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Decisione

32.2006.95

Restituzione di termini: l'A non prova di essere stato impedito senza sua colpa a causa di malattia di agire entro il termine per inoltrare opposizione. La decisione amministrativa che respinge l'ista

9 febbraio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per

l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o

il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere

presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso

termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento

dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,

secondo

la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna

intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza

maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali

o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),

la

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo

giusta l'art. 35 OG,

non

basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il

termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari,

non

appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto

agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi

interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG

(cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),

in

concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni

successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002,

avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero

state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua

vece,

non

sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la

domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere

respinta. (…)"

(cfr.

STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03)

2.6. L’assicurato

sostiene che, visto che egli ha indicato le generalità del suo medico curante e

invitato l’amministrazione a prendere contatto con lo stesso, la decisione con

la quale l’Ufficio AI gli ha negato la restituzione dei termini per il fatto

che egli non avrebbe sostanziato il suo impedimento mediante la presentazione

di certificati medici indicanti le relative diagnosi e prognosi, non reggerebbe

alle accuse di arbitrio e di abuso del potere di apprezzamento, configurerebbe

una chiara manifestazione di formalismo eccessivo e lederebbe il diritto di

essere sentito.

Al

riguardo il TCA si limita qui a rilevare che, anche se l’omessa presa di

contatto con il medico curante da parte dell’Ufficio AI configurerebbe un vizio

per le ragioni indicate dal ricorrente, in ogni caso quest’ultimo é stato

sanato ritenuto che davanti a questo Tribunale, che dispone di potere cognitivo

pieno, sono state presentate le prove richieste e il rinvio degli atti

all’amministrazio-ne configurerebbe pertanto un mero esercizio formale

contrario al principio della celerità della procedura.

Considerandi

Al

riguardo nella STFA del 20 settembre 2006 nella causa G. (I 618/04) il TFA ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

Nach

der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende -Verletzung des

rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die

Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den

Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines –

allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa,

126.

I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen).

Von

der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung

ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses

Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen

führen würde, die mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten)

Interesse der versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung

ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d).

(…) (STFA

del 20 settembre 2006 nella causa I, 618/04, consid. 8.3)

2.7

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo certificato medico 1. giugno

2006, ha attestato che “(…) il paziente sunnominato che conosco e seguo dal

1964, mi aveva consultato ripetutamente dal 30.12.2005 al 4.1.2006 a causa di

uno stato depressivo persistente da alcuni mesi. Gli era stato consigliato un

trattamento specialistico (…)” (doc. G).

Il

TCA rileva come nel suo certificato 1. giugno 2006 il curante non indica che l’assicurato

è stato incapace da un punto di vista medico di sollevare entro i termini

legali opposizione contro la decisione 4 ottobre 2005 dell’Ufficio AI e/o di affidare

a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi

Di

conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5),

questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha provato di essere stato impedito, senza sua colpa a causa di malattia, di agire entro

il termine stabilito per inoltrare l’opposizione (cfr.

in questo senso anche la STFA del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06]

laddove il TFA rileva che “(…) dans son attestation du 3 juillet 2006, le docteur

M.________ parle de fragilité psychologique. Il n'indique pas que le recourant ait

été incapable durant le délai légal de recourir lui-même ou de mandater un tiers

pour le faire. […] Celui-ci n'a pas démontré s'être trouvé du fait de son état physique

et psychologique dans l'incapacité totale de déposer lui-même un recours ou

d'en charger un tiers (…)”).

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, anche se con il certificato

1.

giugno 2006 il curante attesta uno stato depressivo da alcuni mesi,

l’assicurato si è rivolto al proprio medico solo il 30 dicembre 2005 la qual

cosa fa pensare ad uno stato valetudinario almeno fino a quel momento non così

grave.

Inoltre,

di fronte alle osservazioni espresse dall’Ufficio AI circa la portata del

certificato medico del dr. __________ (cfr. doc. VII), il ricorrente si è

limitato a confermare la validità dello stesso (cfr. doc. IX). In particolare,

anche se invitato a produrre nuovi mezzi di prova, l’assicurato non ha ritenuto

di sottoporre la presa di posizione dell’Ufficio AI al suo curante per una

presa di posizione e neppure ha prodotto la documentazione che attesterebbe che

egli, seguendo il consiglio del suo medico, si è rivolto ad uno specialista a causa

del suo stato depressivo.

Infine

il rappresentante dell’assicurato si è semplicemente limitato ad affermare che

il suo assistito “(…) si è così isolato da tutto e da tutti vivendo

personalmente e in modo solitario la sua angoscia, chiudendosi in sé stesso e

tagliando i ponti con l’esterno a tal punto che nemmeno chi ne aveva curato gli

interessi nell’ambito scolastico ne era al corrente (…)” (doc. AI 1/11), senza

tuttavia provare queste evenienze e in particolare senza documentare che egli

per un ragguardevole periodo (da settembre 2005 al 6 aprile 2006, data in cui ha

sottoscritto la procura conferita al suo rappresentante, doc. AI 3/12) non

sarebbe più stato in grado di occuparsi dei propri affari di tutti i giorni.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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