32.2006.93
Domanda AI. Viste le risultanze mediche e la valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita.
27 aprile 2007Italiano30 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.93
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, TCA
Titolo:
Domanda AI. Viste le risultanze mediche e la valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.93
FS/ll
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1 (classe __________), da ultimo attivo quale autista presso la __________,
Impresa generale di costruzioni di __________ (doc. AI 42/1-3 e doc. 1/2-5 e
1/6-7 dell’incarto disoccupazione), nell’ottobre 2003 ha presentato una richiesta
di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “disturbi [alla] schiena”
(doc. AI 45/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 23 settembre 2005
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita
dal 1° settembre 2003 per un grado d’invalidità del 42% (doc. AI 21/1-2).
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato che, in sede di “verbale di
opposizione” 12 ottobre 2005 (doc. AI 17/1-2), ha contestato la valutazione medica
e l’importo del suo salario da invalido ritenuto in sede di calcolo
dell’invalidi-tà, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 10 aprile 2006
(doc. AI 3/1-4), ha confermato il diritto ad un quarto di rendita adducendo:
" (…)
4. II Signor RI 1 richiama anzitutto
l'attenzione dell'UAI sull'infortunio (1991) che avrebbe imposto il cambiamento
delle proprie funzioni all'interno dell'impresa di costruzioni o meglio l'abbandono
delle mansioni da meccanico.
Considerando come il reddito senza invalidità (fr. 71'825.--
annui) sia rimasto incontestato e la piena capacità dell'assicurato in attività
adeguate sia stabilita dai suoi medici curanti, non si comprende come la tesi
dello stesso (comunque da dimostrarsi) potrebbe influenzare il grado d'invalidità.
Tale episodio non modifica quanto preso in considerazione dalla CIP nei suoi
calcoli.
Riguardo a quanto certificato il 18 novembre 2005 dal
Dott. __________, la nuova documentazione medica è stata sottoposta al Servizio
Medico Regionale (SMR), dove è stata confermata la diminuzione del rendimento
segnalata, da febbraio 2003. Nuovamente interpellata la consulente in
integrazione professionale (CIP), questi ha quindi determinato per l'assicurato
un salario di riferimento di fr. 52188.- annui, successivamente ridotto del 10% a
causa della sua particolare situazione personale (rendimento ridotto del 20%).
La CIP ha così potuto stabilire un reddito ipotetico da invalido di fr. 37'575.--.
5. Ora, confrontato il reddito ipotetico
senza invalidità (fr. 71'825.-- annui) con un reddito ipotetico da
invalido di fr. 37'575.--, l'assicurato risulta presentare un grado
d'invalidità del 47%. (…)” (doc. AI 3/3-4)
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato, tramite l’RA 1, ha chiesto di annullare la decisione
impugnata e l’assegnazione di una mezza rendita per un grado d’invalidità del
54% dal mese di ottobre 2003, sostenendo:
" (…)
3.
La consulente per l'integrazione professionale, nel suo
rapporto del 18.01.2006, valuta il guadagno esigibile in un'attività leggera in
fr. 52188 annuali. Il reddito é ridotto del 20% per
oggettivare la diminuzione del rendimento giustificata dal punto di vista
medico, ma per la difficoltà di cercare un'occupazione leggera e adeguata allo
stato di salute, apprezza una riduzione del 10% soltanto, in contrasto con il
precedente esame della signora __________ che invece molto più coerentemente
giustificava una riduzione del reddito del 20% (rapporto 18.04.2005).
4.
Nella situazione dell'assicurato giova osservare che
appare giustificata la riduzione massima del 25% se si tiene conto sia
del danno alla salute, sia dei fattori personali e della situazione di
non equilibrio di mercato del lavoro (pratique VSI 6/2000 pag. 314).
L'assicurato é
nato nel 1956 e dunque ha 50 anni d'età. Si tratta di un'età che comporta
enormi difficoltà di ricollocamento nella situazione del mercato del lavoro Ticinese
che presenta un grado di disoccupazione reale di oltre il 10%. Ciò nel contesto
d'apertura del mercato del lavoro intervenuta a seguito degli accordi
bilaterali che mettono a disposizione dei datori di lavoro una riserva di manodopera,
a buon mercato e molto competente d'enormi dimensioni e quindi con un'ampia
possibilità di scelta delle imprese. Qualunque datore di lavoro non avendo alcun
vincolo di priorità d'assunzione verso i lavoratori indigeni, sapendo che può
fare riferimento a personale sano e non avendo obblighi di rispetto dei salari
minimi (nel terziario raramente siamo confrontati con contratti collettivi come
per buona parte del ramo industriale), evidentemente nella possibilità di
scelta opterà per personale più afferente ai suoi interessi dal punto di vista
della salute e quindi anche economico. Del resto la resa dell'assicurato in
un'attività leggera é solo dell' 80% ma il danno alla salute anche in
un'attività di tipo prevalentemente sedentario gli comporta dei disturbi che
vanno ponderati. E noto che le offerte di lavoro a tempo parziale sono più
scarse e sopratutto meno remunerate rispetto ad un'attività a tempo pieno (da
intendersi tale un'attività che comporta il pieno rendimento della persona).
L'assicurato esercitava l'attività lavorativa alle
dipendenze della __________ sin dal 1980, quindi con un alto grado di fedeltà
verso l'impresa, e nel corso della sua carriera ha sviluppato delle competenze
specialistiche unicamente nel campo edile che difficilmente potranno essere
messe a frutto trattandosi di mestieri notoriamente pesanti. Tali competenze
potranno essere di scarso utilizzo in un'altra mansione, per es. nel campo
industriale (settore dove ipoteticamente potrebbe essere reintegrato), e quindi
il signor RI 1 nell'adattarsi ad un'altra funzione, dovrà acquisire le
conoscenze di base con un periodo d'introduzione che comporta evidentemente dei
salari iniziali inferiori al valore mediano indicato dalla statistica ufficiale
(senza tener conto che i salari ticinesi come noto sono ampiamente inferiori al
rilevamento statistico). Per contro la funzione d'autista che svolgeva alle
dipendenze della ditta __________, insieme al quadro edile, é sicuramente la
mansione più leggera della categoria.
Oltre alla scarsa adattabilità medica ed economica,
occorre aggiungere la scarsa adattabilità ergonomica ad un posto di lavoro
confacente coma giustamente afferma la signora __________. L'assicurato infatti
ha limitazioni nel flettere e roteare il tronco e deve trovare un posto di
lavoro dove può alternare la posizione frequentemente.
Tutte le ragioni sopra esposte portano a ritenere
giustificata la riduzione massima del 25% e quindi al ricalcolo della
prestazione che comporta il riconoscimento della mezza rendita d'invalidità.
5.
Tuttavia senza sostituirsi al margine d'apprezzamento
del consulente per l'integrazione, anche la riduzione del 20% del reddito, a
cui occorre ridurre ancora il 20% per la diminuzione del rendimento, comporta
un grado d'invalidità del 54% e dunque il riconoscimento della mezza rendita
d'invalidità cosi composta:
71825 - 33400 (52188 - 20% - 20%) x 100 / 71825
= 53.50%
6.
La motivazione addotta dalla consulente per
l'integrazione professionale (rapporto 18.01.2006) nel sopprimere il 10% per
l'ergonomia e la scarsa adattabilità, in presenza di una riduzione del rendimento
del 20%, non può essere in alcun modo condivisa. Infatti le limitazioni
fisiche, ponderate in maniera diversa in sede d'opposizione, non riducono le
difficoltà ergonomiche ma piuttosto aggravano l'adattabilità di collocamento
come sopra descritto.
Tale motivazione é palesemente contraddittoria e sembra
fatta apposta per evitare all'assicurato di superare il grado del 50%
d'invalidità che apre il diritto alla mezza rendita. Pertanto é assolutamente
arbitraria e illegittima e non può essere tutelata. Del resto il rapporto della
signora __________, appare motto più motivato e convincente e merita d'essere
tutelato. La ponderazione medica introdotta in sede d'opposizione dal Dr. __________,
noto specialista reumatologo in Ticino ed unico specialista che ha esaminato
l'assicurato, non può portare ad una riduzione del margine d'appezzamento
perché egli introduce delle difficoltà fisiche maggiori e non minori. Non può
quindi esserci una valutazione diversa del consulente per l'integrazione, in
presenza di un fatto medico che comporta un aggravamento delle limitazioni
fisiche. Va inoltre considerato che il Dr. __________ non ha valutato i
disturbi alla mano che evidentemente rappresentano nel campo industriale una
limitazione di una certa importanza.
(…)” (doc. AI 1/3-5)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, adducendo:
" (…)
L'assicurato parla delle difficoltà legate
all'età ("Si tratta di un'età che comporta enormi difficoltà di
ricollocamento nella situazione del mercato Ticinese che presenta un grado di
disoccupazione reale di oltre il
10%"; ricorso, pag. 3), al fatto
che "le offerte di lavoro a
tempo parziale sono più scarse e soprattutto
meno remunerate rispetto ad un'attività a
tempo pieno" (ricorso, pag. 3) e che
le proprie competenze "potranno essere di scarso utilizzo in un'altra
mansione (...) e
quindi (...)
nell'adattarsi ad un'altra funzione, dovrà acquisire le conoscenze
di base con un periodo d'introduzione che comporta (...) dei
salari iniziali inferiori al valore mediano indicato dalla statistica
ufficiale" (ricorso, pag. 3).
Nel caso concreto, non vi sono però
elementi concreti provanti che l'età dell'assicurato od un impiego a tempo parziale
(proporzionalmente) possono influire sul salario d'invalido ipotizzabile. Per quanto riguarda
invece le poche esperienze lavorative finora acquisite dal Signor RI 1
(ricorso, pag. 3), la CIP ne ha ben tenuto conto nella determinazione della categoria
professionale RSS (4) e del quartile plausibilmente appropriato (2) che
sottintendono delle attività semplici e ripetitive per le quali non sono necessarie particolari conoscenze.
Stando al ricorrente andrebbe effettuata una riduzione
del 10% per "ergonomia e scarsa adattabilità" e meglio come ritenuto
dalla CIP col rapporto 18 aprile 2005. Ora, constatato come in detto rapporto
si considerava che le limitazioni funzionali dell'assicurato garantissero una
completa capacità lavorativa in attività adeguate e che il 18 novembre 2005
pure il Dott. __________ ha dichiarato che un'attività adeguata risultava
proponibile a tempo pieno (sebbene con un rendimento ridotto del 20%), che il
SMR ha confermato che "Si ritiene l'A
abile in misura totale, con una
diminuzione del rendimento del 20%", in assenza d'un peggioramento dello
stato di salute, il 18 gennaio 2006 il CIP ha correttamente rilevato che
"la riduzione del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità effettuata nel
precedente rapporto CIP non viene (...) presa in considerazione in quanto già
contenuta nel 20% di riduzione di rendimento citato dal medico Va a questo
proposito sottolineato che con l'allegato al rapporto 18 novembre 2005 il Dott.
__________ chiariva come il rendimento ridotto (20%) fosse da ricondurre al
fatto che in un'attività adeguata ovvero leggera bisognava tener particolarmente
conto della "Possibilità di cambiare posizione".
Sbaglia poi il Signor RI 1 credendo che le deduzioni
dal salario siano state precedentemente effettuate "per la difficoltà di
cercare un'occupazione leggera e adeguata allo stato di salute" (ricorso,
pag. 2). Tali problematiche sono semmai competenza dell'assicurazione
disoccupazione.
Infine, sempre stando all'assicurato, oltre alle
limitazioni prese in considerazione dal Dott. __________, andrebbero tenute
presenti 'le limitazioni alla mano sinistra che non consentono la presa
per certi lavori fini"(ricorso, pag. 2).
Tali note problematiche sono già state valutate dal SMR
(annotazioni 24 novembre 2005), presso il quale è stato stabilito che esse non
influenzano la capacità lavorativa in attività adeguate.
Considerando poi come il reddito senza invalidità sia
rimasto incontestato (fr. 71'825.- annui) e che comunque pure la documentazione
prodotta col ricorso certifichi che “l'assicurato è senz'altro in grado di
lavorare in misura completa nell'intera giornata come autista meccanico. È
possibile che per certi lavori fini sia ancora un po' impedito
(...). Questo non dovrebbe però riflettersi in un abbassamento del
rendimento" e che "la situazione è completamente paragonabile alla
visita (...) del 30.12.1992" (rapporto medico 30 novembre 2005 SUVA), i
problemi alla mano sinistra non possono certo compromettere lo svolgimento
d'attività adeguate come quelle considerate nei rapporti 18 aprile 2005 e 18
gennaio 2006 della CIP incaricata. Perfino i medici curanti non menzionano tali
disturbi tra quelli con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Visto quanto sopra, siccome un aumento della rendita
non può essere la soluzione al fatto di non trovare concretamente impiego in
attività adeguate, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia
confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.
(…)” (doc. III)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2003 per un
grado d’invalidità del 42%. L’assicurato contesta infatti la valutazione medica
e economica postulando il riconoscimento del diritto ad una mez-za rendita per
un grado d’invalidità del 54%.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.5. Nella
presente fattispecie dagli atti emerge che la decisione 13 settembre 2005 con
la quale l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato totalmente abile in attività adeguate
si è fondata sul referto 7 aprile 2003 del dr. __________, FMH in medicina interna
(doc. 1/5-7 incarto cassa malati) – il dr. __________, posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena con: ● turbe statiche cifoscoliosi ● turbe degenerative osteocondrosi lombare
(L4/L5-L/5-S1), spondilartrosi L3/L4-L4/L5)”, ha attestato che “(…) presentando
lo stesso (ndr. si riferisce all’assicurato) delle alterazioni radiologiche
associate ad un deficit funzionale e persistenza delle stesse malgrado trattamento
adeguato (fisioterapia, analgesici al bisogno) [l’]attività d’autista “baggerista”,
operaio-muratore non risulta proponibile. Infatti una sindrome lombospondilogena
permette una esigibilità completa in una attività secondo le regole della protezione
della colonna lombare in modo particolare senza flessioni anteriori, senza
sollevamento pesi superiori ai 10-15 kg, condizioni appunto che non sono
garantite nell’attività attuale. […] Il RI 1 risulta nell’attività di
autista-“baggerista” operaio muratore inabile al 100%. Non ritengo una ripresa
lavorativa a medio lungo termine esigibile malgrado un trattamento adeguato,
per cui ho proposto al RI 1 di mettersi alla ricerca attiva di un’attività
professionale confacente al suo stato di salute (es. venditore in grosse o
piccole superfici Do-it) (…)” (doc. 1/6-7 incarto cassa malati) – e sul
rapporto medico 20 gennaio 2004 (doc. AI 35/1-3) nel quale il dr. __________,
FMH in medicina generale – posta la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “epatopatia, polineuropatia periferica, sindrome lombo-vertebrale
cronica, su osteocondrosi lombare L4-L5, L5-S1, stato dopo borsite operata al
gomito destro” – ha certificato un’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100%
nella sua precedente professione e attestato che altre attività, che non
comportino sforzi (ad es. magazziniere, custode), sono possibili senza limitazioni
di rendimento.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 2 giugno 2004 ha rilevato
che “(…) come risulta dalla valutazione del medico fiduciario Dr. __________
l’assicurato risulta non più idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore
di gru. In attività adatta risulta invece abile in misura completa, valutazione
condivisa dal MC Dr. __________ (…)” (doc. AI 32/1).
In
sede di opposizione l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 ottobre
2005 nel quale il dr. __________ ha certificato che “(…) il paziente
sopraccitato può effettuare lavori leggeri a condizione che gli stessi
rispettino le regole ergonomiche indispensabili allo stato di salute della sua
schiena. Resta comunque il fatto che il paziente dal profilo lavorativo nella
sua attività precedentemente svolta è totalmente inabile al lavoro (…)” (doc.
AI 17/3).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 18 novembre 2005 (doc.
AI 9/1-3), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“sindrome lombo - vertebrale cronica senza neurologia su : – discopatie L4/5 e
L5/S1 – alterazioni statiche, PSH dx con attrito sottoacromilae”, ha certificato
che l’assicurato “(…) non può fare lavori pesanti o tenere a lungo la stessa
posizione, né sopportare vibrazioni intense (…)” e – ritenuto lo stato di
salute stazionario: “(…) dal 2003 i dolori lombari non sono mai regrediti, anzi
la loro intensità è aumentata con estensione alla muscolatura gluteale e sulla
parte laterale delle cosce, dx maggiore di sx. Da 8-9 mesi apparizione di una
limitazione dolorosa della spalla dx, da ultimo migliorata (…)” – ha attestato che
un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione è possibile a tempo
pieno con una flessione del rendimento del 20%.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 novembre 2005 ha
concluso che “(…) dal rapporto medico SMR del 02.06.2004, la valutazione medica
rimane sostanzialmente invariata. Alla luce della documentazione acquisita agli
atti, si può concludere nel modo seguente: – si conferma l’inabilità totale
nell’attività abituale, a decorrere da settembre 2002 – si ritiene l’A. abile
in misura totale, con diminuzione del rendimento del 20%, a decorrere da
febbraio 2003 (…)” (doc. AI 7/1-2).
Per
quanto attiene all’infortunio alla mano sinistra occorso nel 1991, nel rapporto
della visita medica circondariale 30 novembre 2005 (doc. C), il dr. __________,
FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha concluso che:
" (…)
Alla visita odierna, la situazione è completamente
paragonabile alla visita di chiusura del 30.12.1992.
Procedere medico
Il paziente non necessita di ulteriori cure. Il caso
rimane chiuso.
Procedere amministrativo
Per quanto riguarda gli esiti post-infortunistici il
paziente risulta abile in misura completa per l’intera giornata in qualità di
autista – meccanico. Permane tuttavia la problematica per certi lavori fini
come già descritto in occasione della visita di chiusura del 30.12.1992.
(…)” (doc. C)
Viste
le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza
federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid.
2.4), questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio AI
ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al lavoro in un’attività leggera
adeguata con una flessione del rendimento del 20%.
2.6. In
merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.
Nel
rapporto finale 18 aprile 2005 (doc. AI 25/1-3), la signora __________, consulente
in integrazione professionale, ha evidenziato che “(…) “l’A. risulta non più
idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore gru. In
attività adatta risulta invece abile in misura completa”. Limitazioni funzionali:
pesi fino a 10-15 kg, non posizioni forzate con il tronco piegato in avanti,
non flessioni ripetute con il tronco, non rotazioni ripetute con il tronco,
possibilità di cambiare posizione al bisogno (…)” (doc. AI 25/1). La consulente
ha indicato di ritenere esigibili “(…) attività leggere e adatte ad esempio in
taluni rami dell’industria, della sorveglianza, della logistica, della vendita,
delle consegne, della custodia … (…)” (doc. AI 25/2).
Partendo
da un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71'825.-- la consulente ha poi
determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di
Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 52'188.--, cui applicare una riduzione
del 20% (10% per attività leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità),
per un reddito da invalido di fr. 41'750.-- e un grado di invalidità del 41,87%
(doc. AI 25/2 e 27/1).
Nel
rapporto finale 18 gennaio 2006, la signora __________, consulente in integrazione
professionale, ha evidenziato che “(…) considerando che i medici attestano una
diminuzione del 20% del rendimento in attività adeguata, ritengo indicata
un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera, mentre la riduzione del
10% per ergonomia e scarsa adattabilità effettuata nel precedente rapporto CIP
non viene più presa in considerazione in quanto già contenuta nel 20% di riduzione
di rendimento citato dal medico (…)” concludendo che “(…) Considerando il
reddito ipotetico ed effettuando le suddette riduzioni, risulta un reddito da
invalido di Fr. 37'575.--. Grado di invalidità: 71825 – 37575 x 100 :
71825 = 47%. Per quanto riguarda le altre considerazioni, viene confermato il
rapporto CIP del 18.04.2005 (…)”(doc. AI 4/1-2).
L’assicurato
ha criticato il rapporto 18 gennaio 2006 della consulente __________ sostenendo
che, oltre alla diminuzione del rendimento del 20%, deve essere applicata una riduzione
del 20% come considerato dalla consulente __________ nel suo rapporto 18 aprile
2005. Così facendo il grado d’invalidità sarebbe del 53,50% ed egli avrebbe
pertanto diritto alla mezza rendita AI.
Il
reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- non é stato contestato
dall’assicurato.
Per
quanto riguarda al reddito da invalido da prendere in considerazione al
momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che,
conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Tale
circostanza, come in seguito esposto, non ha alcuna ripercussione sul caso in
esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati
dall’Ufficio AI.
Quale
reddito da invalido (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a
tempo pieno) entrambe le consulenti hanno considerato un reddito di fr.
52'188.--, anche questo importo è rimasto incontestato.
Come
appena visto, ritenuta un’abilità totale in attività leggere e viste le
limitazioni funzionali, la consulente __________ ha applicato al reddito da invalido
di fr. 52'188.-- un’ulteriore riduzione complessiva del 20% (10% per attività
leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità).
Per
contro la consulente __________ – considerato che i medici hanno attestato una
diminuzione del 20% del rendimento in un’attività adeguata – ha ritenuto indicata
solo un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera.
Questo
Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la consulente
__________ nel rapporto finale 18 gennaio 2006.
Infatti,
dagli atti risulta che la consulente __________ ha considerato una riduzione
del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità avuto riguardo al fatto che
l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività e considerate
le limitazioni funzionali, e meglio, “(…) pesi fino a 10-15 kg, non posizioni
forzate con il tronco piegato in avanti, non flessioni ripetute con il tronco,
non rotazioni ripetute con il tronco, possibilità di cambiare posizione al
bisogno (…)” (doc. AI 25/1).
Dal
canto suo il dr. __________ ha attestato un’abilità a tempo pieno in
un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione con una flessione del
rendimento del 20%.
Visti
i motivi addotti dal dr. __________ per giustificare la diminuzione del rendimento
del 20% (attività leggera e possibilità di cambiare posizione) è dunque a
giusta ragione che la consulente __________ li ha ritenuti sovrapponibili a
quelli addotti dalla sua collega __________ (ergonomia e scarsa adattabilità)
per giustificare la riduzione del 10%. Di conseguenza è pure a ragione che la
consulente __________, oltre alla diminuzione del rendimento del 20% in
un’attività adeguata, ha considerato solo ancora una riduzione del 10% per
attività leggera.
Pertanto,
considerato un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da
invalido di fr. 37’575.35 (fr. 52'188.-- x 80% [diminuzione del rendimento del
20% in un’attività adeguata] ridotti del 10% per attività leggera = fr.
37’575.35), il grado d’invalidità è del 47.68% (71’825 - 37’575.35 x 100 :
71'825 = 47.68%) e giustifica il diritto a un quarto di rendita (art. 28 LAI).
Allo
stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che giustifica il
diritto a un quarto di rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i
redditi da valido e invalido al 2006.
A
titolo abbondanziale il TCA rileva che applicando la tabella TA1, come richiesto
dalla giurisprudenza federale, il reddito da invalido dell’assicurato nel 2003
ammonterebbe a fr. 57’745.--.
Infatti,
secondo i dati del 2002, il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali
(cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03,
consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86)
per un’attività leggera e ripetitiva (ossia
il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera
corrisponde a fr. 57’008.-- (fr. 4’557.-- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a
fr. 47’788.-- (fr. 3’820.-- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1
settore privato). Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81
consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.-- per gli uomini in base
all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo medio
ipotetico pari a fr. 57’745.-- (fr. 57’008.-- : 1933 [indice
dei salari nominali nel 2002] x 1958 [nel 2003] (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).
In
questa evenienza, anche volendo considerare – oltre alla diminuzione del rendimento
del 20% in un’attività adeguata – la riduzione del 20% ritenuta dalla consulente
__________, l’assicu-rato non raggiungerebbe un grado d’invalidità tale da
giustificare il diritto alla mezza rendita. Considerato un reddito da valido,
nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da invalido di fr. 36’956.80 (fr.
57’745.-- x 80% [diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata]
ridotti del 20% = fr. 36’956.80) il grado d’invalidità sarebbe del 48.55%
(71’825 - 36’956.80 x 100 : 71'825 = 48.55%) che giustifica sempre il diritto a
un quarto di rendita.
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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