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Decisione

32.2007.103

Assicurata sottoposta ad una perizia multdisciplinare. Contestazione della perizia psichiatrica

26 maggio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.103

Data decisione, Autorità:

26.05.2008, TCA

Titolo:

Assicurata sottoposta ad una perizia multdisciplinare. Contestazione della perizia psichiatrica

AFFEZIONE PSICHICA

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 4 LAI

art. 7 LPGA

art. 8 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.103

BS/td

Lugano

26 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2007 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2007 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI

1, classe __________, ha lavorato quale impiegata di commercio, cameriera e

titolare di un ristorante, chiuso nel giugno 2004. Nell’agosto 2005 essa ha inoltrato

una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 2):

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare

a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 19

febbraio 2007, preavvisata il 9 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni, evidenziando in particolare:

"

Dalla documentazione

acquisita agli atti, con particolare riferimento alla perizia del Servizio

Accertamento Medico dell'AI, risulta che lei, nonostante il danno alla salute

presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa dell'80% sia nell'esercizio

dell'attività appresa di impiegata di commercio che in altre attività.

Si rinuncia all'attuazione di misura reintegrative di

ordine professionale ritenuto che l'attività di impiegata di commercio risulta

tuttora essere esigibile e poiché queste non contribuirebbero ad un aumento

della capacità di guadagno.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 36)

1.2. Avverso

la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA

1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del

diritto a percepire una rendita intera (grado d’invalidità dell’80%) dal 17 agosto

2006 al più tardi. In sostanza, con riferimento all’allegato rapporto 15 marzo

2007 della psichiatra curante, essa contesta la valutazione extra-somatica del

dr. __________ eseguita nell’ambito della perizia SAM. Dei singoli motivi verrà

detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.3. Con

risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del SMR (Servizio

medico regionale) sul nuovo rapporto medico prodotto, ha invece postulato la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

1.4. Con

scritto 4 giugno 2007 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta

di causa (X) e prodotto un ulteriore rapporto della psichiatra curante (doc.

B).

Con

osservazioni 19 giugno 2007 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione

(XII).

1.5. Il

7 marzo 2008 il TCA ha posto, per il tramite del SAM, delle domande al dr. __________

(XIV), ricevendo risposta il 6 aprile 2008 (XV).

Le

parti hanno preso posizione in merito a tale accertamento (XVII, XVIII, XX).

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità

o meno.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il

SAM. Dal referto 18 aprile 2005 (doc. Al 29) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e

neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti

specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Fibromialgia.

Sindrome dorsospondilogena cronica con

·

esiti da distrofia di

crescita di Scheuermann

·

piccolo bulging discale

D/7D8

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Dislipedemia mista.

In

merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno

evidenziato:

"

La patologia neurologica

non concorre a ridurre la capacità lavorativa dell'A.

La patologia psichiatrica è caratterizzata

principalmente da una sindrome da dolore somatoforme e concorre a ridurre la

capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20%.

Dal punto di vista reumatologico, in primo piano si

situa una fibromialgia ed in secondo piano una sindrome dorso spondilogena

cronica su esiti da distrofia di crescita di Scheuermann.

La patologia reumatologica riduce la capacità

lavorativa dell'A. nella misura del 10% nell'attività di gerente o titolare di

un ristorante o come impiegata d'ufficio, mentre nell'attività di cameriera la

capacità lavorativa risulta ridotta nella misura massima del 20%.

L'incapacità lavorativa dovuta alla problematica

psichiatrica e quella reumatologica non vanno sommate in quanto entrambe

prendono in considerazione il dolore cronico e l'affaticamento.

Complessivamente, dunque, l'A. va considerata abile al

lavoro nella misura dell'80% in tutte le attività lavorative finora svolte.

In precedenza si può ritenere giustificata l'incapacità

lavorativa del 70% dal 29.07.2005 fino al 31.12.2005 per la problematica

psichiatrica, mentre a partire dall'01.01.2006 si può ritenere giustificata

l'incapacità lavorativa attuale del 20%. La prognosi è positiva. L'A. potrebbe migliorare

la sua capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico con la continuazione

della presa a carico attualmente in atto presso la dr.ssa __________ e con

l'introduzione di un trattamento psicofarmacologico con medicamenti quali

l'Amitriptina o la Venlafaxina." (Doc. AI 29)

Riguardo

alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno ritenuto che “

l’assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% in tutte le attività

finora svolte. Pertanto non sono indicati provvedimenti di riformazione

professionale che non porterebbero ad un aumento della capacità lavorativa

dell’assicurata “ (doc. AI 29-17).

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione psichiatrica.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso

che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

Considerandi

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare

una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di

cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate

condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque

allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21.

aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000.

pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermata nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19

maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

2.8

2.8.1

Nella

fattispecie in esame, nell’ambito dell’esecuzione della

valutazione multidisciplinare, l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia

psichiatrica eseguita dal dr. __________. Nel rapporto 23 novembre 2006

lo specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo l’esposizione della consueta

anamnesi e dopo la visita dell’assicurata, ha diagnosticato una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4).

Egli

ha valutato:

"

Siamo confrontati con un'assicurata

che presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente accompagnata da una

modalità emotiva nella quale si mette in evidenza una sua tendenza alla negazione

e alla rimozione dei conflitti intrapsichici. È probabile che il suo passato,

vissuto in contesti istituzionali abbia avuto un'influenza nella creazione di

un fantasma abbandonico che lei stessa tende a cancellare dalla sua coscienza.

Descrive i suoi genitori, nonché il vissuto infantile come idiliaco, in quanto

era la più coccolata senza nessun tipo di mancanza.

Si constata inoltre una tendenza a dissimulare i

sentimenti di rabbia e tristezza, sentimenti che sicuramente si trasformano in

un dolore somatoforme persistente.

Complessivamente, l'attuale quadro clinico influisce

solo parzialmente sulla sua capacità lavorativa." (Doc. AI 29)

Di

conseguenza, il perito ha ritenuto l’assicurata inabile al 20% sia nell’ultima

attività lucrativa svolta che in altre, con prognosi favorevole. Reputato corretto

l’attuale trattamento specialistico, il perito ha tuttavia consigliato un

trattamento psicofarmacologico di provata efficacia sulla sindrome dolorosa e

sui dolori neuropatici. Infine, alla domanda su possibili provvedimenti

d’integrazione professionale, egli ha risposto negativamente poiché “in

considerazione delle gravi caratteristiche del quadro con la messa in atto di

un comportamento pseudoregressivo, non è indicato procedere a nessuna misura di

questo tipo” (cfr. perizia pag. 5).

Alla

succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 15 marzo 2007 della

dr.ssa __________ (reso dopo la decisione contestata), psichiatra curante dall’8

marzo 2007, la quale in data 29 luglio 2005 aveva reso un rapporto peritale per

conto della cassa malati __________. In quel rapporto essa aveva diagnosticato

un disturbo dell’adattamento con umore ansioso-depressivo (ICD F 43.22),

valutando un’incapacità lavorativa del 100% per un periodo massimo di 3 mesi

per “una ripresa almeno parziale della capacità lavorativa in un’altra professione”,

motivo per cui “appare imperativo una segnalazione rapida e urgente all’AI,

per la formulazione di un progetto di riconversione professionale o riformazione

professionale in un’altra professione” (doc. AI 2-11).

Ritornando

al rapporto 15 marzo 2007, la dr.ssa __________, dopo aver visitato la

ricorrente e confermata la diagnosi di disturbo dell’adattamento (ICD 10 F43.2)

con reazione mista ansioso depressiva (IDC 10 F43.22), aggiuntiva alla sindrome

somatoforme persistente (ICD10 F45.4), ha espresso le seguenti considerazioni

in merito alla valutazione peritale del dr. __________:

"

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, sempre a pagina 14 rispetto alla valutazione fatta dal dr. med. __________

rilevo che alla mia consultazione in data 3.03.2007 la paziente si presentava

all'appuntamento visibilmente tesa, ansiosa, gravemente disforica, mimica e

gestica esprimevano notevole ansietà e depressione.

Il tono dell'umore era mediamente deflesso, senza idee

suicidali attive o passive.

Non erano presenti disturbi psicotici. La paziente

riferiva disturbi di concentrazione e di attenzione rilevabile anche durante

tutto il colloquio ed imputabili al quadro ansioso.

Il dr. med. __________ nella descrizione del suo stato

psichico parla invece di funzioni cognitive totalmente conservate (non so come

lo stesso le abbia investigate, non vi si trova traccia nella perizia) ed un

tono dell'umore eutimico, con un contatto affettivo valido, mimica e gestualità

ben modulate che presentano lievi segni di angoscia attraverso un lieve

arrossamento del volto…. L'ansia è libera e moderata fluttuante.

La descrizione obbiettiva corrisponde quanto meno ad un

quadro ansioso, di cui il perito però non ha tenuto conto nella formulazione

della sua diagnosi; così come descrive i disturbi lamentati dall'assicurata

quali sonno disturbato con continui risvegli per i dolori ma non ne tiene

minimamente in considerazione nella formulazione della diagnosi psichiatrica.

Rispetto a quanto espresso a pagina 15 secondo cui:

"Il nostro consulente ritiene indicati provvedimenti di reintegrazione

professionale in quanto l'atteggiamento pseudoregressivo messo in atto dal

quadro clinico non porterebbe alla loro effettuazione". Nutro gravi

perplessità sulla base di quanto da lui dichiarato, se la paziente infatti come

da lui ritenuto a causa di un atteggiamento pseudoregressivo non riuscirebbe a

seguire un provvedimento di reintegrazione professionale c'è da chiedersi come

la stessa potrebbe allora reintegrarsi senza alcun aiuto in un'attività

professionale normale di cameriera o impiegata di commercio.

Ritengo che l'incapacità lavorativa della paziente sia

ancora gravemente compromessa e che l'evoluzione dello stato depressivo dal

23.07.2005

al 8.03.2007 sia stato verso la cronicità, nonostante le terapie

poste in atto dalla collega dr.ssa __________ avvenuti secondo le regole

dell'arte.

Il mancato reinserimento della paziente in un circuito

lavorativo a breve termine ha determinato nella stessa un importante crollo

delle proprie aspettative e potenzialità.

Al momento attuale considero la paziente inabile al

lavoro all'80% e ritengo la prognosi sfavorevole a medio termine visto il

decorso in questi 2 anni." (Doc. A4)

Al

fine di avere una presa di posizione da parte del perito interessato, il 10 marzo

2008.

questo TCA ha posto al dr. __________ le seguenti domande, a cui egli ha

risposto il 6 aprile 2008:

"

Per quali motivi lei si è

discostato dalla perizia del 29.07.2005 della Dr.ssa __________ per quel che

concerne la valutazione della residua capacità lavorativa?

Nella mia valutazione peritale non ho riscontrato un

quadro clinico compatibile con una sindrome da disadattamento, con umore ansioso

depressivo (ICD 10 F43.22) come riferito dalla collega Dr.ssa __________. Come

è stato ben espresso nel mio rapporto il tono dell'umore, le funzioni

cognitive, quelle fisiologiche e l'ideazione erano tali da escludere tale

diagnosi. Sebbene abbia riscontrato alcuni elementi fenomenologici, come ansia

libera moderata, lievi segni di commozione, tensione e rabbia contenuta, ho

escluso una componente ansioso-depressiva che abbia un valore di diagnosi ai

sensi del ICD 10, in quanto quantitativamente non significativi per porre tale

diagnosi. Ho riconosciuto la diagnosi Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10-F45.4) in quanto era riscontrabile una modalità di

funzionamento psicologico compatibile con tale diagnosi (tendenza alla somatizzazione,

alla negazione e alla rimozione dei conflitti intrapsichici, ad una inadeguata

gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza generati da una possibile

sofferenza di tipo abbandonica). Ho riscontrato una attitudine pseudoregressiva

e passiva del suo comportamento come spesso accade in tali quadri e che

purtroppo si dimostrano incompatibili con un processo formativo di riqualifica

professionale. Per questo motivo non ho ritenuto indicato procedere verso una

misura di questo tipo. Da un punto di vista anamnestico l'assicurata non ha mai

presentato nessun tipo di disturbo psichiatrico prima della comparsa della

sintomatologia somatoforme di tipo algica che ha sviluppato a partire dal 2005.

Per questo motivo, in assenza di un processo psicopatologico maggiore e/o

endogeno, nel quale si mette in atto un vero processo di regressione dell'apparato

psichico non è giustificato accettare un'attitudine passiva come costata

nell'assicurata. Inoltre, nel caso in cui ipoteticamente l'assicurata avesse

presentato una sindrome da disadattamento, questa diagnosi non dovrebbe a lungo

termine incidere in modo importante sulla capacità lavorativa della persona, in

quanto si tratta di un processo psicopatologico reattivo. La stessa collega

Dr.ssa __________, nel suo rapporto del 29.07.2005, nella sua valutazione dichiarava

"come massimo un periodo di 3 mesi il tempo ritenuto sufficiente per una

ripresa lavorativa almeno parziale". Questa sua dichiarazione parla a favore

del fatto che non valutava il quadro psicopatologico come grave.

Quale è la presa di posizione in merito al rapporto del

15.03.2007

della succitata specialista, in particolare riguardo alle

perplessità sollevate alla sua perizia del 23.11.2006?

Come espresso nella mia risposta precedente, non è

indicato accettare una misura di riqualifica professionale quando è costatabile

nell'assicurata un'attitudine passiva. Sono stato per un periodo (2005-2006)

supervisore per i casi di riqualifica psichiatrica presso il Centro di __________

e ho avuto modo di comprovare quanto da me espresso. Gli assicurati portatori

di questa problematica psicosomatica devono essere confrontati in ambito

psicoterapico con i propri meccanismi passivi, con il guadagno secondario che

provoca in loro la rinuncia al dover assumere una posizione di responsabilità

individuale, sociale e lavorativa. In questo modo è possibile che gli

assicurati possano maturare strategie alternative ed evolutive per la propria

persona. Per quanto concerne il livello d'ansia moderato e il lieve segno di

angoscia da me riscontrato, quantitativamente non erano sufficienti per porre

una diagnosi ai sensi del ICD 10, come già espresso in precedenza. Il dolore

era l'unico elemento sintomatico che ho riscontrato che aveva un valore

invalidante. L'assicurata ha dichiarato di mantenere un livello normale della

funzione della libido ma era il dolore che influiva sulla sua vita intima, il dolore

era la causa dei suoi risvegli notturni e non altri sintomi ideativi o ansiosi

come accade quando una persona soffre di depressione.

Conferma la sua perizia al SAM? Per quali motivi?

Confermo quanto da me concluso nella mia perizia SAM

del 23.11.2006. I motivi sono stati ben spiegati nelle risposte

precedenti." (Doc. XV)

A

sua volta, con scritto 18 aprile 2008 la dr.ssa __________ ha inoltrato, per il

tramite della ricorrente, delle osservazioni in merito alla summenzionata presa

di posizione (doc. XVIII/B).

2.8.2

Da

un attento esame dei succitati referti, questo TCA non ha motivo per distanziarsi

dalla valutazione del dr. __________, il cui referto, completo ed esaustivo, è

privo di contraddizioni.

Nello

scritto 6 aprile 2008 il perito ha ben spiegato che il tono dell’umore, le funzioni

cognitive, fisiologiche e l’ideazioni riscontrati nell’assicurata durante la

valutazione peritale (cfr. perizia 23 novembre 2006 sub capitolo “stato psichico”,

pag. 3), nonostante la presenza di alcuni elementi fenomenologici, escludevano una

diagnosi di sindrome ansioso-depressiva ai sensi dell’ICD 10. Il dr. __________

ha poi pertinentemente fatto presente di aver individuato nel dolore l’aspetto

invalidante, motivo per cui ha diagnosticato una sindrome da dolore persistente.

D’altronde, qualche mese prima della perizia, anche l’allora psichiatra curante

dr. __________ nel rapporto 12 gennaio 2006, pur riscontrando - analogamente al

dr. __________ – alcuni elementi fenomenologici depressivi (“ il soggetto

appare profondamente depresso…l’ansia libera raggiunge livelli estremamente elevati…”;

cfr. rapporto pag. 2), non aveva diagnosticato una sindrome ansioso depressiva

ma “unicamente” una sindrome somatoforme (doc. AI 21-1).

Determinante

ai fini della causa è tuttavia la circostanza che l’assicurata non presenta, ai

sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), un’affezione psichica così

grave da pregiudicare totalmente qualsiasi abilità lavorativa.

Innanzitutto

va evidenziato che dallo stato psichico riportato nella perizia non risulta

che l’insorgente presenta problemi cognitivi, di concentrazione, di attenzione,

di memoria e di giudizio (“le funzioni cognitive sono totalmente conservate.

La concentrazione, l’attenzione e la memoria sono inalterate. È conservato anche

il giudizio…; perizia pag. 3, doc. AI 29-26). Il dr. __________ ha inoltre

rimarcato che “.. il flusso del pensiero è fluido e non sono riscontrabili allentamenti

dei nessi associativi” e che “ …non sono presenti idee a sfondo fobico

né ossessivo.. non sono presenti idee suicidali” (perizia pag. 3, doc. AI

29-26). Non risulta nemmeno che l’assicurata abbia un tenore di vita isolato, a

parte il senso di ansia quando deve entrare in luoghi affollati e che abbia

perso la capacità integrativa.

Lo

stesso status psichico è stato del resto riscontrato dalla dr.ssa __________

nel citato rapporto 15 marzo 2007, eccezion fatta per la mimica e la gestualità

(che “esprimono notevole ansietà e depressione)”, la quale ha evidenziato:

“…è lucida ed orientata nei 3 domini. Dal profilo cognitivo il linguaggio,

la memoria, le pressie e le gnosie sono senza particolarità; le capacità

logiche e di giudizio sono conservate; la paziente presenta disturbi di

concentrazione e di attenzione imputabili al quadro ansioso. Il tono dell’umore

è mediamente deflesso senza idee suicidali attive o passive. Il corso del

pensiero è normale senza ideazioni deliranti, nè idee fisse o prevalenti. La

percezione è pronta e libera d’errore” (doc. A4). Certo che, come indicato

dalla psichiatra curante, l’assicurata “a livello soggettivo continua

a riferire gravi crisi bulimiche, ansia, disforia, astenia, facile esauribilità,

insonnia intermedia e tardiva, difficoltà nelle relazioni interpersonali,

sentimento di inferiorità, incapacità ed ansia continua” (sottolineatura

del redattore; doc. A4). Tuttavia, vista la sostanziale sovrapposizione dello

stato psichico descritto poc’anzi, secondo questa Corte, non si è in presenza

di un manifesta morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata.

Non

va inoltre dimenticato che nel già citato rapporto il dr. __________ aveva

evidenziato uno stato di salute suscettibile di miglioramento, consigliando

tuttavia, viste la difficoltà riscontrate nel valutare la capacità lavorativa,

l’esecuzione di un accertamento diagnostico supplementare, ciò che è avvenuto

nell’ambito della perizia SAM.

Anche

la successiva psichiatra curante dr.ssa __________, nel rapporto 16 agosto

2006, ha attestato uno stato di salute suscettibile di miglioramento e questo

nonostante avesse pure lei ritenuto dato un disturbo dell’adattamento con reazione

mista ansioso-depressiva (doc. AI 27-1).

Simile

miglioramento lo aveva del resto già evidenziato la dr.ssa __________ nel

citato rapporto 29 luglio 2005, visto che aveva limitato la totale incapacità lavorativa

“per un periodo di 3 mesi al massimo tempo ritenuto sufficiente per una

ripresa lavorativa almeno parziale “ (cfr. consid. 2.9.1). Pertanto, quanto

sostenuto dalla stessa nel rapporto 15 marzo 2007 non appare corretto (“Ribadisco

che quanto da me valutato nel corso della visita medica fiduciaria del

23.07

, rappresentava una situazione di grave compromissione della capacità

lavorativa della paziente motivo per cui ritenevo giustificata un’incapacità

lavorativa al 100%”; pag. 2 doc. A4).

Vero

che nello stesso rapporto la succitata psichiatra ha valutato un’incapacità

lavorativa dell’80%, circostanza che, vista la sostanziale sovrapponibilità

dello status psichico con la perizia del dr. __________, non è tuttavia suscettibile

di essere considerata un rilevante peggioramento dello stato valetudinario, ma

una diversa valutazione della medesima fattispecie rispetto alla valutazione

peritale citata, alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid.

2.

).

2.8.3

La

ricorrente ha evidenziato una contraddizione tra quanto sostenuto dal SAM e dal

dr. __________ in merito alla non necessità di intraprendere eventuali provvedimenti

di integrazione professionale (“No, in considerazione delle gravi caratteristiche

del quadro con la messa in atto di un comportamento pseudoregressivo, non è

indicato procedere a nessuna misura di questo tipo”, perizia dr. __________

pag. 5; “ Il nostro consulente ritiene non indicati provvedimenti di

reintegrazione professionale in quanto l’atteggiamento pseudoregressivo messo

in atto dal quadro clinico non porterebbe alla loro effettuazione”; perizia

SAM pag. 15). In particolare essa ha rilevato:

"

Ora, dei due l'uno: o una riformazione

professionale è ipotizzabile per la qui ricorrente ma non porterebbe ad un

aumento della capacità lavorativa oppure la reintegrazione professionale non

può essere svolta in quanto l'atteggiamento pseudoregressivo (connesso

evidentemente con la malattia) non permetterebbe di portare a termine una

riformazione professionale. Si tratta di due valutazioni tra di loro

completamente diverse e contrastanti in quanto la prima non pone affatto in

discussione la capacità di riqualificarsi della qui ricorrente.

Se un atteggiamento pseudoregressivo messo in atto dal

quadro clinico ha un'incidenza su di una possibile effettuazione di un

reinserimento professionale lo stesso atteggiamento pseudoregressivo

costituirebbe un evidente impedimento alla ripresa dell'attività professionale

nei campi nei quali la qui ricorrente è stata fino ad oggi attiva.

Per conseguenza, nel contesto di una valutazione

corretta, i motivi che andrebbero ad escludere una possibilità di riformazione

professionale, escluderebbero per parallelismo e per logica anche una ripresa

di un'attività lavorativa tra le professionali esercitate finora. Nel rapporto

del SAM il quadro clinico è descritto in modo severo e cinico solo allorché si

tratta di escludere il reinserimento professionale; lo stesso quadro clinico

viene poi ripreso in modo blando ed ininfluente sull'esercizio delle professioni

che la ricorrente ha già esercitato. Un approccio, come sottolineato anche la

Dr.ssa __________ nel proprio rapporto, che non è in nessun caso, nel contesto

di una valutazione delle patologie psichiatriche, sostenibile." (Doc. I)

Orbene,

se nello scritto 6 aprile 2008 il dr. __________ ha spiegato i motivi per cui

non riteneva indicato procedere nel senso di una riqualifica professionale, va

tuttavia evidenziato che l’assicurata presenta nella propria attività

d’impiegata di commercio (ed in altre simili attività) una residua capacità lavorativa

dell’80%, sia dal punto di vista psichico che, come verrà detto in seguito, globale.

Con una simile alta percentuale di abilità rettamente l’Ufficio AI, nella

decisione contestata, ha sostenuto che “si rinuncia all’attuazione di misure

reintegrative di ordine professionale ritenuto che – e qui sta il punto

decisivo – l’attività di impiegata di commercio risulta essere tuttora

esigibile e poiché queste non contribuirebbero ad un aumento dell’incapacità di

guadagno”. L’assicurata dispone del resto di una formazione commerciale

conclusa ed ha svolto nell’arco di due anni sia l’attività di gerente di un

ristorante che d’impiegata di commercio (perizia SAM pag. 7/8).

2.9

Per

quel che concerne la valutazione globale della capacità lavorativa, i periti

del SAM hanno pertinentemente sostenuto:

"

L'incapacità lavorativa

dovuta alla problematica psichiatrica e quella reumatologica non vanno sommate

in quanto entrambe prendono in considerazione il dolore cronico e

l'affaticamento.

Complessivamente, dunque, l'A. va considerata abile al

lavoro nella misura dell'80% in tutte le attività lavorative finora svolte”. (Doc. AI 29 pag. 17).

Al

riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre

2001.

nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485,

confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al

lavoro del 80% nelle attività finora svolte di impiegata di commercio e di gerente.

In

queste condizioni, ricordato che l’assicurata è ancora capace

di esercitare la sua vecchia professione, appare indicato procedere a un

cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05,

consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154). Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%). L’incapacità lucrativa

corrisponde al 20%, ciò che è insufficiente per fare nascere il diritto a una

rendita di invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

Visto

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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