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Decisione

32.2006.90

Domanda AI. Negato il diritto a prestazioni per grado d'invalidità non pensionabile. Confermata la perizia del SAM.

27 aprile 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera,

subordinatamente di una rendita di tre quarti.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.

3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 10 dicembre 2004, il dr. __________, presa in

considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria

amministrativa, ha concluso che “(…) a questo punto prima di prestazioni AI si

impone un accertamento globale sia reumatologico che psichiatrico e neurologico

per meglio definire le limitazioni attuali e la prognosi a medio lungo termine

(…)”(doc. AI 31/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 30/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 24 marzo 2005 (doc. AI 28/1-31) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno

fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica

(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Depressione mascherata caratterizzata da

somatizzazioni.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Fibromialgia.

Cervicobrachialgie parestetiche piuttosto funzionali.

Cefalea dal carattere emicranico, associata ad una

componente tensiva.

Ipotireosi sostituita su tiroidite di Hashimoto

- attualmente eutireosi."

(doc. AI 28/8)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come addetta

alle pulizie, è da considerare nella misura del 75%, intesa come riduzione

della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa”

(doc. AI 28/10), hanno concluso che:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano

soprattutto dalla patologia in ambito psichiatrico, mentre invece, come

descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico e neurologico, l'A. non

presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente

ritiene che diagnosticamente l'A.

è affetta da una forma di

depressione mascherata, caratterizzata da somatizzazioni. A partire dal 1999 l'A. è in cura specialistica presso la dr.ssa __________ a

causa di uno stato ansiosodepressivo, con fobie multiple, sebbene già in

precedenza fosse nota per episodi depressivi recidivanti. Nel 2000 l'A. è stata anche ricoverata alla Clinica __________ di __________

a causa di un peggioramento dei disturbi affettivi. L'A è tuttora in cura

psichiatrica, attualmente, con consultazioni ogni quindici giorni. Per quanto

riguarda i disturbi attuali l'A.

riferisce dolori in diverse

localizzazioni dell'apparato locomotorio, accompagnati da senso di spossatezza

e rapida affaticabilità. Sul piano psichico l'A. descrive

la presenza di ansia, apatia, abulia. Afferma di sentirsi triste, notevolmente

frustrata per la persistenza dei disturbi somatici nonostante le innumerevoli

cure intraprese, preoccupata per il suo futuro, specialmente per quel che

riguarda la salute e la situazione finanziaria. Nonostante questo l'A. ammette d'aver sempre stretto i denti e continuato ad

andare avanti lavorando più che ha potuto. All'esame psichico si osserva un

incremento della tensione endopsichica. Si sente a disagio nel rapporto interpersonale,

in quanto afferma di sentirsi insicura. Il tono dell'umore leggermente deflesso.

Esprime sentimenti di frustrazioni e di umiliazione che riconduce ad offese

ricevute in passato, inoltre afferma di non essere stata ricambiata per quello

che ha saputo dare agli altri. Esprime lagnanze corporali multiple con

stanchezza, astenia, anedonia. Il rimanente esame psichico è s.p. Si ritiene

pertanto che la maggior lentezza nell'esecuzione delle attività da svolgere e

la maggior affaticabilità, con necessità di momenti di pausa, giustificano

un'inabilità lavorativa psichiatrica nella misura del 20-30%.

Riassumendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di

vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,

nell'attività da ultimo esercitata come addetta alle pulizie, nella misura del

75%.

Come casalinga la capacità lavorativa è valutata nella

misura del 100%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che l'A. ha lavorato come impiegata buffet nella misura di quasi

il 90% da novembre 1997 al

31.10.1999 presso l'hotel __________ di __________, senza essere mai stata

assente (vedasi atto del 12.03.2004). A causa dei crescenti disturbi di salute,

viene attestata un'incapacità lavorativa, quale cameriera, nella misura

dell'80% dal 1999 in poi, dalla dr.ssa __________ (vedasi atto del 30.03.2004),

ritenendo inoltre che la paziente non può svolgere un'attività lavorativa

superiore a cinque - sei ore la settimana come ausiliaria di pulizie. Il dr. __________

attesta un'incapacità lavorativa, quale cameriera e quale donna di pulizie,

nella misura dell'80% dal gennaio 2000 in poi (vedasi atto del 2.06.2004).

Nell'anamnesi, però, è emerso che sin dal 1999 l'A. ha

continuato ad esercitare l'attività di addetta alle pulizie, incrementando sino

ad oggi le ore lavorative settimanali, attualmente distribuite su sei

differenti datori di lavoro, come descritto al capitolo 3.3. Vista quindi

l'effettiva situazione lavorativa dell'A. (che contraddice le valutazioni dei

medici curanti) riteniamo che la capacità lavorativa globale da noi valutata

sia valevole a partire da novembre 1999, con un periodo d'incapacità lavorativa

totale in luglio 2000 quando è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________

a causa di un peggioramento dei disturbi affettivi. Ovviamente, per quanto

riguarda l'attuale attività lavorativa dell'A., ci si basa sulle affermazioni

dell'A., che riteniamo utile verificare presso i rispettivi datori di lavoro.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Vista l'elevata capacità lavorativa nelle attività

finora esercitate scaturita in questo esame peritale e descritto al capitolo 8,

non riteniamo indicato alcun provvedimento di reintegrazione professionale.

Come già descritto nel capitolo 6, dal punto di vista reumatologico e

neurologico l'A. é ritenuta abile al lavoro nella misura

completa in tutte le attività finora esercitate. Dal punto di vista

psichiatrico, invece, la capacità lavorativa viene valutata nella misura del

75% per qualunque attività professionale. Per quanto riguarda la prognosi e le

possibilità terapeutiche è indicata la prosecuzione della presa a carico

specialistica attualmente in corso e l'assunzione della terapia

psicofarmacologica prescritta. Dal punto di vista psichiatrico il quadro

clinico è ritenuto stabile, prognosticamente migliorabile tramite continuazione

della presa a carico specialistica.

10 OSSERVAZIONI

E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione fra tutti i periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 28/10-12)

2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 75% nell’attività da ultimo

esercitata come addetta alle pulizie e del 100% quale casalinga.

I

periti hanno infatti evidenziato che dal punto di vista reumatologico e

neurologico l’assicurata non presenta patologie che possano influenzare la sua

capacità lavorativa.

Per

quanto riguarda invece la patologia psichiatrica il dr. __________, nel consulto

13 febbraio 2005, dopo aver esposto il seguente esame psichico:

"

(…)

L'A. appare sufficientemente curata

nella persona e nell'abbigliamento, è lucida, orientata nel tempo-spazio e sul sé personale. Le facoltà cognitive sono

conservate. L'intelligenza è normale. L'atteggiamento nei confronti dell'intervista

e dell'interlocutore è collaborante. Il

tono di voce è debole caratterizzato da un sottile tremolio. Il

linguaggio è fluido; coerente. Si osserva un incremento della tensione

endopsichica. II comportamento psicomotorio è normale. Si sente a disagio nel rapporto interpersonale in quanto

afferma di sentirsi insicura. Non si osservano alterazioni della forma e del

contenuto del pensiero né dispercezioni. Il tono dell'umore è leggermente

deflesso. L'istinto vitale è conservato. Esprime sentimenti di frustrazione

e di umiliazione che riconduce ad offese ricevute in passato, inoltre afferma di non essere stata ricambiata per quello che

ha saputo dare agli altri. Esprime lagnanze corporali multiple con stanchezza,

astenia, anedonia.

(…)." (doc. AI 28/15)

ha

concluso che:

" (…)

L'atteggiamento

volto ad una dedizione marcata verso gli altri, allo sforzo e ad un impegno

notevole nell'area lavorativa ha improntato la condotta dell'A. durante il suo

percorso esistenziale adulto. Nell'anamnesi dell'A. ricorre il tema della frustrazione

affettiva durante l'infanzia con un rapporto di identificazione negativo con le

figure di riferimento primario dalle quali si sentiva svalutata e trascurata.

Questi condizionamenti educativi ed ambientali hanno sicuramente influito sullo sviluppo della personalità emotiva dell'A. che è stata

costretta a difendersi da un legame di appartenenza affettivo assai carente

assumendo una attitudine indipendente e attiva. A sua volta l'insicurezza

generata dalle carenze affettive ha portato l'A.

a piegarsi di fronte agli eventi e agli

impedimenti esterni vissuti come coercizione opprimente cercando delle

compensazioni nel campo dell'attività per evitare di crollare psicologicamente.

Ritengo inoltre che un ruolo importante nella produzione dei disturbi a carico

dell'apparato locomotorio con la sindrome del dolore cronico debba essere

assegnato agli stati di tensione psicosomatica generati dalla frustrazione e

dalla scontentezza che l'A. ha cercato di dissimulare ricorrendo ai meccanismi di

compensazione. Diagnosticamente l'A. è affetta da

una forma di depressione

mascherata (ICD10 F32.8) caratterizzata da somatizzazioni. L'inabilità

lavorativa psichiatrica a mio avviso è dell'ordine del 20-30%. Terapeuticamente

è indicata la prosecuzione della presa a carico specialistica e dell'assunzione

della terapia psicofarmacologica prescritta.

(…)." (doc. AI 28/15-16)

Sempre

il dr. __________, con lettera 13 marzo 2005, ha così risposto ai quesiti

supplementari postigli dal dr. __________ del SAM:

" (…)

1. La percentuale dell'inabilità lavorativa

psichiatrica del 20-30% è da intendersi come valida per tutte le attività che l'A. ha svolto

finora.

Considerandi

2.

In qualità di casalinga ritengo l'A. in grado di

fornire una prestazione adeguata in quanto espletabile con tempi e modalità

compatibili con i suoi disturbi.

3.

L'inabilità lavorativa psichiatrica del 20-30% è

giustificabile a mio avviso tenendo conto della maggiore lentezza

nell'esecuzione dell'attività e dell' aumentata affaticabilità nello svolgere

le mansioni con necessità di pause durante l'attività.

4.

L'inizio dell'incapacità lavorativa psichiatrica è

da far risalire al mese di novembre '99.

5.

Per quel che riguarda l'evoluzione ritengo che i

disturbi siano rimasti pressoché invariati.

6.

Non sono indicati provvedimenti professionali.

7.

La capacità lavorativa è prognosticamente

migliorabile con una continuazione della presa a carico specialistica.

(…)." (doc. AI28/17)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita

da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie.

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico

20.

ottobre 2005 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 9/6-8), a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.5), da una parte, attesta che “(…) nel corso degli

ultimi 3 anni la situazione è rimasta pressoché invariata (…)” (doc. AI 9/7),

d’altra parte, non motiva e documenta per quali ragioni ritiene “(…) che

l’attività lavorativa di ausiliaria di pulizia al 20%, sia il massimo

dell’attività esigibile, dal profilo psichiatrico, la paziente resta inabile al

80% in modo duraturo (…)” (doc. 9/8). La specialista, senza tuttavia produrre

gli attestati medici dei rispettivi specialisti, riferisce inoltre anche su

altre affezioni sofferte dalla sua paziente allorquando i periti del SAM hanno

concluso che dal punto di vista reumatologico e neurologico l’assicurata non

presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

In

particolare la dr.ssa __________ afferma che “(…) ho fatto valutare la paziente

in data 05 ottobre 2005 dal neurologo dr. med. __________ di __________ che ha

concluso per cefalea cronica di tipo misto in cui è ancora riconoscibile una

componente emicranica, ma con importanti manifestazioni di tipo tensivo sicuramente

favoriti dalla fibromialgia e dalla sindrome depressiva (…)” (doc. AI 9/8). Ora

non vi è agli atti alcun certificato medico del dr. __________ che attesti

un’inca-pacità lavorativa dell’assicurata e i periti del SAM hanno ritenuto la

fibromialgia quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI

28/8).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 5 dicembre 2005, circa il

rapporto medico 20 ottobre 2005 della dr.ssa __________, ha osservato che la

curante “(…) riconsidera la patologia globale sia per la componente fibromialgica,

neurologica di cefalee e naturalmente la problematica psichiatrica di base.

Ricordo inoltre che in questo rapporto medico 20.10.2005 […] pur considerando

la situazione molto compromessa viene valutato[a] una situazione negli ultimi 3

anni come invariata. Personalmente considero la valutazione del SAM del 2.2005

ben coerente e nella globalità sia psi. che neuro. e reuma. per noi vincolante

nella giustificazione della abilità lavorativa (…)” (doc. AI 6/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto

2006.

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il

medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una

nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont

garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical

établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 24 marzo 2005 del SAM, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo

una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata

è abile al lavoro al 75% nell’attività da ultimo esercitata come addetta alle

pulizie e al 100% quale casalinga.

In

simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI le ha negato il diritto

ad una rendita di invalidità in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che, in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita quindi conferma, mentre il ricorso

va respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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