32.2007.106
Documentazione medica difettante della necessaria forza probatoria. Rinvio per accertamento pluridisciplinare
18 marzo 2008Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.106
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, TCA
Titolo:
Documentazione medica difettante della necessaria forza probatoria. Rinvio per accertamento pluridisciplinare
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.106
FS/td
Lugano
18 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale posatore di pavimenti (doc. AI
9/1-3), nel gennaio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
in quanto affetto da “(…) ernia discale recessale destra L4-L5 con segni di
sofferenza radicolare L5 (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica, una neurologica
e un esame clinico psichiatrico –, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI
107/1-4), preavvisata con progetto 19 dicembre 2006 (doc. AI 95/1-3), l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni argomentando:
"
(…)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con
particolare riferimento alla perizia del dr. __________, risulta che lei,
nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità
lavorativa del 100% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute.
Tali attività potrebbero essere, per esempio:
- venditore in una stazione di benzina o self
service
- bigliettaio, sorvegliante o guardiano in genere
(parcheggi, musei…)
- operatore su macchine CNC
- service-man in un garage
- autista per consegne e rifornimenti di alimentari
e non-food su furgoncini
- magazziniere e carrellista (posizioni
variate, porto di pesi da leggero a moderato)
- addetto alla cernita, all'assemblaggio,
all'imballaggio, al controllo di qualità, alla spedizione nell'industria
tessile, della plastica, della farmaceutica e di componenti elettroniche
Salario da invalido
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica lei nel 2002 avrebbe potuto realizzare
un salario annuo di Fr. 57'008.- (categoria 4.2: attività semplici e
ripetitive, valore mediano).
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione globale
del 15% (5% per attività leggera e 10% per le limitazioni ergonomiche).
Considerando un reddito di partenza di 57'008.-- ed
applicando una riduzione del 15% per i motivi sopra elencati, risulta un
reddito da invalido di Fr. 48'457.--.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr.
74'110.-) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.
48'457.-), si evince una perdita di guadagno del 35%.
Aggiornando i dati economici al 2003, 2004 e 2005 il discapito
finanziario, come da specchietti sottostanti, risulta essere del 35% per l'anno
2003 e del 36% per l'anno 2004 e 2005:
Senza invalidità CHF 75'147.-
Con invalidità CHF 49'135.-
Perdita di guadagno CHF 26'012.- Grado
AI 35%
Senza invalidità CHF 75'639.-
Con invalidità CHF 48'669.-
Perdita di guadagno CHF 26'970.- Grado
AI 36%
Senza invalidità CHF 76'582.-
Con invalidità CHF 49'156.-
Perdita di guadagno CHF 27'426.- Grado
AI 36%
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento
di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un
aiuto al collocamento.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Per quanto riguarda le osservazioni prodotte dal
rappresentante legale il 31 gennaio 2007, completate il successivo 14 febbraio
2007, in opposizione al progetto di decisione recante data 19 dicembre 2006,
occorre esprimere le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, bisogna rilevare che dal profilo
prettamente medico le osservazioni soggettive non sono state avvalorate da una
eventuale certificazione medica specialistica.
Per principio, l'amministrazione pronunciata la propria
persuasione prendendo le decisioni opportune al termine di ogni iter istruttorio.
Nell'ambito della procedura di audizione è poi compito dell'interessato o del
suo rappresentante, fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
Nella fattispecie, è stata contestata genericamente e
senza fornire una motivazione plausibile, la relazione medica allestita dal
nostro Servizio medico regionale (SMR) da parte della Dottoressa __________,
specialista in psichiatria ed auspicato per contro un nuovo esame di tipo
peritale da affidare ad un professionista psichiatra esterno.
A questo proposito, è bene ricordare che, a norma
dell'art. 59 LAI, per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, gli Uffici AI dispongono di servizi medici regionali
interdisciplinari. Questi ultimi sono sottoposti alla sorveglianza tecnica
diretta dell'Ufficio federale, ma sono indipendenti per quanto concerne le loro
decisioni in ambito medico sui singoli casi.
Di conseguenza, tenuto conto delle argomentazioni
suddette, nonché del fatto che le osservazioni non sono state fondate su
motivazioni convincenti, il progetto di decisione non può altro che essere
confermato.
(…)." (doc. AI 107/2-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica in
particolare avuto riguardo al rapporto peritale 22 marzo 2007 del dr. __________
– ha postulato il diritto ad una mezza rendita.
Con
istanza 27 marzo 2007 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con
lettera 5 aprile 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e,
riguardo alla perizia psichiatrica 22 marzo 2007 del dr. __________, ha, in
particolare, osservato:
"
(…)
3.
Tale documento, unitamente all'intera documentazione
medica all'incarto, è stato sottoposto ad una nuova valutazione del SMR
dell'AI. Con annotazioni mediche 4 maggio 2007 l'SMR ha evidenziato quanto
segue. La valutazione della Dr.ssa __________ ha evidenziato un regolare inserimento
sociale dell'assicurato. La psichiatra ha pure indicato l'assenza di una
patologia depressiva e di un disturbo di personalità di rilievo. La valutazione
del Dr. __________ in sostanza ha fatto riferimento alle indicazioni soggettive
dell'assicurato senza riferimento allo status effettivo e senza correlato in
una descrizione della quotidianità. La diagnosi espressa di disturbo di personalità
tipo Borderline invalidante al 100% risulta sprovvista dei necessari elementi
clinici o anamnestici ed è in contrasto con il quadro personale e sociale
dell'assicurato risultante dall'istruttoria.
4.
La giurisprudenza ha stabilito che affinché un danno
alla salute psichica sia invalidante, a prescindere dalla diagnosi esso deve
determinare in modo duraturo un'effettiva incapacità lavorativa. È determinante
in che misura la persona possa ancora essere attiva sul mercato del lavoro,
rispettivamente se per lei o per la società non sia più esigibile a livello
pratico-sociale un impiego della sua capacità lavorativa. Occorre valutare se,
con le cure del caso, essa possa, con volontà, ancora svolgere adeguata
attività lavorativa e remunerativa.
5.
Nel caso in esame, alla luce delle valutazioni mediche
summenzionate, non risulta comprovato un danno alla salute psichica che
oggettivamente determini in modo duraturo un'incapacità lavorativa
dell'assicurato. La valutazione fatta nella decisione impugnata è quindi
corretta.
(…).” (doc. AI 107/2-3)
1.5. Con
scritto 22 maggio 2007 l’avv. RA 1 si è confermato nella richiesta di un accertamento
peritale e ha trasmesso al TCA il “(…) Complemento perizia del 22.03.2007 (…)”
18 maggio 2007 (doc. A/4) con il quale il dr. __________ ha preso posizione e
contestato integralmente le annotazioni 4 maggio 2007 del dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 6 giugno 2007 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che “(…) abbiamo
preso conoscenza delle motivazioni indicate nella lettera 22 maggio 2007
dell’assicurato (doc. VIII) e delle valutazioni del 18 maggio 2007 del Dr. __________
(doc. A/4). Con riferimento a quanto in oggetto, osserviamo che non vi sono
nuovi elementi di valutazione e si conferma quindi la risposta al ricorso. (…)”
(doc. X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H.,
H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza
concreta nella proposta 29 luglio 2003 (doc. AI 11/1) il dr. __________, medico
SMR, ha osservato che:
"
(…)
Trattasi di un A 36enne posatore di pavimento che
presenta una sindrome lombovertebrale su ernia discale L4L5 con irritazione
radicolare recidivante. Per tale motivo dopo un periodo di malattia l'A disdice
il contratto lavorativo e s'inscrive alla disoccupazione.
A lungo termine l'attività di posatore non dovrebbe
essere più esigibile.
Un'attività leggera con mansioni saltuarie
medio-pesanti, che eviti le posizioni inergonomiche, che permette l'alternanza
delle posizioni statiche, che rispetti le regole ergonomiche per la schiena e
che eviti ripetuti movimenti di flessione/estensione o rotazione del tronco può
essere proposta senza alterazione del rendimento.
Segnaliamo il caso al OP.” (doc. AI 11/1)
L’assicurato
è quindi stato posto al beneficio di indennità giornaliere durante diversi periodi
di accertamento professionale – accertamento presso una macelleria, presso il
Centro di formazione professionale e sociale (CFPS) di __________ e stage di
osservazione quale venditore/service-man presso un garage (doc. AI 20/1-2,
22/1, 45/1-2, 48/1-2, 52/1-2, 54/1-2, 57/1-2 e 59/1-2) – che non hanno però
permesso un suo reinserimento lavorativo (cfr. i rapporti dei consulenti in integrazione
e del CFPS prodotti sub doc. AI 27/1, 42/1-3, 56/1-2, 58/1-6 e 68/1-2).
Il
25 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del
dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna (doc. AI 37/1-2).
Il
dr. __________, nella perizia 6 aprile 2005 (doc. AI 39/1-7) – posta la
diagnosi di “(…) sindrome cervicovertebrale in sinostosi delle vertebre C3 C4 –
sindrome lombospondilogena cronica a destra in alterazioni degenerative della
colonna lombare (condrosi, spondilartrosi, ernia discale recessale a destra
L4/5 a contatto con la radice di L5 a destra, alla RM lombare del 26.9.2002) –
incipiente gonartrosi a destra (…)” (doc. AI 39/6) –, circa le conseguenze
sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso che:
"
(…)
Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie
sopramenzionate, un'attività che tiene pienamente conto della capacità
funzionale residua descritta nell'allegato.
In un'attività adatta allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100%, a partire dal 18.12.2001; è giustificata un'inabilità lavorativa
totale a seguito dell'infortunio al ginocchio destro dal 22.5.2004 fino al
16.6.2004, data della risonanza magnetica del ginocchio destro, che ha scartato
danni strutturali maggiori.
Come posatore di pavimenti, attività svolta
maggiormente in anteflessione del rachide, in posizione spesso inginocchiata,
con necessità di portare carichi pesanti, giudico l'assicurato abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 60%, a partire dal 1.12.2001, ossia dal momento in cui ha
disdetto il suo lavoro principale di posatore di pavimenti.
Come macellaio, attività svolta prevalentemente in
piedi, spesso con anteflessione del tronco, con lavori frequentemente pesanti,
giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale, con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 1.12.2001.
(…)." (doc. AI 39/7)
Nella
valutazione il dr. __________ ha, in particolare, osservato che “(…) sebbene
l’assicurato riferisca una lombosciatalgia a destra dal 2001 presente ora
giorno e notte, in ernia discale L4/5 a contatto con la radice di L5 a destra
riscontrata ad una risonanza magnetica risalente al 2002, non migliorata alle
cure conservative e portante ad un’inabilità lavorativa prolungata, non è mai
stato presentato ad uno specialista in neurochirurgia; penso dunque che una
valutazione da un neurochirurgo potrebbe essere utile per definire l’ulteriore
procedere terapeutico con lo scopo di migliorare la qualità di vita
dell’assicurato. (…)” (doc. AI 39/5).
Il
5 aprile 2006 l’Ufficio AI ha scritto al dr. __________, FMH in neurochirurgia,
una lettera, sottoscritta dal dr. __________ e dalla consulente in integrazione
professionale, del seguente tenore:
"
(…)
Stando alla documentazione medica in nostro possesso
presenta delle lesioni degenerative della colonna e dovrebbe essere portatore
di ernia discale L4-L5, diagnosticata nel 2001 e mai stata oggetto di una
valutazione specialistica.
Sulla base dei dati clinici e di funzionalità fornitici
è stato tentato il reinserimento in attività lavorative che si sono rivelate
per lo più inadeguate (inserimento come macellaio, palesemente controindicato
al suo stato di salute e di stampatore, anch'esso evidentemente inadeguato).
L'ultimo inserimento lavorativo però, sia stando alla
descrizione di funzionalità presente agli atti che a quanto dice l'assicurato,
sembrava adeguato al suo stato di salute.
Ciò malgrado, ha dovuto assentarsi per ben due volte
dal posto di lavoro sull'arco di due mesi con assenze fino a due settimane
consecutive a causa di non meglio precisati blocchi alla schiena.
Secondo il profilo funzionale attuale saremmo propensi
ad inserire il soggetto nei seguenti ambiti professionali:
- poligrafia (professione prevalentemente seduta)
- service-man in un garage (con mansioni che
spaziano dalla vendita di pezzi di ricambio, magazzinaggio, piccoli lavori di
preparazione delle auto)
- autista
per consegne e rifornimenti di alimentari e non-food su furgoncini
- magazziniere e carrellista ( posizioni variate,
porto di pesi da leggero a moderato)
- addetto al
controllo della qualità nell'industria tessile, della plastica, farmaceutica e
di componenti elettroniche (nel caso
in cui non si procedesse con una vera riqualifica professionale)
Fatte queste premesse ci permettiamo di chiedere un Suo
consulto specialistico per conferma o
suggerimenti sulle nostre proposte di integrazione.
Sarebbe utile se ci potesse specificare la Sua
valutazione di funzionalità lavorativa attuale e l'eventuale necessità di ulteriori interventi terapeutici, compreso un
intervento neurochirurgico con relativa
prognosi. In questo caso (nel caso in cui fosse indicato un intervento
chirurgico) ci chiediamo se Le sarebbe possibile specificarne la prognosi sulla
funzionalità lavorativa: migliorerebbe in maniera significativa o
resterebbe simile all'attuale?
(…)." (doc. AI 71/1-2)
Il
dr. __________, nel rapporto 23 agosto 2006 (doc. AI 81/1-9), posta la diagnosi
di “(…) sindrome d’insufficienza/instabilità degenerativa del segmento lombare
con epicentro in L4/L5 (…)” (doc. AI 81/7), si è così espresso:
"
(…)
VI VALUTAZIONE:
L'Assicurato, un
posatore di pavimenti disoccupato attualmente 39enne, senza antecedenti
medico-chirurgici o vertebrali di rilievo, ha iniziato a presentare nella
primavera del 2001 disturbi nel segmento lombare inferiore e alla transizione
lombosacrale con coinvolgimento intermittente, non dominante, dell'arto
inferiore dx. Con l'andare del tempo, l'evoluzione si è fatta verso un quadro
clinico del tutto caratteristico per un'insufficienza/instabilità segmentaria,
mentre le manifestazioni di carattere neurogeno sono andate progressivamente
scemando e non rappresentano al momento un problema significativo.
Se la diagnosi d'instabilità degenerativa del segmento
lombare poteva già essere formulata sul piano clinico nel 2002 e lo studio di
risonanza magnetica suggeriva nel settembre dello stesso anno una
localizzazione probabile del problema nel segmento funzionale L4/L5, il
trattamento venne principalmente orientato sul conflitto disco-radicolare -
L4/L5 dx, senza risultati apprezzabili. Anche la diminuzione progressiva delle
manifestazioni neurogene sull'arco dei mesi, rispettivamente degli anni, in
concomitanza con una netta accentuazione dei sintomi clinici ed
insufficienza/instabilità segmentaria, non orientarono le indagini in ambito
neuro-ortopedico o neurochirurgico.
E' soltanto nell'aprile dei 2005 e quindi dopo 4 anni
di decorso che un suggerimento in tal senso venne formulato nell'ambito di una
perizia reumatologica.
Se la diagnosi, molto probabile già nel primo anno di
decorso viene attualmente confermata dal quadro sintomatico, dalla
constatazioni cliniche e dallo studio recente di risonanza magnetica del
segmento lombare, l'assenza di una diagnosi su un periodo d'osservazione
particolarmente lungo ha avuto due conseguenze critiche per quel che concerne
la presa a carico attuale del problema.
Sul piano clinico, il Signor RI 1 insicurizzato
dall'assenza di una diagnosi precisa, dall'inefficacia dei provvedimenti
terapeutici adottati e dal protrarsi delle limitazioni funzionali - presenta
attualmente problemi significativi nell'elaborazione del dolore e reazioni
psichiche che, pur non essendo specialisti in questa disciplina, riteniamo
abbastanza preoccupanti.
E' una compliance alquanto ridotta verso le varie
soluzioni elaborate negli ultimi anni per la sua integrazione professionale.
Dalle numerose relazioni emergono infatti, non soltanto difficoltà di contatto,
ma anche visioni poco realistiche sul potenziale residuo, rispettivamente sugli
obiettivi conseguibili.
A nostro modo di vedere, ulteriori tentativi
professionali non hanno molto senso se il problema di fondo e cioè l'insufficienza/instabilità
segmentaria L4/L5 non viene risolto o per lo meno attenuato da provvedimenti
specifici.
Dal punto di vista tecnico l'iter è relativamente
semplice. Il Signor RI 1 dovrebbe essere sottoposto ad un approfondimento
mirato secondo i protocolli classici per la chirurgia elettiva dei problemi degenerativi
lombari (Oswestry Disability Score, SF 36) e ad una discografia provocativa
volta a confermare il generatore dei dolori nel disco intersomatico L4/L5, ma
soprattutto ad escludere una partecipazione dei dischi intersomatici adiacenti.
Nel caso di uno Score positivo e di una localizzazione indiscutibile del
problema nell'interspazio L4/L5, Egli potrebbe essere sottoposto ad un
intervento di decompressione/stabilizzazione (PLIF strumentato) con tecnica
transmuscolare mini-invasiva e questo con prospettive di successo relativamente
buone. Un reinserimento progressivo in un'attività adeguata potrebbe essere
pianificato dopo 6-9 mesi dal trattamento.
Dal punto di vista pratico, tuttavia, questa procedura
non è immediatamente proponibile. Ci troviamo infatti in presenza di un Assicurato
con problemi significativi nell'elaborazione del dolore e reazioni psichiche
particolari che lo escludono, almeno per ora, da ogni protocollo per il
trattamento invasivo. In tal senso, pensiamo che una valutazione psichiatrica
da parte di colleghi specializzati in questo tipo di problema sia
indispensabile e che eventuali provvedimenti invasivi (vedi sopra) possono essere
considerati soltanto una volta compensato questo problema con provvedimenti
specialistici.
Fatti
I quesiti sottoposti riguardano gli aspetti discussi in
extenso nel paragrafo valutazione al quale riferiamo per una visione globale
del problema.
VII. TRATTAMENTO NEUROCHIRURGICO
Esso è suscettibile di migliorare in modo significativo
le condizioni cliniche di questo Assicurato, non da ultimo poiché anche nello
studio recente di risonanza magnetica (luglio 2006) il problema sembra circoscritto
al disco intersomatico L4/L5 e quindi, con alta probabilità, monosegmentario.
In casi del genere un gesto di decompressione/stabilizzazione, specie se
effettuato con tecnica mini-invasiva, è suscettibile di risolvere o compensare
notevolmente il problema di fondo permettendo un reinserimento progressivo
nell'attività professionale che, in professioni adeguate, potrebbe essere anche
completo.
Questo trattamento non può tuttavia essere proposto
prima di una valutazione psichiatrica specifica ed in tal senso consiglieremmo
di sottoporlo all'attenzione dei colleghi psichiatri attivi presso la __________
(__________ o __________) che dispongono di una vasta esperienza nei casi di elaborazione
inadeguata del dolore, rispettivamente con reazioni psichiche inadeguate
relative al dolore cronico. E' soltanto in accordo con questi Specialisti che
un trattamento invasivo può essere considerato.
VIII. REINTEGRAZIONE
Risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo
(insufficienza/instabilità segmentaria) e dopo un'attesa di almeno 6 mesi
richiesta dal processo di consolidamento e dal ricondizionamento muscolare,
l'Assicurato dovrebbe poter venire inserito nelle attività suggerite nel vostro
scritto (Service-man in un garage, autista per consegne, magazziniere
carrellista, addetto al controllo), ma non nella poligrafia, poiché questa non
risulta ergonomicamente accettabile in questo contesto. Vi sarebbe
evidentemente anche la possibilità, specie una volta compensati i problemi
psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica in vista di altre attività
compatibili con il suo stato di salute. Per contro, non giudichiamo possibile
né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale nell'attività originaria
di posatore di pavimenti.
(…).” (doc. AI 81/7-9)
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto 30 agosto 2006 (doc. AI 83/1-4), si è
così espresso:
"
(…)
In conclusione: - L’IL è causata
dall’affezione somatica citata nella diagnosi
- I periodi di
assenza presso l’ultimo datore di lavoro sono giustificati da questa patologia
- IL totale
quale posatore di pavimento dal 10.07.2006 (data perizia __________)
- CL totale in
attività adatte dal 18.12.2001 (secondo perizia __________, prendendo in
considerazione i limiti funzionali da lui descritti)
Procedere: Perizia psichiatrica (perito da definire)
(…)” (doc. AI 83/4)
L’8
settembre 2006 l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura
del dr. __________ (doc. AI 85/1-2).
Il
2 ottobre 2006 l’assicurato è stato invece sottoposto ad un esame clinico a cura
del medico SMR __________ che, nel rapporto d’esame clinico (doc. AI 89/2-6),
ha concluso:
"
(…)
L'assicurato ha sempre goduto di buona salute e per
oltre 15 anni ha sempre svolto la propria professione quale posatore di
pavimenti, sia come dipendente che in proprio senza particolari problemi.
L'insorgere dei problemi vertebrali ha comportato dei
limiti fisici per cui l'assicurato si è visto costretto ad abbandonare la
propria attività; tramite l'Ufficio AI l'assicurato viene sottoposto ad un periodo
d'accertamento svoltosi presso il __________ di __________ con inizio settembre
2005 nel settore orologeria e delle arti grafiche. Tale periodo ha permesso di
evidenziare i limiti fisici dell'assicurato, oltre ad una scarsa motivazione ed
interesse per le professioni proposte.
Anche il successivo tentativo per una riqualifica quale
venditore di automobili e serviceman presso il garage di __________ è fallito,
questo perché doveva svolgere a detta dell'assicurato, lavori ben più pesanti
rispetto a quanto inizialmente propostogli, oltre a subire continue critiche ed
osservazioni.
Da considerare che l'assicurato avendo lavorato per
oltre quindici anni quale posatore di pavimenti aveva acquisito un livello di esperienza
e professionalità per cui veniva apprezzato e stimato. La cessazione della
propria attività ha quindi rappresentato una perdita della propria identità
individuale e sociale; la scelta e la ripresa di un'attività lavorativa in una
nuova professione che possa ristabilire I'autostima e l'immagine positiva di
sé, comportano per l'assicurato una situazione di disagio, questo in relazione
in particolare alle proprie caratteristiche di personalità. L'assicurato appare
piuttosto permaloso, collerico, suscettibile alle critiche, al giudizio degli
altri, tratti che orientano verso uno stile di personalità di tipo narcistico,
passivo-aggressivo.
Da considerare inoltre che l'assicurato è stato
sottoposto durante il periodo di accertamento, ad una valutazione scolastica,
la cui preparazione è risultata piuttosto lacunosa e limitata rapportata ad un
livello di fine scuola media. Tenuto quindi conto dell'aspetto caratteriale
dell'assicurato, della sua scarsa motivazione, del livello di scolarità, una
riqualifica professionale risulta quindi di difficile attuazione, considerato
anche l'esito negativo dei precedenti tentativi.
Rispetto al disturbo alla colonna l'assicurato lamenta
il persistere di una sintomatologia dolorosa nei cui confronti ha imparato a
convivere e che meglio gestisce, accettando i propri limiti fisici e adeguando
il proprio stile di vita; l'assicurato ha conservato un buon funzionamento
sociale e famigliare, ha una relazione affettiva stabile e riesce a gestire il
rapporto con il proprio figlio, conserva buone amicizie ed i contatti con
l'esterno. Non emergono pertanto conflitti emozionali o problemi psicosociali
di particolare rilevanza, che alimenterebbero il disturbo algico; le difficoltà
riscontrate da parte dell'assicurato sono essenzialmente di ordine economico
legate alla situazione lavorativa.
L'attuale valutazione psichiatrica permette pertanto di
escludere la presenza di elementi clinici significativi per un disturbo
dell'umore o per un disturbo somatoforme; anche le caratteristiche di personalità
non sono di rilevanza clinica, in quanto non comportano un'alterazione grave
nella costituzione caratteriale o a livello comportamentale tale da interferire
in situazioni personali, affettive o sociali.
Lo svolgimento di un'attività adeguata ai propri limiti
fisici funzionali rimane quindi possibile senza alcun impedimento dal profilo
psichiatrico, controindicata invece per i motivi sopradescritti una riqualifica
professionale.” (doc. AI 89/5-6)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 27 novembre 2006 (doc. AI 92/1), ha osservato
che:
"
(…)
Per quanto concerne la CL in attività adatta, confermo
quanto detto nelle mie precedenti valutazioni (vedi annotazioni del 30.08.2006)
- la CL dell'A è totale in attività adatte, con i
limiti funzionali citati, dal 12.2001.
Infatti, le menomazioni di cui soffre l’A sono
compatibili con una attività che rispetti i limiti funzionali descritti nella
perizia del Dr __________.
Inoltre, l'intervento di stabilizzazione della colonna
lombare evocato dal Prof. __________ non può essere imposto da un punto di
vista medico-legale.
Come
proposto dal Prof. __________, il lato psichiatrico è stato indagato. Non sono
state accertate patologie psichiche invalidanti da prendere in considerazione.
- Le assenze (2) dal posto di lavoro in fase di
accertamento sono da riallacciare alla patologia lombovertebrale. Sono
intervenute durante un lavoro giudicato adatto alle condizioni di salute
dell'A. In conseguenza o l'attività non è adeguata, o la sintomatologia
dolorosa che ha provocato le assenze dal posto di lavoro è da attribuire a
cause non invalidanti (vedi percezione elevata del dolore da parte dell'A).” (doc. AI 92/1)
Viste
le risultanze sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 15 dicembre 2006
del consulente in integrazione professionale (doc. AI 94/1-3), l’Ufficio AI, con
decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 107/1-4), preavvisata con progetto 19 dicembre
2006 (doc. AI 95/1-5), ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza
di una “(…) capacità lavorativa del 100% nell’esercizio di attività confacenti
al danno alla salute (…)” (doc. AI 107/2) –
giustificante il rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione
economica tramite il consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non
è risultato essere pensionabile – difetta della
necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un
giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Occorre
innanzitutto rilevare che, anche se il dr. __________ nella perizia reumatologica
6 aprile 2005 aveva già rilevato la necessità di una valutazione da un punto di
vista neurologico (vedi in particolare lo stralcio della valutazione sub doc.
AI 39/5 riprodotto al consid. 2.6), solo un anno dopo (e meglio con scritto 5
aprile 2006 riprodotto in esteso al consid. 2.6) l’Ufficio AI si è rivolto al
dr. __________.
Il
dr. __________, nel rapporto 23 agosto 2006 (doc. AI 81/1-9) – rilevato che
ulteriori tentativi professionali non hanno senso senza che prima venga risolta
l’insufficienza/instabilità segmentaria L4/L5 e che la procedura richiesta a
tale fine non è tuttavia immediatamente proponibile visti i significativi problemi
nell’elaborazione del dolore e le particolari reazioni psichiche – ha precisato
che “(…) risolto o compensato adeguatamente il problema di fondo (insufficienza/instabilità
segmentaria) e dopo un’attesa di almeno 6 mesi richiesta dal processo di
consolidamento e dal ricondizionamento muscolare, l’Assicurato dovrebbe poter
venire inserito nelle attività suggerite nel vostro scritto (Service-man in un
garage, autista per consegne, magazziniere cartellista, addetto al controllo),
ma non nella poligrafia, poiché questa non risulta ergonomicamente accettabile
in questo contesto. Vi sarebbe evidentemente anche la possibilità, specie una
volta compensati i problemi psichici, di sottoporlo ad una formazione specifica
in vista di altre attività compatibili con il suo stato di salute. Per contro,
non giudichiamo possibile né ragionevole reintegrarlo anche in misura parziale
nell’attività originaria di posatore di pavimenti.” (doc. AI 81/9).
Ritenute
le conclusioni del dr. __________, non è possibile concludere, come fatto dal
dr. __________ (doc. AI 83/3-4 e 92/1 riprodotti al consid. 2.6), per
un’abilità del 100% in attività adeguate dal dicembre 2001.
Infatti,
il dr. __________ ritiene possibile un reinserimento in attività adeguate solo
dopo 6 mesi dall’intervento necessario per risolvere il problema dell’ insufficienza/instabilità
segmentaria.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente oltretutto al fatto che lo stesso dr. __________
ha considerato le assenze durante l’attività svolta presso il Garage __________
a __________ – attività questa che l’amministrazione ha appurato essere adatta,
come risulta dalla nota interna 15 dicembre 2006 (doc. AI 93/1) – giustificate
dalla sindrome d’insufficienza/instabilità degenerativa del segmento lombare
con epicentro in L4-L5 diagnosticata dal dr. __________ (doc. AI 81/7, 83/1 e
83/4).
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA rileva innanzitutto che, senza
fornire alcuna spiegazione, questo accertamento non è stato svolto, come comunicato
(doc. AI 85/1), dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, bensì
dal medico SMR __________ che l’Ufficio AI, senza alcuna precisa designazione,
indica essere specialista in psichiatria (circa le esigenze in merito ai
requisiti richiesti ad un medico affinché un rapporto psichiatrico possa essere
considerato cfr. la STF del 31 agosto 2007 nella causa M., I 65/07 e la STF del
18 febbraio 2008 nella causa C., I 51/07).
D’altra
parte, le conclusioni del medico SMR __________ sono state contestate dal dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 22 marzo 2007
(doc. AI 108/23-25). Questa perizia non è poi nemmeno stata sottoposta al
medico SMR __________ e l’amministrazione, in sede di risposta (doc. VI e
allegato VI/1), si è fondata sulle annotazioni 4 maggio 2007 del Dr. __________,
medico SMR non specialista in psichiatria, che sono state fortemente contestate
dal dr. __________ con scritto 18 maggio 2007 (doc. A4).
Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico, la perizia reumatologica del dr. __________
– che risale al 6 aprile 2005 (doc. AI 39/1-7) e nella quale lo specialista ha
attestato delle alterazioni degenerative – necessita di essere aggiornata.
In
simili circostanze, al fine di acclarare compiutamente e una volta per tutte la
situazione valetudinaria dell’assicurato, è necessario che l’Ufficio AI ordini
una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica).
I
periti, oltre a pronunciarsi sulla capacità residua globale, dovranno stabilire
se, quando e in quale misura è subentrata un’inabilità lavorativa in attività
adeguate riconducibile a motivi di natura psichiatrica e/o neurologica e se la
situazione reumatologica è peggiorata.
Va
qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Una
volta in possesso della valutazione pluridisciplinare e aggiornata la valutazione
economica, l’Ufficio AI dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di
prestazioni inoltrata dall’assicurato.
La
richiesta dell’assicurato affinché venga ordinata una perizia psichiatrica è superata
dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per una perizia pluridisciplinare.
2.9. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124
V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del
14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
come indicato al considerando 2.8.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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