Lexipedia

Decisione

32.2006.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi oggetti e, come si vedrà, considerati i diversi esiti, devono qui

essere trattate singolarmente.

2.6.1. Reiezione

dell’opposizione alla decisione 30 settembre 2005

Con

la decisione 30 marzo 2005 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito

della nuova richiesta di prestazioni adducendo che:

"

(…)

Con decisione del 12.05.2004 è stata assegnata una

rendita del 50% dal 01.06.2002 e del 100% dal 01.12.2002 al 30.11.2003. Un

nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze

oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo

rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata

non è possibile.

● Con la

sua lettera del 14.02.2005 non fa valere elementi nuovi.

(…)” (doc. AI 13/1)

Quando

in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di

nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i

presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e

4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se viene dimostrato

che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in

siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella

causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato

ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era

stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “[…] nicht

zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze

über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente

(Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen)

auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem

noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [nel frattempo

pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87

Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungs-verweigerung

und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde

[…]“).

Nel

caso in esame, avendo emesso una precedente decisione con la quale gli ha

riconosciuto delle prestazioni AI limitate nel tempo, richiamata la suesposta

giurisprudenza, l’Ufficio AI doveva entrare nel merito della nuova richiesta di

prestazioni inoltrata dall’assicurato.

E’ dunque a torto che con la decisione su opposizione qui impugnata

l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione con cui l’assicurata aveva contestato la

decisione 30 marzo 2005 di non entrata in materia.

Del resto lo stesso Ufficio AI nella decisione su opposizione rileva

che, sottoponendo il certificato medico prodotto in sede di opposizione al

medico SMR, di fatto è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Di conseguenza, laddove ha respinto l’opposizione che chiedeva di

entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni, la decisione impugnata

Considerandi

deve essere annullata.

2.6.2

Rifiuto

del diritto a prestazioni

Con

la decisione 30 marzo 2005 l’Ufficio AI ha deciso unicamente

di non entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni formulata

dall’assicurato.

Di

conseguenza, anche se così erroneamente denominata, la decisione 16 marzo 2006

con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni non

configura una decisione su opposizione bensì una vera e propria decisione formale

ai sensi dell’art. 49 LPGA.

Inoltre,

nella misura in cui ha inteso emanare una decisione “su opposizione” suscettibile

di ricorso al TCA – nella quale ha statuito nel merito della nuova richiesta di

prestazioni dopo aver proceduto ad accertamenti presso il medico SMR sulle cui

annotazioni 3 giugno 2005 non è stata data facoltà all’assicurato di prendere

posizione (copia dei documenti formanti l’incarto AI successivi al 30 maggio

2004.

sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurato solo dopo

l’emana-zione della decisione 16 marzo 2006, doc. AI 2/1) – l’Ufficio AI è

incorso in una manifesta violazione del diritto di essere sentito sancito

dall’art. 42 LPGA.

In simili condizioni, limitatamente a questa parte della decisione

impugnata, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto, non configurando

una “decisione su opposizione”, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.5), il TCA non può entrare nel merito del gravame.

L’atto

di ricorso, da trattare quale opposizione contro quella parte della decisione

16.

marzo 2006 con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni, va dunque trasmesso all’amministrazione perché, limitatamente a

questo tema (diritto a prestazioni), emetta una decisione su opposizione. Di

conseguenza, conformemente alle norme della LAI valide fino al 30 giugno 2006 –

le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre

2005.

prevedono infatti che il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti

presso il tribunale cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 16 dicembre 2005; vedi consid. 2.4 – gli atti vanno

trasmessi all'Ufficio AI affinché, ritenuta la decisione

su opposizione del 16 marzo 2006 quale decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, esamini il ricorso inoltrato dall’assicurato alla stregua di opposizione

(che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; vedi

pure Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, pag. 521-523).

Per

un altro caso, in cui – nonostante l’assicurata invocando l’economia procedurale

aveva chiesto al TCA di entrare nel merito e di non limitarsi ad accogliere il

ricorso per motivi formali – questo Tribunale non essendoci una decisione su opposizione

ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato e trasmesso gli atti

all’Ufficio AI affinché renda una decisione su opposizione, vedi la STCA del 13

marzo 2006 nella causa E., 32.2005.139.

In

conclusione, laddove ha respinto l’opposizione 28 aprile 2005, in accoglimento

della presente impugnativa la decisione 16 marzo 2006 va annullata. Nella misura

in cui il ricorso – con riferimento alla parte della decisione impugnata in cui

l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni dell’assicurato –

postula l’erogazione di una rendita di almeno il 50%, esso deve invece essere

dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI perché emani una

decisione su opposizione.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ Il

Dispositivo

dispositivo della decisione 16 marzo 2006 che respinge l’opposizione 28 aprile

2005 è annullato.

§§ Per quanto riguarda il

diritto a prestazioni gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché esamini l’opposizione

dell’as-sicurato e renda una decisione su opposizione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster