32.2007.107
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11 aprile 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
32.2007.107
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, TCA
Titolo:
Vista l'incompletezza delle risposte del medico curante e ritenuta la valutazione della capacità medico funzionale (EFL), senza i necessari accertamenti il medico SMR non poteva esprimersi sulla capacità lavorativa residua nei rispettivi periodi e per le determinate attività. Rinvio atti a UAI
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.107
FS
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 6 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo parzialmente attiva quale ausiliaria bar e sale
da pranzo presso la casa per anziani __________, nel dicembre 2005 ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) tumore
maligno al seno sinistro. Operata al seno ed alle ghiandole ascellari. Conseguente
uso limitato del braccio sinistro (…)” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14/1-7) e una
valutazione della capacità medico funzionale (EFL) (doc. AI 29/1-2 e 30/1-10),
con decisione 6 marzo 2007 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 36/1-4).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – contestata la valutazione medica ed economica – ha postulato il diritto
ad “(…) una rendita calcolata sulla base dei documenti e in considerazione
della giurisprudenza in materia (…)” (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (sostituito dal nuovo art. 28a cpv. 3 LAI,
valido dal 1° gennaio 2008) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge
anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI:
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto per valutare l’invalidità
dell’assicurata (cfr. consid. 2.6). Appurato che la ricorrente prima del danno
alla salute svolgeva l’attività di ausiliaria bar e sale da pranzo presso una
casa per anziani nella misura del 80% e che senza i problemi di salute essa avrebbe
continuato lavorare a tempo parziale nella medesima misura (cfr. inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica eseguita il 5
luglio 2006 sub doc. AI 14/1-7, in particolare il doc. 14/2), l'Ufficio AI ha determinato
in 80% la parte del tempo dedicata all’attività salariata ed in 20% quella
riservata alle mansioni domestiche (doc. AI 36/3). Tale ripartizione non è
stata contestata dalla ricorrente e non vi sono del resto motivi per non
confermarla.
2.9. Per
quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in
attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.
Nella
richiesta di prestazioni AI per adulti l’assicurata ha dichiarato un’incapacità
totale al lavoro dal 29 ottobre 2004 al 30 aprile 2005 e di aver ripreso il
lavoro nella misura del 30% con il 1. maggio 2005 (doc. AI 2/5, punto 6).
Nel
suo questionario il datore di lavoro ha attestato i seguenti gradi d’incapacità
al lavoro: 100% dal 29 ottobre 2004 al 1. maggio 2005 e 62,5% dal 2 maggio al 31
dicembre 2005 (doc. AI 6/2, punto 9).
La
dr.ssa __________, dell’ambulatorio di oncologia medica dell’Ospedale __________
di __________, nel rapporto medico 12 gennaio 2006 (doc. AI 8/1-7), posta la diagnosi
di “(…) carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra (…)”, ha attestato
un’incapacità lavorativa quale “(…) assistente di cura (…)” del 30% senza
specificare da e fino a quando e uno stato di salute stazionario (doc. AI 8/1).
Ritenuti
Fatti
i seguenti dati medici: “(…) trattameno dal 1.12.2004 a tuttoggi. Paziente con
carcinoma della mammella sinistra sottoposta a tumorectomia ed asportazione del
linfonodo sentinella nel novembre 2004, intervento seguito da una radioterapia
complementare della mammella conservata fino all’11.2.2005. Attualmente la
paziente riceve un trattamento endocrino precauzionale con Tamoxifen e LH RH
analogo dal dicembre 2004. La signora è disturbata dagli effetti collaterali di
tale trattamento che induce una menopausa precoce ed è limitata nell’esecuzione
di attività fisiche pesanti per la presenza di una cicatrice e degli esiti
della radioterapia a livello mammario. La prognosi a lungo termine è da
considerarsi favorevole per l’iniziale stato della malattia al momento della diagnosi
e l’assenza di interessamento a livello linfonodale ascellare. (…)” (doc. AI
8/2), la dr.ssa __________ ha certificato che l’attività attuale è ancora
proponibile con una diminuzione del rendimento migliorabile con un adeguamento
dei turni di lavoro e che un’altra attività che non richiede un uso prolungato
dell’arto superiore è possibile da subito (doc. AI 8/5). La dr.ssa __________
non ha precisato né la misura della flessione del rendimento nell’attività
abituale né il grado della capacità lavorativa in un’attività adeguata.
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 maggio 2006 (doc. AI 11/1), oltre
ad esprimersi sulla capacità funzionale residua, ha concluso che:
"
(…)
Prendendo come riferimento il certificato della dr.ssa __________
si può stabilire che:
IL 100% per ogni attività dal novembre 2004 ad aprile
2005;
IL 80% da maggio 2005 a dicembre 2005, in attività
usuale e come casalinga;
IL 30% da gennaio 2006 continuativa, in attività usuale
e come casalinga;
CL 100% in attività adeguata con le limitazioni sotto
esposte, da maggio 2005.
(…)" (doc. AI 11/1)
Vista
l’incompletezza delle risposte fornite dalla dr.ssa __________ nel rapporto
medico 12 gennaio 2006 (doc. AI 8/1-7), la capacità lavorativa dichiarata
dall’assicurata e i gradi di inabilità attestati dal datore di lavoro – appena
sopra evidenziati –, questo Tribunale ritiene che senza i dovuti accertamenti
medici l’Ufficio AI non poteva in nessun modo concludere per i diversi gradi di
incapacità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività
attestati dal dr. __________.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che né dalle annotazioni 22
maggio 2006 né tantomeno dagli atti formanti l’incarto, è dato a sapere sulla
base di quali esatte risultanze e/o accertamenti il dr. __________ ha potuto
esprimersi sulla capacità funzionale residua e ha stabilito i diversi gradi di
abilità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività.
Basti
qui rilevare che nel mese di maggio 2005, periodo in cui secondo il dr. __________
l’incapacità lavorativa nella sua attività era dell’80%, l’assicurata lavorava
in effetti in una misura superiore.
La
dr.ssa __________, nel certificato medico 19 settembre 2006 – anche questa
volta senza esprimersi sui periodi e sul grado di capacità lavorativa in
un’attività adeguata –, ha poi attestato che “(…) la summenzionata paziente non
è in grado di svolgere la presente attività di ausiliaria in casa per anziani
in una percentuale superiore al 30% in base alle limitazioni funzionali
conseguenti all’intervento chirurgico e alle terapie successive per la diagnosi
di carcinoma mammario.” (doc. AI 21/2).
Inoltre,
a differenza del dr. __________ che aveva concluso per una capacità lavorativa
del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni poste da maggio
2005, il dr. __________, medico responsabile EFL, ha ritenuto esigibile
l’esercizio della sua precedente attività nella misura di una mezza giornata e
un lavoro leggero pure nella misura di una mezza giornata con un eventuale aumento
della capacità lavorativa in futuro oltre il 50% (doc. AI 30/2).
Va
qui rilevato che è proprio a causa di quest’ultima diversa valutazione medica
che l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha riconosciuto un grado
d’invalidità totale del 38% a differenza di quello del 26.60% ritenuto nel
progetto (doc. AI 36/3 e 16/3)
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 26
gennaio 2007 (doc. AI 31/1-2) – dal quale risulta che non vi è stato alcun
esame medico – nel quale il dr. __________, in modo del tutto generico, ha sostenuto
che “(…) le valutazioni delle IL come sopra riportato [ndr.: differenti rispetto
alle precedenti annotazioni 22 maggio 2006; cfr. doc. AI 11/1] hanno tenuto
conto di un periodo post-operatorio (IL 100%), di un periodo post chemio-radioterapico
(IL 70%), di un periodo di stabilizzazione durante il quale era esigibile che
l’assicurata si sottoponesse a terapie fisiatriche; ella è infatti giunta
all’osservazione EFL in stato decondizionato; in futuro ci si attende dopo adeguate
ed esigibili terapie fisiatriche, che la percentuale di capacità lavorativa
aumenti, quantomeno in attività adeguata.” (doc. AI 31/2).
In
simili circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarata la situazione medica e esperiti gli
accertamenti necessari per potersi esprimere compiutamente sui gradi e sui
periodi di capacità lavorativa nella sua e in attività adeguate, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’as-sicurata.
2.10. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla
valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.
(32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Per
quanto riguarda invece le altre contestazione della valutazione economica e
meglio: le “(…) condizioni normali di mercato del lavoro per una persona che abita
a __________ in alta __________ (…)” e il salario ipotetico da invalido (doc.
I), il TCA rileva quanto segue.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a
frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Per
il calcolo del reddito da invalido la giurisprudenza federale ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18
ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa
P., I 222/04)
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono
rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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