32.2007.108
Revisione. Modifica del reddito da invalido. Salario sociale
18 aprile 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2007.108
Data decisione, Autorità:
18.04.2008, TCA
Titolo:
Revisione. Modifica del reddito da invalido. Salario sociale
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 26 OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.108
FS/td
Lugano
18 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, dopo aver beneficiato di provvedimenti pedagogico-terapeutici
e di un sussidio per l’istruzione scolastica speciale (doc. AI 16/1, 24/1,
32/1, 39/1, 41/1 e 45/1), con decisione 11 settembre 1987 (doc. AI 52/1-2), preceduta
dalla delibera 7 agosto 1987 (doc. AI 51/1), è stato posto al beneficio di una
rendita intera dal 1. agosto 1987 per un grado d’invalidità del 75%.
Tale
decisione è poi stata confermata a più riprese nelle varie procedure di revisione
che si sono susseguite nel tempo e dalle quali è risultato un grado
d’invalidità del 75%, 73% e 71% (doc. AI 62/1, 63/1, 70/4, 74/1, 80/1 e 91/1).
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2006, dopo aver
interpellato il medico curante e il datore di lavoro, l’Ufficio AI, con
decisione 27 febbraio 2007 (doc. AI 104/1-2), preavvisata con progetto 18
dicembre 2006 (doc. AI 100/1-3), ha ridotto la rendita intera precedentemente
erogata a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 68% argomentando:
"
(...)
Si tratta, all'occorrenza, di un'invalidità permanente.
Nel caso in cui l'assicurato non ha potuto acquisire
delle conoscenze professionali sufficienti a causa della sua invalidità, il
reddito che egli potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde, in percento,
secondo l'età, alle frazioni seguenti della mediana, attualizzati ogni anno,
come risulta dall'inchiesta dell'Ufficio federale della statistica sulla
struttura dei salari:
Dopo …. anni compiuti Prima…anni compiuti Tasso
in %
21 70
21 25 80
25 30 90
30 100
(art.
26 cpv. 1 OAI)
Nel 2005, il reddito medio dei salari è stimato a Fr.
70'500.--. Tenuto conto della sua età, il 100% di quest'importo rappresenta il
reddito realizzabile senza invalidità, cioè Fr. 70'500.--.
Dalla documentazione agli atti risulta che lei,
nonostante il danno alla salute presentato, svolge ancora la sua abituale
attività di operaio non qualificato presso la __________ di __________.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito
conseguito nel 2005 pari a fr. 22'743.-- e quello che avrebbe potuto conseguire
senza danni alla salute, Fr. 70'500.--, (secondo il rilevamento dell'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari riferito al 2005), risulta
una perdita di guadagno del 68%.
Aggiornando inoltre il calcolo al 2006 il grado di
invalidità non varia:
Reddito conseguito Fr. 23'140.--
(anno intero)
Reddito secondo art. 26 OAI Fr. 71'500.--
Perdita di guadagno Fr. 48'360.-
Grado di invalidità del 68%
(…)" (doc. AI 100/2)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – sostenuto che il salario lordo attuale di fr. 1'789.00 mensili conseguito
presso la __________ di __________ configura un salario sociale e che a seguito
della decisione le sue condizioni di salute sono peggiorate avuto riguardo
all’aspetto psichiatrico – ha chiesto il ripristino del diritto alla rendita
intera per sé, a quella completiva per la moglie e a quella semplice per
figlio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato che:
"
(...)
Il ricorrente lavora dall’11.4.1994 presso la __________
di __________ come operaio ausiliario per 36 ore settimanali con un salario
mensile nel 2006 di fr. 1'780. Senza danno alla salute avrebbe un salario di
fr. 3'500.--/ 4'000.--. Sul suo salario sono trattenuti gli oneri sociali.
Secondo il datore di lavoro egli svolge il suo lavoro benché debba essere
seguito da un collega. In tali circostanze si può ritenere che il salario
versatogli, circa la metà del normale, corrisponde al valore del lavoro svolto
e può quindi essere considerato come il reddito che può guadagnare da invalido.
Il calcolo dell’invalidità della decisione AI risulta corretto. Si chiede
dunque che questo codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione
impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.
(…)" (doc. VI, pag. 2)
1.5. Il
25 maggio 2007 è pervenuto al TCA il rapporto medico 19 maggio 2007 della dr.ssa
__________ (doc. X).
Al
riguardo l’Ufficio AI, con osservazioni 8 giugno 2007, ha rilevato in
particolare che “(…) il certificato medico 19 maggio 2007 della dr.ssa __________
conferma in sostanza che l’assicurato lavora in modo soddisfacente per lui e
per il datore di lavoro con un rendimento ca. 50%, ciò corrisponde al salario
che gli viene pagato. Tale reddito è dunque reale in quanto corrisponde al
lavoro svolto. Correttamente esso è dunque stato considerato come salario da
invalido per la determinazione dell’invalidità. (…)” (doc. XII, pag. 2).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto al 1.
aprile 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
27 febbraio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il diritto a una rendita
intera riconosciuto all’assicurato dal 1. agosto 1987.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita
o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.6. Nel
caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 luglio 1987 (doc. AI
50/1-6), sfociata nella decisione 11 settembre 1987 con la quale all’assicurato
è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 1987 (doc.
AI 52/1-2), diritto questo successivamente confermato a più riprese nel tempo e
corredato poi anche da una rendita completiva per la moglie e una semplice per
figlio (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 82/1, 83/1-2, 92/1 e 93/1-2) –, nell’ambito
della revisione d’ufficio intrapresa nell’agosto 2006 (doc. AI 94/1), l’Ufficio
AI ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a tre quarti di rendita
(doc. AI 100/1-3 e 104/1-2).
L’Ufficio
AI ha proceduto alla riduzione della rendita intera in quanto (ritenuti per gli
anni 2005 e 2006 un reddito da valido di fr. 70'500.-- e di fr. 71'500.-- e un
reddito da invalido di fr. 22'743.-- rispettivamente di fr. 23'140.--), dopo il
confronto dei redditi, il grado d’invalidità del 68% giustificava il riconoscimento
del diritto a tre quarti di rendita.
Motivo
della presente revisione è dunque la modifica del reddito da invalido, il cui
importo di fr. 22'743.-- per il 2005 e di fr. 23'140.-- per il 2006 è stato
posto in raffronto con i redditi da valido di fr. 70'500.-- rispettivamente
71'500.--, risultando così un grado d’invalidità del 68% per entrambi gli anni.
Il
ricorrente sostiene che il salario che percepisce “(…) è un salario sociale, in
quanto, in molte attività che mi vengono assegnate non sono autosufficiente.
(…)” (doc. I).
Per
quanto attiene all’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato
l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato
che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I dati economici risultano pertanto
determinanti.
Al medico
compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del
tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
2.6.1. Per
quanto riguarda il reddito da valido, visto l’art. 28 cpv. 2 seconda
frase LAI secondo il quale il Consiglio federale definisce il reddito del
lavoro determinante per valutare l’invalidità e ritenuta l’assenza di una
formazione professionale (cfr. il rapporto 9 luglio 1987 dell’Ufficio regionale
per l’integrazione professionale sub doc. AI 48/1), a ragione l’Ufficio AI ha applicato
l’art. 26 OAI.
L’art.
26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale, enuncia che:
"
Se l'assicurato non ha
potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze
professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido
corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio
attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di
statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).
____________________________________________________
Dopo … anni compiti Prima … anni compiti Tasso
in per cento
__________________________________________________________
21 70
21 25 80
25 30 90
30
100
__________________________________________________________
Se un assicurato non ha potuto, a cagione
dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli
si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio
di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."
Secondo
la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure
invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute,
acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA del 13 luglio 2005
nella causa G., I 24/03; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA
del 6 maggio 1986 nella causa D. consid. 1c, (I 358/85); Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la
grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento
di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella
causa R., I 612/02, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1
sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito
da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. pag. 9).
Rappresenta
un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI,
la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la
formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza
l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza
il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione
(cfr. STFA del 26 gennaio 2005 nella causa M., I 543/04, consid. 3.3.1; STFA
del 10 febbraio 2003 nella causa D., I 472/02, consid. 1.2.).
Ricordato
che l’assicurato è nato il 7 luglio 1969 e ritenuto che il valore medio secondo
il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari
ammontava per gli anni 2005 e 2006 a fr. 71'500.-- (cfr. Comunicazione
dell’UFAS alle Casse di compensazione a agli uffici AI del 3 ottobre 2005; tale
valore ammonta invece per gli anni 2007 e 2008 a fr. 72'500.-- rispettivamente
a fr. 74'000.-- secondo le medesime comunicazioni dell’UFAS del 5 ottobre 2006
e del 4 ottobre 2007), conformemente all’art. 26 cpv. 1 OAI, il reddito da valido
per questi due anni ammonta dunque a fr. 71'500.--.
2.6.2. Riguardo
al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Pertanto
ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone
che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; STFA del 15
febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi in cui
viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può
infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua
invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un
punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).
Di
regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata:
il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC
1980 p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati precisi, in quanto il
datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un
salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti
ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili condizioni non ci
si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro.
Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il
rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e
l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del
rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op.
cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).
Nel
caso in esame, dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 98/1-3),
risulta che l’assicurato ha iniziato a lavorare, quale operaio non qualificato per
la __________, l’11 aprile 1994 e che il suo salario per gli anni 2004, 2005 e
2006 ammontava a fr. 1'700, fr. 1'730 e fr. 1'780 per tredici mensilità.
Il
datore di lavoro ha precisato che “(…) in generale il signor RI 1 svolge
attività di aiuto per i suoi collaboratori nel settore della fabbricazione dei
mangimi (insacco e paletizzazione), della gestione del magazzino e del servizio
alla clientela. Svolge i compiti assegnati senza difficoltà ma deve sempre
essere seguito da un collega. (…)” (doc. AI 98/3).
Ora,
anche se il datore di lavoro ha segnalato che deve sempre essere seguito da un
collega, conformemente alla giurisprudenza federale sopra enunciata, ritenute
le 36 ore settimanali e considerato che senza il danno alla salute il suo salario
mensile ammonterebbe a fr. 3'500 – 4'000, questo Tribunale deve concludere che
il salario mensile di fr. 1'780.-- (che corrisponde a circa la metà del salario
normale) corrisponde al valore del lavoro svolto e non configura pertanto un
salario sociale.
Inoltre
neppure sono dati gli indizi posti dalla giurisprudenza – segnatamente il
rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e
l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del
rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse – che parlano
a favore del versamento di un salario sociale.
Pertanto
vanno confermati i redditi annuali da invalido stabiliti dall’Ufficio AI (e non
contestati nei loro importi dal ricorrente) in fr. 22'743.-- (fr. 1'730.-- x 13
aumentati di fr. 110.70 e fr. 142.50 per ore straordinarie e indennità festivi
a ore per il mese di settembre 2005 come risulta dal doc. AI 98/9) per il 2005
e in fr. 23'140.-- per il 2006 (fr. 1’780-- x 13, cfr. doc. AI 98/5-6).
2.6.3. Procedendo
quindi al raffronto dei redditi risulta che il grado d’invalidità
dell’assicurato per gli anni 2005 e 2006 è pari al 68.19% rispettivamente al
67.64% ([71'500 – 22’743] x 100 : 71'500 e [71'500 – 23’140] x 100 : 71'500),
arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 =
SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Con
un grado d’invalidità del 68% l’assicurato ha diritto a tre quarti di rendita
(cfr. art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1. gennaio 2004 e consid. 2.4).
Di
conseguenza é a giusta ragione che l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la
rendita intera erogatagli a tre quarti di rendita a contare dal 1. aprile 2007
(cfr. art. 88 bis. cpv. 2 lett. a OAI e consid. 2.5).
2.7. Nel
proprio ricorso l’assicurato ha osservato che “(…) faccio notare che attualmente,
anche a seguito della decisione AI, le mie condizioni di salute sono peggiorate
dal punto di vista psichico ed hanno richiesto dapprima le cure da parte del
Servizio Psico Sociale di __________ e in seguito fino a tutt’ora della dottoressa
__________ con studio a __________. (…)” (doc. I, sottolineature del redattore).
Il
19 maggio 2007 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
trasmesso al TCA un rapporto medico del seguente tenore:
"
(...)
Il paziente sopraccitato è in mia cura dal gennaio 2007
e per uno stato depressivo misto con spunti paranoidi. Contrariamente come
detto il paziente nel ricorso (fatto dal Sindacato) questo stato paranoide
persiste da lunga data che purtroppo non è mai stato affrontato, riconosciuto e
curato negli istituti dove è stato collocato.
A mio vedere questa indifferenza medica ha contribuito
ad aumentare già insistente ritardo mentale.
Il paziente percepisce AI ormai da sempre 75% al 71%.
Attualmente il paziente lavora con aiuto dalla
struttura del diamante alla __________ è da circa 10 anni, svolte un lavoro di
magazziniere sorvegliato da un collega, in questo lavoro il paziente si trova
bene, i suoi responsabili sono contenti del suo rendimento e comportamento. A
dire la verità il paziente preferiva di lavorare come ha già fatto prima al
Furgone per distribuzione del materiale.
Il paziente è ben curato con le cure appropriate, sta
discretamente e prende il lavoro al 50% il 1.6.2007. La situazione sociale del
paziente non è la migliore e la riduzione della rendita al 68% ha causato dei
scompensi economici a casa.
Auspico la vostra parte di rivedere il caso con la
possibilità di riportare la rendita al 71%.
(…)." (doc. X)
Ora,
a prescindere dal fatto che il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è
state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), il dr. __________,
FMH in medicina generale, nel rapporto medico 1. novembre 2006 (doc. AI 99/1-3),
posta la diagnosi di debilità mentale lieve dalla nascita, aveva attestato uno
stato di salute stazionario e uno stato generale buono.
Dal
canto suo la dr.ssa __________, ritenuto uno stato depressivo misto con spunti paranoidi,
non ha indicato in nessun modo in cosa sarebbe consistito e a quando
risalirebbe l’asserito peggioramento dello stato di salute, non ha precisato in
cosa consisterebbe la sua cura e se vi è una terapia medicamentosa e, evidenziati
problemi di natura economica, non si è neppure espressa chiaramente (pure
sottolineando che “(…) in questo lavoro il paziente si trova bene, i suoi responsabili
sono contenti del suo rendimento e comportamento. (…)” sulla capacità lavorativa
dell’assicurato (doc. X).
Al
riguardo va qui ricordato che per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito
che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Va
qui ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
Conformemente
alla suevocata giurisprudenza federale, sulla sola base del rapporto medico 19
maggio 2007 della dr.ssa __________, non è dunque possibile concludere per un
peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato intercorso prima
della decisione impugnata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una ulteriore domanda di revisione.
2.8. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi
confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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