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Decisione

32.2006.93

Domanda AI. Viste le risultanze mediche e la valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita.

27 aprile 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.5. Nella

presente fattispecie dagli atti emerge che la decisione 13 settembre 2005 con

la quale l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato totalmente abile in attività adeguate

si è fondata sul referto 7 aprile 2003 del dr. __________, FMH in medicina interna

(doc. 1/5-7 incarto cassa malati) – il dr. __________, posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena con: ● turbe statiche cifoscoliosi ● turbe degenerative osteocondrosi lombare

(L4/L5-L/5-S1), spondilartrosi L3/L4-L4/L5)”, ha attestato che “(…) presentando

lo stesso (ndr. si riferisce all’assicurato) delle alterazioni radiologiche

associate ad un deficit funzionale e persistenza delle stesse malgrado trattamento

adeguato (fisioterapia, analgesici al bisogno) [l’]attività d’autista “baggerista”,

operaio-muratore non risulta proponibile. Infatti una sindrome lombospondilogena

permette una esigibilità completa in una attività secondo le regole della protezione

della colonna lombare in modo particolare senza flessioni anteriori, senza

sollevamento pesi superiori ai 10-15 kg, condizioni appunto che non sono

garantite nell’attività attuale. […] Il RI 1 risulta nell’attività di

autista-“baggerista” operaio muratore inabile al 100%. Non ritengo una ripresa

lavorativa a medio lungo termine esigibile malgrado un trattamento adeguato,

per cui ho proposto al RI 1 di mettersi alla ricerca attiva di un’attività

professionale confacente al suo stato di salute (es. venditore in grosse o

piccole superfici Do-it) (…)” (doc. 1/6-7 incarto cassa malati) – e sul

rapporto medico 20 gennaio 2004 (doc. AI 35/1-3) nel quale il dr. __________,

FMH in medicina generale – posta la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “epatopatia, polineuropatia periferica, sindrome lombo-vertebrale

cronica, su osteocondrosi lombare L4-L5, L5-S1, stato dopo borsite operata al

gomito destro” – ha certificato un’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100%

nella sua precedente professione e attestato che altre attività, che non

comportino sforzi (ad es. magazziniere, custode), sono possibili senza limitazioni

di rendimento.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 2 giugno 2004 ha rilevato

che “(…) come risulta dalla valutazione del medico fiduciario Dr. __________

l’assicurato risulta non più idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore

di gru. In attività adatta risulta invece abile in misura completa, valutazione

condivisa dal MC Dr. __________ (…)” (doc. AI 32/1).

In

sede di opposizione l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 ottobre

2005 nel quale il dr. __________ ha certificato che “(…) il paziente

sopraccitato può effettuare lavori leggeri a condizione che gli stessi

rispettino le regole ergonomiche indispensabili allo stato di salute della sua

schiena. Resta comunque il fatto che il paziente dal profilo lavorativo nella

sua attività precedentemente svolta è totalmente inabile al lavoro (…)” (doc.

AI 17/3).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 18 novembre 2005 (doc.

AI 9/1-3), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“sindrome lombo - vertebrale cronica senza neurologia su : – discopatie L4/5 e

L5/S1 – alterazioni statiche, PSH dx con attrito sottoacromilae”, ha certificato

che l’assicurato “(…) non può fare lavori pesanti o tenere a lungo la stessa

posizione, né sopportare vibrazioni intense (…)” e – ritenuto lo stato di

salute stazionario: “(…) dal 2003 i dolori lombari non sono mai regrediti, anzi

la loro intensità è aumentata con estensione alla muscolatura gluteale e sulla

parte laterale delle cosce, dx maggiore di sx. Da 8-9 mesi apparizione di una

limitazione dolorosa della spalla dx, da ultimo migliorata (…)” – ha attestato che

un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione è possibile a tempo

pieno con una flessione del rendimento del 20%.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 novembre 2005 ha

concluso che “(…) dal rapporto medico SMR del 02.06.2004, la valutazione medica

rimane sostanzialmente invariata. Alla luce della documentazione acquisita agli

atti, si può concludere nel modo seguente: – si conferma l’inabilità totale

nell’attività abituale, a decorrere da settembre 2002 – si ritiene l’A. abile

in misura totale, con diminuzione del rendimento del 20%, a decorrere da

febbraio 2003 (…)” (doc. AI 7/1-2).

Per

quanto attiene all’infortunio alla mano sinistra occorso nel 1991, nel rapporto

della visita medica circondariale 30 novembre 2005 (doc. C), il dr. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha concluso che:

" (…)

Alla visita odierna, la situazione è completamente

paragonabile alla visita di chiusura del 30.12.1992.

Procedere medico

Il paziente non necessita di ulteriori cure. Il caso

rimane chiuso.

Procedere amministrativo

Per quanto riguarda gli esiti post-infortunistici il

paziente risulta abile in misura completa per l’intera giornata in qualità di

autista – meccanico. Permane tuttavia la problematica per certi lavori fini

come già descritto in occasione della visita di chiusura del 30.12.1992.

(…)” (doc. C)

Viste

le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza

federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid.

2.4), questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio AI

ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al lavoro in un’attività leggera

adeguata con una flessione del rendimento del 20%.

2.6. In

merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.

Nel

rapporto finale 18 aprile 2005 (doc. AI 25/1-3), la signora __________, consulente

in integrazione professionale, ha evidenziato che “(…) “l’A. risulta non più

idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore gru. In

attività adatta risulta invece abile in misura completa”. Limitazioni funzionali:

pesi fino a 10-15 kg, non posizioni forzate con il tronco piegato in avanti,

non flessioni ripetute con il tronco, non rotazioni ripetute con il tronco,

possibilità di cambiare posizione al bisogno (…)” (doc. AI 25/1). La consulente

ha indicato di ritenere esigibili “(…) attività leggere e adatte ad esempio in

taluni rami dell’industria, della sorveglianza, della logistica, della vendita,

delle consegne, della custodia … (…)” (doc. AI 25/2).

Partendo

da un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71'825.-- la consulente ha poi

determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di

Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 52'188.--, cui applicare una riduzione

del 20% (10% per attività leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità),

per un reddito da invalido di fr. 41'750.-- e un grado di invalidità del 41,87%

(doc. AI 25/2 e 27/1).

Nel

rapporto finale 18 gennaio 2006, la signora __________, consulente in integrazione

professionale, ha evidenziato che “(…) considerando che i medici attestano una

diminuzione del 20% del rendimento in attività adeguata, ritengo indicata

un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera, mentre la riduzione del

10% per ergonomia e scarsa adattabilità effettuata nel precedente rapporto CIP

non viene più presa in considerazione in quanto già contenuta nel 20% di riduzione

di rendimento citato dal medico (…)” concludendo che “(…) Considerando il

reddito ipotetico ed effettuando le suddette riduzioni, risulta un reddito da

invalido di Fr. 37'575.--. Grado di invalidità: 71825 – 37575 x 100 :

71825 = 47%. Per quanto riguarda le altre considerazioni, viene confermato il

rapporto CIP del 18.04.2005 (…)”(doc. AI 4/1-2).

L’assicurato

ha criticato il rapporto 18 gennaio 2006 della consulente __________ sostenendo

che, oltre alla diminuzione del rendimento del 20%, deve essere applicata una riduzione

del 20% come considerato dalla consulente __________ nel suo rapporto 18 aprile

2005. Così facendo il grado d’invalidità sarebbe del 53,50% ed egli avrebbe

pertanto diritto alla mezza rendita AI.

Il

reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- non é stato contestato

dall’assicurato.

Per

quanto riguarda al reddito da invalido da prendere in considerazione al

momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che,

conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Tale

circostanza, come in seguito esposto, non ha alcuna ripercussione sul caso in

esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati

dall’Ufficio AI.

Quale

reddito da invalido (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a

tempo pieno) entrambe le consulenti hanno considerato un reddito di fr.

52'188.--, anche questo importo è rimasto incontestato.

Come

appena visto, ritenuta un’abilità totale in attività leggere e viste le

limitazioni funzionali, la consulente __________ ha applicato al reddito da invalido

di fr. 52'188.-- un’ulteriore riduzione complessiva del 20% (10% per attività

leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità).

Per

contro la consulente __________ – considerato che i medici hanno attestato una

diminuzione del 20% del rendimento in un’attività adeguata – ha ritenuto indicata

solo un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera.

Questo

Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la consulente

__________ nel rapporto finale 18 gennaio 2006.

Infatti,

dagli atti risulta che la consulente __________ ha considerato una riduzione

del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità avuto riguardo al fatto che

l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività e considerate

le limitazioni funzionali, e meglio, “(…) pesi fino a 10-15 kg, non posizioni

forzate con il tronco piegato in avanti, non flessioni ripetute con il tronco,

non rotazioni ripetute con il tronco, possibilità di cambiare posizione al

bisogno (…)” (doc. AI 25/1).

Dal

canto suo il dr. __________ ha attestato un’abilità a tempo pieno in

un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione con una flessione del

rendimento del 20%.

Visti

i motivi addotti dal dr. __________ per giustificare la diminuzione del rendimento

del 20% (attività leggera e possibilità di cambiare posizione) è dunque a

giusta ragione che la consulente __________ li ha ritenuti sovrapponibili a

quelli addotti dalla sua collega __________ (ergonomia e scarsa adattabilità)

per giustificare la riduzione del 10%. Di conseguenza è pure a ragione che la

consulente __________, oltre alla diminuzione del rendimento del 20% in

un’attività adeguata, ha considerato solo ancora una riduzione del 10% per

attività leggera.

Pertanto,

considerato un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da

invalido di fr. 37’575.35 (fr. 52'188.-- x 80% [diminuzione del rendimento del

20% in un’attività adeguata] ridotti del 10% per attività leggera = fr.

37’575.35), il grado d’invalidità è del 47.68% (71’825 - 37’575.35 x 100 :

71'825 = 47.68%) e giustifica il diritto a un quarto di rendita (art. 28 LAI).

Allo

stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che giustifica il

diritto a un quarto di rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i

redditi da valido e invalido al 2006.

A

titolo abbondanziale il TCA rileva che applicando la tabella TA1, come richiesto

dalla giurisprudenza federale, il reddito da invalido dell’assicurato nel 2003

ammonterebbe a fr. 57’745.--.

Infatti,

secondo i dati del 2002, il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali

(cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03,

consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86)

per un’attività leggera e ripetitiva (ossia

il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera

corrisponde a fr. 57’008.-- (fr. 4’557.-- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a

fr. 47’788.-- (fr. 3’820.-- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1

settore privato). Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81

consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.-- per gli uomini in base

all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo medio

ipotetico pari a fr. 57’745.-- (fr. 57’008.-- : 1933 [indice

dei salari nominali nel 2002] x 1958 [nel 2003] (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).

In

questa evenienza, anche volendo considerare – oltre alla diminuzione del rendimento

del 20% in un’attività adeguata – la riduzione del 20% ritenuta dalla consulente

__________, l’assicu-rato non raggiungerebbe un grado d’invalidità tale da

giustificare il diritto alla mezza rendita. Considerato un reddito da valido,

nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da invalido di fr. 36’956.80 (fr.

57’745.-- x 80% [diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata]

ridotti del 20% = fr. 36’956.80) il grado d’invalidità sarebbe del 48.55%

(71’825 - 36’956.80 x 100 : 71'825 = 48.55%) che giustifica sempre il diritto a

un quarto di rendita.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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