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Decisione

32.2006.98

Seconda domanda di prestazioni. Decorrenza del diritto alla rendita.

18 aprile 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione

importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine

nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o

allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità

(art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità

dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv.

4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati

perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere

a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano

soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,

ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38,

consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,

consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale

vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

2.5. Per costante giurisprudenza quando in precedenza è

stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il

competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per

il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo

cui una nuova richiesta è riesaminata solo se viene dimostrato che il grado

d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta

evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA 15 febbraio 2000 nella causa

K., I 81/99).

Per

quel che concerne la decorrenza della rendita in caso di nuova domanda, non è

applicabile l’art. 88a LAI (cfr. consid. 2.4) ma le disposizioni dell’art. 29

cpv. 1 LAI (cfr. Müller, op. cit., N. 812, pag. 220).

L’art.

29 cpv. 1 lett. a LAI dispone che il diritto alla

rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento.

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, applicabile al caso in esame, il diritto alla rendita

secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato,

per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40

per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato

subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione

esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche

quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna

attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione

della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI

1998 p. 126). Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare

un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita

secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

L'ammontare

della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro

durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua

dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta

solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due

terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno

pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata

del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad

una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno

supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di

lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato

avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.

pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);

Quale

eccezione alla succitata regolamentazione, l’art. 29 bis OAI prevede che se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se

l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado

d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità

al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29

capoverso 1 LAI.

Il citato

articolo è pure applicabile se il diritto a rendita, per incapacità di lavoro

della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione, ma

l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23).

Non va poi

dimenticato che, in virtù del rinvio di cui all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29

bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di

revisione (per dettagli cfr.: Müller, op. cit., N. 457s, pag. 125).

Infine,

in caso di nuova domanda, la rendita è versata conformemente all’art. 29 cpv. 2

LAI, ossia dall’inizio del mese in cui è nato il diritto, ma il più presto dal

mese seguente il compimento dei 18 anni.

Non

è invece applicabile la normativa di cui all’art. 88bis OAI (l’art. 88bis cpv.

1 OAI fa dipendere gli effetti dell’aumento della rendita in via di revisione

dal mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata [lett.a] o dal mese

in cui la stessa è stata prevista d’ufficio [lett.b], mentre la lett. c concerne

la riconsiderazione; l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI dispone che gli effetti

della soppressione o della riduzione della rendita in via revisione sorgono al

più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione, la lett. b del medesimo capoverso è applicabile nei casi di

violazione dell’obbligo d’informare), poiché tale norma

si riferisce esclusivamente alla revisione della rendita (cfr. Müller, op.

cit., N. 819, pag. 221 e riferimenti).

2.6. Nel

fattispecie in esame, occorre innanzitutto ricordare che con decisione 12 settembre

2002, cresciuta in giudicato, l’Ufficio A aveva riconosciuto all’assicurato una

rendita temporanea (mezza rendita dal 1° ottobre 2000 ed una rendita intera dal

1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002), in quanto, sulla base della documentazione

dell’__________ (in particolare rapporto 22 ottobre 2001 del dr. __________;

doc. AI 1-42), nonché della perizia 27 giugno 2001 del dr. __________ (doc. AI

89-4), dal novembre 2001 egli era stato ritenuto pienamente abile in attività

medio-leggere senza sollevamento di pesi superiori a 25 chili e senza movimenti

ripetitivi di flessione del tronco (cfr. nota 11 aprile 2002 della dr. __________

del SMR).

Tenuto

poi conto del rapporto 16 aprile 2002 del consulente in integrazione professionale,

in cui, tramite il consueto raffronto dei redditi, è stata accertata

un’invalidità del 10% (doc. AI 82-1), l’amministrazione ha di conseguenza soppresso

la rendita a partire dal 28 febbraio 2002.

A

seguito della nuova domanda 22 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.3), l’Ufficio AI,

dopo aver raccolto la documentazione medica dall’__________, ha accertato che la

situazione ortopedica alla spalla sinistra è rimasta invariata.

In

effetti, nella nota 29 gennaio 2004 la dr.ssa __________ del SMR, tenuto conto

dei rapporti __________ relativi alle visite del 30 gennaio e 6 ottobre 2003,

non ha accertato nessun cambiamento di rilievo rispetto alla situazione valetudinaria

presente nel novembre 2001.

Il

ricorrente ha evidenziato di aver contestato la valutazione medica

dell’assicuratore LAINF, facendo presente di non essere mai stato sottoposto ad

un esame medico specialistico indipendente, ad esempio, presso una clinica universitaria.

Innanzitutto

questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le due dettagliate ed

approfondite valutazioni mediche del 3 gennaio 2003 (doc. AI 2-3) e del 6 ottobre

2003 (doc. AI 4-3) eseguite dal dr. __________, specialista in ortopedia. Vero

che si trattava di un medico alle dipendenze dell’__________. Tuttavia, va

rammentato che a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi

in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Del resto, nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Inoltre,

nel caso in esame, non vi è alcun atto medico che consente di mettere in dubbio

le conclusioni del citato medico specialista. Del resto, con nota 13 febbraio

2006 il SMR ha confermato la valutazione operata dall’__________ relativa alla

problematica fisica (doc. AI 14-2).

Certo

che, come accennato al consid. 1.1, l’assicurato ha contestato, mediante

opposizione, la decisione 23 ottobre 2003 dell’__________ (doc. AI 5-2). Va tuttavia

ricordato che oggetto del contendere era il grado di percentuale dell’indennità

per menomazione dell’integrità, non rilevante ai fini dell’AI. Se poi

l’assicuratore LAINF, con scritto 30 dicembre 2003, ha annullato la decisione

23 ottobre 2003, rimanendo in attesa della decisione dell’Ufficio AI in merito

al grado d’invalidità, questa sospensione non ha alcuna influenza sulla

presente vertenza.

Visto

quanto sopra, un’eventuale ed ulteriore esame della problematica alla spalla

non risulta necessario.

In

conclusione, è da ritenere dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che dal

punto di vista somatico l'assicurato è totalmente

inabile nella sua originaria professione, ma abile al lavoro al 100% in altre

attività adeguate con conseguente un’incapacità al guadagno del 10%.

2.7. Reputando di dover valutare la problematica psichiatrica, fatta

valere dall’assicurato in sede di opposizione, l’Ufficio AI ha ordinato l’espletamento

di una perizia specialistica (doc. AI 26-1).

Con

rapporto 6 febbraio 2006 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

- diagnosticate una sindrome depressiva di grado medio (ICD-10 F32.10), una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), nonché una sindrome

da disadattamento con prevalente disturbo della condotta (ICD-10 F43.24) - ha accertato

una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività, dal 1° marzo 2004 (doc.

AI 16). Con il complemento 31 marzo 2006, confermando l’incapacità al lavoro

del 100% per ragioni psichiatriche, il perito ha fra l’altro evidenziato:

" Un'eventuale rendita dovrebbe essere revisionata fra al

massimo un anno, dichiarando al peritato che la distinzione definitiva tra

elementi medici-psichiatrici su un lato, e elementi socio-economici sull'altro,

sarà possibile solo con l'aiuto di una stretta presa a carico psichiatrica.

Questo chiarimento sarebbe il primo obiettivo della prescrizione di una

terapia, prescrizione che dal punto di vista psichiatrico è assolutamente

esigibile, malgrado che il peritato reagirà con grande probabilità in modo

molto ambivalente a questa misura.

Future misure professionali:

Il secondo obiettivo di una presa a carico psichiatrica sarebbe la preparazione del terreno per

future misure professionali. Al perito il signor RI 1 sembra possedere

parecchie risorse, che in un processo di coscientizzazione tramite lo psichiatra

dovrebbero aumentare di peso, diventando più importanti della menomazione

fisica dovuta all'incidente alla spalla che attualmente ha una patologica predominanza

nel bilancio che il peritato fa della sua vita.

Omettendo questo accompagnamento psichiatrico e questa

coscientizzazione, rifiutando al peritato semplicemente i mezzi per poter economicamente

sopravvivere durante questo periodo iniziale della terapia, la sua tendenza a

colpevolizzare l'ambiente e il sentirsi una vittima, con grande probabilità si

accentuerà." (Doc. AI 12)

Sulla

base della succitata perizia, tenuto conto anche del rapporto 4 aprile 2006 del

SMR, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita

intera dal 1° marzo 2005, un anno dopo l’inizio del termine di carenza (1°

marzo 2004), diffidando l’interessato ex art. 21 LPGA a seguire una terapia psichiatrica

volta a migliorare la sua capacità lavorativa e di guadagno.

Non

presentando, come visto al consid. 2.6, il ricorrente nel periodo antecedente

al 1° marzo 2004 un’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno di almeno

del 20% (cfr. STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I

304/03, consid. 5 , in cui l’Alta Corte ha confermato la presa in

considerazione, ai fini della determinazione della media retrospettiva, i gradi

d’incapacità al guadagno), rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorre il termine

di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dal 1° marzo 2004, riconoscendo di

conseguenza il diritto ad una rendita intera a partire dal 1° marzo 2005.

La

tesi dell’assicurato, ossia che il periodo di carenza sia stato già computato

nel periodo 2000-2002 allorquando aveva ottenuto la rendita AI temporanea, non

può essere confermata.

Infatti,

come visto, il ricorrente ha diritto ad una rendita per motivi psichiatrici e non

a seguito della problematica somatica legata alla spalla. Essendo dunque il risorgere

della rilevante invalidità non dovuto alla stessa origine, l’art. 29 bis OAI

non risulta essere applicabile (cfr. consid. 2.5).

Vero

che lo stato depressivo, rispettivamente la sindrome da dolore somatoforme sono

la conseguenza della sintomatologia dolorosa alla spalla. Tuttavia, come detto,

la rilevante invalidità non è risorta a seguito del medesimo danno alla salute

fisico. Del resto, nella citata decisione del 22 luglio

2003 il TFA aveva confermato l’inapplicabilità dall’art. 29bis OAI nel caso di

un assicurato, il cui peggioramento valetudinario era riconducibile

principalmente a dei dolori somatoformi (di natura psichica) e non alla lussazione

al gomito per la quale una rendita era stata precedentemente accordata (“ …. le

recourant se prévaut de l’art. 29bis RAI. Comme le relèvent avec raion les

premiers juges, cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce,

dès lors que l’aggravation est principalement due à des troubles somatoformes

douloreux, dont il y a lieu de constater qu’ils n’étaient pas à l’origine de

l’invalidité pour laquelle une rente avait été précédemment allouée au

recourant …”, STFA citata, consid. 6).

Nemmeno

la richiesta, presentata in via subordinata, di far decorrere l’anno di carenza

dal dicembre 2002, allorquando è stata avviata la presente procedura merita

conferma L’assicurato in sostanza fa riferimento all’art. 88bis cpv. 1 lett. a

OAI, il quale prevede che l’aumento della rendita avviene al più presto, qualora

l’assicurato abbia chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è

stata inoltrata. Siccome in casu si tratta di una nuova domanda di prestazioni,

presentata a seguito della soppressione della rendita, il citato articolo non è

applicabile (cfr. consid. 2.5).

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorrere il

diritto alla rendita intera dal 1° marzo 2005.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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