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Decisione

32.2007.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 aprile 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti dati medici: “(…) trattameno dal 1.12.2004 a tuttoggi. Paziente con

carcinoma della mammella sinistra sottoposta a tumorectomia ed asportazione del

linfonodo sentinella nel novembre 2004, intervento seguito da una radioterapia

complementare della mammella conservata fino all’11.2.2005. Attualmente la

paziente riceve un trattamento endocrino precauzionale con Tamoxifen e LH RH

analogo dal dicembre 2004. La signora è disturbata dagli effetti collaterali di

tale trattamento che induce una menopausa precoce ed è limitata nell’esecuzione

di attività fisiche pesanti per la presenza di una cicatrice e degli esiti

della radioterapia a livello mammario. La prognosi a lungo termine è da

considerarsi favorevole per l’iniziale stato della malattia al momento della diagnosi

e l’assenza di interessamento a livello linfonodale ascellare. (…)” (doc. AI

8/2), la dr.ssa __________ ha certificato che l’attività attuale è ancora

proponibile con una diminuzione del rendimento migliorabile con un adeguamento

dei turni di lavoro e che un’altra attività che non richiede un uso prolungato

dell’arto superiore è possibile da subito (doc. AI 8/5). La dr.ssa __________

non ha precisato né la misura della flessione del rendimento nell’attività

abituale né il grado della capacità lavorativa in un’attività adeguata.

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 maggio 2006 (doc. AI 11/1), oltre

ad esprimersi sulla capacità funzionale residua, ha concluso che:

"

(…)

Prendendo come riferimento il certificato della dr.ssa __________

si può stabilire che:

IL 100% per ogni attività dal novembre 2004 ad aprile

2005;

IL 80% da maggio 2005 a dicembre 2005, in attività

usuale e come casalinga;

IL 30% da gennaio 2006 continuativa, in attività usuale

e come casalinga;

CL 100% in attività adeguata con le limitazioni sotto

esposte, da maggio 2005.

(…)" (doc. AI 11/1)

Vista

l’incompletezza delle risposte fornite dalla dr.ssa __________ nel rapporto

medico 12 gennaio 2006 (doc. AI 8/1-7), la capacità lavorativa dichiarata

dall’assicurata e i gradi di inabilità attestati dal datore di lavoro – appena

sopra evidenziati –, questo Tribunale ritiene che senza i dovuti accertamenti

medici l’Ufficio AI non poteva in nessun modo concludere per i diversi gradi di

incapacità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività

attestati dal dr. __________.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che né dalle annotazioni 22

maggio 2006 né tantomeno dagli atti formanti l’incarto, è dato a sapere sulla

base di quali esatte risultanze e/o accertamenti il dr. __________ ha potuto

esprimersi sulla capacità funzionale residua e ha stabilito i diversi gradi di

abilità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività.

Basti

qui rilevare che nel mese di maggio 2005, periodo in cui secondo il dr. __________

l’incapacità lavorativa nella sua attività era dell’80%, l’assicurata lavorava

in effetti in una misura superiore.

La

dr.ssa __________, nel certificato medico 19 settembre 2006 – anche questa

volta senza esprimersi sui periodi e sul grado di capacità lavorativa in

un’attività adeguata –, ha poi attestato che “(…) la summenzionata paziente non

è in grado di svolgere la presente attività di ausiliaria in casa per anziani

in una percentuale superiore al 30% in base alle limitazioni funzionali

conseguenti all’intervento chirurgico e alle terapie successive per la diagnosi

di carcinoma mammario.” (doc. AI 21/2).

Inoltre,

a differenza del dr. __________ che aveva concluso per una capacità lavorativa

del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni poste da maggio

2005, il dr. __________, medico responsabile EFL, ha ritenuto esigibile

l’esercizio della sua precedente attività nella misura di una mezza giornata e

un lavoro leggero pure nella misura di una mezza giornata con un eventuale aumento

della capacità lavorativa in futuro oltre il 50% (doc. AI 30/2).

Va

qui rilevato che è proprio a causa di quest’ultima diversa valutazione medica

che l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha riconosciuto un grado

d’invalidità totale del 38% a differenza di quello del 26.60% ritenuto nel

progetto (doc. AI 36/3 e 16/3)

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 26

gennaio 2007 (doc. AI 31/1-2) – dal quale risulta che non vi è stato alcun

esame medico – nel quale il dr. __________, in modo del tutto generico, ha sostenuto

che “(…) le valutazioni delle IL come sopra riportato [ndr.: differenti rispetto

alle precedenti annotazioni 22 maggio 2006; cfr. doc. AI 11/1] hanno tenuto

conto di un periodo post-operatorio (IL 100%), di un periodo post chemio-radioterapico

(IL 70%), di un periodo di stabilizzazione durante il quale era esigibile che

l’assicurata si sottoponesse a terapie fisiatriche; ella è infatti giunta

all’osservazione EFL in stato decondizionato; in futuro ci si attende dopo adeguate

ed esigibili terapie fisiatriche, che la percentuale di capacità lavorativa

aumenti, quantomeno in attività adeguata.” (doc. AI 31/2).

In

simili circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarata la situazione medica e esperiti gli

accertamenti necessari per potersi esprimere compiutamente sui gradi e sui

periodi di capacità lavorativa nella sua e in attività adeguate, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’as-sicurata.

2.10. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Per

quanto riguarda invece le altre contestazione della valutazione economica e

meglio: le “(…) condizioni normali di mercato del lavoro per una persona che abita

a __________ in alta __________ (…)” e il salario ipotetico da invalido (doc.

I), il TCA rileva quanto segue.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a

frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Per

il calcolo del reddito da invalido la giurisprudenza federale ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18

ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa

P., I 222/04)

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono

rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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