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Decisione

32.2006.96

Confermata dal TCA la perizia pluridisciplinare del SAM che attesta una capacità lavorativa complessiva del 40%. Verosimiglianza preponderante. Obbligo di ridurre il danno.

22 marzo 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 60% sia come operaia che in

qualsiasi altra attività lavorativa.

I

periti hanno infatti evidenziato che la patologia predominante è quella

psichiatrica e, ritenuto che la patologia di sindrome da dolore somatoforme

amplifica i disturbi modici presenti a livello neurologico e reumatologico,

osservato che le patologie non possono essere sommate concludendo per

un’inca-pacità lavorativa complessiva del 40% e la possibilità di svolgere

un’attività lavorativa nella misura del 60% con le limitazioni descritte dal

reumatologo dr. __________.

Per

quanto riguarda la diagnosi di fibromialgia il dr. __________, nel suo consulto

di reumatologia del 9 dicembre 2004 (doc. AI 26/25-31), ha rilevato che “(…) è

stata ritenuta a livello psichiatrico anche la diagnosi di sindrome somatoforme

da dolore persistente. Questa diagnosi non esclude la diagnosi di fibromialgia,

al contrario vi è un’importante sovrapposizione tra queste 2 entità (…)”

(doc. AI 26/29 la sottolineatura è del redattore).

Circa

la capacità funzionale residua il dr. __________ ha poi espresso la seguente

valutazione:

" (…)

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il trasporto di pesi

molto leggeri a leggeri è normale, per pesi medi è lievemente ridotta, per

oggetti pesanti è molto ridotta e per oggetti molto pesanti esigua. La capacità

funzionale per lavori sopra il piano delle spalle di peso inferiore a 5 kg è

lievemente ridotta e di peso superiore è ridotta.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti

leggeri e per lavori di precisione è normale. Per oggetti medi è lievemente ridotta.

La capacità funzionale per lavori pesanti e di manovalanza è molto ridotta, per

lavori molto pesanti esigua.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni a braccia elevate

è lievemente ridotta, la rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in

avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta La paziente

può restare inginocchiata in modo normale e lavorare con ginocchia in flessione

in modo normale.

d) Mantenere posizioni statistiche:

La possibilità di mantenere la posizione seduta è

lievemente ridotta. La paziente dovrebbe poter beneficiare di pause di alcuni

minuti per sgranchirsi indicativamente ogni mezz'ora-1 ora: La possibilità di

mantenere la posizione eretta è lievemente ridotta. L'assicurata dovrebbe poter

alternare le posizioni al bisogno o almeno regolarmente.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per qualunque spostamento in

pianura, entro limiti ragionevoli tenendo conto dell'età e del

decondizionamento (al massimo 8 km al giorno), appare normale. Su rapide salite

e discese nonché lunghe rampe di scale la capacità funzionale è lievemente

ridotta a ridotta. Anche su terreni accidentati la capacità funzionale è

lievemente ridotta. Lavori in equilibrio, su ponteggi e scale a pioli

dovrebbero essere evitati, se non con particolari precauzioni, per ragioni di

sicurezza.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una

capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1,5%

rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al

6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per

carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri

6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti >45

kg.

(…)” (doc. AI 26/30-31)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo certificato medico 3 settembre

2005, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata e circa le

conclusioni in merito alle attività esigibili formulate dai periti si è limitato

ad osservare, senza tuttavia motivare e documentare adeguatamente, che “(…) a mio

parere non sono atte alla paziente, sia per il dolore fisico e soprattutto per

la scolarità non sufficiente e l’impossibilità ad imparare una nuova

attività/professione per via soprattutto della sindrome fibromialgica e della

mancanza dell’integrità psichica necessaria (…)” (doc. AI 13/3). Lo stesso

medico, senza addurre delle patologie sulle quali non si sia già espresso il

SAM, ha poi sostenuto in modo del tutto generico che “(…) a mio parere sarebbe

necessario rivedere la decisione della rendita, soprattutto in base al quadro

psico somatico della paziente (…)” (doc. AI 12/3).

Al

riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 27 settembre

2005 ha rilevato che “(…) l’assicurata ha prodotto un rapporto del dr. __________,

il quale invita ad un riesame del caso. Le sue considerazioni non contengono

elementi dei quali non si abbia già tenuto conto nell’ambito della perizia e

dell’integrazione professionale, sia per quanto riguarda la sindrome del dolore

cronico, sia per quanto riguarda l’esigibilità di svolgere un lavoro idoneo

allo stato di salute (…)” (doc. AI 10/1).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Inoltre,

il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto finale 11 maggio

2005 (doc. AI 19/1-5), ha evidenziato che:

" (…)

Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale

dell’A. non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano

aumentare o mantenere la capacità di guadagno. La scolarità e l’esperienza

professionale specifica dell’assicurata ma soprattutto la capacità lavorativa

limitata al 60%, non permettono di proporre una riqualifica professionale.

Le limitazioni fisiche presentate dall’A. non si

configurano gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato

del lavoro.

Non ritengo opportuno segnalare il caso al servizio di

collocamento in quanto la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività

direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, mi fanno

pensare che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Va inoltre

segnalato il fatto che a mio avviso la signora RI 1 non presenta la motivazione

e la volontà sufficiente per poter far capo al nostro servizio di collocamento

poiché la valutazione soggettiva del suo danno alla salute si discosta in modo

importante dai dati oggettivi forniti dai medici. L’A. si sente infatti inabile

in modo importante in ogni attività per cui difficilmente accetterebbe proposte

lavorative al di fuori del lavoro che attualmente svolge a domicilio.

Peraltro, qualora l’A. trovasse un datore di lavoro

disposto ad assumerla si resta a disposizione per valutare il diritto ad un'eventuale

introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc), in un’attività confacente

con il danno alla salute che permetta di recuperare la capacità di guadagno

residua.

(…).” (doc. AI 19/5)

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 20 gennaio 2005 del SAM, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 60% in

un lavoro adeguato.

Di

conseguenza la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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