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Decisione

32.2007.1

Provvedimenti d'integrazione: sulla base degli atti non é possibile escludere un aiuto al collocamento. Rinvio per accertare se la "grave balbuzie" ha un effetto sulla capacità lavorativa e per approf

14 agosto 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a

prestazioni.

2.7.1. Il

dr. __________, FMH in pediatria, nel suo certificato medico 25 gennaio 2006 ha

attestato che “(…) sono stato pediatra del sig. RI 1. Fin dai primissimi

anni di vita egli ha presentato una balbuzie che con il passare degli anni è

peggiorata. Non posso scendere nei dettagli non essendo recuperabile la documentazione

che lo concerne. Ho rivisto occasionalmente il sig. RI 1 dopo anni e al ritorno

d’una permanenza all’estero e ho dovuto constatare nel giovane adulto il

persistere in modo forse ancora più accentuato della balbuzie. E’ tutto

quanto posso riferire, a memoria, su questo caso. (…)” (doc. AI 12/11, sottolineature

del redattore).

Il

dr. __________ ha invece lasciato in bianco il rapporto medico e l’allegato,

pervenuti all’Ufficio AI il 22 febbraio 2006, segnalando che “(…) il signor RI

1 non è più nostro paziente da diversi anni (…)” (doc. AI 10/1-3).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo rapporto medico 14 giugno

2006, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “grave

balbuzie” da sempre e ritenuto lo stato di salute stazionario, ha fornito i

seguenti dati medici:

"

(…)

1. Trattamento dal: 12.09.1994 al: tuttora.

Considerandi

2.

Ultima consultazione del: 13.06.06

3.

Anamnesi: famigliare: padre con diabete

mellito deceduto all’età di 55 anni per infarto miocardico, madre 75enne con

balbuzie e recente diagnosi di Ca del seno operato; 2 sorelle sane; nel gentilizio

segnala zii e cugini di parte materna sordomuti e/o con balbuzie.

Personale: dall’età di 5 anni grave

balbuzie già trattata con poco successo da logopedisti, psicologi, psichiatri e

pranoterapisti con associati periodi di sviluppo depressivo reattivo.

4.

Disturbi soggettivi: il paziente presenta una grave

balbuzie che lo limita nei contatti interpersonali in qualsiasi campo. A fine

2005.

ha iniziato ad accusare ipoestesie agli alluci la cui causa è rimasta

sconosciuta. Lamenta inoltre una rinocongiuntivite all’esposizione alla

polvere.

5.

Constatazioni: paziente 38enne in buone condizioni

generali, grave balbuzie, peso 74 Kg per 188 cm. Polso 76 regolare. PA 115/70.

Nulla da segnalare dal lato internistico salvo

quanto indicato al punto A.

6.

Esami specialistici: attualmente non sono in corso

né previsti esami particolari; vedi punto 3.

7.

Provvedimenti terapeutici/prognosi: terapia vedi

punto 3; il paziente riferisce un lieve sollievo eseguendo sedute di pranoterapia;

prognosi sfavorevole.

(…)" (cfr. doc. AI 18/1-2)

Sempre

il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico, ha attestato, senza

tuttavia specificare quali, che l’assicurato è in grado di svolgere altre

attività al 100%.

Ora,

visto che, come attestato dal dr. __________, “(…) fin dai primissimi anni di

vita egli ha presentato una balbuzie che con il passare degli anni è peggiorata

(…)” (doc. AI 12/1) e ritenuto che il dr. __________ (anche se poi apparentemente

si contraddice indicando che può svolgere altre attività al 100%) ha posto

quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa la “grave balbuzie”

(doc. AI 18/1), l’Ufficio AI non poteva concludere, senza i necessari

accertamenti medici, che la diagnosi posta di “grave balbuzie” non avesse

nessun effetto sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

In

particolare una tale conclusione non è possibile solo per il fatto che

l’assicurato ha portato a termine due formazioni specialistiche.

Infatti

la realtà del mondo scolastico è differente rispetto a quella del mondo del

lavoro e, d’altra parte, la capacità di conseguire una formazione non coincide

per forza con la capacità lavorativa.

Inoltre,

l’assicurato ha sempre sostenuto che a causa del suo disturbo d’elocuzione egli

avrebbe subito delle umiliazioni che lo hanno portato a smettere la sua

attività lavorativa, svolta dal 7 ottobre 1991 al 30 settembre 1992, quale

laboratorista presso la Clinica __________, __________ – __________, (doc.

1/10, inc. disoccupazione e doc. AI 1/3, 3/6-7 e 22/3).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’articolo

“Discriminazione: balbuzie e mondo del lavoro”, allegato dal dr. __________

alle sue annotazioni 22 febbraio 2007 (doc. VIII/1-2). Infatti, a prescindere

dalla rappresentatività di detto studio (riferito alla realtà lavorativa in

Danimarca e al quale il 51,2% delle ditte interpellate hanno dato risposta), in

ogni caso nello stesso nulla è detto circa il grado della gravità della

balbuzie considerato.

Nel

caso concreto, lo si ribadisce, il dr. __________ riferisce di una balbuzie

presente fin dai primissimi anni di vita che con il tempo è peggiorata e il dr.

__________ ha poi attestato una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di grave balbuzie.

Anche

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo certificato

medico 22 gennaio 2007 (doc. F), ha attestato che durante il colloquio avuto il

12.

dicembre 2006 “(…) è stato praticamente impossibile fare una raccolta anamnestica

per la sua grave menomazione nell’espressione verbale. Nonostante la lunga

durata del colloquio, di oltre un’ora, non è riuscito a completare più di tre o

quattro frasi. Una di queste frasi riguarda il suo grave problema d’espressione

verbale ovverosia che questo relativamente migliora durante le fasi depressive

mentre peggiora quando è su di giri. (…)” (cfr. doc. F, la sottolineatura è del

redattore).

Viste

le risultanze mediche sopra esposte, già per questa ragione, si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione (che del resto neppure ha sentito l’assicurato quanto meno

per constatare da un punto di vista medico le asserite difficoltà d’eloquio

dell’insor-gente) perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.6), provveda ad effettuare gli accertamenti medici necessari al fine

di stabilire se effettivamente, e se del caso in quale misura, la “grave balbuzie”

diagnosticata incida sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

2.7.2

Il

dr. __________, medico psichiatra __________, del Servizio psico-sociale di __________,

nel suo rapporto 19 maggio 2006, ha riferito che “(…) il signor RI 1 è stato

dal 15.07 al 7.10.2003 in trattamento presso il nostro Servizio. Il motivo

della consultazione risiedeva in uno stato di balbuzie ICD 10: F 98.5 e dopo

un’accurata indagine per indicazione per psicoterapia venne posta un’ipotesi

diagnostica di fobia sociale in personalità evitante ICD 10: F 40.1. Si è

giovato di otto incontri di psicoterapia cognitivo-comportamentale condotta

dallo psicoterapeuta signor __________. Ha cessato il trattamento di comune

accordo ed anche per motivi di studio e da quel momento non abbiamo più avuto

sue notizie.” (doc. AI 15/1).

Ora,

visto che il ricorrente ha indicato di essersi riferito al servizio psico-sociale

già durante gli anni 1980-1983 (“(…) __________: Servizio psico sociale

(’80-’83) (…)” (doc. AI 14/1), che il dr. __________ nell’anamnesi personale

riferisce che “(…) dall’età di 5 anni grave balbuzie già trattata con poco

successo da logopedisti, psichiatri e pranoterapisti con associati periodi di

sviluppo depressivo reattivo (…)” (doc. AI 18/2) e, soprattutto, che il dr. __________

ha certificato che “(…) la condizione del paziente mi è apparsa piuttosto seria

e lui mi è apparso autentico. Credo che questo problema meriti una maggiore

attenzione. Dal punto di vista psichiatrico F 98.5 Balbuzie com’è definita

nella DSM-IV è molto rara; si parla del 0,8% nell’adolescenza e negli adulti

ancora meno. Il rapporto tra maschi e femmine è di circa 3 su 1. L’esordio tipico

è tra 2-7 anni e la remissione avviene tipicamente prima del 16 esimo anno di

età. Evidentemente ci si trova di fronte ad un caso anomalo e molto

probabilmente vi sono altri problemi psicologici sottogiacenti che necessitano

un’attenzione e cura. Una delle mie proposte è stata quella della psicofarmacoterapia

con psicostabilizzanti, farmaci depaminergici ed eventualmente anche

anticolinergici, serotinergici e gabaerici, secondo un protocollo

personalizzato e monitorato sia clinicamente sia psicometricamente. La

psicoterapia mi sembra completamente fuori luogo vista la grave menomazione

nella comunicazione. Non possiamo penalizzare il paziente sostenendo che si sia

rifiutato di fare le cure appropriate poiché nel periodo che parte dall’età dei

5.

anni fino all’età adulta egli ha seguito correttamente il trattamento

logopedico. (…)” (doc. F, la sottolineatura è del redattore), anche l’aspetto

psichiatrico necessita di un preciso accertamento medico da parte dell’Ufficio

AI.

2.8

Considerata

la necessità di ulteriori accertamenti medici volti a stabilire, da una parte

se la diagnosi di “grave balbuzie” ha o meno un effetto sulla sua capacità

lavorativa, e, dall’altra, ad appurare l’esistenza di una patologia psichiatrica

invalidante ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), la decisione

impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché,

effettuati gli accertamenti medici in parola, si pronunci nuovamente sul

diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.9

Non

conoscendo allo stato attuale se effettivamente, come ritenuto

dall’amministrazione, l’assicurato è o meno totalmente abile al lavoro in

attività adeguate, non è neppure possibile, conformemente alla giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.3), escludere il diritto dell’assicurato ad un aiuto al

collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI.

Anche

su questo aspetto l’Ufficio AI, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari,

dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente.

In

esito a ciò l’assicurato potrà eventualmente nuovamente rivolgersi a servizi

come “__________” – “__________” (cfr. doc. XV).

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14.

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.8 e 2.9.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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