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Decisione

32.2007.108

Revisione. Modifica del reddito da invalido. Salario sociale

18 aprile 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I dati economici risultano pertanto

determinanti.

Al medico

compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del

tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261

consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

2.6.1. Per

quanto riguarda il reddito da valido, visto l’art. 28 cpv. 2 seconda

frase LAI secondo il quale il Consiglio federale definisce il reddito del

lavoro determinante per valutare l’invalidità e ritenuta l’assenza di una

formazione professionale (cfr. il rapporto 9 luglio 1987 dell’Ufficio regionale

per l’integrazione professionale sub doc. AI 48/1), a ragione l’Ufficio AI ha applicato

l’art. 26 OAI.

L’art.

26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

"

Se l'assicurato non ha

potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze

professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido

corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio

attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di

statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).

____________________________________________________

Dopo … anni compiti Prima … anni compiti Tasso

in per cento

__________________________________________________________

21 70

21 25 80

25 30 90

30

100

__________________________________________________________

Se un assicurato non ha potuto, a cagione

dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli

si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio

di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

Secondo

la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure

invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute,

acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA del 13 luglio 2005

nella causa G., I 24/03; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA

del 6 maggio 1986 nella causa D. consid. 1c, (I 358/85); Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la

grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento

di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa R., I 612/02, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1

sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito

da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. pag. 9).

Rappresenta

un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI,

la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la

formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza

l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza

il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione

(cfr. STFA del 26 gennaio 2005 nella causa M., I 543/04, consid. 3.3.1; STFA

del 10 febbraio 2003 nella causa D., I 472/02, consid. 1.2.).

Ricordato

che l’assicurato è nato il 7 luglio 1969 e ritenuto che il valore medio secondo

il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari

ammontava per gli anni 2005 e 2006 a fr. 71'500.-- (cfr. Comunicazione

dell’UFAS alle Casse di compensazione a agli uffici AI del 3 ottobre 2005; tale

valore ammonta invece per gli anni 2007 e 2008 a fr. 72'500.-- rispettivamente

a fr. 74'000.-- secondo le medesime comunicazioni dell’UFAS del 5 ottobre 2006

e del 4 ottobre 2007), conformemente all’art. 26 cpv. 1 OAI, il reddito da valido

per questi due anni ammonta dunque a fr. 71'500.--.

2.6.2. Riguardo

al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Pertanto

ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone

che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; STFA del 15

febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi in cui

viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può

infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua

invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un

punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).

Di

regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata:

il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC

1980 p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati precisi, in quanto il

datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un

salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti

ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili condizioni non ci

si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro.

Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il

rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e

l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del

rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op.

cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

Nel

caso in esame, dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 98/1-3),

risulta che l’assicurato ha iniziato a lavorare, quale operaio non qualificato per

la __________, l’11 aprile 1994 e che il suo salario per gli anni 2004, 2005 e

2006 ammontava a fr. 1'700, fr. 1'730 e fr. 1'780 per tredici mensilità.

Il

datore di lavoro ha precisato che “(…) in generale il signor RI 1 svolge

attività di aiuto per i suoi collaboratori nel settore della fabbricazione dei

mangimi (insacco e paletizzazione), della gestione del magazzino e del servizio

alla clientela. Svolge i compiti assegnati senza difficoltà ma deve sempre

essere seguito da un collega. (…)” (doc. AI 98/3).

Ora,

anche se il datore di lavoro ha segnalato che deve sempre essere seguito da un

collega, conformemente alla giurisprudenza federale sopra enunciata, ritenute

le 36 ore settimanali e considerato che senza il danno alla salute il suo salario

mensile ammonterebbe a fr. 3'500 – 4'000, questo Tribunale deve concludere che

il salario mensile di fr. 1'780.-- (che corrisponde a circa la metà del salario

normale) corrisponde al valore del lavoro svolto e non configura pertanto un

salario sociale.

Inoltre

neppure sono dati gli indizi posti dalla giurisprudenza – segnatamente il

rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e

l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del

rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse – che parlano

a favore del versamento di un salario sociale.

Pertanto

vanno confermati i redditi annuali da invalido stabiliti dall’Ufficio AI (e non

contestati nei loro importi dal ricorrente) in fr. 22'743.-- (fr. 1'730.-- x 13

aumentati di fr. 110.70 e fr. 142.50 per ore straordinarie e indennità festivi

a ore per il mese di settembre 2005 come risulta dal doc. AI 98/9) per il 2005

e in fr. 23'140.-- per il 2006 (fr. 1’780-- x 13, cfr. doc. AI 98/5-6).

2.6.3. Procedendo

quindi al raffronto dei redditi risulta che il grado d’invalidità

dell’assicurato per gli anni 2005 e 2006 è pari al 68.19% rispettivamente al

67.64% ([71'500 – 22’743] x 100 : 71'500 e [71'500 – 23’140] x 100 : 71'500),

arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 =

SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Con

un grado d’invalidità del 68% l’assicurato ha diritto a tre quarti di rendita

(cfr. art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1. gennaio 2004 e consid. 2.4).

Di

conseguenza é a giusta ragione che l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la

rendita intera erogatagli a tre quarti di rendita a contare dal 1. aprile 2007

(cfr. art. 88 bis. cpv. 2 lett. a OAI e consid. 2.5).

2.7. Nel

proprio ricorso l’assicurato ha osservato che “(…) faccio notare che attualmente,

anche a seguito della decisione AI, le mie condizioni di salute sono peggiorate

dal punto di vista psichico ed hanno richiesto dapprima le cure da parte del

Servizio Psico Sociale di __________ e in seguito fino a tutt’ora della dottoressa

__________ con studio a __________. (…)” (doc. I, sottolineature del redattore).

Il

19 maggio 2007 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

trasmesso al TCA un rapporto medico del seguente tenore:

"

(...)

Il paziente sopraccitato è in mia cura dal gennaio 2007

e per uno stato depressivo misto con spunti paranoidi. Contrariamente come

detto il paziente nel ricorso (fatto dal Sindacato) questo stato paranoide

persiste da lunga data che purtroppo non è mai stato affrontato, riconosciuto e

curato negli istituti dove è stato collocato.

A mio vedere questa indifferenza medica ha contribuito

ad aumentare già insistente ritardo mentale.

Il paziente percepisce AI ormai da sempre 75% al 71%.

Attualmente il paziente lavora con aiuto dalla

struttura del diamante alla __________ è da circa 10 anni, svolte un lavoro di

magazziniere sorvegliato da un collega, in questo lavoro il paziente si trova

bene, i suoi responsabili sono contenti del suo rendimento e comportamento. A

dire la verità il paziente preferiva di lavorare come ha già fatto prima al

Furgone per distribuzione del materiale.

Il paziente è ben curato con le cure appropriate, sta

discretamente e prende il lavoro al 50% il 1.6.2007. La situazione sociale del

paziente non è la migliore e la riduzione della rendita al 68% ha causato dei

scompensi economici a casa.

Auspico la vostra parte di rivedere il caso con la

possibilità di riportare la rendita al 71%.

(…)." (doc. X)

Ora,

a prescindere dal fatto che il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è

state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), il dr. __________,

FMH in medicina generale, nel rapporto medico 1. novembre 2006 (doc. AI 99/1-3),

posta la diagnosi di debilità mentale lieve dalla nascita, aveva attestato uno

stato di salute stazionario e uno stato generale buono.

Dal

canto suo la dr.ssa __________, ritenuto uno stato depressivo misto con spunti paranoidi,

non ha indicato in nessun modo in cosa sarebbe consistito e a quando

risalirebbe l’asserito peggioramento dello stato di salute, non ha precisato in

cosa consisterebbe la sua cura e se vi è una terapia medicamentosa e, evidenziati

problemi di natura economica, non si è neppure espressa chiaramente (pure

sottolineando che “(…) in questo lavoro il paziente si trova bene, i suoi responsabili

sono contenti del suo rendimento e comportamento. (…)” sulla capacità lavorativa

dell’assicurato (doc. X).

Al

riguardo va qui ricordato che per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito

che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.

318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Va

qui ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

Conformemente

alla suevocata giurisprudenza federale, sulla sola base del rapporto medico 19

maggio 2007 della dr.ssa __________, non è dunque possibile concludere per un

peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato intercorso prima

della decisione impugnata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una ulteriore domanda di revisione.

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi

confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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