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Decisione

32.2007.100

Viste le risultanze della perizia reumatologica allestita per l'assicurazione malattia e le valutazioni del medico SMR, a ragione l'Ufficio AI ha concluso che l'A. é totalmente abile nella sua precede

9 aprile 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti non contengono giudizi sulla capacità

lavorativa.

Per conto della __________, l'assicurato è stato

sottoposto a perizia presso Dr. __________ in data 6 febbraio 2006. A

differenza di quanto descritto dalla Dr.ssa __________, l'assicurato non assumeva

ancora una posizione in iperlordosi con iperestensione delle spalle ed il tono

della muscolatura paravertebrale era fisiologico.

Non è documentato un peggioramento delle alterazioni

strutturali da allora, anche se la sintomatologia soggettiva è riferita

peggiorata. Una patologia psichiatrica non è mai stata in discussione o oggetto

di cure, l'assicurato prendeva temporaneamente anti-depressivi a scopo

antalgico.

Dal rapporto del Dr. __________ emerge che l'assicurato

soffre di bronchite cronica, non è documentato un influsso sulla capacità

lavorativa.

I documenti non contengono nuove informazioni, confermo

la presa di posizione del 22 novembre 2006.

(…)." (doc. AI 35/1)

2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.8), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra

esposta (consid. 2.8, in particolare la perizia 7

febbraio 2006 del dr. __________ per l’assicuratore malattia, doc. AI 19/6-22 e

la valutazione del medico SMR espresse nelle annotazioni

12 febbraio 2007, doc. AI 35/1), ha concluso che l’assicurato è totalmente

abile al lavoro nella sua precedente attività.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall’ulteriore documentazione

medica prodotta in sede di ricorso è emerso quanto segue.

● Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 10

aprile 2007 (doc. B/1), indirizzato al dr. __________, ha concluso che “(…) per

quanto attiene alla capacità lavorativa, rispettivamente all’esigibilità, sulla

base degli elementi a mia disposizione e del quadro clinico riscontrato, non

trovo argomenti per discostarmi dalle considerazioni già espresse in precedenza

da parte in particolare del dr. __________. Se ritenuto indicato da parte

del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, mi metto ovviamente a disposizione

per eseguire un esame EFL presso la Clinica di __________. Mi permetto di farti

avere un complemento dell’attuale relazione una volta presa visione dell’esito

dell’esame scintigrafico.” (doc. B/1, pag. 2, sottolineatura del redattore).

Con lettera 18 aprile

2007 il dr. __________ ha poi completato la sua relazione indicando che “(…)

l’esame di scintigrafia ossea trisfasica effettuato il 10.4.2007 non ha

rilevato nessun accumulo patologico del tracciante in nessuna delle diverse fasi.

Trovano quindi conferma le considerazioni espresse dal punto di vista

clinico nella valutazione del 10.4.2007, così come l’assenza di elementi oggettivabili

che permettano di scostarsi dalle considerazioni espresse in particolare

dal dr. __________. (…)” (doc. B/2, sottolineatura del redattore).

● Il dr. __________, nel certificato medico 20 aprile 2007 – ritenuti

i disturbi noti, senza contestare né la perizia del dr. __________ né la

valutazione del dr. __________ e senza minimamente documentare un peggioramento

valetudinario –, ha attestato un’inabilità totale al lavoro dal 9 settembre

2005 e si è limitato ad osservare in modo del tutto generico che “(…) al fine

di poter decidere al meglio riguardo alla domanda di prestazioni AI inoltrata

dal paziente che al momento è stata rifiutata e suffragata dalle conclusioni

delle visite ambulatoriali del collega __________, ritengo estremamente utile

poter organizzare un periodo di ricovero di 2-3 settimane presso la clinica di __________

per un esame peritale gestito in prima persona dal collega Dr. __________. Se

durante questo ricovero dovessero emergere elementi nuovi rispetto alle conclusioni

del Dr. __________, della Dr.ssa __________ e dello stesso Dr. __________

(visita ambulatoriale) sarebbe opportuno procedere ad un riesame della

situazione clinica e soprattutto professionale del paziente.” (doc. B/3).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico evidenziato dalla dr.ssa __________ e

dal dr. __________ nei rispettivi reperti 19 gennaio e 1. febbraio 2007 (doc.

34/2-3 e 34/1), il TCA rileva che agli atti non figura alcun attestato medico

da parte di uno specialista che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.6 e 2.8), giustifichi un’incapacità lavorativa riconducibile a problemi

di natura extra somatica.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 15

maggio 2007 del dr. __________ indirizzato all’Ufficio AI (doc. VIII/Bis). Infatti

il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa, ha confermato

che il paziente non può svolgere attività che comporti sollevamento di pesi

superiori ai 25 kg. e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che

"(…) questi elementi giustificano un grado di inabilità da definirsi in sede

peritale e una riqualificazione adeguata alle capacità di carico".

In

simili circostanze visto in particolare che la valutazione peritale del dr. __________

è stata confermata anche dal dr. __________ (specialista consultato

privatamente dall’assicurato che non ha espresso alcuna indicazione a favore di

un esame EFL presso la Clinica di __________), a ragione l’Ufficio AI ha

concluso per una capacità totale dell’assicurato nella sua attività di operaio

generico presso il __________.

Ritenuta

dunque un’abilità totale al lavoro nella sua precedente

attività e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), a

ragione l’Ufficio AI gli ha negato il diritto sia ad una riformazione

professionale che ad una rendita.

Ciononostante

va fatto presente al ricorrente che in caso di peggioramento rilevante delle

sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.

2.10. L’assicurato

ha chiesto di essere sentito e “(…) di essere convocato per poter esporre

personalmente il mio problema. (…)” (doc. III).

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire in merito alla vertenza.

Non

è pertanto necessario procedere all’audizione personale del ricorrente.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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