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Decisione

32.2007.104

Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'incapacità al guadagno é dovuta unicamente a fattori infortunistici. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

9 aprile 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo

per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti,

può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8

luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

Il

principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale

ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso

l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una

decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

In

una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una

diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli

infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al

guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007

nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

2.7. Nella

fattispecie il TCA rileva che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera fino al 31 maggio 2006 in quanto il dr. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nel rapporto della visita medica di

chiusura 16 febbraio 2006 (doc. 11/6-9 dell’incarto Lainf), lo ha ritenuto “(…)

abile al lavoro nella misura massima possibile dall’1.3.2006. (…)” (doc. 11/9

dell’incarto Lainf) e, circa l’esigibilità del lavoro, ha affermato che:

"

(…)

Il paziente può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi.

Spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta pesi fino a 25 kg.

Di rado fino a 45, mai oltre i 45 kg.

Nessuna limitazione per lavori leggeri e di precisione,

così come lavori medi tipo avvitare e forare.

Talvolta può effettuare lavori pesanti. Mai lavori

molto pesanti.

Nessuna limitazione per lavori con rotazione della

mano, esempio lavori con cacciavite.

Nessuna limitazione per lavori sopra la testa, lavori

che comportino la rotazione del busto (limitatamente ai postumi post

infortunistici).

Nessuna limitazione per la posizione seduta e inclinata

in avanti.

Spesso può assumere la posizione in piedi e inclinata

in avanti.

Spesso la posizione inginocchiata. Mai la posizione con

ginocchia in flessione.

Nessuna limitazione per la posizione seduta.

Spesso può mantenere la posizione in piedi.

Può camminare senza limitazione anche oltre i 50 m.

Talvolta può camminare per tragitti lunghi.

Di rado su terreno sconnesso. Talvolta salire scale. Di

rado salire scale a pioli.

L'uso delle due mani non presenta limitazioni.

L'equilibrio è possibile.

(…)" (doc. 11/9 dell’incarto Lainf)

Nel

rapporto della visita medica di chiusura 16 febbraio 2006 il dr. __________ ha

posto anche la seguente diagnosi secondaria: “(…) spondilartrosi con discopatie

multiple e lombalizzazione parziale S1, non di pertinenza della __________.

(…)” (doc. 11/9 dell’incarto Lainf, sottolineatura del redattore).

Nel

precedente rapporto della visita medica circondariale 16 settembre 2005 (doc.

7/3-6 dell’incarto Lainf) il dr. __________ – ritenute le seguenti

dichiarazioni dell’assicurato: “(…) dichiara un netto peggioramento della situazione

che lentamente diventa quasi insopportabile. I dolori sono localizzati non

soltanto ora al piede sinistro, ma anche al piede destro, ma soprattutto a

livello della colonna lombo-sacrale. Fa fisioterapia per la schiena, ma senza

grosso miglioramento. Dichiara di poter camminare al massimo mezz’oretta, poi

deve sdraiarsi. I dolori partono dalla schiena, si irradiano posteriormente a

tutta la gamba sinistra fino al piede sinistro. Assume Dafalgan per il dolore e

applica cerotti di Flector alla schiena. Non sono previste visite

specialistiche. Dal 24.1.2004 non lavora più. Ha fatto svariati tentativi di ripresa

lavorativa ma dopo poche ore ha dovuto ritornare a casa. Dichiara grossi

problemi anche durante la notte, in quanto a causa del problema della schiena

deve continuamente girarsi e non riesce quindi a riposare. La moglie riferisce

che durante la notte ha frequentemente improvvisi scatti. (…)” (doc. 7/4

dell’incarto Lainf) –, circa lo stato locale aveva, in particolare, osservato che “(…)

all’ispezione della schiena, si nota una muscolatura ben sviluppata,

leggermente contratta e dolente in sede paravertebrale lombare sinistra, con

dolori localizzati soprattutto a livello del passaggio lombo-sacrale. La

motilità della schiena risulta particolarmente ridotta con una retro-pulsione e

lateroflessione praticamente nulle, mentre l’ante-flessione è possibile con una

distanza dita-pavimento di 34 cm. (…)” (doc. 7/5 dell’incarto Lainf).

Il

dr. __________, Capo servizio del dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica

dell’Ospedale __________, nel referto radiologico 10 ottobre 2005 ha posto le

seguenti conclusioni:

"

(…)

Discopatia L4-L5 con una protusione mediana /

paramediana recessale a sin. senza conflitti radicolari.

Inoltre vi è una discopatia con protrusione mediana del

disco L5- S1 senza conflitti radicolari.

Segni di spondilartrosi bilat.

Dimensione del canale spinale nella norma.

Colonna

Presenza di una anomalia del passaggio lombo-sacrale.

Si tratta in prima ipotesi di una lombalizzazione parziale di S1.

Segni di spondilartrosi L4-5 e L5-S1 bilat.

Buon allineamento dei corpi vertebrali.

Non si notano fratture.

Segni di spondilosi e discopatia a livello D11-12.

Contenuto calcico nella norma.” (doc. 10/3-4

dell’incarto Lainf)

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che, senza gli ulteriori

necessari accertamenti medici, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità

che i disturbi alla colonna lombosacrale abbiano un’influenza sulla capacità

lavorativa.

Il

TCA rileva inoltre che già per il fatto che il dr. __________ ha ritenuto la diagnosi

di “(…) spondilartrosi con discopatie multiple e lombalizzazione parziale S1

(…)” secondaria e “(…) non di pertinenza della __________. (…)” (doc.

11/9 dell’incarto Lainf, sottolineatura del redattore), è del tutto verosimile

che lo specialista non ha tenuto conto degli effetti della stessa nella sua

valutazione della capacità lavorativa.

L’Ufficio

AI non poteva dunque ancora concludere che “(…) l’incapacità al guadagno

dell’Assicurato è dovuta unicamente a fattori infortunistici e di conseguenza

l’assicurazione invalidità, in base alle vigenti disposizioni, deve adeguarsi

alle decisioni prese dall’Assicurazione infortuni (__________) (…)” (doc. AI

37/4).

Al

riguardo va qui ricordato che, chiamato a pronunciarsi nella vertenza che lo

vedeva opposto all’assicuratore infortuni (Inc. 35.2006.93) – l’assicurato

aveva contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata

dall’assicuratore LAINF, chiedendo, in particolare, di considerare anche le

altre affezioni di cui soffre, segnatamente i disturbi lombosacrali – questo

Tribunale, con sentenza 26 luglio 2007, cresciuta incontestata in giudicato ha,

tra l’altro, osservato che: “(…) relativamente a tali obiezioni va rilevato,

dapprima, che l’esigibili-tà lavorativa dell’insorgente è stata correttamente

valutata tenendo conto unicamente delle problematiche agli arti inferiori,

poiché i disturbi alla schiena non si trovano in relazione di causalità con i

sinistri in discussione (cfr. consid. 2.3.3). (…)” (vedi la STCA 26 luglio 2007

nella causa K., incarto 35.2006.93, pag. 15, la sottolineatura è del

redattore).

In

simili circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

esperiti gli accertamenti medici necessari, si pronunci nuovamente sul diritto

a prestazioni dopo il 31 maggio 2006.

Se

dall’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovesse concludere

che anche i disturbi alla colonna lombosacrale limitano la capacità lavorativa

residua, ovvero che la capacità lavorativa dell’assicurato risulta ridotta e influenzata

dal concorso di diverse patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

questo senso, vista la necessità di ulteriori accertamenti medici dall’esito

dei quali l’Ufficio AI dovrà pure valutare se è o meno necessario ordinare una

perizia pluridisciplinare, la domanda di una perizia medica giudiziaria (doc.

I, pag. 9) va considerata superata e deve pertanto essere disattesa.

2.8. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata

da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Per

quanto riguarda invece la contestazione della valutazione economica in base

alle DPL, il TCA si limita qui a rinviare a quanto stabilito nella sentenza

concernente la vertenza che opponeva l’assicurato all’INSAI (vedi STCA del 26

luglio 2007 nella causa K., incarto 35.2006.93, in particolare il consid.

2.4.10 a pag. 31)

2.9. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono

rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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