32.2007.101
Determinazione di una rendita intera d'invalidità
7 luglio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2007.101
Data decisione, Autorità:
07.07.2008, TCA
Titolo:
Determinazione di una rendita intera d'invalidità
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 36 LAI
art. 29bis LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29ter LAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.101
BS/sc
Lugano
7 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel dicembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (Servizio accertamento medico dell’AI) con decisione 7 marzo
2007 (preavvisata il 22 dicembre 2006) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una
rendita intera dal 1° giugno 2005 pari a fr. 1'522.-- al mese, sostituita con
decorrenza dal 1° settembre 2006 da un quarto di rendita per fr. 381.-- mensili.
Quest’ultimo importo, adeguato al 1° gennaio 2007, ammonta a fr. 392.-- (doc. AI
35).
1.2. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato è tempestivamente insorto al
TCA, evidenziando:
“…
a seguito della vostra decisione del 07.03.2007
riguardo alle prestazioni mensili ordinarie dell'AI con effetto dal 01.06.2005
al 31.08.2006 e dal 01.09.2006 intendo prendere posizione in quanto ritengo vi
siano degli errori piuttosto gravi. Con la vostra lettera del 22.12.2006 mi
comunicate che dal 01.06.2005 al 31.08.2006 ho diritto ad un rendita AI pari al
100% ed a partire dal 01.09.2006 ho diritto ad una rendita AI pari al 41%.
Secondo quanto da voi calcolato, il mio reddito esigibile era di fr.
54'136.00, cioè fr. 4'511.35 mensili, quindi ritengo che se ho diritto ad una
invalidità al 100% dal 01.06.2005 al 31.08.2006 dovrei percepire tale importo
mensilmente, e dal 01.09.2006 22'214.00, cioè fr. 1'851.15 mensili. Ritengo che
vi siano degli errori nei vostri calcoli della vostra decisione del 07.03.2007
dove mi riconoscete solo fr. 1'522.00 dal 01.06.2005 al 31.08.2006 anziché
fr. 4'511.35 mensili e fr. 381.00 dal 01.09.2006 anziché fr. 1'851.15.
Non riesco a capire che calcolo è stato fatto per
riconoscermi meno di quanto dovrei percepire, nella vostra decisione del
22.12.2006 mi riconoscete un guadagno pari a fr. 54'136.00, ma nei vostri
conteggi del 07.03.2007 vi sono altre cifre che non corrispondono a quanto da
voi riconosciuto. Vi prego di controllare meglio e di sistemare gli errori, ho
già subito fin troppo fino ad ora e non ritengo giusto continuare a subire
ancora, sono costretto a vivere al di sotto della soglia di povertà e non
capisco perchè vengo privato di qualche cosa che dovrebbe spettarmi. Sono in
uno stato di salute precaria e tutto questo aggrava ulteriormente le mie
condizioni." (Doc. I)
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata.
1.4. Il
TCA ha richiamato dalla Cassa __________ gli atti riguardanti il ricorrente (X).
Con
scritto 11 marzo 2008 lo scrivente Tribunale ha informato le parti
dell’acquisizione dei succitati atti, assegnando un termine per la consultazione
e per la presentazione di osservazioni (XI).
L’Ufficio
AI ha fatto presente di non avere osservazioni da formulare, mentre il ricorrente
è rimasto silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99;
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Nel
caso in esame, pacifico è che, sulla base della perizia 26 giugno 2006 del SAM,
il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31 agosto
2006. Dal 1° settembre 2006, egli presenta un grado d’invalidità del 41%, risultante
dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 54'136.-- e quello da invalido di
fr. 31’922.--. In merito a quest’ultimo punto non è stata sollevata alcuna
obiezione da parte dell’assicurato. Del resto, visto il rapporto 4 dicembre
2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 24-1), non emergono
motivi per mettere in dubbio la succitata determinazione del grado
d’invalidità.
Oggetto
del presente ricorso sono invece gli importi della rendite d’invalidità, contenuti
nelle decisioni contestate. L’assicurato evidenzia che le rendita erogata di
fr. 1'522.-- è inferiore al reddito da valido di fr. 54'136.--, pari a fr.
4'511,35 mensili.
Ne
consegue che il TCA è chiamato a verificare i parametri di calcolo della
rendita, vale a dire la scala di rendita (determinata in relazione al periodo
di contribuzione) e il reddito annuo medio.
2.4. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto
salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono
applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato
capoverso 3 prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni
quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato
di un supplemento percentuale.
Secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre
che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
L’importo
delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia
dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di
contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza
dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive
ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo
minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
2.5. Nel
caso di specie, il periodo di contribuzione dell’assicurato, nato nel 1961,
inizia il 1° gennaio 1982 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno
di età) per terminare il 31 dicembre 2004 (31 dicembre precedente l’anno in cui
è sorta l’invalidità).
Dall’esame
degli atti della Cassa __________ (Cassa), competente per eseguire il calcolo
della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), ma prodotti dalla Cassa __________
(X), risulta che l’insorgente presenta un periodo di contribuzione completo,
ciò che corrisponde alla scala di rendita 44 indicata nella decisione
contestata.
2.6. L’assicurato
contesta la determinazione del reddito annuo determinante riportato nella decisione
contestata (fr. 34'476.--), sostenendo che lo stesso deve corrispondere al
reddito di fr. 54'136.-- che percepiva prima dell’invalidità.
Tale
richiesta non può essere accolta, poiché, come visto, il reddito annuo determinante
corrisponde alla media dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il
periodo di contribuzione. L’importo di fr. 54'136.-- è invece il reddito da
valido alla base del raffronto dei redditi. Infatti, ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Ritornando
al caso in esame, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale
dell’assicurato - dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività
lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e
art. 140ss OAVS) - durante il suo periodo di contribuzione, giungendo ad un
importo di fr.663'495.--.
La
somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS).
Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione
del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30
LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima
registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel
1922 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.043
Siccome
quando l’insorgente è diventato invalido (nel 2005) aveva 44 anni, egli ha
diritto ad un aumento del suo reddito medio annuo ai sensi dell’art. 36 cpv. 3
LAI (cosiddetto “supplemento di carriera”), pari al 5% (cfr. art. 33 OAI).
Va
poi osservato che essendo l’assicurato celibe e senza figli, giustamente
l’amministrazione non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi
matrimoniali (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all’assegnazione di
accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS).
Complessivamente i redditi da attività lucrativa, comprensivi del
supplemento del 5% e del fattore di rivalutazione, ammontano a fr. 726'626.--.
Per
calcolare il reddito annuo medio (RAM), i fr. 726'626.-- di redditi vanno
divisi per i 23 anni di contribuzione computabili, il cui ammontare,
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le citate tabelle
edite dall’UFAS, corrisponde a fr. 32’250.--.
Va
poi rilevato che negli anni 1987 e 1988 l’insorgente è stato posto al beneficio
di una rendita d’invalidità. A norma dell’art. 51 cpv. 3 OAVS (applicabile
anche all’assicurazione invalidità a seguito del rinvio di cui all’art. 32 cpv.
1 OAI):
"
Non è tenuto conto, nel
calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti
che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili
durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente
reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole
all’avente diritto.”
Tale
Fatti
normativa è stata in casu applicata dalla Cassa. Non considerando i due anni in
cui l’assicurato aveva percepito una rendita d’invalidità (da qui il periodo di
contribuzione di 21 anni indicato nella decisione contestata), ne è
risultato un reddito annuo medio di fr. 33'540.-- più favorevole per
l’insorgente. L’importo di fr. 34'476.-- esposto nella decisione contestata corrisponde
al reddito annuo medio adeguato al 2007.
Tenuto
conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 44,
con l’ausilio delle citate tabelle UFAS si evince che l’assicurato ha diritto
ad una rendita intera di fr. 1’522.--. Di conseguenza, il quarto di
rendita dal 1° settembre 2006 ammonta a fr. 381.-- (1'522:4), rispettivamente
fr. 392.-- dal 1° gennaio 2007.
In
conclusione, l’importo della rendita fissata con la decisione impugnata, è
corretto. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.
Ciononostante
va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per
far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite
dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così
come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta di causa.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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