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32.2006.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Nell’evenienza

concreta, con rapporto 23 settembre 2004 (doc. AI 32/1-2), il dr. __________,

medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante

l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:

" (…)

Operaia di origine __________ con 2 figli a carico di 2

e 7 anni.

Valutazione Dr. __________: probabile sovraccarico da

doppio lavoro casalinga/opera-ia.

Valutazione peritale Dr.essa __________ per conto __________

del 2.6.2004:

diagnosi di

episodio depressivo di media gravità F 32.11

sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

sospetto disturbo di personalità psicastenico, passivo

e autosvalutativo

permane IL 100%

iniziato il trattamento psichiatrico presso dr. __________

da giugno 2004

Procedere: in considerazione dell’intreccio psichiatrico/sociale/reumatologico

ad perizia SAM per valutazione limiti funzionali esatti.

(…)” (doc. AI 32/2)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 31/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005 (doc. AI 27/1-28) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Depressione inibita di livello medio-grave in

personalità dipendente con somatizzazioni multiple e pericolo suicidale

latente.

Sindrome somatoforme da dolore persistente, con

-

dolori panvertebrali;

-

cefalee di tipo tensivo;

-

stanchezza cronica e

disturbi del sonno.

Lombosciatalgia cronica ds. dall’estate 2003 con

-

assenza di rilevanti

deficits neurologici;

-

modiche alterazioni

statiche con possibili sequele di distrofia di crescita di Scheuermann.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Cefalee di tipo tensivo.” (doc. AI 27/10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 60% dal 27.08.2003

in avanti nell’attività finora svolta ed in altre più leggere. A partire dal

22.11.2004 al 22.04.2005 l’A. è da ritenere inabile al lavoro nella misura del

50%. In seguito l’A. dovrebbe essere sottoposta ad una valutazione

psichiatrica, dopo che sia stata intensificata la terapia psicofarmacologica,

con eventualmente un ricovero in ambito psichiatrico” (doc. AI 27/13), hanno concluso:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Sulla base degli atti a disposizione, dell'anamnesi e

delle valutazioni specialistiche intraprese durante il soggiorno SAM, riteniamo che

l'A. debba

essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 40% dall'agosto 2003 fino al

novembre 2004, data della perizia SAM.

In considerazione del fatto che agli atti non é mai

stata ritenuta la diagnosi di depressione grave, della presenza di una tendenza

all'aggravazione nel comportamento dell'A., e sulla base delle nostre

osservazioni poste alla valutazione psichiatrica, riteniamo che i disturbi

lamentati dalla peritanda fino alla perizia SAM,

caratterizzati prevalentemente da una

sindrome depressiva di media gravità, da un disturbo da dolore somatoforme e

dorsolombalgie croniche su turbe statiche, senza evidenza di radiculopatia,

giustifichino un'incapacità lavorativa nella misura del 40% e non superiore.

Durante la visita peritale SAM il nostro consulente

psichiatra ha ritenuto la presenza di depressione medio - grave con

somatizzazioni multiple a carattere somatoforme e pericolo suicidale latente

che giustifica un'incapacità lavorativa del 50%. Egli aggiunge però che la

peritanda dovrebbe beneficiare di un'impostazione della terapia

psicofarmacologica con intensificazione, ed eventuale ricovero presso un

Ospedale psichiatrico.

Una rivalutazione a distanza di sei mesi è utile, con

prognosi positiva.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Al momento non riteniamo utile provvedimenti d'ordine

professionale.

Una volta risolta la problematica psichiatrica, con un

trattamento intensivo, l'A. potrebbe risultare abile al lavoro nella misura del 80%

in un'attività adatta.

10 OSSERVAZIONI

E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 27/13-14)

Il

dr. __________, con rapporto 7 marzo 2005 (doc. AI 22/1-2), ha espresso la

seguente raccomandazione:

" (…)

In considerazione delle conclusioni SAM ritengo

indicato che si proceda a rivalutazione SAM a distanza di 6 mesi, quindi per

maggio 2005 per valutazione evoluzione problematica psi. In questa occasione

sarà pure da rivalutare la problematica dell’aggravamento molto probabilmente

presente in questo caso. La decisione dell’ufficio circa la rendita rimane in

sospeso fino che saremo in possesso di tale valutazione.” (doc. AI 22/2)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una seconda perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1).

Dalla

perizia pluridisciplinare 30 maggio 2005 (doc. AI 20/1-12) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a un consulto specialistico esterno di natura psichiatrica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze del consulto e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Disturbo somatoforme da dolore persistente.

Disturbo depressivo di lieve-media entità, con aspetti

conversivi del comportamento.

Lombosciatalgia cronica a ds. dall’estate 2003:

-

senza segni neurologici;

-

su modiche alterazioni

statiche e possibili sequele da distrofia di crescita di Scheuermann.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Cefalee di tipo tensivo.

Lieve ipoacusia con tinnito a sin.” (doc. AI 20/6)

e

espresso la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa

"

In considerazione dell'evoluzione

attuale del quadro psicopatologico e sulla base delle valutazioni precedenti

reumatologica e neurologica che, in questo lasso di tempo, non hanno subito variazioni

significative, concludiamo ritenendo l'A. abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività

precedentemente svolta di operaia ed in attività lavorative leggere ed adatte

che rispettino le limitazioni poste dal nostro reumatologo dr. __________ poste

nella perizia precedente. La patologia neurologica non concorre a ridurre la

capacità lavorativa. Di fatto anche se l'A.

non attesta un miglioramento clinico dello

stato di salute abbiamo potuto constatare una regressione della componente

depressiva rispetto alla valutazione precedente. Possiamo confermare la

tendenza all'accentuazione della sofferenza ed alla teatralizzazione del

comportamento, come attestato dal nostro consulente dr. __________, con la presenza

pure di un aspetto conversivo del comportamento e dell'affettività associata ad

una tendenza passiva che influisce globalmente sulla descrizione soggettiva dei

disturbi.

Dunque dall'aprile 2005 dobbiamo ritenere l'A. abile nella

misura descritta sopra.

L'incapacità lavorativa, dovuta alla patologia

psichiatrica, non può essere sommata a quella dovuta alla problematica

reumatologica in quanto entrambe considerano la patologia principale che

risulta essere la sindrome da dolore somatoforme." (doc. AI 20/8)

I

periti hanno quindi concluso che:

" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L’A. è abile al lavoro nella misura del 70%

nell’attività precedentemente svolta di operaia e attività di pari impegno

fisico.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L’A. è abile nella misura del 70% in qualsiasi attività

lavorativa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (doc. AI

20/8)

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 70% sia come operaia che in

qualsiasi altra attività lavorativa di pari impegno fisico.

I

periti hanno infatti ritenuto che la patologia neurologica non concorre a

ridurre la capacità lavorativa e che nell’attività precedentemente svolta di

operaia e in attività leggere ed adatte (che rispettino le limitazioni poste

dal dr. __________) l’assi-curata è abile al lavoro nella misura del 70%. Essi

hanno poi evidenziato che l’incapacità lavorativa dovuta alla patologia

psichiatrica – incapacità del 30% secondo il consulto 17 maggio 2005 (doc. AI

20/10-12) del dr. __________: “(…) il quadro psicopatologico comporta

un’incapacità lavorativa dell’ordine del 30% per ogni attività esigibile (…)”

(doc. AI 20/12) – non può essere sommata a quella dovuta alla problematica reumatologica

– incapacità del 30% secondo il consulto 24 novembre 2004 (doc. AI

27/22-28) del dr. __________: “(…) la sindrome somatoforme da dolore persistente

determina un calo soggettivo estremamente importante del rendimento per

qualunque attività. Da un punto di vista oggettivo però la presenza di dolori

cronici senza un rilevante substrato organico, stanchezza, insonnia e problemi

funzionali a carico di più sistemi incide in misura minore sul rendimento

dell’attività precedentemente svolta dall’assicurata. La presenza di una lombosciatalgia

nell’ambito di una probabile discopatia limita invece in misura più importante

il lavoro a una catena di montaggio che richiede a volte anche trasporti di

pesi fino a 20 kg. In un’attività di questo tipo l’assicurata deve essere

ritenuta inabile al lavoro nella misura del 30% (…)” (doc. AI 27/26-27) – in quanto

entrambe considerano la patologia principale che risulta essere la sindrome da

dolore somatoforme.

Circa

la capacità funzionale residua il dr. __________ ha poi espresso la seguente

valutazione:

" (…)

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

L'assicurata è in grado di sollevare o trasportare, pur

in modo non eccessivamente ripetitivo, pesi molto leggeri a leggeri con una

capacità funzionale da normale a lievemente ridotta. Per pesi medi la capacità

funzionale è molto ridotta, per oggetti pesanti è esigua e per oggetti molto

pesanti praticamente nulla. II sollevamento e il trasporto di carichi sopra il

piano delle spalle è possibile con una capacità funzionale residua lievemente

ridotta per pesi inferiori a 5 kg e ridotta per pesi superiori a 5 kg.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La manipolazione di oggetti leggeri e la possibilità di

realizzare lavori di precisione è normale. La capacità funzionale della

manipolazione di oggetti medi è lievemente ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza

é esigua, per lavori pesanti praticamente nulla.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per lavori a braccia elevate è

lievemente ridotta, con rotazione dei tronco ridotta, seduta e piegata in

avanti ridotta, eretta e piegata in avanti molto ridotta, inginocchiata

normale, con ginocchia in flessione normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

La possibilità di mantenere la posizione seduta è

ridotta, indicativamente a ca. mezz'ora dopodiché la paziente dovrebbe potersi

sgranchire per qualche minuto oppure cambiare posizione. La possibilità di

mantenere una posizione eretta è ridotta allo stesso modo.

e) Spostarsi, camminare:

La paziente può camminare anche oltre 50m ma generalmente non per lunghi tragitti e non più volte

al giorno. L'assicurata può camminare su terreno accidentato e salire e

scendere le scale con una capacità funzionale lievemente ridotta.

f) Diversi:

I lavori su ponteggi e scale a pioli sono sconsigliati

per motivi di sicurezza.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una

capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto

alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta

al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende

un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto

pesanti > 45 Kg.

9. PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE: IN CHE

MISURA L'A. PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CASALINGA

(DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).

Come casalinga, nella situazione attuale, l'assicurata

è inabile al lavoro nella misura del 15%. Per i limiti funzionali vedi domanda

8.

(…)." (doc. AI 27/28)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

2.8.1. Per

quanto riguarda all’aspetto psichiatrico, il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel certificato medico 8 settembre 2005 ha attestato che “(…)

la paziente citata nel corso delle ultime due settimane ha presentato un ulteriore

peggioramento delle proprie condizioni di salute psichica. Ciò compromette sia

la sua capacità lavorativa sia la sua capacità di affrontare le mansioni domestiche.

Secondo la mia valutazione essa risulta inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI

10/3). Lo stesso medico, con certificato 25 aprile 2006, ha poi attestato che

“(…) la paziente è tuttora in mia cura dal 7.6.2004. Essa presenta tuttora una

sintomatologia depressiva, concomitante a dolori persistenti all’apparato locomotorio.

I disturbi soggettivi comprendono dolori persistenti, di intensità fluttuante;

abbassamento dell’umore; insonnia; perdita degli interessi e dell’iniziativa. I

disturbi oggettivi comprendono abbassamento dell’umore, insonnia, tensione diurna,

irritabilità. La sintomatologia dolorosa e depressiva non ha presentato miglioramenti

significativi nonostante le cure effettuate. La diagnosi psichiatrica è di episodio

depressivo di intensità medio-grave. Secondo la mia valutazione la paziente

soffre di sintomi che comportano l’incapacità lavorativa totale (…)” (doc. C).

Ora,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nei certificati medici appena

riprodotti il dr. __________ – posta la medesima diagnosi già ravvisata nel

rapporto 18 agosto 2004 “episodio depressivo di media gravità F 32.1, sindrome

somatoforme F 45.4” (doc. AI 34/1), allorquando aveva definito lo stato di

salute “stazionario” – non ha attestato debitamente un peggioramento della

situazione invalidante della sua paziente e si è limitato a concludere in modo

del tutto generico che “(…) secondo la mia valutazione essa risulta inabile al

lavoro al 100% (…)” (doc. AI 10/3) e che “(…) secondo la mia valutazione la

paziente soffre di sintomi che comportano l’incapacità lavorativa totale (…)”

(doc. C).

Non

è possibile concludere differentemente, e meglio, non riconoscere piena forza

probatoria alle conclusioni cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto psichiatrico

17 maggio 2005 nell’ambito della perizia pluridisciplinare 30 maggio 2005 del

SAM (doc. AI 20/1-12), anche avuto riguardo ai pareri espressi dal dr. __________

nel suo consulto 26 novembre 2004 nell’ambito della perizia pluridisciplinare

31 gennaio 2005 del SAM (doc. AI 27/15-18) e dalla dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel referto 2 giugno 2004 (doc. AI 34/8-12).

Infatti, il dr. __________ aveva concluso che “(…) terapeuticamente è

indispensabile una psicoterapia intensiva ed una terapia psicofarmacologica

basata su antidepressivi SSRI a profilo attivatore, può entrare in linea di

conto anche un soggiorno stazionario presso una clinica psichiatrica per

impostare il nuovo schema terapeutico e osservare il decorso clinico. La situazione

merita una rivalutazione tra quattro-sei mesi (…)” (doc. AI 27/18, la

sottolineatura é del redattore). Anche la dr. __________ aveva concluso che

“(…) in concomitanza ai problemi reumatologici persiste un quadro depressivo di

etiologia poco chiara. L’assicurata collega tutto al dolore cronico. A mio

parere, persiste di fondo un disturbo di personalità che condiziona l’attuale

evoluzione depressiva, in quanto le risorse adattive alle difficoltà esistenziali

risultano esaurite con l’apparizione e la recrudescenza dei dolori cronici. Per

ora la terapia psichiatrica ambulatoriale non è stata intrapresa. Settimana

prossima l’assicurata dovrebbe essere visitata per la prima volta dalla Dr.ssa __________

di __________ ed entrare in cura psichiatrica. Per ora, persiste un’inabilità

lavorativa nella misura completa per i prossimi tre mesi. Il caso è da

rivalutare ulteriormente dopo il trattamento psichiatrico (…)” (doc. AI

34/12, la sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 maggio 2006 ha, tra l’altro,

concluso che “(…) dal punto di vista psichiatrico peritale non ha però potuto essere

stabilita una patologia psichiatrica maggiore con seguente influsso importante

sulla capacità lavorativa (…)” (doc. V/1).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore

qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants,

il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a

dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.8.2. Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto medico 9 luglio 2004 (doc.

AI 37/1-2), non ha posto delle diagnosi che non siano state considerate dal SAM

nella perizia 31 gennaio 2005. Lo stesso specialista, nel certificato 15 giugno

2006 (doc. E), posta la diagnosi nota, ha elencato delle limitazioni funzionali

in sostanza sovrapponibili a quelle esposte dal dr. __________ nel suo consulto

24 novembre 2004 nell’ambito della perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005

del SAM – “(…) per i soli aspetti fisici che mi concernono vi è una capacità

funzionale ridotta sia per il sollevamento e trasporto di carichi (esigibile

fino ad un massimo di 5-8 kg ed in forma solo ridotta) che la manipolazione di

oggetti (possibile solo per quelli leggeri), rispettivamente per il

mantenimento di posizioni statiche (esigibile per un massimo di mezza ora sia

quella seduta che eretta). La paziente è inoltre impossibilitata a lavorare con

le braccia lontane dal corpo o nell'effettuare attività manuali sopra l’altezza

della testa. Spostarsi su terreni piani è possibile per tratti corto/medi (…)” – limitandosi a

concludere che “(…) mi è difficile immaginare che la paziente possa svolgere

un’attività lucrativa in queste condizioni che appaiono peggiori di quando l’ho

peritata in dicembre del 2003, valutando l’inabilità lavorativa già allora del

100% (…)” (doc. E).

Al

riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2006, ha osservato che

“(…) viene posta la diagnosi di sindrome toracolombovertebrale cronica e

recidivante con irradiazioni dolorose negli arti, con predominanza a destra, di

tipo spondilogena, in presenza di un netto disturbo statico del rachide con

ipercifosi toracolombare parzialmente fissata ed una netta insufficienza del

portamento. Il medico indica che la sofferenza dell’assicurata è espressione di

una sindrome somatoforme (…)” (doc. V/2).

2.8.3. Per

quanto riguarda l’aspetto neurologico i periti del SAM hanno concluso che la

patologia neurologica non concorre a diminuire la capacità lavorativa

dell’assicurata (doc. AI 27/1-14 e 20/1-9). Il dr. __________, FMH in

neurologia, nel rapporto 15 maggio 2006, oltre a riferire su una situazione

posteriore alla decisione impugnata (il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), non

si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell’assi-curata e ha attestato uno

“(…) stato neurologico praticamente normale, forti discrepanze con mancanza di

collaborazione per quel che concerne la forza muscolare e per i test sensitivi

dove le risposte sono incongruenti (…)” (doc. F).

Al

riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2006, ha concluso che

“(…) la descrizione dello status da parte del dr. __________ ben evidenzia la

problematica principale dell’assicura-ta che risulta essere a livello

psichiatrico ben compatibile con gli aspetti conversivi evidenziati in ambito

SAM. L’attuale documentazione evidenzia un quadro clinico ben noto che è però

stato valutato dai periti in ambito SAM che in conoscenza ed in considerazione

di tutti i fattori sono arrivati alla loro conclusione. In assenza di una

modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della perizia

SAM non vedo gli estremi per discostarci dalle loro conclusioni (…)” (doc.

V/2).

2.8.4. Neppure

il dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo attestato 26 aprile 2006

(doc. D), ha debitamente attestato un peggioramento della situazione invalidante

della sua paziente.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 24 maggio 2006, ha concluso che

“(…) egli [ndr.: il dr. __________] nega un’evoluzione favorevole ritiene in

pratica una IL del 100% negli ultimi 12 mesi (…)” (doc. V/1).

2.8.5. In

conclusione, rispecchiando le perizie del SAM e, in particolare, i referti

specialistici del dr. __________, __________, __________ e __________, tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto

essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità

al guadagno.

Di

conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione di

operaia del 40% dal 27 agosto 2003, del 50% dal

novembre 2004 e del 30% dall’aprile 2005, è a giusta ragione che l’Ufficio AI

ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto

2004 al 31 gennaio 2005 (cfr. art. 29 LAI e 88a OAI) e alla mezza rendita dal

1° febbraio al 30 giugno 2005 (cfr. art. 88a OAI).

Infatti, viste le diverse percentuali nella misura delle quali in periodi

diversi l’insorgente è stata ritenuta abile sia nella sua precedente professione

di operaia che in attività leggere, appare indicato

procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa

R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag. 154).

Pertanto,

il reddito da invalido che ella potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua

capacità lavorativa residua corrisponde al 60%, 50% e 70% (si tratta dei diversi

gradi di capacità lavorativa attestati) del reddito realizzabile senza il danno

alla salute.

L’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 40%, 50% e 30%, ciò che giustifica,

come visto sopra, il diritto ad un quarto di rendita dal 1°

agosto 2004 al 31 gennaio 2005 e alla mezza rendita dal 1° febbraio al 30

giugno 2005.

2.9. Da ultimo, l’assicurata ha chiesto l’effettuazione di

ulteriori accertamenti medici.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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