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Decisione

32.2007.106

Documentazione medica difettante della necessaria forza probatoria. Rinvio per accertamento pluridisciplinare

18 marzo 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I quesiti sottoposti riguardano gli aspetti discussi in

extenso nel paragrafo valutazione al quale riferiamo per una visione globale

del problema.

VII. TRATTAMENTO NEUROCHIRURGICO

Esso è suscettibile di migliorare in modo significativo

le condizioni cliniche di questo Assicurato, non da ultimo poiché anche nello

studio recente di risonanza magnetica (luglio 2006) il problema sembra circoscritto

al disco intersomatico L4/L5 e quindi, con alta probabilità, monosegmentario.

In casi del genere un gesto di decompressione/stabilizzazione, specie se

effettuato con tecnica mini-invasiva, è suscettibile di risolvere o compensare

notevolmente il problema di fondo permettendo un reinserimento progressivo

nell'attività professionale che, in professioni adeguate, potrebbe essere anche

completo.

Questo trattamento non può tuttavia essere proposto

prima di una valutazione psichiatrica specifica ed in tal senso consiglieremmo

di sottoporlo all'attenzione dei colleghi psichiatri attivi presso la __________

(__________ o __________) che dispongono di una vasta esperienza nei casi di elaborazione

inadeguata del dolore, rispettivamente con reazioni psichiche inadeguate

relative al dolore cronico. E' soltanto in accordo con questi Specialisti che

un trattamento invasivo può essere considerato.

VIII. REINTEGRAZIONE

Risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo

(insufficienza/instabilità segmentaria) e dopo un'attesa di almeno 6 mesi

richiesta dal processo di consolidamento e dal ricondizionamento muscolare,

l'Assicurato dovrebbe poter venire inserito nelle attività suggerite nel vostro

scritto (Service-man in un garage, autista per consegne, magazziniere

carrellista, addetto al controllo), ma non nella poligrafia, poiché questa non

risulta ergonomicamente accettabile in questo contesto. Vi sarebbe

evidentemente anche la possibilità, specie una volta compensati i problemi

psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica in vista di altre attività

compatibili con il suo stato di salute. Per contro, non giudichiamo possibile

né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale nell'attività originaria

di posatore di pavimenti.

(…).” (doc. AI 81/7-9)

Il

dr. __________, medico SMR, nel rapporto 30 agosto 2006 (doc. AI 83/1-4), si è

così espresso:

"

(…)

In conclusione: - L’IL è causata

dall’affezione somatica citata nella diagnosi

- I periodi di

assenza presso l’ultimo datore di lavoro sono giustificati da questa patologia

- IL totale

quale posatore di pavimento dal 10.07.2006 (data perizia __________)

- CL totale in

attività adatte dal 18.12.2001 (secondo perizia __________, prendendo in

considerazione i limiti funzionali da lui descritti)

Procedere: Perizia psichiatrica (perito da definire)

(…)” (doc. AI 83/4)

L’8

settembre 2006 l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura

del dr. __________ (doc. AI 85/1-2).

Il

2 ottobre 2006 l’assicurato è stato invece sottoposto ad un esame clinico a cura

del medico SMR __________ che, nel rapporto d’esame clinico (doc. AI 89/2-6),

ha concluso:

"

(…)

L'assicurato ha sempre goduto di buona salute e per

oltre 15 anni ha sempre svolto la propria professione quale posatore di

pavimenti, sia come dipendente che in proprio senza particolari problemi.

L'insorgere dei problemi vertebrali ha comportato dei

limiti fisici per cui l'assicurato si è visto costretto ad abbandonare la

propria attività; tramite l'Ufficio AI l'assicurato viene sottoposto ad un periodo

d'accertamento svoltosi presso il __________ di __________ con inizio settembre

2005 nel settore orologeria e delle arti grafiche. Tale periodo ha permesso di

evidenziare i limiti fisici dell'assicurato, oltre ad una scarsa motivazione ed

interesse per le professioni proposte.

Anche il successivo tentativo per una riqualifica quale

venditore di automobili e serviceman presso il garage di __________ è fallito,

questo perché doveva svolgere a detta dell'assicurato, lavori ben più pesanti

rispetto a quanto inizialmente propostogli, oltre a subire continue critiche ed

osservazioni.

Da considerare che l'assicurato avendo lavorato per

oltre quindici anni quale posatore di pavimenti aveva acquisito un livello di esperienza

e professionalità per cui veniva apprezzato e stimato. La cessazione della

propria attività ha quindi rappresentato una perdita della propria identità

individuale e sociale; la scelta e la ripresa di un'attività lavorativa in una

nuova professione che possa ristabilire I'autostima e l'immagine positiva di

sé, comportano per l'assicurato una situazione di disagio, questo in relazione

in particolare alle proprie caratteristiche di personalità. L'assicurato appare

piuttosto permaloso, collerico, suscettibile alle critiche, al giudizio degli

altri, tratti che orientano verso uno stile di personalità di tipo narcistico,

passivo-aggressivo.

Da considerare inoltre che l'assicurato è stato

sottoposto durante il periodo di accertamento, ad una valutazione scolastica,

la cui preparazione è risultata piuttosto lacunosa e limitata rapportata ad un

livello di fine scuola media. Tenuto quindi conto dell'aspetto caratteriale

dell'assicurato, della sua scarsa motivazione, del livello di scolarità, una

riqualifica professionale risulta quindi di difficile attuazione, considerato

anche l'esito negativo dei precedenti tentativi.

Rispetto al disturbo alla colonna l'assicurato lamenta

il persistere di una sintomatologia dolorosa nei cui confronti ha imparato a

convivere e che meglio gestisce, accettando i propri limiti fisici e adeguando

il proprio stile di vita; l'assicurato ha conservato un buon funzionamento

sociale e famigliare, ha una relazione affettiva stabile e riesce a gestire il

rapporto con il proprio figlio, conserva buone amicizie ed i contatti con

l'esterno. Non emergono pertanto conflitti emozionali o problemi psicosociali

di particolare rilevanza, che alimenterebbero il disturbo algico; le difficoltà

riscontrate da parte dell'assicurato sono essenzialmente di ordine economico

legate alla situazione lavorativa.

L'attuale valutazione psichiatrica permette pertanto di

escludere la presenza di elementi clinici significativi per un disturbo

dell'umore o per un disturbo somatoforme; anche le caratteristiche di personalità

non sono di rilevanza clinica, in quanto non comportano un'alterazione grave

nella costituzione caratteriale o a livello comportamentale tale da interferire

in situazioni personali, affettive o sociali.

Lo svolgimento di un'attività adeguata ai propri limiti

fisici funzionali rimane quindi possibile senza alcun impedimento dal profilo

psichiatrico, controindicata invece per i motivi sopradescritti una riqualifica

professionale.” (doc. AI 89/5-6)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 27 novembre 2006 (doc. AI 92/1), ha osservato

che:

"

(…)

Per quanto concerne la CL in attività adatta, confermo

quanto detto nelle mie precedenti valutazioni (vedi annotazioni del 30.08.2006)

- la CL dell'A è totale in attività adatte, con i

limiti funzionali citati, dal 12.2001.

Infatti, le menomazioni di cui soffre l’A sono

compatibili con una attività che rispetti i limiti funzionali descritti nella

perizia del Dr __________.

Inoltre, l'intervento di stabilizzazione della colonna

lombare evocato dal Prof. __________ non può essere imposto da un punto di

vista medico-legale.

Come

proposto dal Prof. __________, il lato psichiatrico è stato indagato. Non sono

state accertate patologie psichiche invalidanti da prendere in considerazione.

- Le assenze (2) dal posto di lavoro in fase di

accertamento sono da riallacciare alla patologia lombovertebrale. Sono

intervenute durante un lavoro giudicato adatto alle condizioni di salute

dell'A. In conseguenza o l'attività non è adeguata, o la sintomatologia

dolorosa che ha provocato le assenze dal posto di lavoro è da attribuire a

cause non invalidanti (vedi percezione elevata del dolore da parte dell'A).” (doc. AI 92/1)

Viste

le risultanze sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 15 dicembre 2006

del consulente in integrazione professionale (doc. AI 94/1-3), l’Ufficio AI, con

decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 107/1-4), preavvisata con progetto 19 dicembre

2006 (doc. AI 95/1-5), ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza

di una “(…) capacità lavorativa del 100% nell’esercizio di attività confacenti

al danno alla salute (…)” (doc. AI 107/2) –

giustificante il rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione

economica tramite il consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non

è risultato essere pensionabile – difetta della

necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un

giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che, anche se il dr. __________ nella perizia reumatologica

6 aprile 2005 aveva già rilevato la necessità di una valutazione da un punto di

vista neurologico (vedi in particolare lo stralcio della valutazione sub doc.

AI 39/5 riprodotto al consid. 2.6), solo un anno dopo (e meglio con scritto 5

aprile 2006 riprodotto in esteso al consid. 2.6) l’Ufficio AI si è rivolto al

dr. __________.

Il

dr. __________, nel rapporto 23 agosto 2006 (doc. AI 81/1-9) – rilevato che

ulteriori tentativi professionali non hanno senso senza che prima venga risolta

l’insufficienza/instabilità segmentaria L4/L5 e che la procedura richiesta a

tale fine non è tuttavia immediatamente proponibile visti i significativi problemi

nell’elaborazione del dolore e le particolari reazioni psichiche – ha precisato

che “(…) risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo (insufficienza/instabilità

segmentaria) e dopo un’attesa di almeno 6 mesi richiesta dal processo di

consolidamento e dal ricondizionamento muscolare, l’Assicurato dovrebbe poter

venire inserito nelle attività suggerite nel vostro scritto (Service-man in un

garage, autista per consegne, magazziniere cartellista, addetto al controllo),

ma non nella poligrafia, poiché questa non risulta ergonomicamente accettabile

in questo contesto. Vi sarebbe evidentemente anche la possibilità, specie una

volta compensati i problemi psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica

in vista di altre attività compatibili con il suo stato di salute. Per contro,

non giudichiamo possibile né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale

nell’attività originaria di posatore di pavimenti.” (doc. AI 81/9).

Ritenute

le conclusioni del dr. __________, non è possibile concludere, come fatto dal

dr. __________ (doc. AI 83/3-4 e 92/1 riprodotti al consid. 2.6), per

un’abilità del 100% in attività adeguate dal dicembre 2001.

Infatti,

il dr. __________ ritiene possibile un reinserimento in attività adeguate solo

dopo 6 mesi dall’intervento necessario per risolvere il problema dell’ insufficienza/instabilità

segmentaria.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente oltretutto al fatto che lo stesso dr. __________

ha considerato le assenze durante l’attività svolta presso il Garage __________

a __________ – attività questa che l’amministrazione ha appurato essere adatta,

come risulta dalla nota interna 15 dicembre 2006 (doc. AI 93/1) – giustificate

dalla sindrome d’insufficienza/instabilità degenerativa del segmento lombare

con epicentro in L4-L5 diagnosticata dal dr. __________ (doc. AI 81/7, 83/1 e

83/4).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA rileva innanzitutto che, senza

fornire alcuna spiegazione, questo accertamento non è stato svolto, come comunicato

(doc. AI 85/1), dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, bensì

dal medico SMR __________ che l’Ufficio AI, senza alcuna precisa designazione,

indica essere specialista in psichiatria (circa le esigenze in merito ai

requisiti richiesti ad un medico affinché un rapporto psichiatrico possa essere

considerato cfr. la STF del 31 agosto 2007 nella causa M., I 65/07 e la STF del

18 febbraio 2008 nella causa C., I 51/07).

D’altra

parte, le conclusioni del medico SMR __________ sono state contestate dal dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 22 marzo 2007

(doc. AI 108/23-25). Questa perizia non è poi nemmeno stata sottoposta al

medico SMR __________ e l’amministrazione, in sede di risposta (doc. VI e

allegato VI/1), si è fondata sulle annotazioni 4 maggio 2007 del Dr. __________,

medico SMR non specialista in psichiatria, che sono state fortemente contestate

dal dr. __________ con scritto 18 maggio 2007 (doc. A4).

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico, la perizia reumatologica del dr. __________

– che risale al 6 aprile 2005 (doc. AI 39/1-7) e nella quale lo specialista ha

attestato delle alterazioni degenerative – necessita di essere aggiornata.

In

simili circostanze, al fine di acclarare compiutamente e una volta per tutte la

situazione valetudinaria dell’assicurato, è necessario che l’Ufficio AI ordini

una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica).

I

periti, oltre a pronunciarsi sulla capacità residua globale, dovranno stabilire

se, quando e in quale misura è subentrata un’inabilità lavorativa in attività

adeguate riconducibile a motivi di natura psichiatrica e/o neurologica e se la

situazione reumatologica è peggiorata.

Va

qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Una

volta in possesso della valutazione pluridisciplinare e aggiornata la valutazione

economica, l’Ufficio AI dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di

prestazioni inoltrata dall’assicurato.

La

richiesta dell’assicurato affinché venga ordinata una perizia psichiatrica è superata

dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per una perizia pluridisciplinare.

2.9. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicato al considerando 2.8.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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