32.2006.9
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13 dicembre 2006Italiano56 min
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Numero d'incarto:
32.2006.9
Data decisione, Autorità:
13.12.2006, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI non ha sufficientemente approfondito tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata,limitandosi ad esperire delle perizie psichiatriche,ma omettendo approfondimenti in merito alle affezioni somatiche con influsso sulla capacità lavorativa.Rinvio atti per nuovi accertamenti medici.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.9
cr/sc
Lugano
13 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attiva quale lavapiatti, nel mese di
marzo 2001 ha presentato una domanda
di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “grave depressione; dolori
alla testa, collo, colonna torace e lombare fino alle gambe; pressione alta”
(doc. AI 5).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura della
dr.ssa __________, con decisione 6 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni, ritenendo che dal punto di vista medico l’assicurata dispone
ancora di una totale capacità lavorativa nella sua precedente attività di
lavapiatti (doc. AI 25).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - con la
quale ha contestato la valutazione peritale della dr.ssa __________, ritenendola
non pertinente dato che dapprima, in data 2 luglio 2002, ella aveva stabilito
un grado di invalidità del 40% e successivamente, su pressione
dell’amministrazione e senza nemmeno riconvocare l’assi-curata, nella sua valutazione
20 dicembre 2002 era giunta alla conclusione di una totale capacità lavorativa
dell’assicurata (a fronte di tale contraddizione, il dr. __________ del SMR aveva
ritenuto che la valutazione peritale cui dare peso era quella del 20 dicembre
2002, circostanza aspramente criticata dall’assicurata, doc. AI 31) - con decisione
su opposizione 30 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver disposto una nuova
perizia psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________ presso l’Ospedale __________
di __________, ha confermato il rifiuto di prestazioni, ritenuto che l’assicurata
è ancora abile al lavoro al 70% nella precedente attività di lavapiatti e in
qualsiasi altra attività adeguata (doc. AI 53).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di
una rendita intera.
Contestualmente, la ricorrente ha chiesto di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale.
Sostanzialmente
ella contesta, da una parte, la valutazione peritale della dr.ssa __________ e,
dall’altra, la mancata presa in considerazione delle sue patologie organiche,
rilevando:
"
(...)
b.
b.1
Con perizia giunta presso l'Ufficio AI in data 19
settembre 2005 la dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi indicata al
punto no. 4 del presente allegato, ritiene la ricorrente abile al lavoro in
ragione del 70%.
A mente della ricorrente, neppure la perizia effettuata
dalla dr. med. __________ presenta quelle condizioni poste dal Tribunale
Federale perchè possa avere forza probatoria piena.
In particolare ci si permette osservare come la stessa
non sia stata realizzata sulla base di accertamenti approfonditi. Anche la dr.
med. __________, come peraltro già aveva fatto la dr. med. __________, non si è
preoccupata di sottoporre la paziente a quei vari test che vengono eseguiti per
le perizie mediche psichiatriche.
Inoltre anche in questo caso il perito non ha esaminato
la paziente da sola, ma in un primo momento alla presenza del marito e poi alla
presenza anche di un'interprete.
Non si può, quindi, non porsi la questione a sapere
come, senza un riscontro diretto con la paziente e dopo averla vista solo due
volte, si possa ritenere essere in presenza di una valutazione approfondita.
In sostanza sia la dr. med. __________ che la dr. med. __________
pongono diagnosi importanti con un esame, però superficiale.
b.2
Ci si permette ora, dopo aver assunto le necessarie
informazioni, sollevare qualche critica alla perizia effettuata dalla dr. med. __________.
Da una approfondita lettura della perizia non si può
non giungere alla conclusione che il perito poco o nulla dice su come sta la
paziente.
In sostanza si è chiesto il perito qual è il disagio
psicologico della ricorrente? Perchè dalla perizia non risulta. Stabilito il
disagio psicologico, il perito avrebbe potuto approfondire la sua valutazione
con domande specifiche quali: il disagio psicologico della paziente è forse
riferibile alla famiglia? Per quale motivo al marito è stata concessa una
rendita di invalidità? Qual è la sua patologia? Cosa ha causato questo nella
peritanda?
Inoltre il perito sostiene esistere elementi che fanno
supporre elusioni d'informazione: ma motivati o non motivati, si tratta di
rifiuto d'informazione o di passività psicologica, personalistica? E, quindi, ancora
una volta di un atteggiamento psicologico di simulanza o di un sintomo superficiale
che nasconde una patologia di dipendenza molto più profonda?
Inoltre non è nemmeno chiarito fino in fondo se viene o
no confermata la diagnosi di simulazione. Se confermata, come sembra ad una
lettura globale della perizia della dr. med. __________, tale diagnosi non
viene assolutamente spiegata; ma trattasi di una diagnosi parecchio importante
che necessitava di una approfondita spiegazione.
A tal proposito ci si permette citare quanto già
evidenziato in sede di opposizione circa la diagnosi di simulazione
espressamente indicata dalla dr. med. __________:
" A mente dell'opponente un
cambiamento così radicale di diagnosi si giustifica solo in presenza di prove e
dati oggettivi. Nella fattispecie la perita non apporta tali prove. Non vi
sono, infatti, test psicologici e testimonianze esterne (medici che ebbero a
visitare l'opponente, l'ex datore di lavoro, parenti, conoscenti, ecc.), a
sostegno della nuova tesi del perito, che indichino un netto cambiamento dello
status psichico. Non vi è neppure stato un approfondimento dell'esame clinico
che vada al di là della semplice osservazione superficiale del paziente. Come
il medico somatico testa la funzionalità di un muscolo malato stimolandolo e
palpandolo, così un medico psichiatra deve stimolare il paziente con domande
più dirette, più assillanti e più confrontative e non deve accontentarsi della
semplice descrizione del sintomo. Il sintomo, infatti, non è che l'ultima
manifestazione esterna di un lungo processo di malattia. La dr. med. __________,
invece, si è limitata all'osservazione passiva della paziente.
A ciò si aggiunga il fatto che sembra che il perito
faccia una diagnosi per esclusione. Per il perito la simulazione, infatti,
sembrerebbe essere l'unica diagnosi possibile (per i sintomi di "manipolazione,
rivendicazione, inautenticità, teatralità e vaghezza"), visto che esclude
sia il disturbo somatoforme che la nevrosi da compenso. Questi sintomi, però,
sono presenti anche e soprattutto nella gravi forme depressive, istrioniche
e anche psicotiche: tutte malattie molto gravi e invalidanti."
(cfr. opposizione a pag. 8 e 9).
b.3
Il medico curante della signora RI 1, che la segue
ormai da diversi anni, ha sempre mantenuto la propria diagnosi e ha sempre
ritenuto la ricorrente inabile al lavoro almeno al 70% (cfr. Doc. C).
Alla luce, quindi, di quanto indicato ai punti b1 e b2
non si vede come ci si debba distanziare da quanto sempre indicato dal medico
curante.
Ne consegue che, già solo per le affezioni psichiatriche
la ricorrente ha diritto ad una rendita intera.
c.
Indipendentemente da quanto fin qui ritenuto circa la
perizia della dr. med. __________, si evidenzia il fatto che il perito ha,
comunque, indicato che la capacità lavorativa al 70% per attività semplici e
che non richiedono un particolare impegno fisico ed elevato rendimento
riguardano le affezioni psichiatriche. Nel suo scritto il perito indica
esplicitamente di non essersi espressa sulla riduzione della capacità
lavorativa imputabile alle patologie organiche.
Quanto precede non è stato minimamente tenuto in
considerazione dall'Ufficio AI, il quale ha completamente omesso, come già si è
detto, l'esame circa le affezioni fisiche.
Peraltro, nell'ambito della procedura d'opposizione, la
ricorrente aveva espressamente richiesto che venisse eseguita una perizia
medica pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica.
Ne consegue che anche se si volesse seguire quanto
indicato dalla dr. med. __________ circa la capacità lavorativa della ricorrente,
globalmente, considerando sia le affezioni fisiche che quelle psichiche,
l'incapacità lavorativa della ricorrente sarebbe di almeno l'80%.
d.
Tenuto conto di quanto precede non si vede come alla
ricorrente si possa ragionevolmente imporre che la stessa svolga ancora la sua
attività di lavapiatti che, oltretutto, presuppone lo stare in piedi per tutta
la giornata.
Oggettivamente, la capacità di guadagno della signora RI
1 è, dunque, ridotta a zero.
6.
Le gravi affezioni fisiche e psichiche di cui soffre la
ricorrente, riducono la sua capacità lavorativa e, dunque, la sua capacità di
guadagno a Zero.
Il presente ricorso è pertanto giustificato e di
conseguenza alla signora RI 1 deve essere riconosciuto il versamento di una rendita
AI intera." (Doc. I)
1.4. In
data 16 gennaio 2006 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione (doc. III).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando di avere sottoposto la nuova documentazione
medica prodotta pendente causa al vaglio del SMR, il quale ha stabilito che non
vi è stato nessun peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata
giustificante una diversa valutazione del caso.
1.6. In
data 13 febbraio 2006 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di sentire come teste il
dr. __________ e di ordinare una perizia pluridisciplinare, in particolare
psichiatrica. La patrocinatrice ha inoltre criticato le annotazioni del dr. __________,
a suo avviso sommarie e non motivate (doc. VI).
Tale
presa di posizione è stata trasmessa all’amministrazione (doc. VII), con la
facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2
e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la
nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della
LAI.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art.
16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nel caso di specie, l’amministrazione
ha incaricato la dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, di eseguire una perizia specialistica (doc. AI 15).
Nel
dettagliato referto 2 luglio 2002 la perita - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in
occasione della visita 26 marzo 2002 – ha posto la diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolori persistenti (F45.4 dell’ICD 10); elaborazione di sintomi
fisici per ragioni psicologiche (F68.0 dell’ICD 10); problemi correlati
all’ambiente sociale (Z60.8 dell’ICD 10)” (doc. AI 16-5+6).
Quali
valutazione e prognosi la perita ha rilevato:
"
(...)
La guerra nei __________, in particolar modo nel __________,
costringe questa assicurata assieme ai figli a ricongiungersi nel 1994 con il
marito che vive in Svizzera dal 1981.
II tentativo di inserimento professionale di questa
donna non significa integrazione in Svizzera. A mio avviso le differenze
socio-culturali sono enormi e profonde e legano questa paziente al suo paese
sentendosi nessuno in Svizzera, tutto questo produce un rifiuto di integrazione.
Fatti
I figli invece seguono un'altra strada tentando tutti e
quattro di inserirsi qui nel miglior modo possibile, togliendole forse la
speranza di un rientro in __________.
I conflitti interni, come il rifiuto della realtà che
deve affrontare qui, uniti ai conflitti esterni con il mondo che la circonda e
nel quale si sente comunque e sempre nessuno sfociano in somatizzazioni croniche,
non avendo la paziente possibilità di elaborazione mentale di questa conflittualità.
Nel frattempo pure il marito della paziente finisce in
invalidità con "la schiena rotta" dall'emigrazione. Forse nasce nella
paziente la speranza di ottenere pure lei un'invalidità, attraverso la quale
ambedue possono rientrare nel loro paese economicamente a posto. Diventa forse
questa speranza l'unica idea fissa di "risarcimento danni".
In tal senso l'assicurata trova consenso lamentandosi
presso il corpo medico, accogliendo le sue lamentele dal punto di vista tecnico
e parziale. Più la curano in fattispecie e più lei ha diritto ad essere malata,
di lamentarsi e a non guarire. Esiste un beneficio secondario conscio enorme
tratto dalla malattia, per cui non può smettere di lamentarsi e neppure
migliorare con le cure prodigatele.
Non credo affatto alla possibilità di un'adeguata
compliance medicamentosa, attorno alla quale sorge l'inevitabile diffidenza, ma
l'essenza della questione risiede nell'impossibilità per conflittualità intrapsichica
per beneficio secondario presunto enorme di migliorare o di guarire. La
speranza di risarcimento danni, economico e incremento di sostegno e attenzione
di cui la paziente è diventata oggetto a livello del corpo medico sono benefici
secondari importanti ai quali la stessa rifiuta di rinunciare.
In queste condizioni emotive sintomi fisici e sindrome
comportamentale di richiamo di attenzione. Può sfociare in questa speranza di
invalidità cossichè il dolore invece di guarire si cronicizza diventando
inguaribile.
La prognosi rimane riservata.
Sono trascorsi oramai due anni dall'inizio della
sindrome somatoforme con una progressiva elaborazione mentale che è andata verso
la nevrosi da indennizzo (F68.0 dell'ICD 10). Dopo due anni dall'esordio
risulta attualmente consolidata nella sua evoluzione cronicizzata.
Si potrebbe tentare di arginare il problema
riconoscendo all'assicurata un'incapacità lavorativa parziale del 40% per la
sindrome iniziale sperando di poter "calmare" l'evoluzione verso la nevrosi
da compenso che diventa una malattia da indennizzo cronica ed invalidante
attraverso un feed back negativo in una situazione psico-sociale sempre più
invalidante.
Nella mia valutazione prognostica non ho abbastanza
parlato dello shock culturale che rappresenta per una donna __________
confrontarsi con il tipo di vita del centro Europa. Shock culturale che può
provocare una regressione, ritiro degli investimenti, della realtà e ripiego su
se stessa cercando di "fuggire" da una realtà che la confronta troppo
duramente.
Ritengo dunque opportuno riconoscere a questa
assicurata un'incapacità lavorativa parziale per tentare di arginare
l'evoluzione grave invalidante da nevrosi da compenso. (...)" (Doc. AI
16-6+7)
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, la perita ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
L'assicurata non lavora da due anni, risulta
profondamente sradicata culturalmente e socialmente e la ripresa della capacità
lavorativa anche a tempo parziale mi risulta problematica. Con un'eventuale
parziale rendita AI, assieme alla rendita del marito, l'assicurata
probabilmente rientrerebbe non appena è possibile, a causa della scolarità dei
figli, in __________ cercando di riorganizzare la propria vita nel suo paese;
portandosi dietro una sicurezza economica attraverso il pensionamento anticipato
con l'assicurazione invalidità. (...)" (Doc. AI 16-7)
concludendo:
"
(...)
Per le ragioni elencate in valutazione e prognosi ritengo
controindicato e impossibile provvedere all'integrazione di tipo riabilitativo
di questa paziente, profondamente sradicata, che rifiuta la realtà socioculturale
del posto e che non potrebbe mai seguire questa strada senza sentirsi
minacciata e peggiorando il suo stato di salute.
Non ho proceduto per la valutazione peritale ad
eseguire i test psicodiagnostici dal momento dell'estrema scarsità di
collaborazione di questa paziente, dell'impossibilità di elaborazione
linguistica sufficientemente approfondita per cui gli esami testistici mi sono
sembrati superflui e poco affidabili." (Doc. AI 16-8+9)
Preso
atto di tale perizia, il dr. __________ del SMR ha chiesto alla dr.ssa __________
di fornire alcuni chiarimenti, in particolare con riferimento alla residua
capacità lavorativa dell’assicurata nella precedente attività e in attività eventualmente
meglio adeguate al suo stato di salute (doc. AI 20).
Con
scritto 20 dicembre 2002 la dr.ssa __________ ha risposto:
"
Prendo atto delle sue
domande in quanto alla perizia da me scritta e ritengo opportuno riscrivere le
ultime pagine della valutazione e prognosi in quanto mi rendo conto di avere
elaborato una valutazione complicata, poco chiara e che necessita una revisione
complessiva.
La prego quindi di stracciare la copia della perizia da
me emessa in precedenza e prendere la nuova versione come quella definitiva.”
(Doc. AI 21)
Nel
“nuovo” referto peritale 20 dicembre 2002 la dr.ssa __________, poste le
diagnosi di “simulazione (Z76.5 dell’ICD 10); problemi correlati
all’ambiente sociale (Z60.8 dell’ICD 10) e diagnosi differenziale di
elaborazione dei sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0 dell’ICD 10) e
sindrome somatoforme del dolore persistente (F45.4 dell’ICD 10)”, ha
ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività,
osservando:
"
(...)
L'assicurata presenta un disadattamento sociale
conseguente all'emigrazione forzata causata dalla guerra nei __________ (da
quanto emerge dal racconto della paziente). L'emigrazione e l'emarginazione
sociale conseguente vengono vissute male e tale vissuto peggiora con il
tentativo di inserimento nel processo lavorativo per certi versi obbligatorio
da quanto appare, nel senso che risulta condizionato dalle difficoltà e bisogni
economici e non dal desiderio di emancipazione, integrazione o autonomizzazione.
Il marito dell'assicurata diventa invalido per problemi
di tipo algico alla schiena. L'insicurezza economica e sociale condurrebbe
dunque all'obbligo di lavorare, il quale viene vissuto come costrizione. Questi
sentimenti producono inevitabilmente rabbia, delusione e scontento e bisogni di
tipo riparatorio e rivendicativo; gli stessi sfociano successivamente in
tensioni e somatizzazioni sottoforma di mal di testa cronici di tipo tensivo, a
dire della paziente. Inizia così il percorso, del resto già effettuato dal
marito, di richiesta costante, di cure mediche e di cronicizzazione della
sintomatologia algica. Le cure mediche vengono utilizzate per perpetuare la
"malattia" e non per guarirla. La "malattia" diventa così
il beneficio secondario emotivo conscio, soprattutto un rifugio in una
soluzione a corto circuito dei conflitti con la realtà esterna.
L'induzione iatrogena contribuisce all'ulteriore
aggravarsi delle rivendicazioni della paziente e ad un circolo vizioso in tal
senso cronicizzando le cure dell'assicurata, la quale le rende inutili
squalificandole. Tali provvedimenti sono serviti in sostanza ad incrementare le
rivendicazioni della paziente e non per guarirla da eventuali sofferenze.
Il beneficio secondario derivato dalla
"malattia" è conscio e l'assicurata manipola coscientemente la
situazione, a mio parere, seguendo le orme del marito per ottenere la rendita
invalidità.
Il contatto con la paziente durante la visita medica è
manipolatorio, rivendicativo, inautentico e mi conduce a confermare la diagnosi
della manipolazione nel senso della simulazione conscia (Z76.5 dell'lCD 10).
L'atteggiamento è teatrale ed esagerato. La sofferenza espressa dalla paziente
è inautentica e vaga.
L'insieme della valutazione parla contro la sindrome
somatoforme del dolore cronico la quale è rappresentata da un dolore intenso,
persistente e penoso, l'espressione del quale è tradotta in sofferenza
autentica del paziente con un contatto emotivo meno istrionico e più autentico
durante la visita.
Escludo pure la diagnosi differenziale della nevrosi da
compenso, in quanto presuppone la preesistenza di sintomi fisici
originariamente dovuti ad una sindrome o malattia organica somatica invalidante
e accertata che poi successivamente vengono esagerati e prolungati per lo stato
psicologico del paziente in quanto desiderio di richiamo di attenzione
istrionica con lamentele aggiuntive.
Questa assicurata non presenta una malattia somatica
accertata invalidante che condizionerebbe successivamente l'elaborazione di
tale malattia per ragioni psicologiche nell'ambito dell'evoluzione della nevrosi
da compenso.
Nei certificati medici l'assicurata risulta inabile al
lavoro nella misura del 100% dal 20 Aprile 2000 (vedi certificati dr.ssa __________
e dr. __________). La rivendicazione della paziente si è cronicizzata visto il
sostegno ottenuto dai medici curanti e non è pronta sicuramente a rinunciarci.
A mio parere l'incapacità lavorativa per malattia
psichiatrica non è giustificata e risulta dello 0%. La simulazione conscia
della sintomatologia conduce sicuramente l'assicurata a pretendere le cure e il
risarcimento attraverso la rendita in assenza però di una malattia organica a
quanto pare o psichiatrica, invalidante.
Ritengo l'assicurata di conseguenza abile al lavoro
nella misura del 100% per quanto ai disturbi psichiatrici nei lavori umili
finora da lei svolti.
Prognosi: visto quanto da me descritto sopra assisteremo
certamente ad ulteriori rivendicazioni al rifiuto delle mie conclusioni, con
possibili risvolti di tipo giudiziario nei confronti delle pretese dall'assicurata.
Non prevedo dunque l'accettazione delle mie conclusioni ma ribadisco che a mio
parere l'incapacità ulteriore, anche a tempo parziale, non risulta giustificata
per ragioni di malattia psichica. (...)" (Doc. AI 22-6+7+8)
Nelle
sue osservazioni 9 luglio 2003 il dr. __________ del SMR, constatata una
discrepanza fra quanto ritenuto dalla dr.ssa __________ nel referto 2 luglio
2002 e quanto dalla stessa specialista rilevato nel complemento peritale 20 dicembre
2002, ha indicato:
"
(...)
Dalla lettura delle due perizie l'elemento comune che
emerge è che "...esiste un beneficio secondario conscio enorme tratto
dalla malattia, per cui non può smettere di lamentarsi e neppure migliorare con
le cure prodigatele ... Non credo affatto alla possibilità di un'adeguata compliance
medicamentosa,..., ma l'essenza della questione risiede nell'impossibilità per
conflittualità intrapsichica per beneficio secondario presunto enorme di
migliorare o di guarire. La speranza di risarcimento danni, economico e
incremento di sostegno e attenzione di cui la paziente è diventata oggetto a
livello del corpo medico sono benefici secondari importanti ai quali la stessa
rifiuta di rinunciare". (vedi punto 5, pag. 6 della perizia del
02/07/2002).
Nella perizia del 20/12/2002, nel punto 5. pag. 6 la
Dr.ssa __________ afferma infatti nuovamente:"... Le cure mediche vengono
utilizzate per perpetuare la "malattia" e non per guarirla. La
malattia diventa così il beneficio secondario emotivo conscio, ...".
In via inferenziale mi viene da pensare che la Dr.ssa __________
avesse in mente, nella stesura di entrambe le perizie, che si potesse trattare
di una simulazione (in entrambi i casi parla di "beneficio secondario
conscio"), ma mentre nel primo caso pone l'accento sulle eventuali
difficoltà dell'A., come per giustificarla, (i conflitti interni ... sfociano
in somatizzazioni croniche, non avendo la paziente la possibilità di
elaborazione mentale di questa difficoltà"), nella seconda conferma con
fermezza l'ipotesi di simulazione ("il beneficio secondario derivato dalla
"malattia" è conscio e l'assicurata manipola coscientemente la
situazione ...").
Ebbene è proprio la parola "conscio" che
determina la netta differenza delle diagnosi poste. Pertanto si potrebbe dire
che vi sono più contraddizioni nella prima perizia che non nella seconda, dove,
invece, il perito sviluppa un ragionamento sulla base della consapevolezza del
beneficio secondario da parte dell'A..
Pertanto sulla base della sola attenta lettura delle
due perizie, mi viene da ritenere che la Dr.ssa __________ propenda nettamente
per la diagnosi di simulazione con IL 0%, in quanto in entrambe ha rilevato, in
diversi punti, l'intenzionalità e la consapevolezza degli scopi e dei benefici
del comportamento dell'A.." (Doc. AI 23-1)
Nella
sua proposta 9 gennaio 2004 il dr. __________ ha quindi riassunto il caso,
rilevando che l’assicurata presenta un disadattamento sociale, non attribuibile
a malattia psichiatrica, peraltro inesistente secondo la perizia della dr.ssa __________,
con numerosi disturbi somatici privi di causa e senza influsso sulla capacità
lavorativa, giungendo alla conclusione di respingere la richiesta di prestazioni
(doc. AI 24).
Nella
decisione 6 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata, rilevando che ella non presenta patologie tali da essere
ritenute causa di una eventuale incapacità lavorativa (doc. AI 25).
In
sede di opposizione l’assicurata ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione
medica.
Nel
suo certificato 19 febbraio 2004 la dr.ssa __________, FMH in fisiatria,
specialista in reumatologia, ha rilevato:
"
(...)
Conosco la Signora RI 1 dal 25.4.2000 ed è venuta da me
fino al 6.6.2000 per i problemi della colonna cervicale e della colonna lombare
su alterazioni degenerative. II problema molto più grave é il problema
psicologico per cui la paziente è stata trattata dal Dr. __________,
psichiatra. Per maggiori informazioni la prego di rivolgersi alla Dr.ssa __________,
medico curante, che conosce la paziente e l'ha seguita negli ultimi quattro
anni. Dal punto di vista reumatologico la paziente potrebbe lavorare almeno a
tempo parziale in un lavoro leggero, come confermato da tutti i medici.
Mi permetto di allegarle il mio rapporto
all'Assicurazione Invalidità del 2001 per informazione." (Doc. AI 31-37)
Con
rapporto medico 31 maggio 2005 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna,
ha informato l’Ufficio AI che l’assicurata presenta le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “diabete mellito tipo II con scompenso e conseguente
ospedalizzazione acuta da marzo 2005; ipertensione arteriosa sintomatica con
crisi ipertensiva da marzo 2005; grave sindrome di conversione somatoforme
nell’ambito di uno sradicamento socio-ambientale, associata a probabile
sindrome schizo-affettiva da marzo 2000; emicranie invalidanti, resistenti a
farmacoterapia a componente mista da dicembre 1999; sindrome
cervico-dorso-lombare ad eziologia mista da gennaio 2000; metatarsalgia di
Morton e obesità permagna”, ritenendola inabile al lavoro al 100% dal 20
aprile 2000 (doc. AI 36-1). La dr.ssa __________ ha osservato:
"
Le condizioni cliniche
della paziente hanno subito dall'anno 2001 un notevole aggravamento:
da un punto di vista metabolico l'insorgenza del
diabete tipo Il in associazione a disturbi pressori nell'ambito della nota
ipertensione arteriosa tanto da far sospettare l'insorgenza di un
feocromocitoma che è stato escluso per la mancata risposta ai farmaci e per la
nota allergia alla somministrazione dei calcioantagonisti. L'emicrania rimane
incontrollata. La paziente presenta inoltre problemi osteoarticolari che non
vengono controllati in maniera adeguata né dalla farmacoterapia né dalla
terapia fisica. Rimane inoltre il problema psichiatrico maggiore, ragione per
la quale la paziente è seguita dal Dr. med. __________ specialista in psichiatria.
Le cure sono difficili, la paziente reagisce poco alla terapia somministrata ed
è inabile al 100% non solo per qualsiasi attività lavorativa anche in misura parziale
e anche di tipo non gravoso, ma anche per la conduzione semplice della casa in
qualità di madre e casalinga. Sono i suoi familiari a dover ottemperare ogni
fabbisogno anche personale in collaborazione con il Servizio di Aiuto Domiciliare."
(Doc. AI 36-2)
Nelle
sue annotazioni 2 marzo 2005 il dr. __________ del SMR, considerata la perizia
della dr.ssa __________ poco chiara, ha ritenuto opportuno sottoporre
l’assicurata ad una nuova valutazione peritale affidata alla dr.ssa __________
(doc. AI 35).
Nel
dettagliato referto ricevuto dall’Ufficio AI in data 19 settembre 2005 la
perita - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché
degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 6 maggio 2005 e di
una visita successiva – ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 : F43.22)” (doc. AI
40-3).
La
dr.ssa __________ ha poi osservato:
"
(...)
Obiettivamente
Non si può certo ignorare come in questo caso il dolore
fisico prenda il posto di un vissuto di difficoltà, che non viene riconosciuto
e quindi espresso dalla peritanda, come altrettanto non si può non riconoscere
che ella offre scarsa collaborazione all'esame.
Questi elementi rendono più facilmente leggibile il
radicale cambiamento di valutazione espresso nelle perizie a firma della Dr.ssa
__________: l'impatto sull'interlocutore di una persona che si lamenta per
tutta la durata dell'esame comunica l'entità di una sofferenza emotiva
soggettivamente significativa. Solo in un secondo momento si possono prendere
in considerazione elementi quali l'assenza di partecipazione emotiva a quanto
viene segnalato: la peritanda infatti non manifesta mai moti spontanei quali il
pianto, che ci si attenderebbe suscitato dalla narrazione della sofferenza.
E' certamente intuitivo immaginare come l'integrazione
in un contesto sociale quale quello svizzero possa esser risultato difficile
per una persona proveniente da una cultura dell'__________, pur tuttavia la
peritanda stessa non offre la possibilità di esaminare la reale presenza di un
vissuto di questo tipo.
Anche il problema linguistico fa sorgere qualche
perplessità: viene dichiarata l'incapacità a comprendere l'italiano, ma, mentre
si parla in questa lingua con il marito, ella interloquisce con lui, fornendo
la risposta alla domanda, prima che venga tradotta.
E' possibile che, nel corso degli anni, ella abbia
imparato a cogliere il senso di ciò che vien detto, senza essere in grado di
parlare in italiano.
Quale sia il tipo di vita che la peritanda conduce è
impossibile a dirsi. Il marito comunque dichiara che ella è in grado di
occuparsi autonomamente della propria persona, della casa per quanto riguarda
compiti non gravosi, che esce, si reca dalle vicine o con lui per andare a far
la spesa o per brevi passeggiate ... Vengono per contro segnalate anche
giornate durante le quali elle non lascia il letto a causa della cefalea.
Nel suo complesso il quadro clinico si orienta verso
l'osservazione di una incapacità/non volontà di superare difficoltà di
adattamento. Le risorse intellettive appaiono nei limiti di norma, non sono quantificabili
attraverso i test adeguati a causa delle difficoltà linguistiche. Altra considerazione
merita il fatto che la peritanda abbia svolto, per anni, il lavoro di
agricoltore, attività ben più gravosa di quella intrapresa in Ticino.
L'insorgenza di patologie organiche quali
l'ipertensione, le rachialgie correlate alla presenza di ernie discali ed il
diabete, si citano qui solo quelle che hanno riscontro diagnostico documentato,
certamente riducono l'efficienza della peritanda e contribuiscono ad
incrementare una sensazione complessiva d'insoddisfazione.
Non si vuole e non sarebbe possibile quantificare in
questa sede la riduzione della capacità lavorativa imputabile alle patologie
organiche.
In conclusione si tiene in considerazione la soggettiva
sofferenza della peritanda, correlabile a difficoltà d'integrazione, ma non si
può non considerare come la volontà della stessa sia fermamente orientata alla
richiesta di un risarcimento, più che al desiderio di ottenere un'integrazione
migliore (ci si riferisce sia alle azioni di opposizione intraprese, sia alle
affermazioni dello Psichiatra curante nella certificazione datata 28.02.2001);
sgombrando perciò "il campo" di osservazione dagli elementi di
enfatizzazione, dall'atteggiamento a tratti elusivo e dagli elementi che fanno
supporre elusioni d'informazione si può considerare la capacità lavorativa pari
al 70% per attività semplici e che non richiedano un particolare impegno fisico
ed elevato rendimento." (Doc. AI 40-3+4)
Nel
suo rapporto medico 21 settembre 2005 il dr. __________, ricordato che la
diagnosi principale è quella di “sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso-depressiva (F43.22)” mentre quali ulteriori diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa vi sono quelle di “moderate alterazioni
degenerative C4-C6; sindrome lombospondilogena con irritazione radicolare L4-S1
a destra” ed indicati, quali limiti funzionali, “per problemi del
rachide dorsale solo attività fisicamente leggere senza posizione forzata
prolungata (specie piegata in avanti), non alzare ripetutamente pesi superiori
a 15 kg,
possibilità di cambiare posizione al bisogno, per patologia psichiatrica rendimento
ridotto del 30%”, ha osservato che l’attività di
aiuto-cucina in sé risulta adatta al danno alla salute se i limiti funzionali
sopra espressi sono rispettati, mentre altre attività leggere adeguate sono esigibili
al 70%. Egli ha aggiunto:
"
L’attuale perizia della
dr.ssa __________ in pratica conferma in grandi linee la valutazione valetudinaria
espressa in precedenza dalla dr.ssa __________ (presenza di patologia
psichiatrica nel senso stretto con relativamente poco influsso sulla capacità
lavorativa, presenza però inoltre di importanti elementi estranei all’AI quale
richiesta di risarcimento, difficoltà di acculturazione). Tale valutazione
viene confortata da precedenti valutazioni mediche (dr.ssa __________, neurologa,
29.8.2000; rapporto __________ del 20.10.2000).
L’impedimento dovuto alla patologia psichiatrica nel
senso stretto viene valutato essere del 30%.
In considerazione della problematica socio-culturale e
della scarsa motivazione provvedimenti professionali non risultano indicati.”
(Doc. AI 41-2)
In
data 24 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto al precedente datore di lavoro (__________di
__________) delle precisazioni riguardo all’attività svolta dall’assicurata:
"
(...)
In particolare necessitiamo sapere:
1. Quanti posti letto ha a disposizione il vostro
Hotel?
Considerandi
2.
Quante colazioni, pranzi e cene vengono
servite al giorno, in media, da aprile a ottobre?
3.
Numero del personale in cucina e
relative funzioni, in particolare vogliate indicare se vi erano altri impiegati
con le stesse mansioni (lavapiatti) dell'assicurata. Metri quadrati della cucina?
4.
Descrizione dettagliata di come viene
eseguita la pulizia dei piatti e delle stoviglie:
- Vi è un nastro trasportatore o il tutto
viene portato a mano?
- Si presume che l'assicurata
doveva riempire il carrello della lavastoviglie con piatti, bicchieri e posate.
Quanto pesa mediamente un carrello?
- Quante volte al giorno doveva ricaricare la
lavastoviglie?
- La stessa si trova in basso o all'altezza
del busto?
- Anche le pentole venivano lavate con la
lavastoviglie o a mano?
- Peso delle pentole?
- Quante pentole devono essere
lavate, in media, in una giornata lavorativa?
5.
Le mansioni di un lavapiatti implicano,
nei momenti "morti", anche altre mansioni, tipo scarico della merce
dal furgone, rifornimento cucina e bar, pulizia cucina, corridoi, sala da pranzo,
bar, lavori in giardino, pulire verdure, portare i sacchi della spazzatura, ...
6.
I bicchieri, le tazzine, i piattini del
bar venivano pure lavati dalla signora RI 1?
7.
Aveva la possibilità di sedersi, al bisogno?
8.
Vi era la necessità di inginocchiarsi,
accovacciarsi, lavorare in posizione flessa, effettuare ripetutamente brevi
flessioni o rotazioni della colonna lombare, lavorare a braccia alzate,
lavorare esposta a umidità?
9.
II ritmo di lavoro era sostenuto per la
durata di 8.30 ore, oppure solo nei momenti di punta?" (Doc. AI 45-1+2)
Con
risposta 28 ottobre 2005 il precedente datore di lavoro ha risposto:
"1. 280 letti.
2.
Colazioni 150 circa al giorno, cene 130 circa al
giorno. Non serviamo il pranzo
3.
Metratura: circa 60 m2. Personale in cucina: 1 cuoco, 2 aiuto-cuoco e 3 lavapiatti.
4.
I camerieri portano i piatti in cucina
accanto alla lavastoviglie. I piatti vengono poi posti sul carrello, sciacquati
con una doccia e infine il carrello viene spinto nella lavastoviglie dai lavapiatti.
(I bicchieri sono invece da un'altra parte e vengono riposti dai camerieri).
Carrello piatti: 600g X 18 piatti + 2 Kg di carrello
= 12.8 Kg
Carrello tazze: 220g X 25 tazze + 1.6 Kg di
carrello = 7 Kg
La lavastoviglie si trova a circa 80 cm di
altezza.
Le pentole che in media pesano 7 Kg vengono lavate a
mano in un grande lavandino.
5.
Il lavapiatti nei tempi morti pulisce
verdure ed insalata. Si occupa in parte anche della pulizia dei locali. Niente
altro.
6.
Le stoviglie del bar non vengono portate
nella cucina, ma pulite al bar dal barista.
7.
A volte gli impiegati di cucina si
siedono sui banchi posti nella cucina. Proprio a lato c'è pure la sala per la
cena degli impiegati con tavoli e sedie.
8.
La cucina è umida, però non si lavora in
ginocchio. Si lavora in piedi. Per spostare le verdure dal lavandino si fanno
delle rotazioni.
9.
Ci sono diversi momenti morti o rallentati.
(ultime ore del mattino, prime ore del pomeriggio, ricordiamo che non serviamo
il pranzo)." (Doc. AI 48-1)
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto
ad una rendita, dato che secondo la perizia della dr.ssa __________ dal punto
di vista psichiatrico ella è ancora abile al 70% nella precedente attività di
lavapiatti, esigibile anche dal punto di vista somatico, in quanto non richiede
di sollevare pesi superiori a 15 kg e consente di alternare la posizione.
In
sede ricorsuale l’assicurata ha trasmesso nuovi certificati medici e meglio:
- il referto 14 dicembre 2005 della dr.ssa __________, FMH in
medicina interna, del seguente tenore:
"
(...)
La paziente è in cura da me dal 10 giugno 1999. Sono
stata liberata dal segreto professionale, mediante l'intermediazione del di Lei
marito, in quanto la paziente purtroppo non comprende la lingua italiana.
Infatti le spiegazioni anche a carattere terapeutico devono essere fornite al
marito, molto attento, che le prepara anche le modalità di assunzione dei
diversi farmaci, in quanto la paziente oltre alle limitazioni linguistiche è
limitata purtroppo dalla grave patologia psichiatrica che la condanna anche a
non potere intrattenere un qualsiasi tipo di relazione sociale, ad occuparsi
della casa e dei figli.
La sua problematica psichiatrica è la seguente:
dal marzo 2000
ha manifestato una ambientale, associata a probabile
sindrome schizo-affettiva. La paziente per detta problematica in aggravamento
esponenziale è in cura specialistica dal Dr. med. __________ - FMH in
psichiatria e psicoterapia a __________. La paziente oltre alla presa a carico
assume farmaci del tipo dei neurolettici della nuova generazione associati a
benzodiazepine e antidepressivi della classe ASSI.
Le sue problematiche fisiche sono le seguenti:
1) Dal marzo 2005
Diabete mellito tipo Il con scompenso e
conseguente ospedalizzazione acuta
2) Dal marzo 2005
Ipertensione arteriosa sintomatica con crisi
ipertensiva
Da rilevare che la paziente ha una grave allergia ai
calcioantagonisti, che determina grandi difficoltà nella cura della pressione
arteriosa.
3) Dal Dicembre 1999
Emicranie invalidanti, resistenti a farmacoterapia
a componente mista:
- da puntate ipertensive
- da sindrome cervico-brachiale
- da componente psicogena (sempre
nell'ambito del disturbo somatoforme)
4) Dal gennaio 2000
Sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia mista:
gennaio 2000
- da obesità permagna
- da eziologia osteodegenerativa
- da componente psicogena (sempre nell'ambito
del disturbo
somatoforme)
5) dal giugno 1999
Metatarsalgia di Morton
6) aggravamento da estate 2000
Obesità permagna
________________________________________________________________
Diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa da quando:
2) Patologia peptica 1° tratto
gastrointestinale (esiti di eradicazione H. Pylorii dicembre 1999)
con disturbi addominali (gastrici ed intestinali
ad eziologia non chiara)
3) Epatopatia steatosica DD: secondaria a farmacoterapia?
Nota dal settembre 2000
________________________________________________________________
Capacità lavorativa:
La paziente presenta a mio avviso una incapacità
lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiatriche
elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare
l'incapacità lavorativa con una percentuale del 50%, mentre ritengo che
l'incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia pari ad
una percentuale del 100%.
Faccio rilevare che la paziente non è in grado di
attendere neanche alla sua persona (anche per la semplice assunzione dei
farmaci prescritti), funzione alla quale attendono i familiari. Mi chiedo se
addirittura non ci siano i presupposti per la richiesta dell'assegno per grandi
invalidi." (Doc. B)
- il rapporto 13 gennaio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, in cui lo specialista ha rilevato:
"
Come ampiamente discusso
al telefono, le riconfermo la mia valutazione sul caso della Signora RI 1.
Si tratta di una sindrome somatoforme nell'ambito di
uno sradicamento socio culturale in una personalità molto semplice e povera.
Per quanto riguarda l'ultima perizia effettuata per
l'ufficio AI dalla Dottoressa __________ mi sembra che la collega tenda a
banalizzare il vissuto di sofferenza dell'interessata o addirittura a
interpretare in termini di simulazione le modalità comunicative arcaiche della
signora che invece vanno interpretate nell'ambito del particolare contesto culturale
d'origine." (doc. C)
A
fronte di tali certificati medici, il dr. __________, nelle sue annotazioni 25
gennaio 2006, ha osservato:
"
(...)
valutazione:
- il diabete è di recente
insorgenza e non ha finora comportato danni organici. Si tratta quindi di
un'affezione trattabile con le abituali cure del caso. Un diabete mellito senza
complicazioni a livello organico non comporta di regola un'inabilità lavorativa
prolungata specie per attività senza rischi particolari in presenza di
eventuali ipoglicemia come potrebbe essere l'attività di autista o lavori in
posizioni pericolose o lavori con macchinari pericolosi (criteri non presenti
nel caso dell'assicurata).
- L'ipertensione arteriosa pure non
ha comportato finora complicazioni organiche di rilievo e quindi non risulta
pure essere d'influsso sulla capacità lavorativa di lunga durata specie per attività
fisiche non pesanti. Da notare che il calcioantagonista è un medicamento utile
nel trattamento dell'ipertensione ma non è indispensabile nella cura. Inoltre
nel caso della presente assicurata si pone la questione già sollevata in
precedenza di una adeguata compliance (vedi rapporto dr.ssa __________ del
29.8
).
- L'emicrania indicata dalla
dottoressa risulta essere già indagata dal punto di vista specialistico (vedi
rapporto dr.ssa __________ del 29.8.2000) con diagnosi di ipertensione
arteriosa e cefalea da tensione. Si tratta di patologia primariamente da
vedersi nell'ambito della diagnosi psichiatrica.
- La problematica reumatologica è
stata valutata dal punto di vista reumatologico da parte della dr.ssa __________
la quale ha ritenuto l'assicurata abile in attività confacente.
- Il dr. __________ conferma la
nota problematica psichiatrica valutata già in occasione di 2 perizie
psichiatriche. Si conferma la componente socio-culturale non di competenza Al.
Conclusione: l'attuale documentazione non apporta
elementi clinici sufficienti per rimettere in discussione la valutazione
valetudinaria precedente." (Doc. IVbis)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano
di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare
innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve
osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie
dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite. In particolare
l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica relativa al
diabete mellito di cui è affetta l’assicurata, né l’affezione dell’ipertensione
arteriosa sintomatica con crisi ipertensiva, né la tematica delle emicranie invalidanti,
né infine la patologia reumatologica relativa alla sindrome
cervico-dorso-lombare dell’assicurata.
Da
una parte, infatti, l’amministrazione ha correttamente sottoposto l’assicurata
ad un accurato esame psichiatrico, incaricando la dr.ssa __________ di eseguire
una perizia specialistica, che, dopo le precedenti parzialmente contraddittorie
valutazioni peritali della dr.ssa __________, potesse esprimere una valutazione
definitiva riguardo alle patologie psichiatriche e al loro eventuale influsso
sulla sua capacità lavorativa. Nella sua valutazione la dr.ssa __________, dopo
aver spiegato che il dolore fisico dell’assicurata prende il posto di un
vissuto difficile che non viene riconosciuto, e aver constatato che
l’assicurata offre scarsa collaborazione all’esame – elementi che rendono
secondo la perita maggiormente leggibile il cambiamento di valutazione espresso
dalla dr.ssa __________ nella sua perizia e nel successivo complemento 20
dicembre 2002 – ha rilevato che l’interessata non ha la volontà di superare le
difficoltà di adattamento e che la sua volontà è fermamente orientata alla
richiesta di un risarcimento più che al desiderio di ottenere un’integrazione
migliore (doc. AI 40-4). In ragione di tali considerazioni, la dr.ssa __________
ha reputato l’assicurata abile al 70% in attività semplici, che non richiedano
un particolare impegno fisico ed un elevato rendimento (doc. AI 40-4). Questo
Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio tale perizia, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).
D’altra
parte, occorre tuttavia rilevare che l’amministrazione non ha reputato necessario
compiere ulteriori accertamenti riguardo alle altre affezioni attestate dalla
dr.ssa __________ e che a mente della curante hanno un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurata (doc. AI 36 e doc. B), nonostante una precisa richiesta
di accertamento tramite perizia pluridisciplinare formulata sia in sede di
opposizione, sia in sede ricorsuale. Non solo, ma la necessità di compiere ulteriori
accertamenti medici dal punto di vista somatico prima di potersi pronunciare
sull’esistenza o meno di un’inabilità lavorativa emergeva pure dalla perizia
della dr.ssa __________, la quale nelle sue conclusioni peritali ha osservato
che “l'insorgenza di patologie organiche quali
l'ipertensione, le rachialgie correlate alla presenza di ernie discali ed il
diabete, si citano qui solo quelle che hanno riscontro diagnostico documentato,
certamente riducono l'efficienza della peritanda e contribuiscono ad
incrementare una sensazione complessiva d'insoddisfazione. Non si vuole e
non sarebbe possibile quantificare in questa sede la riduzione della capacità
lavorativa imputabile alle patologie organiche” (doc. AI 40-4, la
sottolineatura è della redattrice).
Al
riguardo, la dr.ssa __________ nei suoi rapporti medici 31 maggio 2005 (doc. AI
36) e 14 dicembre 2005 (doc. B) ha certificato che l’assicurata, a partire dal
mese di marzo 2005, è affetta da diabete mellito tipo II con scompenso e conseguente
ospedalizzazione acuta e da ipertensione arteriosa sintomatica con crisi
ipertensiva, segnalando che l’assicurata presenta una grave allergia ai calcioantagonisti,
circostanza che provoca grandi difficoltà nella cura della pressione arteriosa;
dal mese di dicembre 1999 soffre di emicranie invalidanti
a componente mista (dovute a ipertensione, sindrome cervico-brachiale e componente
psicogena nell'ambito del disturbo somatoforme), resistenti alla farmacoterapia;
dal mese di gennaio 2000 presenta una sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia
mista (da obesità permagna, da eziologia osteodegenerativa e da componente
psicogena nell'ambito del disturbo somatoforme); dal mese di giugno 1999 è affetta
da metatarsalgia di Morton e infine presenta un’obesità permagna, in aggravamento
dall’estate del 2000. A mente
della dr.ssa __________ tutte queste affezioni organiche rendono l’assicurata
inabile al lavoro almeno al 50%, percentuale che tiene conto solo dei problemi
fisici dell’assicurata e alla quale va aggiunta la totale inabilità lavorativa
dovuta alle sue patologie psichiatriche (doc. B).
Va
al riguardo osservato come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico 14 dicembre 2005 della dr.ssa
__________ (doc. B), che certifica l’esistenza di patologie insorte al più
tardi nel mese di marzo 2005 e che ricalca quanto dalla stessa già indicato in
data 31 maggio 2005 (doc. AI 36), può essere preso in considerazione, poiché attestante
una situazione di fatto antecedente alla decisione contestata 30 novembre 2005.
Nonostante
l’elenco di patologie attestate dalla dr.ssa __________, tutte con influsso
sulla capacità lavorativa secondo la curante, l’amministrazione non ha ritenuto
opportuno effettuare nessun tipo di accertamento al
fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate sulla capacità
lavorativa dell’assicu-rata. A nulla vale a tal proposito l’annotazione 25
gennaio 2006 del SMR, che senza svolgere ulteriori approfondimenti ha rilevato
che la documentazione medica prodotta dall’assi-curata non apporta elementi
clinici sufficienti per rimettere in discussione la valutazione valetudinaria
precedente, limitandosi ad affermare che “il diabete è di recente insorgenza
e non ha finora comportato danni organici. Si
tratta quindi di un'affezione trattabile con le abituali cure del caso. Un diabete
mellito senza complicazioni a livello organico non comporta di regola
un'inabilità lavorativa prolungata specie per attività senza rischi particolari
in presenza di eventuali ipoglicemia come potrebbe essere l'attività di autista
o lavori in posizioni pericolose o lavori con macchinari pericolosi (criteri
non presenti nel caso dell'assicurata). L'ipertensione arteriosa pure non ha
comportato finora complicazioni organiche di rilievo e quindi non risulta pure
essere d'influsso sulla capacità lavorativa di lunga durata specie per attività
fisiche non pesanti. Da notare che il calcioantagonista è un medicamento utile
nel trattamento dell'ipertensione ma non è indispensabile nella cura. Inoltre
nel caso della presente assicurata si pone la questione già sollevata in
precedenza di una adeguata compliance (vedi rapporto dr.ssa __________ del
29.8
). L'emicrania indicata dalla dottoressa risulta essere già indagata
dal punto di vista specialistico (vedi rapporto dr.ssa __________ del
29.8
) con diagnosi di ipertensione arteriosa e cefalea da tensione. Si
tratta di patologia primariamente da vedersi nell'ambito della diagnosi
psichiatrica. La problematica reumatologica è stata valutata dal punto di vista
reumatologico da parte della dr.ssa __________ la quale ha ritenuto
l'assicurata abile in attività confacente. Il dr. __________ conferma la nota
problematica psichiatrica valutata già in occasione di 2 perizie psichiatriche.
Si conferma la componente socio-culturale non di competenza Al” (doc. IV bis).
A
mente di questo Tribunale, a fronte dell’elenco di patologie attestate dalla
dr.ssa __________, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti
medici al fine di valutare la loro incidenza sulla capacità lavorativa
dell’assicurata prima dell’emissione della decisione impugnata. Non è sufficiente
al riguardo, come invece indicato dal SMR, osservare che il diabete mellito “è
di recente insorgenza e non ha finora comportato danni organici” o che l'ipertensione arteriosa “non ha comportato finora complicazioni
organiche di rilievo e quindi non risulta pure essere d'influsso sulla capacità
lavorativa di lunga durata” per ritenere che tali patologie, insorte nel
marzo 2005, non siano invalidanti: ritenuto che a mente della curante tali
patologie hanno un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata,
l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto svolgere degli accertamenti, prima
di escludere una loro incidenza sulla capacità lavorativa. Anche le patologie
reumatologiche, attestate dalla dr.ssa __________ nell’aprile 2001 (doc. AI
11-2) e indicate come invalidanti dalla dr.ssa __________ nei suoi rapporti
medici 31 maggio 2005 (doc. AI 36) e 14 dicembre 2005 (doc. B), avrebbero dovuto essere ulteriormente
indagate. Inoltre, vista la stretta correlazione fra
affezioni organiche e patologia psichiatrica attestata dalla dr.ssa __________ (emicranie invalidanti a componente mista, dovute a ipertensione,
sindrome cervico-brachiale e componente psicogena nell'ambito del disturbo
somatoforme; sindrome cervico-dorso-lombare ad eziologia mista, da obesità
permagna, da eziologia osteodegenerativa e da componente psicogena nell'ambito
del disturbo somatoforme, cfr. doc. AI 36 e doc. B, la sottolineatura è della
redattrice), l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre
l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare volta ad appurare l’incidenza
delle sue diverse patologie sulla sua capacità lavorativa.
L’apprezzamento
psichiatrico peritale fornito dalla dr.ssa __________ – la quale ha ritenuto
che l’assicurata presenta, per motivi psichiatrici, un’incapacità lavorativa
del 30% in attività semplici e che non richiedano un particolare impegno fisico
ed un elevato rendimento, rilevando tuttavia di non potere quantificare la riduzione
della capacità lavorativa dovuta alle patologie organiche (doc. AI 40-4) - non
poteva essere considerato sufficiente, poiché concernente solo la patologia
psichiatrica. Tale patologia, tuttavia, come ricordato dalla dr.ssa __________,
è sicuramente correlata alle patologie organiche.
Occorre
qui ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa
D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una
sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
In
particolare, l’Alta Corte ha rilevato:
"
La fattispecie in esame,
infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no.
72.
pag. 485. A prescindere dal fatto che, in
quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente
sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una
perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata
attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie
indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid.
5.
)
Per
questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore
degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici
all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di
inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si
pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).
In simili
condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale
citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti
tutte le patologie di cui è affetta l’assicurata, stabilisca la capacità lavorativa
globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.9
Con
il ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 30 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio del 13 gennaio 2006.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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