Lexipedia

Decisione

32.2007.101

Determinazione di una rendita intera d'invalidità

7 luglio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

normativa è stata in casu applicata dalla Cassa. Non considerando i due anni in

cui l’assicurato aveva percepito una rendita d’invalidità (da qui il periodo di

contribuzione di 21 anni indicato nella decisione contestata), ne è

risultato un reddito annuo medio di fr. 33'540.-- più favorevole per

l’insorgente. L’importo di fr. 34'476.-- esposto nella decisione contestata corrisponde

al reddito annuo medio adeguato al 2007.

Tenuto

conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 44,

con l’ausilio delle citate tabelle UFAS si evince che l’assicurato ha diritto

ad una rendita intera di fr. 1’522.--. Di conseguenza, il quarto di

rendita dal 1° settembre 2006 ammonta a fr. 381.-- (1'522:4), rispettivamente

fr. 392.-- dal 1° gennaio 2007.

In

conclusione, l’importo della rendita fissata con la decisione impugnata, è

corretto. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.

Ciononostante

va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per

far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite

dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così

come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta di causa.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster