valutata già in occasione di 2 perizie

psichiatriche. Si conferma la componente socio-culturale non di competenza Al.

Conclusione: l'attuale documentazione non apporta

elementi clinici sufficienti per rimettere in discussione la valutazione

valetudinaria precedente." (Doc. IVbis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano

di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare

innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve

osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie

dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite. In particolare

l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica relativa al

diabete mellito di cui è affetta l’assicurata, né l’affezione dell’ipertensione

arteriosa sintomatica con crisi ipertensiva, né la tematica delle emicranie invalidanti,

né infine la patologia reumatologica relativa alla sindrome

cervico-dorso-lombare dell’assicurata.

Da

una parte, infatti, l’amministrazione ha correttamente sottoposto l’assicurata

ad un accurato esame psichiatrico, incaricando la dr.ssa __________ di eseguire

una perizia specialistica, che, dopo le precedenti parzialmente contraddittorie

valutazioni peritali della dr.ssa __________, potesse esprimere una valutazione

definitiva riguardo alle patologie psichiatriche e al loro eventuale influsso

sulla sua capacità lavorativa. Nella sua valutazione la dr.ssa __________, dopo

aver spiegato che il dolore fisico dell’assicurata prende il posto di un

vissuto difficile che non viene riconosciuto, e aver constatato che

l’assicurata offre scarsa collaborazione all’esame – elementi che rendono

secondo la perita maggiormente leggibile il cambiamento di valutazione espresso

dalla dr.ssa __________ nella sua perizia e nel successivo complemento 20

dicembre 2002 – ha rilevato che l’interessata non ha la volontà di superare le

difficoltà di adattamento e che la sua volontà è fermamente orientata alla

richiesta di un risarcimento più che al desiderio di ottenere un’integrazione

migliore (doc. AI 40-4). In ragione di tali considerazioni, la dr.ssa __________

ha reputato l’assicurata abile al 70% in attività semplici, che non richiedano

un particolare impegno fisico ed un elevato rendimento (doc. AI 40-4). Questo

Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio tale perizia, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

D’altra

parte, occorre tuttavia rilevare che l’amministrazione non ha reputato necessario

compiere ulteriori accertamenti riguardo alle altre affezioni attestate dalla

dr.ssa __________ e che a mente della curante hanno un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurata (doc. AI 36 e doc. B), nonostante una precisa richiesta

di accertamento tramite perizia pluridisciplinare formulata sia in sede di

opposizione, sia in sede ricorsuale. Non solo, ma la necessità di compiere ulteriori

accertamenti medici dal punto di vista somatico prima di potersi pronunciare

sull’esistenza o meno di un’inabilità lavorativa emergeva pure dalla perizia

della dr.ssa __________, la quale nelle sue conclusioni peritali ha osservato

che “l'insorgenza di patologie organiche quali

l'ipertensione, le rachialgie correlate alla presenza di ernie discali ed il

diabete, si citano qui solo quelle che hanno riscontro diagnostico documentato,

certamente riducono l'efficienza della peritanda e contribuiscono ad

incrementare una sensazione complessiva d'insoddisfazione. Non si vuole e

non sarebbe possibile quantificare in questa sede la riduzione della capacità

lavorativa imputabile alle patologie organiche” (doc. AI 40-4, la

sottolineatura è della redattrice).

Al

riguardo, la dr.ssa __________ nei suoi rapporti medici 31 maggio 2005 (doc. AI

36) e 14 dicembre 2005 (doc. B) ha certificato che l’assicurata, a partire dal

mese di marzo 2005, è affetta da diabete mellito tipo II con scompenso e conseguente

ospedalizzazione acuta e da ipertensione arteriosa sintomatica con crisi

ipertensiva, segnalando che l’assicurata presenta una grave allergia ai calcioantagonisti,

circostanza che provoca grandi difficoltà nella cura della pressione arteriosa;

dal mese di dicembre 1999 soffre di emicranie invalidanti

a componente mista (dovute a ipertensione, sindrome cervico-brachiale e componente

psicogena nell'ambito del disturbo somatoforme), resistenti alla farmacoterapia;

dal mese di gennaio 2000 presenta una sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia

mista (da obesità permagna, da eziologia osteodegenerativa e da componente

psicogena nell'ambito del disturbo somatoforme); dal mese di giugno 1999 è affetta

da metatarsalgia di Morton e infine presenta un’obesità permagna, in aggravamento

dall’estate del 2000. A mente

della dr.ssa __________ tutte queste affezioni organiche rendono l’assicurata

inabile al lavoro almeno al 50%, percentuale che tiene conto solo dei problemi

fisici dell’assicurata e alla quale va aggiunta la totale inabilità lavorativa

dovuta alle sue patologie psichiatriche (doc. B).

Va

al riguardo osservato come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico 14 dicembre 2005 della dr.ssa

__________ (doc. B), che certifica l’esistenza di patologie insorte al più

tardi nel mese di marzo 2005 e che ricalca quanto dalla stessa già indicato in

data 31 maggio 2005 (doc. AI 36), può essere preso in considerazione, poiché attestante

una situazione di fatto antecedente alla decisione contestata 30 novembre 2005.

Nonostante

l’elenco di patologie attestate dalla dr.ssa __________, tutte con influsso

sulla capacità lavorativa secondo la curante, l’amministrazione non ha ritenuto

opportuno effettuare nessun tipo di accertamento al

fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate sulla capacità

lavorativa dell’assicu-rata. A nulla vale a tal proposito l’annotazione 25

gennaio 2006 del SMR, che senza svolgere ulteriori approfondimenti ha rilevato

che la documentazione medica prodotta dall’assi-curata non apporta elementi

clinici sufficienti per rimettere in discussione la valutazione valetudinaria

precedente, limitandosi ad affermare che “il diabete è di recente insorgenza

e non ha finora comportato danni organici. Si

tratta quindi di un'affezione trattabile con le abituali cure del caso. Un diabete

mellito senza complicazioni a livello organico non comporta di regola

un'inabilità lavorativa prolungata specie per attività senza rischi particolari

in presenza di eventuali ipoglicemia come potrebbe essere l'attività di autista

o lavori in posizioni pericolose o lavori con macchinari pericolosi (criteri

non presenti nel caso dell'assicurata). L'ipertensione arteriosa pure non ha

comportato finora complicazioni organiche di rilievo e quindi non risulta pure

essere d'influsso sulla capacità lavorativa di lunga durata specie per attività

fisiche non pesanti. Da notare che il calcioantagonista è un medicamento utile

nel trattamento dell'ipertensione ma non è indispensabile nella cura. Inoltre

nel caso della presente assicurata si pone la questione già sollevata in

precedenza di una adeguata compliance (vedi rapporto dr.ssa __________ del

29.8

). L'emicrania indicata dalla dottoressa risulta essere già indagata

dal punto di vista specialistico (vedi rapporto dr.ssa __________ del

29.8

) con diagnosi di ipertensione arteriosa e cefalea da tensione. Si

tratta di patologia primariamente da vedersi nell'ambito della diagnosi

psichiatrica. La problematica reumatologica è stata valutata dal punto di vista

reumatologico da parte della dr.ssa __________ la quale ha ritenuto

l'assicurata abile in attività confacente. Il dr. __________ conferma la nota

problematica psichiatrica valutata già in occasione di 2 perizie psichiatriche.

Si conferma la componente socio-culturale non di competenza Al” (doc. IV bis).

A

mente di questo Tribunale, a fronte dell’elenco di patologie attestate dalla

dr.ssa __________, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti

medici al fine di valutare la loro incidenza sulla capacità lavorativa

dell’assicurata prima dell’emissione della decisione impugnata. Non è sufficiente

al riguardo, come invece indicato dal SMR, osservare che il diabete mellito “è

di recente insorgenza e non ha finora comportato danni organici” o che l'ipertensione arteriosa “non ha comportato finora complicazioni

organiche di rilievo e quindi non risulta pure essere d'influsso sulla capacità

lavorativa di lunga durata” per ritenere che tali patologie, insorte nel

marzo 2005, non siano invalidanti: ritenuto che a mente della curante tali

patologie hanno un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata,

l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto svolgere degli accertamenti, prima

di escludere una loro incidenza sulla capacità lavorativa. Anche le patologie

reumatologiche, attestate dalla dr.ssa __________ nell’aprile 2001 (doc. AI

11-2) e indicate come invalidanti dalla dr.ssa __________ nei suoi rapporti

medici 31 maggio 2005 (doc. AI 36) e 14 dicembre 2005 (doc. B), avrebbero dovuto essere ulteriormente

indagate. Inoltre, vista la stretta correlazione fra

affezioni organiche e patologia psichiatrica attestata dalla dr.ssa __________ (emicranie invalidanti a componente mista, dovute a ipertensione,

sindrome cervico-brachiale e componente psicogena nell'ambito del disturbo

somatoforme; sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia mista, da obesità

permagna, da eziologia osteodegenerativa e da componente psicogena nell'ambito

del disturbo somatoforme, cfr. doc. AI 36 e doc. B, la sottolineatura è della

redattrice), l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre

l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare volta ad appurare l’incidenza

delle sue diverse patologie sulla sua capacità lavorativa.

L’apprezzamento

psichiatrico peritale fornito dalla dr.ssa __________ – la quale ha ritenuto

che l’assicurata presenta, per motivi psichiatrici, un’incapacità lavorativa

del 30% in attività semplici e che non richiedano un particolare impegno fisico

ed un elevato rendimento, rilevando tuttavia di non potere quantificare la riduzione

della capacità lavorativa dovuta alle patologie organiche (doc. AI 40-4) - non

poteva essere considerato sufficiente, poiché concernente solo la patologia

psichiatrica. Tale patologia, tuttavia, come ricordato dalla dr.ssa __________,

è sicuramente correlata alle patologie organiche.

Occorre

qui ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa

D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una

sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

"

La fattispecie in esame,

infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no.

72.

pag. 485. A prescindere dal fatto che, in

quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente

sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una

perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata

attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie

indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid.

5.

)

Per

questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore

degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici

all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si

pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale

citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti

tutte le patologie di cui è affetta l’assicurata, stabilisca la capacità lavorativa

globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.9

Con

il ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 30 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio del 13 gennaio 2006.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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